Decreto Covid 5 Gennaio: cosa prevede in 8 punti

Tutte le nuove regole introdotte dal Decreto Covid del 5 Gennaio e il testo in Pdf da consultare

Decreto, Presidenza consiglio Ministri
Photo credit: Salvatore Micillo / Shutterstock.com

Il Decreto Covid del 5 Gennaio 2022 introduce misure urgenti per fronteggiare l’emergenza Covid 19.

Il Decreto apre le porte all’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni, lavoratori e non solo. Arrivano poi, nuovi obblighi per l’uso del Green Pass base e rafforzato e per il rientro a scuola.

Ecco una panoramica dettagliata, ma sintetica su cosa prevede il nuovo Decreto Covid 5 Gennaio.

DECRETO COVID 5 GENNAIO 2022, CHE COSA PREVEDE

Tra obbligo di vaccino per gli over 50 dal 15 gennaio 2022, che potranno andare al lavoro solo se immunizzati o guariti dal Covid, rientro a scuola e nuove regole per il Green Pass, il Decreto Covid 5 Gennaio fa molto discutere. Il Governo guidato da Mario Draghi ha approvato l’ennesimo provvedimento per tentare di fermare la crescita senza fine dei contagi ma fa un passo indietro rispetto l’idea iniziale di introdurre l’obbligo vaccino per tutti i lavoratori. Vediamo cosa prevede il Decreto Covid Gennaio e cosa cambia con l’entrata in vigore.

1) OBBLIGO VACCINI PER GLI OVER 50

Il Decreto Covid Gennaio introduce l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni. Per i lavoratori pubblici e privati che abbiano compiuto 50 anni di età sarà necessario il Green Pass Rafforzato (Super Green Pass) per l’accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15 febbraio 2022. L’ok arriva al fine di “tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza”. L’obbligo vaccinale  anti Covid 19 si applica a tutti i residenti in Italia, “anche cittadini europei e stranieri”, che abbiano compiuto il 50° anno di età. Sono esentati i casi di “accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore”. Disposizioni particolari sono poi previste per i lavoratori over 50.

2) OBBLIGO VACCINI PER I LAVORATORI OVER 50

A partire dal 15 febbraio i lavoratori pubblici e privati (compresi i lavoratori in ambito giudiziario e i magistrati) che hanno compiuto 50 anni dovranno esibire il Super Green Pass per andare a lavoro. Parliamo cioè del certificato di vaccinazione o di guarigione da Covid. Per loro infatti, con il Decreto Covid 5 Gennaio diventa obbligatoria la vaccinazione. I lavoratori senza tale tipo di certificazione verde sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della certificazione verde e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata – viene specificato – “non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento”.

3) SANZIONI PER CHI NON RISPETTA L’OBBLIGO VACCINO

Il Decreto Legge, sull’obbligo vaccinale per gli over 50, stabilisce sanzioni da 100 a 3.000 euro per chi, pur avendo l’obbligo, non si vaccina. Ci sono tre tipi di sanzione:

  • 100 euro per coloro che non si sottopongono alle somministrazioni pur essendo obbligati (perché di età uguale o superiore ai 50 anni). A irrogare la sanzione sarà l’Agenzia delle Entrate per conto del Ministero della Salute. Tale sanzione vale per i soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario o che non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute. Inoltre, la sanzione da 100 euro viene irrogata anche a coloro che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi previsti dal Decreto Riaperture, ovvero sei mesi;

  • sospensione dal lavoro, senza retribuzione, se l’obbligato al vaccino che non rispetta tale obbligo è un lavoratore. Nelle imprese, infatti, dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi. Tale sostituzione è rinnovabile fino al 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso. I datori di lavoro dunque, possono applicare le norme e le sanzioni previste dagli ultimi decreti emergenziali, come spiegati in questo articolo;

  • sanzione da 600 a 1500 euro, oltre alle conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore, se l’obbligato al vaccino è colto sul luogo di lavoro senza Green Pass Rafforzato (Super Green Pass che si ottiene dunque, da vaccinazione o da guarigione). In caso di reiterata violazione la sanzione è raddoppiata. Tali sanzione è irrogata dal Prefetto competente.

Queste sanzioni si aggiungono a quelle già previste dalle norme che hanno prescritto il Green Pass “rafforzato” per accedere a determinati servizi e attività (ad esempio, ristoranti, palestre, treni, autobus, cinema, teatri, stadi ecc.). In questi casi, infatti, chi è tenuto al Green pass rafforzato e quindi alla vaccinazione (indipendentemente dall’età), rischia una multa da 400 a 1000 euro se  scoperto senza Super Green Pass nei luoghi nei quali è previsto dalla Legge.

4) OBBLIGO VACCINI PER IL PERSONALE UNIVERSITARIO

Introdotto dal provvedimento l’obbligo vaccinale senza limiti d’età (cioè non solo per chi ha più di 50 anni) per il personale universitario. Stesso discorso anche per quello delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per quello degli Istituti tecnici superiori. Tale personale viene così equiparato a quello scolastico per cui l’obbligo vaccino è stato previsto in un recente Decreto Covid. Per maggiori chiarimenti sulle categorie per cui vale l’obbligo vaccinale potete leggere questo approfondimento.

5) ESTESO L’OBBLIGO GREEN PASS

Fino al 31 marzo 2022 bisognerà essere in possesso del Green Pass base per poter accedere ai “servizi alla persona” (come ad esempio il parrucchiere) ma anche per entrare nei “pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali”. Serve il Green Pass base anche per poter svolgere colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori. Nessun obbligo Green Pass base però per l’accesso alle attività necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona (es. supermercati, farmacie).

L’elenco delle attività per cui è esteso l’obbligo green pass saranno individuate con un DPCM – su proposta del Ministro della Salute, d’intesa con i Ministri dello Sviluppo economico e della Pubblica amministrazione – da “adottarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore” del Decreto Covid 5 Gennaio. L’obbligo dell’uso del Green pass per i servizi alla persona e le altre attività citate sarà valido dal 20 gennaio 2022. Per le altre attività invece scatterà dal 1° febbraio 2022 o dalla data di efficacia del DPCM relativo alle attività da escludere dall’obbligo. Per avere maggiori dettagli sulla differenza tra Green Pass base, Super Green Pass e Mega Green Pass si consiglia di leggere questo articolo.

6) SCUOLE ELEMENTARI: IN DAD CON DUE POSITIVI IN CLASSE

Cambiano le regole per la gestione dei casi di positività nelle scuole. Nelle scuole elementari “in presenza di un caso di positività nella classe”, si applica “la sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi al momento di presa di conoscenza del caso di positività e “da ripetersi dopo 5 giorni“. Mentre in presenza di almeno due casi di positività nella classe si applica la didattica digitale integrata (DAD) per la durata di dieci giorni. Nelle scuole dell’infanzia e per i servizi educativi per l’infanzia con un caso di positività si applica al gruppo classe o alla sezione la sospensione delle attività, per una durata di dieci giorni.

7) SCUOLE MEDIE E SUPERIORI: CON TRE POSITIVI, IN DAD SOLO I NON VACCINATI

Se si registra fino a un caso di positività nella stessa classe nelle scuole medie e superiori è prevista l’auto-sorveglianza e l’uso, in aula, delle mascherine FFP2. Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’auto sorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe. Con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per 10 giorni.

8) RISORSE PER LO SCREENING RIENTRO A SCUOLA

Il Governo ha autorizzato la spesa di 92.505.000 euro per l’anno 2022 a favore del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid 19. La spesa viene prevista per test rapidi gratis e per l’attività di screening e di tracciamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado.

IL TESTO UFFICIALE DEL DECRETO COVID GENNAIO

Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare il testo ufficiale del Decreto Covid 5 Gennaio, ovvero il Decreto Legge 7 gennaio 2022, n. 1 (Pdf 107 Kb) che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.4 del 07-01-2022. Palazzo Chigi intanto, già il 5 gennaio aveva reso pubblico il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri dedicato sempre alle misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro e nelle scuole.

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di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
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