Domanda esonero contributi imprese agrituristiche

L’INPS avvia la nuova modalità per presentare istanza di esonero contributi imprese agrituristiche. Ecco a chi spetta e come richiederlo.

agricoltura

L’INPS ha pubblicato il nuovo modello per presentare domanda per l’esonero del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico delle imprese agrituristiche.

L’esonero contributi per le imprese agrituristiche era stato previsto lo scorso anno con il Decreto Rilancio e ora è possibile presentare domanda. La scadenza prima fissata per il 30 settembre 2021, è stata differita al 6 ottobre 2021, a causa di difficoltà rappresentate dalle aziende.

Vediamo a chi spetta l’esonero dei contributi, quali versamenti riguarda e come presentare domanda utilizzando il nuovo modello INPS.

ESONERO CONTRIBUTI IMPRESE AGRITURISTICHE, CHE COS’È

L’esonero straordinario del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per le imprese agrituristiche prevede l’esenzione da tali obblighi nel periodo compreso dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020.

Tale esenzione è stata sancita con il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, poi convertito nella Legge 17 luglio 2020, n. 77. Successivamente, era stato l’INPS con la Circolare 12-04-2021 n. 157 a chiarire chi sono i beneficiari dell’esonero e le modalità per fare domanda. Invece, il 7 maggio 2021 con il messaggio n.1850, l’INPS ha sospeso il modulo per l’accesso al beneficio, in quanto presentava di troppe difficoltà. Dunque, è stato previsto un necessario processo di semplificazione. Il nuovo modulo è stato annunciato dall’INPS con la Circolare 31-08-2021, n.130. L’Istituto ha anche stabilito un nuovo termine per la presentazione delle domande. Infatti, inizialmente il termine fissato era il 12 maggio 2021, ora invece le domande possono essere presentate entro il 6 ottobre 2021 come comunicato dall’INPS con il messaggio 1° ottobre 2021, n. 3327. Le risorse stanziate in totale per l’esonero sono pari a 477,9 milioni di euro.

A CHI SPETTA

L’esonero contributi per le imprese agrituristiche spetta alle aziende che lavorano nella filiera agricola, dell’acquacoltura e della pesca. L’obiettivo dell’esenzione è quello di superare le conseguenze economiche derivanti dall’emergenza da Covid-19. Tale esonero non può essere applicato nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.

Rientrano nell’esonero straordinario, in pratica, i datori di lavoro delle imprese che svolgono attività legate a filiere agricole, della pesca e dell‘acquacoltura. Inoltre, l’esenzione vale anche per le filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole nonché dell’allevamento e dell‘ippicoltura.

CODICI ATECO

Nello specifico, sono soggetti all’esonero contributivo i titolari di azione con i codici ATECO previsti nell’allegato 1 del Decreto Ministeriale 15 settembre 2020, introdotti con il Decreto Legge 14 agosto 2020, n.104, ovvero:

  • 11.02. 10 produzione di vini da tavola;

  • 11.02 produzione di vino spumante e altri vini speciali;

  • 01.11 xx – La coltivazione di cereali;

  • 01.50 xx – coltivazione agricole associate all’allevamento animale attività mista;

  • 01.28 xx – La coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche;

  • 01.19.10 – Coltivazione di fiori in piena aria;

  • 01.19.20 – La coltivazione di fiori in colture protette;

  • 01.21.00 – Coltivazione di uva;

  • 01.29.00 – La coltivazione di altre colture permanenti (inclusi alberi di Natale);

  • 01.30 – Riproduzione piante;

  • 01.41.00 – Allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte crudo;

  • 01.42.00 – L’allevamento di bovini e bufalini da carne;

  • 01.43.00 – Allevamento di cavalli e altri equini;

  • 01.44.00 – L’allevamento di cammelli e camelidi;

  • 01.45.00 – Allevamento di ovini e caprini;

  • 01.46.00 – L’allevamento di suini;

  • 01.47.00 – Allevamento di pollame;

  • 01.49.10 – L’allevamento di conigli;

  • 01.49.20 – Allevamento di animali da pelliccia;

  • 01.49.40 – Bachicoltura;

  • 01.49.90 – Allevamento di altri animali nca;

  • 01.49.30 – Apicoltura;

  • 03.11.00 – Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi;

  • 03.12.00 – La pesca in acque dolci e servizi connessi;

  • 03.21.00 – Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi;

  • 03.22.00 – L’acquacoltura in acque dolci e servizi connessi;

  • 46.21.22 – Commercio all’ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante  officinali, semi oleosi, patate da semina;

  • 46.22 – Il commercio all’ingrosso di fiori e piante;

  • 47.76.10 – Commercio al dettaglio di fiori e piante;

  • 47.89.01 – Il commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti;

  • 82.99.03 – Servizi di gestione di pubblici mercati e spese pubbliche;

  • 56.10.12 – Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole;

  • 55.20.52 – L’attività di alloggio connesse alle aziende agricole;

  • 81.30.00 – Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi giardini e aiuole.

ESONERO CONTRIBUTI IMPRESE AGRITURISTICHE, GLI IMPORTI

L’esonero previsto dal Decreto Rilancio è riconosciuto per la contribuzione a carico dei datori di lavoro nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020. L’importo si basa sui contratti di impiego. Resta però da pagare il computo delle prestazioni pensionistiche. Inoltre, non sono oggetto di esonero:

  • ritenute assistenziali e previdenziali operate dal datore di lavoro sulla retribuzione del lavoratore;
  • contributo, quando dovuto, ai fondi degli articoli 26, 27, 28 e 29 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ovvero quelli “di solidarietà”;
  • premi e contributi dovuti all’INAIL;
  • contributo, quando dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto”, come previsto dall’articolo 2120 del Codice Civile;
  • il contributo previsto pari allo 0,30% della retribuzione imponibile destinato o destinabile ai “Fondi per la formazione continua interprofessionale”, come previsto dalla Legge 21 dicembre 1978, n. 845 all’articolo 25.

COME FARE DOMANDA

Per accedere al beneficio i datori di lavoro devono presentare domanda entro il 6 ottobre 2021 compilando il modulo “Esonero Art.222 DL 34/2020” che si trova sul “Portale delle Agevolazioni” (ex DiResCo) sul sito istituzionale Inps.it. Il modulo per presentare le domande è stato semplificato: il richiedente:

Chi ha presentato domanda con il modulo preesistente entro la scadenza del 12 maggio 2021, può ritenere comunque valida la richiesta e non sarà necessario presentare una nuova istanza.

Se si vuole modificare l’importo richiesto nella domanda fatta precedentemente, invece è necessario annullare l’istanza già inviata con la funzione “Rinuncia allo sgravio” che si trova nel Portale delle Agevolazioni. Successivamente è necessario presentare una nuova domanda con il modulo “Esonero Art.222 DL 34/2020” messo a disposizione dall’INPS con scadenza al 6 ottobre 2021. 

VERIFICA DELLE RISORSE NECESSARIE E CONTROLLI INPS

Tenendo presenti le risorse complessivamente stanziate dal Governo per questo beneficio, in caso di superamento dei limiti, l’INPS potrebbe rideterminare l’agevolazione. La rimodulazione avverrà in misura proporzionale a tutta la platea dei beneficiari aventi diritto. Ai datori di lavoro beneficiari sarà chiesto il versamento della differenza di contribuzione rispetto all’importo dell’esonero autorizzato e fruito. La verifica delle risorse disponibili sarà fatta dopo la data del 6 ottobre 2021.

L’importo autorizzato in via definitiva sarà comunicato attraverso la PEC indicata, a ciascun contribuente. In tal caso, entro 30 giorni da questa comunicazione, i beneficiari dell’esonero dovranno provvedere a versare la contribuzione dovuta in misura eccedente rispetto all’esenzione autorizzata. Eventuali somme versate in eccedenza, poi, potranno sempre essere compensate con contributi da pagare utilizzando i moduli telematici disponibili nel “Cassetto Previdenziale Aziende Agricole”.

Nel caso delle aziende che versano la contribuzione agricola unificata, l’INPS effettuerà l’elaborazione centralizzata dei prospetti di calcoli sul primo e secondo trimestre 2020, prendendo in esame i dati disponibili negli archivi centrali. Ogni comunicazione verrà attraverso mezzo “news” individuale, disponibile nel “Cassetto Previdenziale Aziende Agricole”

Dopo la presentazione delle domande, poi, l’INPS potrà effettuare i dovuti controlli.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto Rilancio – Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (Pdf 653 Kb) poi convertito nella Legge 17 luglio 2020, n. 77 (Pdf 377Kb)
Circolare INPS 12-04-2021 n. 157 (Pdf 157 Kb)
Decreto Ministeriale 15 settembre 2020 (Pdf 83 Kb)
Messaggio INPS 07-05-2021 n.1850 (Pdf 41Kb)
Circolare INPS 31-08-2021, n.130 (Pdf 51Kb)
Decreto Legge 14 agosto 2020, n.104 (Pdf 1 Mb)
Articolo 2120 del Codice Civile (Pdf 58 Kb)
Legge 21 dicembre 1978, n. 845 (Pdf 141 Kb)
Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Pdf 357 Kb)
Testo Unico del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Pdf 396 Kb)
Comunicazione Europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 (Pdf 591 Kb)
Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015 (Pdf 110 Kb)

Messaggio INPS 1° ottobre 2021, n. 3327 (Pdf 39 Kb)

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di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
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