Cassa Integrazione e Assegno ordinario per COVID19: proroghe, novità Sostegni bis, chiarimenti Inps

Tutte le novità legate all’emergenza COVID-19 per la cassa integrazione ordinaria, l’assegno ordinario e la cassa integrazione in deroga

inps

Sono state rinnovate le misure di cassa integrazione e assegno ordinario per COVID19.

Il decreto Sostegni proroga ulteriormente i trattamenti di integrazione in risposta al perdurare dell’emergenza coronavirus. Il periodo di rinnovo si aggiunge alle 12 settimane di proroga già stabilite dalla Legge di Bilancio 2021. Inoltre, il decreto Sostegni bis ha introdotto ulteriori novità.

Ecco tutte le informazioni utili, cosa sapere su cassa integrazione e assegno ordinario COVID-19 e come fare domanda, con le istruzioni Inps.

CASSA INTEGRAZIONE E ASSEGNO ORDINARIO COVID19: NOVITÀ DECRETO SOSTEGNI

Il decreto Sostegni (decreto-legge 22 marzo 2021. n. 41) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, interviene, infatti, sul sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro connessi all’emergenza Coronavirus, introducendo delle modifiche sia normative che operative per queste misure straordinarie di sostegno al reddito dei lavoratori. Nello specifico, il provvedimento introduce le seguenti novità per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19:

  • i datori di lavoro possono fare domanda di assegno ordinario (ASO) e di cassa integrazione salariale in deroga (CIGD) per una durata massima di 28 settimane nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021. Queste ulteriori settimane sono aggiuntive a quelle precedentemente concesse dalla Legge di Bilancio, quindi sono 40 le settimane di ASO e CIGD disponibili dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, di cui
    – 12 settimane dal 1° gennaio al 30 giungo 2021;
    – 28 settimane dal 1° aprile 2021 al 31 dicembre 2021;


  • i datori di lavoro del settore agricolo possono accedere alla cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) per altri 120 giorni nel periodo ricompreso tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021. Le ulteriori giornate si intendono aggiuntive rispetto alle 90 concesse dalla Legge di Bilancio, fruibili entro il 30 giugno 2021, per un totale di 210 giornate;

  • i lavoratori portuali del settore marittimo, nello specifico i lavoratori in esubero delle imprese che operano nei porti, che hanno subito sensibili riduzioni di traffico e passeggeri, laddove sussistano, alla data del 22 maggio 2021, stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche e delle imprese portuali, hanno diritto ad una indennità per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria, comprensiva degli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti.

COSA CAMBIA CON IL DECRETO SOSTEGNI BIS

Il decreto Sostegni bis (decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106) ha introdotto ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale e stabilisce la proroga della CIGS per cessazione aziendale. Ecco, in dettaglio, le novità introdotte:

  • i datori di lavoro che nel primo semestre del 2021 hanno subito un calo del fatturato del 50% rispetto al primo semestre del 2019 e hanno ridotto l’attività lavorativa per garantire i livelli occupazionali nella fase di ripresa dell’attività dopo l’emergenza covid, possono chiedere la cassa integrazione straordinaria, per una durata massima di 26 settimane da fruire entro il 31 dicembre 2021;

  • esonero dal pagamento del contributo addizionale per i datori di lavoro che, a partire dal 1° luglio 2021, sospendono o riducono l’attività lavorativa e presentano domanda di integrazione salariale;

  • fino al 31 dicembre 2021 può essere concessa una proroga di 6 mesi della CIGS per le aziende di particolare rilevanza strategica che hanno avviato il processo di cessazione aziendale, al fine di sostenere i lavoratori nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica.

CHIARIMENTI INPS

L’Inps, attraverso il messaggio n. 1297 del 26-03-2021 e il comunicato del 16-04-2021, ha fornito le prime indicazioni sul rinnovo delle misure di integrazione salariale per COVID, e con la circolare n. 72 del 29-04-2021 e la circolare n. 99 del 08-07-2021 ha spiegato in dettaglio le novità in materia di integrazioni salariali connesse all’emergenza Covid.

Inoltre, con la circolare n. 125 del 9 agosto 2021, ha spiegato in dettaglio le ulteriori novità introdotte dal decreto Sostegni bis, dal c.d. decreto Lavoro (decreto-legge 30 giugno 2021, n.99) e dal decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103 in merito a:

  • ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;
  • trattamento CIGS e trattamento ordinario di integrazione salariale senza obbligo di versamento del contributo addizionale;
  • integrazioni salariali ordinarie connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 per i datori di lavoro delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili;
  • proroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria per cessazione dell’attività in favore delle aziende con particolare rilevanza strategica e delle aziende operanti nel settore aereo.

DOMANDE E SCADENZE

La domanda è telematica e va inoltrata all’Inps, attraverso l’apposita procedura automatizzata.

Le domande cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), assegno ordinario (ASO), cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) e cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’Inps, il datore di lavoro deve inviare all’Inps tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione.

CONTRIBUTO ADDIZIONALE

La cassa integrazione per le 12 settimane previste dalla Legge di Bilancio e per le 13 settimane concesse dal decreto Sostegni è gratuita. Diversamente dalle precedenti proroghe, non è previsto il versamento di un contributo addizionale.

CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA COVID-19

La CIGO COVID-19 può essere erogata come quella normale, dunque secondo quanto previsto dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, tramite conguaglio su UNIEMENS, oppure mediante pagamento diretto al lavoratore.

Per agevolare la massima fruizione delle integrazioni salariali, sono aboliti il pagamento del contributo addizionale e i limiti normalmente previsti di 52 settimane nel biennio mobile, di 24 mesi (30 per le imprese del settore edilizia e lapideo) nel quinquennio mobile e di 1/3 delle ore lavorabili.

Non è necessario, inoltre, che i lavoratori abbiano un’anzianità di almeno 90 giorni di lavoro effettivo, basta che risultino dipendenti dell’azienda che richiede la cassa integrazione ordinaria per COVID alla data del 25 marzo 2020.

A CHI SPETTA

Possono richiedere la cassa integrazione guadagni ordinaria COVID-19 le seguenti categorie di aziende:

  • imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
  • cooperative di produzione e lavoro, eccetto quelle elencate nel Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
  • imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
  • cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
  • imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
  • imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
  • imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
  • imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
  • imprese addette all’armamento ferroviario;
  • imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
  • imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
  • imprese industriali che svolgono attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
  • imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

COME FARE DOMANDA

L’integrazione salariale CIGO con causale COVID-19 può essere richiesta attraverso il portale web dell’Inps.

Possono fare domanda anche le aziende che hanno già ottenuto la cassa integrazione guadagni ordinaria con altra causale. La precedente autorizzazione o domanda non definita vengono annullate d’ufficio per i periodi corrispondenti. Inoltre i periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste.

SCADENZA

Il termine di presentazione delle domande è individuato dal decreto legge n. 52/2020 alla fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

ASSEGNO ORDINARIO COVID-19

L’accesso all’integrazione salariale che viene concessa ai dipendenti delle aziende per cui sono applicati i Fondi di solidarietà e il Fondo di integrazione salariale, in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, è stato semplificato, per permettere di incrementare il numero di persone che possono accedere all’assegno ordinario. Infatti, è stato abolito il pagamento del contributo addizionale e non si tiene conto del tetto contributivo aziendale.

Inoltre, non si tiene conto dei limiti delle 52 settimane nel biennio mobile o delle 26 settimane nel biennio mobile per il Fondo di integrazione salariale (FIS), dei 24 mesi nel quinquennio mobile e di 1/3 delle ore lavorabili, previsti normalmente. Infine, i lavoratori non devono aver maturato 90 giorni di anzianità di lavoro effettivo, come richiesto in precedenza.

L’assegno ordinario per COVID19 può essere pagato tramite conguaglio su UNIEMENS o direttamente al lavoratore.

A CHI SPETTA

Possono accedere all’assegno ordinario COVID-19 le seguenti categorie di lavoratori:

– per il Fondo di integrazione salariale (FIS)

  • lavoratori dipendenti di aziende con più di 5 dipendenti, anche assunti in apprendistato, ad eccezione di dirigenti e lavoratori a domicilio;
  • datori di lavoro che hanno in corso un assegno di solidarietà per i lavoratori beneficiari dello stesso, a copertura delle ore di lavoro residue che non possono essere prestate per sospensione totale dell’attività;

– per i Fondi di solidarietà di settore

  • lavoratori dipendenti, anche in apprendistato, ad esclusione dei dirigenti, salvo eccezioni.

COME FARE DOMANDA

Per richiedere l’assegno ordinario con causale COVID-19 occorre presentare apposita domanda online tramite il portale web dell’Istituto nazionale di previdenza sociale.

SCADENZA

Le domande devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA COVID-19

La CIGD consiste in una integrazione salariale, con contribuzione figurativa e relativi oneri accessori (ANF). Nel caso dei lavoratori agricoli il trattamento è equiparato a ‘lavoro’ ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

La cassa integrazione in deroga per COVID-19 può essere richiesta da tutti i datori di lavoro del settore privato, compresi quello agricolo, pesca e del terzo, anche agli enti religiosi civilmente riconosciuti. Sono esclusi i datori di lavoro che possono accedere a CIGO, FIS o Fondi di solidarietà.

Per agevolare l’accesso alla CIGD non si richiede il requisito dell’anzianità di effettivo lavoro. Inoltre non si applicano il contributo addizionale e la riduzione in percentuale in caso di proroga della prestazione.

La cassa integrazione guadagni in deroga è corrisposta con pagamento diretto al lavoratore.

A CHI SPETTA

Hanno accesso alla CIGD COVID-19 le seguenti categorie di soggetti:

  • i datori di lavoro con più di 5 dipendenti, ma solo se hanno concluso un accordo con le organizzazioni sindacali per la durata della sospensione del rapporto di lavoro;
  • i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti.

COME FARE DOMANDA

Dato che la CIGD è concessa con decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate, le domande di accesso alla prestazione devono essere presentate direttamente a queste ultime, secondo le modalità previste dalle stesse.

CASSA INTEGRAZIONE SALARIALE OPERAI AGRICOLI

Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) per COVID-19 è concesso in limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all’articolo 8, della legge 8 agosto 1972, n. 457, per un periodo massimo di 50 giorni.

COME FARE DOMANDA

La richiesta di integrazione salariale CISOA può essere effettuata attraverso il portale web dell’Inps. Per accelerare le autorizzazioni per la concessione della cassa integrazione salariale operai agricoli per Coronavirus, le integrazione salariali CISOA con causale COVID19 saranno concesse direttamente dalla sede Inps competente per territorio.

SCADENZA

La domanda di CISOA deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell’attività lavorativa.

DOCUMENTI E INFORMAZIONI UTILI

Per ulteriori informazioni mettiamo a vostra disposizione i seguenti documenti

DECRETO LEGGE N. 52/2020 (Pdf 63Kb), che introduce nuove misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale;
MESSAGGIO INPS (Pdf 181Kb) che illustra le modalità di accesso all’assegno ordinario e alla cassa integrazione per COVID-19;
CIRCOLARE INPS (Pdf 4,37Mb) contenente tutte le indicazioni relative alla cassa integrazione e all’assegno ordinario COVID-19;
MESSAGGIO INPS n. 1478/2020 (Pdf 43Kb) relativo alla integrazione per la CIGD a favore dei datori di lavoro iscritti al FIS con meno di 15 dipendenti;
MESSAGGIO INPS n. 1607/2020 (Pdf 86Kb) relativo estensione dei beneficiari di cassa integrazione salariale ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga per COVID-19;
MESSAGGIO INPS n. 2489/2020 (Pdf 171Kb)  contenente indicazioni sulle nuove domande di CIGO e assegno ordinario, sul rilascio della domanda INPS di CIG in deroga e sull’anticipo del pagamento diretto delle integrazioni salariali;
MESSAGGIO INPS n. 2503/2020 (Pdf 85Kb) relativo alla presentazione delle domande di cassa integrazione in deroga per aziende plurilocalizzate;
CIRCOLARE INPS n. 84/2020 (Pdf 203Kb), che illustra le novità apportate dal decreto-legge n. 34/2020 e le ulteriori misure in materia di trattamenti di integrazione salariale introdotte dal decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52;
LEGGE BILANCIO (Pdf 4,04Mb) – Legge 30 dicembre 2020, n. 178;
MESSAGGIO INPS n. 406/2021 (Pdf 85Kb), che illustra le nuove disposizioni in materia di integrazione salariale introdotte dalla Legge di Bilancio;
CIRCOLARE INPS n. 28/2021 (Pdf 606Kb), che illustra i principali interventi in materia di ammortizzatori sociali e sostegno del reddito previsti per l’anno 2021;
DECRETO SOSTEGNI (Pdf 237Kb) – decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41;
MESSAGGIO n. 1297 (Pdf 110Kb) del 26-03-2021, con le prime indicazioni sulle novità introdotte dal decreto Sostegni;
COMUNICATO INPS (Pdf 227Kb) del 16-04-2021, contenente alcuni chiarimenti normativi;
MESSAGGIO INPS n. 72 (Pdf 812Kb) del 29-04-2021, che illustra nel dettaglio cosa cambia con il decreto Sostegni;
DECRETO SOSTEGNI BIS (Pdf 440Kb) – decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73;
MESSAGGIO INPS n. 22310 (Pdf 1Mb) del 16-06-2021, che proroga la scadenza delle domande al 30 giugno 2021;
CIRCOLARE INPS n. 99 (Pdf 114Kb) del 08-07-2021, che illustra modifiche e integrazioni alla disciplina in materia di integrazioni salariali introdotte dal decreto sostegni convertito in legge e l’indennità in favore dei lavoratori portuali;
DOSSIER (Pdf 419Kb) della Camera del 13-07-2021, contenente tutti gli approfondimenti sulle novità introdotte per la misura;
CIRCOLARE INPS n. 125 (Pdf 426Kb) del 9 agosto 2021, con la spiegazione dettagliata delle ultime novità normative in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

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di Angela V.
Redattrice, esperta di lavoro pubblico e privato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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