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Puglia: corsi gratuiti per lavoratori in somministrazione e disoccupati

Manpower Formazione come partner della RTS “JOB POWER” composta anche da Jobbing Centre, Associazione Homines Novi con capofila Universus CSEI – Consorzio Universitario per la Formazione e l’Innovazione, organizza corsi di formazione gratuiti in diverse discipline rivolti a lavoratori in somministrazione e disoccupati.

Per i partecipanti è prevista un’indennità di frequenza pari a 1.300,00 Euro. I corsi si svolgeranno in Puglia a Bari, Lecce, Foggia, Taranto e Brindisi. Per aderire a questa iniziativa è necessario iscriversi entro il 15 settembre 2011 per la prima tranche di corsi oppure entro il 15 novembre 2011 per la seconda.

DESTINATARI
I destinatari sono i lavoratori somministrati in possesso dei seguenti requisiti in concorso tra loro: abbiano lavorato almeno 45 giorni in somministrazione dal 01/01/2008; siano disoccupati da almeno 45 giorni; non siano stati beneficiari di alcun sostegno al reddito nel corso dell’anno o di interventi di sostegno relativi al Fondo Sociale Europeo. Devono inoltre essere privi dei requisiti per l’accesso al trattamento di disoccupazione ordinaria per l’anno 2010 o 2011. Maggiori informazioni in merito sono indicate nel bando.

CORSI DI FORMAZIONE
I corsi gratuiti sono i seguneti:
- ADDETTO AGLI IMPIANTI TERMICI E FOTOVOLTAICI, sedi di: Bari, Taranto, Foggia e Lecce
- ADDETTO ALLE VENDITE, sedi di: Bari, Brindisi, Taranto e Lecce
- ADDETTO FRONT OFFICE, sedi di: Bari, Foggia e Lecce
- ADDETTO ALLO STAFF DI DIREZIONE, sede di: Bari
- ADDETTO CONTABILE, sedi di Bari, Brindisi, Taranto e Foggia

DURATA
Ogni corso dura 260 ore. La prima tranche di corsi sarà avviata il 27 settembre 2011 e si concluderà entro dicembre 2011. La data di avvio della seconda tranche di corsi è prevista per il 22 novembre 2011, per concludersi entro febbraio 2012. I corsi prevedono una frequanza giornaliera di 5/6 ore, dal lunedì al venerdì.

AGEVOLAZIONI
La partecipazione ai percorsi formativi è gratuita. Inoltre è prevista un’indennità di frequenza di € 5,00 l’ora, per complessivi € 1.300,00. E’ altresì previsto un rimborso delle spese di trasporto (debitamente documentabili) sino alla concorrenza di massimo Euro 260,00.

BANDO
Per maggiori informazioni vi invitiamo a scaricare e leggere attentamente il BANDO (Pdf 321Kb).

ISCRIZIONI
Le domande di ammissione ai corsi dovranno essere consegnate a mano o spedite per posta entro le ore 13.00 del 15 settembre 2011, presso le sedi provinciali di Manpower presenti in Puglia. E’ prevista un’ulteriore scadenza alle ore 13.00 del 15 novembre 2011 per la seconda tranche dei corsi. Ecco gli indirizzi delle sedi provinciali di Manpower (indichiamo anche il contatto telefonico per richieste di informazioni):
BARI – Via Amendola, 170 – Tel: 080 5914001
BRINDISI – Via Saponea, 22/A – Tel: 0831 590974
FOGGIA – Via Trieste, 20/L – 20/M – Tel: 0881 568128
LECCE – Viale Leopardi, 18-20 – Tel: 0832 390001
TARANTO – Via Duca Degli Abruzzi, 26 – Tel: 099 4525766
È inoltre possibile scrivere al seguente indirizzo mail: formazione.puglia@manpower.it o sviluppo@jobbing.it o inviare un sms per essere richiamato al seguente numero 342 0857739.

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Il contratto di somministrazione (ex interinale) e le novità normative 2010

Il lavoro somministrato è una tipologia di rapporto di lavoro che prevede il coinvolgimento di 3 figure (lavoratore, impresa e agenzia per il lavoro). Il lavoro somministrato ha sostituito il cosiddetto lavoro interinale. Con la finanziaria 2010 il contratto di somministrazione è tornato ad essere sia a tempo determinato che a tempo indeterminato.

CARATTERISTICHE
Il lavoro somministrato coinvolge tre soggetti:
1. la persona che cerca lavoro (lavoratore);
2. l’impresa che lo richiede (utilizzatore);
3. l’agenzia per il lavoro che si pone come intermediaria (somministratore).

Il somministratore (un’agenzia debitamente autorizzata a svolgere questo tipo di attività) assume il lavoratore e successivamente lo mette a disposizione di un’altra impresa che ne fa richiesta. Tra questi tre soggetti vengono stipulati due diversi contratti: il contratto di somministrazione di lavoro, concluso tra somministratore e utilizzatore, e il contratto di lavoro concluso tra somministratore e lavoratore. Il lavoratore dipende giuridicamente dal somministratore, ma funzionalmente presta il suo lavoro presso un’altra azienda che ha bisogno di professionalità per periodi di tempo limitato.

Quindi è l’agenzia per il lavoro (somministratore) che deve provvedere al pagamento della retribuzione e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. L’azienda (utilizzatore) dovrà poi provvedere a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e contributivi. Le agenzie di somministrazione sono autorizzate a svolgere questa attività dal Ministero del Lavoro che gestisce uno specifico Albo nazionale. Diversamente da quanto prevedeva il lavoro interinale, la somministrazione tramite i contratti collettivi di lavoro è stata estesa anche alle Pubbliche amministrazioni oltre che alle aziende private.

Il contratto di somministrazione deve essere stipulato in forma scritta a pena di nullità. Nei contratti a tempo determinato, il termine posto inizialmente può essere prorogato con il consenso del lavoratore, attraverso un atto scritto. Invece nei contratti a tempo indeterminato (staff leasing), il lavoratore rimane a disposizione dell’agenzia di somministrazione per i periodi in cui non svolge attività lavorative per una impresa utilizzatrice. In questo caso al lavoratore deve essere corrisposta un’indennità mensile di disponibilità così come stabilita nei contratti collettivi applicabili alla somministrazione.

Il lavoratore ha diritto alla parità del trattamento economico, ossia la retribuzione non deve essere diversa da quella normalmente praticata dall’azienda per lavoratori (propri) con identica mansione. La variazione delle mansioni incontra gli stessi limiti previsti per tutti i contratti di lavoro, ma nel caso di diritto ad una retribuzione superiore per una variazione della mansione o obbligo di risarcimento nel caso di demansionamento, le variazioni sono a carico dell’agenzia di somministrazione.

DURATA
Oggi, il contratto di somministrazione di lavoro può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato. Con l’abrogazione della normativa prevista dalla legge attuativa del Protocollo Welfare del luglio 2007, la Finanziaria 2010 ha infatti reintrodotto il contratto di somministrazione a tempo indeterminato o staff leasing. Lo Staff Leasing consiste nella somministrazione di lavoratori a tempo indeterminato da parte di un’agenzia specializzata ad un’impresa privata.

LIMITAZIONI DELLO STAFF LEASING
Il contratto di somministrazione di lavoro può essere a tempo indeterminato (staff leasing) per i soli casi ammessi dalla legge quali:
- per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione di reti intranet o extranet, siti internet, sviluppo di software applicativi, caricamento dati, ecc.;
- per servizi di pulizia, custodia e portineria;
- per servizi da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci;
- per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, economato;
- per attività di consulenza direzionale;
- per attività di marketing;
- per la gestione di call-center, per l’avvio di attività imprenditoriali nelle c.d. “aree Obiettivo 1”;
- per le costruzioni edilizie all’interno degli stabilimenti, per installazioni e smontaggio di macchinari, per particolari attività produttive, con riferimento all’edilizia ed alla cantieristica navale, le quali richiedano per fasi successive, l’impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata;
- in tutti gli altri casi previsti dalla contrattazione nazionale, territoriale o aziendale stipulati da associazioni datoriali o dei lavoratori comparativamente più rappresentative (novità);
- in tutti i settori produttivi pubblici o privati per l’esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia (novità dalla legge n. 191/2009 ).

DIVIETI ED ESENZIONI
Con la nuova finanziaria, al 1° gennaio 2010 sono stati modificati i divieti per stipulare il contratto di somministrazione presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, nei sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione. In questa ipotesi la somministrazione è sempre possibile a condizione che sia:
- stipulata per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti (es. per malattia);
- conclusa con soggetti iscritti nelle liste di mobilità;
- di durata iniziale non superiore a tre mesi.
In tutti gli altri casi, il contratto di somministrazione non può essere utilizzato:
- per la sostituzione di lavoratori in sciopero;
- presso aziende che nei dodici mesi precedenti abbiano fatto ricorso a licenziamenti collettivi che riguardavano lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce la somministrazione;
- presso aziende che abbiano sospeso i rapporti lavorativi o una riduzione di orario, con diritto all’integrazione salariale;
- nel caso di aziende che non abbiano effettuato la valutazione di rischi.

Principali riferimenti normativi
D. lgs. n. 276/2003 (legge Biagi), legge n. 191/2009, legge n. 223/1991

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