Importi massimi 2024 per NASpI, DIS-COLL, cassa integrazione

La guida dettagliata sui nuovi importi massimi per l’anno 2024 di NASpI, DIS-COLL, cassa integrazione, nonché per altri sussidi INPS

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Disponibili gli importi massimi 2024 per NASpI, DIS-COLL, cassa integrazione e altri sussidi.

Una nuova circolare INPS aggiorna i massimali e le retribuzioni di riferimento per il calcolo, comunicando i valori i anche per i trattamenti di disoccupazione NASpI, DIS-COLL, ISCRO disoccupazione agricola. 

In questa guida chiara e dettagliata spieghiamo quali sono i nuovi importi massimi per l’anno 2024 e come funzionano.

IMPORTI MASSIMI 2024 NASPI DIS-COLL E CASSA INTEGRAZIONE

Con la Circolare n. 25 del 29-01-2024 INPS ha reso noti gli importi massimi 2024 per:

  • cassa integrazione ordinaria (CIGO), cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), cassa integrazione straordinaria (CIGS) e assegno d’integrazione salariale del FIS;

  • fondo credito per assegno d’integrazione salariale e assegno emergenziale;

  • fondo credito Cooperativo per assegno emergenziale;

  • fondo di solidarietà riscossione tributi erariali per assegno di integrazione salariale



  • ALAS, indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo;

  • indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO);

  • assegno per attività socialmente utili.

Vediamo nel dettaglio quindi quali sono gli importi massimi 2024 per NASpI, DIS-COLL e cassa integrazione e poi a seguire per le altre misure, secondo quanto stabilito con la nuova circolare INPS.

1) IMPORTI CIGO, CISOA, CIGS, ASSEGNO FIS

L’importo massimo mensile dei trattamenti d’integrazione salariale quali cassa integrazione ordinaria (CIGO), cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), cassa integrazione straordinaria (CIGS) e assegno d’integrazione salariale del FIS, in vigore dal 1° gennaio 2024, prescinde dall’importo della retribuzione mensile di riferimento.

L’importo del massimale è pari, rispettivamente, al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della Legge 28 febbraio 1986, n. 41, che, attualmente, ammonta a 5,84%. Nello specifico, i trattamenti d’integrazione salariale di cui all’articolo 3, comma 5-bis del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148 hanno:

  • un importo lordo pari a 1.392,89 euro;

  • un importo netto, pari a 1.311,56 euro.

Tale importo massimo inoltre deve essere incrementato, in relazione a quanto disposto dall’articolo 2, comma 17, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura del 20% per i trattamenti d’integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali. Dunque per tali settori l’importo lordo massimo è pari a 1.671,48 euro e quello netto è fissato a 1.573,86 euro. L’aumento del 20% non è previsto invece per il settore agricolo.

2) IMPORTO NASpI e DIS-COLL

L’importo massimo mensile NASpI per il 2024 è pari a 1.550,42 euro. La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari a 1.425,21 euro.

Per quanto concerne la DIS-COLL, l’importo massimo mensile per il 2024 è pari a 1.550,42 euro.  Invece, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari a 1.425,21 euro per il 2024.

3) IMPORTO FONDO CREDITO

Il Fondo della Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (ovvero Fondo Credito), istituito dalla Legge 23 dicembre 1996, n. 662, eroga numerose prestazioni creditizie e sociali ai dipendenti pubblici, i quali versano al Fondo stesso un’apposita contribuzione. La Circolare n. 25 del 29-01-2024 stabilisce gli importi massimi per:

  • assegno di integrazione salariale: per l’anno 2024, con una retribuzione mensile lorda inferiore a 2.535,95 euro, il massimale è pari a 1.377,31 euro. Invece, con una retribuzione mensile lorda compresa tra 2.535,95 e 4.008,71 euro, il massimale è pari a 1.587,52 euro. Infine, con una retribuzione mensile lorda superiore a 4.008,71 euro, l’importo massimo 2024 è pari a 2.005,56 euro;

  • l’assegno emergenziale per l’anno 2024, con una retribuzione tabellare annuale lorda inferiore a 48.564,78 euro, il massimale è pari a 2.836,78 euro al lordo (2.671,11 euro al netto). Invece, con una retribuzione tabellare annuale lorda compresa tra 48.564,78 e 63.900,07 euro, il massimale è pari a 3.195,61 euro al lordo. Infine, con una retribuzione tabellare annuale lorda superiore a 63.900,07 euro, l’importo massimo 2024 è pari a 4.472,65 euro (lordo). Tali cifre tengono conto della riduzione prevista dall’articolo 26 della Legge n. 41 del 1986, che attualmente è pari al 5,84%. Tale riduzione è comunque applicabile esclusivamente nell’eventualità in cui la prestazione in pagamento risulti pari o superiore all’80% della retribuzione teorica, comprensiva di rateo, indicata dall’azienda nel flusso Uniemens.

4) IMPORTO FONDO CREDITO COOPERATIVO

Disciplinato dal Decreto interministeriale 20 giugno 2014, n. 82761, il Fondo Credito Cooperativo ha lo scopo di intervenire nei confronti dei lavoratori nell’ambito di situazioni di crisi. Interviene anche in caso di processi di ristrutturazione, riorganizzazione aziendale, riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, al fine di favorire il mutamento e il rinnovo delle professionalità e realizzare politiche attive di sostegno al reddito e all’occupazione.

In tale fondo rientra anche l’assegno emergenziale a favore dei lavoratori licenziati non aventi i requisiti per l’accesso alle prestazioni straordinarie di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22, integrativo rispetto all’indennità di disoccupazione NASpI. I nuovi importi 2024 per l’assegno emergenziale sono così stabiliti in base alla fascia retributiva:

  • fino a 45.910,43 euro: importo lordo pari a 2.720,80 euro e pari a 2.561,91 euro al netto della riduzione del 5,84%;

  • superiore a 45.910,43 e 64.032,97 euro: importo pari a 3.659,53 euro;

  • superiore a 64.032,97 euro: importo pari a 4.256,38 euro.

5) IMPORTO ASSEGNO INTEGRAZIONE SALARIALE

L’INPS fornisce i massimali mensili per l’assegno di integrazione salariale, come stabilito nell’articolo 10, comma 2, del Decreto interministeriale del 14 settembre 2023, aggiornati per l’anno 2024, insieme alle retribuzioni mensili di riferimento per la loro applicazione. I massimali per l’assegno di integrazione salariale sono determinati in base alla retribuzione mensile lorda in euro, come segue:

  • per retribuzioni inferiori a 2.535,95 euro, il massimale è di 1.377,31 euro;

  • per retribuzioni comprese tra 2.535,95 euro e 4.008,71 euro, il massimale è di 1.587,52 euro;

  • per retribuzioni superiori a 4.008,71 euro, il massimale è di 2.005,56 euro.

Ricordiamo che l’assegno di integrazione salariale rientra nel Fondo di solidarietà riscossione tributi salariali.

6) IMPORTO INDENNITÀ DISOCCUPAZIONE AGRICOLA

Per quanto riguarda l’indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare nel corso dell’anno 2024 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2023, trova applicazione, l’importo massimo stabilito per tale ultimo anno. Vale a dire a 1.321,53 euro.

7) IMPORTO ALAS

L’INPS stabilisce anche gli importi massimi 2024 per l’indennità ALAS, la misura di sostegno alla disoccupazione introdotta per supportare i lavoratori autonomi dello spettacolo. La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dell’indennità di disoccupazione ALAS è pari a 1.425,21 euro per il 2024.

L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2024, 1.550,42 euro. Per maggiori informazioni, potete leggere questo approfondimento.

8) IMPORTO ISCRO

Per quanto concerne gli importi massimi 2024 per l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) di cui vi parliamo in questa guida, è pari a 12.000 euro. L’importo mensile dell’ISCRO per l’anno 2024 non può essere di importo inferiore a 200 euro e non può superare l’importo di 800 euro.

9) IMPORTO ASSEGNO ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI

Dal 1° gennaio 2024, l’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili, a carico del Fondo sociale occupazione e formazione, è pari a 691,89 euro. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all’articolo 26 della Legge n. 41 del 1986.

RIFERIMENTI DI PRASSI

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di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
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