Congedo parentale Covid 2022: come funziona, a chi spetta, domanda

La guida dettagliata su come funziona il congedo parentale Covid 2022, sulle novità introdotte e su come richiederlo

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E’ possibile fare domanda per il congedo parentale Covid 2022 rivolto a genitori lavoratori dipendenti, autonomi o della gestione separata che hanno figli positivi, in quarantena, rimasti a casa per la sospensione dell’attività didattica in presenza o la chiusura dei centri diurni assistenziali.

Si tratta di congedi parentali straordinari e indennizzati che possono essere richiesti fino alla fine dello stato di emergenza, ovvero il 31 marzo 2022.

In questa guida vi spieghiamo in modo semplice e dettagliato come funziona il congedo parentale Covid 2022, a chi spetta, come richiederlo e tutte le novità introdotte.

CONGEDO PARENTALE COVID 2022, COS’È

Il congedo parentale Covid è un particolare tipo di congedo parentale per padre e madre introdotto per permettere ai genitori che lavorano di potersi prendere cura dei figli rimasti a casa perché sono positivi, in quarantena o perchè le attività didattiche in presenza nelle scuole sono sospese oppure i centri diurni assistenziali sono chiusi a causa dell’emergenza.

Il congedo parentale Covid è un congedo “straordinario” introdotto con la pandemia ed è quindi differente dal congedo parentale disciplinato dal Testo unico per maternità e paternità.
Il Congedo Covid è invece disciplinato dall’articolo 9 del Decreto Fisco, ovvero il Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 poi convertito in Legge.

A QUANTO AMMONTA IL CONGEDO PARENTALE COVID

Per i periodi di astensione fruiti grazie al congedo parentale Covid 2022 viene è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione o del reddito a seconda della categoria lavorativa di appartenenza del genitore richiedente. I periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

DURATA CONGEDO

Il congedo parentale Covid 2022 può essere richiesto per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata del periodo d’infezione da Covid, di quarantena da contatto, di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio nonché di chiusura del centro diurno assistenziale.

A CHI SPETTA

Il nuovo congedo parentale Covid 2022, disciplinato nella prassi dalla Circolare INPS, n. 189 del 17-12-2021, spetta ai:

  • genitori lavoratori dipendenti del settore privato;

  • genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata o ai lavoratori autonomi iscritti all’INPS.

Può essere fruito da tali destinatari per la cura dei figli conviventi minori di anni 14 affetti da Covid, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa.
Tale congedo può essere utilizzato, senza limiti di età e indipendentemente dalla convivenza, per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il congedo può essere fruito anche dai genitori lavoratori affidatari o collocatari. Vediamo la differenza di fruizione del congedo parentale Covid 2022 tra le due categorie di lavoratori aventi diritto.

1) LAVORATORI DIPENDENTI SETTORE PRIVATO

Il comma 1 dell’articolo 9 del Decreto Fiscale prevede che il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di 14 anni, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da Covid del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Il congedo, pertanto, può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per i periodi d’infezione da Covid, per il periodo di quarantena da contatto, ovunque avvenuto. Né tanto meno per il periodo di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio convivente minore di 14 anni. Il requisito della convivenza e il limite di 14 anni di età non si applicano per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità.

CONGEDO PARENTALE COVID 2022 PER I FIGLI SENZA DISABILITÀ GRAVE

Per poter fruire del congedo parentale Covid 2022, devono sussistere tutti i seguenti requisiti:

  • il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere. In mancanza di una prestazione lavorativa da cui astenersi il diritto al congedo non sussiste. Ne consegue che, in caso d’intervenuta cessazione o sospensione del rapporto di lavoro durante la fruizione di un periodo del congedo, viene meno il diritto e le giornate successive alla cessazione o sospensione non possono essere indennizzate. Per tali motivi il genitore deve tempestivamente informare l’Istituto dell’avvenuta modifica del rapporto lavorativo;

  • il figlio per cui si fruisce del congedo deve essere minore di 14 anni, pertanto, al compimento del 14° anno di età, il congedo in questione non potrà essere più fruito;

  • genitore e figlio per il quale si fruisce del congedo devono essere conviventi durante tutto il periodo di fruizione del congedo. La convivenza si ritiene sussistere quando il figlio ha la residenza anagrafica nella stessa abitazione del genitore richiedente. Pertanto, qualora il genitore e il figlio risultino all’anagrafe residenti in due abitazioni diverse, il congedo non può essere fruito. Nel caso di affidamento o di collocamento del minore, la convivenza è desunta dal provvedimento di affidamento o di collocamento al lavoratore richiedente il congedo.

Deve sussistere una delle seguenti condizioni in relazione al figlio per il quale si fruisce del congedo parentale Covid 2022:

  • l’infezione da Covid, risultante da certificazione o attestazione del medico di base o del pediatra di libera scelta oppure da provvedimento o comunicazione della Azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente. Tutte le documentazioni devono indicare il nominativo del figlio e la durata delle prescrizioni in esse contenute;

  • la quarantena da contatto del figlio (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento o comunicazione del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente;

  • sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche, contenente la durata della sospensione.

CONGEDO PARENTALE COVID 2022 PER I FIGLI CON DISABILITÀ GRAVE

In caso di figli con disabilità in situazione di gravità, il congedo parentale Covid 2022 può essere fruito anche oltre il limite dei 14 anni di età e indipendentemente dalla convivenza con il genitore che fruisce del congedo.
Per il godimento di tale beneficio, devono sussistere i seguenti requisiti:

  • il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere con le medesime condizioni dei casi con figli senza disabilità grave;

  • il figlio, per il quale si fruisce del congedo, deve essere riconosciuto disabile in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge n. 104 del 1992, e iscritto a scuole di ogni ordine e grado o ospitato in centri diurni a carattere assistenziale.

Deve sussistere una delle seguenti condizioni in relazione al figlio per il quale si fruisce del congedo parentale Covid 2022:

  • l’infezione da Covid, risultante da certificazione o attestazione del medico di base o del pediatra di libera scelta oppure da provvedimento o comunicazione della ASL territorialmente competente. Tutte le predette documentazioni devono indicare il nominativo del figlio e la durata delle prescrizioni in esse contenute; la quarantena da contatto del figlio (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento o comunicazione del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente;

  • la sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche, contenente la durata della sospensione;

  • la chiusura del centro assistenziale diurno disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture, contenente la durata della sospensione.

2) LAVORATORI GESTIONE SEPARATA O AUTONOMI

Il comma 6 dell’articolo 9 del Decreto Fiscale dispone che i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto a fruire del congedo parentale Covid 2022. Vale per i figli conviventi minori di 14 anni.

A QUANTO AMMONTA IL CONGEDO COVID

A tali lavoratori l’INPS riconosce un’indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità. La stessa indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS. Tale indennità è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla Legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

REQUISITI

Per potere fruire del congedo parentale Covid è necessario che i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata o autonomi abbiano un’attività lavorativa in corso. Non vi è necessità di alcun requisito contributivo minimo per gli iscritti alla Gestione separata o di regolarità contributiva per i lavoratori autonomi. Resta tuttavia, la necessità dell’iscrizione esclusiva nella Gestione separata e per i lavoratori autonomi l’iscrizione nella Gestione previdenziale INPS di appartenenza.
In riferimento ai soggetti iscritti alla Gestione separata si deve trattare di:

  • lavoratori parasubordinati con rapporto attivo e di liberi professionisti titolari di partita IVA attiva;

  • componenti di studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del TUIR. Tali lavoratori non devono essere coperti da altre forme di previdenza obbligatoria.

In mancanza di un’attività da cui astenersi il diritto al congedo non sussiste.
Tali categorie di lavoratori per fruire del congedo Covid per figli senza disabilità grave, devono essere altresì in possesso dei requisiti già previsti per i lavoratori dipendenti (escluso quello del contratto da dipendente ovviamente). Stesso discorso nel caso di figli con disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge n. 104 del 1992.

MODALITÀ FRUIZIONE CONGEDO COVID 2022

Il congedo parentale Covid 2022 ha modalità di fruizione differenti a seconda dei tipi di lavoratori aventi diritto che lo richiedono. Nello specifico:

  • per i lavoratori dipendenti del settore privato può essere fruito sia in forma giornaliera sia in forma oraria. Nel caso di fruizione in modalità oraria, restano immutate le regole e la misura dell’indennizzo, che rimane su base giornaliera. Vale dunque, quanto previsto dall’articolo 23 del Decreto Legislativo n. 151 del 2001, a eccezione del comma 2 del medesimo articolo;

  • per i lavoratori autonomi o iscritti alla gestione separata INPS la normativa non prevede la fruizione del congedo parentale Covid 2022 in modalità oraria. Pertanto, per tali categorie lavorative, la fruizione di tale è possibile nella sola modalità giornaliera.

COME FUNZIONA IL CONGEDO PARENTALE COVID 2022

L’INPS eroga l’indennità del congedo parentale Covid 2022 per i lavoratori dipendenti del settore privato, secondo le modalità previste per il pagamento diretto o a conguaglio delle indennità di maternità. Le indennità erogate con pagamento diretto costituiscono reddito di lavoro dipendente imponibile ai fini fiscali ai sensi del comma 2 dell’articolo 6 del TUIR.

L’INPS specifica, poi, che per tutti i tipi di lavoratori aventi diritto sono indennizzabili solamente le giornate lavorative ricadenti all’interno del periodo di congedo richiesto. Nel caso di più certificati, attestazioni o provvedimenti, comunicazioni che attestano che i requisiti parzialmente o totalmente sono sovrapposti, per ogni giorno di sovrapposizione viene comunque corrisposta un’unica indennità. Ciò anche nel caso si tratti di due figli diversi.

A tal fine, il genitore lavoratore dipendente potrà presentare la nuova domanda senza necessità d’invio di formale comunicazione di annullamento della domanda di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale. In questo caso, i lavoratori dipendenti con pagamento dell’indennità anticipato dal datore di lavoro devono dare tempestiva comunicazione al proprio datore di lavoro della presentazione all’INPS di nuove domande di periodi di Congedo parentale Covid. Ciò, al fine della corretta corresponsione dell’indennità dello specifico congedo pari al 50% della retribuzione. Infatti, l’indennità del congedo parentale “classico” è pari al 30% della retribuzione.

DECRETO FISCO: CONGEDO EXTRA NON DI COMPETENZA INPS

L’Istituto specifica, inoltre, che il comma 4 dell’articolo 9 del Decreto Fisco prevede, per i genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, anche il diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità, né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. Trattandosi, tuttavia, di aspetti giuslavoristici a cui non è collegato né il diritto all’indennità, né alla contribuzione figurativa, si ricorda che l’INPS non ha competenza in materia. Pertanto, le relative domande di astensione dal lavoro devono essere presentate ai soli datori di lavoro e non all’INPS.

COME PRESENTARE DOMANDA

Il Messaggio INPS n. 74 del 08-01-2022 stabilisce le modalità per la presentazione della domanda per i lavoratori dipendenti, mentre il Messaggio INPS n. 327 del 21-01-2022 quelle per gli autonomi o iscritti alla gestione separata. La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

  • portale web dell’INPS, nell’ambito dei servizi per presentare le domande di “Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata”, se si è in possesso di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di almeno II livello, della Carta di identità elettronica (CIE) o della Carta Nazionale dei Servizi (CNS);

  • Contact center integrato dell’INPS, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);

  • istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

ISTRUZIONI PER LA DOMANDA PER I LAVORATORI DIPENDENTI

L’INPS conferma anche le indicazioni sulla modalità di presentazione delle domande relative al congedo parentale Covid 2022 per lavoratori dipendenti che sono state fornite con il messaggio INPS n. 4564 del 21 dicembre 2021. Ovvero, Per presentare la domanda si deve utilizzare la procedura per l’acquisizione delle “Domande per Prestazioni a sostegno del reddito – Servizio Maternità” selezionando le voci “Congedo Parentale” oppure “Congedo Parentale su Base Oraria”, anche per figli con disabilità in situazione di gravità. Dopo aver completato le informazioni di tipo anagrafico sarà necessario:

  • selezionare “Richiesta di uno dei congedi istituiti per emergenza COVID-19” nella pagina “Tipo richiesta”, cliccare quindi su “avanti”;

  • spuntare la richiesta del congedo nella sezione “Congedo parentale SARS CoV-2 (D.L. n.146 del 21/10/2021)”, cliccare quindi su “avanti”;

  • indicare il motivo per il quale si richiede il congedo e, dunque, le informazioni relative alle certificazioni, attestazioni o provvedimento, cliccare quindi su “avanti”;

  • procedere con l’acquisizione e richiedere un periodo coperto dalla certificazione (se presente), purché ricadente nell’intervallo previsto dalla norma, ossia dall’inizio dell’anno scolastico 2021 2022 e fino al 31 marzo 2022.

Per richiedere il congedo parentale ordinario in modalità giornaliera è necessario spuntare l’opzione “Richiesta per congedo parentale”, mentre per la modalità oraria l’opzione “Richiesta per congedo su base oraria”.
Inoltre, nella domanda di congedo parentale Covid 2022 in modalità oraria, il genitore dovrà dichiarare:

  • il numero di giornate intere di congedo da fruire in modalità oraria;

  • periodo all’interno del quale tali giornate di congedo parentale Covid 2022 sono fruite in modalità oraria. Il periodo all’interno del quale si intende fruire delle ore di congedo parentale Covid 2022, dovrà essere contenuto all’interno di un mese solare. Pertanto, nel caso in cui il periodo all’interno del quale si intende fruire delle ore di tale congedo sia a cavallo tra due o più mesi, dovranno essere presentate due o più domande.

Considerato, infine, che l’indennizzo del congedo parentale Covid 2022 continua a essere erogato in modalità giornaliera, la fruizione oraria deve comunque essere ricondotta a una giornata intera di congedo. Di conseguenza, se le ore che compongono un giorno di tale congedo sono fruite su più giornate di lavoro, nella domanda che si presenta all’Istituto dovrà essere dichiarato di fruire di un giorno di congedo parentale Covid 2022 all’interno di un arco temporale di riferimento nello stesso mese solare.
Sia per il congedo a giornata intera sia nel caso di quello con fruizione in modalità oraria, le domande possono avere a oggetto periodi di fruizione antecedenti la presentazione delle domande stesse. L’importante è che ricadano all’interno dell’arco temporale previsto dalla norma, ossia dall’inizio dell’anno scolastico 2021 2022 e fino al 31 marzo 2022.

ISTRUZIONI PER LA DOMANDA PER I LAVORATORI AUTONOMI O ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

Per presentare la domanda relativa al congedo parentale Covid 2022 per i lavoratori autonomi o iscritti alla gestione separata, anche per figli con disabilità in situazione di gravità, si deve utilizzare la procedura per l’acquisizione delle “Domande per Prestazioni a sostegno del reddito” – Servizio “Maternità”, selezionando la voce “Congedo Parentale” e la tipologia di lavoratore “Autonomi” o “Gestione separata”. Dopo aver completato le informazioni di tipo anagrafico sarà necessario:

  • nella pagina “Tipo richiesta”, selezionare “Richiesta di uno dei congedi istituiti per emergenza COVID-19”, cliccare quindi su “AVANTI”;

  • poi, nella pagina “Richiesta congedi istituiti per emergenza COVID-19”, spuntare la richiesta “Congedo parentale SARS CoV-2 (D.L. n.146 del 21/10/2021)”, cliccare quindi su “AVANTI”;

  • indicare il motivo per il quale si richiede il congedo e le informazioni relative alle certificazioni, attestazioni o provvedimento, cliccare quindi su “AVANTI”;

  • procedere con l’acquisizione e richiedere un periodo coperto dalla certificazione (se presente), purché ricadente nell’intervallo previsto dalla norma, ossia dal 22 ottobre 2021 e fino al 31 marzo 2022.

Per richiedere invece, il congedo parentale ordinario in modalità giornaliera è necessario, nella pagina iniziale nella quale si seleziona il “Tipo richiesta”, spuntare l’opzione “Richiesta per congedo parentale”.

COMPATIBILITÀ CONGEDO PARENTALE COVID 2022

Vi sono alcuni casi di compatibilità tra il congedo parentale Covid 2022 e altre tipologie di assenza relative all’altro genitore convivente con il figlio per cui si richiede tale tipo di congedo. Ovvero:

  • malattia: in caso di malattia di uno dei genitori conviventi con il minore, l’altro genitore può fruire del congedo parentale Covid 2022. Ciò in quanto la presenza di un evento morboso potrebbe presupporre un’incapacità di prendersi cura del figlio;

  • maternità o paternità: in caso di congedo di maternità o paternità dei lavoratori dipendenti, l’altro genitore può fruire del congedo parentale Covid 2022 solo per un figlio diverso da quello per il quale si fruisce del congedo di maternità o paternità. Non è possibile invece, fruire del congedo parentale Covid 2022 per lo stesso figlio per cui è in corso di fruizione il congedo di maternità o paternità. In caso di percezione di indennità di maternità o paternità da parte degli iscritti alla Gestione separata o dei lavoratori autonomi, l’altro genitore può fruire del congedo parentale Covid 2022 per lo stesso figlio, solo se il genitore che fruisce di tale indennità stia prestando attività lavorativa durante il periodo indennizzabile;

  • ferie: la fruizione del congedo parentale Covid 2022 è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione di ferie dell’altro genitore convivente con il minore;

  • soggetti fragili: la fruizione del congedo parentale Covid 2022 da parte di un genitore convivente con il figlio è compatibile qualora l’altro genitore sia un soggetto con particolari situazioni di fragilità. Ciò a prescindere dallo svolgimento o meno di attività lavorativa;

  • permessi e congedi: è possibile fruire del congedo parentale Covid 2022 nelle stesse giornate in cui l’altro genitore stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi di cui all’articolo 33, commi 2, 3 e 6, della Legge n. 104 del 1992, del prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del Decreto Legislativo n. 151 del 2001 o del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, dello stesso decreto legislativo;

  • inabilità e pensione d’invalidità: la fruizione del congedo Covid è compatibile con i casi in cui all’altro genitore convivente con il medesimo figlio sia stata accertata una patologia invalidante tale da comportare, ad esempio, il riconoscimento di un handicap grave (articolo 3, comma 3, della Legge n. 104 del 1992), di un’invalidità al 100% o di una pensione d’inabilità;

  • genitore di altri figli avuti da altri soggetti: la fruizione del congedo parentale Covid 2022, per figlio convivente minore di 14 anni, da parte di uno dei due genitori è compatibile con la contemporanea fruizione del medesimo congedo da parte dell’altro genitore per altri figli conviventi minori di 14 anni avuti da altri soggetti che non stiano fruendo del congedo parentale Covid 2022. Tenuto conto delle particolari necessità di cura di soggetti con disabilità in situazione di gravità, la fruizione del congedo parentale Covid 2022 da parte di un genitore per un figlio con disabilità grave è, inoltre, compatibile con la contemporanea fruizione dello stesso congedo, da parte dell’altro genitore per altri figli, anche se avuti dallo stesso soggetto;

  • svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile: il congedo parentale Covid 2022 può essere fruito anche da parte del lavoratore che sia in Smart Working, astenendosi, nei giorni di fruizione del congedo, dallo svolgimento di attività lavorativa in modalità agile. Può essere altresì fruito anche se l’altro genitore convivente stia svolgendo attività lavorativa in modalità agile.

INCOMPATIBILITÀ DEL CONGEDO IN MODALITÀ GIORNALIERA

Vi sono dei casi d’incompatibilità tra il congedo parentale Covid 2022 e altre tipologie di assenza relative all’altro genitore convivente con il figlio per cui si richiede tale tipo di congedo. Nello specifico:

  • altro congedo parentale Covid 2022: il congedo parentale Covid 2022 non può essere fruito negli stessi giorni da entrambi i genitori, ma solo in modalità alternata tra gli stessi. Ciò anche qualora vi sia in presenza di più figli per cui sussistano le condizioni di accesso al congedo. Ciò non vale per figli avuti da altri soggetti. Pertanto, a fronte di domande presentate da genitori conviventi con il figlio, o anche non conviventi in caso di figlio con disabilità grave, per i medesimi giorni, si procederà ad accogliere la domanda presentata cronologicamente prima. La contemporanea fruizione dei due benefici è invece possibile nel caso in cui il congedo sia fruito da parte di due genitori per figli diversi di cui uno con disabilità grave;

  • il congedo per figli conviventi di età compresa tra i 14 e i 16 anni: il congedo parentale Covid 2022 è incompatibile con la contemporanea fruizione (negli stessi giorni) da parte dell’altro genitore del congedo per altro figlio convivente (avuto dallo stesso genitore) di età compresa tra i 14 e i 16 anni. La contemporanea fruizione dei due benefici è invece, possibile nel caso in cui il congedo sia fruito da parte dei due genitori per figli diversi di cui uno con disabilità grave;

  • congedo parentale: il congedo parentale Covid 2022 è incompatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione del congedo parentale per lo stesso figlio da parte dell’altro genitore convivente con il minore. Resta confermato che nei giorni in cui non si fruisce del congedo è possibile fruire di giorni di congedo parentale;

  • riposi giornalieri della madre o del padre: la fruizione del congedo parentale Covid 2022 non è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione da parte dell’altro genitore convivente con il minore di riposi giornalieri per allattamento, fruiti per lo stesso figlio;

  • cessazione e sospensione del rapporto di lavoro o dell’attività lavorativa. Anche in caso di aspettativa non retribuita di uno dei due genitori conviventi con il figlio, l’altro genitore non può fruire contemporaneamente (negli stessi giorni) del congedo parentale Covid 2022. L’incompatibilità con il congedo Covid sussiste altresì nel caso in cui uno dei due genitori conviventi con il figlio stia beneficiando di strumenti a sostegno del reddito quali, ad esempio, trattamenti d’integrazione salariale (CIGO, CIGS, CIG in deroga, assegno ordinario e CISOA) con sospensione dell’attività lavorativa, NASpI e DIS-COLL. Diversamente, nel caso in cui il genitore convivente con il figlio, beneficiando di trattamenti d’integrazione salariale, abbia subìto solo una riduzione di orario di lavoro, per cui continua a prestare la propria attività lavorativa, ancorché a orario ridotto, l’altro genitore convivente con il figlio, o anche non convivente in caso di figlio con disabilità grave, è ammesso alla fruizione del congedo parentale Covid 2022;

  • part time e lavoro intermittente: la fruizione del congedo parentale Covid 2022 da parte di un genitore è incompatibile durante le giornate di pausa contrattuale dell’altro genitore convivente con il figlio.

INCOMPATIBILITÀ DEL CONGEDO IN MODALITÀ ORARIA

Il congedo parentale Covid 2022 in modalità oraria può essere fruito solo dai lavoratori dipendenti del settore privato. Può essere poi fruito da entrambi i genitori, purché la fruizione avvenga in maniera alternata. Dunque, la fruizione oraria del congedo è incompatibile con la fruizione, nello stesso giorno, del congedo parentale Covid 2022 in modalità giornaliera da parte dell’altro genitore convivente con il minore.

La contemporanea fruizione del congedo da parte dei due genitori, nello stesso arco temporale, è invece possibile nel caso in cui il congedo, giornaliero o orario, sia goduto per figli diversi di cui uno con disabilità grave.

Sono invece, compatibili due richieste di congedo parentale Covid 2022 in modalità oraria nello stesso giorno da parte dei due genitori. Però le ore di fruizione all’interno della stessa giornata non si devono sovrapporre. La contemporanea fruizione da parte dei due genitori è inoltre, possibile anche in caso di sovrapposizione delle ore nella stessa giornata, nel caso in cui il congedo sia goduto per figli diversi di cui uno con disabilità grave. In particolare, il congedo parentale Covid 2022 in modalità oraria è compatibile con:

  • la fruizione del congedo parentale a ore da parte dell’altro genitore convivente per lo stesso minore, purché le ore all’interno della stessa giornata non si sovrappongano;

  • la fruizione nello stesso giorno, da parte del soggetto richiedente, del congedo parentale a ore, purché le ore all’interno della stessa giornata non si sovrappongano;

  • i riposi giornalieri della madre o del padre di cui agli articoli 39 e 40 del Decreto Legislativo n. 151 del 2001 fruiti nella stessa giornata dal richiedente o dall’altro genitore convivente con il minore, purché le ore all’interno della stessa giornata non si sovrappongano;

  • nella stessa giornata, con la fruizione da parte del richiedente o dell’altro genitore convivente con il minore, d’integrazione salariale per riduzione dell’orario di lavoro, purché le ore all’interno della stessa giornata non si sovrappongano;

  • con la fruizione da parte dell’altro genitore, anche per lo stesso figlio e nelle stesse giornate, dei permessi di cui all’articolo 33, commi 2, 3 e 6, della Legge n. 104 del 1992, del prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del Decreto Legislativo n. 151 del 2001 o del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del medesimo Decreto Legislativo. Ciò in quanto si tratta di benefici diretti a salvaguardare due situazioni diverse non contemporaneamente tutelabili tramite l’utilizzazione di un solo istituto.

Infine, la modalità oraria del congedo parentale Covid 2022 è incompatibile con la fruizione del congedo parentale giornaliero da parte dell’altro genitore convivente per lo stesso minore.

FINO A QUANDO PUÒ ESSERE RICHIESTO

Può essere richiesto fino alla fine dello stato di emergenza, ossia il 31 marzo 2022. Nel corso del tempo ci sono state più proroghe. Infatti il Decreto Fisco ha previsto, a partire dal 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del medesimo decreto) e fino al 31 dicembre 2021, tale congedo parentale. Poi, il Decreto Covid Natale, ovvero il Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221 ha prorogato il termine per la fruizione del congedo parentale Covid 2022 fino al 31 marzo 2022. I termini sono stati anche recepiti nel Messaggio INPS n. 74 del 08-01-2022.

COSA FARE IN CASO DI DUBBI O PROBLEMI

In caso di dubbi è possibile rivolgersi al servizio di assistenza dell’INPS contattando il contact center integrato dell’INPS, al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);

RIFERIMENTI NORMATIVI

Testo Coordinato del Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 (Pdf 219 Kb)
Messaggio INPS n. 74 del 08-01-2022 (Pdf 57 Kb)
Messaggio INPS n. 4564 del 21-12-2021 (Pdf 85 Kb)
Messaggio INPS n. 74 del 08-01-2022 (Pdf 392 Kb)
Messaggio INPS n. 327 del 21-01-2022 (Pdf 86 Kb)

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di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
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