Bonus Affitti per imprese e professionisti: a chi spetta, come funziona

Tutte le informazioni sul Bonus Affitti Covid 19 per imprese e professionisti: cos’è, come funziona e come ottenere il credito d’imposta

affitto, canone, locazione

Con il Bonus Affitti le imprese e i professionisti possono convertire parte del canone versato per l’affitto di immobili nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 in credito d’imposta.

L’agevolazione è stata introdotta dal Decreto Rilancio per sostenere aziende e professionisti a seguito dell’emergenza sanitaria Covid 19.

Le modalità di utilizzo del Bonus Affitti covid 19 sono state definite dall’Agenzia delle Entrate. Ecco come funziona il beneficio, a chi spetta e come utilizzarlo.

BONUS AFFITTI PER IMPRESE E PROFESSIONISTI: COS’È

Il Bonus Affitti coronavirus è un’agevolazione fiscale, riconosciuta sotto forma di credito d’imposta, alle imprese e ai professionisti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni nel 2019 per i canoni di locazione pagati nel trimestre marzo aprile maggio 2020. Lo sgravio fiscale è pari al 60% del canone versato per immobili ad uso non abitativo e al 30% per quello relativo ai contratti d’azienda.

In caso di attività alberghiera il bonus sui canoni di locazione può essere richiesto indipendentemente dai ricavi registrati nel corso dell’anno precedente. Grazie ai recenti emendamenti approvati dalla Commissione Bilancio della Camera, tale possibilità è stata estesa anche alle attività commerciali al dettaglio con compensi o ricavi superiori a 5 milioni di euro.

COME FUNZIONA IL BONUS AFFITTI IMPRESE

Chi svolge attività d’impresa, arte o professione può convertire parte del canone versato per l’affitto di immobili nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 in credito d’imposta. La circolare 14/E 2020 dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione tramite F24, nella dichiarazione dei redditi, o mediante cessione a terzi. Con ulteriore provvedimento (risoluzione 32/E/2020), l’ente ha istituito anche lo specifico codice tributo da utilizzare per richiedere l’agevolazione.

La misura, introdotta dall’art. 28 del recente Decreto Rilancio, spetta solo per determinate categorie di canoni ed è riconosciuto in presenza di specifici requisiti. Analizziamo di seguito quali sono e a chi spetta il Bonus Affitto 2020 coronavirus.

QUALI CANONI INTERESSA

Entrando nel dettaglio della misura, occorre specificare che il credito d’imposta 2020 per gli affitti è applicabile alle seguenti tipologie di canoni:

  • locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo, destinati allo svolgimento di attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;
  • contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, che comprendano almeno un immobile a uso non abitativo destinato all’esercizio dell’attività aziendale o allo svolgimento abituale e professionale del lavoro autonomo.

A CHI SPETTA

Il Bonus Affitto può essere concesso alle seguenti categorie di destinatari:

  • imprese, comprese le imprese agricole;
  • lavoratori autonomi;
  • strutture turistico alberghiere (hotel, alberghi, agriturismi ecc.);
  • enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e quelli a carattere religioso (esclusivamente per il canone sostenuto per i locali destinati allo svolgimento delle attività istituzionali).

MESI DI APPLICAZIONE

I canoni di affitto su cui è possibile ottenere il credito di imposta 2020 previsto dal Decreto Rilancio sono quelli effettivamente versati nei mesi di:

  • Marzo, Aprile e Maggio 2020, per tutte le tipologie di imprese;
  • Aprile, Maggio e Giugno 2020, per le aziende turistico-ricettive con attività di tipo stagionale.

REQUISITI

Affinché i soggetti interessati possano accedere all’agevolazione fiscale, è necessario che siano in possesso di 2 specifici requisiti:

  • aver registrato una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, in ciascuno dei mesi indicati, di almeno il 50% rispetto agli stessi mesi del periodo d’imposta precedente;
  • aver conseguito ricavi e compensi per un ammontare inferiore a 5 milioni di euro per l’anno 2019.

Il requisito della diminuzione di fatturato, invece, non è richiesto:

  • alle imprese alberghiere e del turismo;
  • alle attività commerciali avviate a partire dal 1° gennaio 2019;
  • ai soggetti che si trovano in uno dei Comuni interessati da evento calamitoso antecedente alla dichiarazione dello stato di emergenza Covid19.

A QUANTO AMMONTA IL BONUS

L’importo dello sgravio fiscale derivante dal Bonus Affitti imprese viene determinato attraverso l’applicazione di percentuali differenti:

  • 60% per canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo;
  • 30% per canoni di contratti di affitto d’azienda;
  • 20% per locazioni di imprese di commercio al dettaglio, anche se con ricavi superiori a 5 milioni di euro nel 2019;
  • 10% per contratti di affitto d’azienda per attività di commercio al dettaglio, anche con fatturato 2019 superiore a 5 milioni di euro.

Si specifica, in aggiunta, che ai sensi del comma 5 dell’articolo 28 del DL Rilancio, il credito d’imposta è commisurato a quanto versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio.

DIVIETO DI CUMULO

È importante sottolineare che il Decreto Rilancio, nell’introdurre la presente misura, ne ha previsto la non cumulabilità con il “Credito d’imposta per botteghe e negozi” disciplinato dall’art. 65 del Decreto Cura Italia in ordine alle locazioni dei locali C1 versate nel mese di marzo. La precisazione è stata introdotta al fine di evitare la sovrapposizione, in capo agli stessi soggetti e per le medesime spese, degli sgravi applicabili agli affitti non abitativi.

COME SI UTILIZZA IL BONUS AFFITTI

Il credito d’imposta 2020 derivante dal Bonus per le locazioni delle imprese può essere utilizzato in diverse modalità, stabilite dagli articoli 28 (c.6) e 122 (c.2, lettera b) del DL e precisate dall’Agenzia delle Entrate. Nel dettaglio, il Bonus affitti covid può essere usato:

  • in compensazione;
  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
  • mediante cessione a terzi (locatore o istituti di credito e finanziari).

UTILIZZO IN COMPENSAZIONE

L’impresa, o il professionista autonomo, in possesso dei requisiti per accedere al Bonus Affitti 2020 potrà decidere di utilizzare lo sgravio in compensazione soltanto dopo l’avvenuto pagamento dei canoni d’affitto. In tal caso dovrà procedere nel seguente modo:

  • presentare il relativo modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
  • utilizzare il codice tributo 6920, denominato “Credito d’imposta canoni di locazione, leasing, concessione o affitto d’azienda”.

In riferimento, invece, al credito d’imposta per l’affitto di marzo 2020 dei locali C1, e quindi riguardante le locazioni di botteghe e negozi rientranti nell’art. 65 del Decreto Cura Italia, la procedura di richiesta in compensazione prevede:

  • presentazione del modello F24 in via telematica all’Agenzia dell’Entrate;
  • utilizzo del codice tributo 6914 (“Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi”).

UTILIZZO NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Come precisato dalla Circolare 14/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate, il credito d’imposta derivante dal Bonus Affitti covid potrà essere utilizzato in dichiarazione dei redditi, al fine di ottenere una riduzione dell’ammontare totale delle imposte sul reddito. In questo caso, il bonus andrà utilizzato nella Dichiarazione Redditi 2021 (riferita quindi al periodo d’imposta 2020) e potrà riguardare canoni di affitto che risultino effettivamente pagati nell’anno 2020.

CESSIONE DEL BONUS

In alternativa all’utilizzo in compensazione o nella dichiarazione dei redditi, il Bonus Affitti 2020 potrà essere usato anche mediante cessione dello stesso. In questo caso il beneficiario del credito d’imposta potrà scegliere di cederlo al locatore o concedente dell’immobile, oppure a soggetti terzi, tra cui anche banche ed altri istituti finanziari.

La cessione, come indicato dal Decreto Rilancio, art. 122, potrà essere esercitata fino al 31 dicembre 2021.

MODALITÀ OPERATIVE DELLA CESSIONE

Con il provvedimento del 1 luglio 2020 (Pdf 811 Kb), l’Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità operative con cui procedere alla cessione del credito. Il documento prevede che sarà possibile comunicare l’avvenuta cessione del credito derivante dalle locazioni ad uso non abitativo a partire dal 13 luglio 2020. La comunicazione dovrà avvenire utilizzando esclusivamente i servizi telematici disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia.

L’Agenzia delle Entrate, in proposito, ha predisposto anche il modello (Pdf, 44 Kb) per la comunicazione di cessione del credito, da compilare a cura del cedente, e da inviare tramite procedura web. All’interno del modulo vanno indicati diversi dati, pena inammissibilità della richiesta, tra cui:

  • codici fiscali di cedente e cessionario;
  • tipologia del credito d’imposta ceduto;
  • ammontare di credito maturato e quota ceduta (indicando importo ceduto a ciascun cessionario);
  • estremi di registrazione del contratto;
  • data di cessione del credito.

Per ulteriori dettagli sulla compilazione del modello, è possibile consultare le specifiche istruzioni (Pdf, 32 Kb) fornite dall’Agenzia delle Entrate.

Le attuali indicazioni sono valide soltanto per soggetti che intendano effettuare direttamente la comunicazione di cessione, mentre sarà un successivo atto dell’Agenzia delle Entrate a definire, invece, le modalità per fare l’operazione avvalendosi di un intermediario. Inoltre, tali indicazioni sono applicabili alla cessione sia del crediti derivanti dal Bonus Affitti Covid previsto dal Decreto Rilancio, che di quelli riferibili agli affitti di botteghe e negozi (C1) e introdotti dal Decreto Cura Italia.

COME SI UTILIZZA IL CREDITO RICEVUTO IN CESSIONE

Effettuata la comunicazione di avvenuta cessione del credito, spetterà ai soggetti che lo ricevono (compresi eventuali istituti bancari o intermediari finanziari) comunicarne l’accettazione. Coloro che otterranno il beneficio fiscale potranno, a loro volta, utilizzarlo:

  • in compensazione (ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs 9 luglio 1997, n. 241) tramite modello F24, a partire dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione e previa accettazione;
  • cedendolo ad altri soggetti, entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la prima cessione. Il successivo cessionario potrà utilizzare il credito seguendo le stesse modalità e condizioni applicabili al cedente, sempre dopo comunicazione di accettazione della cessione.

Si sottolinea che la quota dei crediti non utilizzata al 31 dicembre dell’anno in cui avviene la comunicazione, non potrà più essere rimborsata o ceduta. In proposito, in relazione al corretto utilizzo dell’agevolazione fiscale, si ricorda che l’Agenzia delle Entrate procede a controlli sia in capo al beneficiario ricevente credito, che al cessionario dello stesso.

DOCUMENTI UTILI E APPROFONDIMENTI

Mettiamo a vostra disposizione i documenti utili forniti dall’Agenzia delle Entrate relativi al Bonus Affitti per le imprese di cui all’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34:

  • Circolare 14/E del 6 giugno 2020 (Pdf, 418 Kb): “Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda”;
  • Risoluzione 32/E del 6 giugno 2020 (Pdf, 840 Kb): “Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta”;
  • Provvedimento Prot. n. 250739 del 1° luglio 2020 (Pdf 811 Kb): “Modalità di attuazione della cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da COVID-19”;
  • Modello di comunicazione cessione dei crediti d’imposta (Pdf, 44 Kb);
  • Istruzioni per la compilazione del modello (Pdf, 32 Kb).

COME RIMANERE AGGIORNATI

Per essere aggiornati sui bonus e le misure di sostegno per le imprese del Decreto Rilancio, potete continuare a seguirci iscrivendovi alla nostra newsletter gratuita. Scoprite inoltre tutti gli altri aiuti alle imprese visitando questa pagina.


ALTRI BONUS E AGEVOLAZIONI INTRODOTTE CON IL DL RILANCIO

di Clara R.
Redattrice, esperta di lavoro, impiego estero e formazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
Tutti gli annunci di lavoro pubblicati sono rivolti indistintamente a candidati di entrambi i sessi, nel pieno rispetto della Legge 903/1977.

Per restare aggiornato iscriviti alla nostra newsletter gratuita e al nostro Canale Telegram. Seguici su Google News cliccando su "segui".

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *