CCNL AGIDAE 2021 2023: Testo e spiegazione del contratto per scuole non statali religiose

La guida completa sul Contratto Collettivo Nazionale per le scuole private religiose. Ecco il testo del CCNL AGIDAE 2021 2023 in pdf da scaricare e la relativa spiegazione

assunzioni, lavoro, impiego

Al via il nuovo CCNL AGIDAE 2021 2023 per il personale del comparto scuola dipendente dall’autorità ecclesiastica.

Stipulato tra l’Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall’Autorità Ecclesiastica, appunto, e le organizzazioni sindacali più rappresentative del settore ha previsto diverse novità per il triennio in questione, dall’aumento della retribuzione all’introduzione di nuove tutele.

In questa guida mettiamo a disposizione il testo del nuovo CCNL AGIDAE 2021 2023 e forniamo la spiegazione del suo contenuto con particolare attenzione a cosa cambia per i tre anni a venire.

CCNL AGIDAE 2021 2023

Ecco il testo integrale del nuovo CCNL AGIDAE 2021 2023.

Il CCNL AGIDAE 2021 2023, in coerenza con gli obiettivi attribuiti a questa tipologia di accordo, garantisce la certezza e l’uniformità dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori ovunque impiegati nel territorio nazionale e costituisce il complesso normativo generale e il quadro dei principi e dei criteri cui riferisce la contrattazione regionale.

Questo CCNL in particolare è stato siglato martedì 8 febbraio 2022. A firmarlo sono stati l’Associazione Gestori Iscritti Istituti Dipendenti dall’Autorità Ecclesiastica (AGIDAE), in qualità di associazione datoriale, e i sindacati del lavoratori aderenti quali:

  • FLC CGIL;
  • CISL scuola;
  • UIL Scuola;
  • SNALS CONFSAL;
  • SINASCA.

Il suo contenuto è stato tra l’altro accolto positivamente dalle parti. In particolare, costituisce una risposta positiva alle esigenze ed alle richieste dei lavoratori, introducendo nuove tutele, diritti (in capo ai lavoratori) e doveri (in capo ai datori di lavoro).

LE NOVITÁ DEL CCNL AGIDAE 2021 2023

Il nuovo CCNL AGIDAE si va a sostituire al vecchio stipulato nel 2016 e porta con sé diversi cambiamenti positivi. In particolare, rispetto alla precedente formulazione, si è deciso:

  • di estendere e garantire a tutto il personale il sostegno al reddito e all’occupazione, attraverso gli strumenti previsti dalla normative vigente. Prevista infatti, la possibilità di ricorrere ai contratti di prossimità in funzione della tutela occupazionale;

  • nell’ottica di garantire anche al personale docente non ancora abilitato la possibilità di acquisire, in costanza di rapporto di lavoro, il titolo abilitante, la durata del contratto a tempo determinato è stata estesa fino all’espletamento delle procedure concorsuali che ne premettono il conseguimento;

  • riconfermato l’impianto del contratto a tempo determinato che prevede il consolidamento del 70% dell’orario di lavoro supplementare;

  • la retribuzione tabellare a regime (dicembre 2023) vedrà un aumento – rapportato al livello 5 – di 103 euro, che in percentuale si attesta al 6% per tutti i livelli di inquadramento;

  • la sanità integrativa entra a pieno titolo tra i costi contrattuali, il cui importo è a totale carico dei datori di lavoro;

  • confermato l’incentivo economico di produttività nella misura massima di 220 euro una tantum che, se conseguito per tre anni consecutivi, è attribuito nella misura del 70% come salario accessorio;

  • regolamentata la figura del Coordinatore didattico;

  • nuove regole per la banca delle ore, il cui utilizzo è limitato al solo personale non docente;

  • regolamentato l’istituto delle ferie solidali, per consentire al personale in difficoltà di poter assistere, con il contributo dei colleghi, i figli minorenni e i familiari di primo grado in linea diretta che si trovino in condizioni di salute gravi e che richiedono assistenza continua. La cessione delle ferie deve essere a titolo gratuito;

  • in merito alla tutela della maternità e della paternità, durante il periodo di astensione obbligatoria l’indennità dell’80% è elevata al 90% della retribuzione media giornaliera.

L’EFFICACIA TEMPORALE

Il nuovo CCNL AGIDAE ha una durata che va dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023. Almeno sei mesi prima della scadenza, le parti firmatarie comunicheranno tramite raccomandata con ricevuta di ritorno la disdetta del contratto che rimane in vigore fino al successivo rinnovo.

L’EFFICICIA SOGGETTIVA

Questo contratto collettivo si applica per regolare il rapporto di lavoro del personale dipendente del comparto scuola negli Istituti alle dipendenze dell’autorità ecclesiastica. Vale nelle Istituzioni esercenti attività educative e di istruzione, quali:

  • asili nido;

  • micro nido;

  • scuole dell’infanzia;

  • la scuola primaria;

  • scuola secondaria di primo grado;

  • la scuola secondaria di secondo grado;

  • accademie;

  • conservatori musicali;

  • istituzioni scolastiche post-secondarie;

  • scuole interpreti e traduttori;

  • le scuole speciali per minori;

  • corsi di doposcuola;

  • centri sportivi ludici e culturali giovanili collegati ad istituti scolastici.

Ogni attività collegata alle precedenti e ad essa pertinente, quali convitti e studentati, è compresa tra quelle tutelate dal CCNL. Tale normativa è da applicare integralmente al personale a tempo indeterminato e va estesa, per quanto compatibile, al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.

LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO

Tra le finalità essenziali del contratto collettivo c’è quella di determinare il contenuto che regola i rapporti di lavoro nel settore di appartenenza. Ecco, quindi, che il nuovo CCNL AGIDAE 2021 2023 fissa i principi e criteri per la contrattazione di livello inferiore, regionale e aziendale.

1) ASSUNZIONE

L’assunzione del personale viene fatta a seguito di domanda scritta nella quale l’interessato dichiari di essere consapevole dell’indirizzo cattolico dell’Istituzione che lo assume. Il neoassunto dovrà collaborare nella realizzazione di tale indirizzo.

Per le nuove assunzioni fatte il personale docente dovrà essere in possesso dell’abilitazione ove richiesta. Per abilitazione si intende quella relativa alla materia di insegnamento indipendentemente dalla correlazione tra classe di concorso e corso di studi in cui la materia viene impartita, purché nell’ambito dello stesso ordine di scuola.

Può anche essere assunto personale a tempo determinato, senza abilitazione, che potrà prendere il titolo in costanza di contratto. Invece, non è permesso assumere personale docente in servizio di ruolo presso la scuola statale, fatte salve le disposizioni di legge sul part-time. Il personale che accetta l’incarico a tempo indeterminato nella scuola statale è obbligato ad optare e a comunicarlo all’Istituto in forma scritta.

2) TIPOLOGIA DI CONTRATTI

È possibile stipulare un contratto:

  • a tempo indeterminato, part time o full time, come prevede in via preferenziale il CCNL;

  • a tempo determinato, part time o full time, prorogabile al massimo fino a 12 mesi o, in casi specifici, fino a 24 mesi. L’apposizione del termine al contratto a tempo determinato deve risultare da atto scritto, salvo che il rapporto di lavoro abbia durata non superiore a 12 giorni.

Vediamo quali sono le specificità dei tipi di impiego che è possibile sottoscrivere.

CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO, PROROGHE ED ESCLUSIONI

È possibile prorogare il CCNL AGIDAE a tempo determinato per garantire la continuità didattica o assicurare la continuità di servizio. Si può prevedere questo tipo di contratto anche per l’assunzione di personale docente abilitato per un massimo di 12 mesi, estendibile a 24 mesi.

Per il personale docente non abilitato si può siglare contratto con una durata di 12 mesi fino a un massimo di 72 mesi, fino all’espletamento delle procedure concorsuali, che ne permettono il conseguimento. Inoltre, è anche possibile prevedere l’assunzione di un coordinatore didattico a tempo determinato per 12 mesi prorogabile fino al completamento del ciclo scolastico e comunque, per un massimo di 60 mesi.

Per queste realtà, il limite massimo di lavoratori a termine, è pari al 30% del numero dei lavoratori occupati a tempo determinato con contratto di apprendistato, in forza nell’istituto dal 1° gennaio dell’anno di assunzione.
Sono esclusi i contratti a termine di:

  • inserimento e somministrazione;

  • apprendistato;

  • stage e tirocinio.

CONTRATTI PART TIME

Al personale docente di scuole dell’infanzia, primaria, secondarie di primo e secondo grado impegnato in attività o discipline curriculari si applica esclusivamente il part time di tipo orizzontale su base settimanale, con esclusione del part time limitato ad alcuni periodi dell’ anno. Su accordo delle parti risultante da atto scritto, è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa.

Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro part time, così come il numero di ferie è lo stesso del personale full time. L’eventuale trasformazione dell’orario da part time a full time, a richiesta degli interessati, ha priorità rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse funzioni.
Per il personale assunto part time è ammesso, per periodi brevi e per esigenze momentanee straordinarie, oltre all’orario settimanale concordato, il lavoro supplementare, previo consenso scritto del lavoratore, esclusivamente per il part time di tipo orizzontale.

II lavoro supplementare, svolto in aggiunta all’orario part time concordato, nei limiti dell’orario pieno contrattuale, viene retribuito come ordinario, senza maggiorazioni. Inoltre, nel caso di part time, le parti possono di comune accordo pattuire per iscritto all’inizio di ogni anno scolastico la presenza di clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa, ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata. In tal caso il prestatore di lavoro ha diritto ad un preavviso di due giorni lavorativi.

La disponibilità del lavoratore a svolgere l’attività lavorativa con le modalità di variazione temporale comporta una maggiorazione pari al 20% della retribuzione globale in atto per le ore cui si riferisce la variazione.

CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

Il contratto di somministrazione di lavoro può essere attivato per qualifiche e mansioni non appartenenti all’area educativa e docente per:

  • particolari punte di attività;

  • l’effettuazione di servizi definiti o predeterminati nel tempo;

  • l’esecuzione di servizi che per le loro caratteristiche richiedano l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente disponibili nella Scuola.

I lavoratori assunti con contratto di somministrazione di lavoro non potranno superare per ciascun trimestre il 5% delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti occupati nell’Istituto.

CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE

Il contratto di lavoro intermittente si può stipulare qualora si presenti la necessità di utilizzare un lavoratore per prestazioni lavorative con frequenza non predeterminabile. In particolare per il:

  • personale non docente, per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente (ad esempio per le qualifiche di custodi, guardiani diurni e notturni, portinai, addetti ai centralini, fattorini). Oppure per prestazioni rese da soggetti con meno di 24 anni di età (purché le prestazioni lavorative siano rese entro il compimento del 25° anno di età), ovvero da lavoratori con più di 55 anni di età, che siano stati espulsi dal ciclo produttivo o siano iscritti alle liste di mobilità e di collocamento;

  • personale docente, per lo svolgimento di supplenze brevi, non superiori a 12 giorni, nell’arco dell’anno scolastico.

Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato a tempo indeterminato, ma anche a tempo determinato secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dal Decreto Legislativo n. 81 del 2015.

È vietato il ricorso al lavoro intermittente:

  • per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

  • presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi a norma degli articoli 4 e 24 della Legge 23 luglio 1991, n. 223, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente. Il divieto vale anche per le unità produttive nelle quali è operante una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario, in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;

  • ai datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE

Le modalità di applicazione delle Collaborazioni Coordinate e Continuative, nel rispetto di quanto
previsto dalla lettera a) comma 2, articolo 2 de Decreto Legislativo n. 81 del 2015, in ragione delle particolari esigenze produttive e organizzative del settore.

3) MANSIONI E QUALIFICHE

Tutto il personale dipendente è inquadrato in tre aree funzionali – professionali:

  • prima area, per i servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari (ATA): in quest’area rientrano i dipendenti inquadrati nei livelli primo, secondo, terzo, quarto e quinto, adibiti ai servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari;

  • seconda area, per i servizi d’istruzione, formativi ed educativi: in quest’area rientrano i dipendenti con funzioni formative, educative e di docenza inquadrati nei livelli secondo, terzo, quarto e quinto;

  • terza area, per i servizi della funzione direttiva: come coordinatori delle attività educative e didattiche presso scuole di ogni ordine e grado, corsi di corrispondenza lingua e cultura varia. Inoltre, vale anche per i coordinatori dei servizi amministrativi compresi quelli di segreteria informatici, con responsabilità nella conduzione di risorse di personale.

4) PERIODO DI PROVA

La durata del periodo di prova, che deve risultare dall’atto scritto di assunzione, non può superare per il tempo indeterminato:

  • 1° e 2° livello, 1 mese;

  • 3° livello, 2 mesi;

  • 4° livello e 5° livello, 3 mesi;

  • 6° livello, 4 mesi.

Per il personale a tempo determinato il periodo non può superare un mese. Invece, per il personale in apprendistato:

  • 1°, 2° e 3° livello, 30 giorni;

  • 4° livello, 60 giorni.

5) RETRIBUZIONE

La retribuzione lorda è composta dai seguenti elementi:

  • retribuzione tabellare comprensiva dell’indennità di contingenza maturata al 30 novembre 1991, che potete consultare in questa tabella;
  • salario di anzianità maturato al 31 dicembre 2005;
  • eventuale superminimo ex-categoria al 31 dicembre 2005;
  • l’eventuale salario accessorio;
  • quota mensile dell’Assistenza sanitaria integrativa ASL.

La retribuzione deve essere corrisposta entro il giorno 8 del mese successivo e dovrà risultare da apposito prospetto paga. Per il personale insegnante la retribuzione è comprensiva di quanto dovuto a qualsiasi titolo per le attività d’insegnamento, nonché per le attività proprie della funzione docente.

Ad esempio, per la correzione degli elaborati, schede valutative e pagelle, ricevimento o colloquio settimanale individuale dei genitori, un piano programmato dal Collegio docenti, scrutini, Consigli di classe, interclasse, intersezione e Collegio docenti. Il personale docente non è tenuto ad alcuna prestazione durante la sospensione dell’attività didattica. Previsto anche un incentivo economico di produttività, per chi lavora fuori sede e un’indennità di funzione per il personale docente e non docente, come specificato tecnicamente dagli articoli da 35 a 38 del CCNL  AGIDAE 2021 2023.

6) ORARIO DI LAVORO

L’orario di lavoro del personale dipendente stabilito dal CCNL AGIDAE è il seguente:

  • 1° livello: 38 ore settimanali;

  • 2° livello:38 ore settimanali, 32 ore settimanali per i modelli viventi;

  • 3° livello: 38 ore settimanali, 30 ore settimanali per gli assistenti di vigilanza al doposcuola, tutor, istruttori di attività parascolastiche anche sportive. Poi, 24 ore settimanali di docenza per i lettori/esperti di lingua madre in compresenza con il docente;

  • 4° livello: 38 ore settimanali per assistenti sociali, sanitari, fisioterapisti, logopedisti, logoterapisti, economi, segretari, periti informatici. Poi, 37 ore settimanali per: educatrici di asilo nido e micro nido, puericultrici, comprensive delle attività connesse alla funzione quali: la conservazione e il riordino dei sussidi e del materiale di gioco, i rapporti generali e particolari con le famiglie dei bambini, collaborazione connessa all’organizzazione della Scuola, la predisposizione dei piani di acquisto in relazione alle proprie competenze, la partecipazione alla realizzazione di feste e manifestazioni programmate dal nido o micro nido, le attività collegiali di accoglienza, la partecipazione alle Commissioni di continuità, la cura dell’igiene dei bambini in collaborazione con il restante personale; educatori di convitto; educatori per supporto educativo-comportamentale. Invece, 31 ore settimanali d’insegnamento per i docenti di Scuola dell’infanzia e per gli insegnanti di sostegno. Inoltre, 24 ore settimanali d’insegnamento per i docenti della Scuola primaria e per quelli di sostegno della Scuola primaria; 18 ore settimanali d’insegnamento per i docenti di steno-dattilo e tecnico-pratici;

  • 5° livello: 38 ore settimanali per psicologi, psicoterapeuti, responsabili CED, responsabili amministrativi, responsabili di biblioteca. Poi, 22 ore settimanali per i docenti in corsi liberi. Inoltre, 18 ore settimanali di insegnamento per i docenti e per gli insegnanti di sostegno, docenti tutor dell’alternanza scuola-lavoro;

  • 6° livello: 38 ore settimanali, comprese quelle di docenza per coordinatori didattici e presidi.

Il personale potrà essere assunto anche con un orario inferiore a quello contrattuale. In tal caso la retribuzione in ogni suo elemento risulterà proporzionale alle ore assegnate. Il sabato, indipendentemente dalla distribuzione dell’orario settimanale, è sempre considerato giorno lavorativo.

7) LAVORO NOTTURNO, FESTIVO E STRAORDINARIO

Il CCNL AGIDAE parla anche del lavoro notturno festivo e straordinario. Il lavoro notturno è quello fatto almeno 7 ore consecutive comprendenti l’intervallo tra mezzanotte e le 5 del mattino. Secondo questo contratto, è impossibile destinare le donne in gravidanza al lavoro notturno. Inoltre, è considerato festivo, il lavoro prestato nelle domeniche e nei giorni delle festività infrasettimanali. A tale impiego, il lavoratore inoltre, aggiunge anche retribuzione straordinaria in caso di lavoro extra. Per il lavoro straordinario diurno c’è il 35% in più, per quello notturno il 40% extra. Invece, per il lavoro straordinario festivo il 50% in più e per quello straordinario notturno festivo il 60% extra. L’unico lavoro straordinario che verrà retribuito è quello autorizzato dalla Direzione, stando alle direttive contrattuali.

8) BANCA DELLE ORE, PERSONALE NON DOCENTE

Un’altra specifica del CCNL AGIDAE riguarda la banca delle ore per il personale non docente. Nello specifico, le ore di lavoro supplementare e straordinario accumulate resteranno a disposizione del lavoratore per l’anno di maturazione nel semestre successivo. Quelle accantonate per il quale deve essere corrisposta la maggiorazione, saranno indicate in busta paga. Le ore accantonare nella banca ore potranno essere usufruite in qualunque periodo dell’anno come permessi retribuiti, quando saranno richieste compatibilmente con le esigenze di servizio. Possono anche essere utilizzate prevedendo una riduzione oraria.

9) VITTO, ALLOGGIO E RIPOSO SETTIMANALE

Altra tutela prevista dal CCNL 2021-2023 riguarda la facoltà di revoca, salvo preavviso di due mesi, di vitto e alloggio al personale che lo richiede per iscritto. Questo servizio verrà pagato a parte degli interessati. Inoltre, prevista anche una specifica norma sul riposo settimanale. Infatti, tutto il personale godrà di 24 ore di riposo settimanale coincidente con la domenica, salvo particolari esigenze di servizio in cui l’eventuale riposo settimanale verrà concesso in un altro giorno.

10) FERIE E FERIE SOLIDALI

Il personale del CCNL AGIDAE ha diritto ad un periodo annuale di ferie pari a 33 giorni lavorativi per ciascun anno, comprensivi delle festività soppresse. Inoltre, vi sono anche le ferie solidali. Parliamo di ferie che vengono garantite dal contributo dei colleghi, per permettere l’assistenza sui figli minorenni o familiari di primo grado in linea diretta, che si trovano in condizioni di salute gravi, che richiedono un’assistenza costante. Si attiva per tutti i dipendenti, al di là delle qualifiche e dell’inquadramento. Devono essere cedute a livello gratuito.

11) PERMESSI RETRIBUITI E NON, PERMESSI BREVI E RECUPERO RITARDO

Inoltre, nel CCNL 2021 2023 sono previsti permessi retribuiti fino a un massimo di 10 giorni nell’anno scolastico, se vi sono comprovati e seri motivi familiari, come esempio matrimonio, nascita, lutti eccetera. Tali permessi valgono anche per la frequenza di corsi di aggiornamento inerenti la mansioni per le quali si è stati assunti e liberamente scelti. Poi vi sono permessi brevi di recupero ritardo, fino a un massimo di 10 ore per anno scolastico e sono anche cumulabili. Inoltre, vi sono permessi per le esigenze personali di carattere medico, come visite, analisi e accertamenti.

In più, vi sono anche permessi brevi retribuiti fino a 15 ore per anno scolastico per motivi di studio, rinnovo documenti di lavoro e affini. Infine, ci sono i permessi non retribuiti per partecipare a concorsi pubblici e altre attività nel limite di 10 giorni all’anno. Da considerare, anche i permessi elettorali garantiti dalla legge.

12) MALATTIA E INFORTUNIO

Il contratto disciplina anche la norma sulle assenze per malattia o infortunio sul lavoro. Per il periodo di comporto viene assicurato il mantenimento del posto di lavoro per infortunio non avvenuto sul luogo di lavoro fino a un massimo di 6 mesi. Se il periodo supera i 6 mesi, si potrà richiedere un periodo di aspettativa senza retribuzione, dopo aver presentato un certificato medico. Inoltre, vi è il mantenimento del posto di lavoro per assenze, anche non continuative, fino ad un massimo di 12 mesi nel periodo di 3 anni o meno, dovute anche ad eventi morbosi diversi. Verrà garantita una retribuzione pari al 100% per un massimo di 180 giorni nell’anno solare.

In caso di infortunio sul lavoro, viene garantito il posto di lavoro e l’anzianità a tutti gli effetti fino alla guarigione clinica documentata. In tal caso, viene garantito il 100% della normale retribuzione fino al 180° giorno malattia.

13) LICENZIAMENTO O DIMISSIONI

In caso di licenziamento o dimissioni, serve un preavviso per i dipendenti di 1°, 2° e 3° livello di almeno un mese. Il preavviso deve avvenire 2 mesi prima prima per i dipendenti di 4°, 5° e 6° livello.
In caso di totale chiusura dell’Istituto, il periodo di un mese per i contratti di apprendistato o a termine, passa a quattro mesi. Stesso termini valgono per le dimissioni.

14) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un trattamento di fine rapporto (TFR) determinato sull’ammontare delle retribuzioni percepite nell’anno. Garantita anche la facoltà di chiedere un’anticipazione del trattamento di fine rapporto fino a quota pari al 70%.

ALTRE TUTELE E DIRITTI

Il CCNL AGIDAE prevede anche tutele per la maternità, la paternità e congedo parentale come previsto dalla normativa vigente e specificati negli articoli dal n. 67 a 69 del testo del contratto stesso. Tra le novità del nuovo contratto vi è il fatto che per la tutela della maternità e della paternità, durante il periodo di astensione obbligatoria, l’indennità dell’80% è elevata al 90% della retribuzione media giornaliera.

Il testo approvato lo scorso 8 febbraio prevede anche il rispetto del diritto allo studio. Infatti, è possibile per i dipendenti avere permessi straordinari retribuiti nella misura massima di 150 ore all’anno individuale, da utilizzare in un solo anno, che servono per frequentare corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio della scuola secondaria di secondo grado. Serviranno per garantire  la crescita professionale del dipendente.

IL TESTO DEL CCNL AGIDAE 2021 2023

Per maggiori informazioni tecniche e specifiche sul CCNL AGIDAE 2021 2023, si consiglia di leggere il testo integrale del contratto (Pdf 5 Mb).

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di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
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2 Commenti

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  1. Salve, sto cercando ovunque gli allegati del contratto AGIDAE, qui da Voi riportato e commentato. Costituiscono la terza parte del CCNL ma non riesco a trovarli da nessuna parte. Sapete darmi qualche indicazione?

    • Pare non essere disponibile, conviene che provi a contattare direttamente l’AGIDAE, sul loro sito web trovi il numero di telefono e puoi chiedere informazioni.

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