Formazione in Cassa Integrazione: sanzioni per il lavoratore che non la svolge

Le nuove sanzioni per chi non rispetta l’obbligo formativo durante la Cassa Integrazione Straordinaria. Ecco chi rischia il taglio dell’assegno

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Per la formazione in Cassa Integrazione Straordinaria arrivano le sanzioni per chi non la svolge, secondo i dettami del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in vigore dal 29 ottobre 2022.

Il Decreto del ministeriale del 2 agosto 2022 in materia, infatti, ha stabilito che i lavoratori che saltano la formazione in Cigs rischiano dalla decurtazione dell’assegno fino alla revoca integrale.

In questa guida vi spieghiamo quali sono le sanzioni in caso di mancata formazione durante la Cassa Integrazione Straordinaria, chi è a rischio e quando scattano le multe.

FORMAZIONE IN CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA, L’OBBLIGO

La Legge di Bilancio 2022 e il Decreto Sostegni Ter hanno attuato la riforma degli ammortizzatori sociali 2022, come vi spieghiamo nel nostro approfondimento. Tra le altre cose, il Decreto Sostegni Ter all’articolo 23, ha modificato l’articolo 25 ter del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n.148 stabilendo che lavoratori beneficiari della Cassa Integrazione Straordinaria devono partecipare obbligatoriamente a iniziative formative o di riqualificazione.

L’obiettivo è mantenere o sviluppare le competenze in vista della conclusione della procedura di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e in connessione con la domanda di lavoro espressa dal territorio. I lavoratori interessati devono, quindi, partecipare a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione, anche finanziate da fondi interprofessionali o con il cofinanziamento delle Regioni.

Con il Decreto 2 agosto 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28-10-2022, il Ministero del Lavoro ha definito le sanzioni a cui vanno incontro i lavoratori che non rispettano le nuove regole sull’obbligo di formazione in CIGS. Una misura rientra nell’ambito della rivoluzione sulla formazione professionale messa in campo dal Governo in linea con gli obiettivi del PNRR e secondo lo schema previsto da interventi quali Piano nazionale nuove competenze, Piano Neet, Programma GOL, Sistema duale e Fondo nuove competenze.

SANZIONI FORMAZIONE IN CIGS: A CHI SI RIVOLGONO

L’obbligo di formazione si rivolge ai lavoratori beneficiari del trattamento di Cassa Integrazione Straordinaria, di cui al Capo III del Titolo I e al Titolo II del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Di conseguenza, anche le sanzioni si rivolgono a tali lavoratori, ovvero:

  • lavoratori con contratto di lavoro subordinato, esclusi i dirigenti;
  • apprendisti con contratto di lavoro subordinato;
  • lavoratori a domicilio che abbiano maturato un’anzianità lavorativa effettiva di 30 giorni alla data di presentazione della domanda (articolo 1, Decreto Legislativo n. 148 del 2015).

OBBLIGO FORMAZIONE, QUALI SONO LE SANZIONI

Il Decreto 2 agosto 2022 del Ministero del lavoro definisce nel dettaglio le nuove sanzioni in vigore dal 29 ottobre 2022 per i lavoratori che non partecipano ai percorsi formativi. Infatti, la norma stabilisce che la mancata partecipazione, senza giustificato motivo fornito dal lavoratore, alle iniziative di formazione e di riqualificazione per chi è in cassa integrazione straordinaria, comporta l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

  • decurtazione di un terzo delle mensilità della cassa integrazione straordinaria, con un minimo di un mese di decurtazione. Ciò vale in caso di mancata partecipazione ai percorsi formativi nella misura compresa tra il 25% e il 50% delle ore complessive previste per ognuno dei corsi proposti;

  • taglio della metà delle mensilità della CIGS, con un minimo di un mese. Ciò in caso di mancata partecipazione nella misura compresa tra il 50% e l’80% delle ore complessive per ognuno dei corsi proposti;

  • decadenza dal trattamento di integrazione salariale. Ciò in caso di mancata partecipazione in misura superiore all’80% delle ore complessive previste.

QUANDO I LAVORATORI IN CIGS POSSONO ASSENTARSI

Il Decreto 2 agosto 2022 stabilisce che i lavoratori possono assentarsi ai corsi per la formazione in cassa integrazione straordinaria solo in presenza di un “giustificato motivo”. Viene considerato un “giustificato motivo” di mancata partecipazione alle iniziative di formazione e di riqualificazione il caso in cui un lavoratore:

  • presenti un documentato sullo stato di malattia o di infortunio;

  • inizi il servizio civile, di leva o richiamo alle armi;

  • si trovi in stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge. Ovvero quelli che vi spieghiamo in questo articolo;

  • presenti delle citazioni in tribunale, a qualsiasi titolo, dietro esibizione dell’ordine di comparire da parte del magistrato;

  • presenti gravi motivi familiari documentati o certificati;

  • dimostri dei casi di limitazione legale della mobilità personale;

  • presenti ogni altro comprovato impedimento oggettivo o causa di forza maggiore, cioè ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di partecipare alle iniziative di formazione o riqualificazione, senza possibilità di alcuna valutazione di carattere soggettivo o discrezionale da parte di quest’ultimo.

Il recupero della prestazione erogata non è comprensivo degli oneri relativi alla contribuzione figurativa e all’assegno al nucleo familiare eventualmente erogato.

OBBLIGO FORMAZIONE IN CIGS, COME SI APPLICANO LE SANZIONI

Il Ministero, nel Decreto 2 agosto 2022, all’articolo 3 definisce anche le modalità di applicazione delle sanzioni. A fare i dovuti accertamenti sarà il servizio ispettivo territorialmente competente, a seguito di visita disposta nell’ambito delle proprie competenze, ovvero nel corso degli accertamenti
previsti al termine dei programmi di cassa integrazione guadagni di cui al Capo III del Titolo I del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Tali ispettori quindi:

  • andranno ad accertare il concreto svolgimento della formazione, secondo il programma aziendale presentato;

  • l’organo ispettivo, qualora dai registri dell’Ente che eroga la formazione risultino assenze ingiustificate, provvede alla contestazione della sanzione corrispondente secondo i criteri e le misure definite dal Decreto 2 agosto 2022, limitatamente ai lavoratori per i quali viene accertata la mancata partecipazione alla formazione senza giustificato motivo oggettivo;

  • ai fini dell’applicazione della sanzione ai lavoratori finiti nel mirino, dà comunicazione all’INPS, alla sede territoriale competente.

SANZIONI IN CASO DI CIGS CON FONDI BILATERALI ALTERNATIVI

Nei casi in cui la cassa integrazione straordinaria sia erogata attraverso i fondi bilaterali alternativi, cioè in riferimento ai settori dell’artigianato e della somministrazione di lavoro, come da articolo 27 del Decreto Legislativo n. 148 del 2015 la procedura per le sanzioni ai lavoratori che saltano la formazione è leggermente diversa. A effettuare i controlli sono sempre gli ispettori che:

  • accertano il concreto svolgimento della formazione secondo il programma contenuto nell’accordo sindacale, nell’esame congiunto o nell’ambito degli atti di cui alle procedure sindacali propedeutiche all’accesso all’assegno di integrazione salariale;

  • provvedono alla contestazione della sanzione, qualora dai registri dell’ente che eroga la formazione risultino assenze ingiustificate. Le sanzioni sono sempre quelle corrispondenti ai criteri e alle misure definite dal Decreto 2 agosto 2022;

  • comunicano all’INPS, ovvero alla sede territoriale competente, quali lavoratori risultano assenti ingiustificati ai corsi di formazione in cassa integrazione straordinaria, ai fini dell’applicazione della sanzione.

Ciò che cambia è la modalità per procedere alla decurtazione delle mensilità di integrazione salariale. Per i lavoratori destinatari del trattamento di integrazione salariale a carico dei fondi di solidarietà bilaterali alternativi, a decidere la modalità di decurtazione dell’assegno Cigs saranno i soggetti preposti alla gestione di tali fondi.

DA QUADO SI APPLICANO LE SANZIONI

Le sanzioni per i lavoratori che saltano la formazione in cassa integrazione sono entrate in vigore dal 29 ottobre 2022, ossia dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto 2 agosto 2022 del Ministero del Lavoro.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto 2 agosto 2022 del Ministero del Lavoro (Pdf 86,1 Kb) – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28-10-2022;

ALTRI AIUTI E AGGIORNAMENTI

Per tutti i dettagli sulle regole della Legge di Bilancio 2022 relativamente alla riforma degli ammortizzatori sociali, potete leggere questo approfondimento. Mettiamo a disposizione anche la guida aggiornata sulla Naspi e la guida aggiornata sulla Dis coll. In questo approfondimento invece, trovate le novità sul Reddito di Cittadinanza 2022. Per restare sempre aggiornati è possibile iscriversi alla nostra newsletter gratuita e al nostro canale Telegram per scoprire le notizie in anteprima.

di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
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