Esonero contributivo per imprese agricole, pesca e acquacoltura

La guida per ottenere l’esonero contributivo per aziende e autonomi del settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura: ecco quali sono i requisiti, a chi spetta l’agevolazione e come presentare domanda

azienda agroalimentare prodotti agricoli

Al via l’esonero del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi agricoli delle imprese che appartengono al settore.

L’esonero riguarda la contribuzione dovuta relativamente ai mesi di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021. L’INPS ha reso disponibile il modulo telematico per richiedere l’agevolazione e ha prorogato la scadenza.

Così come previsto nel Decreto Ristori, l’INPS ha indicato tutte le modalità per ottenere l’esonero per queste aziende. Vediamo a chi spetta, come fare domanda e quali sono le scadenze.

ESONERO CONTRIBUTIVO PER IMPRESE AGRICOLE, DELLA PESCA E DELL’ACQUACOLTURA

L’esonero contributivo è un importante sgravio per il comparto produttivo, previsto nell’ambito del Decreto Ristori, ovvero Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176. Si tratta di un’esenzione dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro e i lavoratori autonomi agricoli delle imprese che appartengono alla filiera agricola. L’esonero segue le indicazioni dell’Unione Europea in materia di aiuti allo Stato. Per garantire l’esonero sono stati stanziati 385,2 milioni di euro per l’anno 2020 e 610,8 milioni di euro per l’anno 2021.

A CHI SPETTA L’ESONERO CONTRIBUTIVO

L’esonero straordinario del versamento contributivo è destinato alle imprese delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, comprese quelle produttrici di vino e birra. L’obiettivo è assicurare la tutela occupazionale e produttiva, nonché limitare gli effetti negativi della crisi dovuta all’emergenza da Covid-19.

Tale esonero è riconosciuto con riferimento, sia alla contribuzione dovuta dai datori di lavoro, sia per quella dovuta dai lavoratori autonomi del settore agricoltura, insieme agli imprenditori agricoli professionali, ai mezzadri, ai coltivatori diretti e ai coloni. L’agevolazione non si applica alle Pubbliche Amministrazioni.

CODICI ATECO

I codici ATECO delle aziende che rientrano nell’esonero straordinario sono quelli indicati nell’Allegato 3 del Decreto Ristori e anche nell’Allegato 1 al Messaggio 4272 dell’INPS del 13 novembre 2020. Tali codici ATECO sono:

  • 01.xx.xx Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi;

  • 02.xx.xx Silvicoltura e utilizzo di aree forestali;

  • 03.xx.xx Pesca e acquacoltura;

  • 11.02.20 Produzione di vino spumante e altri vini speciali;

  • 11.05.00 Produzione di birra;

  • 46.21.22 Commercio all’ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina;

  • 46.22.00 Commercio all’ingrosso di fiori e piante;

  • 47.76.10 Commercio al dettaglio di fiori e piante;

  • 47.89.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti;

  • 55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole;

  • 56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole;

  • 81.30.00 Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi giardini e aiuole;

  • 82.99.30 Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche.

ESONERO CONTRIBUTIVO, COME FUNZIONA

L’esonero contributivo per i datori di lavoro previsto dal Decreto Ristori, all’articolo 16, spetta nei limiti della contribuzione previdenziale di competenza, relativamente ai mesi di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021, al netto di ogni altra agevolazione o riduzione delle aliquote. Sono esclusi i premi e dei contributi dovuti all’INAIL, oltre ad altre precise contribuzioni. A disciplinare l’accesso al contributo è l’INPS che ha stabilito i criteri e le procedure con la circolare INPS 8 settembre 2021, n. 131. Vediamo nello specifico quali sono le condizioni per l’accesso all’agevolazione, l’importo e quali sono i contributi esclusi dall’esonero.

1) LE CONDIZIONI

Possono ottenere l’esonero contributivo i datori di lavori che rientrano nelle condizioni previste dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 ovvero:

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);

  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;

  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

2) L’IMPORTO

Per i lavoratori autonomi agricoli (coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni e mezzadri) l’esonero è riconosciuto per i mesi di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021 nella misura corrispondente a un dodicesimo della contribuzione dovuta con riferimento a ciascun mese in cui l’esonero è fruibile. Sono esclusi i premi e i contributi dovuti all’INAIL, in relazione alle sole unità attive nei mesi di riferimento. Per i lavoratori autonomi agricoli per i quali la contribuzione previdenziale e assistenziale è dovuta in misura ridotta, l’importo è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta.

3) CONTRIBUTI NON OGGETTO DELL’ESONERO

Non sono oggetto di esonero, oltre che i premi e i contributi dovuti all’INAIL, anche altre voci di contribuzione dovuta dai datori di lavoro. Nello specifico, la norma esclude i seguenti contributi:

  • ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulla retribuzione del lavoratore;

  • il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del Codice Civile” di cui alla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi operata dall’articolo 1, comma 756 della stessa legge;

  • il contributo, ove dovuto, ai “Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148”, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento, al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige (come all’articolo 40 del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148) e al “Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale”, previsto dal Decreto Interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016;

  • la contribuzione prevista dall’articolo 25, comma 4, della Legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei “Fondi interprofessionali per la formazione continua” istituiti dall’articolo 118 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388;

  • le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle Gestioni previdenziali di riferimento, come già previsto dalla Circolare INPS n. 40 del 02-03-2018.

ESONERO CONTRIBUTIVO, COME PRESENTARE DOMANDA

Per avere accesso al beneficio, gli aventi diritto devono presentare istanza con un modulo telematico sul Portale delle Agevolazioni (ex DiReSco). Il modulo è diverso a seconda della categoria a cui i richiedenti appartengono:

  • i datori di lavoro devono presentare il modulo “Esonero contributivo art. 16-16 bis DL 137/2020 anno 2020-2021” che sarà reso disponibile dall’Istituto nel “Portale delle Agevolazioni” (ex DiResCo);
  • i lavoratori autonomi iscritti alla “Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni”, devono presentare il modulo telematico “Esonero contributivo art. 16-16 bis DL 137/2020 anno 2020-2021” che sarà reso disponibile nel “Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura” alla sezione “Comunicazione bidirezionale”, “Invio comunicazione”.

Con il Messaggio n. 3774 del 4 novembre 2021 l’INPS ha comunicato la disponibilità del modulo telematico per chiedere l’incentivo e, con il Messaggio n. 4299 del 3 dicembre 2021 ha comunicato la proroga della scadenza, inizialmente fissata al 4 dicembre. La domanda deve essere presentata entro il 13 dicembre 2021.

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle domande di esonero, a ciascun contribuente sarà data comunicazione dell’importo autorizzato in via definitiva. La notifica avverrà via PEC per le aziende e tramite i canali di “Comunicazione bidirezionale” per i lavoratori autonomi agricoli.

TERMINI PER L’ACCESSO ALL’ESONERO

Nel caso in cui le risorse necessarie a coprire la totalità delle richieste risultino superiori agli importi stanziati dallo Stato, l’importo dell’esonero sarà ridotto in misura proporzionale a tutta la platea dei beneficiari. Gli aventi diritto riceveranno una comunicazione in merito. Entro 30 giorni dalla comunicazione ricevuta, dovranno provvedere al versamento della contribuzione dovuta eccedente l’importo autorizzato in via definitiva. Anche dopo l’esito positivo all’istanza, l’INPS effettuerà i dovuti controlli sulla documentazione fornita.

ESONERO CONTRIBUTI E IL DIFFERIMENTO DELLE SCADENZE DEI VERSAMENTI

L’INPS nella Circolare dell’8 settembre 2021 ha ribadito quali sono i differimenti dei termini per il pagamento dei contributi dovuti dalle aziende e dagli autonomi del settore agricolo, oggetto dell’esonero previsto nel Decreto Ristori.

In particolare, per i datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata risultano differiti i termini relativi ai seguenti versamenti:

  • delle somme relative al quarto trimestre 2020, con scadenza 16 giugno 2021;
  • delle somme relative al primo trimestre 2021, con scadenza 16 settembre 2021.

Invece, per i datori di lavoro che versano la contribuzione mensilmente risultano differiti i termini di versamento con scadenza 16 dicembre 2020, 16 gennaio 2021 e 16 febbraio 2021.

Infine, per i lavoratori autonomi in agricoltura, sono prorogati i termini relativi ai seguenti versamenti:

  • delle somme richieste per l’anno 2020 con la quarta rata dell’emissione 2020 con originaria scadenza 16 gennaio 2021;
  • delle somme richieste per l’anno 2021 con la prima rata dell’emissione 2021 con scadenza 16 luglio 2021.

In attesa della definizione degli esiti dell’istanza di esonero, l’INPS ai fini della verifica della regolarità contributiva, non rileverà il mancato versamento di questi importi.

COMPATIBILITÀ DELL’ESONERO CON ALTRI AIUTI STATALI

L’esonero contributivo è applicabile nei limiti previsti dalla normativa in materia di aiuti di Stato, come emerge dalla decisione della Commissione Europea C(2020) 4977 final del 15 luglio 2020. Tali aiuti quindi devono rispettare le seguenti condizioni:

  • l’importo complessivo dell’aiuto non deve essere superiore a 1.800.000 euro per impresa (al lordo di qualsiasi imposta o altro onere), ovvero a 225.000 euro per impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli o 270.000 euro per impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura;

  • gli aiuti devono concessi a imprese che non fossero in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria) al 31 dicembre 2019;

  • in deroga al punto precedente, gli aiuti possono essere concessi a micro imprese o piccole imprese (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;

  • gli aiuti possono essere concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

A seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 19 del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 , i contribuenti possono accedere all’esonero anche in presenza di specifici criteri stabiliti ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19“.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Pdf 144 Kb) convertito con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176 (Pdf 249 Kb)
Messaggio 4272 dell’INPS del 13 novembre 2020 (Pdf 94 Kb)
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Pdf 6 Mb)
Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Pdf 357 Kb)
Circolare INPS n. 40 del 02-03-2018 (Pdf 140 Kb)
Decreto Interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016 (Pdf 115 Kb)
Legge 21 dicembre 1978, n. 845 (Pdf 141 Kb)
Circolare INPS 8 settembre 2021, n. 131 (Pdf 205 Kb)
Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Pdf 2 Mb)
Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 (Pdf 591 Kb)
Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 (Pdf 237 Kb)
Messaggio INPS n. 3774 del 4 novembre 2021 (Pdf 123 Kb)
Messaggio INPS n. 4299 del 3 dicembre 2021 (Pdf 55 Kb)

ALTRI AIUTI E AGGIORNAMENTI

Per conoscere tutte le altre agevolazioni è possibile visitare la nostra pagina dedicata agli aiuti per le imprese. Per restare sempre aggiornati è possibile iscriversi alla nostra newsletter gratuita e al nostro canale Telegram per ricevere le notizie in anteprima.

di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
Tutti gli annunci di lavoro pubblicati sono rivolti indistintamente a candidati di entrambi i sessi, nel pieno rispetto della Legge 903/1977.

Per restare aggiornato iscriviti alla nostra newsletter gratuita e al nostro Canale Telegram. Seguici su Google News cliccando su "segui".

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *