Licenziamenti e rinnovo contratti: cosa prevede il Decreto Rilancio

Ecco cosa sapere sulle modifiche alle norme su licenziamenti e rinnovo contratti a termine previste dal Decreto Rilancio in risposta all’emergenza Coronavirus

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Novità in materia di licenziamenti e rinnovo contratti Decreto Rilancio: ecco cosa sapere.

Il DL Rilancio ha esteso a 5 mesi il divieto di licenziare i lavoratori introdotto dal c.d. Decreto Cura Italia. Inoltre, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all’emergenza epidemiologica da Covid-19, consente di prorogare e rinnovare i contratti a termine in deroga al limite di 3 anni.

Le modifiche alle norme sui licenziamenti e i rinnovi dei contratti rientrano tra le misure a tutela dei lavoratori introdotte dal provvedimento. Ecco cosa prevede il Decreto Rilancio e cosa sapere.

MODIFICHE ALLE NORME SUL LICENZIAMENTO

L’articolo 80 del Decreto Rilancio ha innalzato a 5 mesi il termine entro cui sono vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e quelli collettivi. Inoltre ha stabilito la sospensione delle procedure in corso.

Il divieto di licenziamento era stato introdotto dall’articolo 46 del DL Cura Italia, con durata di 60 giorni, per tutelare i lavoratori le cui aziende e settori erano stati colpiti dagli effetti dell’emergenza Coronavirus e delle relative disposizioni nazionali anti contagio.

Il nuovo provvedimento emanato dal Governo dà, inoltre, possibilità ai datori di lavoro che abbiano proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 di poter revocare il recesso, indipendentemente dal numero dei dipendenti. La revoca è ammessa se, contestualmente, viene richiesto il trattamento di cassa integrazione salariale a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In questo caso il il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.

PROROGA O RINNOVO DEI CONTRATTI A TERMINE

L’articolo 93 del DL Rilancio prevede la proroga o il rinnovo dei contratti a termine in essere alla data del 23 febbraio 2020 fino al 30 agosto 2020, anche trascorsi 36 mesi. Ciò al fine di favorire la ripresa delle attività dopo la cosiddetta fase di lockdown prevista dal piano di gestione dell’emergenza Coronavirus.

In sostanza, deroga all’articolo 21 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che prevede il limite di 3 anni per il rinnovo dei rapporti lavorativi a termine. Dunque i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio possono essere rinnovati o prorogati fino a fine agosto anche se hanno superato il termine previsto per legge.

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di Angela V.
Redattrice, esperta di lavoro pubblico e privato.
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