Importi 2023 per calcolo di maternità, paternità, malattia

I valori aggiornati al 2023 per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, maternità, paternità

INPS

L’INPS ha reso noti gli importi di riferimento, nell’anno 2023 per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, di maternità e di paternità per il 2023 per tutte le tipologie di lavoratori, compresi i compartecipanti familiari e i piccoli coloni.

Tali valori sono stati aggiornati sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo, comunicata dall’ISTAT, per le famiglie di operai e impiegati per l’anno 2023.

Andiamo a vedere quindi quali sono gli importi da prendere in considerazione per il calcolo delle prestazioni di malattia e di maternità e paternità durante il 2023.

IMPORTI MATERNITÀ, PATERNITÀ, MALATTIA 2023

L’importo delle indennità per maternità/paternità e malattia sono pari ad una percentuale della paga giornaliera.

  • Per la generalità dei lavoratori dipendenti la base del calcolo è costituita dalla “retribuzione media giornaliera” (determinata a seconda della tipologia di lavoratore);

  • Per altre tipologie di lavoratori la retribuzione base viene definita con regole parzialmente diverse.

Per i lavoratori subordinati, le retribuzioni medie giornaliere utili al calcolo delle prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi sono state rese note con Circolare n° 11 del 1° febbraio 2023. Invece:


Per entrambe le tipologie di soggetti, come anticipato, i valori sono stati aggiornati in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo registrato dall’ISTAT. Andiamo quindi a vedere quali sono questi importi per il 2023.

RETRIBUZIONE LAVORATORI DIPENDENTI

Per la generalità dei lavoratori dipendenti la contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su imponibili di reddito giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge. Più precisamente, la retribuzione da prendere in considerazione deve essere determinata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale su base mensile) e di minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge.

In particolare, il limite minimo di retribuzione giornaliera non può essere inferiore al 9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) in vigore al 1° gennaio di ciascun anno. Per il 2023, come chiarito dalla Circolare n° 11 del 1° febbraio 2023, il trattamento minimo mensile di pensione a carico del FPLD è pari a 567,94 euro, così come rivalutato in base all’adeguamento ISTAT con un aumento dell’8,1% rispetto al 2022 (era pari a 525,38 euro).

Pertanto, il minimale di retribuzione giornaliera per i lavoratori dipendenti è pari a 53,95 euro (9,5% del FPLD). Si precisa che, trattandosi di “minimale”, sia la retribuzione base che anche le prestazioni su questa calcolata potranno anche essere di valore superiore.

CATEGORIE DI LAVORATORI DIVERSI DA DIPENDENTI

Con la Circolare INPS 21 aprile 2023, n. 43 l’Istituto, con riferimento a periodi di paga compresi nell’anno 2023, ha comunicato le retribuzioni giornaliere per calcolare le indennità delle tipologie lavoratori non dipendenti. Si tratta, in buona sostanza, dei seguenti lavoratori:


  • lavoratori agricoli a tempo determinato;

  • compartecipanti familiari e piccoli coloni;

  • lavoratori italiani operanti all’estero in paesi extracomunitari;

  • lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari;

  • lavoratori autonomi, quali artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne. A riguardo vi consigliamo di leggere questa guida dedicata.

Vediamo insieme per ciascuna di queste categorie di lavoratori qual è la retribuzione su cui calcolare le prestazioni in questione.

1) LAVORATORI SOCI DI SOCIETÁ E DI ENTI COOPERATIVI 

Per costoro i trattamenti economici previdenziali in oggetto sono da erogare sulla base della retribuzione del mese precedente alla domanda (malattia, maternità/paternità e tubercolosi), comunque non inferiore al minimale giornaliero di legge che per il 2023 è pari al 53,95 euro.

2) LAVORATORI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO

Anche per costoro la retribuzione base su cui calcolare le indennità (che vengono determinate in maniera diversa a seconda della tipologia) non può essere inferiore al minimale di legge che, per il 2023, è pari a 48 euro.

3) COMPARTECIPANTI FAMILIARI E PICCOLI COLONI

Per questi lavoratori, con riferimento alle prestazioni economiche di maternità o paternità, l’INPS ricorda che le stesse, a decorrere dal 2011, sono liquidate sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione della misura delle pensioni.

Tuttavia, il reddito applicabile, per l’anno 2023, ai fini dell’erogazione delle prestazioni di maternità o paternità è stato pubblicato nella Circolare INPS n. 72 del 01-08-2023. Nel frattempo verrà utilizzato, in via temporanea e salvo conguaglio, il reddito valido per l’anno 2023 è pari a 61,98 euro. Nel 2022 il reddito era pari a 60,26 euro.

Disponibili gli importi dei contributi volontari 2023. L’INPS, con la Circolare INPS n. 69 del 24-07-2023, pubblica gli importi dei contributi dovuti per l’anno in corso, in particolare, dai lavoratori dipendenti agricoli, quelli non agricoli, i lavoratori autonomi e gli iscritti alla Gestione separata.

4) LAVORATORI ITALIANI OPERANTI ALL’ESTERO IN PAESI EXTRAEUROPEI

Per costoro il calcolo deve essere eseguito sulle stesse retribuzioni convenzionali per la determinazione dei contributi. Tali retribuzioni sono quelle indicate nel Decreto del 28 febbraio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 66 del 18 marzo 2023, emanato dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze.

5) LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI ADDETTI ASI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI

Con riferimento alle sole indennità per congedo di maternità/paternità devono essere utilizzate le seguenti retribuzioni convenzionali orarie:

  • 7,90 euro per le retribuzioni orarie effettive fino a 8,92 euro;

  • 8,92 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 8,92 euro e fino a 10,86 euro;

  • 10,86 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 10,86 euro;

  • 5,75 euro per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.

6) LAVORATORI AUTONOMI: ARTIGIANI, COMMERCIANTI, COLTIVATORI DIRETTI, COLONI, MEZZADRI, IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI, PESCATORI AUTONOMI DELLA PESCA MARITTIMA E DELLE ACQUE INTERNE

Anche per loro, solo con riferimento all’indennità di maternità/paternità, nonché l’indennità per congedo parentale delle sole lavoratrici autonome e quella per l’interruzione della gravidanza devono essere calcolate utilizzando i seguenti importi:

  • Coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali: 48 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2023 per la qualifica di operaio dell’agricoltura, con riferimento alle nascite/ingressi in famiglia avvenuti nel 2023 anche quando il periodo indennizzabile abbia avuto inizio nel 2022;

  • Artigiani: 53,95 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2023 per la qualifica di impiegato dell’artigianato, con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2023;

  • Commercianti: 53,95 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2023 per la qualifica di impiegato del commercio, con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2023;

  • Pescatori: 29,98 euro, corrispondenti alla misura giornaliera del salario convenzionale fissata per l’anno 2023 per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associate in cooperativa di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250 (come da Circolare n° 11 del 1° febbraio 2023, paragrafo 3, tabella B), con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2023.

IMPORTI DI RIFERIMENTO PER ALTRE PRESTAZIONI

Con la Circolare INPS 21 aprile 2023, n. 43, l’Istituto, inoltre, indica gli importi da prendere a riferimento, sempre nel 2023, per altre prestazioni:




  • l’indennità economica e l’accredito figurativo per i periodi di congedo in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità.

Vediamo i dettagli.

1) PRESTAZIONI LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA AUTONOMI

Per l’anno 2023, per i lavoratori iscritti alla Gestione separata che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria, le aliquote contributive pensionistiche, maggiorate dell’ulteriore aliquota contributiva che include le tutele relative alla maternità – paternità, al congedo parentale, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera e alla malattia, risultano pari a:

  • 26,23% per i lavoratori liberi professionisti;

  • 33,72% per i collaboratori e altre figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;

  • 35,03% per i collaboratori e altre figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL.

Il contributo mensile utile ai fini dell’accertamento del requisito richiesto si ottiene applicando l’aliquota sul minimale di reddito pari a 17.504 euro per l’anno 2023. Conseguentemente, il contributo mensile utile è pari a:

  • 382,61 euro per i liberi professionisti per i quali si applica l’aliquota del 26,23%;

  • 491,86 euro per i collaboratori e altre figure assimilate per i quali si applica l’aliquota al 33,72%;

  • 510,97 euro per i collaboratori e altre figure assimilate per i quali si applica l’aliquota al 35,03%.

Come chiarito dalla circolare INPS 12 del 2023, per l’anno 2023 il massimale di reddito è pari a 113.520 euro. Per gli eventi insorti nel 2023, il limite di reddito previsto ai fini dell’erogazione dell’indennità per degenza ospedaliera e dell’indennità di malattia corrisponde a 73.509,80 euro (pari al 70% del massimale 2022, pari a 105.014 euro). Le indennità per malattia e per degenza ospedaliera sono calcolate applicando, a seconda delle mensilità di contribuzione accreditate nei dodici mesi precedenti l’evento, le seguenti percentuali:

  • dell’8%, del 12% o del 16% – in caso di malattia;

  • del 16%, del 24% e del 32% – in caso di degenza ospedaliera o di malattia di cui all’articolo 8, comma 10, della Legge 22 maggio 2017, n. 81.

All’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo, valido per l’anno di inizio della malattia che per il 2023 è pari a 311,01 euro. Per il 2023, gli importi sono, quindi, pari a:

  • 49,76 euro (16%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione;

  • 74,64 euro (24%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;

  • 99,52 euro (32%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.

Invece, per l’indennità di malattia, la misura della prestazione è pari al 50% dell’importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata. Pertanto, per il 2023, gli importi sono pari a:

  • 24,88 euro (8%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione;

  • 37,32 euro (12%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;

  • 49,76 euro (16%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.

2) PRESTAZIONI LAVORATORI ATIPICI E DISCONTINUI

Per le nascite avvenute nel 2023, nonché per gli affidamenti preadottivi e le adozioni il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2023, la misura dell’assegno di maternità di base concesso dai Comuni e il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sono quelli indicati nella Circolare n. 26 del 2023. Ovvero:

  • assegno di maternità di base (in misura piena) pari a 383,46 euro mensili per complessivi 1.917,30 euro;
  • ISEE pari a 19.185,13 euro.

Invece, l’importo dell’assegno di maternità per lavori atipici e discontinui, valido per le nascite avvenute nel 2023, nonché per gli affidamenti preadottivi e le adozioni dei minori il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2023, è pari, nella misura intera, a 2.360,66 euro. A chiarirlo è la Circolare n° 11 del 1° febbraio 2023.

3) CONGEDO PARENTALE

Come chiarito dall’INPS nella Circolare INPS 21 aprile 2023, n. 43, il genitore lavoratore dipendente che nel 2023 chiede periodi di congedo parentale, ha diritto all’indennità del 30% se il proprio reddito individuale è inferiore a due volte e mezzo l’importo annuo del trattamento minimo di pensione. Per il 2023 il valore provvisorio di tale importo risulta pari a 18.321,55 euro (7.328,62 euro per 2,5).

4) CONGEDO IN FAVORE DI FAMILIARI DISABILI

La Circolare INPS 21 aprile 2023, n. 43 chiarisce anche per l’anno 2023, sulla base della variazione dell’indice ISTAT dell’8,1% qual è il tetto massimo complessivo dell’indennità per congedo straordinario e del relativo accredito figurativo. Ovvero:

  • 53.686,65 euro di importo complessivo annuo, 40.366,00 euro di importo massimo annuo indennità e 110,59 euro di importo massimo giornaliero. Questi sono i valori massimi dell’indennità economica (calcolati tenendo conto dell’aliquota contributiva del 33% – FPLD);

  • 40.366,00 euro per la retribuzione figurativa massima annua, 776,27 euro per quella massima settimanale e 110,59 euro per quella massima giornaliera. Questi sono gli importi massimi di retribuzione figurativa accreditabili a copertura dei periodi di congedo fruiti nell’anno in corso.

IL TESTO DELLE CIRCOLARI IN PDF

Per ogni ulteriore dettaglio rimandiamo al testo integrale della Circolare INPS 21 aprile 2023, n. 43 (Pdf 207 Kb) e a quello della Circolare n° 11 del 1° febbraio 2023 (Pdf 463 Kb).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

ALTRI APPROFONDIMENTI E AGGIORNAMENTI

Vi segnaliamo la guida su indennità di maternità e paternità per autonomi e liberi professionisti aggiornata al 2023 e l’approfondimento sul congedo di paternità che spiega come funziona e cosa cambia quest’anno. A vostra disposizione  anche l’approfondimento sul riscatto contributi maternità ai fini pensionistici.

Inoltre per conoscere altri aiuti per famiglie e lavoratori potete visitare la nostra sezione dedicata agli aiuti alle persone. Vi invitiamo, inoltre, ad iscrivervi gratuitamente alla nostra newsletter per ricevere tutti gli aggiornamenti e al canale Telegram per leggere le notizie in anteprima.

di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
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