Bonus nuove cooperative: come funziona, a chi spetta

La guida dettagliata sul Bonus nuove cooperative per incentivare questa forma d’impresa. Cosa prevede, come funziona e chi può richiederlo

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Operativo il bonus nuove cooperative previsto dalla Legge di Bilancio 2022 per incentivare questa forma di attività. Arrivano le istruzioni INPS per fruizione del beneficio, dopo che l’Unione Europea ha sbloccato i fondi per finanziarlo nel 2022.

Grazie a questo incentivo le cooperative che si costituiscono a partire dal 1° gennaio 2022 possono ottenere una decontribuzione totale per un massimo di 2 anni.

In questa guida vi spieghiamo a chi spetta, come funziona, quali sono i vincoli e come richiedere il bonus nuove cooperative 2022.

BONUS NUOVE COOPERATIVE, COS’È

Il bonus nuove cooperative è un’agevolazione che prevede la decontribuzione pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, fino a un tetto di 12.000 euro (6000 mila euro all’anno). Ha una durata massima di 24 mesi (2 anni) per le cooperative che si costituiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2022 ai sensi dell’articolo 23, comma 3-quater, Decreto Legge 83 del 2012.

Introdotto dalla Legge di Bilancio 2022, articolo 1 commi 253-254, è rimasto vincolato per mesi all’autorizzazione dell’Unione Europea che permette l’utilizzo dei fondi. L’ok è arrivato il 10 giugno 2022 a seguito delle interlocuzioni avviate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con la Rappresentanza permanente e la Commissione europea. La decisione europea prevede espressamente la concedibilità dell’esonero entro e non oltre il 30 giugno 2022, data coincidente con il termine finale di operatività del richiamato Quadro Temporaneo. Infine, l’INPS ha fornito le indicazioni su come beneficiare dell’esonero con il Messaggio n° 2864 del 18-07-2022.

A CHI SPETTA

Secondo i commi 253-254 della Legge di Bilancio, tale bonus vale per le cooperative che si costituiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2022 ai sensi dell’articolo 23, comma 3-quater, Decreto Legge 83 del 2012. Si tratta delle cooperative costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi (workers buyout).  Agli interessati, si ricorda, è stato già attribuito dall’INPS prima del 30 giugno 2022 il codice di autorizzazione (CA) “8Y”, che assume il seguente significato “Cooperativa autorizzata all’esonero di cui all’articolo 1, comma 253, legge 234/2021”.

Il CA è stato attribuito alle sole cooperative che abbiano comunicato al Ministero dello Sviluppo economico la loro costituzione entro il 30 giugno 2022, data in cui ha cessato di avere effetti il Temporary Framework, a cui la misura in trattazione è stata subordinata.

REQUISITI

La fruizione dell’esonero contributivo è subordinata al rispetto, da un lato, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori e, dall’altro, da alcuni presupposti specificamente previsti dall’articolo 1, comma 254, della Legge di Bilancio 2022. In particolare, l’esonero contributivo è condizionato:

  • alla regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);

  • all’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;

  • al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Con riferimento ai presupposti specificamente previsti dalla Legge di Bilancio 2022, si rammenta che l’esonero non può trovare legittima applicazione qualora il datore di lavoro dell’impresa oggetto di trasferimento, affitto o cessione ai lavoratori non abbia corrisposto ai propri dipendenti, nell’ultimo periodo di imposta, retribuzioni almeno pari al 50% dell’ammontare complessivo dei costi sostenuti, con esclusione di quelli relativi alle materie prime e sussidiarie.

COME FUNZIONA IL BONUS NUOVE COOPERATIVE

Il bonus nuove cooperative consiste nell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. La decontribuzione è nel limite massimo d’importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

CONTRIBUTI ESCLUSI DALL’ESONERO

Nel Messaggio n° 2864 del 18-07-2022, l’INPS precisa che non sono oggetto di esonero le seguenti contribuzioni:

  • i premi e i contributi dovuti all’INAIL;

  • il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”, di cui all’articolo 1, comma 755, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi operata dall’articolo 1, comma 756, ultimo periodo, della medesima legge;

  • contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista dall’articolo 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige di cui all’articolo 40 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

  • il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della Legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’articolo 118 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388;

  • le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento, per le quali si rinvia a quanto già previsto, da ultimo, dalla Circolare n. 40 del 2018.

L’INPS fa infine presente che, nei casi di trasformazione di rapporti a tempo determinato, trova applicazione la previsione di cui all’articolo 2, comma 30, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, riguardante la restituzione del contributo addizionale dell’1,40%, ove dovuto, prevista per i contratti a tempo determinato.

COME RICHIEDERE L’ESONERO

I soggetti interessati devono inoltrare una richiesta alla Struttura territoriale competente, in questo modo:

  • utilizzando la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale”;

  • cliccare sulla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”;

  • selezionare “Altre agevolazioni”, nella quale dovranno dichiarare la data di costituzione della società cooperativa, la forza lavoro della stessa, la retribuzione media mensile erogata ai lavoratori dipendenti, l’aliquota contributiva datoriale media applicata e l’importo dell’esonero di cui intendono avvalersi.

La Struttura territoriale interessata dovrà conseguentemente verificare che il CA8Y” sia stato correttamente attribuito, nonché dovrà analizzare la coerenza dei dati dichiarati. Laddove quanto dichiarato risulti coerente, la Struttura territoriale competente potrà modificare la decorrenza del CA, garantendone una durata di 24 mesi a partire dal mese di costituzione della cooperativa stessa. Per i dettagli sulle istruzioni contabili e quelle connesse al flusso Uniemens, potete consultare il Messaggio n° 2864 del 18-07-2022.

COMPATIBILITÀ CON ALTRI AIUTI

L’esonero contributivo del bonus cooperative non è compatibile con altre agevolazioni riguardanti la contribuzione datoriale.

ALTRE AGEVOLAZIONI PER LE COOPERATIVE

La Legge di Bilancio 2018 aveva previsto due diversi tipi d’incentivi, per una durata massima triennale, per le cooperative sociali che, nel corso del 2018, avrebbero assunto a tempo indeterminato:

  • persone a cui era stata riconosciuta protezione internazionale a partire dal 2016. Tale incentivo è stato riconosciuto nel limite di spesa di 500.000 euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020;

  • donne vittime di violenza di genere.

Inoltre, l’articolo 4 della Legge 381 del 1991 – ancora in vigore – aveva già ridotto a zero le aliquote complessive della contribuzione per l’assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute dalle cooperative sociali sulle retribuzioni spettanti ai soci svantaggiati.

Questa norma vale per quelle cooperative sociali che svolgono attività finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Nel caso si tratti di persone detenute o internate negli istituti penitenziari, di ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e di persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno, la riduzione spetta nella misura percentuale individuata ogni due anni con decreto interministeriale.

In queste ipotesi, gli sgravi contributivi si applicano per un periodo successivo alla cessazione dello stato di detenzione di:

  • 18 mesi per i detenuti e internati che hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o del lavoro all’esterno;

  • 24 mesi per i detenuti e internati che non ne hanno beneficiato.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Testo della Legge di Bilancio 2022  (Pdf 2 Mb) pubblicato sulla Gazzetta Serie Generale n.310 del 31-12-2021 – Suppl. Ordinario n. 49;

Messaggio n° 2864 del 18-07-2022 (Pdf 205 Kb).

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di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
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