Lavoratori fragili, cosa cambia da Luglio 2022 per tutele e smart working

Le regole per i lavoratori fragili, applicabili da Luglio in poi, con riferimento all’impiego del lavoro agile e alle assenze indennizzate

concorsi, lavoro, mascherine, regole

Dal 1° luglio 2022 per i lavoratori fragili cessa la possibilità di svolgere l’attività lavorativa in modalità agile.

Il Decreto Riaperture convertito in Legge ha previsto questa possibilità e anche l’equiparazione a ricovero ospedaliero dei periodi di assenze da lavoro, solo fino al 30 giugno.

In questa guida vi spieghiamo cosa accade ai lavoratori fragili da luglio in poi, quali sono le tutele garantite e i possibili scenari alla luce dell’uscita definitiva dal periodo di emergenza.

LAVORATORI FRAGILI DOPO LA FINE DELL’EMERGENZA

Quella dal 1° aprile al 30 giugno 2022, prevista del Decreto Riaperture 2022 convertito in Legge, è stata l’ultima proroga del regime di tutela per i lavoratori più vulnerabili di fronte al Covid, ossia quelli individuati dal Decreto del Ministero della salute del 3 febbraio 2022 come vi illustriamo in questo articolo. Salvo colpi di scena, i lavoratori fragili sia pubblici che privati non potranno più essere posti smart working fisso o adibiti ad altre mansioni meno “a rischio” ricomprese nella stessa categoria o area d’inquadramento, come definite dai contratti collettivi e non potranno nemmeno, in alternativa, essere impegnati in specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. Scade anche la possibilità, per chi non può svolgere la propria mansione da remoto, di prendersi periodi di malattia equiparati al ricovero in ospedale e quindi indennizzati, così come ribadito dal Messaggio n° 2622 del 30-06-2022. Ma vediamo esattamente cosa succede per i fragili dal 1° luglio 2022 in poi.

1) SMART WORKING

Il lavoratore fragile nel settore privato dopo il 30 giugno 2022 non ha più diritto nella normalità allo smart working. Il datore di lavoro, sentito il medico competente, può però prevedere specifiche misure prevenzionali e organizzative, secondo il nuovo protocollo siglato dal Governo con l’INAIL e le parti sociali come vi spieghiamo anche in questo articolo.

A tal proposito, vale la pena sottolineare che sia alcune forze politiche che le parti sociali hanno richiesto una proroga della disciplina a protezione dei lavoratori fragili e del ricorso allo smart working. In particolare, la scadenza del 30 giugno 2022 per la tutela dei fragili nel lavoro privato si vorrebbe differire al 31 dicembre 2022, ma la richiesta non è ancora stata accolta nonostante l’impennata dei contagi potrebbe essere un valido motivo per procedere allo slittamento. In caso di novità vi terremo comunque aggiornati sul punto.

Per quanto concerne invece i lavoratori fragili nelle Pubbliche Amministrazioni, sebbene lo spartiacque rimane comunque il 30 giugno 2022, resta comunque il regime più “soft” previsto dalla Circolare del 5 gennaio 2022 del Ministero della Funzione Pubblica che concede ai lavoratori fragili la facoltà di ricorrere allo smart working anche dopo il 30 giugno 2022. Questa flessibilità può continuare a essere utilizzata su iniziativa della singola amministrazione, naturalmente salvaguardando l’efficienza delle singole amministrazioni. Nel caso delle PA sarà il dirigente responsabile a individuare le misure organizzative che si rendono necessarie. Per maggiori informazioni, vi consigliamo di leggere il nostro approfondimento sulle linee guida per lo smart working nelle PA.

2) ASSENZA EQUIPARATA A RICOVERO OSPEDALIERO

La seconda tutela che decade il 30 giugno 2022 è quella che equipara al ricovero ospedaliero, l’intero periodo di assenza dal servizio a fronte della presentazione del certificato di malattia attestante una condizione di fragilità. Copertura che interveniva esclusivamente nel caso di impossibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile. In altre parole, dal 1° luglio il lavoratore vulnerabile che si astiene dal lavoro per paura del contagio, a meno che il dirigente o il datore di lavoro non abbia diversamente stabilito, viene considerato assente e non “malato” senza possibilità di ricevere l’indennità di ricovero. Si precisa che, invece, restano indennizzabili come malattia i casi di contagio da Covid così come succede per tutti i lavoratori.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Testo coordinato del Decreto Riaperture convertito in Legge (Pdf 234 Kb) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.119 del 23-5-2022;

Messaggio n° 2622 del 30-06-2022 (Pdf 85 Kb);

Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro 30 giugno 2022(Pdf 207 Kb);

Circolare n. 1 del 5 gennaio 2022 (Pdf 133 Kb).

ALTRI APPROFONDIMENTI E AGGIORNAMENTI

Per maggiori informazioni su cosa prevedono le norme anti Covid fino al 30 settembre 2022, si consiglia di leggere questo articolo. Se volete scoprire altre interessanti novità legislative vi invitiamo a visitare questa pagina. Se volete restare aggiornati è possibile iscriversi gratis alla nostra newsletter e al nostro canale Telegram, per avere le notizie in anteprima.

di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
Tutti gli annunci di lavoro pubblicati sono rivolti indistintamente a candidati di entrambi i sessi, nel pieno rispetto della Legge 903/1977.

Per restare aggiornato iscriviti alla nostra newsletter gratuita e al nostro Canale Telegram. Seguici su Google News cliccando su "segui".

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *