Legge 104 per le unioni civili, a chi spettano i permessi

Tutte le regole sui permessi e i congedi straordinari, previsti dalla Legge 104, in caso di unioni civili

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Arrivano i chiarimenti INPS sui permessi e i congedi straordinari previsti dalla Legge 104 per le unioni civili.

Queste agevolazioni, infatti, spettano anche a chi assiste i disabili “affini”, ossia i parenti dell’altra parte dell’unione civile, come per esempio suoceri o cognati. Ma attenzione, l’estensione non vale per le coppie di fatto.

Scopriamo insieme nel dettaglio quali sono le regole per fruire dei congedi e dei permessi della Legge 104 in caso di unioni civili.

PERMESSI LEGGE 104, COSA SONO

I lavoratori dipendenti hanno diritto ad usufruire di tre giorni di permesso mensili per prestare assistenza al coniuge, ai parenti o ad affini – parenti del coniuge – riconosciuti in situazione di disabilità grave. Questi tre giorni di riposo al mese possono anche essere frazionati in ore e sono retribuiti integralmente in base alla paga oraria o giornaliera. A prevederlo è l’articolo 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Dopo l’emanazione della Legge n. 76/2016, che introduce e disciplina le unioni civili tra persone dello stesso sesso, si è reso necessario un adeguamento. Le istruzioni operative però sono uscite molto più tardi, con la circolare INPS n. 36 del 07-03-2022. Con questo documento l’INPS riconosce anche alle persone unite civilmente la possibilità di fruire di tali permessi, allo stesso modo dei coniugati. Al contrario, per le convivenze di fatto anch’esse disciplinate dalla norma, i permessi sono utilizzabili per assistere solo il partner e non i suoi parenti.

I CONGEDI PREVISTI CON LA LEGGE 104

Il familiare di una persona con disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3 della Legge 104 ha diritto, se lo necessita, anche al congedo straordinario. Si tratta, in pratica, di due anni di assenza dal lavoro retribuiti in base allo stipendio del mese precedente alla richiesta di astensione dal lavoro.

La base normativa è l’articolo 42, comma 5 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 che fissa un ordine di priorità dei soggetti aventi diritto al beneficio che, partendo dal coniuge, degrada fino ai parenti e agli affini di terzo grado.

Anche questo beneficio, alla luce della nuova Legge n. 76/2016 e come riconosciuto dall’INPS con la circolare INPS n. 36 del 07-03-2022 è stato esteso anche agli uniti civilmente che si trovano a dover assistere il partner disabile o i suoi familiari. Anche qui, chi fa parte di una coppia di fatto non può fruirne per curare i parenti del convivente, ma solo il convivente stesso.

PERMESSI E CONGEDI LEGGE 104: LE ISTRUZIONI PER LE UNIONI CIVILI

La circolare INPS n. 36 del 07-03-2022 fornisce le istruzioni operative per il riconoscimento dei permessi in favore dei parenti dell’altra parte dell’unione civile. Come anticipato, con questo documento l’Istituto adegua la propria prassi all’orientamento comunitario che spinge per superare le discriminazioni basate sull’orientamento sessuale in materia di occupazione, condizioni di lavoro e retribuzione.

L’INPS fa riferimento espressamente ai lavoratori del settore privato e, nello specifico, chiarisce:

  • i permessi mensili di cui all’articolo 33, comma 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 vanno riconosciuti non solo per assistere il partner disabile ma anche, negli stessi casi previsti per i coniugi, per assistere i parenti disabili del partner entro il secondo grado. Ciò vale dunque per suoceri, nonni del partner ed i cognati. Allo stesso modo tali soggetti avranno diritto ad assistere l’altra parte dell’unione civile;

  • per il congedo straordinario biennale di cui all’articolo 42, comma 5 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 il diritto va riconosciuto all’unito civilmente non solo nel caso in cui questi presti assistenza all’altra parte dell’unione, ma quando rivolga l’assistenza a un parente dell’unito e viceversa. Ciò vale entro il limite del terzo grado e fermo restando il requisito della convivenza.

NUOVE REGOLE SULLE PRIORITÀ PER L’USO DEL CONGEDO STRAORDINARIO

Il diritto al congedo per i lavoratori va riconosciuto all’unito civilmente nel caso in cui in cui :

  • presti assistenza all’altra parte dell’unione;

  • rivolga l’assistenza a un parente dell’unito.

Allo stesso modo i parenti di una parte dell’unione civile avranno diritto ad assistere l’altra parte dell’unione. Resta fermo il limite del terzo grado di affinità e il requisito della convivenza con l’affine disabile grave da assistere.

Secondo le istruzioni INPS, dunque, è possibile usufruire del congedo straordinario previsto dall’articolo 42, comma 5 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 secondo il seguente ordine di priorità:

  • il “coniuge convivente” o la “parte dell’unione civile convivente” della persona disabile in situazione di gravità;

  • padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del “coniuge convivente” o della “parte dell’unione civile convivente”;

  • uno dei “figli conviventi” della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il “coniuge convivente” o la “parte dell’unione civile convivente” ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;

  • uno dei “fratelli o sorelle conviventi” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il “coniuge convivente” o la “parte dell’unione civile convivente”, “entrambi i genitori” e i “figli conviventi” del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;

  • un “parente o affine entro il terzo grado convivente” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il “coniuge convivente” o la “parte dell’unione civile convivente”, “entrambi i genitori”, i “figli conviventi” e i “fratelli o sorelle conviventi” siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;

  • uno dei figli non ancora conviventi con la persona disabile in situazione di gravità, ma che tale convivenza instauri successivamente, nel caso in cui il “coniuge convivente” o la “parte dell’unione civile convivente”, “entrambi i genitori”, i “figli conviventi” e i “fratelli o sorelle conviventi”, i “parenti o affini entro il terzo grado conviventi” siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

ESCLUSI I CONVIVENTI DI FATTO

La circolare INPS n. 36 del 07-03-2022 però non estende il nuovo diritto di assistere anche i familiari del compagno, ai conviventi di fatto. Infatti, precisa l’Istituto, il rapporto di affinità non è riconoscibile tra il “convivente di fatto” e i parenti del partner, non essendo la “convivenza di fatto” un istituto giuridico.

Pertanto, a differenza di quanto avviene per i coniugi e gli uniti civilmente, il “convivente di fatto” può usufruire dei permessi della Legge 104 del 1992 unicamente nel caso in cui presti assistenza al convivente. Non può usufruirne nel caso in cui intenda rivolgere l’assistenza a un parente del convivente.

PERMESSI E CONGEDO STRAORDINARIO: LA RICHIESTA

L’INPS chiarisce che per richiedere i permessi della Legge 104 o il congedo straordinario per i soggetti delle unioni civili sarà sufficiente la dichiarazione del richiedente. Nella domanda l’interessato deve dichiarare di essere coniuge, parte di unione civile o convivente di fatto ai sensi del comma 36 dell’articolo 1 della Legge n. 76 del 2016. Sarà cura dell’operatore di Sede INPS provvedere, secondo le consuete modalità, all’espletamento dei controlli delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

Per richiedere i permessi o il congedo straordinario per l’assistenza ai familiari disabili potete presentare domanda all’INPS in una delle seguenti modalità:

  • tramite il portale web dell’Inps, se in possesso di una delle credenziali previste per accedere (SPID, CIE o CNS), utilizzando la modalità telematica;

  • tramite il Contact center integrato, telefonando al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento);

  • rivolgendosi ai servizi gratuiti offerti dai Patronati.

RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI

Circolare n. 36 del 07-03-2022 (Pdf 134 Kb)

Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Pdf 222 Kb)

Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Pdf 424 Kb)

Legge 20 maggio 2016, n. 76 (Pdf 218 Kb)

ALTRI AIUTI E AGGIORNAMENTI

Vi consigliamo di leggere la nostra guida dedicata a tutti gli aiuti per i disabili nel 2022. Per conoscere altre agevolazioni disponibili per famiglie e lavoratori potete visitare la nostra sezione dedicata agli aiuti alle persone. Vi invitiamo anche ad iscrivervi alla nostra newsletter gratuita per ricevere tutti gli aggiornamenti e al canale Telegram, per leggere le notizie in anteprima.

di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
Tutti gli annunci di lavoro pubblicati sono rivolti indistintamente a candidati di entrambi i sessi, nel pieno rispetto della Legge 903/1977.

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