Esonero contributi agenzie di viaggio 2022: a chi spetta e come funziona

La guida completa sul nuovo bonus agenzie di viaggio e tour operator. Ecco a che spetta e come richiedere l’esonero contributivo integrale

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Operativo il nuovo esonero contributivo in favore delle agenzie di viaggio e dei tour operator. Arrivano le istruzioni per i datori di lavoro e l’INPS mette a disposizione il modello per richiedere la quantificazione dell’agevolazione.

Si tratta di uno sgravio totale dalla contribuzione previdenziale fino a 5 mesi in favore dei datori di lavoro privati operanti nel settore, inserito in via transitoria nel Decreto Sostegni ter convertito in Lege.

In questa guida vi spieghiamo in modo chiaro cosa come funziona l’esonero contributivo per le agenzie di viaggio e tour operator, a chi spetta e come richiederlo.

ESONERO CONTRIBUTI AGENZIE DI VIAGGIO 2022, COS’È

L’esonero per le agenzie di viaggio e i tour operator consiste in uno sconto integrale, del 100% quindi, dal pagamento dei contributi previdenziali per tutti i dipendenti. L’esonero è riconosciuto ai datori di lavoro fino a un massimo di 5 mesi, anche non continuativi e si applica alla contribuzione a carico dei medesimi datori, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.

La misura è stata introdotta tramite l’aggiunta dei commi da 2-ter a 2-sexies all’articolo 4 del Decreto Sostegni Ter convertito in Legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 2022. L’articolo in parola già prevede la proroga di un altro esonero contributivo, quello generale per i lavoratori del comparto turistico e già operativo nel 2021, oltre ad un incremento di 150 milioni di euro per il 2022 del Fondo nazionale turismo per finanziare queste ed altre misure per sostenere il settore. A questa misura specifica sono destinati 56,25 milioni di euro. Infine, le prime istruzioni operative perla fruizione del beneficio sono arrivate con il messaggio INPS n. 2712 del 6 luglio 2022, dopo che la Commissione Europea ha dato il suo benestare per l’utilizzo delle risorse il 22 giugno con decisione C(2022) 4384 final. Con la circolare n. 89 del 27 luglio 2022 l’INPS fornisce ulteriori indicazioni, con particolare riguardo alla misura di esonero spettante e mette a disposizione il modulo di domanda.

A CHI SPETTA L’ESONERO

L’esonero in questione spetta a tutti datori di lavoro privati di agenzie di viaggio e tour operator. A disegnare i contorni precisi della platea dei beneficiari sarà un successivo documento INPS, con cui verranno chiarite anche modalità di richiesta di adesione all’esonero. Vi terremo aggiornati in questo stesso articolo. In altre parole, l’esonero contributivo in oggetto è rivolto a tutti  i datori di lavoro rientranti in tutti i codici ATECO 2007 della divisione 79.

Ai fini dell’esatta individuazione dei destinatari della misura in trattazione, ai datori di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione della previsione normativa in oggetto l’INPS ha attribuito il codice di autorizzazione (CA) 2J, che, a decorrere dal mese di giugno 2022, assume il seguente significato “Azienda autorizzata all’esonero di cui al DL 4/22 art. 4 comma 2-ter”. Con questo codice i datori di lavoro potranno inoltrare all’Istituto le comunicazioni telematiche finalizzate all’esatta quantificazione dell’esonero spettante.

I REQUISITI

Il diritto alla fruizione dell’agevolazione, trattandosi di bonus contributivo è subordinato alle seguenti condizioni:

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);

  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;

  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

La legittima fruizione del beneficio è altresì subordinata al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, e successive modificazioni in tema di aiuti di Stato.

IL PERIODO OGGETTO DELL’ESONERO

L’esonero per le agenzie di viaggio si applica al periodo contributivo di competenza tra aprile e agosto 2022 ed è fruibile entro il 31 dicembre 2022, per un periodo massimo di 5 mesi. In questo ambito temporale, l’esonero viene riparametrato e applicato su base mensile.

COME FARE DOMANDA DI ESONERO

Al fine della quantificazione dell’ammontare dell’esonero spettante, i datori di lavoro dovranno inoltrare la richiesta all’INPS utilizzando il modulo di istanza on-line “AT_2TER”, reso disponibile all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni” sul sito web dell’Istituto raggiungibile a questo indirizzo.  Le domande possono essere inviate a partire dal 27 luglio 2022 (data di pubblicazione della Circolare INPS n. 89) ed entro il 9 settembre 2022.

Pertanto, il datore di lavoro interessato, previa autentificazione, dovrà inoltrare all’Istituto,
avvalendosi esclusivamente del suddetto modulo  la domanda volta alla quantificazione dell’esonero, fornendo le seguenti informazioni:

  • il codice fiscale del datore di lavoro che intende fruire dell’esonero;

  • la relativa matricola aziendale;

  • le dimensioni aziendali (micro, piccola, media o grande);

  • l’ammontare dell’esonero di cui si richiede l’autorizzazione, che deve essere determinato,
    anche in via prospettica, sulla base della contribuzione non versata nel periodo compreso
    tra aprile 2022 e agosto 2022;


  • la forza aziendale media per il periodo aprile 2022/agosto 2022.

Inoltre, il soggetto interessato dovrà dichiarare se il contratto collettivo applicato preveda o
meno l’erogazione di una mensilità aggiuntiva (quattordicesima) nel periodo aprile
2022/agosto 2022.

COME FUNZIONA L’ESONERO AGENZIE DI VIAGGIO

L’Istituto, una volta ricevute le richieste di quantificazione dell’ammontare dell’esonero,
svolgerà, mediante i propri sistemi informativi centrali, le seguenti attività:

  • verificherà che per la matricola indicata il relativo codice ATECO, riferito
    all’inquadramento previdenziale, rientri tra quelli oggetto di esonero e che alla medesima matricola sia stato preventivamente attribuito il CA “2J”;


  • verificherà, sulla base degli elementi indicati nel modulo di domanda e le informazioni
    presenti nei propri archivi, la coerenza dell’importo richiesto;


  • in caso di coerenza dell’importo richiesto, autorizzerà provvisoriamente la fruizione dell’esonero per l’ammontare indicato nella domanda (istanza “accolta provvisoria”);

  • diversamente, nelle ipotesi in cui l’importo richiesto nell’istanza risulti superiore rispetto all’importo dell’esonero calcolato dai sistemi informatici dell’Istituto, verrà autorizzato il solo importo calcolato dall’Istituto (istanza “accolta parziale provvisoria”).

DOMANDA DI RIESAME

Per il datore di lavoro che ritenesse il calcolo dell’ammontare dell’esonero effettuato dai
sistemi informatici dell’Istituto non coerente, rimarrà ferma la facoltà di proporre, entro 30
giorni dalla ricezione dell’esito dell’elaborazione dell’istanza di esonero, una richiesta di
riesame dell’importo effettivamente spettante alla Struttura territoriale competente. La richiesta di riesame potrà essere proposta accedendo direttamente al modulo di domanda “AT_2TER” che si trovi nello stato di “accolta parziale provvisoria”.

La Struttura territoriale, una volta ricevuta la richiesta di riesame, dovrà verificare
l’ammontare dell’esonero spettante, appurando l’entità della contribuzione datoriale sgravabile
per il periodo da aprile 2022 ad agosto 2022 e potrà rideterminare l’importo spettante nei
limiti massimi di quanto richiesto nell’istanza. Il mancato riscontro da parte della Struttura territoriale competente entro 30 giorni dalla richiesta di riesame equivarrà a rigetto della stessa, con conseguente diritto alla fruizione dell’esonero nei limiti precedentemente individuati.

IMPORTO DEL BONUS

All’esito delle operazioni di riesame, l’Istituto provvederà, infine, a ricalcolare l’ammontare
dell’esonero spettante per tutte le domande provvisoriamente accolte. Poiché, infatti, l’esonero è riconosciuto nel limite delle minori entrate contributive pari a 56,25 milioni di euro per l’anno 2022, il numero di mesi di concessione (fino a un massimo di cinque) del beneficio per ogni datore di lavoro – per il periodo da aprile 2022 ad agosto 2022 – e il relativo importo saranno individuati sulla base della totalità della platea dei beneficiari chehanno presentato domanda e con riferimento al predetto limite di spesa.

CUMULABILITÀ

È bene precisare che l’esonero contributivo per il settore agenzie di viaggio e tour operator non incide sull’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L’esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e non incide sull’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

LE RISORSE E I LIMITI

L’esonero viene riconosciuto nel rispetto di un limite di minori entrate contributive di 56,25 milioni di euro per il 2022, superato il quale l’esonero l’esonero non verrà più concesso. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’esonero si provvede mediante corrispondente riduzione, per il 2022 e per il 2024, del “Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente”.

IL CONTROLLO INPS

L’INPS provvederà al monitoraggio del rispetto del limite economico per l’erogazione dell’esonero e ne comunicherà i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero del turismo e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti anche in via prospettica rispetto ai limiti suddetti, come anticipato, non saranno autorizzati altri esoneri.

RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI

Testo coordinato (720 kb) del Decreto Sostegni Ter pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 73 del 28 marzo 2022;
Messaggio INPS n. 2712 del 6 luglio 2022 (Pdf 84,8 Kb);
Circolare INPS n. 89 del 27 luglio 2022 (Pdf 120 Kb).

ULTERIORI INFORMAZIONI E AGGIORNAMENTI

Se siete interessati al settore turistico, vi consigliamo di leggere l’approfondimento sul Superbonus turismo. Per conoscere, invece, altri aiuti e nuove agevolazioni per le imprese potete visitare questa pagina. Continuate a seguirci per restare informati, iscrivendovi alla nostra newsletter gratuita per essere aggiornati su tutte le novità e al nostro canale telegram per avere le notizie in anteprima.

di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
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