Assegni familiari stranieri extracomunitari: requisiti e regole 2022

famiglia, congedo parentale

Gli assegni familiari (AF) sono riconosciuti agli stranieri extracomunitari, anche quando i familiari siano residenti nel Paese d’origine nel quale non vige alcuna convenzione con l’Italia o l’Europa in materia di trattamenti di famiglia.

Mentre il fatto che secondo l’INPS gli assegni per il nucleo familiare (ANF) siano destinati, in generale, anche ai cittadini extracomunitari in possesso dei requisiti non è una novità, l’estensione in caso di familiari residenti in un Paese Terzo risulta una regola recente, dopo che sul punto si è pronunciata la Corte di Giustizia Eu e la Corte Costituzionale nazionale.

In questa guida vi spieghiamo come funzionano gli assegni familiari (AF) e quelli per il nucleo familiare (ANF) in favore dei lavoratori extracomunitari e come cambiano nel 2022 le regole e i requisiti.

ASSEGNI FAMILIARI STRANIERI EXTRACOMUNITARI, LE NOVITÀ

Tra i beneficiari degli assegni familiari (AF) e assegni al nucleo familiare (ANF) vengono inclusi, nel rispetto degli altri requisiti previsti, anche i cittadini stranieri extracomunitari titolari del permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, residenti nel nostro Paese (articolo 2 del Decreto Legge 13 marzo 1988, n. 69).

Si precisa che la misura della prestazione  viene determinata sulla base del numero dei componenti il nucleo familiare e del relativo reddito complessivo. Tuttavia, seguendo un’interpretazione restrittiva della norma, fino a luglio 2022 l’INPS non faceva rientrare componenti del nucleo familiare, per la citata determinazione del sussidio per gli stranieri extracomunitari, il coniuge ed i figli ed equiparati che non avessero la residenza nel territorio italiano.

Poi sono intervenute la Corte di Giustizia dell’Unione europea e la Corte Costituzionale, quest’ultima con la sentenza 11 marzo 2022, n. 67 che hanno imposto all’INPS di cambiare impostazione. Per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale ora l’assegno spetta anche al lavoratore extracomunitario, titolare del permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, per i familiari residenti nel Paese d’origine. Su questa nuova interpretazione, sono arrivate le istruzioni INPS contenute nella Circolare n° 95 del 02-08-2022.

È dato precisare che, dal 1° marzo 2022 che gli assegni al nucleo familiare e gli assegni familiari riconosciuti alle famiglie con figli sono sostituiti dall’Assegno unico e universale per i figli. Ora, quindi, tale prestazione spetta solo ai nuclei senza figli come vi spighiamo in questo approfondimento.

REQUISITI NUCLEO FAMILIARE PER EXTRACOMUNITARI

Per l’erogazione degli ANF agli stranieri extracomunitari occupati in Italia, l’INPS verifica, al pari dei cittadini italiani o UE con familiari residenti all’estero, che siano rispettate tutte le condizioni previste nell’articolo 2 del Decreto Legge n. 69 del 1988. Dunque, la determinazione dell’importo dell’Assegno avvengono tenendo conto di:

  • tipologia di nucleo familiare e numero dei componenti. Si tratta del coniugi, fratelli e nipoti minori o senza limiti di età se invalidi.

  • reddito complessivo del nucleo familiare. Per i requisiti di reddito 2022-2023 si rimanda a questo articolo dedicato.

La prestazione è infatti erogata per importi decrescenti in base a scaglioni crescenti di reddito e cessa in corrispondenza di soglie di esclusione diverse a seconda della tipologia della famiglia. Sono previsti aumenti degli scaglioni di reddito per i nuclei che comprendono soggetti inabili e per i nuclei monoparentali. Scopriamo insieme i dettagli.

In questo articolo vi indichiamo quali sono le tabelle di calcolo per il 2022. L’importo dell’assegno mensile per il nucleo familiare da corrispondere agli aventi diritto per l’anno 2022 è pari, nella misura intera, a 147,90 euro. La Circolare INPS n. 27 del 18-02-2022 chiarisce anche che per le domande relative al medesimo anno, il valore dell’ISEE è pari a 8.955,98 euro.

AUTOCERTIFICAZIONI LIMITATE PER GLI STRANIERI EXTRACOMUNITARI

La Circolare 95 del 2022 dell’INPS specifica anche i casi in cui non valgono le autocertificazioni per richiedere gli assegni familiari per cittadini extracomunitari. Ovvero:


  • nei casi in cui i familiari sono residenti all’estero in uno stato non convenzionato con l’UE, gli interessati non potranno avvalersi delle autocertificazioni per presentare domanda, in quanto si tratta di situazioni non accertabili a posteriori dalle autorità italiane. Dunque, gli Stati, le qualità personali e i fatti devono essere documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente Autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’Autorità consolare italiana, che ne attesta la conformità all’originale. Analogamente, i redditi prodotti all’estero dai soggetti interessati e loro familiari, dovranno essere accertati sulla base delle indicate certificazioni rilasciate dalla competente Autorità estera.

QUANDO FARE DOMANDA

La domanda per gli ANF per stranieri extracomunitari deve essere presentata per ogni anno a cui si ha diritto. Qualsiasi variazione intervenuta nel reddito o nella composizione del nucleo familiare, durante il periodo di richiesta dell’ANF, deve essere comunicata entro 30 giorni all’INPS.

COME FARE DOMANDA PER GLI ANF PER STRANIERI EXTRACOMUNITARI

Per richiedere gli assegni familiari per stranieri extracomunitari sarà necessario seguire lo stesso iter dedicato anche ai cittadini italiani e UE, come vi spieghiamo nel paragrafo ad hoc in questo articolo.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

Gli stranieri extracomunitari con familiari residenti all’estero dovranno corredare la domanda per gli ANF della documentazione necessaria che attesti la composizione e il reddito del nucleo familiare. Vediamo i casi specifici indicati dalla Circolare n° 95 del 02-08-2022 a seconda di residenza dei familiari in Paesi convenzioni con l’UE o non convenzionati.

PAESI CONVENZIONATI CON L’UE

Gli stranieri extracomunitari con familiari residenti all’estero in uno Stato convenzionato, dovranno dimostrare il possesso dei requisiti personali e quelli del nucleo familiare, con questi documenti e secondo le seguenti indicazioni:

  • stato civile del richiedente e stato di famiglia con l’indicazione dei rapporti di parentela dei componenti il nucleo familiare dichiarato ai fini dell’ANF;

  • legame di parentela (paternità, maternità dei minori, o maggiorenni inabili, componenti il nucleo per i quali si richiede l’ANF);

  • redditi dei familiari prodotti all’estero, espressi in euro, che se fossero prodotti in Italia sarebbero assoggettati al regime italiano dell’imposta sui redditi, come si legge in questa pagina, per il periodo di riferimento della domanda di ANF;

  • eventuale situazione di inabilità di uno o più componenti del nucleo.

Si ricorda che, in aggiunta alla documentazione, deve essere inoltrata all’Istituto ulteriore documentazione nei seguenti casi:

  • l’inclusione di familiari nel nucleo del richiedente;
  • l’applicazione dell’aumento dei livelli reddituali;
  • il riconoscimento del diritto nei casi di abbandono del nucleo di uno dei coniugi.

PAESI NON CONVENZIONATI CON L’UE

I lavoratori cittadini di uno Stato estero che richiedono la prestazione di ANF per componenti del nucleo residenti in Paese extracomunitario non convenzionato, devono presentare documenti certificati dal loro Stato e redatti in lingua italiana, che attestino il possesso dei requisiti per il reddito e il nucleo familiare.

1) DOCUMENTI RELATIVI AL NUCLEO FAMILIARE

I documenti che attestino il possesso dei requisiti per il nucleo familiare sono:

  • figli ed equiparati di coniugi, parti dell’unione civile legalmente separati o divorziati o sciolti dall’unione civile e lo stato civile del richiedente e le relative sentenze o provvedimenti di affidamento dei minori. Vale anche per i figli del coniuge o della parte dell’unione civile nati da precedente matrimonio o unione civile e per i figli naturali (vale sia per i propri, che del proprio coniuge o della parte dell’unione civile) riconosciuti dall’altro genitore;

  • i dati anagrafici del richiedente e dell’altro genitore e per i figli nati da precedente matrimonio o unione civile, le sentenze o i provvedimenti di affidamento dei minori;

  • fratelli, sorelle, nipoti del richiedente orfani di entrambi i genitori, non aventi diritto a trattamento pensionistico. Nonché, il documento che attesti la condizione di orfani di tali familiari e l’assenza di un diritto alla pensione ai superstiti, specificando le generalità dei genitori;

  • nipoti minori a carico, ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 180 del 1999, dell’ascendente richiedente in cui si attesti la discendenza del nipote in linea retta e il mantenimento abituale del minore o dei minori. Il richiedente deve certificare anche l’impossibilità dei genitori di provvedere al mantenimento del figlio in quanto non svolgono attività lavorativa e non possiedono redditi di alcuna natura. Da certificare anche la mancata percezione di analogo trattamento di famiglia ed eventuali minori affidati a strutture pubbliche e collocati in famiglia;

  • figli o equiparati di età compresa tra i 18 e i 21 anni, purché studenti o apprendisti, in nuclei con più di tre figli o equiparati di età inferiore a 26 anni;

  • la qualità di studente o la qualifica di apprendista o la relativa documentazione quali il certificato di frequenza scolastica universitaria o copia del contratto di apprendistato (o contratto similare). In tale casistica va allegato anche il modulo per il riconoscimento di nucleo familiare numeroso compilato dal richiedente.

Per il riconoscimento del diritto nei casi di abbandono del nucleo di uno dei due coniugi, va anche presentato lo stato di abbandono rilasciato dall’autorità giudiziaria o altra pubblica autorità nel Paese estero.

2) DOCUMENTI RELATIVI ALL’AUMENTO DEI LIVELLI REDDITUALI

I lavoratori cittadini di uno Stato estero che richiedono la prestazione di ANF per componenti del nucleo residenti in Paese extracomunitario non convenzionato devono accertare i requisiti di reddito secondo i dettami della Circolare 95 del 2022, presentando anche documenti relativi all’aumento dei livelli reddituali di familiari:

  • minorenni: certificazione medica relativa alla difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età;

  • maggiorenni: certificazione medica relativa all’inabilità per soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro.

RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI

Decreto Legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 maggio 1988, n. 153;
Circolare n° 95 del 02-08-2022 (Pdf 172 Kb).

ALTRI AIUTI E AGGIORNAMENTI

Per tutte le informazioni generali sull’Assegno unico 2022 potete leggere questa guida. Per le regole specifiche sull’AUU per i cittadini extracomunitari vi consigliamo questo approfondimento. Per conoscere altre agevolazioni e bonus per famiglie e lavoratori potete visitare la nostra sezione dedicata agli aiuti alle persone. Vi invitiamo, inoltre, ad iscrivervi gratuitamente alla nostra newsletter per ricevere tutti gli aggiornamenti e al canale Telegram per leggere le notizie in anteprima.

di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
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