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Apprendistato: cosa cambia

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre, il nuovo Testo Unico dell’Apprendistato (decreto legislativo n. 167 del 2011) che apporta una serie di cambiamenti volti alla semplificazione delle regole, alla omogeneizzazione dell’apprendistato sull’intero territorio nazionale e alla valorizzazione della contrattazione collettiva.

Cosa cambia con la nuova legge? Innanzitutto dobbiamo sottolineare che l’ apprendistato rimane inteso come un contratto a tempo indeterminato finalizzato all’occupazione e alla formazione dei giovani, un canale tipico di ingresso al mondo del lavoro per chi ancora non ha esperienza.

Il nuovo Testo Unico prevede 3 tipologie di apprendistato:
1) APPRENDISTATO PER QUALIFICA PROFESSIONALE
E’ rivolto ai giovani appena usciti dai canali scolastici, anche minorenni (dai 15 anni ai 25 anni), e offre la possibilità di acquisire un titolo di studio in ambiente di lavoro. Può riguardare tutti i settori di attività e la sua durata non può essere superiore ai tre anni.

2) APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O DI MESTIERE
E’ rivolto a giovani tra i 18 e i 29 anni (possibile già dai 17 anni per chi è in possesso di una qualifica professionale) i quali potranno apprendere un mestiere o una professione in ambiente di lavoro. Può essere utilizzato anche nel pubblico impiego. Ha una durata massima tre anni (cinque per l’artigianato), mentre la durata minima è rimessa ai contratti collettivi nazionali, 120 le ore di formazione.

3) APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA
E’ rivolto a giovani di età tra i 18 e i 29 anni, per conseguire titoli di studio specialistici, universitari e post-universitari (laurea, dottorato di ricerca, master ecc.). E’ applicabile anche per i periodi di pratica presso gli studi professionali ad esempio di professioni ordinistiche (avvocati, giornalisti ecc.).

Cosa altro cambia? Il Testo Unico 2011 prevede anche la possibilità di assumere con apprendistato i lavoratori in mobilità espulsi da processi produttivi. Questo è un riassunto di cosa cambia con la nuova normativa. Tuttavia, facciamo presente che siamo ancora in una fase di attuazione delle norme, che seguirà un iter diverso per ognuna delle tipologie contrattuali.

In particolare, per l’apprendistato per qualifica professionale e per quello di alta formazione e ricerca, ogni regione dovrà approvare la normativa sui profili formativi. Mentre per quanto riguarda l’apprendistato professionalizzante, in ciascun settore produttivo dovranno essere approvate le norme collettive che definiscono la durata e le modalità di erogazione della formazione.

Il Testo Unico dell’Apprendistato, che entrerà in vigore il prossimo 25 ottobre 2011, stabilisce che entro sei mesi le regioni e le parti sociali devono adeguare le discipline di riferimento, se questo non dovesse avvenire, si applicherebbe comunque quanto previsto dal decreto legislativo. Il decreto legislativo n. 167 del 2011 è disponibile online in questa pagina.

 

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