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Gli “ammortizzatori sociali” sono delle misure a sostegno economico dei lavoratori sospesi dalla propria attività lavorativa involontariamente. La Legge Fornero 92/2012 aveva previsto nuove disposizioni in materia di ammortizzatori sociali.
Ora, il Jobs Act ha introdotto delle modifiche alla precedente normativa, introducendo nuove misure, che hanno sostituito o inglobato quelle precedenti.
Ma quali sono gli ammortizzatori sociali disponibili? A chi sono rivolti? E come funzionano? Con questa guida, vi spieghiamo cosa è cambiato in materia di ammortizzatori sociali a partire dall’inizio dell’anno, e quali sono le misure attualmente in vigore.
NUOVA ASSICURAZIONE SOCIALE PER L’IMPIEGO (NASpI)
Cos’è la NASpI? In attuazione della Legge 183/2014, in materia di riordino degli ammortizzatori sociali, e in riferimento alla circolare INPS n. 94 del 12/05/2015, la NASpI ha sostituito l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) e la mini-ASpI introdotte dalla Legge Fornero 92/2012. Si tratta di una indennità mensile di disoccupazione, che non ha durata prestabilita, in quanto si riferisce a un numero di settimane pari alla metà di quelle per cui il lavoratore ha versato contributi negli ultimi 4 anni.
A chi è rivolta la NASpI? La NASpI è rivolta ai lavoratori subordinati, a tempo determinato o indeterminato, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione a seguito di licenziamento individuale, licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione, dimissioni per giusta causa (individuate dalla giurisprudenza), nonché risoluzione consensuale (esclusivamente se avvenuta secondo la procedura di cui all’art. 7, L. 604/1966).
È indispensabile che i dipendenti in questione abbiano maturato 13 settimane di contributi negli ultimi 48 mesi e almeno 30 giorni di lavoro nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
Non possono usufruire della NASpI i lavoratori a tempo indeterminato della Pubblica Amministrazione o ex operatori agricoli.
Come funziona la NASpI? La NASpI si stabilisce in base alla retribuzione imponibile previdenziale degli ultimi 4 anni, ovvero quella su cui si sono versati i contributi, comprensiva di elementi continuativi (es. premi), divisa per le settimane di contribuzione e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33.
L’importo non può superare i 1300 euro lordi. Nei primi 4 mesi verrà ritirato un assegno pari al 75% della retribuzione per un mensile che non supera i 1.195 euro. Per coloro che superano questo importo, si aggiungerà il 25% oltre al 75% della differenza tra reddito medio e i 1.195 euro. Dal quinto mese, la mensilità del sussidio si riduce del 3% di mese in mese.
DISOCCUPAZIONE COLLABORATORI (DIS-COLL)
Cos’è la DIS-COLL? La DIS-COLL è l’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata. È stata introdotta in via sperimentale dal D.Lgs. n. 22/2015, sulle disposizioni di riordino in materia di ammortizzatori sociali in attuazione della Legge 183/2014, e rifinanziata per il 2016 per 54 milioni di euro. La DIS-COLL è stata confermata come ammortizzatore sociale anche per il 2017.
A chi è rivolta la DIS-COLL? La disoccupazione collaboratori è a tutela dei lavoratori con forme contrattuali di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) o collaboratori a progetto (co.co.pro.) che hanno perso involontariamente l’occupazione. Sono inclusi nell’agevolazione i lavoratori che hanno interrotto il rapporto lavorativo per giusta causa.
Come funziona la DIS-COLL? Il modulo per la domanda di disoccupazione collaboratori va presentato all’INSP dopo 68 giorni dalla cessazione del rapporto lavorativo compreso di dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro. L’ex collaboratore deve iscriversi al sito ufficiale dell’INPS e inviare il modulo opportunamente compilato; oppure può rivolgersi presso un CAF o un patronato di riferimento che aiuterà nell’operazione. L’INPS verificherà i requisiti del candidato e, se idonee, erogherà l’importo di indennità di disoccupazione non prima dell’ottavo giorno dopo la cessazione del rapporto.
La DIS-COLL si calcola in base al 75% del reddito medio mensile se l’importo è pari o inferiore a 1.195 euro al mese per l’anno 2015; se l’importo è superiore a 1.195 euro, l’importo sarà pari al 75% + 25% della differenza tra reddito medio e soglia limite (1.195 euro). La somma ricevuta non supererà mai i 1300 euro e dal quarto mese risulterà ridotta di mese in mese del 3%.
ASSEGNO DI DISOCCUPAZIONE (ASDI)
Cos’è l’ASDI? Il nuovo assegno di disoccupazione è stato introdotto dal Jobs Act al fine di sostenere i lavoratori che hanno già usufruito della NASpI e non hanno ancora trovato occupazione. È in vigore dall’11 gennaio, introdotto come misura stabile per gli anni che vanno dal 2016 al 2019.
A chi è rivolto l’ASDI? Giovano dell’ASDI i lavoratori che hanno terminato il periodo in cui hanno beneficiato della NASpI e che hanno un ISEE non superiore a 5 mila euro. Inoltre, i disoccupati che richiedono tale agevolazione, devono appartenere a un nucleo familiare con presenza di almeno un minore o con un individuo non pensionato di età superiore ai 55 anni.
Come funziona l’ASDI? L’assegno di disoccupazione copre una durata di 6 mesi dopo che il lavoratore ha usufruito della NASpI. Coloro che beneficiano di questo ammortizzatore sociale, devono essere iscritti al percorso sottoscritto dal centro per l’impiego. L’importo ricevuto sarà pari al 75% dell’ultimo assegno NASpI e non superiore all’assegno sociale pari a 448,07 euro al mese per il 2016, con ulteriori agevolazioni in base al numero di figli a carico:
- 89,70 euro con un figlio a carico;
- 116,60 euro con due figli a carico;
- 140,80 euro con tre figli a carico;
- 163,82 euro con quattro figli a carico.
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA (CIG)
Cos’è la CIG? A fronte della legge di stabilità, proprio in questi giorni il Ministero del Lavoro ha fatto sapere che la cassa integrazione in deroga sarà trasmessa fino al 31 dicembre 2016. Per il 2016, è stato predisposto un finanziamento pari a 250 milioni di euro per permettere ai nuovi ammortizzatori sociali di trovarsi a regime. Il trattamento di integrazione salariale previsto per la CIG potrà essere concesso per un periodo superiore a tre mesi nell’arco di un anno. Rispetto al 2015, sono previste due mensilità in meno per il 2016 (da 5 a 3), mentre nel 2017 la CIG non sarà più erogata.
A chi è rivolta la CIG? La CIG è destinata ai dipendenti del settore privato, anche apprendisti o con contratto di somministrazione, costretti ad un allontanamento non volontario dal posto di lavoro. È una misura di sostegno economico gestita dalle Regioni e finanziata dal Fondo Sociale Europeo. Chi ne usufruisce, deve partecipare ad attività di orientamento e formazione per favorire la reintegrazione nel posto di lavoro.
Come funziona la CIG? La domanda per la CIG sarà presentata dal datore di lavoro entro 20 giorni dalla sospensione dallo stesso alla Regione per via telematica su modello di integrazione salariale IG/15 deroga (cod. SR 100). Il pagamento sarà erogato sempre per via telematica attraverso il modello IG/Str/Aut (cod.41).
MOBILITÀ IN DEROGA
Cos’è la mobilità in deroga? Si tratta di un sostegno economico propedeutico alla formazione del lavoratore che ha dovuto abbandonare il posto di lavoro involontariamente. I lavoratori sottoposti a mobilità in deroga dovranno partecipare infatti ad attività formative organizzate da centri per l’impiego che li aiuteranno a ricollocarsi nel mondo del lavoro.
La mobilità in deroga sarà erogata fino al 31 dicembre 2016 per poi essere inglobata tra le misure della NASpI. A partire dal 1° gennaio 2016 la durata di questo ammortizzatore sociale non può superare i 4 mesi, mentre per i lavoratori di aree svantaggiate del meridione è possibile ricevere l’importo sino ai 6 mesi.
A chi è rivolta la mobilità in deroga? Possono usufruire della mobilità in deroga i lavoratori subordinati con cessato rapporto di lavoro che hanno accumulato 12 mesi di anzianità aziendale, di cui almeno 6 lavorati. Non possono beneficiarne i lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento ne hanno già ricevuto l’importo di mobilità in deroga per almeno 3 anni.
Come funziona la mobilità in deroga? Ogni Regione dispone di una domanda differente. Occorre, dunque, consultare gli Accordi Quadro fra Regione e Parti sociali per comprendere quali ordini sono state previsti per la propria Regione. Entro 60 giorni dalla data di licenziamento, il lavoratore deve presentare la domanda di mobilità all’INPS per via telematica. L’interessato si registrerà dapprima sul sito ufficiale dell’INPS, www.inps.it, oppure contatterà il proprio Patronato o ente predisposto dove sarà aiutato nella compilazione della richiesta.
Il lavoratore potrà ricevere l’80% della retribuzione nei limiti del tetto massimo previsto dalla mobilità ordinaria che varia di anno in anno, mentre dal secondo anno, sarà erogato l’80% dell’importo del primo anno escludendo il 5,84%.
FONDI DI SOLIDARIETA’ BILATERALI
Cosa sono i fondi di solidarietà bilaterali? Sono dei depositi di denaro che vengono accantonati per poter aiutare i lavoratori nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria. I fondi vengono istituiti presso l’Inps dopo che sono stati stipulati accordi collettivi e contratti collettivi tra le principali organizzazioni sindacali e le organizzazioni degli imprenditori.
Chi è obbigato ad istituire i fondi? L’istituzione dei Fondi è obbligatoria per tutti i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti.
A cosa servono i fondi di solidarietà bilaterale? Oltre ad assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, i Fondi possono servire per:
- dare assegni straordinari per il sostegno al reddito a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
- dare ai lavoratori sostegni economici integrativi rispetto a quanto già previsto dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro oppure rispetto a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente;
- contribuire al finanziamento di programmi formativi.
Esistono anche i fondi di solidarietà alternativi, che sono alternativi ai fondi di solidarietà bilaterali appena descritti e fanno riferimento esclusivamente ai settori dell’artigianato e della somministrazione di lavoro. Questi assicurano un sostegno al reddito sempre nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa in costanza di rapporto di lavoro e possono prevedere l’istituzione di un assegno di solidarietà.
Infine nel caso in cui i fondi di solidarietà bilaterale non risultano attivati, per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti e per i quali non trovano applicazione gli ammortizzatori sociali ordinari e straordinari, opera un fondo di solidarietà residuale e di integrazione salariale. Per approfondimenti rimandiamo alla lettura del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 che rendiamo disponibile a fine articolo.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Per ulteriori informazioni in materia di ammortizzatori sociali 2016, è possibile scaricare e leggere i seguenti documenti già citati nella guida:
- Legge Fornero 92/2012, art. 2 disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita;
- Legge 183/2014 normativa in materia di riforma degli ammortizzatori sociali;
- Decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, recante ‘disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183’;
- Circolare INPS n. 94 del 12/05/2015 relativa al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali;
- Circolare INPS n. 142 del 29/07/2015 relativa a chiarimenti sulla nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI);
- D.Lgs. 22/2015 sulle disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, in attuazione della Legge 183/2014;
- Sito ufficiale INPS;
- Sito dedicato al Jobs Act;
- Modello di integrazione salariale IG/15 deroga (cod. SR 100);
- Modello di integrazione salariale ordinaria / straordinaria e in deroga – prospetto per il pagamento diretto Mod. IG Str Aut Cod. SR41.
Tutti gli annunci di lavoro pubblicati sono rivolti indistintamente a candidati di entrambi i sessi, nel pieno rispetto della Legge 903/1977.
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