Tag Archive | "contratto"

Piemonte: il nuovo contratto di insediamento porterà posti di lavoro


E’ stato approvato dalla giunta regionale il nuovo contratto di insediamento – inserito nel piano straordinario per l’occupazione – che dovrebbe favorire lo nascita di imprese sul territorio Piemontese e soprattutto la creazione di nuovi posti di lavoro. “Abbiamo istituito due novità importanti: la creazione di un numero minimo obbligatorio di posti di lavoro e l’innalzamento a dieci anni del vincolo di mantenimento in Piemonte degli impianti produttivi” ha dichiarato Massimo Giordano, l’assessore allo Sviluppo Economico e Attività Produttive della Regione Piemonte. Il nuovo contratto di insediamento è un’importante misura che cerca di invertire il trend della delocalizzazione incentivando gli imprenditori ad investire nella Regione Piemonte.

In primo piano sono stati messi i lavoratori e la necessità di incrementare l’occupazione. ”Rispetto alla precedente versione di questo strumento la novità piu’ rilevante – ha precisato Giordano - sta nel vincolo per le aziende che si insediano sul territorio piemontese di assumere, ad insediamento avvenuto e ad investimento completato, almeno 50 addetti. Nel caso di centro di ricerca il limite minimo è di 30 nuovi posti di lavoro“. Giordano ha spiegato che in passato questa restrizione non esisteva e che la sua introduzione vincolerà le imprese alla creazione certa di nuovi posti di lavoro, per una ricaduta positiva sull’occupazione del territorio. “E’ fondamentale – ha concluso l’assessore – che ogni iniziativa di rilancio economico del nostro territorio tenga conto dei risvolti occupazionali”.

Posted in NewsComments (0)

Contratto di lavoro a chiamata o intermittente, cosa sapere


Il contratto di lavoro a chiamata o intermittente è una tipologia di rapporto di lavoro che prevede la disponibilità del lavoratore nel prestare la propria attività “su chiamata” del datore di lavoro, in modo discontinuo, oppure per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno, in funzione delle esigenze del datore di lavoro.

CARATTERISTICHE
Il contratto di lavoro a chiamata o intermittente è stato introdotto in Italia con la Legge Biagi (D. Lgs. n. 276/2003) ed è disciplinato dagli articoli da 33 a 40. Questa tipologia di contratto di lavoro subordinato – a tempo determinato o indeterminato – può essere stipulata per tutte le attività che necessitino il ricorso a prestazioni lavorative a carattere discontinuo, purché il lavoratore abbia un’età inferiore ai 25 anni oppure superiore ai 45 anni. Il contratto può essere concluso anche con lavoratori già occupati, purché siano rispettati i limiti imposti dal D.lgs. 66/03 in merito al riposo settimanale obbligatorio. Non solo, uno stesso lavoratore può concludere più contratti a chiamata, purché non ci sia un’incompatibilità tra gli stessi. Al lavoratore deve essere garantito, a parità di mansioni svolte, il medesimo trattamento normativo, economico e previdenziale riconosciuto ai colleghi di pari livello, ovviamente quantificato in funzione dell’effettivo impegno lavorativo. Devono essere proporzionatamente quantificati anche i trattamenti per malattia, infortunio, maternità e congedi parentali.

DIVIETI E VINCOLI
Il contratto a chiamata è vietato in alcuni casi previsti dalla legge (art. 34), ossia: la sostituzione di personale in sciopero, nel caso in cui il datore abbia proceduto a licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti l’assunzione, quando vi è in corso una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario di lavoro (es. cassa integrazione guadagni) e nel caso in cui il datore di lavoro non abbia effettuato la valutazione dei rischi. Se sussiste un accordo reciproco tra lavoratore e datore di lavoro è possibile introdurre nel contratto il cosiddetto “obbligo di disponibilità” che da una parte obbliga il lavoratore a rimanere a disposizione e in attesa di chiamata (in altre parole il dipendente non può rifiutarsi di prestare la propria attività, se richiesta) e dall’altra obbliga il datore di lavoro a corrispondere al lavoratore un’indennità mensile. L’importo minimo dell’indennità è fissato dai contratti collettivi di settore, e non può essere inferiore al 20% della retribuzione mensile. Il lavoratore può rifiutare di prestare la sua attività lavorativa, solo se sussiste un motivo fondato (es. per malattia o altra causa) che deve essere immediatamente comunicato.

APPLICAZIONI
La normativa che disciplina il contratto a chiamata contempla numerose e differenti categorie di mansioni tra cui: camerieri, personale di servizio nel settore della ristorazione, addetti al centralino, portinai, custodi, personale di sorveglianza, lavoratori dello spettacolo ecc. Questa tipologia di rapporto contrattuale ben si adatta ai lavori svolti durante il periodo estivo oppure nel fine settimana o durante le festività natalizie o pasquali. Più in generale è utilizzato in tutte quelle situazioni in cui il datore di lavoro, avendo un picco di produzione, necessita di un maggior numero di collaboratori. Ecco perché questa tipologia di contratto è adatta a settori come il turismo e il commercio che prevedono aumenti e diminuzioni dell’attività lavorativa a livello periodico-stagionale.

Riferimenti normativi:
Legge Biagi (D. Lgs. n. 276/2003) articoli 33-40

Posted in Contratti e concorsi, OrientamentoComments (0)

Lidl offre a giovani laureati un master in Retail Management e l’assunzione a tempo indeterminato


Si apre una grande opportunità per i giovani laureati: con il Master in Retail Management offerto da Lidl, non solo si acquisisce la formazione indispensabile per svolgere un’attività di management ma si ottiene l’assunzione a tempo indeterminato a livello quadro a termine del tirocinio. Lidl ha come obiettivo la vendita di prodotti di buona qualità a prezzi competitivi. Il successo di Lidl è da ricondurre principalmente alla qualità e alla competitività dei prodotti commercializzati, alla gestione aziendale improntata alla massima semplicità e razionalità di ogni processo ed alla fiducia e fidelizzazione del consumatore.

RUOLO DI RETAIL MANAGER – CAPO SETTORE
La figura del Retail Manager gestisce 4/5 punti vendita ed un organico di 50 persone circa. Attraverso un percorso formativo che prevede l’alternarsi di momenti d’aula e “training on the job” i candidati acquisiscono le capacità comunicative, di leadership, delega e coordinamento strettamente connesse al ruolo. Nello specifico il Retail Manager è responsabile della gestione economica e commerciale dei punti vendita, supervisiona la corretta applicazione delle direttive aziendali e delle norme di sicurezza ed igiene negli ambienti di lavoro, dirige il processo di selezione e pianifica interventi formativi ad hoc per i propri collaboratori.

REQUISITI
- Giovani brillanti laureati, preferibilmente in discipline tecniche
- Ottime capacità di pianificazione ed organizzazione
- Flessibilità ed orientamento agli obiettivi
- Predisposizione al lavoro in team ed al problem solving
- Preferibili esperienze in ruoli di coordinamento/responsabilità

FORMAZIONE E OFFERTA CONTRATTUALE
In un contesto di retail sempre più competitivo Lidl ritiene fondamentale garantire ai futuri Manager un processo formativo che si sviluppi parallelamente all’attività lavorativa e che gli consenta di potenziare le proprie attitudini manageriali. Il Master in Retail Management prevede un percorso formativo iniziale di 7,5 mesi, alternando formazione d’aula e “training on the job” con un costante supporto da parte di tutor aziendali.

Lidl offre un contratto a tempo indeterminato a livello Quadro, settore Commercio; dopo i primi 6 mesi in azienda, al pacchetto economico di sicuro interesse verrà aggiunta come Benefit un’autovettura aziendale. La figura opererà all’interno di una delle 9 piattaforme distributive già presenti nel territorio; pertanto nell’invio della candidatura è necessario segnalare la zona di preferenza.

COME CANDIDARSI
Per candidarsi è possibile caricare il proprio cv online nella sezione dedicata al Master in Retail Management del sito web di Lidl, oppure inviare il proprio curriculum vitae tramite posta al seguente indirizzo: Ufficio Selezione – LIDL ITALIA srl – Via Augusto Ruffo, 36 – 37040 Arcole (VR). Non dimenticatevi di indicare la zona di preferenza in cui desiderate lavorare.

Posted in Offerte, Supermercati, GDO, catene distributiveComments (0)

I contratti a progetto e il loro abuso


Il contratto a progetto, introdotto e disciplinato dalla legge 30 del 2003 (nota come Legge Biagi) ed erede del co.co.co. (contratto di collaborazione coordinata e continuativa), è una delle forme contrattuali più utilizzate dalle aziende nei confronti dei giovani. Per le aziende rappresenta un’alternativa all’assunzione che presenta molti vantaggi, primo fra tutti il risparmio sui costi contributivi. Ma andiamo per ordine.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

I contratti di lavoro a progetto, secondo la legge che li disciplina, devono essere in forma scritta, devono precisare il contenuto del progetto o le fasi di esso; devono avere una durata determinata o determinabile, devono prevedere un corrispettivo precisando tempi e modalità di pagamento e devono precisare le modalità di coordinamento con il datore di lavoro circa l’esecuzione della prestazione lavorativa.

I contratti a progetto prevedono che i lavoratori eseguano un progetto e si limitino a quello. Il collaboratore a progetto ha compito di svolgere e portare a termine il progetto il cui contenuto e i cui confini devono essere indicati con precisione nel contratto sottoscritto dai due contraenti. il collaboratore non deve essere “utilizzato” per una molteplicità di generiche attività estranee al progetto.

Non solo, il contratto a progetto prevede la mancanza di un vincolo di subordinazione, si tratta a tutti gli effetti di un lavoro autonomo. E’ possibile prevedere delle forme di coordinamento del lavoratore a progetto da parte del datore di lavoro sull’esecuzione delle attività, tuttavia non possono essere tali da pregiudicarne l’autonomia nell’esecuzione dell’obbligazione lavorativa.

Se i lavoratori subordinati sono tenuti a lavorare per un certo numero di ore al giorno, i lavoratori con contratto a progetto non hanno obblighi di orario di lavoro e di presenza in ufficio. Il progetto può essere portato a termine indipendentemente dalla quantità di ore lavorate. L’importante è il solo raggiungimento degli obiettivi definiti dal progetto. E’ anche vero che è possibile definire un orario di lavoro da rispettare, ma questo deve avvenire con un accordo da ambe le parti, diversamente il lavoratore non ha obblighi.

La gravidanza, la malattia e l’infortunio del collaboratore a progetto non comportano l’estinzione del rapporto contrattuale. Il contratto rimane sospeso e il corrispettivo non viene erogato per il periodo corrispondente all’impedimento lavorativo. Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di lavoro in oggetto.

ABUSI DEL CONTRATTO A PROGETTO

Quelle che vi abbiamo appena presentato sono le caratteristiche principali della forma contrattuale a progetto. L’utilizzo reale di tale forma di collaborazione da parte delle aziende a volte non rispetta queste caratteristiche: si parla di un “abuso” del contratto a progetto.

L’azienda deve prima avere un progetto e poi scegliere la figura adatta, e non prima scegliere una persona e poi “inventarsi” un progetto per poterla assumere ed evitare un contratto di lavoro subordinato. Spesso il contratto a progetto viene utilizzato come una sorta di “periodo di prova”, si tratta di un uso scorretto della forma contrattuale che potremmo definire illegale: un lavoro subordinato mascherato da contratto a progetto. I contratti di lavoro subordinato prevedono già che vi sia un periodo di prova (con una durata che varia in funzione del contratto es. 3 o 6 mesi) non è quindi necessario ricorrere ad una prima fase di prova diversamente contrattualizzata.

Una prestazione ripetitiva e predeterminata è assai difficilmente compatibile con un’attività di carattere progettuale. Sono ad esempio ritenute incompatibili con un contratto di collaborazione a progetto le attività di operaio edile, addetto alle pulizie, badante, barista e cameriere, commesso e addetto alle vendite, manutentore, custode e portiere, addetto alla segreteria, terminalista, autista e autotrasportatore, facchino, manovale agricolo ecc. In questi casi, i contratti a progetto dovranno essere convertiti in contratti di lavoro subordinato, salvo che non si riesca a dimostrare la “concreta autonomia nell’esecuzione dell’attività”.

Un collaboratore a progetto non dovrebbe svolgere le stesse mansioni e seguire orari di lavoro identici a quelli di un collega con contratto di lavoro subordinato.

Posted in Contratti e concorsi, OrientamentoComments (0)

Intesa Sanpaolo ha aperto le selezioni per assumere giovani con contratto di apprendistato


La banca Intesa Sanpaolo, nell’ambito del proprio programma di assunzioni per i lavoratori di prima occupazione (giovani e neolaureati) ha avviato le selezioni. L’inserimento avverrà con contratto di apprendistato professionalizzante. Come già reso noto, le provincie interessate saranno L’Aquila, Lecce e Potenza.

Ecco la descrizione dell’offerta di lavoro:

ADDETTO ATTIVITA’ COMMERCIALI

Intesa Sanpaolo, nell’ambito del proprio programma di assunzioni
RICERCA GIOVANI
da inserire presso le proprie filiali nella posizione di “addetto all’attività commerciale”. Tale figura svolge, a supporto del gestore, le attività relative alla cura della clientela di riferimento (ad es. privati, famiglie, commercianti, professionisti, piccole imprese) al fine di conseguire gli obiettivi assegnati nell’ambito degli indirizzi e delle politiche commerciali dell’azienda.

In funzione delle normative regionali vigenti le assunzioni potranno avvenire con contratto full time di:
- apprendistato professionalizzante della durata di 4 anni;
- inserimento della durata di 18 mesi.

I requisiti richiesti sono i seguenti:
Età massima 29 anni
Diploma di scuola media superiore: liceo classico, liceo linguistico, liceo scientifico,liceo socio-psico-pedagogico, geometra, perito agrario, perito aziendale corrispondente in lingue estere, perito informatico, ragioneria e assimilati
Lauree di 1º livello, di 2º livello (specialistiche) o di vecchio ordinamento: agraria, economia e commercio e assimilati, fisica, giurisprudenza, ingegneria, informatica, lingue e letterature straniere, matematica, scienza dell’informazione, scienze politiche, scienze dell’educazione e della formazione, scienze internazionali e diplomatiche, scienze statistiche, sociologia

Completano il profilo di ricerca: attitudine alle relazioni interpersonali, spirito di iniziativa, dinamismo, capacità di adattamento e disponibilità ad inserirsi in un contesto lavorativo in continua evoluzione . Il processo di selezione si articola in prove di preselezione, successivi colloqui motivazionali e assessment.

COME CANDIDARSI:
Per inviare la propria candidatura è necessario visitare la pagina del sito web di Intesa Sanpaolo dedicata alla posizione aperta: Addetto Attività Commerciali  e caricare nel database il proprio curriculum vitae.

Posted in Banche, OfferteComments (0)

Intesa Sanpaolo – tutto quello che bisogna sapere sulle nuove assunzioni


In base all’accordo firmato tra la Banca Intesa Sanpaolo e i sindacati lo scorso martedì, nelle provincie di L’Aquila, Lecce e Potenza saranno attivati specifici siti dedicati al back office per i lavoratori di prima occupazione (giovani e neolaureati), con l’assunzione di 100/150 risorse per ciascun sito. Nella provincia di Torino sono previste fino a 100 assunzioni che coinvolgeranno lavoratori di nuova occupazione (persone in cassa integrazione e in mobilità). L’accordo prevede inoltre la stabilizzazione dei rapporti a tempo determinato per 400 lavoratori. Saranno assunti stabilmente coloro che hanno maturato nel Gruppo bancario un periodo di lavoro a tempo determinato di almeno nove mesi entro il secondo semestre del 2009.

Di seguito vi presentiamo i dettagli dell’”Accordo per il sostegno dell’occupazione
____________________________________

1. LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE
I lavoratori di prima occupazione dovranno essere giovani di età non superiore a 29 anni, in possesso di un diploma di scuola media superiore, laurea di primo o secondo livello, senza distinzioni riguardo alla tipologia.

CONTRATTO
L’assunzione avverrà con contratto di apprendistato professionalizzante con una riduzione per i primi quattro anni del 20% dello stipendio; partire dal quinto saranno applicati i trattamenti economici e normativi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale del settore del credito. L’apprendistato è finalizzato al conseguimento di una qualificazione corrispondente ai profili professionali rientranti nella 3° area professionale 1° livello retributivo del CCNL cit. Durante il primo biennio i lavoratori saranno inquadrati nel 2° livello retributivo della 2° area professionale; a decorrere dal secondo biennio nel 3° livello retributivo della 2° area professionale.

ATTIVITA’ E PROFILI FORMATIVI
Le assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante verranno effettuate per i seguenti profili formativi:
- area di staff: addetto alle attività di supporto alla gestione dell’azienda;
- area di supporto esecutivo: addetto ad attività amministrative e/o contabili e addetto ad attività informatiche e/o di telecomunicazioni.

ORARIO DI LAVORO E FERIE
L’orario di lavoro settimanale è fissato in 40 ore, di norma 8 ore giornaliere da lunedì al venerdì, ovvero in 37 ore e 30 minuti in caso di articolazione in turni di 6 ore e 15 minuti, distribuito dal lunedì al sabato, tra le ore 6.00 e le ore 22.00.
I dipendenti assunti con questo tipo di contratto avranno diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite pari a 20 giorni lavorativi.

PREMIO AZIENDALE E BUONI PASTO
Il premio aziendale –VAP- sarà riconosciuto alle condizioni, termini e modalità stabiliti tempo per tempo presso l’azienda datore di lavoro per il personale dipendente, nella misura fissata per il relativo livello di inquadramento, ridotta del 20%.
A decorrere dalla data di assunzione e per ogni giornata di effettiva presenza in servizio sarà erogato, con le regole stabilite per il restante personale, un buono giornaliero per la consumazione del pasto dell’importo di 3,50 Euro.

ASSISTENZA SANITARIA
Il datore di lavoro assicurerà una copertura per infortuni professionali ed extra-professionali e per il rimborso delle spese sostenute nel caso di ricoveri o interventi per malattia o infortunio, con massimali di euro 51.650,00 annui, per la durata massima biennale. Dal 1° gennaio del terzo anno successivo all’assunzione è data facoltà al dipendente di opzionare tra l’iscrizione alla Cassa Assistenza Sanitaria per il personale del Gruppo Intesa e l’iscrizione alla Cassa di Assistenza Sanpaolo Imi.

____________________________________

2. LAVORATORI DI NUOVA OCCUPAZIONE (IN CASSA INTEGRAZIONE E MOBILITA’)
Le Aziende del Gruppo Intesa Sanpaolo potranno dar corso ad assunzioni di risorse che:
- sono state ascritte dalla Legge Finanziaria per il 2010 nella categoria degli “svantaggiati”, ivi compresi i lavoratori disabili;
- hanno in atto di godimento il trattamento regolato dalla Cassa Integrazione Guadagni ordinaria e/o straordinaria;
- in quanto già destinatarie di licenziamenti collettivi, risultino iscritte alle liste di mobilità per fruire dei trattamenti stabiliti dalla l. n. 233 del 1991;
- beneficiano delle indennità di disoccupazione con requisiti normali e con almeno 50 anni di età o almeno 35 anni di anzianità contributiva;
- beneficiano dell’indennità di disoccupazione involontaria.

CONTRATTO
Il personale assunto sarà inserito con lo stesso trattamento economico-normativo previsto per i lavoratori di prima occupazione sopra citati se in possesso del requisito dell’età richiesto per il contratto di apprendistato professionalizzante. In caso contrario il personale sarà assunto con contratto a tempo indeterminato, con le medesimi delimitazioni previste per il precedente (retribuzioni, paga oraria CCNL credito ridotti del 20% per quattro anni, dal quinto saranno applicati i trattamenti economici e normativi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale del settore del credito) Per quanto riguarda orari di lavoro, premio aziendale, buoni pasto, ferie e assistenza sanitaria si fa riferimento sempre a quanto è stato descritto in precedenza e previsto per i lavoratori di prima occupazione.

ATTIVITA’
Le attività assegnate al personale assunto saranno:
- approvvigionamento, deposito e gestione amministrativa/contabile dei magazzini, nonchè archivio dei materiali più vari, ivi ricomprendendo il trattamento della corrispondenza;
- sicurezza fisica e informatica;
- trattamento dei valori e relativo trasporto;
- attività di supporto tecnico/funzionale/operativo all’electronic banking e telephone banking.

____________________________________

3. STABILIZZAZIONE RAPPORTI A TEMPO DETERMINATO
L’accordo prevede inoltre che per le residue esigenze di assunzioni (400 posti di lavoro) si procederà all’inserimento in organico – con utilizzo del contratto di apprendistato professionalizzante ove possibile o con contratto a tempo indeterminato – del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in essere alla data del 31 dicembre 2009 ovvero che abbia maturato nel secondo semestre 2009 almeno 9 mesi di servizio nell’ambito del Gruppo, dando priorità a coloro che hanno maturato una maggiore permanenza all’interno dell’Azienda.

In aggiunta alle esigenze di cui sopra ed attraverso i medesimi criteri, sino al 31 marzo 2011, si darà corso ad ulteriori assunzioni dei predetti tempi determinati, a fronte di ciascuna dimissione incentivata di personale che abbia già maturato o maturi i requisiti per il diritto a pensione di anzianità o vecchiaià, al netto di coloro che si saranno positivamente avvalsi della selezione dei figli.

SE VUOI SCAMBIARE OPINIONI SUL TEMA “NUOVE ASSUNZIONI BANCA INTESA SANPAOLO” GUARDA IL NOSTRO FORUM

Posted in Grandi aziende, InformazioniComments (25)

Crea il tuo account




Forgot?
Registrati

Dal Forum