AFAM concorso Docenti: Bando 2021 per graduatorie nazionali

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Il MUR (Ministero dell’Università e della Ricerca) ha pubblicato il bando AFAM di concorso per docenti da inserire nelle graduatorie nazionali per le assunzioni nelle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

La procedura concorsuale prevede una selezione per soli titoli, finalizzata all’inserimento del personale docente in graduatoria. Gli elenchi serviranno per l’attribuzione di incarichi di lavoro a tempo indeterminato e determinato agli insegnanti presso le istituzioni AFAM.

La domanda è telematica e va presentata entro il 19 luglio. Ecco tutte le informazioni sul concorso docenti AFAM 2021 e il bando MIUR da scaricare.

AFAM CONCORSO PER DOCENTI BANDO 2021

Il concorso AFAM per docenti è finalizzato, nello specifico, alla costituzione di nuove graduatorie nazionali per insegnare negli Istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Gli elenchi saranno utilizzati in subordine alle vigenti graduatorie nazionali per titoli e alle graduatorie nazionali di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e al decreto ministeriale 14 agosto 2018 (prot. n. 597). Le eventuali assunzioni saranno effettuate nel rispetto dei limiti dei posti in organico vacanti disponibili per il personale docente delle Istituzioni statali dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica.

CONCORSO DOCENTI AFAM REQUISITI

Possono partecipare al concorso per docenti AFAM i candidati in possesso dei seguenti requisiti generali:

  • non essere titolari di contratto a tempo indeterminato nelle Istituzioni statali di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Accademie di belle arti, Accademia nazionale di danza, Accademia nazionale di arte drammatica, Istituti superiori per le industrie artistiche – ISIA, Conservatori di musica e Istituti musicali pareggiati);

  • aver superato un concorso selettivo ai fini dell’inclusione nelle graduatorie di Istituto per il settore artistico disciplinare per il quale presentano domanda;

  • aver maturato almeno 3 anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, presso gli Istituti statali AFAM, tra il 1° novembre 2013 e il 31 ottobre 2021, nei corsi previsti dall’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all’articolo 3, comma 3 del regolamento di cui al decreto MIUR 10 settembre 2010, n. 249;

  • non essere già inseriti in graduatorie nazionali per titoli o in quelle di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e al decreto ministeriale 14 agosto 2018 (prot. n. 597) utili per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato nelle Istituzioni dell’alta formazione artistica musicale e coreutica, per il medesimo settore artistico disciplinare e medesima fascia, eccetto che nel caso di dichiarazione di voler decadere dalle stesse o dell’inserimento con riserva dell’esito del contenzioso;

  • cittadinanza italiana o di un Paese membro dell’UE;

  • età minima di 18 anni e non superiore a quella prevista per il collocamento a riposo d’ufficio;

  • godimento dei diritti civili e politici;

  • non essere stati esclusi dall’elettorato attivo;

  • non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, o dichiarati decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito producendo documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Per tutti i dettagli relativi ai requisiti richiesti si rimanda a quanto specificatamente indicato nel bando di concorso AFAM 2021.

GRADUATORIE CONCORSO AFAM 2021

Le graduatorie nazionali relative al concorso per docenti AFAM saranno pubblicate con le seguenti tempistiche:

  1. 13 settembre – pubblicazione graduatorie provvisorie sul sito internet del MIUR (Sezione AFAM), sul portale afam.miur.it e sui siti delle istituzioni sedi delle Commissioni;

  2. entro il 20 settembre – presentazione dei reclami da parte degli aspiranti;

  3. entro il 27 settembre – eventuale rettifica delle graduatorie;

  4. entro il 6 ottobre – pubblicazione graduatorie definitive sul sito internet del MIUR (Sezione AFAM) e sul portale afam.miur.it.

Il termine per le eventuali impugnative decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della pubblicazione delle graduatorie definitive su sito internet del MIUR.

AFAM

AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica) rappresenta l’istruzione superiore artistica appartenente al sistema universitario della Repubblica italiana ed è sottoposta al Ministero dell’università e della ricerca (MUR). Il sistema AFAM è costituito dai Conservatori statali, dalle Accademie di Belle Arti (statali e non statali), dagli Istituti musicali ex pareggiati promossi dagli enti locali, dalle Accademie statali di Danza e di Arte Drammatica, dagli Istituti Statali Superiori per le Industrie Artistiche, nonché da ulteriori istituzioni private autorizzate dal Ministero al rilascio di titoli aventi valore legale. In totale il sistema AFAM è composto complessivamente da 145 istituzioni, di cui 82 statali e 63 non statali. Le sedi sono presenti in tutta Italia. L’elenco di tutte le istituzioni AFAM è consultabile in questa pagina.

DOMANDA

Le domande di partecipazione al concorso docenti AFAM, redatte secondo l’apposito MODELLO (Pdf 407Kb) e complete degli allegati richiesti dal bando, devono essere presentate attraverso l’apposita procedura online, entro trenta giorni a partire dalle ore 10.00 del giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso pubblico sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV serie speciale, Concorsi ed Esami, avvenuta il 18 giugno.

BANDO

Per ulteriori informazioni vi invitiamo a scaricare e leggere attentamente il BANDO (Pdf 471Kb) e i relativi allegati, che rendiamo scaricabili di seguito:
ALLEGATO 1 (Pdf 28,7Kb) – Riserve;
ALLEGATO 2 (Pdf 11,7Kb) – Preferenze;
ALLEGATO B (Pdf 46,6Kb) – Elenco sedi commissioni.

FAQ MIUR

Rendiamo disponibili di seguito alcune domande e risposte frequenti – FAQ sul concorso docenti AFAM pubblicate dal MIUR per rispondere a dubbi comuni:

Nella Sezione D, alla voce “elenco graduatorie d’Istituto” posso inserire qualsiasi procedura selettiva?

Con il termine graduatoria di Istituto ci si riferisce ad una procedura che abbia le seguenti caratteristiche: avviso pubblico, procedura di valutazione dei candidati da parte di una commissione con la formulazione di una graduatoria finale.

Nell’art. 8 del bando si parla di procedure comparative. Cosa si intende?

Il riferimento alle procedure comparative di cui all’art. 8 del bando (DM 645/2021) è riferito esclusivamente agli incarichi ai sensi dell’articolo 1, comma 284, della legge 160/2019. Gli incarichi precedenti e gli altri contratti sono valutati solo se stipulati a seguito di procedura selettiva pubblica.

Ho conseguito una laurea all’estero e sono in possesso del decreto di equipollenza rilasciato dal Ministero. Ai fini della valutazione del titolo è sufficiente tale decreto o devo presentare altra documentazione?

Il decreto di equipollenza è sufficiente.

Cosa deve essere inserito alla voce “corso di studi” riportata nelle tabelle della domanda – sezione E?

Per quanto riguarda servizio nelle Istituzioni AFAM possono essere inseriti i corsi di cui all’articolo 3 del DPR 212/2005 (es.: DCPL06 – Diploma accademico di primo livello in Canto; DAPL01 ‐ Diploma accademico di primo livello in Pittura) e i corsi del Regolamento di cui alDM249/2010.

Per quanto riguarda servizio nelle Università va inserito il titolo del corso di laurea, laurea magistrale, master, dottorato, specializzazione, ecc, in cui è stato impartito l’insegnamento indicato.

Per quanto riguarda servizio in Istituzioni straniere va inserito l’eventuale riferimento ai relativi corsi di studio in cui è stato svolto l’insegnamento indicato.

Posso aggiungere alle ore del contratto CO.CO.CO. le ore di esame, ammissioni, tesi ecc.? C’è un tetto massimo di ore da poter dichiarare?

Non è previsto un tetto massimo di ore da poter dichiarare. Le ore da considerare sono quelle di insegnamento e degli esami (compresa la tesi e gli esami di ammissione) come risultano dalla certificazione rilasciata dall’istituzione ove il servizio è stato prestato o da specifica documentazione.

Nella domanda posso dichiarare un contratto a tempo determinato annuale e diversi contratti CO.CO.CO. svolti nello stesso A.A.?

Si, è possibile. Ai fini del raggiungimento del requisito di ammissione (Sez.D), considerato che un a.a. è pari ad almeno 180 giorni a tempo determinato o almeno 125 ore di co.co.co, si prevede che:
• Fino a 124 ore, 1 ora co.co.co equivale a 1,44 giorni a tempo determinato;
• Fino a 179 giorni, 1 giorno a tempo determinato equivale a 0,69 ore cococo, ovvero 41minuti.

Nell’anno accademico 2019-2020 ho firmato un contratto annuale a tempo determinato dal 29 febbraio al 31 ottobre. Può essere valutato come anno di insegnamento anche se la firma del contratto è avvenuta dopo il 1° febbraio?

Si, perché l’art. 4 comma 2 del DM 645/2021 prevede che 180 giorni di servizio a tempo
determinato siano sufficienti per il riconoscimento di un anno di insegnamento.

In un anno ho insegnato 365 giorni grazie ad un doppio contratto della medesima istituzione: prima dal 1° novembre fino ad avente titolo e poi fino al termine dell’anno accademico. Devo indicare i due contratti della medesima istituzione relativi allo stesso A.A. o un solo contratto indicando 365 giorni?

Vanno inseriti entrambi i contratti.

Ho insegnato per tre anni “Canto Pop” nell’ambito del corso di diploma in “Popular music”. Considerato che il corrispondente settore artistico “COMP/05-Canto Pop e Rock” è stato istituito nel 2017, posso ugualmente dichiarare di avere insegnato per tre anni in questo settore artistico disciplinare?

Si, se risulta dalla certificazione allegata alla domanda come rilasciata dall’Istituzione ove il servizio che è stato prestato viene dichiarato equivalente tra il settore artistico disciplinare e la materia precedente alla sua istituzione. Questo sarà comunque oggetto di valutazione da parte della Commissione.

Nello stesso A.A. ho prestato 60 ore di servizio nella materia “A” e 100 ore nella materia “B”. Posso cumularli?

Si, i servizi possono essere cumulati. Qualora l’A.A. fosse fatto valere come requisito di ammissione, tale anno potrebbe essere utilizzato per l’inserimento nella graduatoria della materia “B”, poiché la maggioranza del servizio è stata prestata nell’insegnamento “B”.

In caso di 5 anni di insegnamento di cui 2 nel settore artistico disciplinare A e 3 nel settore artistico disciplinare B, posso presentare domanda per il settore artistico disciplinare A?

Si, in quanto nella Sezione D il docente può scegliere di dichiarare 2 anni di insegnamento nel settore A e 1 nel settore B, pertanto, in tal caso, la maggioranza del servizio quale requisito di ammissione risulta nel settore A.

Sono inserito in una precedente graduatoria nazionale per titoli per il medesimo settore artistico disciplinare e medesima fascia per cui intendo presentare domanda ai sensi del DM n. 645/2021, ma l’inclusione e la permanenza nella suddetta graduatoria è tuttavia subordinata alla definizione di un contenzioso pendente (ammesso con riserva). Considerato che l’art. 2, comma 7, del DM n. 645/2021 statuisce che non possono partecipare alla procedura coloro che sono già inseriti in una precedente graduatoria nazionale per titoli, per il medesimo settore artistico disciplinare e medesima fascia, salvo che, all’atto della presentazione della domanda, dichiarino di voler decadere dalla predetta graduatoria, chiedo se è possibile presentare comunque domanda con riserva all’esito del predetto contenzioso.

Si. In tal caso, il candidato, nella Sezione D del modulo domanda, deve dichiarare di NON essere inserito in alcuna graduatoria per lo stesso insegnamento per il quale intende presentare l’odierna domanda, ma dovrà allegare un’apposita attestazione con la quale dichiara di essere inserito “con riserva” in una graduatoria nazionale, chiedendo che l’ammissione alla costituenda graduatoria e la decadenza da quella precedente operino con riserva all’esito del contenzioso pendente. Pertanto, solo in caso di esito favorevole del predetto contenzioso, il candidato decadrà dalla presente graduatoria ex DM n. 645/2021.

Sono un docente con contratto a tempo indeterminato presso un istituto AFAM statale, posso presentare domanda per l’inserimento in una graduatoria relativa ad un insegnamento diverso da quello nel quale sono di ruolo?

No, non è possibile. Ai sensi dell’art. 2 del bando è necessario che il candidato non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle Istituzioni statali di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Tale condizione è prevista dall’art. 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. I docenti di ruolo presso un istituto AFAM statale, pertanto, NON possono essere inseriti in graduatoria.

Come si applicano le disposizioni del DM 645/2021 agli ISIA?

Tenuto conto delle specificità degli ISIA:
• l’art. 7 comma 1 lettera a) si intende nel senso che può essere individuato come presidente di commissione anche chi sia già stato Direttore di un ISIA;
• l’art. 7 comma 1 lettera c) si intende nel senso che possono essere nominati in
commissione docenti in servizio;
•l’art. 8 comma 1 sezione A si intende nel senso che viene valutato il servizio prestato con contratti stipulati sulla base di procedure di selezione oggetto di delibera del Consiglio Accademico, assunta anche su base annuale e/o riferita a più insegnamenti.

SUCCESSIVE COMUNICAZIONI E COME RESTARE AGGIORNATI

Eventuali successive comunicazioni relative al concorso AFAM per docenti saranno pubblicate sul portale web dedicato all’Alta Formazione Artistica e Musicale e sul sito web del MIUR.

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di Angela V.
Redattrice, esperta di lavoro pubblico e privato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
Tutti gli annunci di lavoro pubblicati sono rivolti indistintamente a candidati di entrambi i sessi, nel pieno rispetto della Legge 903/1977.

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