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Corte di Cassazione: è lecito spiare i dipendenti

E’ lecito spiare i dipendenti. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione lavoro, confermando la legittimità del licenziamento per giusta causa, inflitto al direttore di una catena di supermercati Standa di Messina, sorpreso a prelevare merce dagli scaffali con gli scontrini riciclati, attraverso controlli occulti da parte di agenti in borghese.

Secondo la Sezione lavoro della Corte di cassazione, che ha bocciato il ricorso di Giovanni C. “sono legittimi i controlli posti in essere dai dipendenti di agenzie investigative che operano” in maniera occulta “come normali clienti e non esercitano alcun potere di vigilanza e controllo”. Infatti, precisano ancora i supremi giudici, “rientra nel potere dell’imprenditore la facoltà di avvalersi di appositi organismi per controllare, anche occultamente il corretto adempimento delle prestazioni lavorative al fine di accertare mancanze specifiche dei dipedenti, già commesse o in corso di esecuzione”.

Proviamo a ricostruire i fatti per comprendere meglio la vicenda. Il direttore della catena di supermercati è stato licenziato il 2 giugno 1998 e la Corte d’Appello di Messina nel 2007 ha dichiarato lecito il licenziamento. L’ex direttore (Giovanni C.) ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo l’illegittimità della sua espulsione avvenuta attraverso l’utilizzo di 007 in borghese in violazione, a suo dire, dell’art. 2 dello Statuto dei lavoratori che vieta i controlli occulti sui dipendenti. Infatti, la società, una volta accortasi dei fatti illeciti compiuti da Giovanni C. aveva chiesto la collaborazione di alcuni agenti di una agenzia di vigilanza che agivano in borghese per controllare il sospettato. Gli agenti dimostrarono che Giovanni C. prelevava merce dagli scaffali con gli scontrini riciclati.

Come ha giustificato legittimi questi tipi di controlli la Corte di Cassazione? La Sezione lavoro, respingendo il ricorso dell’ex direttore ha spiegato che “le norme poste dagli art. 2 e 3 della legge 300 del 1970 a tutela della libertà e dignità del lavoratore, delimitando la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei suoi interessi, con specifiche attribuzioni nell’ambito dell’azienda, non escludono il potere dell’imprenditore di controllare direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica l’adempimento delle prestazioni lavorative e quindi di accertare mancanze specifiche dei dipendenti, ciò indipendentemente dalle modalità del controllo che può legittimamente avvenire anche occultamente senza che vi ostino né il principio di correttezza e buona fede nell’esecuzione dei rapporti, né il divieto di cui all’art. 4 della legge del 1970 riferito esclusivamente all’uso di apparecchiature per il controllo a distanza”.

Inoltre la Cassazione si è allineata al giudizio di merito che aveva fatto notare come “la posizione di prestigio del dipendente (direttore del supermercato) all’interno della struttura commerciale, avrebbe dovuto costituire esempio di correttezza e professionalità per i dipendenti a lui gerarchicamente subordinati”.

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Cassazione: illegittimo effettuare controlli sui computer dei dipendenti

La Cassazione, sezione Lavoro, ha giudicato illegittimo il licenziamento di una donna che aveva utilizzato il computer aziendale per motivi personali. Il datore di lavoro l’aveva scoperta utilizzando dei software per il controllo elettronico dei dipendenti. La Cassazione ha precisato che “la vigilanza sul lavoro non va esasperata dall’uso di tecnologie” pur sottolineando che la navigazione deve avvenire “senza farne troppo abuso”.

In questo caso la donna non era a conoscenza dell’esistenza di un software di controllo e il datore di lavoro aveva installato il programma senza prendere nessun accordo con i rappresentanti sindacali. Secondo la Cassazione installare software di controllo informatico senza un preventivo accordo costituisce una “violazione della riservatezza e dell’autonomia del lavoratore”. Non solo, “lo Statuto dei lavoratori sancisce che la vigilanza sul lavoro, vada mantenuta in una dimensione umana”.

Il caso era stato già giudicato dal tribunale di Milano che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento, definendolo sproporzionato rispetto all’effettivo uso personale del computer da parte della lavoratrice. In base ai tabulati elettronici, infatti, risultava che la donna si fosse collegata sul web solo per pochi minuti e principalmente durante la pausa pranzo. Anche la Corte d’appello aveva condiviso la tesi dei giudici di primo grado, costringendo l’azienda a ricorrere in Cassazione. Quest’ultima ha finalmente messo un punto alla vicenda.

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