Tag Archive | "normativa"

Il telelavoro: tipologie, vantaggi, svantaggi e normativa

Il telelavoro è un tipo di rapporto di lavoro che prevede l’utilizzo di strumenti informatici e telematici (telefono, fax, computer, connessione Internet) per svolgere l’attività che di solito viene prestata in luogo diverso dai locali aziendali, principalmente presso il proprio domicilio.

TIPI DI TELELAVORO
Esistono principalmente tre modalità per svolgere il telelavoro:
- Telelavoro domiciliare: il lavoratore opera dal suo domicilio utilizzando il PC, che può essere direttamente connesso alla rete aziendale, oppure vi si può collegare solo per la ricezione e l’invio del lavoro; è previsto anche l’utilizzo di fax o altri strumenti utili per lo svolgimento dell’attività.
- Telelavoro da centro satellite: il lavoratore opera presso una filiale appositamente creata dall’azienda dove sono presenti tutti gli strumenti necessari allo svolgimento delle mansioni (pc, telefono, connessione ad internet ecc.) Si tratta di un distaccamento dove prestano lavoro più telelavoratori e il vantaggio è quello di poter lavorare “in compagnia”.
- Telelavoro mobile: il lavoratore non ha una sede fissa in cui svolge la propria attività, fa uso di pc portatile e di altri strumenti mobili (cellulari, palmari, ecc.). Questa forma di telelavoro è più utilizzata per i lavoratori autonomi o a progetto.

Ci sono poi altre tipologie meno diffuse come il telelavoro da telecentri o telecottages (l’attività è svolta in appositi centri creati appositamente dalle aziende stesse o dagli enti pubblici) oppure la remotizzazione (più lavoratori si trovano in luoghi diversi ma collegati tra loro) o ancora il sistema diffuso d’azienda in cui si ha un’azienda virtuale, ossia un’azienda esistente solo in rete.

LA NORMATIVA
La normativa del telelavoro è stata recepita in Italia con l’accordo quadro europeo sul telelavoro del 16 Luglio 2002 ed è dettata dall’accordo interconfederale del 9.06.2004. L’accordo fornisce una disciplina generale del telelavoro e lascia ai contratti collettivi di settore il compito di introdurre eventuali norme più dettagliate. Secondo il principio di volontarietà, il telelavoro può essere applicato al rapporto di lavoro solo previo accordo tra le parti. Al datore di lavoro spettano i costi di manutenzione, fornitura, installazione e riparazione degli strumenti (informatici e telematici) che servono a svolgere la prestazione lavorativa. Inoltre il datore di lavoro deve adottare le dovute precauzioni per prevenire l’isolamento del lavoratore, tutelare la sua salute, il diritto alla privacy e alla riservatezza.
Il lavoratore può gestire in maniera autonoma il suo tempo e il carico da lavoro deve essere il più possibile equivalente a quello dei “colleghi” che si trovano all’interno dell’azienda. Il telelavoratore ha l’obbligo di aver cura degli strumenti di lavoro e di informare tempestivamente l’azienda in caso di guasti o malfunzionamenti delle attrezzature. Spettano ai lavoratori i medesimi diritti dei lavoratori “tradizionali” come il diritto di accesso alla formazione aziendale e i diritti sindacali. Il telelavoro può essere applicato anche nella Pubblica Amministrazione ed è disciplinato dal D.P.R. 70/99 (Riforma Bassanini).

VANTAGGI E SVANTAGGI
Il telelavoro offre benefici sia ai datori di lavoro che ai telelavoratori. Esistono anche degli aspetti negativi di questo rapporto di lavoro. Vi presentiamo le caratteristiche positive e gli “svantaggi” di maggiore rilevanza.

Vantaggi:
Il lavoratore ha limitati costi di trasporto (automobile, mezzi pubblici) e a volte questi sono addirittura assenti (per chi lavora da casa); ha maggiore flessibilità e autonomia nello svolgimento delle proprie attività; migliora la qualità della sua vita se, grazie a questa tipologia di lavoro, riesce a conciliare meglio i propri impegni personali e familiari. Il telelavoro può essere una seconda attività, utile per incrementare il proprio reddito. Non dimentichiamo che il telelavoro è anche un’ottima soluzione per le persone disabili. Esistono dei vantaggi anche per il datore di lavoro che riduce i costi legati alla sede di lavoro (es. immobili, mobili, spese di riscaldamento, manutenzione ecc.).

Svantaggi:
Un inconveniente è l’isolamento del lavoratore che, operando dal proprio domicilio, non ha l’opportunità di avere un contatto e una collaborazione diretta con i propri colleghi. Una seconda negatività riguarda l’eventuale eccedenza di ore di attività, rispetto ai colleghi che stanno in azienda. Inoltre i telelavoratori spesso sono penalizzati per l’avanzamento di carriera o in qualche modo “discriminati” rispetto agli altri. Infine in Italia non esiste ancora una legislazione organica e dettagliata sul telelavoro e questo può determinare difficoltà nell’instaurare corretti rapporti di lavoro.

Posted in Guide, TelelavoroComments (1)

Il lavoro a domicilio e la sua normativa

Il lavoro a domicilio è una forma particolare di lavoro dipendente, che si distingue perché il lavoro, sia esso intellettuale che manuale, anziché essere svolto presso l’azienda è svolto presso il domicilio del lavoratore. I principi che regolano il rapporto di lavoro a domicilio sono gli stessi applicabili alla generalità dei lavoratori dipendenti, ad esclusione di alcune particolarità che dipendono dalla natura stessa del rapporto di lavoro a domicilio.

IL RAPPORTO DI LAVORO
Il lavoratore a domicilio può svolgere l’attività per conto di uno o anche più datori di lavoro, ma nel rispetto del vincolo di subordinazione: è compito dell’imprenditore determinare l’attività che deve essere svolta, i metodi di esecuzione, la consegna ecc. Se non esistono vincoli di subordinazione e il lavoratore è libero di decidere sui metodi di svolgimento dell’attività, allora il lavoro a domicilio può essere identificato come lavoro autonomo e in questo caso disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro autonomo. Chi opera presso il proprio domicilio deve prestare la sua attività con diligenza, mantenere il segreto professionale relativamente al lavoro affidatogli e, nell’esecuzione delle proprie mansioni, attenersi alle istruzioni ricevute dall’imprenditore.

INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE, MALATTIA E MATERNITA’
I lavoratori a domicilio hanno diritto all’indennità di disoccupazione sia per la fine del rapporto di lavoro sia per la sospensione dell’attività aziendale per motivi imprevedibili. Anche per la malattia si applica la normativa vigente. Per l’infortunio e le malattie professionali, sono tutelati tutti quei lavoratori che effettuano attività previste dal Testo Unico degli Infortuni. Per quanto riguarda invece la maternità, viene applicata la normativa vigente ad eccezione del trattamento economico: si calcola l’indennità in base alla media contrattuale giornaliera erogata agli altri lavoratori interni con qualifica operaia della stessa industria.

ECCEZIONI CHE CARATTERIZZANO IL LAVORO A DOMICILIO
- Le ferie e festività non sono applicabili e alla retribuzione vanno sommate apposite percentuali stabilite dai CCNL a titolo di ferie e festività.
- Per la maternità è applicata la normativa vigente ad eccezione dell’astensione facoltativa e dei riposi giornalieri.
- I contratti di solidarietà e il riposo settimanale sono inapplicabili.
- I lavoratori a domicilio sono esclusi dall’applicazione della normativa CIG e non invece dall’istituto della mobilità.

RETRIBUZIONE E FINE DEL RAPPORTO
Il lavoro a domicilio è retribuito sulla base di tariffe di cottimo pieno determinate dai contratti collettivi della categoria. Se, i contratti collettivi non dovessero prevedere la tariffa di cottimo pieno, questa verrebbe determinata da una commissione a livello regionale. Il rapporto di lavoro a domicilio può terminare, come qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, per licenziamento del lavoratore o per dimissioni di quest’ultimo.

LE LIMITAZIONI
Il lavoro a domicilio non è permesso nei seguenti casi:
- per attività che implicano l’impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o l’incolumità del lavoratore e dei suoi familiari;
- per aziende in fase di ristrutturazione, riorganizzazione e di conversione che abbiano portato a licenziamenti o sospensioni dal lavoro: in questo caso il divieto vale per la durata di un anno rispettivamente dall’ultimo provvedimento di licenziamento e dalla cessazione delle sospensioni;
- quando ci si avvale dell’opera di mediatori o intermediari. Questi, unitamente alle persone alle quali hanno commissionato lavoro a domicilio, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze del datore di lavoro per conto e nell’interesse del quale hanno svolto l’attività.

Principali riferimenti normativi
L. 877/73; L. 858/80; Legge n. 108/90; Circolare INPS 142/2001; Circolare INPS 164/2000; Legge n. 604/66; Legge n. 300/70; INPS circ. n. 151/1986; INPS circ. n. 114/1996.

Posted in Contratti e concorsi, GuideComments (0)

Pagina 1 di 1 1
newsletter
rss
250 Link

Collegati

Annunci Pubblicitari