Decreto Covid e Scuole Febbraio 2022: tutte le regole in 7 punti

Cosa prevede il Decreto Covid e Scuole Febbraio 2022, ecco tutte le regole spiegate in modo chiaro in 7 punti e il testo PDF da scaricare

decreto covid
Photo credit: Alessia Pierdomenico / Shutterstock.com

Arriva il nuovo Decreto Covid e Scuole di Febbraio 2022, approvato dal Consiglio dei Ministri che interviene sulla durata del Super Green Pass e riscrive le regole per quarantene e DAD a scuola.

Cambiano anche le norme per gli stranieri e per la zona rossa, ma per tutti le nuove regole sono scattate dal 5 febbraio 2022.

Vi spieghiamo in modo chiaro e dettagliato cosa prevede il nuovo Decreto Covid di Febbraio 2022 e rendiamo disponibile il testo da scaricare e consultare.

DECRETO COVID FEBBRAIO 2022, COSA PREVEDE

Il nuovo Decreto Covid approvato dal Consiglio dei Ministri cambia la validità del Super Green Pass, cioè quello per chi ha fatto il booster e per i guariti che hanno ricevuto una, due o tre dosi di vaccino. Nuove norme anche sulla scuola, in particolare, quarantene e Dad. Vediamo il Decreto, in vigore dal 5 febbraio 2022, spiegato in punti.

1) GREEN PASS ILLIMITATO PER CHI HA LA TERZA DOSE

Il Governo ha dato il via libera alla durata del Green Pass illimitata per chi ha fatto la terza dose (booster). Stessa cosa vale per chi dopo due dosi ha avuto l’infezione e poi è guarito. Dunque, per chi ha fatto tre dosi di vaccino il cosiddetto “Mega Green Pass” non avrà più scadenza e al momento non sono previste ulteriori dosi di richiamo. “La certificazione verde Covid-19 ha validità a far data dalla medesima somministrazione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo” si legge nella bozza del testo “A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al Covid oltre il 14° giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, è rilasciata, altresì, la certificazione verde, che ha validità di 6 mesi a decorrere dall’avvenuta guarigione. Invece, a coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo, è rilasciato altresì, il Green Pass che ha validità a decorrere dall’avvenuta guarigione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo”.

2) STOP QUARANTENA PER GUARITI CON DUE DOSI

Le disposizioni sull’applicazione dell’autosorveglianza invece della quarantena – in caso di contatto con un positivo – si applicano anche a chi ha effettuato due dosi di vaccino e poi è risultato infetto ed è guarito. Al momento l’autosorveglianza si applica, al posto della quarantena, o a chi ha fatto la terza dose o a chi ha avuto un contatto nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione. Con la nuova norma, in sostanza, si equipara per questa previsione chi è guarito dopo due dosi a chi ha ottenuto il booster. L’autosorveglianza consiste nell’obbligo di indossare mascherine FFP2 fino al 10° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid, e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

3) ABOLITA LA ZONA ROSSA PER I VACCINATI

Anche in zona rossa con il Green pass rafforzato (per chi è vaccinato o guarito) si ammette la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e gli spostamenti limitati o sospesi. Dunque, le restrizioni previste nelle zone rosse, dovranno essere rispettate soltanto dalle persone non vaccinate.

4) DAD 5 GIORNI IN SCUOLA INFANZIA SOLO DOPO 5 CASI

Nella scuola dell’infanzia nessun bimbo dovrà rimanere a casa fino a 5 casi di positività al Covid. L’obbligo di rimanere a casa scatterà dal 5° caso e per 5 giorni. Fino a 4 casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, quindi, l’attività didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 “da parte dei docenti fino al 10° giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo”. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare” o anche un tampone fai da te alla prima comparsa dei sintomi, se si è ancora sintomatici, al 5° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In caso di utilizzo del test autosomministrato l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione.

5) NUOVE REGOLE DAD PER LA SCUOLA PRIMARIA

Nella scuola primaria, il nuovo Decreto Covid e Scuole Febbraio 2022 prevede:

  • fino a 4 casi di positività, si continuano a seguire le attività didattiche in presenza con l’utilizzo di mascherina FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età e fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al Covid 19. Inoltre, è obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o autosomministrato o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto;

  • dal 5° caso coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età per dieci giorni; per tutti gli altri le attività proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni.

Per il rientro a scuola, vale l’autosorveglianza per i vaccinati. Dunque, ok al ricorso al tampone fai-da-te (con esito negativo autocertificato).

6) NUOVE REGOLE DAD PER LE SCUOLE MEDIE E SUPERIORI

Nelle scuole secondarie di primo grado, nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale, il Decreto Covid Febbraio 2022 prevede:

  • con un caso di positività tra gli alunni, l’attività prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo della mascherina di tipo FFP2 da parte di alunni e docenti;

  • con due o più casi di positività tra gli alunni, coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 per dieci giorni; per tutti gli altri le attività scolastiche proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni.

Per il rientro a scuola, nell’ottica di un modello di gestione dei casi positivi in classe adottando l’autosorveglianza per i vaccinati, si prevede anche il ricorso al tampone fai-da-te (con esito negativo autocertificato).

7) PORTE APERTE PER I TURISTI

L’accesso alle attività e alle strutture ricettive sarà consentito per gli stranieri che si trovano in Italia anche se provengono da luoghi con regole vaccinali diverse. Al momento, infatti, per poter accedere ad alberghi e ristoranti in Italia è necessario il cosiddetto Super Green Pass che si ottiene o mediante ciclo vaccinale o guarigione, come si legge in questo approfondimento.

La norma riguarda in generale l’accesso ai servizi e alle attività per i quali in Italia è necessario il Green pass rafforzato, consentendo tale accesso però solo con un test rapido o molecolare negativo se la vaccinazione è avvenuta con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia. Il tampone serve anche per i soggetti provenienti da uno Stato estero in possesso di un certificato di avvenuta guarigione o di avvenuta vaccinazione. Ciò vale anche se il vaccino è “autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia”, nel caso in cui però “siano trascorsi più di 6 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario anti-Covid o dall’avvenuta guarigione”. I tamponi, in questo caso, non sono invece obbligatori “in caso di avvenuta guarigione successiva al completamento del ciclo vaccinale primario”.

IL TESTO DEL DECRETO COVID E SCUOLE FEBBRAIO 2022

Mettiamo a vostra disposizione il Decreto Legge 4 febbraio 2022, n. 5 (Pdf 56 Kb) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.29 del 04-02-2022. In questa pagina c’è anche il comunicato ufficiale del Governo sul Decreto.

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di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
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