I titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa che perdono il lavoro possono richiedere la DIS-COLL.
Si tratta di una indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi, erogata dall’INPS. L’Istituto ha anche reso noti gli importi massimi erogabili a titolo di DIS-COLL in favore dei beneficiari e le nuove modalità semplificate di domanda.
In questa guida utile facciamo chiarezza sui requisiti richiesti per beneficiare della DIS-COLL 2023 e su come si calcola il beneficio. Vi diamo anche tutte le informazioni utili sull’importo, la durata, come fare domanda nel 2023.
COS’È LA DIS-COLL 2023
La DIS-COLL è un’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
Può essere richiesta anche da assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio. In sostanza, dunque, si tratta di un aiuto economico che viene concesso ai disoccupati che lavoravano in regime di co.co.co. e che hanno perso involontariamente il lavoro.
Vediamo tutti i dettagli sui destinatari della DIS COLL nel 2023.
A CHI SPETTA LA DIS COLL 2023
Possono beneficiare della indennità per i disoccupati DIS-COLL le seguenti categorie di soggetti:
- collaboratori coordinati e continuativi, che hanno perso involontariamente l’occupazione;
- collaboratori a progetto, che hanno perso involontariamente l’occupazione;
- assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio.
REQUISITI DIS-COLL
Per fare la richiesta DIS-COLL occorre, inoltre, possedere i seguenti requisiti:
- essere iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS;
- stato di disoccupazione, ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
- avere almeno 1 mese di contribuzione nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di disoccupazione e l’evento stesso.
Le domande presentate e accolte di DIS COLL nel 2023 numerose. Come emerge dal focus sui dati dell’Osservatorio sulla cassa integrazione pubblicati il 27 settembre 2023 e relativi al mese di luglio, nei primi 7 mesi del 2023, le richieste di NASpI e DIS COLL nel complesso sono state 1.146.515 con un aumento dello -2,4% rispetto allo scorso anno.
SOGGETTI ESCLUSI DALLA DIS-COLL
Restano esclusi dalla misura i seguenti soggetti:
- collaboratori titolari di pensione;
- titolari di partita IVA;
- amministratori e sindaci;
- revisori di società;
- associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica.
IMPORTO DELLA DIS COLL 2023
L’importo massimo della prestazione viene rivalutato ogni anno. Viene determinato, infatti, in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati dell’anno precedente.
Come illustrato nella Circolare INPS 14 del 3 febbraio 2023 per il 2023 è pari a 1.470,99 euro.
QUANTO DURA LA DIS-COLL
Il beneficio ha la seguente durata:
- 6 mesi, per gli eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro verificatisi fino al 31 dicembre 2021. L’aiuto economico viene corrisposto ogni mese, per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione del rapporto di collaborazione e l’evento stesso;
- 12 mesi, per gli eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro verificatisi dal 1° gennaio. Il beneficio è erogato mensilmente per un numero di mesi pari a quelli di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione del rapporto di collaborazione.
A partire dal 1° gennaio non sono computati, ai fini della durata, i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione.
Scopriamo insieme come fare domanda per ottenere questo tipo di disoccupazione.
COME FARE DOMANDA DIS-COLL
La DIS-COLL viene concessa a domanda agli aventi diritto. Cosa significa? Che chi possiede i requisiti per beneficiare di questo aiuto economico deve richiederlo, presentando apposita domanda all’INPS.
La domanda va presentata esclusivamente in via telematica secondo le nuove modalità previste con il Messaggio n. 3388 del 28-09-2023.
Infatti, nel contesto degli interventi finanziati con il PNRR, è stata introdotta la nuova procedura semplificata per la richiesta di disoccupazione online valida dal 28 settembre 2023. Questo servizio, con un’interfaccia intuitiva, aiuta il lavoratore a identificare la prestazione (NASpI o DIS-COLL) correlata alla sua ultima attività lavorativa.
L’utente, nella sezione “prestazioni” viene guidato nella scelta della domanda da presentare in base alla sua ultima attività lavorativa, riducendo così il rischio di errori e semplificando l’accesso alle prestazioni, se i requisiti sono soddisfatti.
In particolare, se l’ultima attività lavorativa è legata a un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, a un dottorato o a un assegno di ricerca, la procedura suggerisce la presentazione della domanda DIS-COLL.
La richiesta DIS-COLL va effettuata, nei termini indicati, in una delle seguenti modalità:
- in via telematica online, attraverso il portale web www.inps.it. Per trovare la pagina dedicata alla DIS-COLL basta inserire in alto nel campo di ricerca “DIS-COLL”. A questo punto bisogna accedere al servizio per presentare la domanda ed è necessario usare una identità SPID, oppure la Carta di Identità elettronica (CIE) oppure la Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- tramite il contact center Inps, telefonando da rete fissa al numero gratuito 803 164 oppure da rete mobile al numero 06 164 164;
- rivolgendosi ad enti di patronato e intermediari INPS, che useranno i servizi telematici appositi. In questo modo si potrà avere il supporto di personale esperto che procederà alla presentazione della domanda per nostro conto.
La domanda di DIS-COLL equivale a rendere la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID), pertanto l’INPS provvede a trasmetterla all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) perché il richiedente sia inserito nel sistema informativo unitario delle politiche attive.
Quest’ultimo, infatti, deve contattare il Centro per l’Impiego, entro 15 giorni dalla richiesta di indennità, per stipulare il patto di servizio personalizzato, finalizzato al reinserimento nel mercato del lavoro.
DECORRENZA
La DIS – COLL decorre dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di collaborazione, assegno di ricerca o dottorato di ricerca con borsa di studio, se è stata richiesta entro l’ottavo giorno.
Oppure alla fine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera, se la domanda è stata presentata durante periodi di maternità o degenza ospedaliera indennizzati. Per le richieste pervenute dopo l’ottavo giorno successivo alla cessazione, l’indennità decorre dal giorno successivo alla presentazione della domanda.
La stessa decorrenza vale anche per le richieste DIS-COLL presentate dopo il termine di periodi di maternità o di degenza ospedaliera, purché entro i termini di legge previsti.
QUANDO PRESENTARE DOMANDA
La domanda va presentata entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione, assegno di ricerca o dottorato di ricerca con borsa di studio, che decorrono dalla data di cessazione dell’ultimo contratto di collaborazione, assegno o dottorato di ricerca con borsa di studio. Inoltre, l’INPS specifica che:
- se nei 68 giorni si verifica un evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili, il termine rimane sospeso per l’intero periodo e riprende poi a decorrere per la parte residua;
- i 68 giorni decorrono, invece, dalla data di cessazione del periodo di maternità o di degenza ospedaliera indennizzati, se l’evento accade nel corso del rapporto di lavoro poi cessato e si protrae oltre.
Una volta presentata la richiesta per l’accesso alla misura, vediamo come si fa a calcolare l’importo spettante.
COME SI CALCOLA
Il calcolo dell’importo DIS-COLL viene effettuato sulla base del reddito medio mensile del richiedente.
Questo si ottiene dividendo il reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dal versamento dei contributi effettuati, derivanti dai rapporti di collaborazione in relazione ai quali è riconosciuto il diritto all’indennità, relativo all’anno in cui si è verificata la cessazione dal rapporto di lavoro e all’anno civile precedente, per il numero di mesi di contribuzione o frazione di essi, ovvero i mesi o le frazioni di mese di durata del rapporto di collaborazione.
La prestazione viene calcolata tenendo conto di un valore limite, che viene rivalutato ogni anno sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati dell’anno precedente, nella misura del 75% del reddito medio mensile del beneficiario, se è inferiore a tale valore, o al 75% di quest’ultimo, maggiorato del 25% della differenza tra il reddito medio mensile e il valore determinato, se superiore.
Come illustrato nella Circolare INPS 14 del 3 febbraio 2023 la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari a 1.352,19 euro.
Quindi, per quest’anno, l’indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari al 75% del reddito medio mensile del richiedente, se non supera l’importo di 1.352,19 euro, o al 75% di 1.352,19 euro, maggiorato del 25% della differenza tra il reddito medio mensile e 1.352,19 euro, se il reddito mensile del richiedente è superiore a questo importo.
RIDUZIONE PROGRESSIVA DELL’IMPORTO
In base alle novità normative introdotte dalla Legge di Bilancio 2022, valide anche per il 2023, l’importo del beneficio si riduce:
- del 3% al mese dopo 3 mesi (a partire dal 91° giorno di fruizione, cioè dal quarto mese) – per gli eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro intervenuti fino al 31 dicembre 2021;
- del 3% al mese dopo 5 mesi (a partire dal 151° giorno di fruizione, cioè dal sesto mese) – per gli eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro verificatisi dal 1° gennaio 2022.
L’importo della DIS-COLL si riduce, inoltre, se il beneficiario svolge attività lavorativa in forma autonoma da cui derivi un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), 4.800 euro per lavoro autonomo e 8.000 euro per lavoro parasubordinato, oppure di lavoro accessorio dalla quale derivi un compenso superiore a 3.000 euro netti (4.000 euro lordi) per anno civile.
Viene sospesa, invece, se il beneficiario si rioccupa con contratto di lavoro subordinato di durata pari o inferiore a 5 giorni, al termine del quale viene nuovamente corrisposta per il restante periodo spettante.
RICONOSCIMENTO DELLA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA
Grazie alle modifiche normative introdotte dalla Legge di Bilancio 2022, per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022 (e quindi anche dal 1° gennaio 2023), ai percettori di DIS-COLL sono riconosciuti i contributi figurativi.
La contribuzione figurativa è riconosciuta d’ufficio dall’INPS, sulla base del reddito medio mensile del lavoratore, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile dell’indennità per l’anno in corso.
Dunque se, ad esempio, l’importo massimo mensile dell’indennità di disoccupazione è di 1.335,40 euro, i contributi figurativi sono riconosciuti entro il limite di retribuzione di 1.869,56 euro (1.335,40 euro per 1,4 = 1.869,56 euro).
Il periodo di contribuzione figurativa derivante dall’indennità DIS-COLL è computato ai fini dell’anzianità contributiva utile al perfezionamento dei requisiti pensionistici. Per gli eventi di disoccupazione verificatisi fino al 31 dicembre 2021, invece, la contribuzione figurativa non è riconosciuta.
SIMULAZIONE CALCOLO DIS COLL 2023
Dopo aver introdotto le regole generali su come si calcola il valore spettante della DIS COLL, vediamo un esempio su come si calcola.
Supponiamo che una persona ha lavorato come collaboratore co.co.co per 6 mesi, guadagnando 1.200 euro al mese (al netto). Il calcolo dell’importo della DIS-COLL, tenendo conto della formula “[(75% del reddito imponibile x 1,5) / 13] x mesi di lavoro”, sarà 623,08 euro. Ecco da dove deriva questa cifra:
- calcoliamo il reddito imponibile: 75% di 7.200 euro = 5.400 euro;
- moltiplichiamo il reddito imponibile per 1,5 per ottenere il reddito di riferimento: 4.500 euro x 1,5 = 8.100 euro;
- dividiamo il reddito di riferimento per 13 (i mesi dell’anno) per ottenere l’importo mensile della DIS-COLL: 8.100 euro / 13 = 623,08 euro (circa);
- infine, moltiplichiamo l’importo mensile per i mesi di lavoro: 623,08 euro x 6 mesi = 3.738,48 euro.
Pertanto, in questo esempio, il lavoratore co.co.co riceverà un’indennità mensile di circa 623,08 euro per sei mesi, per un totale di circa 3.738,48 euro.
QUANDO VIENE PAGATA DIS COLL
In genere, la DIS COLL viene pagata il mese successivo a quello dell’avvenuta richiesta, ma possono presentarsi dei ritardi.
Per controllare lo status del pagamento della DIS COLL, basta recarsi sul servizio online dell’INPS nel “fascicolo previdenziale del cittadino” e cliccare su “Prestazioni e Pagamenti”. In seguito, premendo su “prestazione”, in corrispondenza della richiesta, si vedrà la data di disponibilità ed i giorni pagati della DIS COLL INPS. Così saprete con certezza la DIS COLL dopo quanto arriva.
COME VIENE EROGATA LA DIS COLL
L’INPS provvede a corrispondere la DIS-COLL agli aventi diritto nelle seguenti modalità:
- accredito su conto corrente bancario o postale;
- accredito su libretto postale;
- bonifico domiciliato presso Poste Italiane SpA, allo sportello di un ufficio postale di residenza o di domicilio.
CASI DI REVOCA
I beneficiari dell’indennità decadono dal beneficio se:
- perdono lo stato di disoccupazione;
- intraprendono un’attività di lavoro autonoma o di impresa individuale, o un’attività parasubordinata, senza comunicare all’Inps il reddito che presumono di trarne, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività o, se questa preesisteva, dalla data di presentazione della richiesta DIS-COLL;
- vengono assunti con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 5 giorni;
- diventano titolari di trattamenti pensionistici diretti;
- acquisiscono il diritto all’assegno ordinario di invalidità, tranne se optano per l’indennità DIS-COLL;
- non partecipano regolarmente alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti;
- non partecipano, senza giustificato motivo, alla terza convocazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro, o alla seconda convocazione alle iniziative di carattere formativo, di riqualificazione o di politica attiva o di attivazione e allo svolgimento di attività di pubblica utilità, oppure, a partire dalla terza convocazione, a convocazioni o appuntamenti previsti per la conferma dello stato di disoccupazione, per la profilazione e la stipula del patto di servizio personalizzato e per la frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attività;
- rifiutano un’offerta di lavoro congrua.
DIS COLL E CUMULABILITÀ PRESTAZIONI OCCASIONALI
Con la Circolare n. 89 del 07-11-2023, INPS ha fornito indicazioni sulla compatibilità tra la DIS COLL con le prestazioni occasionali di lavoro agricolo. Questa possibilità è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 con l’obiettivo di assicurare la continuità delle attività stagionali nel settore agricolo ed è valida solo per il biennio 2023 2024, come vi spieghiamo in questa guida. Per quanto riguarda il lavoro agricolo subordinato occasionale, l’INPS specifica che le prestazioni stagionali devono rispettare i seguenti criteri:
- devono essere di natura stagionale;
- la durata non può superare 45 giornate all’anno per singolo lavoratore;
- devono essere svolte da categorie specifiche di lavoratori, tra cui disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza o indennità di disoccupazione, pensionati, giovani con meno di 25 anni di età iscritti a un istituto scolastico, detenuti o internati ammessi al lavoro all’esterno.
Il compenso erogato al lavoratore per il lavoro occasionale in agricoltura è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato, entro il limite di 45 giornate di prestazione all’anno civile. Sono dovuti i contributi unificati previdenziali e assistenziali nella misura prevista per le zone agricole svantaggiate.
Tali prestazioni possono essere svolte senza obbligo di comunicazione all’INPS del compenso. INPS chiarisce anche che:
- la DIS COLL percepita durante i periodi di lavoro occasionale agricolo non sono soggette a sospensione, riduzione o decadenza previsti dalla legge;
- i compensi derivanti dalle prestazioni occasionali sono interamente cumulabili anche con i trattamenti pensionistici;
- la contribuzione versata dal datore di lavoro e dal lavoratore per queste prestazioni lavorative risulta utile ai fini di eventuali successive prestazioni di disoccupazione, anche di natura agricola;
- gli accrediti figurativi delle indennità sono ridotti in misura pari agli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro.
Come abbiamo visto però, l’Istituto specifica i limiti di compatibilità in termini di durata e il trattamento fiscale dei compensi, ma non fornisce ancora indicazioni sugli aspetti contributivi. Vi faremo sapere non appena saranno resi noti.
CHE DIFFERENZA C’È TRA NASPI E DIS COLL?
La DIS COLL, sempre in capo all’INPS, permette di tutelare i lavoratori che non hanno un lavoro subordinato, ma sono iscritti alla Gestione Separata e hanno perduto involontariamente la propria occupazione. La NASpI spetta invece ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione ma in presenza di un rapporto di lavoro subordinato.
La DIS COLL, quindi, è un tipo di ammortizzatore diverso rispetto alla “NASpI”, ossia la “Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego”.
Tra le due prestazioni, quindi, cambiano principalmente i beneficiari ma anche modalità di calcolo e termini per le spettanze. Molti si chiedono anche se è possibile ricevere NASpI e DIS COLL insieme.
Ebbene, per avere diritto alla DIS COLL è richiesta l’iscrizione in via esclusiva alla Gestione Separata INPS, circostanza che non è richiesta a chi è stato assunto con contratto di lavoro subordinato. Dunque, i due ammortizzatori non sono compatibili perché se il soggetto è iscritto alla Gestione separata non è un lavoratore subordinato “ordinario” e perciò, non rientra tra i beneficiari della NASpI.
In questa guida, vi spieghiamo i dettagli sulla NASpI, mentre di seguito vi illustriamo come nasce la DIS COLL.
ITER NORMATIVO
La DIS COLL, introdotta in via sperimentale dal Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è stata resa strutturale con la Legge 22 maggio 2017, n. 81 con estensione ai collaboratori a progetto (c.d. co.co.pro.), agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio. Poi la è cambiata in questi step:
- il Decreto Legge 3 settembre 2019, n. 101 ha esteso l’applicazione, bastando ora per ricevere l’indennità solo un accredito contributivo di una mensilità nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (e non più tre mesi);
- la Legge di Bilancio 2022 ha introdotto una diversa decorrenza del c.d. décalage – la progressiva riduzione del beneficio – ampliandone la durata- oltre ad una diversa modalità di calcolo. Inoltre, riconosce la contribuzione figurativa per i periodi di fruizione della prestazione e l’obbligo del versamento, per alcune categorie di lavoratori iscritti alla Gestione Separata, di un’aliquota contributiva contro la disoccupazione pari a quella dovuta per la NASpI;
- dal 27 settembre 2023, come annunciato dall’INPS nel Messaggio n. 3388 del 28-09-2023 è stata attivata la nuova procedura di domanda semplificata anche per la DIS COLL con tutte le istruzioni del caso. Ricordiamo che già il Messaggio n. 1488 del 21-04-2023, ha dato il via a un nuovo sistema digitalizzato di accesso alla misura, inizialmente attivo solo per NASPI.
RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
- Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (Pdf 98Kb), istitutivo della indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata;
- Messaggio INPS n. 3606 (Pdf 86Kb) del 04-10-2019, relativo alla modifica del requisito contributivo di cui all’articolo 15, comma 2, lett. b), del d.lgs n. 22 del 2015;
- Messaggio INPS n. 1286 (Pdf 223Kb) del 20-03-2020, relativo alla proroga per coronavirus;
- Circolare INPS n. 7 (Pdf 116Kb);
- Messaggio INPS n. 4079 (Pdf 52Kb);
- Legge di Bilancio (Pdf 2Mb);
- Circolare INPS n. 3 (Pdf 84,7Kb);
- Circolare INPS N. 14;
- Messaggio n. 1488 del 21-04-2023 (Pdf 85 Kb);
- Messaggio n. 3388 del 28-09-2023 (Pdf 86 Kb);
- Circolare n. 89 del 07-11-2023 (Pdf 61 Kb).
ALTRI AIUTI E COME RESTARE AGGIORNATI
Vi rimandiamo al nostro approfondimento sui voucher lavoro occasionale e le novità 2023. Vi consigliamo di approfondire la guida sul sostegno a reddito di 1.000 euro (cd. bonus SaR). Da leggere anche l’articolo su DDL lavoro 2023 con le novità su dimissioni e assenze ingiustificate.
Vi invitiamo a leggere le nostre guide utili a chi è senza lavoro come quella su Supporto Formazione e Lavoro o Assegno di inclusione. Quest’ultima misura dal 1° gennaio 2024, prenderà il posto del Reddito di Cittadinanza, per cui vi sono queste nuove regole sulla gestione del periodo transitorio.
Potrebbe interessarvi anche la nostra guida sulla pensione ai disoccupati, che spetta in anticipo a chi ha perso il lavoro.
Per scoprire altri aiuti, agevolazioni e bonus per disoccupati, persone e famiglie è possibile consultare questa pagina.
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