Esonero quote TFR e cassa integrazione Covid: aiuti per imprese in crisi

Il Cdm tende la mano alle imprese in crisi prevedendo l’esonero quote TFR e altre 13 settimane di cassa integrazione Covid: ecco a chi spettano le misure e come fare domanda

Consiglio dei Ministri Roma, decreto
photo credit: rarrarorro / Shutterstock.com

Misure urgenti per il lavoro, approvate due nuove norme: l’esonero quote TFR e altre 13 settimane di cassa integrazione Covid per le aziende in difficoltà.

Il provvedimento è stato introdotto durante il Consiglio dei Ministri del 15 luglio 2021, nel corso del quale il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Andrea Orlando ha proposto questa importante misura per tutelare i lavoratori delle imprese in crisi.

Dopo i provvedimenti del Decreto Lavoro per salvaguardare le aziende colpite dalla difficoltà economica post emergenza da Covid-19, arrivano dunque, due nuove misure urgenti per sostenere coloro che si trovano in seria difficoltà. Vediamo cosa prevedono questi due interventi e come potranno aiutare imprese e lavoratori.

ESONERO QUOTE TFR, COME FUNZIONA

Il testo licenziato dal Consiglio dei Ministri dà alle imprese che hanno una procedura fallimentare in corso o che si trovano in amministrazione straordinaria la possibilità di essere esonerate dal pagare le quote di accantonamento del TFR. Si tratta delle quote del Trattamento di Fine Rapporto relative alla retribuzione persa dopo la riduzione degli orari o dopo la sospensione dal lavoro e dal cosiddetto “contributo di licenziamento”. La norma si riferisce alle richieste comprese nel periodo tra il 1° luglio ed il 31 dicembre 2021. Questa misura era già stata prevista nell’ambito del Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109 convertito nella Legge 16 novembre 2018, n. 130 ed ora è stata ampliata. L’esonero è finanziato dal Fondo sociale per l’occupazione e la formazione. Per il 2021 è prevista una quota fino a 16 milioni di euro. A gestire le richieste sarà l’Inps.

ESONERO QUOTA TFR, A CHI SPETTA

La possibilità di prevedere per le aziende in difficoltà l’esonero della quota TFR riguarda le società sottoposte a procedura di amministrazione straordinaria o a quella fallimentare.

La possibilità di esonero della quota TFR era prevista nel Decreto 109/2018 per chi aveva usufruito del trattamento integrazione salariale straordinaria negli anni 2019 – 2020. Ora la norma prevede la medesima occasione per chi ha fatto richiesta dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 per il trattamento straordinario di integrazione salariale. Previa autorizzazione dell’Inps, tali aziende potranno non pagare le quote di accantonamento del Trattamento di Fine Rapporto. Infatti, potranno essere escluse dal pagamento le quote relative alla retribuzione persa per la riduzione oraria o per la sospensione del lavoro.

ESONERO QUOTE TFR: COME FARE DOMANDA

Per ottenere l’esonero quote TFR, bisogna avere l’autorizzazione da parte dell’Inps e richiederla presentando l’opportuna documentazione sul sito dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale. Saranno a breve pubblicate le modalità con cui l’Inps gestirà questo servizio. Inoltre, sarà sempre l’Istituto a tenere sotto controllo i flussi di spesa. Qualora sia raggiunto il limite di 16 milioni di euro per il 2021, lo comunicherà sia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che a quello del dell’Economia e delle finanze per valutare eventuali azioni congiunte. A breve una comunicazione ufficiale dell’Inps chiarirà la procedura specifica per presentare istanza.

INTEGRAZIONE CASSA COVID, COME FUNZIONA

Il Consiglio dei Ministri ha anche licenziato un’altra norma che prevede in via eccezionale la concessione del Trattamento di Integrazione Salariale per una durata massima di altre 13 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021. La scadenza prevista precedentemente era il 30 giugno scorso poi estesa con il Decreto Lavoro, solo per gli aventi diritto, al 30 ottobre 2021. Con questo nuovo provvedimento, in pratica, le grandi aziende in crisi potranno avere l’integrazione del trattamento di integrazione salariale con un tetto massimo di spesa pari a 4880,2 milioni di euro per il 2021, ripartiti a seconda del tipo di intervento. A gestire l’erogazione sarà l’Inps che monitorerà anche il rispetto del limite. Il trattamento di integrazione salariale potrà essere concesso con pagamento diretto della prestazione da parte dell’Inps, così come previsto nel Decreto Legge 17 marzo 2021, n. 18 (cosiddetto Cura Italia, convertito nella Legge 24 aprile 2020, n. 27 ).

INTEGRAZIONE CASSA COVID, A CHI SPETTA

I trattamenti possono essere concessi alle imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1.000 che gestiscono uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale. Quindi, potranno aver diritto al trattamento di integrazione salariale previsto dal Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 (cosiddetto Decreto Sostegni, convertito nella Legge 21 maggio 2021, n. 69), solo le grandi aziende italiane.

La durata massima integrativa è pari a 13 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021.È importante però che queste aziende dimostrino di aver ridotto l’attività lavorativo o iniziato un periodo di sospensione per ottenere il trattamento di integrazione salariale. I datori di lavoro privati che si trovano in difficoltà economiche ed hanno ridotto o sospeso l’attività lavorativa a causa dell’emergenza Covid-19 possono presentare per i lavoratori in forza alla data dell’entrata in vigore della norma, anche domanda per i trattamenti di assegno ordinario di cassa integrazione salariale in deroga, come previsto nel Decreto Cura Italia.

INTEGRAZIONE CASSA COVID, COME FARE DOMANDA

I datori di lavoro privati la cui grande azienda è in difficoltà a causa dell’emergenza da Covid-19 possono presentare la richiesta di integrazione cassa Covid sui canali telematici dell’Inps. Nello specifico, si può presentare istanza attraverso “Uniemens CIG”, ovvero la procedura operativa per tutte le comunicazioni relative alla cassa Covid. Sulla piattaforma potranno essere esaminati i dati necessari al calcolo, alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell’Inps e all’accredito della relativa contribuzione figurativa. Il datore di lavoro dovrà inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo di integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui ha ottenuto il periodo di integrazione salariale.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109 (Pdf 426 Kb) – Convertito nella Legge 16 novembre 2018, n. 130 (Pdf 237 Kb)
Decreto Legge 17 marzo 2022, n. 18 (Pdf 1 Mb) – Convertito nella Legge 24 aprile 2020, n. 27 (Pdf 619 Kb)
Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 (Pdf 426 Kb) – Convertito nella Legge 21 maggio 2021, n. 69 (Pdf 42 Kb)

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di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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