Il contratto a progetto, introdotto e disciplinato dalla legge 30 del 2003 (nota come Legge Biagi) ed erede del co.co.co. (contratto di collaborazione coordinata e continuativa), è una delle forme contrattuali più utilizzate dalle aziende nei confronti dei giovani. Per le aziende rappresenta un’alternativa all’assunzione che presenta molti vantaggi, primo fra tutti il risparmio sui costi contributivi. Ma andiamo per ordine.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
I contratti di lavoro a progetto, secondo la legge che li disciplina, devono essere in forma scritta, devono precisare il contenuto del progetto o le fasi di esso; devono avere una durata determinata o determinabile, devono prevedere un corrispettivo precisando tempi e modalità di pagamento e devono precisare le modalità di coordinamento con il datore di lavoro circa l’esecuzione della prestazione lavorativa.
I contratti a progetto prevedono che i lavoratori eseguano un progetto e si limitino a quello. Il collaboratore a progetto ha compito di svolgere e portare a termine il progetto il cui contenuto e i cui confini devono essere indicati con precisione nel contratto sottoscritto dai due contraenti. il collaboratore non deve essere “utilizzato” per una molteplicità di generiche attività estranee al progetto.
Non solo, il contratto a progetto prevede la mancanza di un vincolo di subordinazione, si tratta a tutti gli effetti di un lavoro autonomo. E’ possibile prevedere delle forme di coordinamento del lavoratore a progetto da parte del datore di lavoro sull’esecuzione delle attività, tuttavia non possono essere tali da pregiudicarne l’autonomia nell’esecuzione dell’obbligazione lavorativa.
Se i lavoratori subordinati sono tenuti a lavorare per un certo numero di ore al giorno, i lavoratori con contratto a progetto non hanno obblighi di orario di lavoro e di presenza in ufficio. Il progetto può essere portato a termine indipendentemente dalla quantità di ore lavorate. L’importante è il solo raggiungimento degli obiettivi definiti dal progetto. E’ anche vero che è possibile definire un orario di lavoro da rispettare, ma questo deve avvenire con un accordo da ambe le parti, diversamente il lavoratore non ha obblighi.
La gravidanza, la malattia e l’infortunio del collaboratore a progetto non comportano l’estinzione del rapporto contrattuale. Il contratto rimane sospeso e il corrispettivo non viene erogato per il periodo corrispondente all’impedimento lavorativo. Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di lavoro in oggetto.
ABUSI DEL CONTRATTO A PROGETTO
Quelle che vi abbiamo appena presentato sono le caratteristiche principali della forma contrattuale a progetto. L’utilizzo reale di tale forma di collaborazione da parte delle aziende a volte non rispetta queste caratteristiche: si parla di un “abuso” del contratto a progetto.
L’azienda deve prima avere un progetto e poi scegliere la figura adatta, e non prima scegliere una persona e poi “inventarsi” un progetto per poterla assumere ed evitare un contratto di lavoro subordinato. Spesso il contratto a progetto viene utilizzato come una sorta di “periodo di prova”, si tratta di un uso scorretto della forma contrattuale che potremmo definire illegale: un lavoro subordinato mascherato da contratto a progetto. I contratti di lavoro subordinato prevedono già che vi sia un periodo di prova (con una durata che varia in funzione del contratto es. 3 o 6 mesi) non è quindi necessario ricorrere ad una prima fase di prova diversamente contrattualizzata.
Una prestazione ripetitiva e predeterminata è assai difficilmente compatibile con un’attività di carattere progettuale. Sono ad esempio ritenute incompatibili con un contratto di collaborazione a progetto le attività di operaio edile, addetto alle pulizie, badante, barista e cameriere, commesso e addetto alle vendite, manutentore, custode e portiere, addetto alla segreteria, terminalista, autista e autotrasportatore, facchino, manovale agricolo ecc. In questi casi, i contratti a progetto dovranno essere convertiti in contratti di lavoro subordinato, salvo che non si riesca a dimostrare la “concreta autonomia nell’esecuzione dell’attività”.
Un collaboratore a progetto non dovrebbe svolgere le stesse mansioni e seguire orari di lavoro identici a quelli di un collega con contratto di lavoro subordinato.