Il decreto Sostegni bis ha introdotto un nuovo esonero contributivo a favore dei datori di lavoro delle imprese agrituristiche e vitivinicole, e dei lavoratori autonomi in agricoltura.
La misura prevede l’esenzione dal versamento dei contributi previdenziali relativi al mese di febbraio 2021.
Vediamo come funziona questo incentivo, a chi spetta e come fare domanda.
ESONERO CONTRIBUTIVO IMPRESE AGRITURISTICHE E VITIVINICOLE, COS’È
L’esonero contributivo delle imprese agrituristiche e vitivinicole disposto dal decreto Sostegni bis è una misura in linea con la disciplina dell’Unione Europea in materia di aiuti di Stato temporanei a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19.
Grazie a questo aiuto economico, i datori di lavoro delle imprese delle filiere agricole nei settori sopra menzionati, incluse le aziende produttrici di vino e birra, possono quindi beneficiare di uno sgravio sui contributi previdenziali dovuti per il mese di febbraio 2021. Scopo dell’agevolazione è assicurare la tutela produttiva e occupazionale, e contenere gli effetti negativi del perdurare dell’epidemia da COVID-19.
Con la Circolare n. 156 del 21-10-2021, l’INPS ha fornito le prime indicazioni operative sul beneficio. Vediamo in dettaglio chi può richiedere l’agevolazione, in che misura e come fare domanda.
A CHI SPETTA
Possono chiedere l’esonero dai contributi previdenziali per la mensilità di febbraio 2021 le imprese delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo, comprese le aziende produttrici di vino e birra.
Si tratta delle aziende la cui attività è identificata dai codici Ateco di cui all’allegato E del decreto Sostegni bis, indicati nell’ALLEGATO 1 (pdf 89Kb) alla Circolare INPS 156/2021, che riportiamo di seguito:
- coltivazione di uva;
- produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d. (vini di qualità prodotti in regioni determinate);
- produzione di vino spumante e altri vini speciali;
- produzione di birra;
- attività di alloggio connesse alle aziende agricole;
- attività di ristorazione connesse alle aziende agricole.
L’esonero è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi in agricoltura, ovvero imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti, mezzadri e coloni.
Restano invece escluse dallo sgravio dei contributi previdenziali le pubbliche amministrazioni.
MISURA DELL’ESONERO E CONDIZIONI PER FRUIRNE
Per i datori di lavoro l’esonero spetta nei limiti della contribuzione previdenziale di competenza
di febbraio 2021 al netto di ogni altra agevolazione o riduzione delle aliquote. Si specifica che non sono oggetto di esonero i premi e i contributi dovuti all’INAIL.
Per fruire del beneficio è necessaria, inoltre, la ricorrenza delle seguenti condizioni:
- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale ai sensi della normativa in materia
di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o
aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Per i lavoratori autonomi agricoli l’esonero è riconosciuto per il mese di febbraio 2021, nella misura corrispondente a un dodicesimo della contribuzione dovuta nell’anno 2021. Sono esclusi i premi e contributi dovuti all’INAIL in relazione alle sole unità attive nel medesimo mese di riferimento dell’esonero. Anche in questo caso, lo sgravio è subordinato alla regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC).
CONTRIBUZIONI ESCLUSE DALLO SGRAVIO
In riferimento ai contributi che devono essere versati dai datori di lavoro, sono escluse dall’esonero le seguenti contribuzioni:
- ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulla retribuzione del
lavoratore;
- il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore
privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”;
- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista
dall’articolo 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nonché al Fondo di solidarietà
territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento, al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige e al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;
- il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in
misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al
finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua;
- le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle Gestioni previdenziali di riferimento.
COME FARE DOMANDA
Come richiedere l’esonero contributivo? La domanda è telematica e va presentata tramite il portale web dell’INPS, compilando il modulo online Esonero Art. 70 D.L. n. 73/2021.
Il modello è raggiungibile dalla sezione Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) per i datori di lavoro e dal Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura, entrando nell’area Comunicazione bidirezionale > Invio comunicazione, per i lavoratori autonomi iscritti alla “Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni”.
Al momento le domande sono ancora chiuse. La disponibilità del modulo per la presentazione delle istanze sarà resa nota con apposito messaggio INPS, che fornirà anche le indicazioni operative e contabili.
L’istanza dovrà essere presentata entro entro 30 giorni dalla data di pubblicazione di tale messaggio.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
Decreto Sostegni bis (Pdf 440Kb).
Circolare INPS n. 156 del 21-10-2021 (Pdf 331Kb).
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