Tutti i chiarimenti su cosa si può fare a Pasqua e Pasquetta in base alle regole introdotte dal Governo in risposta all’emergenza da covid-19.
Il Decreto-Legge 13 marzo 2021, n. 30 prevede, infatti, specifiche disposizioni e particolari restizioni per le festività pasquali. In particolare stabilisce l’estensione delle misure valide per la zona rossa a tutto il territorio nazionale, con eccezione per le zone bianche, nelle giornate del 3, 4 e 5 aprile, ma con delle deroghe per le visite a parenti e amici.
Vediamo in dettaglio cosa si può fare e non si può fare a Pasqua e Pasquetta, per fare chiarezza sulle norme per lavoro, famiglia e spostamenti.
REGOLE DEL GOVERNO PER PASQUA E PASQUETTA
Si. E’ consentito spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata della stessa Regione, una sola volta al giorno, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione, che possono portare con sè figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali esercitino la potestà genitoriale) e persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.
Il 3, 4 e 5 aprile sono vietati tutti gli spostamenti, sia quelli tra Regioni e Province Autonome, che quelli all’interno della Regione, Provincia o Comune di appartenenza, ad eccezione di quelli giustificati da motivi di lavoro, necessità o salute, e da quelli autorizzati in deroga alle disposizioni nazionali per visitare parenti e amici, o raggiungere gli aeroporti per partire in vacanza verso i Paesi esteri autorizzati. Resta consentito fare rientro alla propria residenza o abitazione, comprese le seconde case.
Si. Il coprifuoco resta in vigore dalle 22.00 alle 5.00 del giorno successivo su tutto il territorio nazionale.
Si. Gli spostamenti devono essere giustificati mediante l’autocertificazione. Puoi scaricare il modulo di autodichiarazione valido ad Aprile 2021 da questa pagina.
Si. E’ sempre possibile rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione.
No. Tutti gli spostamenti sul territorio nazionale sono vietati, ad eccezione di quelli necessari o autorizzati in deroga alle disposizioni vigenti.
Si, i viaggi all’estero sono consentiti purchè con destinazione nei Paesi che è possibile raggiungere in base al DPCM del 2 marzo 2021.
Una nota del Ministero dell’Interno chiarisce che sono consentiti gli spostamenti, anche fuori Comune e Regione, per raggiungere l’aeroporto per recarsi in vacanza all’estero, nei Paesi consentiti.
Si, anche fuori Regione, ma solo come rientro nell’abitazione, cioè è consentito raggiungerle solo se si può dimostrare di avere effettivamente titolo per recarsi nell’immobile, quale atto di acquisto o contratto di affitto stipulato prima del 14 gennaio 2021. Inoltre la casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l’avente titolo, e vi si può recare unicamente tale nucleo.
Si, ma la raccomandazione del Governo è di restare a pranzo o a cena con il minor numero possibile di persone.
Si, ma solo per attività con asporto, dalle 5.00 alle 22.00 per le attività con cucina, e fino alle 18.00 i soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina, e con consegna a domicilio, senza limiti di orario. È consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati.
No. E’ vietato consumare cibi e bevande all’interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie etc.) e nelle loro adiacenze. La ristorazione con consumazione al tavolo è consentita solo all’interno di alberghi e strutture ricettive, esclusivamente per i clienti che vi alloggiano.
Possono restare aperti esercizi commerciali quali alimentari, tabaccherie, farmacie e parafarmacie, edicole, ottici, lavanderie, negozi di giocattoli e abbigliamento per bambini, profumerie, rivendite di intimo e di biancheria per la casa, ferramenta. E’ confermata la chiusura, nei giorni festivi e prefestivi, di centri commerciali e mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.
Si, ma solo nei pressi della propria abitazione?
Si, ma solo se svolta in maniera individuale, rispettando il distanziamento sociale, indossando i dispositivi di protezione individuale ed evitando gli assembramenti.
Il ricongiungimento è permesso, a patto che il luogo scelto sia quello in cui si ha la residenza, il domicilio o l’abitazione.
Sono conensiti gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, anche tra Regioni, scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario, secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori.
Si, resta consentito, anche fuori Comune, Regione o Provincia autonoma di appartenenza, ma solo nel numero di persone strettamente necessarie a fornire l’assistenza necessaria.
L’accesso ai luoghi di culto resta consentito, con la raccomandazione di optare per quelli più vicini alla propria abitazione e a patto che sia garantito il distanziamento fra le persone di almeno un metro.
ULTERIORI INFORMAZIONI E AGGIORNAMENTI
Per ulteriori informazioni sulle disposizioni previste per le zone rosse, arancioni, gialle e bianche, e per conoscere le misure attive sul territorio nazionale per contrastare la diffusione dell’epidemia da coronavirus potete visitare questa pagina.
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