Dal 21 febbraio al 22 aprile 2022 è possibile accedere all’incentivo per l’economia circolare dedicato alle imprese.
L’agevolazione consiste in un credito d’imposta pari al 36% per l’acquisto di materiali di recupero, rivolto alle imprese che hanno acquistato nel 2019 e 2020 prodotti e imballaggi provenienti da materiali riciclati.
In questa guida vi spieghiamo come funziona il nuovo incentivo per l’economia circolare, a chi spetta, come richiederlo e a quanto ammonta.
INCENTIVO PER L’ECONOMIA CIRCOLARE, COS’È
L’incentivo per l’economia circolare è un rimborso, sotto forma di credito d’imposta, pari al 36% delle spese sostenute nel 2019 e 2020 per l’acquisto di prodotti e di imballaggi di recupero fino a un importo massimo annuale di 20.000 euro per ogni impresa beneficiaria. La misura è stata introdotta dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e, più precisamente, dall’articolo 1, comma 73 (Legge di Bilancio 2019).
Con il Decreto del 14 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 2022, n. 33, i Ministri della Transizione Ecologica, dello Sviluppo Economico e dell’Economia e Finanze hanno definito i requisiti e le certificazioni idonee ad attestare le tipologie di prodotti e di imballaggi di recupero per l’accesso all’agevolazione. Inoltre, il Decreto stabilisce i criteri e le modalità per la fruizione del credito d’imposta e il limite complessivo di spesa per l’incentivo per l’economia circolare, pari a 2 milioni di euro per il biennio 2019 – 2020 (1 milione per ciascuna annualità). L’incentivo rientra nel piano d’azione nazionale a sostegno dell’economia circolare e dell’efficientamento delle risorse.
INCENTIVO ECONOMIA CIRCOLARE, A CHI SPETTA
Il contributo sotto forma di credito d’imposta spetta a tutte le imprese che acquistano:
- prodotti finiti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica. Vale solo per quelli che hanno il contenuto di materiale riciclato uguale o maggiore al 30% proveniente da rifiuti con codici dell’EER 15 01 02 “Imballaggi di plastica” e 19 12 04 “Plastica e gomma prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti”. Inoltre, tali imballaggi devono presentare la conformità alle specifiche UNI 10667-14, UNI 10667-16 o UNI 10667-17;
- imballaggi primari e secondari derivati dalla raccolta differenziata della carta. Tali imballaggi devono avere il contenuto di materiale riciclato uguale o maggiore al 70%;
- gli imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata dell’alluminio. Tali imballaggi devono avere il contenuto di materiale riciclato uguale o maggiore al 50%;
- imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002.
Rientrano tra quelli dell’ultimo punto:
- gli imballaggi in carta e cartone, a eccezione degli imballaggi in carta stampati con inchiostri, degli imballaggi in carta trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell’impasto cartaceo e degli imballaggi in carta accoppiati con altri materiali non biodegradabili e compostabili;
- imballaggi in legno non impregnati.
Tali categorie devono anche presentare i certificati di biodegradabilità e compostabilità.
CERTIFICAZIONI VALIDE PER GLI IMBALLAGGI
Per poter beneficiare dell’incentivo per l’economia circolare, i prodotti e gli imballaggi citati devono possedere i requisiti tecnici specificati. Il possesso dei requisiti tecnici può essere dimostrato attraverso una delle seguenti certificazioni:
- la certificazione di prodotto rilasciata sulla base di una verifica “in situ” del bilancio di massa effettuata da un organismo di valutazione di conformità accreditato ai sensi del Regolamento (UE) n. 765/2008 nell’ambito di uno schema di certificazione sul contenuto di riciclato;
- la certificazione di prodotto rilasciata sulla base di una verifica in situ del bilancio di massa da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi del citato Regolamento (UE) n. 765/2008 che attesti il contenuto di riciclato, dichiarato in conformità alla norma tecnica UNI EN ISO 14021;
- una dichiarazione ambientale di prodotto (EPD) conforme alla norma UNI EN 15804 o alla norma UNI EN ISO 14025, convalidata da un organismo di valutazione della conformità accreditato sempre ai sensi del Regolamento (UE) n. 765/2008, che attesti il contenuto di riciclato.
Per la verifica del possesso dei requisiti per gli imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili, secondo la normativa UNI EN 13432:2002, è necessario invece presentare una certificazione che attesti la conformità alla norma UNI 10667-14, UNI 10667-16 o UNI 10667-17. Invece, il possesso dei requisiti tecnici degli imballaggi diversi da quelli in carta e cartone e in legno non impregnati è dimostrato attraverso una certificazione che attesti la conformità alla norma UNI EN 13432:2002.
A QUANTO AMMONTA L’INCENTIVO PER L’ECONOMIA CIRCOLARE
Il contributo per l’economia circolare, riconosciuto sotto forma di credito di imposta, è pari al 36% delle spese sostenute nel 2019 e 2020 per l’acquisto di prodotti e di imballaggi di recupero. Vale fino a un importo massimo annuale di 20.000 euro per ogni impresa beneficiaria, nel limite complessivo di 1 milione di euro su tutte le imprese richiedenti per ciascuna annualità.
COME FUNZIONA L’INCENTIVO PER L’ECONOMIA CIRCOLARE
Per ottenere il credito d’imposta è necessario presentare domanda e dimostrare di aver sostenuto, negli anni 2019 e 2020, le spese per l’acquisto di prodotti e di imballaggi di recupero. L’effettività delle spese risulta da apposita attestazione rilasciata:
- dal Presidente del collegio sindacale;
- da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali;
- da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro;
- dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
L’incentivo per l’economia circolare è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o europea.
L’incentivo non concorre alla formazione del reddito, né alla base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale il beneficio è stato riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello, nel corso del quale, se ne conclude l’utilizzo. È utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
INCENTIVO PER L’ECONOMIA CIRCOLARE: COME PRESENTARE DOMANDA
Le domande per beneficiare dell’incentivo per l’economia circolare potranno essere presentate esclusivamente in forma elettronica, tramite la piattaforma informatica Invitalia PA Digitale fino al 22 aprile 2022. Per la presentazione delle istanze occorre essere in possesso di un’identità SPID.
Nella domanda firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, va specificato:
- per ciascuna delle categorie di prodotti e imballaggi, l’ammontare complessivo delle spese sostenute e l’anno di riferimento;
- l’ammontare del credito d’imposta richiesto, distintamente determinato per ciascuna delle categorie di prodotti e imballaggi;
- di non usufruire di altre agevolazioni per le medesime voci di spesa.
È necessario allegare alla domanda digitale:
- copia del documento d’identità e del codice fiscale del richiedente;
- le certificazioni relative agli imballaggi acquistati;
- l’attestazione dell’effettività delle spese sostenute.
Il credito d’imposta è riconosciuto da parte del Ministero della Transizione Ecologica, previa verifica, dell’ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti previsti. Inoltre, viene concesso secondo l’ordine di presentazione delle domande e sino all’esaurimento delle risorse. La risposta del Ministero arriverà entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza.
MODULI UTILI PER PRESENTARE DOMANDA
Il Ministero della Transizione Ecologica ha messo a disposizione degli utenti dei modelli per la presentazione della domanda di concessione del contributo (Pdf 347 Kb), il modulo di attestazione per le spese (Pdf 292 Kb) e l’informativa privacy (Pdf 223 Kb).
CAUSE DI REVOCA DELL’INCENTIVO
Il credito d’imposta è revocato:
- nel caso in cui venga accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti;
- qualora la documentazione contenga elementi non veritieri;
- in caso di accertamento della falsità delle dichiarazioni rese.
Restano ascrivibili le eventuali conseguenze di legge civile, penale e amministrativa. In tali casi, si provvede al recupero del beneficio indebitamente fruito.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Decreto Mite-Mise-Mef 14 dicembre 2021 (Pdf 71 Kb) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 2022, n. 33
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