Contributo a fondo perduto Decreto Rilancio: requisiti, domanda, importo

Tutte le informazioni sul contributo a fondo perduto per aziende e autonomi: come funziona, a chi spetta e come fare domanda

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Al fine di sostenere imprese e lavoratori autonomi a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, il Decreto Rilancio, ha introdotto un Contributo a Fondo Perduto.

Tale contributo è stanziato per autonomi ed aziende che sono stati danneggiati dalla crisi economica dovuta alla diffusione del coronavirus.

Il contributo a fondo perduto del Decreto Rilancio è concesso ed erogato dall’Agenzia delle Entrate. Ecco come funziona, i requisiti per beneficiarne e come fare domanda.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO COS’È

Il contributo a fondo perduto è un tipo di finanziamento che si distingue da altri tipi di incentivi alle imprese in quanto la somma di denaro concessa non deve essere restituita. Il contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 25 del Decreto Rilancio è stato istituito per far fronte alla crisi economica, finanziaria e di liquidità che ha investito lavoratori autonomi e aziende a causa della pandemia da coronavirus.

A CHI SPETTA

Il contributo a fondo perduto decreto Rilancio spetta a coloro che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA. Tra gli aventi diritto sono comprese anche le imprese esercenti attività agricola o commerciale, anche se svolte in forma di impresa cooperativa.Tutti questi soggetti devono però essere in possesso di determinati requisiti per poter essere beneficiari dei contributi a fondo perduto Covid19. Vediamoli nel dettaglio.

REQUISITI

Affinché il contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25 del Decreto Rilancio possa essere riconosciuto occorre possedere i seguenti requisiti.

PRIMO REQUISITO: conseguimento, nell’anno 2019, di un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 5 milioni di euro.

SECONDO REQUISITO: per ottenere l’erogazione del contributo a fondo perduto è inoltre necessario trovarsi in almeno una di queste situazioni:

  • l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di Aprile 2020 deve essere inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativi al mese di Aprile 2019.
  • aver iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019;
  • avere domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (es. sisma, alluvione, crollo strutturale), i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020 (data della dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus). L’elenco di tali Comuni è riportato in appendice alle istruzioni del modello dell’istanza.

ESCLUSIONI

Il contributo a fondo perduto covid19 non spetta, in ogni caso, a:

  • soggetti la cui attività risulti cessata alla data di richiesta del contributo;
  • soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 30 aprile 2020, con l’eccezione delle partite Iva aperte dagli eredi per la prosecuzione dell’attività dei deceduti;
  • agli enti pubblici di cui all’ar. 74 del Tuir;
  • agli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del TUIR;
  • ai soggetti che hanno diritto alle indennità previste dagli art. 27 (Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa) e 38 (Indennità lavoratori dello spettacolo) del DL 18/2020, convertito, con modifiche, dalla L. 27/2020 (cosiddetto Cura Italia);
  • ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (cosiddette casse previdenziali).

A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO

L’importo del contributo è commisurato alla diminuzione di fatturato subita a causa dell’emergenza epidemiologica. L’ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto per un importo non inferiore a:

  • 1.000 € per le persone fisiche;
  • 2.000 € per soggetti diversi dalle persone fisiche.

L’Agenzia delle Entrate ha definito una precisa modalità di calcolo, vediamo in cosa consiste.

COME SI DETERMINA L’IMPORTO

Per determinare l’ammontare del contributo a fondo perduto sono previste 3 percentuali, da applicare alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativi ai mesi di Aprile 2020 e Aprile 2019.

Le tre percentuali da applicare per il calcolo sono così stabilite:

  • 20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000 euro;
  • 15% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro;
  • 10% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 euro.

Si specifica, inoltre, che il contributo non concorre alla base imponibile delle imposte sui redditi, né alla formazione del valore della produzione netta.

CONTENUTO DELL’ISTANZA

Per richiedere il contributo a fondo perduto Decreto Rilancio, gli interessati devono presentare, anche attraverso intermediario delegato, specifica istanza predisposta dall’Agenzia delle Entrate.

L’istanza è un modello di domanda che contiene:
– il codice fiscale del soggetto che richiede il contributo;
– i dati che determinano la presenza dei requisiti per ottenere il contributo;
– IBAN del conto corrente su cui accreditare la somma;
– data della sottoscrizione e firma;
– dichiarazione sostitutiva di atto notarile ed elenco soggetti sottoposti a verifica antimafia (da compilare solo per importi superiori a 150 mila Euro).

Sull’istanza c’è anche un campo da compilare solo in caso di rinuncia al contributo.

COME RICHIEDERE IL CONTRIBUTO

La domanda deve essere presentata usando l’apposito MODULO (Pdf 44 Kb) di istanza compilato secondo le ISTRUZIONI (Pdf 51Kb) fornite dall’Agenzia delle Entrate e inviato mediante procedura online, utilizzando una delle seguenti modalità:

  • software e canale telematico Entratel o Fiscoline;
  • procedura sul sito web dell’Agenzia delle Entrate nell’area riservata a “Fatture e Corrispettivi”.

Per accedere ad entrambe le procedure, occorre collegarsi al sito internet dell’Agenzia o al portale Entratel e utilizzare:

  • le credenziali Entratel o Fisconline;
  • la Carta nazionale dei Servizi (Cns);
  • le credenziali SPID (Sistema Pubblico Identità Nazionale).

Attenzione, gli intermediari con delega al solo ‘cassetto fiscale’ devono accedere alla Scrivania Fisconline/Entratel e selezionare il codice fiscale del cliente delegante per poter utilizzare la procedura web.

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDA

L’istanza per richiedere il contributo a fondo perduto covid può essere predisposta e inviata all’Agenzia delle entrate a partire dal giorno 15 giugno 2020 e non oltre il giorno 13 agosto 2020.

Solo nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto, l’istanza può essere trasmessa a partire dal 25 giugno e non oltre il 24 agosto.

CONTATTI E ASSISTENZA DOMANDA

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione due canali cui rivolgersi per ricevere informazioni o assistenza sul contributo a fondo perduto e sulle modalità di presentazione dell’istanza.

Per quesiti di carattere fiscale è possibile contattare i numeri: 800.90.96.96 (da telefono fisso), 0696668907 (da cellulare) o +39 0696668933 (da estero- servizio in lingua italiana). Il servizio di assistenza telefonica dell’Agenzia è disponibile dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 17, e il sabato dalle ore 9 alle 13. Si ricorda di tenere a portata di mano il proprio codice fiscale per accedere al servizio.

Per assistenza di tipo tecnico-procedurale è possibile chiamare il Numero Verde 800 299 940, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 20.00 e il sabato dalle 8.00 alle 14.00. In alternativa, si può inviare una mail di richiesta informazioni, compilando il modulo presente su questa pagina del sito dell’Agenzia delle Entrate.

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

L’Agenzia delle Entrate eroga con accredito diretto sul conto corrente bancario o postale del soggetto beneficiario del contributo a fondo perduto riconosciuto. Il conto corrente deve essere intestato o cointestato al soggetto richiedente, altrimenti l’istanza viene scartata.

CONTROLLI E SANZIONI

A seguito dell’inoltro delle domande, il sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate procede ad effettuare due elaborazioni relative a controlli sostanziali e formali, il cui esito viene comunicato con apposite ricevute restituite al soggetto richiedente. I controlli riguardano anche i dati fiscali delle fatture elettroniche e i dati delle dichiarazioni IVA. Le informazioni vengono trasmesse anche alla Guardia di Finanza che effettua riscontri di regolarità antimafia. Se risulta che il contributo non è dovuto l’Agenzia delle Entrate procede al recupero dell’importo e può applicare una sanzione che va dal 100% al 200% della somma. A questo può essere aggiunta anche una pena prevista dal Codice Penale con reclusione da 6 mesi a 3 anni per indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

ESCLUSIONE DALLA TASSAZIONE

Il contributo a fondo perduto coronavirus è escluso da tassazione, sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’Irap. Inoltre non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.

A proposito di Irap vi ricordiamo che il decreto Rilancio ha previsto l’esenzione irap e vi invitiamo a leggere il nostro approfondimento per scoprire le novità.

DOCUMENTI UTILI E APPROFONDIMENTI

Mettiamo a vostra disposizione tutti i documenti utili forniti dall’Agenzia delle Entrate e i riferimenti normativi relativi al contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

ALTRI INTERESSANTI AIUTI PER LE IMPRESE

Il governo ha introdotto anche i contributi a fondo perduto per start up con il decreto rilancio oltre ad aver istituito il Fondo Trasferimento Tecnologico e aver introdotto il bonus affitti covid per le imprese. Tutti gli altri aiuti per le imprese sono visibili in questa pagina che aggiorniamo costantemente.

di Clara R.
Redattrice, esperta di lavoro, impiego estero e formazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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