Bonus bollette covid Decreto Rilancio per imprese: come funziona

Tutte le informazioni sul taglio delle bollette per PMI, esercizi commerciali e partite IVA previste dal Decreto Rilancio

bollete, imprese, risparmio

Con il Bonus bollette covid 19, le attività commerciali, le piccole medie imprese e i professionisti possono beneficiare di un taglio dei costi per le utenze elettriche.

L’agevolazione, prevista dal recente Decreto Rilancio tra le misure di sostegno all’economia, è resa operativa dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

Ecco come funziona il bonus bollette coronavirus 2020 destinato alle imprese e a quanto ammonta la riduzione.

BONUS BOLLETTE DECRETO RILANCIO: COS’E’

Il Decreto Rilancio, tramite l’introduzione del bonus bollette covid, consente alle imprese danneggiate dall’emergenza sanitaria di ridurre i costi dell’energia elettrica. L’agevolazione permette ad imprenditori e a professionisti in difficoltà di ottenere un risparmio tra il 20% e il 70% sulle bollette luce per 3 mensilità.

Per finanziare la misura, l’art. 30 del DL 34/2020 ha autorizzato una spesa di 600 milioni di euro per l’anno 2020. Tali fondi saranno conferiti in 2 tranche dal Ministero dell’Economia e si stima che andranno a coprire il risparmio in bolletta di 3,7 miliardi di aziende.

A QUALI IMPRESE SPETTA 

Il taglio bollette imprese del Decreto Rilancio è rivolto a clienti non domestici in bassa tensione. Tra questi rientrano piccole media imprese (PMI), piccoli esercizi commerciali, bar, ristoranti, artigiani, laboratori, botteghe ed anche professionisti. Il bonus bollette 2020 non è rivolto a famiglie o a privati.

TAGLIO DELLA BOLLETTA: COME FUNZIONA

L’intervento di riduzione dei costi per l’energia elettrica non è effettuato sui consumi delle imprese, bensì sulle componenti fisse della bolletta. 

L’operazione riguarda infatti le seguenti componenti tariffarie:

  • trasporto e gestione del contatore;
  • oneri generali di sistema.

In pratica, per applicare l’agevolazione, viene azzerata la quota relativa alla potenza. Al suo posto, viene applicata una quota fissa minore, convenzionalmente fissata a quella corrispondente alla potenza impegnata di 3 kW. Di conseguenza, tutte le aziende che utilizzano una potenza superiore a 3 kW pagheranno componenti fisse di energia come se impegnassero una potenza inferiore a tale soglia. La riduzione dei costi non comporterà comunque alcuna diminuzione sul servizio effettivamente erogato.

QUANTO RISPARMIO PER LE IMPRESE

Le nuove tariffe, determinate dall’applicazione delle riduzioni per le PMI, consentono agli utenti non domestici interessati di ottenere un risparmio sulle bollette stimato nelle seguenti entità:

  • fino al 70% per le attività commerciali ancora costrette alla chiusura;
  • tra il 20% e il 30% per gli esercizi che hanno ripreso attività;
  • fino a 70 € di sconto al mese per clienti con contratto con potenza pari a 15 kW.

APPLICAZIONE DEL BONUS BOLLETTE COVID

Al momento, lo sconto ha durata temporanea, in quanto sarà applicato alle bollette di Maggio, Giugno e Luglio 2020. Per le eventuali fatture già emesse e riferibili al periodo di interesse della norma, verrà effettuato apposito conguaglio nelle mensilità successive. 

APPROFONDIMENTI E DOCUMENTI UTILI

Mettiamo a vostra disposizione i documenti al momento emessi da ARERA per rendere operativo il bonus bollette per le imprese:

COME RESTARE INFORMATI

Per seguire i prossimi aggiornamenti relativi alla riduzione delle bollette Decreto Rilancio, potete iscrivervi alla nostra newsletter gratuita. Inoltre, potete scoprire tutti gli altri aiuti alle imprese visitando questa pagina.


ALTRI BONUS E AGEVOLAZIONI INTRODOTTE CON IL DL RILANCIO

di Clara R.
Redattrice, esperta di lavoro, impiego estero e formazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
Tutti gli annunci di lavoro pubblicati sono rivolti indistintamente a candidati di entrambi i sessi, nel pieno rispetto della Legge 903/1977.

Per restare aggiornato iscriviti alla nostra newsletter gratuita e al nostro Canale Telegram. Seguici su Google News cliccando su "segui".

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *