Ammortizzatori sociali: novità INPS fino al 31 dicembre 2021

Ecco chi sono i destinatari, la durata e i settori interessati dagli ammortizzatori sociali riconfermati dagli ultimi decreti emergenziali fino alla fine dell’anno

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In attesa di una nuova legge sugli ammortizzatori sociali, l’INPS ha fatto il punto della situazione su cosa è previsto fino al 31 dicembre 2021 e quali sono le novità.

Infatti, con i decreti emergenziali, il Governo ha messo a disposizione delle aziende in difficoltà una serie di sostegni appositamente riformulati, con lo scopo di sostenere imprenditori e lavoratori nel periodo di crisi dovuto alle restrizioni da Covid-19.

Vediamo quali sono le novità fino al 31 dicembre 2021 in merito agli ammortizzatori sociali.

AMMORTIZZATORI SOCIALI, LE NOVITÀ

Il Decreto Sostegni Bis, insieme al Decreto Legge 30 giugno 2021, n. 99 e il Decreto 20 luglio 2021, n. 103 hanno messo in campo una serie di iniziative in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. In primis, sono state date delle indicazioni sulla proroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria per la cessazione dell’attività, in favore delle aziende operanti nel settore aereo.

L’INPS ha chiarito (con la Circolare INPS n. 125 del 9 agosto 2021) chi sono i datori di lavoro destinatari del trattamento CIGS e quelli del trattamento ordinario di integrazione salariale senza obbligo di versamento del contributo addizionale. Inoltre, l’Istituto ha anche precisato le condizioni di accesso alle misure, le caratteristiche e la loro durata.

Altre novità riguardano le nuove disposizioni in materia integrazioni salariali ordinarie connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Infine, l’INPS ha fornito delle indicazioni sulla proroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria per la cessazione delle attività per le aziende di particolare rilevanza strategica e per le aziende operanti nel settore aereo.
Vediamo quali sono le nuove misure valide fino al 31 dicembre 2021.

1 – TRATTAMENTO CIGS

Nel Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 poi convertito nella Legge 23 luglio 2021, n. 106, il legislatore ha previsto il trattamento CIGS rivolto ai datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione del trattamento ordinario di integrazione salariale, a prescindere dalle dimensioni dell’organico dell’azienda. I datori di lavoro destinatari sono quelli chi rientrano nell’articolo 10 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n.148 ovvero:

  • imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;


  • le imprese dell‘industria boschiva, forestale e del tabacco;

  • cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

  • le imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;

  • imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;

  • le imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;

  • imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;

  • le imprese addette all’armamento ferroviario;

  • imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;

  • le imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;

  • imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;

  • le imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

DURATA DEL TRATTAMENTO CIGS

Il trattamento CIGS può essere richiesto per una durata massima di 26 settimane nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 il 31 dicembre 2021. Invece, la durata diminuisce per i datori di lavoro che rientrano nella stesse categorie dell’articolo 10 del Decreto Legislativo 148/2015 che hanno però raggiunto i limiti massimi di durata complessiva dei trattamenti nel quinquennio mobile (come stabiliti dall’articolo 4 e dall’articolo 22, comma 5, del D.Lgs n. 148/2015). Tali datori di lavoro infatti, non possono accedere ai trattamenti di integrazione salariale (CIGO/CIGS) per aver superato la soglia limite. Per loro il beneficio può avere una durata massima di 13 settimane, fruibili nel periodo dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021. Tutti i datori di lavoro che accedono a tale trattamento non possono procedere a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.

2 – TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIO PER LE AZIENDE DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE

Nel Decreto Legge 103 del 2021 si prevede il trattamento integrazione salariale ordinario in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale che abbiano un numero dipendenti non inferiore a 1000 unità.

Tale misura ha una durata massima di 13 settimane extra rispetto a quelle già richieste nel periodo emergenziale, fino al 31 dicembre 2021. In tal caso, non è dovuto il versamento di contributi addizionali. Inoltre, le aziende che accederanno alla misura non potranno recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.

Le imprese che hanno in corso un trattamento di cassa integrazione salariale straordinario e che devono ulteriormente sospendere il programma di CIGS a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza da Covid-19, possono accedere a tale trattamento di integrazione salariale ordinario. Tale misura vale per i datori di lavoro che fanno richiesta per gli impiegati, regolarmente alle loro dipendenze al 21 luglio 2021.

3 – PROROGA TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE STRAORDINARIO

Il Decreto Sostegni Bis ha sancito la proroga del trattamento di integrazione salariale straordinario in due macro-casi:

  • per cessazione dell’attività in favore delle aziende con particolare rilevanza strategica;
  • con la cessazione dell’attività delle aziende operanti nel settore aereo;

AZIENDE CON PARTICOLARE RILEVANZA STRATEGICA

Per le aziende con particolare rilevanza strategica la proroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria è prevista dal 26 maggio 2021 al 31 dicembre 2021. La proroga è rivolta alle aziende che cessano l’attività produttiva, qualora le attività necessarie al completamento del processo di cessazione aziendale avviato e alla salvaguardia occupazionale abbiano incontrato fasi di particolare complessità, previa stipula di un ulteriore accordo aziendale in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la partecipazione del Ministero dello Sviluppo economico e della Regione interessata.

AZIENDE DEL SETTORE AEREO

La proroga di ulteriori 6 mesi del trattamento di integrazione salariale straordinaria per cessazione dell’attività delle aziende operanti nel settore aereo può essere richiesta per il periodo dal 30 giugno 2021 fino al 31 dicembre 2021. Nel Decreto Sostegni Bis però, si specifica anche che tale proroga può essere concessa solo previo accordo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la partecipazione del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili e delle Regioni interessate.

4 – CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA

Secondo quanto stabilito nell’articolo 50 bis, comma 2, del Decreto Sostegni bis, è disponibile un ulteriore periodo di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria nel periodo tra il 1° luglio 2021 e il 31 ottobre 2021, per una durata massima di 17 settimane, senza versamento di contributo addizionale. La misura è destinata a chi ha avuto un’interruzione o riduzione dell’attività produttiva. I possibili beneficiari sono i datori di lavoro delle:

  • industrie tessili;
  • aziende di confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia;
  • imprese di fabbricazione di articoli in pelle e simili.

Chi ottiene la misura non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo. Nella Circolare n. 125 del 9 agosto 2021, l’INPS specifica inoltre, che anche le imprese appartenenti a tali settori – che alla data del 30 giugno 2021 avevano in corso un trattamento di cassa integrazione salariale straordinario e che devono ulteriormente sospendere il programma di CIGS a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza Covid-19 – possono accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario in questione. L’ulteriore periodo di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria vale per i datori di lavoro che fanno richiesta per gli impiegati, regolarmente alle loro dipendenze al 30 giugno 2021.

5 – TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE SENZA OBBLIGO DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE

Il Decreto Sostegni Bis prevede il trattamento di integrazione salariale senza obbligo di versamento del contributo addizionale fino al 31 dicembre 2021. I destinatari sono i datori di lavoro destinatari della disciplina in materia di Cassa Integrazione Ordinaria, nonché a quelli – sempre appartenenti al settore industriale – che, in relazione al requisito occupazionale (media superiore ai 15 dipendenti nel semestre precedente la richiesta di intervento), rientrano nel campo di applicazione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria. Si tratta delle categorie previste nell’articolo 20 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ovvero:

  • imprese industriali, comprese quelle edili e affini;

  • le imprese artigiane che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell’attività dell’impresa che esercita l’influsso gestionale prevalente;

  • imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, che subiscano una riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell’azienda appaltante, che abbiano comportato per quest’ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale;

  • le imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa, che subiscano una riduzione di attività in conseguenza della riduzione delle attività dell’azienda appaltante, che abbia comportato per quest’ultima il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale;

  • imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile;

  • le imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi;
    imprese di vigilanza.

GLI ALTRI DESTINATARI

Inoltre, tra i destinatari del trattamento di integrazione salariale senza obbligo di versamento del contributo addizionale possono rientrare anche alcune imprese, che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di cinquanta dipendenti, ovvero:

  • imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica;
  • agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici.

Infine, a prescindere dal numero dei dipendenti, possono usufruire della misura anche:

  • le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché le imprese del sistema aereoportuale;
  • partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, nei limiti di spesa previsti dal Bilancio.

COME RICHIEDERE GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

Per richiedere gli ammortizzatori sociali previsti nei Decreti emergenziali bisogna usare l’apposita procedura automatizzata dell’INPS o rivolgersi, dopo aver concluso l’accordo con le parti sindacali, agli sportelli INPS territoriali. Le aziende di interesse strategico nazionale devono invece formulare apposita richiesta al Ministero competente per la preventiva apertura del tavolo di crisi.

AMMORTIZZATORI SOCIALI, LA NUOVA RIFORMA

Lo scorso 30 giugno 2021, nell’ambito dell’approvazione del Decreto Lavoro il Consiglio dei Ministri ha stabilito di dirottare le risorse del programma Cashback e Supercashback relative al secondo semestre 2021 per finanziare una riforma in materia di ammortizzatori sociali.

Infatti, l’obiettivo è quello di riorganizzare l’intero settore cercando di utilizzare gli ammortizzatori sociali in maniera molto più semplificata in futuro, proprio come è stato fatto nell’ambito dei decreti emergenziali per il Covid-19. In queste settimane le Commissioni di Camera e Senato stanno lavorando ad un testo unitario di legge che possa prevedere strumenti più agevoli e utili per le aziende italiane con l’obiettivo di migliorare il sistema di sostegno statale al lavoro.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto Sostegni Bis – Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 (Pdf 440 Kb) poi convertito nella Legge 23 luglio 2021, n. 106 (Pdf 806 Kb)
Circolare INPS n. 125 del 9 agosto 2021 (Pdf 219 Kb)
Decreto Legge 30 giugno 2021, n. 99 (Pdf 141Kb)
Decreto Legge 20 luglio 2021, n. 103 (Pdf 90 Kb)
Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n.148 (Pdf 357 Kb)
Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602 (Pdf 55 Kb)

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di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
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