Fondo nuove competenze 2024: cos’è, come funziona, quando riapre

La guida al Fondo Nuove Competenze per la formazione avanzata dei lavoratori

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Riapre anche nel 2024 il Fondo Nuove Competenze, il serbatoio di risorse che rimborsa le spese sostenute dalle imprese per la formazione dei propri dipendenti.

È stato potenziato nel corso dello scorso anno con altre risorse e nuovi canali, con lo scopo di aumentare le competenze dei lavoratori, purché le ore di formazione siano realizzate durante l’orario di lavoro.

In questa guida spieghiamo in modo chiaro e dettagliato cos’è e come funziona il Fondo Nuove Competenze, a chi spetta il contributo e come utilizzarlo.

COS’È IL FONDO NUOVE COMPETENZE

Il Fondo Nuove Competenze è uno strumento di politica attiva, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, destinato alle imprese che vogliono migliorare le competenze dei propri lavoratori.

In particolare, grazie al suo impiego, i lavoratori possono seguire percorsi di formazione durante l’orario lavorativo, con le ore di stipendio del personale dedicate alla formazione a carico del fondo, grazie ai contributi dello Stato e del FSE – PON SPAO, gestito da ANPAL (che dal 1° marzo 2024 diventa Sviluppo Lavoro Italia S.p.A., come spiegato in questa guida).

In sostanza l’azienda, non solo non paga la formazione, ma riceve anche un rimborso per coprire il costo delle ore di lavoro “perse” perché destinate alla frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze da parte dei propri dipendenti (inclusi i contributi previdenziali e assistenziali).

L’obiettivo è sostenere aziende e lavoratori nella fase post pandemia da Covid, attraverso lo sviluppo di competenze e una formazione mirata alla persona, soddisfacendo i fabbisogni emergenti delle imprese. Il FNC funziona per edizioni.

FONDO NUOVE COMPETENZE, QUANDO RIAPRE

Il Fondo Nuove Competenze riaprirà entro la Primavera del 2024, anche se la data precisa non è stata ancora comunicata. La terza edizione del Fondo Nuove Competenze avrà come budget un tesoretto di oltre 1 Miliardo di euro.

Fino alla fine del 2023 è stata operativa la seconda edizione dell’avviso Fondo Nuove Competenze. Vi aggiorneremo non appena la terza edizione sarà attivata.

COME ADERIRE AL FONDO NUOVO COMPETENZE

Per aderire al Fondo Nuove Competenze, bisogna presentare domanda. L’istanza può essere presentata dal legale rappresentante o suo delegato tramite l’accesso con SPID, CIE o CNS alla piattaforma informatica dedicata che sarà avviata da Sviluppo Lavoro Italia S.p.A., che dal 1° marzo 2024 prenderà il posto di ANPAL. I criteri saranno stabiliti dal bando della terza edizione, non appena sarà pubblicato e su cui vi aggiorneremo.

Per una migliore comprensione di seguito spieghiamo come funziona il fondo e ogni altra informazione che è utile conoscere.

COME FUNZIONA IL FONDO NUOVE COMPETENZE

Con le risorse del Fondo Nuove Competenze (FNC) viene ricompensato il mancato guadagno delle imprese che impiegano ore di lavoro in formazione, attraverso un rimborso comprensivo dei contributi previdenziali e assistenziali.

Il contributo massimo complessivo riconoscibile per ciascuna istanza non può eccedere i 10 milioni di euro.

Come disciplinato dal Decreto 22 settembre 2022 del Ministero del Lavoro, il FNC rimborsa il costo delle ore di lavoro destinate alla frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori, secondo le seguenti modalità:

  • la retribuzione oraria è finanziata dal FNC per un ammontare pari al 60% del totale. La  retribuzione oraria è calcolata a partire dalla retribuzione teorica mensile comunicata dal datore di lavoro all’INPS riferita al mese di approvazione dell’istanza di accesso al Fondo, moltiplicata per 12 mensilità e suddivisa per 1.720 ore considerate un tempo lavorativo annuo standard. Per chiarimenti su come calcolare il costo del lavoro e quali sono i criteri di verifica applicati, come da Decreto n. 275 del 23 settembre 2022, vi consigliamo di leggere questa pagina;

  • gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione sono rimborsati per intero, inclusivi della quota a carico del lavoratore, al netto degli eventuali sgravi contributivi fruiti nel mese di approvazione dell’istanza di accesso al FNC. Gli oneri sono calcolati come quota oraria contributiva ottenuta applicando l’aliquota contributiva alla retribuzione oraria;

  • la quota di retribuzione oraria è rimborsata per intero in caso di accordi che prevedano, oltre alla rimodulazione dell’orario finalizzata a percorsi formativi, una riduzione del normale orario di lavoro, parità di retribuzione complessiva, anche di natura sperimentale che operi per almeno un triennio in favore di tutti i lavoratori dell’azienda. Tali accordi devono prevedere una riduzione di almeno un’ora del normale orario di lavoro settimanale.

Bisognerà attendere il prossimo bando per capire nel dettagli quali sono i criteri di valutazione di ogni istanza da parte dell’Agenzia. Invece, l’erogazione del contributo viene eseguita da INPS, ma sempre su richiesta di ANPAL (o dal 1° marzo 2024 da Sviluppo Lavoro Italia S.p.A). Scopriamo insieme a chi si rivolge la misura.

A CHI SI RIVOLGE IL FONDO NUOVE COMPETENZE

Il Fondo Nuove Competenze si rivolge ai datori di lavoro privati, incluse le società a partecipazione pubblica, che abbiano sottoscritto accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro finalizzati a percorsi formativi di accrescimento delle professionalità dei lavoratori in specifici ambiti, da realizzarsi anche nel corso dell’annualità 2024.

Tali datori di lavoro:

  • devono essere in regola sotto il profilo contributivo, fiscale e assistenziale;

  • non devono trovarsi in condizione di liquidazione, fallimento, cessazione di attività, concordato preventivo o in procedimenti finalizzati alla dichiarazione di una di tali situazioni;

  • non devono avere contenziosi giudiziali o stragiudiziali con ANPAL (o dal 1° marzo 2024 da Sviluppo Lavoro Italia S.p.A che prenderà il suo posto) riguardanti contributi pubblici.

Si intendono per società a partecipazione pubblica, le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico. Per la seconda edizione, la scadenza per la sottoscrizione degli accordi collettivi era il 27 marzo 2023. Vi faremo sapere quali saranno le scadenze 2024.

COME FUNZIONANO GLI ACCORDI COLLETTIVI

Gli accordi collettivi sono quelli previsti ai sensi dell’articolo 88, comma 1 del Decreto Rilancio e dell’articolo 4 del Decreto Agosto e servono a rispondere alle esigenze dei datori di lavoro a seguito di mutate esigenze organizzative e produttive o per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori. In particolare, per il secondo sportello della misura gli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro devono:

  • essere stati sottoscritti nel termine che sarà indicato nel prossimo bando per la terza edizione, nel 2024;

  • specificare il numero dei lavoratori coinvolti nell’intervento;

  • indicare il numero di ore dell’orario di lavoro da destinare al progetto formativo. Il limite minimo delle ore per ogni lavoratore è di 40, mentre quello massimo è pari a 200;

  • precisare il periodo entro il quale realizzare le attività formative che, unitamente alla relativa rendicontazione, dovranno concludersi entro e non oltre 150 giorni dalla data di comunicazione di approvazione dell’istanza. Il datore di lavoro, inoltre, al momento della presentazione dell’istanza, può optare per lo svolgimento della formazione nei 110 giorni dall’approvazione della domanda e provvedere alla rendicontazione nei 40 giorni dalla conclusione dei percorsi di sviluppo delle competenze. Vi aggiorneremo in caso di cambiamenti per il 2024;

  • presentare il progetto formativo che individui i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze;

  • indicare il fabbisogno di adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori conseguente alla sottoscrizione di un accordo di sviluppo per progetti di investimento strategico o nel caso del ricorso al Fondo per il sostegno alla transizione industriale.

ASSISTENZA COMPILAZIONE DOMANDA E FAQ

L’ANPAL per gli anni scorsi aveva messo a disposizione degli utenti una sezione con le risposte alle principali FAQ raggiungibili cliccando nell’area “FNC – Fondo Nuovo Competenze”, per dissipare ogni dubbio sull’uso del Fondo. In questa pagina, trovate il manuale per le aziende. Ma, conviene attendere l’edizione aggiornata al 2024 per ottenere una guida completa. Ricordiamo che dal 1° marzo 2024 l’ANPAL sarà sostituita dalla società Sviluppo Lavoro Italia S.p.A., come spiegato in questa guida. Vi aggiorneremo non appena saranno resi noti i dettagli!

Infine, fino a fine febbraio 2024 ANPAL garantisce l’assistenza ai servizi della piattaforma informatica nei giorni feriali dalle ore 9.30 alle 16.00 dal lunedì al giovedì e dalle ore 9.30 alle 13.00 del venerdì.

CUMULABILITÀ FNC

Le agevolazioni previste dal Fondo nuove competenze (FNC) sono, come accennato, cumulabili con quelle previste dai Fondi Interprofessionali. I Fondi aderenti sono quelli che trovate in questa pagina. Questo aspetto è da non sottovalutare, poiché consente alle aziende di formare i propri lavoratori in modo del tutto gratuito.

Può essere finanziato dal Fondo Paritetico Interprofessionale anche il progetto che riceva un finanziamento parziale, a condizione che l’intero percorso formativo, comprensivo anche dell’attività non finanziata dal Fondo Interprofessionale, sia realizzata secondo la disciplina del Fondo, anche con riferimento alle verifiche e ai controlli.

I CONTROLLI

Dal 1° marzo 2024 Sviluppo Lavoro Italia S.p.A – che prenderà il posto di ANPAL – verificherà che l’istanza sia stata presentata nei termini e secondo le modalità previste dall’Avviso in via di pubblicazione. In caso di documentazione incompleta, la società invierà al soggetto richiedente una richiesta d’integrazioni o chiarimenti rispetto alla documentazione ricevuta.

Il soggetto richiedente avrà, 10 giorni di tempo per trasmettere la documentazione integrativa. Per procedere con l’approvazione definitiva, la società richiederà alle Regioni o Province Autonome interessate di esprimere un parere sul progetto formativo. Decorsi i 10 giorni, il parere si intenderà acquisito positivamente per “silenzio assenso”.

I TEMPI DI REALIZZAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI

Negli anni scorsi, i percorsi per lo sviluppo delle competenze dovevano essere realizzati entro 150 giorni dall’approvazione della domanda.

Vi aggiorneremo in caso di novità contenute nel bando 2024.

COME VIENE EROGATO IL CONTRIBUTO

Anche nel 2024, una volta ammesso al contributo, l’erogazione al datore di lavoro potrà avvenire in due modi:

  • il 40% dell’importo richiesto, a titolo di anticipazione, previa presentazione di una fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa della durata di 24 mesi e di importo pari all’anticipo. Deve essere irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta e senza eccezioni, a garanzia dell’eventuale richiesta di restituzione della somma stessa. Il restante importo è stato erogato all’esito delle verifiche sulla documentazione allegata all’istanza di saldo;

  • oppure in un’unica tranche a saldo, all’esito delle verifiche sulla documentazione allegata all’istanza di saldo. Tale richiesta va presentata entro 150 giorni dalla data di approvazione della domanda.

Vi faremo sapere cosa dirà il nuovo bando 2024 in tal proposito.

CHI SI OCCUPA DELLA FORMAZIONE

Come previsto, la formazione non può essere erogata direttamente dal datore di lavoro. L’azienda deve coinvolgere dei partner che si occupano della formazione, in particolare possono essere:

  • gli enti accreditati a livello nazionale o regionale;

  • altri soggetti anche privati, che per statuto o istituzionalmente, sulla base di specifiche disposizioni legislative o regolamentari anche regionali, svolgono attività di formazione ivi comprese le Università statali e non statali legalmente riconosciute, gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado, i Centri per l’Istruzione per gli Adulti-CPIA, gli Istituti Tecnici Superiori (ITS), i Centri di ricerca accreditati dal Ministero dell’Istruzione, anche in forma organizzata in reti di partenariato territoriali o settoriali.

L’attività di formazione è, di norma, finanziata dai Fondi Paritetici Interprofessionali aderenti l’iniziativa, ossia che abbiano manifestato al gestore, l’interesse a partecipare all’attuazione degli interventi del FNC. Il datore di lavoro deve indicare, nell’istanza di ammissione a contributo, il Fondo Paritetico Interprofessionale al quale aderisce.

MODALITÀ DI ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE

Gli esiti dei percorsi formativi, ove riferiti al Repertorio nazionale o referenziati alle ADA dell’Atlante del Lavoro, sono attestati da un ente accreditato alla formazione professionale o da un ente titolato.

In particolare ai fini dell’identificazione del soggetto che attesta le competenze ricorrono i seguenti casi:

  • nel caso in cui la formazione sia finanziata da un Fondo Paritetico Interprofessionale aderente al FNC, le attestazioni possono essere prodotte dal soggetto erogatore della formazione secondo la disciplina prevista dal Fondo stesso;

  • negli altri casi, le attestazioni devono essere prodotte dall’ente titolato nazionale o regionale con cui è stata realizzata la formazione o da un ente accreditato con il concorso dell’ente titolato nazionale o regionale medesimo.

Come precisato dalla nota integrativa n. 4360 del 5 Aprile 2023 nel caso in cui le Regioni non abbiano ancora definito un elenco di enti titolati alla certificazione delle competenze, le imprese possono fare ricorso agli enti regionali accreditati alla formazione per erogare la formazione prevista dal Fondo nuove competenze e per rilasciare ai partecipanti l’attestazione finale, ferma restando la possibilità di fare ricorso agli enti titolati a livello nazionale. La regola dovrebbe essere confermata anche nel 2024.

Va specificato, a tal proposito, che i progetti di sviluppo delle competenze sono finalizzati, di norma, al conseguimento di una qualificazione (almeno al livello EQF 3) o di singole unità di competenza parte di essa, incluse nel Repertorio nazionale, nelle sue articolazioni regionali, e del rilascio di una attestazione finale di messa in trasparenza degli apprendimenti.

LE RISORSE

Per il 2024, a rifinanziare il FNC è stata la Legge di Bilancio 2024 con un tesoretto da 1 miliardo di euro, riconducibili alle risorse dell’iniziativa REACT-EU, affluite al Programma Operativo Nazionale Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione (PON SPAO).

RIFERIMENTI NORMATIVI

ALTRI APPROFONDIMENTI E AGGIORNAMENTI

Vi consigliamo di approfondire il nostro articolo che spiega cosa cambia con l’addio di Anpal che diventa Sviluppo Lavoro Italia, la nuova società del ministero del Lavoro dal 1° marzo 2024.

Tra gli argomenti correlati che potrebbe essere interessante scoprire vi segnaliamo l’approfondimento sul Programma GOL e il focus su Supporto formazione e lavoro.

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di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
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