Abruzzo: assegno di natalità Comuni montani, Bando 2022

Come funziona e a chi spetta il nuovo assegno di natalità per i Comuni montani abruzzesi. Ecco tutti i dettagli sul Bando 2022 della Regione Abruzzo

bambini

Disponibile il nuovo assegno di natalità per i Comuni montani dell’Abruzzo per ogni figlio nato, in affido o adottato, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino ai tre anni di età.

Il beneficio ha un valore variabile dai 2.300 ai 2.500 euro annui, parametrato in base alla composizione del nucleo familiare, alla presenza o meno di disabili e all’ISEE.

In questa guida vi spieghiamo in modo dettagliato a chi spetta, come funziona e come richiedere nel 2022 l’assegno di natalità per i nuclei familiari dei Comuni montani dell’Abruzzo.

ABRUZZO, ASSEGNO DI NATALITÀ COMUNI MONTANI: COS’È

L’assegno di natalità per i Comuni montani abruzzesi è un aiuto economico, corrisposto in unica soluzione, destinato ai nuclei familiari residenti, per ogni figlio nato, in affido o adottato quest’anno fino al compimento dei tre anni di età. Il beneficio economico può essere richiesto dal 1° gennaio 2022  fino al 31 dicembre 2022, entro 90 giorni dalla nascita o dalla data di ingresso nel nucleo familiare del minore adottato o affidato. Verrà erogato, in caso di nascita, per i successivi tre anni di vita del bambino o comunque fino al compimento dei tre anni, in caso di adozione o affido.

La misura è stata istituita dalla Legge regionale 21 dicembre 2021, n. 32, con risorse pari a 750.000 euro per tutto il 2022, ma gli Enti locali possono integrarne l’importo con proprie risorse.

L’OBIETTIVO DELLA MISURA

L’assegno in questione nasce con lo scopo di contrastare il declino demografico in atto nelle zone montane più marginali della Regione Abruzzo. Un aiuto rivolto alle famiglie a basso reddito, dunque, che punta a rivitalizzare il tessuto sociale ed economico dei piccoli Comuni di montagna abruzzesi, favorendo la natalità e incentivando l’insediamento di nuovi residenti che intendono trasferire la propria residenza in questi piccoli centri abitati.

COMUNI MONTANI IN ABRUZZO CHE RIENTRANO NELLA MISURA

I Paesi che rientrano nell’ambito di applicazione della misura per i nuovi nati, sono i Comuni della Regione Abruzzo classificati “montani” sulla base dei dati UNCEM. Più precisamente, si tratta dei centri:

  • con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, tenuto conto dei più recenti dati ISTAT definitivi (1 gennaio 2021);

  • che abbiano registrato nell’arco del quinquennio dal 1° gennaio 2016 al 1° gennaio 2021 un calo demografico superiore alla media regionale (2,9%).

Sono, altresì, compresi tutti i Comuni montani con popolazione fino a 200 abitanti, pur in assenza di calo demografico. L’elenco dei Comuni interessati è stato approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 11 del 25 gennaio 2022 e potete consultarlo in questa pagina.

EVENTI PER CUI SPETTA L’ASSEGNO

L’assegno di natalità è corrisposto in favore dei nuclei familiari per ogni:

  • figlio nato a decorrere dal 1° gennaio 2022 fino al compimento dei tre anni di età del bambino;

  • minore adottato o in affido a decorrere dal 1° gennaio 2022 fino al compimento dei tre anni di età del bambino o alla cessazione dell’affido qualora avvenga prima del compimento dei tre anni.

L’assegno spetta anche nei seguenti casi:

  • parto plurimo;

  • adozione o affido di più minori di età inferiore ai tre anni;

  • nuovi nati, adottati o affidati all’interno dello stesso nucleo familiare nell’arco del triennio.

A CHI SPETTA

L’assegno di natalità è riconosciuto a patto che entrambi i genitori siano in possesso dei seguenti requisiti:

  • cittadinanza italiana, di uno Stato dell’Unione Europea o stranieri con regolare permesso di soggiorno. Al beneficio possono accedere anche gli apolidi e i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria (articolo 27 del Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n. 251);

  • residenza in un piccolo Comune di montagna della Regione Abruzzo compreso nell’elenco che trovate in questa pagina;

  • i genitori che, seppur privi del requisito della residenza in uno di tali Comuni, entro 90 giorni dalla nascita o dalla data di ingresso nel nucleo familiare del minore affidato o adottato, trasferiscono la propria residenza da un Comune con popolazione non inferiore ai 3.000 abitanti in un Comune montano tra quelli previsti nell’elenco. Tale residenza va mantenuta per almeno 5 anni unitamente alla dimora abituale, pena la decadenza dal beneficio e la restituzione delle somme percepite;

  • convivenza con il figlio nato o adottato o con il minore affidato. Figlio e genitore richiedente inoltre, devono essere coabitanti ed avere dimora abituale nello stesso Comune;

  • con un indice ISEE non superiore a 25.000 euro annui. In caso di superamento della soglia nel coro del periodo di fruizione, l’erogazione dell’assegno verrà sospesa, con conseguente recupero delle somme corrisposte indebitamente nell’anno di riferimento;

  • non occupare abusivamente un alloggio pubblico.

Tutti i requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio in modo continuativo. In caso di variazioni intervenute nel possesso dei requisiti, il soggetto beneficiario è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Comune interessato nonché al Servizio Tutela sociale – Famiglia (DPG023) della Regione Abruzzo via PEC a questo indirizzo: dpg023@pec.regione.abruzzo.it.

A QUANTO AMMONTA L’ASSEGNO

L’importo dell’assegno di natalità, da corrispondere una tantum in un’unica soluzione, è stabilito secondo i seguenti criteri:

  • 2.500 euro, in favore dei nuclei familiari in cui il figlio nato, adottato o in affido sia riconosciuto disabile grave ai sensi dell’articolo 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero dei nuclei familiari comprendenti uno o più minori con disabilità grave fino al compimento del 6° anno di età;

  • 2.500 euro, in favore dei nuclei familiari in cui sia presente un solo genitore;

  • 2.400 euro, in favore dei nuclei familiari per ogni primo figlio nato, adottato o in affido;

  • 2.300 euro, in favore dei nuclei familiari per ogni figlio nato, adottato o in affido successivo al primo.

L’importo del contributo è raddoppiato qualora i nuclei familiari richiedenti avviino nel piccolo Comune montano di nuova residenza un’attività imprenditoriale, anche attraverso il recupero di beni immobili del patrimonio storico-artistico.

La Giunta regionale, sulla base del numero delle domande pervenute, si riserva la facoltà di rideterminare l’entità dell’assegno da erogare a favore dei nuclei familiari appartenenti a una o più categorie. L’assegno di natalità è cumulabile con eventuali altri contributi disposti per le medesime finalità. A riguardo si ricorda che è disponibile anche il bonus bebé, una misura nazionale, su cui vi consigliamo di leggere questo approfondimento.

Peraltro, l’assegno di natalità abruzzese è cumulabile con l’incentivo di cui all’articolo 3 della Legge Regionale 32 del 2021, ovvero “Incentivi per i nuovi residenti”.

COME FUNZIONA L’ASSEGNO DI NATALITÀ

L’assegno di natalità viene corrisposto in un’unica soluzione, riferita a 12 mensilità. È riconosciuto per un massimo di 36 mensilità che si computano a partire dal mese di nascita del figlio o di ingresso nel nucleo familiare del minore affidato o adottato. Dura fino al compimento dei tre anni di vita del bambino o alla cessazione dell’affido, qualora avvenga prima dei tre anni.

Il riconoscimento del beneficio tiene conto dell’ordine cronologico di arrivo delle domande e avviene senza procedere alla formazione di una graduatoria, previa verifica del possesso dei requisiti. In caso di accoglimento della domanda, la Regione ne dà comunicazione all’interessato e provvede ad accreditare l’assegno di natalità direttamente sul conto corrente bancario o postale indicato nella domanda.

L’erogazione dell’assegno avverrà fino ad esaurimento delle risorse comunque disponibili, pari a 750.000 euro per l’anno 2022, fatta salva la possibilità per l’Amministrazione di disporre ulteriori stanziamenti.

SCADENZA

È possibile presentare la domanda per l’assegno di natalità entro il 31 dicembre 2022 salvo diverse disposizioni della Regione Abruzzo su esaurimento dei fondi o modifiche sulle risorse messe a disposizioni. Su eventuali novità, vi terremo aggiornati in questo articolo.

ASSEGNO NATALITÀ COMUNI MONTANI IN ABRUZZO: COME PRESENTARE DOMANDA

La domanda per l’assegno di natalità può essere presentata:

  • dal genitore esercente la responsabilità genitoriale;

  • dal legale rappresentante del genitore (nel caso di genitore minorenne o incapace);

  • dall’affidatario (in caso di affidamento temporaneo);

  • dal tutore autorizzato dall’organo giudiziario ad incassare somme a favore dei minori.

La domanda deve essere presentata compilando il modulo digitale presente sul sito istituzionale della Regione Abruzzo in questa pagina, alla quale si accede tramite credenziali di identità digitale intestate al richiedente (SPID).

All’atto della compilazione della domanda devono essere inseriti, sotto forma di autodichiarazione, i dati e le informazioni contenute in questo “Schema di Autocertificazione”. La compilazione del modulo digitale sostituisce l’autocertificazione cartacea. Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, l’attestazione ISEE in corso di validità.

Per i genitori che intendono trasferire la propria residenza in Comune montano presente in questo elenco, mantenendola per almeno cinque anni unitamente alla propria dimora abituale, la domanda per l’assegno di natalità deve essere presentata, a pena di esclusione, entro 30 giorni dall’avvenuto cambio di residenza.

La domanda deve essere presentata, a pena di esclusione, entro 90 giorni dalla nascita o dalla data di ingresso nel nucleo familiare del minore adottato o affidato. Per i genitori dei bambini nati, adottati o in affido a decorrere dal 1° gennaio 2022, poiché la piattaforma è entrata in vigore solo il 28 febbraio, potrà essere concessa una proroga della durata massima di 30 giorni.

IL BANDO

È possibile consultare il Bando integrale per l’assegno di natalità nei Comuni montani in Abruzzo (Pdf 479 Kb) approvato con la Delibera di Giunta Regionale n. 80 del 22 febbraio 2022.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge regionale Abruzzo 21 dicembre 2021, n. 32 (Pdf 132 Kb)
Giunta Regionale Abruzzo – Delibera n. 11 del 25 gennaio 2022 (Pdf 268 Kb) – Elenco Comuni Montani (Pdf 71 Kb)
Delibera di Giunta Regionale n. 80 del 22 febbraio 2022 (Pdf 226 Kb) – Schema autocertificazione (Pdf 348 Kb)

ALTRI AIUTI E AGGIORNAMENTI

Vi invitiamo a leggere anche l’approfondimento sull’assegno unico figli 2022 messo a disposizione dal Governo. Se volete conoscere altri aiuti, bonus e agevolazioni disponibili per famiglie e lavoratori potete visitare la nostra sezione dedicata agli aiuti alle persone. Vi invitiamo anche ad iscrivervi alla nostra newsletter gratuita per ricevere tutti gli aggiornamenti e al canale Telegram, per leggere le notizie in anteprima.

di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
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