Categorie lavoratori con obbligo vaccinale: quali sono e regole

La guida dettagliata sull’obbligo vaccinale per alcune categorie di lavoratori introdotto con il Decreto Super Green Pass e con il Decreto Covid 5 Gennaio 2022

green pass, certificazione verde covid-19
Photo credit: MikeDotta / Shutterstock.com

Quali sono i lavoratori con obbligo vaccinale nel 2022?

  • Dal 1 febbraio 2022 diventa attivo l’obbligo vaccinale per il personale delle università e delle istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).
  • Dal 15 dicembre 2021 il vaccino è diventato obbligatorio per personale amministrativo sanità, docenti e personale amministrativo scuola, militari, forze di polizia e di soccorso pubblico.
  • Continua a restare obbligatorio il vaccino per personale sanitario e delle RSA.

Scopriamo insieme cosa prevede l’obbligo vaccinale del Decreto Super Green Pass e quello del Decreto Covid del 5 Gennaio 2022 per le categorie di lavoratori coinvolte e cosa si rischia.

OBBLIGO VACCINALE PERSONALE UNIVERSITARIO E AFAM

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n. 1 del 7 gennaio 2022, è stato esteso, dal 1° febbraio 2022, l’obbligo vaccinale al personale delle università e delle istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

Chi controlla l’obbligo vaccinale per il personale universitario e AFAM? L’articolo 2 del Decreto Covid 5 Gennaio 2022 – rimandando a quanto già previsto per altre categorie professionali, tra le quali il personale scolastico, dall’articolo 4-ter del Testo coordinato del Decreto Legge 1° aprile 2021, n. 44 (Legge 28 maggio 2021 n. 76), prevede che siano i responsabili degli atenei e delle istituzioni AFAM ad assicurare il rispetto dell’obbligo.

Cosa accade a chi non rispetta il nuovo obbligo vaccinale? L’inosservanza dell’obbligo vaccino per il personale dell’Università e AFAM potrà portare alla sospensione dell’attività lavorativa e del pagamento dello stipendio, senza conseguenze disciplinari e con la conservazione del rapporto di lavoro.

OBBLIGO GREEN PASS BASE PER GLI STUDENTI

Per gli studenti, invece, resta in vigore, fino alla fine dello stato di emergenza (31 marzo 2022), quanto introdotto con il Decreto green pass e sicurezza, ovvero il testo coordinato del Decreto Legge del 6 agosto 2021, n. 111.

Parliamo, ovvero dell’obbligo di possedere ed esibire il Green Pass base che attesta l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2 valido rispettivamente per 72 e 48 ore oppure il Green Pass rafforzato che attesta o lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o la guarigione dall’infezione. Per conoscere le differenze tra Green Pass base, Super Green Pass e Mega Green Pass vi consigliamo di leggere questo articolo.

ATTIVITÀ CURRICULARI E DIDATTICHE: MODALITÀ

Il Decreto Covid 5 Gennaio 2022 stabilisce come prioritario lo svolgimento in presenza delle attività didattiche e curriculari. Prevede anche la possibilità per le università di adottare piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari con i quali garantire specifiche esigenze formative da parte degli studenti, come, ad esempio, quelle di studenti con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento. Tenuto conto dell’attuale evoluzione del quadro epidemiologico, infatti, il Ministero ha previsto che, in via del tutto eccezionale e laddove non sia possibile garantire la presenza, le università potranno prevedere lo svolgimento con modalità a distanza delle prove, delle sedute di laurea e degli esami di profitto programmati per la sessione di gennaio e di febbraio. Questa possibilità è stata successivamente confermata nella circolare 59 del 10 gennaio 2022 emessa dal Miur.

OBBLIGO VACCINALE PER PERSONALE SANITARIO E DELLE RSA

Il Decreto Super Green Pass prevede innanzitutto, di estendere l’obbligo vaccinale alla terza dose o richiamo per i sanitari e per il personale delle RSA, a decorrere dal 15 dicembre 2021 e con esclusione della possibilità di essere adibiti a mansioni diverse.

L’obbligo vaccinale, inoltre, viene esteso anche a:

  • operatori sanitari, amministrativi e funzionari compresi;

  • personale del sistema nazionale d’istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri provinciali d’istruzione per adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore. In questo approfondimento, si leggono le specifiche direttive MIUR del 14 dice,bre 2021 su come verificare l’obbligo vaccinale per il personale scolastico;

  • personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico;

  • tutto il personale delle strutture adibite all’esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie (a esclusione dei contratti esterni);

  • i dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni e dei comparti citati.

La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati.

CASI DI ESCLUSIONE PER TUTTI I LAVORATORI DELLE CATEGORIE CON OBBLIGO VACCINALE

I lavoratori delle categorie obbligate al vaccino sono esclusi dall’obbligo solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale. Tali esenzioni devono essere certificate nel rispetto dell’ultima circolare del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti Covid- 19. In tali casi documentati e soggetti a verifica, la vaccinazione può essere omessa o differita.

ENTRO QUANDO I LAVORATORI DEVONO FARE IL VACCINO OBBLIGARIO

I lavoratori delle categorie con obbligo vaccinale come da Decreto Super Green Pass avrebbero dovuto fare il vaccino entro il 15 dicembre 2021. Inoltre, si ricorda che è già consentito l’anticipo della terza dose dopo 4 mesi dalla seconda inoculazione. Invece, per le categorie a cui è stato esteso l’obbligo vaccino con il Decreto Covid 5 Gennaio 2022, ovvero personale universitario e AFAM, è necessario adeguarsi alla norma dal 1° febbraio 2022. Ricordiamo che il Governo ha aperto dal 1° dicembre 2021 la terza dose agli over 18 e dal 2022 è disponibile anche il vaccino per i bambini dai 5 agli 11 anni.

CONTROLLI PER IL PERSONALE SANITARIO

I controlli sul possesso e la validità del Super Green Pass in ambito sanitario sono demandati ai responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale obbligato.

Gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie, per il tramite delle rispettive Federazioni nazionali, che a tal fine operano in qualità di responsabili del trattamento dei dati personali, devono fare invece, i controlli a monte. Possono fare tali controlli, avvalendosi della Piattaforma nazionale Digital Green Certificate (Piattaforma nazionale-DGC) in maniera automatizzata.

Qualora dalla Piattaforma nazionale-DGC non risulti l’effettuazione della vaccinazione anti Covid 19 interviene l’Ordine professionale territorialmente competente. Ovvero:

  • invita l’interessato a produrre, entro 5 giorni dalla ricezione della richiesta, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione o l’esenzione;

  • decorso il termine di 5 giorni qualora l’Ordine professionale accerti il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale, anche con riguardo alla dose di richiamo, ne dà comunicazione alle Federazioni nazionali competenti. Per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, la comunicazione va data anche al datore di lavoro.

COSA ACCADE AI SANITARI CHE NON RISPETTANO L’OBBLIGO VACCINALE

Accertata l’assenza di vaccino, per il lavoratore scatta l’immediata sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale.

La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato all’Ordine territoriale e anche al datore di lavoro, della somministrazione avvenuta. La comunicazione deve avvenire comunque non oltre il termine di 6 mesi dalla entrata in vigore del Decreto Super Green Pass. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

I professionisti sanitari che si iscrivono per la prima volta agli albi degli Ordini professionali territoriali, avranno l’obbligo vaccinale come requisito ai fini dell’iscrizione. Invece, per gli esenti dal vaccino, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da Covid19.

CONTROLLI PER LE ALTRE CATEGORIE DI LAVORATORI

A effettuare i controlli sul possesso e la validità del Super Green Pass per il comparto scuola saranno i dirigenti scolastici o i responsabili delle istituzioni formative, educative e scolastiche coinvolte. Per le altre categorie di lavoratori per cui è stato esteso l’obbligo vaccinale, a fare i controlli saranno i responsabili delle relative istituzioni. Potranno utilizzare la guida messa a disposizione dal Miur (su cui vi consigliamo di leggere questo articolo) o mediante Piattaforma nazionale Digital Green Certificate (Piattaforma nazionale-DGC).

Nei casi in cui per tali lavoratori non risulti l’effettuazione della vaccinazione anti Covid19 o la presentazione della richiesta di vaccinazione, gli addetti al controllo:

  • invitano, senza indugio, l’interessato a produrre, entro 5 giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione o il differimento o l’esenzione;

  • in caso d’inosservanza dell’obbligo vaccinale, viene data immediata comunicazione scritta all’interessato.

COSA ACCADE AGLI ALTRI LAVORATORI CHE NON RISPETTANO L’OBBLIGO VACCINALE

L’atto di accertamento dell’inadempimento determina – anche per le altre categorie obbligate al vaccino – l’immediata la sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore di lavoro dell’avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo. La comunicazione deve avvenire comunque non oltre il termine di 6 mesi dalla entrata in vigore del Decreto Super Green Pass.

LE SANZIONI

Per le categorie di lavoratori non sanitarie (ovvero quelli della scuola, difesa, forze dell’ordine e di soccorso, oltre a personale amministrativo dei relativi comparti) però scatterà, oltre alla sospensione senza retribuzione, anche la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 euro a 3.000 euro. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa viene raddoppiata e quella accessoria viene applicata nella misura massima. La sanzione sarà irrogata dal Prefetto territorialmente competente.

APPROFONDIMENTI

Il Decreto Super Green Pass prevede una serie di controlli extra sul territorio e tante novità in merito alle restrizioni dovute all’emergenza da Covid 19 che potete leggere in questo approfondimento. Tutte le novità introdotte dal Decreto Covid del 5 Gennaio 2022 sono invece spiegate in questo approfondimento.

ALTRE INFORMAZIONI E AGGIORNAMENTI

Per scoprire altre interessanti novità, legislative e non, legate al Covid e al mondo del lavoro vi invitiamo a visitare questa pagina. Se volete restare aggiornati è possibile iscriversi gratis alla nostra newsletter e al nostro canale Telegram, per avere le notizie in anteprima.

di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
Tutti gli annunci di lavoro pubblicati sono rivolti indistintamente a candidati di entrambi i sessi, nel pieno rispetto della Legge 903/1977.

Per restare aggiornato iscriviti alla nostra newsletter gratuita e al nostro Canale Telegram. Seguici su Google News cliccando su "segui".

5 Commenti

Scrivi un commento
  1. E IL PERSONALE CHE LAVORA NEGLI ALBERGHI, NEI RISTORANTI, NEI BAR, PIZZERIE, PANINOTECHE ECC,ECC,ECC SONO TUTTI ESENTATI DALLA VACCINAZIONE???? CHE S………..TE

    • Tutte quelle categorie che hai citato, non sono ricattabili perché lo stipendio se lo guadagnano da soli. Capisci il concetto ? Mentre i dipendenti pubblici sono stipendiati da chi li obbliga al vaccino. E’ chiarissimo.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *