Inpdap: novità sul calcolo e sul pagamento dell’indennità di fine servizio

La legge 122 del 2010 ha introdotto importanti modifiche che riguardano il calcolo e il pagamento dell’indennità di fine servizio per i dipendenti dell’amministrazione pubblica. Queste modifiche riguardano tutti coloro che al 31 dicembre 2010 maturano il diritto all’indennità di fine servizio. L’Inpdap ha così chiarito le novità normative per dare trasparenza alla questione e noi proviamo a riassumerle.

Come tutti saprete, quando si chiude un rapporto di lavoro presso la Pubblica Amministrazione, l’Inpdap paga agli iscritti una indennità di fine servizio. In particolare si parla di Indennità premio di servizio (IPS) per i dipendenti degli enti locali e del servizio sanitario nazionale; di Indennità di buonuscita per i dipendenti dello stato; e del trattamento di fine rapporto (TFR) per le categorie contrattualizzate iscritte all’Inpdap dopo il 31 dicembre 2000.

INDENNITA’ DI BUONUSCITA E INDENNITA’ PREMIO DI SERVIZIO: NUOVE MODALITA’ DI CALCOLO

Nuove modalità di calcolo:
La legge 122 del 2010 prevede che l’indennità di buonuscita e l’Indennità premio di servizio siano calcolate in 2 quote:
1) La prima quota si calcola in base all’anzianità maturata fino al 31 dicembre 2010 secondo le vecchie disposizioni che variano in base alla prestazione, e cioè:
– per la buonuscita tanti dodicesimi dell’80% dell’ultimo stipendio annuo e della tredicesima mensilità, per quanti sono gli anni utili, considerando anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi (decreto del Presidente della Repubblica 1032 del 29 dicembre 1973 e successive integrazioni e modificazioni);
– per l’Ips un quindicesimo dell’80% dello stipendio degli ultimi dodici mesi di servizio, per quanti sono gli anni utili, considerando anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi (legge 152 del 2 aprile 1968).
2) La seconda quota si calcola in base all’anzianità maturata dal 1° gennaio 2011 ed è determinata dall’accantonamento di una quota pari al 6,91% della retribuzione annua e dalle relative rivalutazioni, per ogni anno di servizio. Le frazioni dell’ultimo anno di servizio sono proporzionalmente ridotte in base alla retribuzione utile mensile, considerando come mese intero la frazione di mese uguale o superiore a 15 giorni.

Le nuove modalità di calcolo modificano anche la valutazione dei periodi e servizi riscattati:
– i periodi e i servizi prestati prima del 1 gennaio 2011 vanno ad aumentare l’anzianità maturata (in termini di mesi e anni) riferita alla “prima quota”;
– i periodi e servizi prestati dopo il 31 dicembre 2010, invece, si trasformano in quote di retribuzione che vengono accantonate secondo le modalità previste per la “seconda quota”.

INDENNITA’ DI BUONUSCITA, INDENNITA’ PREMIO DI SERVIZIO E TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO: NUOVE MODALITA’ DI PAGAMENTO

Le nuove modalità di pagamento introdotte dalla legge 122 del 2010 riguardano non solo l’indennità di buonuscita e l’Indennità premio di servizio, ma anche il trattamento di fine rapporto. Ricordiamo che l’importo del trattamento di fine rapporto (Tfr) viene determinato dall’accantonamento di una quota pari al 6,91% della retribuzione annua e dalle relative rivalutazioni, per ogni anno di servizio o frazione di anno.

Come abbiamo anticipato, la legge 122 del 2010 modifica le modalità di pagamento. Queste nuove modalità sono in vigore per le cessazioni di servizio avvenute a partire dal 31 maggio 2010. L’articolo 12 della legge 122 del 2010 dispone che l’indennità sia corrisposta:
– in unico importo se l’ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 90.000 euro;
– in due importi se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro. In questo caso la prima somma da liquidare sarà pari a 90.000 euro e la seconda sarà pari all’importo residuo. La seconda somma verrà corrisposta dopo 12 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento.
– in tre importi se l’ammontare complessivo lordo è uguale o superiore a 150.000 euro. In questo caso la prima somma da liquidare sarà di 90.000 euro, la seconda sarà di 60.000 euro e la terza sarà pari all’importo residuo. La seconda e la terza somma saranno pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento.
Il pagamento in più rate dell’indennità non si applica nei casi di cessazione dal servizio entro il 30 novembre 2010 per limiti di età o per dimissioni, a condizione che, in quest’ultimo caso, la domanda sia stata presentata entro il 30 maggio 2010.

Per maggiori informazioni, vi invitiamo a visitare il sito web dell’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica – Inpdap.

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