Dal 15 ottobre 2021 il green pass diventa obbligatorio in Italia per i lavoratori sia del settore pubblico che privato. Dal 10 ottobre 2021 è stato esteso l’obbligo green pass con l’introduzione di nuove regole per scuole, università e RSA (strutture sociosanitarie assistenziali per anziani e disabili).
Dal 1 settembre 2021 la certificazione verde covid-19 è diventata obbligatoria anche per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie e nel settore dei trasporti. A partire dallo scorso 6 agosto 2021 il green pass covid è diventato obbligatorio in Italia per l’accesso a varie attività sia all’aperto che al chiuso, nell’ambito del turismo, ristorazione, eventi, cultura, intrattenimento e concorsi.
Tutte queste norme vengono sancite da Decreti varati dal Governo tra agosto e settembre e sono valide fino al 31 dicembre 2021, data della proroga dello stato di emergenza per coronavirus. Ecco tutte le regole del green pass spiegate in modo semplice e chiaro.
REGOLE GREEN PASS PER TURISMO, RISTORAZIONE, EVENTI, CULTURA, SPORT
In base alle nuove disposizioni del Governo, contenute nel decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, dal 6 agosto 2021 il green pass è obbligatorio per accedere alle seguenti attività:
- servizi di ristorazione per la consumazione al tavolo;
- spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
- musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- sagre e fiere, convegni e congressi;
- centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
- sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- concorsi pubblici.
Resta inoltre obbligatorio per:
- partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose;
- accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture;
- postarsi in entrata e in uscita da territori classificati in “zona rossa” o “zona arancione”.
Il Decreto Capienze ha confermato l’obbligo green pass già previsto per diversi luoghi della cultura e dell’intrattenimento e ne ha introdotti altri fissando regole di sicurezza valide a partire dall’11 ottobre 2021 per:
- sale da ballo e discoteche;
- strutture sportive all’aperto o al chiuso (stadi, palazzetti);
- sale teatrali;
- sale da concerto;
- sale cinematografiche;
- locali d’intrattenimento e musica dal vivo;
- locali o spazi anche all’aperto.
Per maggiori informazioni è possibile leggere l’approfondimento sulle regole green pass e sicurezza per cinema, stadi, musei, teatri, concerti, discoteche.
REGOLE GREEN PASS E SICUREZZA PER TRASPORTI E SCUOLA
Il Decreto Legge 6 Agosto 2021 n. 111 ha stabilito le regole di base per garantire la ripresa delle attività in piena sicurezza relativamente al settore trasporti e al comparto scuola. L’obbligo del green pass viene introdotto anche in queste aree, con regole ben precise e stringenti, operative dal giorno 1 settembre 2021. Per maggiori informazioni è possibile consultare tutte le regole del decreto green pass e sicurezza per i trasporti e tutte le regole e il decreto green pass e sicurezza per la scuola e università.
COSA CAMBIA DA OTTOBRE 2021 PER SCUOLA, UNIVERSITA’ E RSA
Il Governo ha varato il Decreto Legge 122 del 10 settembre 2021 che ha introdotto nuove regole relative all’obbligo Green Pass a scuola, nelle università e nelle RSA, ossia le strutture sociosanitarie assistenziali per anziani e disabili. Tra le novità più rilevanti vi è il provvedimento che obbliga chiunque entri negli istituti di formazione o nelle strutture sanitario assistenziali, a esibire il certificato verde. Le regole saranno in vigore dal 10 ottobre al 31 dicembre. Il MIUR ha anche stabilito le linee guida per il controllo Green Pass a scuola che potete leggere in questo articolo. Per maggiori informazioni vi invitiamo a leggere il nostro approfondimento.
DAL 15 OTTOBRE GREEN PASS OBBLIGATORIO SUL POSTO DI LAVORO
Con il Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127 è stato approvato l’obbligo Green Pass sul lavoro. Il testo introduce il Green Pass obbligatorio per lavoratori, sia del settore pubblico che per quello privato. Le nuove regole sono in vigore a partire dal 15 ottobre 2021. Per i lavoratori che non hanno il Green Pass la sospensione dello stipendio scatta dal 1° giorno. Nelle imprese o fabbriche con meno di 15 dipendenti la sospensione scatta dal 5° giorno. Per maggiori informazioni vi invitiamo a leggere il nostro approfondimento.
GREEN PASS OBBLIGATORIO ALLA CAMERA E AL SENATO
Anche la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica hanno reso obbligatorio l’uso del Green Pass. L’obbligo Green Pass alla Camera così come al Senato si estende a tutti i dipendenti, consulenti interni ed esterni, visitatori, collaboratori e giornalisti. Sono previste sanzioni e sospensioni fino a 15 giorni per tutti i trasgressori, Deputati e Senatori inclusi. Per i parlamentari in particolare, è anche previsto il taglio della diaria. I Deputati che non esibiscono la Certificazione Verde non possono partecipare ai lavori dell’Assemblea o a quelli delle Commissioni. Norme identiche sono previste anche nel regolamento per il Green Pass obbligatorio al Senato. Vi invitiamo a leggere i nostri approfondimenti sui due regolamenti approvati dalle Camere del Parlamento italiano.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’ACCESSO NEI LUOGHI CON OBBLIGO GREEN PASS
Per accedere ai luoghi in cui vige l’obbligo Green Pass è necessario possedere uno dei seguenti documenti:
- green pass comprovante la somministrazione del vaccino Sars-CoV-2 o la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2;
- risultato negativo di un test molecolare o antigenico rapido per il virus Sars-CoV-2, con validità di 48 ore.
- certificato di esenzione alla vaccinazione oppure appartenenza a categorie esenti (es. bambini con età inferiore ai 12 anni).
CHI NON È OBBLIGATO A DISPORRE DEL GREEN PASS
La Certificazione verde COVID-19 non è richiesta ai bambini esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica. Per queste persone verrà creata una Certificazione digitale dedicata. Finché questa non sarà disponibile, possono essere utilizzate quelle rilasciate in formato cartaceo. Per quanto riguarda l’accesso agli istituti scolastici sono esenti gli alunni, gli studenti e i bambini che frequentano (scuola primaria, scuola secondaria di primo e secondo grado, scuola dell’infanzia). L’esenzione vale anche per i frequentanti dei sistemi regionali di formazione ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori. Per quanto riguarda l’obbligo green pass nei luoghi di lavoro, è escluso nei tribunali ad avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei all’amministrazione della Giustizia, testimoni e parti del processo.
SANZIONI
L’accesso a servizi e attività sottoposti all’obbligo di certificazione verde covid deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni previste dai decreti-legge. E’ responsabilità dei titolari e dei gestori verificare che chi accede è in possesso del green pass. In caso di violazione delle norme sull’obbligo di green pass possono essere inflitte le seguenti sanzioni:
- multa da 400 a 1000 euro, sia a carico dell’esercente / datore di lavoro che dell’utente;
- chiusura dell’esercizio da 1 a 10 giorni, nel caso di violazioni ripetute per 3 volte in 3 giorni diversi per le attività elencate nel nel Decreto Legge n.105.
- Gli impiegati nelle RSA che non rispettano l’obbligo vaccinale verranno sospesi dal lavoro senza ricevere stipendio.
- Per il personale universitario e scolastico, docenti e ATA il non rispetto dell’obbligo green pass viene considerato come una “assenza ingiustificata” e a partire dal 5° giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso senza né retribuzione, né altro compenso.
- II lavoratori che accedono al luogo di lavoro sprovvisti di green pass sono considerato assenti ingiustificati fino alla presentazione della Certificazione Verde. Dopo 5 giorni di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso. La retribuzione non è dovuta dal 1° giorno di assenza. Chi non rispetta l’obbligo Green Pass sul luogo di lavoro potrebbe avere una sanzione pecuniaria da 600 a 1.500 euro. Non è previsto licenziamento.
CHI RILASCIA IL GREEN PASS E COME AVERLO
In Italia è il Ministero della Salute a rilasciare la Certificazione verde COVID-19 attraverso la Piattaforma nazionale, sulla base dei dati trasmessi dalle Regioni e Province Autonome. La certificazione verde covid-19 (il green pass) è un certificato gratuito che viene rilasciato dal Ministero della Salute alle persone che si sono vaccinate o hanno ottenuto un risultato negativo al test molecolare/antigenico o sono guarite dall’infezione da SARS-CoV-2. E’ emesso in formato digitale e stampabile, con codice QR per verificarne autenticità e validità. Si può scaricare dal sito istituzionale del Certificazione verde COVID-19 tramite Tessera Sanitaria o identità digitale (Spid/Cie), scaricando AppImmuni o App IO e a breve anche dal sito del Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale. Chi non dispone di strumenti digitali (computer o smartphone) potrà rivolgersi al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta o in farmacia per il recupero della propria Certificazione verde COVID-19.
DECRETO COVID, TESTI DA SCARICARE
Ecco il testo pdf da scaricare del DECRETO-LEGGE n. 105 (Pdf 115Kb) del 23 luglio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 23-07-2021 con le regole dal 6 agosto.
Questo è invece il DECRETO LEGGE N.111 (Pdf 140Kb) del 6 agosto 2021 contenente “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.”
Rendiamo disponibile anche il testo del DECRETO LEGGE n.122 (Pdf 450Kb) del 10 settembre 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.217 del 10-09-2021 con l’estensione delle regole green pass per scuola, università e RSA.
Si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DECRETO CAPIENZE.
ALTRE DISPOSIZIONI
Il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 approvato dal Governo stabilisce, inoltre, le seguenti misure:
- proroga al 31 dicembre 2021 dello stato di emergenza nazionale per l’epidemia da covid-19;
- ridefinizione dei criteri per l’ingresso in zona bianca, gialla, arancione e rossa delle Regioni. Per tutte le informazioni leggi questo approfondimento;
- nuove misure per lo svolgimento degli spettacoli culturali e per gli eventi sportivi;
- istituzione del fondo discoteche, per concedere ristori alle sale da ballo.
Ricordiamo infine che dal 1 luglio la Certificazione verde COVID-19 è valida come EU digital COVID certificate e rende più semplice viaggiare da e per tutti i Paesi dell’Unione europea e dell’area Schengen.
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C’è una maniera di ottenere il green pass EU se uno si e vaccinato fuori dall’Europa? Io vivo in Canada e verrò in visita. Il green pass canadese non funziona con l’app italiana…
Prova a consultare il sito web Viaggiare Sicuri del Ministero degli Esteri italiano, vai su ‘cerca paese’ e guarda le indicazioni per il Canada. Qui ci sono le informazioni per chi vuole andare in Canada ma anche rientrare in Italia e sono indicati anche siti web per approfondire la tematica.
buongiorno, gentilmente avrei bisogno di un’informazione. ad agosto andrò in vacanza in toscana, vengo dal veneto, quindi la mia domanda è questa: è necessario il green pass per passare da una regione all’altra ? nel caso in cui cambino di colore nelle prossime due settimane potrà servire ? grazie in anticipo, arrivederci
Sì nel caso in cui le regioni cambiassero colore.
Buongiorno a voi. Ci vogliono più restrizioni visto che la gente scherza e sottovaluta la questione.