L’apprendistato è definito un “contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani“, la modalità prevalente di ingresso al mondo del lavoro per chi ancora non ha esperienza. Permette ai giovani di acquisire formazione specializzata e di imparare a svolgere una professione.
Questa tipologia di contratto era già stata ridefinita nel Testo Unico nel 2011 (D.Lgs 167/2011), ma ora sono state apportate ulteriori modifiche con la Riforma del Lavoro del governo Monti, entrata in vigore dal 18 Luglio 2012. Vediamo in pratica cosa cambia.
Secondo il Testo Unico esistono tre tipologie di apprendistato, che rimangono tali:
1) APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE
Destinato a tutti i giovani tra 18 e 29 anni che debbano conseguire una qualifica professionale entro un arco temporale stabilito dai contratti collettivi, ma non superiore ai 3 anni (5 per gli artigiani).
2) APPRENDISTATO PER IL DIPLOMA O PER LA QUALIFICA PROFESSIONALE
Apprendistato per acquisire un diploma professionale, ossia offre la possibilità di acquisire un titolo di studio in ambiente di lavoro. E’ rivolto ai giovani appena usciti dai canali scolastici, anche minorenni (dai 15 anni ai 25 anni).
3) APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA
E’ finalizzato all’acquisizione di un titolo di studio specialistico, universitario e post-universitario (laurea, dottorato di ricerca, master ecc.). E’ rivolto a giovani di età tra i 18 e i 29 anni, la durata e le specifiche sono regolamentate dalle singole regioni.
NOVITA’ INTRODOTTE CON LA RIFORMA
La Riforma del lavoro del 2012 ha apportato alcune modifiche al Testo Unico sull’apprendistato. Cosa cambia? Spieghiamo i cambiamenti per punti.
DURATA MINIMA
Innanzitutto il contratto di apprendistato deve avere una durata minima di 6 mesi (fatta eccezione per i lavori stagionali). Resta invariata la durata massima di 3 anni, estendibile a 5 per il settore dell’artigianato.
VINCOLI PER NUOVE ASSUNZIONI DI APPRENDISTI
Sono stati imposti dei limiti al numero di apprendisti da assumere sulla base delle maestranze specializzate già alle dipendenze del datore di lavoro. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente (con agenzie di somministrazione) non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro. Invece per le aziende che hanno meno di 10 lavoratori, tale rapporto non può superare il 100 per cento, ossia la società potrà avere al massimo, contemporaneamente, un numero di apprendisti pari al numero di lavoratori qualificati – rapporto 1 a 1. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. Non è possibile assumere in somministrazione apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Attenzione, sono escluse da questi limiti le imprese artigiane.
STABILIZZAZIONE DEGLI APPRENDISTI
Il datore di lavoro deve garantire l’assunzione di almeno il 50% degli apprendisti inseriti entro 36 mesi, altrimenti non potrà assumere nuovi apprendisti. Gli apprendisti assunti in violazione di questi limiti sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato dalla data di inserimento e il datore di lavoro non potrà godere delle agevolazioni previste dal contratto di apprendistato. Sono esclusi dalla percentuale gli apprendisti dimessi, licenziati per giusta causa o durante il periodo di prova. Per il primo triennio dall’applicazione della Riforma, ossia fino al 18 luglio 2015, la percentuale di stabilizzazione scende al 30%. Sono escluse da questa norma le aziende con meno di 10 dipendenti.
PERIODO DI PREAVVISO
In relazione alla possibilità per le parti di recedere, al termine del contratto formativo con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione, viene previsto che durante il periodo di preavviso si dovrà applicare la disciplina del contratto di apprendistato.
CONTRATTO DI INSERIMENTO
Viene eliminato il contratto di inserimento. Vengono abrogati gli articoli 54, 55, 56, 57, 58 e 59 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Le modifiche sopra descritte relative all’apprendistato entreranno in vigore esclusivamente con riferimento alle assunzioni realizzate a partire dal giorno 1 gennaio 2013.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Testo Unico sull’apprendistato, Decreto legislativo 14 Settembre 2011 n.167.
Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Testo integrale della Riforma del Lavoro 2012 Disegno di Legge Monti – Fornero.
Per approfondimenti sulle altre novità, leggete cosa cambia con la Riforma del Lavoro.
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