Esonero contributivo per mamme lavoratrici 2022: come funziona

Tutti i dettagli sullo sgravo contributivo, introdotto in via sperimentale nel 2022, in favore delle madri che tornano a lavoro dopo il periodo di maternità obbligatoria

donna lavoro, donne, lavoratrici

Solo per il 2022 è disponibile il nuovo esonero contributivo per le mamme lavoratrici che tornano sul posto di lavoro dopo la maternità. Dall’INPS arrivano anche tutte le istruzioni per richiederlo e i dettagli sulla sua applicazione.

A istituire l’aiuto era stata la Legge di Bilancio 2022 che riconosce, in via sperimentale per il 2022, uno sgravio contributivo nella misura del 50% dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato.

Ma vediamo come funziona questo incentivo al lavoro per le donne, a chi spetta e come usufruire dell’esonero contributivo mamme lavoratrici 2022.

COS’È L’ESONERO CONTRIBUTIVO MAMME LAVORATRICI

L’esonero contributivo per le madri è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2022 (comma 137) e consiste in uno sgravio sui contributi a carico delle donne, madri, lavoratrici dipendenti del settore privato valido per 12 mesi dal loro ritorno sul posto di lavoro dopo la maternità. È applicabile nella misura del 50% dei contributi previdenziali. L’agevolazione trova applicazione a partire dalla data del rientro effettivo sul posto di lavoro della lavoratrice dopo la fruizione del periodo di interdizione post partum (maternità obbligatoria). Inoltre, vale solo nel caso in cui il rientro al lavoro della lavoratrice avvenga tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022.

Con la Circolare n° 102 del 19-09-2022, l’INPS ha fornito le prime indicazioni operative per usufruire dello sgravio, mentre con il Messaggio n° 4042 del 09-11-2022 l’Istituto ha specificato nel dettaglio come funziona l’applicazione dell’agevolazione.

LAVORATRICI A CUI SPETTA L’ESONERO

Possono accedere al beneficio tutte le lavoratrici madri, dipendenti di datori di lavoro privati, anche non imprenditori, compresi quelli appartenenti al settore agricolo, che rientrino nel posto di lavoro dopo avere fruito del congedo di maternità. In particolare, spetta per tutti i rapporti di lavoro dipendente del settore privato, incluso il settore agricolo sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, compresi i casi di:

  • lavoro intermittente;
  • apprendistato (di qualsiasi tipologia);
  • lavoro domestico;
  • part-time;
  • lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della Legge 3 aprile 2001, n. 142.
  • assunzioni a scopo di somministrazione.

L’esonero contributivo non si applica nei confronti delle lavoratrici dipendenti della Pubblica Amministrazione.

COME FUNZIONA L’ESONERO CONTRIBUTIVO PER MADRI LAVORATRICI

La decontribuzione prevista in Legge di Bilancio 2022 spetta alle mamme lavoratrici dipendenti del settore privato:

  • a decorrere dal rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità;

  • per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del rientro.

L’esonero viene applicato nella misura del 50% per 12 mesi del versamento dei contributi previdenziali a carico delle mamme lavoratrici dipendenti del settore privato. A patto che l’astensione avvenga tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

CASI PARTICOLARI DI ASTENSIONE DAL LAVORO POST PARTUM

Laddove la lavoratrice fruisca dell’astensione facoltativa (congedo parentale facoltativo) al termine del periodo di congedo obbligatorio, la misura può comunque trovare applicazione dalla data di rientro effettivo al lavoro della lavoratrice. Inoltre, l’esonero contributivo in esame spetta anche al rientro della lavoratrice dal periodo di interdizione post partum esteso di cui all’articolo 17 del Testo unico sulla maternità.

Poi, l’INPS nel Messaggio n° 4042 del 09-11-2022 specifica che anche le possibili cause che posticipino il rientro effettivo al lavoro (quali, a titolo esemplificativo, ferie, malattia, permessi retribuiti), purché collocate senza soluzione di continuità rispetto al congedo obbligatorio, determinano lo slittamento in avanti del giorno di decorrenza dell’esonero. Ciò sempre a condizione che il rientro si verifichi entro il 31 dicembre 2022.

Sempre il Messaggio n° 4042 del 09-11-2022 offre alcuni casi pratici. Ad esempio, analizza il caso in cui il termine del congedo obbligatorio è il 18 luglio 2022 e la fruizione del congedo parentale (con integrazione del datore di lavoro) ricade dal 19 luglio 2022 al 7 settembre 2022, ma dall’8 al 14 settembre 2022 l’interessata fruisce delle ferie. In tal caso il rientro effettivo nel posto di lavoro avviene il 15 settembre 2022. L’imponibile complessivo nel mese è di 2.200 euro, di cui 200 euro di integrazione datoriale. In questo esempio, il diritto all’applicazione dell’esonero decorre dal rientro effettivo nel posto di lavoro, ossia dal 15 settembre 2022, per un anno, e quindi fino al 14 settembre 2023. Altri esempi li trovate nel paragrafo 2 del Messaggio n° 4042 del 09-11-2022.

IMPONIBILE AGEVOLABILE

L’esonero per madri lavoratrici, come accennato, deve essere calcolato a decorrere dalla data di rientro effettivo nel posto di lavoro. Dunque non valgono, ai fini dello sgravio, i giorni di ferie o di permessi retribuiti ad altro titolo o di malattia eventualmente fruiti, senza soluzione di continuità rispetto all’astensione per maternità, prima dell’effettivo rientro. Inoltre, il Messaggio INPS n° 4042 del 09-11-2022 specifica che:

  • nelle ipotesi di rientri inframensili, l’esonero, nell’ultimo mese di spettanza, deve essere calcolato fino alla data di scadenza dell’anno di agevolazione previsto dalla legge. Ovvero fino al 31 dicembre 2022. La determinazione della quota di imponibile agevolata, nelle ipotesi di rientro nel posto di lavoro inframensile, dovrà essere effettuata in relazione agli eventi intercorsi nel mese di rientro. Ad ogni modo, l’imponibile da considerare per l’esonero è quello dalla data del rientro;
  • nell’ipotesi di malattia e ferie occorse nel mese del rientro, dopo l’effettivo rientro nel posto di lavoro, si dovrà considerare sia l’imponibile relativo alle ferie, sia quello riferito al periodo interessato dalla malattia;
  • in ogni caso, l’imponibile riferito ai giorni antecedenti il rientro non dovrà essere considerato. Viceversa, dal giorno del rientro l’imponibile dovrà essere integralmente considerato.

COSA ACCADE SE CAMBIA IL DATORE DI LAVORO

Il Messaggio INPS n° 4042 del 09-11-2022 specifica anche cosa accade se la lavoratrice, rientrata nel posto di lavoro a seguito dell’astensione per maternità, si trovi davanti un cambio di datore di lavoro. L’INPS specifica che occorre distinguere tra le seguenti ipotesi:

  • nel caso in cui ci sia soluzione di continuità tra il precedente rapporto incentivato e il nuovo (ad esempio, dimissioni e nuova assunzione oppure scadenza di un contratto a termine e nuova assunzione), l’esonero non può essere riconosciuto. Rispetto al nuovo rapporto, infatti, verrebbe meno il requisito del “rientro dopo la maternità”;
  • in caso in cui non ci sia soluzione di continuità (ad esempio, trasferimento di azienda o cessione di contratto), poiché il nuovo datore subentra nei diritti e negli obblighi del precedente, l’esonero continua a trovare applicazione. Ciò in quanto si tratterebbe della prosecuzione dello stesso rapporto di lavoro;
  • nel caso in cui la lavoratrice, invece, non sia rientrata nel posto di lavoro disciplinato dal contratto durante il quale si è verificata l’astensione per maternità, l’esonero può essere riconosciuto presso il datore di lavoro che successivamente assume la lavoratrice. Ciò in quanto di fatto si verifica il primo rientro effettivo dall’astensione. In questo senso la Circolare n. 102 del 2022 aveva già precisato che l’esonero spetta in relazione ai rapporti di lavoro dipendente del settore privato “instaurati e instaurandi”.

COME OTTENERE L’ESONERO CONTRIBUTIVO

Con la Circolare n° 102 del 19-09-2022, l’INPS ha fornito le indicazioni operative per usufruire dell’esonero. I datori di lavoro per richiedere, per conto della lavoratrice interessata, l’applicazione dell’esonero contributivo dovranno inoltrare all’INPS apposita richiesta. Tale istanza va presentata tramite la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale” alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, campo “Esonero art.1 c. 137 L.234/2021”, un’istanza per l’attribuzione del codice di autorizzazione “0U”, che assume il nuovo significato di “Esonero contributivo articolo unico, comma 137, legge n. 234/2021”. La richiesta di attribuzione del codice di autorizzazione “0U” deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero previsto.

Nel caso di datori di lavoro agricolo, dovranno inoltrare l’istanza “Esonero art.1 c. 137 L.234/2021” tramite la funzione “Comunicazione bidirezionale” del “Cassetto previdenziale aziende agricole”. Nel campo “Annotazioni” dell’istanza dovranno inserire, con riferimento alla lavoratrice per la quale si chiede l’applicazione dell’esonero, le seguenti informazioni:

  • codice fiscale;
  • cognome e nome;
  • data di rientro della lavoratrice in servizio dopo la fruizione del congedo di maternità.

La Struttura territorialmente competente attribuirà il codice di autorizzazione alla posizione contributiva solo dopo avere verificato la spettanza dell’esonero, ossia:

  • la natura privatistica del datore di lavoro;
  • l’effettivo rientro della lavoratrice madre in servizio, dopo la fruizione del congedo di maternità.

Il codice di autorizzazione dovrà essere attribuito a decorrere dal mese di rientro della lavoratrice madre e per la durata di 12 mesi.

Per i rapporti di lavoro domestico verranno fornite istruzioni con un successivo messaggio INPS, su cui vi aggiorneremo. Con la Circolare n° 102 del 19-09-2022, l’INPS ha fornito anche istruzioni contabili e tecniche che vi invitiamo a consultare.

CUMULABILITÀ

L’esonero contributivo per le madri lavoratrici è cumulabile:

  • con gli esoneri contributivi relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro;
  • all’esonero di 0,8% sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, previsto dall’articolo 1, comma 121, della Legge di Bilancio 2022.

Pertanto, laddove ricorrano i presupposti per l’applicazione di entrambe le misure, la quota di contribuzione a carico della lavoratrice potrà essere ridotta del 50% in forza a tale esonero e poi, sulla quota di contribuzione residua a carico della lavoratrice, potrà essere operata l’ulteriore riduzione di 0,8 punti percentuali. Vale anche quanto disposto dal Decreto Aiuti Bis convertito in Legge. Ovvero, l’esonero per le madri lavoratrici si unisce a quanto previsto nei periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 (compresa la tredicesima o i relativi ratei) in cui l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore è incrementato di 1,2 punti percentuali.

LA MISURA RIENTRA NEL PIANO PER LA PARITÀ DI GENERE

Approvato nella Legge di Bilancio 2022 un piano strategico per la parità di genere, con l’obiettivo d’individuare buone pratiche per combattere gli stereotipi di genere. La Legge ha fatto un passo in avanti per colmare il divario di genere nel mercato del lavoro. Si punta anche a raggiungere la parità nella partecipazione ai diversi settori economici e ad affrontare il problema del divario retributivo e pensionistico. Nel testo c’è anche scritto che tale norma vuole colmare il divario e conseguire l’equilibrio di genere nel processo decisionale. Il piano prevede l’istituzione di una Cabina di regia inter istituzionale e un Osservatorio nazionale per l’integrazione delle politiche per la parità di genere. Il fondo per il sostegno alla parità salariale passa, dunque, dal 2022 da 2 a 52 milioni di euro.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Testo della Legge di Bilancio 2022  (Pdf 2 Mb) pubblicato sulla Gazzetta Serie Generale n.310 del 31-12-2021 – Suppl. Ordinario n. 49;

Circolare n° 102 del 19-09-2022 (Pdf 203 Kb);

Messaggio INPS n° 4042 del 09-11-2022 (Pdf 85 Kb).

ALTRI AGGIORNAMENTI

Per maggiori informazioni sulle novità relative ai congedi, vi invitiamo a leggere la nostra guida sulle disposizioni introdotte dal Decreto conciliazione vita lavoro. Poi, vi consigliamo il nostro articolo sulle novità per maternità e paternità per gli autonomi dal 13 agosto 2022 e la nostra guida sul congedo di maternità obbligatorio e il focus sul congedo parentale. In questo articolo, invece, trovate le novità per i genitori lavoratori, introdotte relativamente allo smart working.

Per scoprire altre interessanti novità, legislative e non, legate al mondo del lavoro vi invitiamo a visitare questa pagina. Se volete restare aggiornati è possibile iscriversi gratis alla nostra newsletter e al nostro canale Telegram, per avere le notizie in anteprima.

.

di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
Tutti gli annunci di lavoro pubblicati sono rivolti indistintamente a candidati di entrambi i sessi, nel pieno rispetto della Legge 903/1977.

Per restare aggiornato iscriviti alla nostra newsletter gratuita e al nostro Canale Telegram. Seguici su Google News cliccando su "segui".

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *