Immissioni in ruolo docenti infanzia e primaria: novità Decreto Energia

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Il Decreto Energia introduce importanti novità per le immissioni in ruolo dei docenti di scuola dell’infanzia e primaria.

In particolare estende agli insegnanti di scuola elementare e d’infanzia alcune disposizioni previste dalla riforma del reclutamento dei docenti 2022 per il personale docente della scuola secondaria.

Vediamo in dettaglio cosa cambia per l’immissione in ruolo dei docenti di infanzia e primaria con il Decreto Energia.

NOVITÀ IMMISSIONI IN RUOLO DOCENTI INFANZIA E PRIMARIA

Il c.d. Decreto Energia, anche detto Ucraina Bis o Taglia Prezzi, modifica, infatti, il regolamento per l’immissione in ruolo degli insegnanti di scuola d’infanzia e primaria. In particolare, la legge di conversione del Decreto applica ai docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria quanto previsto per gli insegnanti di scuola secondaria in base all’articolo 13, comma 5, del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59, così come modificato dal Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36, ovvero dalla riforma del reclutamento dei docenti approvata dal Governo.

Le modifiche introdotte riguardano, nello specifico, l’anno di prova e l’immissione in ruolo degli insegnanti di infanzia e primaria, le supplenze annuali e il meccanismo delle assegnazioni provvisorie e utilizzazioni. Queste ultime, lo ricordiamo, riguardano la mobilità annuale del personale docente. In pratica ogni anno gli insegnanti hanno la possibilità di prestare servizio per un anno presso una scuola diversa da quella in cui sono titolari o assegnati senza cambiare la sede di titolarità. Quindi possono lavorare in un’altra scuola mantenendo la titolarità della propria sede di assegnazione.

Ecco le nuove regole introdotte dal Decreto Energia per le immissioni in ruolo dei docenti di infanzia e primaria.

LE NUOVE DISPOSIZIONI

In base al Decreto Energia convertito in legge, ai docenti di scuola d’infanzia e primaria sono estese le disposizioni di cui all’art. 13, comma 5, del DL n. 59/2017, ovvero:

  • in caso di superamento del test finale e della valutazione finale positiva del periodo di formazione e prova, i docenti sono cancellati da ogni altra graduatoria di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale siano iscritti e sono confermati in ruolo presso la stessa istituzione scolastica in cui hanno svolto il periodo di prova;

  • i docenti confermati in ruolo hanno il vincolo di permanenza nella stessa istituzione scolastica per 3 anni, compreso il periodo di prova, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, cui si aggiunge, per i vincitori del concorso privi di abilitazione o che abbiano conseguito almeno 30 CFU o CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale per gli insegnanti, in parte da tirocinio diretto, il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l’abilitazione, eccetto che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso;

  • in deroga al vincolo di permanenza, gli insegnanti possono presentare in ogni caso domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell’ambito della provincia di appartenenza e possono accettare il conferimento di supplenze per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbiano diritto.

ULTERIORI INFORMAZIONI E AGGIORNAMENTI

Per tutte le informazioni sulla riforma del reclutamento degli insegnanti e sulle nuove regole per accedere all’insegnamento nelle scuole potete leggere questo approfondimento.

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di Angela V.
Redattrice, esperta di lavoro pubblico e privato.
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