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1. Organizzazione della difesa e delle Forze armate
Il Codice dell'ordinamento militare (art. 1 COM), insieme alle altre disposizioni da esso espressamente richiamate, disciplina l'organizzazione, le funzioni e l'attivita' della difesa e della sicurezza militare e delle Forze armate. Il Codice non innova le disposizioni vigenti proprie del Corpo della guardia di finanza, del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia a ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (art. 1 COM, comma 2).
Al vertice della struttura decisionale troviamo il Consiglio supremo di difesa. Secondo l'art. 2 COM il Consiglio esamina i problemi generali politici e tecnici attinenti alla difesa nazionale e fissa le direttive per l'organizzazione e il coordinamento delle attivita' che la riguardano. Il Consiglio e' presieduto dal Presidente della Repubblica (art. 3 COM) e comprende, tra gli altri, il Presidente del Consiglio dei ministri (vicepresidente), i ministri degli Esteri, dell'Interno, dell'Economia e delle Finanze, della Difesa, dello Sviluppo economico e il Capo di stato maggiore della difesa. Il segretario, nominato al di fuori dei componenti, partecipa alle sedute (art. 3 COM). Il Presidente della Repubblica puo' convocare riunioni con la partecipazione di ministri aggiuntivi (art. 4 COM) o di capi di stato maggiore delle singole Forze armate e di altri esperti (art. 4 COM). Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno (art. 8 COM) e, se necessario, su iniziativa del Presidente della Repubblica o su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri (art. 8 COM).
Il segretario del Consiglio (art. 6 COM) raccoglie ed elabora gli elementi da sottoporre al Consiglio, coordina le deliberazioni e ne predispone l'attuazione. A supporto del segretario opera l'Ufficio di segreteria (art. 7 COM), costituito da personale militare e civile delle amministrazioni dello Stato, con numero massimo stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (art. 7 COM).
Il Ministro della difesa e' preposto all'amministrazione militare e civile della difesa ed e' il massimo organo gerarchico e disciplinare (art. 10 COM). Tra le sue attribuzioni vi sono l'attuazione delle deliberazioni del Governo in materia di difesa, l'emissione di direttive sulla politica militare, l'approvazione della pianificazione generale e operativa interforze e dei programmi tecnico-finanziari, nonche' la proposta al Presidente del Consiglio dei ministri della relazione annuale da presentare al Parlamento sullo stato della disciplina militare e dell'organizzazione delle Forze armate (art. 10 COM). Il Ministro puo' inoltre sopprimere o riorganizzare enti e organismi nell'ambito del processo di ristrutturazione delle Forze armate (art. 10 COM).
Il Ministero della difesa esercita le funzioni e i compiti dello Stato in materia di difesa, sicurezza militare, politica militare, partecipazione a missioni di pace, pianificazione generale e operativa delle Forze armate e dell'area industriale di interesse della difesa (art. 15 COM). Il Ministero, attraverso i propri organi, gestisce anche la tutela ambientale, il supporto alla protezione civile, la classificazione e il funzionamento degli enti dell'area tecnico-industriale, nonche' la gestione degli armamenti terrestri, navali e aeronautici, delle telecomunicazioni, dell'informatica e delle tecnologie avanzate.
Il Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia (art. 19 COM) ha sede a Roma ed e' inserito negli uffici di organizzazione del Ministero della difesa e le sue attivita' sociali e di rappresentanza non sono considerate commerciali ai sensi dell'art. 4, comma 5, del d.P.R. 633/1972. Gli ufficiali in servizio sono iscritti di diritto e sono tenuti al pagamento di una quota mensile, il cui ammontare e' stabilito annualmente dal Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (art. 19 COM).
Sotto la vigilanza del Ministero della difesa rientrano diversi enti, tra cui l'Agenzia industrie difesa e la Difesa servizi spa (art. 20 COM). L'organizzazione dell'Agenzia industrie difesa e della Difesa servizi spa e' disciplinata dagli articoli 48 e 535 COM; gli altri enti vigilati (ad esempio Lega navale italiana e Unione italiana tiro a segno) sono disciplinati nel regolamento (art. 20 COM).
Il Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate (art. 28 COM) e' organo di consulenza del Capo di stato maggiore della difesa. E' presieduto dal Capo di stato maggiore della difesa e comprende il Segretario generale della difesa, il Direttore nazionale degli armamenti, i capi di stato maggiore delle singole Forze armate, il comandante del Comando operativo di vertice interforze e il comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Le determinazioni assunte dal Capo di stato maggiore della difesa costituiscono disposizioni per i capi di stato maggiore di Forza armata, per il comandante del Comando operativo di vertice interforze, per il comandante generale dell'Arma dei carabinieri (limitatamente ai compiti militari dell'Arma), per il Direttore nazionale degli armamenti e per il Segretario generale della difesa (art. 28 COM).
Il Comando operativo di vertice interforze (art. 29 COM) svolge funzioni di pianificazione e direzione delle operazioni e delle esercitazioni interforze e multinazionali, coordinando i comandi operativi di componente delle Forze armate. Il comandante è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della difesa (art. 29 COM).
Le Forze armate sono al servizio della Repubblica (art. 87 COM). Esse sono organizzate su base obbligatoria e su base professionale (art. 87 COM). Il loro compito prioritario e' la difesa dello Stato (art. 89 COM); esse operano anche per la realizzazione della pace e della sicurezza, in conformita' al diritto internazionale (art. 89 COM), e concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni e all'intervento in caso di calamita' pubblica o di straordinaria necessita' (art. 89 COM). Le Forze armate esercitano le funzioni di polizia giudiziaria militare secondo i codici penali militari di pace e di guerra (art. 91 COM) e svolgono ulteriori compiti di pubblica utilita' e tutela ambientale (art. 92 COM).
Per quanto riguarda la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, le disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 si applicano alle Forze armate nei limiti di compatibilita' con i loro speciali compiti, secondo quanto stabilito dal regolamento (art. 184 COM).
Il Collegio medico-legale (art. 189 COM) esprime pareri medico-legali e svolge visite su richiesta del Ministero della difesa, della Corte dei conti o di altri organi giurisdizionali. E' articolato in sezioni, con componenti ufficiali medici delle Forze armate e, se necessario, medici civili convenzionati (art. 189 COM).
Il Capo di stato maggiore della difesa ha attribuzioni sia in campo nazionale (art. 89 TUOM) sia in campo internazionale (art. 90 TUOM). In ambito nazionale, attua gli indirizzi politico-militari, prospetta la situazione operativa strategica, riferisce sull'efficienza dello strumento militare, propone la pianificazione generale finanziaria e operativa interforze, definisce le priorita' operative e tecnico-finanziarie, emana direttive logistiche, di trasporto e sanitarie, e controlla l'impiego dei fondi di investimento e di funzionamento (art. 89 TUOM). In ambito internazionale, mantiene rapporti con le autorita' militari di altri Paesi, rappresenta l'Italia in consessi militari internazionali, partecipa alla pianificazione difensiva comune e alla gestione di memorandum d'intesa e accordi tecnici (art. 90 TUOM).
Al Capo di stato maggiore della difesa dipendono diversi enti interforze, tra cui il Centro alti studi della Difesa, il Comando interforze per le operazioni delle Forze speciali, la Scuola delle telecomunicazioni delle Forze armate, la Scuola interforze per la Difesa N.B.C. e la Scuola di aerocooperazione (art. 93 TUOM). La loro sede, ordinamento e funzioni sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore (art. 93 TUOM).
Il Segretariato generale della difesa (art. 106 TUOM) e' composto da tre strutture di livello dirigenziale generale (I Reparto - Personale, II Reparto - Coordinamento amministrativo, III Reparto - Contenzioso e affari legali), a cui si affiancano due uffici di livello dirigenziale: l'Ufficio generale del Segretario generale e l'Ufficio generale centro di responsabilita' amministrativa. Le strutture sono dirette da un dirigente civile o da un ufficiale a seconda dei casi (il III Reparto solo da un dirigente civile, l'Ufficio generale centro di responsabilita' amministrativa solo da un ufficiale), con competenze specifiche in materia di segreteria, gestione del bilancio, politiche del personale, coordinamento amministrativo e contenzioso (art. 106 TUOM).
In sintesi, l'ordinamento militare prevede una gerarchia ben definita che parte dal Consiglio supremo di difesa, passa per il Ministro della difesa e il Ministero della difesa, si articola nei vari comandi interforze e negli organi di supporto tecnico-amministrativo, e si conclude con le Forze armate stesse, le quali operano per la difesa dello Stato, la pace e la sicurezza internazionale, la salvaguardia delle libere istituzioni, la pubblica utilita' e la tutela ambientale, nel rispetto delle norme di salute e sicurezza sul lavoro e delle disposizioni medico-legali.
2. Stato giuridico del militare e normativa di riferimento
Il Codice dell'ordinamento militare (art. 1 COM), insieme alle altre disposizioni da esso espressamente richiamate, disciplina l'organizzazione, le funzioni e l'attivita' della difesa e della sicurezza militare e delle Forze armate. Il Codice, integrato dal regolamento (il testo unico organico delle norme regolamentari, art. 1 COM, comma 3), si colloca nel contesto della potestà legislativa esclusiva dello Stato (art. 1 COM, comma 5) e si applica in coerenza con le norme generali di procedimento amministrativo (art. 1 COM, comma 6).
All'apice della gerarchia decisionale vi e' il Consiglio supremo di difesa, il cui ambito di competenza e' definito dall'art. 2 COM. Il Consiglio, presieduto dal Presidente della Repubblica (art. 3 COM), fissa i criteri e le direttive per l'organizzazione e il coordinamento delle attivita' difensive. Oltre ai componenti di diritto, il Presidente puo' convocare componenti eventuali (art. 4 COM) e il Consiglio puo' avvalersi di organi ausiliari (art. 5 COM) nello svolgimento delle proprie attribuzioni.
Il Ministro della difesa e' preposto all'amministrazione militare e civile della difesa ed e' il massimo organo gerarchico e disciplinare (art. 10 COM). Tra le sue funzioni vi sono l'attuazione delle deliberazioni del Governo, l'emissione di direttive in materia di politica militare, la partecipazione agli organismi internazionali e la definizione della pianificazione generale e operativa interforze. Il Ministro, inoltre, puo' sopprimere o riorganizzare enti e organismi nell'ambito della ristrutturazione delle Forze armate (art. 10 COM, comma 3).
Il Capo di stato maggiore della difesa (art. 25 COM) e' scelto tra gli ufficiali di grado non inferiore a generale di corpo d'armata, ammiraglio di squadra o generale di squadra aerea, ed e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa. Egli dipende direttamente dal Ministro della difesa, di cui e' l'alto consigliere tecnico-militare, ed e' gerarchicamente sovraordinato ai Capi di stato maggiore di Forza armata, al Comandante del Comando operativo di vertice interforze, al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri (limitatamente ai compiti militari) e, in relazione alle funzioni loro affidate, al Segretario generale della difesa e al Direttore nazionale degli armamenti (art. 25 COM, comma 2, lettere a e b). Le sue attribuzioni in campo nazionale sono dettagliate nell'art. 89 TUOM, dove egli attua gli indirizzi politico-militari, prospetta la situazione operativa strategica, propone la pianificazione finanziaria e definisce le priorita' operative e tecnico-finanziarie.
Ogni Forza armata e' guidata da un Capo di stato maggiore di Forza armata (art. 95 TUOM). I Capi di stato maggiore di Forza armata formulano proposte di pianificazione operativa e finanziaria, gestiscono l'impiego operativo dei fondi di investimento e di funzionamento, e determinano l'ordinamento, gli organici e le circoscrizioni territoriali dei propri comandi (art. 95 TUOM, comma 1, lettera g). Essi sono inoltre organi centrali di sicurezza della rispettiva Forza armata e curano la formazione, il reclutamento e l'addestramento del personale.
Il Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare (art. 99 TUOM) ha la responsabilita' dell'approntamento e dell'impiego del dispositivo per la difesa dello spazio aereo nazionale, coordina le risorse aeree e definisce gli indirizzi di sicurezza del volo. Le sue attribuzioni sono esercitate mediante appositi comandi e organismi dedicati alla formazione e all'accertamento delle cause di incidenti di volo (art. 99 TUOM, commi 2-3).
Il Capo di stato maggiore della Marina militare e' menzionato, tra gli altri, nell'art. 113 COM sull'organizzazione logistica della Marina militare. L'organizzazione logistica della Marina (art. 113 COM) fa capo al Comando logistico, che dipende direttamente dal Capo di stato maggiore della Marina e da cui dipendono, per le funzioni logistiche, i Comandi marittimi; l'Ente circoli e' alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della Marina.
L'Arma dei carabinieri esercita le funzioni di polizia militare in via esclusiva per l'Esercito italiano, la Marina militare e l'Aeronautica militare, fermo restando quanto previsto dall'art. 132, comma 1, lettera a) COM (art. 90 COM). Le funzioni di polizia militare sono regolate da un decreto del Ministro della difesa e sono svolte nel rispetto delle direttive del Capo di stato maggiore della difesa (art. 90 COM, comma 2).
Il potere giudiziario militare e' articolato in magistrati militari (art. 52 COM), tribunali militari (art. 54 COM), tribunale di sorveglianza (art. 56 COM) e corte militare di appello (art. 57 COM). I magistrati militari sono equiparati ai corrispondenti magistrati ordinari (art. 52 COM, comma 1); lo stato giuridico, le garanzie di indipendenza, l'avanzamento e il trattamento economico sono regolati dalle disposizioni dei magistrati ordinari, in quanto applicabili (art. 52 COM, comma 4). Il Tribunale militare giudica con la partecipazione di magistrati e di militari estratti a sorte, garantendo la presenza di un giudice di pari grado rispetto all'imputato (art. 54 COM, comma 2, lettera c). Il Tribunale di sorveglianza, con sede a Roma, e' composto da magistrati di sorveglianza e da esperti nominati dal Consiglio della magistratura militare (art. 56 COM). La Corte militare di appello, anch'essa con sede a Roma, giudica gli appelli contro i provvedimenti dei Tribunali militari (art. 57 COM).
Le procure militari sono organizzate in tre livelli: la Procura generale militare presso la Corte di Cassazione, la Procura generale militare presso la Corte d'appello e la Procura militare presso il Tribunale militare (art. 58 COM). Al vertice di ciascun livello vi e' un procuratore generale militare (presso la Cassazione e presso la Corte militare d'appello) o un procuratore militare della Repubblica (presso il Tribunale militare), affiancato da sostituti, tutti magistrati militari con i requisiti previsti dall'art. 53 del Codice.
Le ricompense al valor militare sono gestite dalla Commissione consultiva militare unica (art. 85 TUOM). La commissione e' composta da ufficiali generali e ammiragli in servizio permanente, con un presidente scelto secondo rotazione tra le Forze armate (art. 85 TUOM, comma 1, lettera a). I membri sono nominati con decreto del Ministro della difesa su proposta del Capo di stato maggiore della difesa; per la Guardia di finanza, su designazione del Ministro dell'economia e delle finanze, acquisita la proposta del Comandante generale (art. 85 TUOM, comma 2).
In sintesi, lo stato giuridico del militare e' definito da un articolato sistema di organi di vertice (Consiglio supremo di difesa, Ministro della difesa, Capo di stato maggiore della difesa), da strutture di vertice delle singole Forze armate (Capi di stato maggiore di Forza armata), da organi giudiziari specializzati (magistrati, tribunali, corti) e da specifiche funzioni di polizia e di ricompensa. Tutti questi elementi trovano la loro disciplina nei rispettivi articoli del Codice dell'ordinamento militare (COM) e del Testo unico dell'ordinamento militare (TUOM), garantendo coerenza, gerarchia e rispetto delle competenze costituzionali dello Stato.
3. Gradi, gerarchia e ruoli nelle diverse Armi
Da dove nasce la gerarchia. Il fondamento è nell'art. 626 COM: il personale militare è ordinato gerarchicamente in relazione al grado rivestito, e il grado corrisponde alla posizione che il militare occupa nella scala gerarchica (la seconda parte della formula, sul grado, è ripresa dall'art. 713 TUOM). Dall'ordinamento gerarchico deriva il rapporto di subordinazione dell'inferiore nei confronti del superiore e, da questo, il dovere di obbedienza. Lo stesso nesso è nell'art. 1346 COM: per la disciplina sono determinate le posizioni reciproche del superiore e dell'inferiore, e da ciò discendono il principio di gerarchia, il rapporto di subordinazione e il dovere dell'obbedienza.
Precedenza fra pari grado. Fra militari dello stesso grado l'ordine di precedenza è determinato dall'anzianità di grado (art. 626, comma 2, COM, che rinvia all'art. 854 COM). L'anzianità di grado, salvo diverse disposizioni, determina la precedenza di un militare rispetto ai pari grado, e la precedenza si riferisce agli atti del servizio o della disciplina militare (art. 854 COM). Si distingue in due nozioni:
- anzianità assoluta: il tempo trascorso dal militare nel proprio grado, salvo aumenti o detrazioni previsti dal codice; è determinata dalla data del provvedimento di nomina o di promozione, se non è altrimenti disposto (art. 856 COM);
- anzianità relativa: l'ordine di precedenza del militare fra i pari grado dello stesso ruolo; è determinata dalle graduatorie di merito compilate al termine del concorso di ammissione in ruolo, del corso di formazione iniziale o, quando espressamente stabilito, negli avanzamenti a scelta (art. 857 COM).
Fra ufficiali di ruoli diversi vale una regola specifica: gli ufficiali dei ruoli normali e speciali di Esercito, Marina e Aeronautica hanno la precedenza sugli ufficiali dei ruoli a esaurimento di grado eguale solo per l'assolvimento degli obblighi di comando e delle attribuzioni specifiche prescritte per l'avanzamento; in tutti gli altri casi la precedenza al comando spetta all'ufficiale con maggiore anzianità di grado, indipendentemente dal ruolo (art. 855 COM).
I doveri della dipendenza gerarchica. L'art. 715 TUOM precisa che dal principio di gerarchia derivano il dovere di obbedienza verso il Ministro della difesa e verso i Sottosegretari quando esercitano funzioni delegate dal Ministro, e i doveri di subordinazione verso i superiori di grado e anche verso i pari grado o gli inferiori investiti di funzioni di comando o di carica direttiva, nei limiti delle loro attribuzioni. Nelle relazioni di servizio e disciplinari si osserva la via gerarchica. Se chi ha il comando muore, è assente o impedito e mancano disposizioni particolari della Forza armata, subentra di iniziativa il militare che ne ha titolo, in servizio nello stesso comando o reparto, più elevato in grado e, a parità di grado, più anziano. Il militare delle categorie in servizio permanente ha il dovere di esercitare il comando sui pari grado delle altre categorie, prescindendo dall'anzianità.
Le quattro categorie. L'art. 627 COM inquadra il personale in quattro categorie gerarchicamente ordinate: ufficiali, sottufficiali, graduati, militari di truppa. Per ciascuna il codice indica gradi e natura della carriera:
- ufficiali: generali e ammiragli (generale di brigata, generale di divisione, generale di corpo d'armata, generale), ufficiali superiori (maggiore, tenente colonnello, colonnello) e ufficiali inferiori (sottotenente, tenente, capitano); la loro carriera ha sviluppo dirigenziale;
- sottufficiali: ruolo dei marescialli, dal grado di maresciallo a quello di luogotenente, con carriera a sviluppo direttivo; ruolo dei sergenti, dal grado di sergente a quello di sergente maggiore capo, preposti a funzioni di controllo e al comando di unità di tipo elementare, con carriera di carattere esecutivo;
- graduati: appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente, dal grado di graduato a quello di primo graduato, con carriera di carattere esecutivo;
- militari di truppa: militari di leva, volontari in ferma prefissata, allievi carabinieri, allievi finanzieri, allievi delle scuole militari, allievi marescialli in ferma, allievi ufficiali in ferma prefissata e allievi ufficiali delle accademie militari.
Le carriere sono disciplinate esclusivamente dal codice (art. 627, comma 9, COM).
Corrispondenza dei gradi degli ufficiali. L'art. 628 COM elenca i gradi in ordine crescente con i corrispondenti della Marina militare: sottotenente e guardiamarina; tenente e sottotenente di vascello; capitano e tenente di vascello; maggiore e capitano di corvetta; tenente colonnello e capitano di fregata; colonnello e capitano di vascello. Per i generali: al generale di brigata corrispondono il brigadiere generale (Arma dei trasporti e dei materiali e corpi logistici dell'Esercito), il contrammiraglio (Marina), il generale di brigata aerea e il brigadiere generale (Aeronautica); al generale di divisione il maggiore generale, l'ammiraglio di divisione e ammiraglio ispettore, il generale di divisione aerea e generale ispettore; al generale di corpo d'armata il tenente generale, l'ammiraglio di squadra e ammiraglio ispettore capo, il generale di squadra aerea, generale di squadra e generale ispettore capo; al generale l'ammiraglio.
Sottufficiali, graduati e truppa. Per i sottufficiali (art. 629 COM) le corrispondenze da ricordare sono: sergente e vice brigadiere (Carabinieri e Guardia di finanza); sergente maggiore e secondo capo (Marina), brigadiere; sergente maggiore capo e secondo capo scelto, brigadiere capo; maresciallo e capo di 3ª classe (Marina), maresciallo di 3ª classe (Aeronautica); maresciallo ordinario e capo di 2ª classe, maresciallo di 2ª classe; maresciallo capo e capo di 1ª classe, maresciallo di 1ª classe; primo maresciallo e maresciallo maggiore (Carabinieri), maresciallo aiutante (Guardia di finanza); luogotenente e luogotenente. Ai sergenti maggiori capi può essere attribuita la qualifica di sergente maggiore aiutante (Esercito e Aeronautica), secondo capo aiutante (Marina) o brigadiere capo qualifica speciale; ai luogotenenti quella di primo luogotenente (Esercito, Marina e Aeronautica), carica speciale (Carabinieri) o cariche speciali (Guardia di finanza). Chi ha la qualifica ha rango preminente sui pari grado e fra loro conta la data di conferimento della qualifica.
Per i graduati (art. 630 COM): graduato, graduato scelto, graduato capo e primo graduato; in Marina sottocapo di 3ª, 2ª e 1ª classe e sottocapo scelto; nei Carabinieri carabiniere, carabiniere scelto, appuntato e appuntato scelto. Al primo graduato può essere attribuita la qualifica di graduato aiutante, con rango preminente sui pari grado. Fra i militari di truppa (art. 631 COM) i gradi sono caporale e caporal maggiore; il militare di truppa senza grado è il soldato nell'Esercito, il comune di 2ª classe in Marina e l'aviere in Aeronautica, oltre agli allievi.
Equiparazione con le Forze di polizia a ordinamento civile. L'art. 632 COM fissa la corrispondenza con le qualifiche della polizia: ad esempio colonnello e primo dirigente, tenente colonnello e vice questore, maggiore e vice questore aggiunto, maresciallo e vice ispettore, maresciallo ordinario e ispettore, sergente maggiore e sovrintendente, sergente e vice sovrintendente, graduato e agente.
Il grado: acquisto, conferimento, revoca. Il grado è indipendente dall'impiego, si acquista e si perde secondo il codice, e per gli ufficiali non sono concessi gradi onorari (art. 851 COM). È conferito con atto di nomina o di promozione; il grado iniziale è conferito con decreto del Ministro della difesa per gli ufficiali, con determinazione dirigenziale per i sottufficiali e i volontari in servizio permanente, con determinazione del Comandante generale per gli appuntati e carabinieri, con determinazione del comandante di corpo per i militari di truppa (art. 852 COM). Il grado è revocato se il militare non presta giuramento di fedeltà prima di assumere servizio, con effetto dalla data di decorrenza della nomina (art. 853 COM). Il giuramento è individuale per ufficiali, sottufficiali e graduati, collettivo per gli altri militari (art. 621, comma 6, COM) e si rinnova a ogni cambiamento di categoria (art. 575 TUOM).
Ruoli e funzioni. Tutti i militari, tranne quelli in congedo assoluto, sono inquadrati in ruoli, al cui interno l'ordine è dato dall'anzianità assoluta e relativa (art. 790 COM). Nell'Esercito i sottufficiali in servizio permanente sono iscritti nel ruolo dei marescialli, dei musicisti o dei sergenti, e i graduati nel ruolo dei volontari in servizio permanente (art. 809 COM). Al ruolo dei sergenti sono attribuite, con responsabilità personali, mansioni esecutive anche qualificate e complesse, che si traducono in compiti operativi, addestrativi, logistico-amministrativi, tecnico-manuali, oltre al comando di più militari e mezzi (art. 840 COM); i sergenti maggiori aiutanti sono diretti collaboratori dei superiori, che possono sostituire in caso di impedimento o assenza.
4. Reclutamento, concorsi e ammissione alle scuole militari
Che cos'è il reclutamento. Per l'art. 633 COM il reclutamento è il complesso delle procedure e delle attività tecnico-amministrative necessarie per l'immissione in servizio di personale militare. Può essere obbligatorio, disciplinato dal libro VIII del codice, oppure volontario, disciplinato dal titolo II del libro IV. Il reclutamento volontario avviene mediante procedura concorsuale indetta con apposito bando, fatto salvo quanto disposto dagli artt. 705 e 709 COM per particolari categorie protette.
Requisiti generali. L'art. 635 COM elenca i requisiti richiesti per il reclutamento nelle Forze armate:
- cittadinanza italiana, adeguato titolo di studio, godimento dei diritti civili e politici;
- idoneità psicofisica e attitudinale al servizio militare incondizionato e rispetto dei parametri fisici (composizione corporea, forza muscolare, massa metabolicamente attiva) fissati dal regolamento;
- non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati a seguito di procedimento disciplinare o prosciolti d'autorità o d'ufficio da un precedente arruolamento (salvo i proscioglimenti per inidoneità psico-fisica e quelli previsti dall'art. 957, comma 1, lettere b ed e-bis, COM);
- non aver riportato condanne per delitti non colposi, non essere imputati in procedimenti penali per delitti non colposi, non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, aver tenuto condotta incensurabile e comportamenti che diano sicuro affidamento di fedeltà alla Costituzione;
- aver compiuto il 18° anno di età; la domanda può però essere presentata dal minore che ha compiuto il 17° anno, con il consenso di chi esercita la potestà (resta salvo l'art. 711 COM per le scuole militari);
- esito negativo agli accertamenti per abuso di alcool, uso anche saltuario di stupefacenti e uso non terapeutico di sostanze psicotrope.
Alcuni requisiti (idoneità, parametri fisici, condotta incensurabile, fedeltà alle istituzioni, accertamenti su alcool e droghe) sono accertati d'ufficio dall'amministrazione; i parametri fisici non sono riaccertati per il personale in servizio già idoneo al servizio incondizionato che partecipa a concorsi delle Forze armate. Un punto importante per i concorsi interni: la patologia che ha causato la permanente non idoneità parziale al servizio incondizionato per ferite o lesioni dipendenti da causa di servizio non esclude dai concorsi interni per volontari in servizio permanente, sergenti, marescialli e ufficiali dei ruoli speciali (art. 635, comma 1-bis, COM). I tatuaggi lesivi del decoro dell'uniforme o della dignità della condizione militare sono causa di esclusione secondo il bando (comma 1-ter). Requisiti ulteriori possono essere previsti dal codice o dai bandi (comma 3).
Quando i requisiti devono esistere. I requisiti generali e speciali vanno posseduti dalla data indicata nel bando fino all'effettiva incorporazione o, per i militari in servizio, fino all'inizio del corso di formazione; solo il limite massimo di età può essere superato in quel momento. Se dopo il reclutamento si accerta la mancanza di un requisito, la conseguenza è la decadenza di diritto dall'arruolamento volontario, sia per condotta dolosa sia per condotta incolpevole dell'interessato (art. 638 COM). In sede di reclutamento è vietata ogni discriminazione, fermo il possesso dei requisiti (art. 637 COM).
Regole comuni ai concorsi. Le commissioni esaminatrici sono presiedute e formate da personale in servizio della rispettiva Forza armata, con eventuali esperti (art. 644 COM). L'amministrazione può conferire, oltre ai posti a concorso, quelli disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il decimo dei posti per gli ufficiali e il quinto per le altre categorie; se posti restano scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni, può procedere ad altrettante nomine entro un anno dall'approvazione della graduatoria (art. 643 COM).
I volontari. Oggi i volontari in ferma prefissata si distinguono in volontari in ferma prefissata iniziale e volontari in ferma prefissata triennale; ciascuna ferma dura tre anni (art. 696-bis COM). Le tappe sono:
- ferma prefissata iniziale: oltre ai requisiti generali, età non superiore a ventiquattro anni, diploma di istruzione secondaria di primo grado, idoneità fisio-psico-attitudinale come volontario in servizio permanente; si entra come soldato, comune di 2ª classe o aviere (art. 697 COM);
- ferma prefissata triennale: concorso riservato ai volontari in ferma iniziale o in rafferma annuale in servizio da almeno ventiquattro mesi o in congedo da non oltre dodici mesi, con età non superiore a ventotto anni (ventinove per i volontari in rafferma annuale) e superamento del corso basico di formazione iniziale; almeno il 70 per cento dei posti va a chi è in servizio, non oltre il 30 per cento a chi è in congedo; si entra con il grado di caporale, comune di 1ª classe o aviere scelto (art. 700 COM);
- servizio permanente: al termine della ferma triennale i volontari sono immessi, salvo rinuncia, nei ruoli dei volontari in servizio permanente, se non sono sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato e hanno una qualifica non inferiore a «nella media» negli ultimi dodici mesi; la decorrenza è dal giorno successivo al termine della ferma (art. 704 COM).
I bandi per i volontari in ferma prefissata possono riservare fino al 10 per cento dei posti a categorie come i diplomati delle scuole militari e i figli di militari deceduti in servizio (art. 702 COM). Nelle carriere iniziali delle Forze di polizia, per i volontari che hanno completato almeno dodici mesi di ferma iniziale e non superano i venticinque anni, le riserve sono del 70 per cento nell'Arma dei carabinieri e nella Guardia di finanza, del 45 per cento nella Polizia di Stato e nei Vigili del fuoco, del 60 per cento nella Polizia penitenziaria (art. 703 COM).
Il reclutamento dei sergenti. È il percorso di chi prepara questo concorso. L'art. 690 COM stabilisce che il reclutamento nei ruoli sergenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica avviene mediante concorsi interni e successivo corso di formazione basico, riservati ai volontari in servizio permanente:
- nel limite massimo del 60 per cento dei posti, con concorso per titoli ed esami;
- nel limite minimo del 40 per cento dei posti, con concorso per titoli, riservato a chi ha un'anzianità minima di dieci anni nel ruolo.
I posti scoperti in una delle due quote possono essere devoluti all'altra. Le modalità (ulteriori requisiti, titoli, prove, commissioni, graduatorie) sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, con il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le Capitanerie di porto. In aggiunta, ciascuna Forza armata può bandire concorsi straordinari per titoli ed esami, nel limite massimo del 15 per cento dei posti, da computare nel 60 per cento della prima quota, riservati ai volontari in ferma prefissata che abbiano maturato almeno quarantadue mesi di ferma quadriennale o diciotto mesi di ferma triennale (art. 690-bis COM).
Il corso e la nomina a sergente. I vincitori frequentano un corso di formazione basico di durata non superiore a tre mesi; chi è dichiarato idoneo consegue la nomina a sergente ed è iscritto in ruolo nell'ordine della graduatoria finale del corso, con decorrenza dalla data di conclusione del corso (art. 773 COM). Durante il corso si applicano le disposizioni sullo stato giuridico del ruolo di provenienza e quelle del regolamento (art. 774 COM). I vincitori frequentano in qualità di allievi, qualità che per il personale già in servizio si assume all'atto della presentazione all'istituto e cessa con la nomina a sergente (art. 590 TUOM); durata e articolazione del corso sono determinate dai Capi di stato maggiore, salvo quanto previsto dall'art. 773 COM (art. 611 TUOM), e gli esami finali accertano la preparazione per le funzioni dell'art. 840 COM (art. 612 TUOM).
Scuole e istituti di formazione. Il codice disciplina scuole militari, istituti di formazione iniziale di ufficiali e sottufficiali, istituti di formazione superiore degli ufficiali, scuole carabinieri e scuole allievi operai (art. 214 COM). Le scuole militari (Nunziatella, Morosini, Teulie, Douhet) preparano i futuri allievi delle accademie (art. 218 COM); vi si accede per concorso per esami al primo anno del liceo classico o al terzo del liceo scientifico, con almeno 15 anni compiuti e non oltre il 17° anno al 31 dicembre dell'anno di ammissione (artt. 710 e 711 COM). Le accademie consentono l'accesso ai ruoli normali degli ufficiali in servizio permanente (art. 221 COM), con età massima di 22 anni alla data del bando, elevabile fino a tre anni per chi ha prestato servizio militare (art. 648 COM). Le scuole sottufficiali, fra cui la Scuola sottufficiali dell'Esercito, consentono l'accesso ai ruoli dei sottufficiali (art. 226 COM); le scuole carabinieri l'accesso al ruolo appuntati e carabinieri (art. 228 COM).
5. Avanzamento di carriera, promozioni e percorsi formativi
Che cos'è l'avanzamento. Il codice definisce l'avanzamento come il complesso delle procedure autoritative e delle operazioni tecnico-amministrative necessarie per la progressione di carriera del personale militare (art. 1030 COM). È quindi un procedimento amministrativo: le autorità competenti giudicano sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione personale del valutando, tengono conto di tutti i precedenti di carriera e possono interpellare qualunque superiore di grado, in servizio, che ha o ha avuto il valutando alle proprie dipendenze (art. 1032 COM). L'avanzamento del personale femminile segue le stesse disposizioni previste per il personale maschile (art. 1033 COM).
Le modalità di avanzamento. L'art. 1031 COM elenca cinque forme:
- ad anzianità;
- a scelta, che riguarda ufficiali e sottufficiali;
- a scelta per esami, che riguarda il ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri e i ruoli marescialli delle Forze armate (per questi ultimi mediante concorso interno per titoli ed esami);
- per meriti eccezionali;
- per benemerenze d'istituto, che riguarda esclusivamente ispettori, sovrintendenti, appuntati e carabinieri.
Chi giudica: le commissioni. Per gli ufficiali l'art. 1034 COM distingue le Commissioni di vertice (generali di divisione e corrispondenti), le Commissioni superiori (da tenente colonnello a generale di brigata), le Commissioni ordinarie (ufficiali in servizio permanente da sottotenente a maggiore) e i superiori gerarchici per gli ufficiali di complemento. Non possono farne parte, tra gli altri, il Ministro o Sottosegretario, il Capo di Gabinetto, il Comandante generale della Guardia di finanza e i Consiglieri militari del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio (art. 1034 COM). I componenti votano in modo palese, in ordine inverso di grado e di anzianità, con il presidente che si pronuncia per ultimo; per la validità delle deliberazioni serve la presenza di almeno due terzi dei componenti con diritto al voto (art. 1035 COM; art. 710 TUOM).
Le commissioni permanenti per sottufficiali e volontari. Per marescialli, sergenti e volontari in servizio permanente di Esercito, Marina e Aeronautica operano commissioni permanenti, competenti per la valutazione ad anzianità e a scelta, per la compilazione dei quadri e per l'attribuzione delle qualifiche (art. 1047 COM). Sono composte da:
- un presidente, ufficiale generale;
- ufficiali superiori in numero non superiore a tredici, dei quali il più anziano è vicepresidente e il meno anziano segretario;
- il più anziano del ruolo cui appartiene il personale da valutare alla data del 1° gennaio, che possa far parte della commissione almeno per l'intero anno solare;
- membri supplenti.
Per i militari di truppa il giudizio di idoneità è espresso da una commissione costituita presso ciascun corpo o reparto, composta da almeno tre membri nominati dal comandante di corpo, senza compensi (art. 1047 COM). Le commissioni permanenti si pronunciano anche sulle ammissioni, esclusioni o ripetizioni dei corsi, degli esami e degli esperimenti, e il Ministro può sentirne il parere quando lo ritiene necessario (art. 1048 COM).
Aliquote e impedimenti. Il personale dei ruoli marescialli, sergenti e volontari in servizio permanente da valutare è incluso in aliquote definite con decreto ministeriale al 31 dicembre di ogni anno: vi entra chi a quella data ha compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco e ha superato i corsi e gli esami prescritti (art. 1050 COM). Non può essere inserito in aliquota né valutato il militare (art. 1051 COM):
- condannato in primo grado per delitto non colposo, anche con patteggiamento o decreto penale esecutivo e anche con pena condizionalmente sospesa;
- sottoposto a procedimento disciplinare da cui può derivare una sanzione di stato;
- sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado;
- in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni.
Nei suoi confronti è apposta riserva fino al cessare delle cause impeditive; venute meno, è incluso nella prima aliquota utile (art. 1051 COM). Chi è condannato con sentenza definitiva a una pena non inferiore a due anni per delitto non colposo compiuto con comportamenti contrari ai doveri di fedeltà alle istituzioni o lesivi del prestigio dell'amministrazione e dell'onore militare è escluso da ogni procedura di avanzamento (art. 1051 COM).
Avanzamento ad anzianità dei sottufficiali. Il sottufficiale è giudicato idoneo se riporta voti favorevoli superiori alla metà dei votanti; gli idonei sono iscritti nel quadro in ordine di ruolo e promossi a ruolo aperto dal giorno successivo al compimento del periodo di permanenza nel grado (art. 1056 COM). Ai non idonei sono comunicate le motivazioni: sono rivalutati l'anno successivo e, se giudicati non idonei per la seconda volta, possono essere valutati ancora nel quarto anno successivo a ogni giudizio negativo (art. 1056 COM).
Avanzamento a scelta. Anche qui l'idoneità del sottufficiale richiede voti favorevoli superiori alla metà dei votanti; poi ogni componente assegna un punto da 1 a 30 per tre complessi di elementi: qualità morali, di carattere e fisiche; benemerenze e qualità professionali; doti culturali e risultati di corsi, esami ed esperimenti. Le somme si dividono per il numero dei votanti, i quozienti si sommano e il totale si divide per tre (art. 1059 COM). Per gli ufficiali, invece, l'idoneità richiede voti superiori ai due terzi dei votanti e, fino al grado di colonnello, i complessi di elementi sono quattro, quindi il totale si divide per quattro (art. 1058 COM). I giudizi sono autonomi tra loro anche con la stessa commissione e lo stesso incarico (art. 1060 COM).
Meriti eccezionali e benemerenze d'istituto. L'avanzamento per meriti eccezionali di sottufficiali e graduati premia chi ha reso servizi di eccezionale importanza: la proposta è dell'ufficiale generale da cui il militare dipende, decide il Direttore generale del personale militare (il Comandante generale per appuntati e carabinieri) previo parere favorevole della commissione espresso a unanimità di voti; la promozione decorre dalla data della proposta e il decreto ne reca la motivazione (art. 1062 COM). Le benemerenze d'istituto riguardano solo il personale dell'Arma che ha partecipato a operazioni di polizia di rilevante entità: la promozione decorre dalla data del fatto e prescinde da anzianità, esami e vacanze organiche (art. 1063 COM).
La carriera del sergente. Il ruolo prevede i gradi di sergente, sergente maggiore (secondo capo in Marina) e sergente maggiore capo (secondo capo scelto), al quale può essere conferita la qualifica di sergente maggiore aiutante (art. 1283 COM). Si avanza ad anzianità (art. 1284 COM) con questi periodi minimi di permanenza:
- 4 anni da sergente per la promozione a sergente maggiore (art. 1285 COM);
- 5 anni per l'avanzamento a sergente maggiore capo (art. 1285 COM);
- nell'Esercito, per passare da sergente maggiore a sergente maggiore capo, anche 4 anni di comando di squadra o reparti corrispondenti ovvero di impiego in incarichi tecnici o specializzazioni, anche se compiuti in parte nel grado inferiore (art. 1286 COM);
- nell'Aeronautica, 3 anni di impiego in incarichi della categoria per ciascuno dei due passaggi (art. 1288 COM).
La qualifica di sergente maggiore aiutante richiede sei anni di anzianità di grado, l'assenza delle condizioni dell'art. 1051 COM, la qualifica di almeno «superiore alla media» nel triennio precedente e nessuna sanzione più grave della consegna nel biennio precedente (art. 1323-bis COM).
Corsi e condizioni per salire. Marescialli e sergenti devono aver compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche e d'imbarco e superato i corsi e gli esami stabiliti; per il primo maresciallo serve la laurea, e il Ministro può istituire con decreto corsi per acquisire le condizioni per l'avanzamento (art. 1274 COM). Nei marescialli si avanza ad anzianità a maresciallo ordinario e maresciallo capo e a scelta a primo maresciallo e luogotenente (art. 1277 COM), con 7 anni di permanenza per primo maresciallo e 8 per luogotenente (art. 1278 COM).
6. Doveri, obblighi e disciplina militare
Lo stato di militare non è solo una posizione giuridica: secondo l'art. 621, comma 5, COM esso «comporta l'osservanza dei doveri e degli obblighi relativi alla disciplina militare» stabiliti dal codice e dal regolamento. Le regole di principio stanno negli artt. 1346-1352 COM; il loro sviluppo concreto è nel regolamento, cioè negli artt. 712 e seguenti TUOM, che elencano uno per uno i doveri del militare.
Che cos'è la disciplina. L'art. 1346 COM la definisce come «l'osservanza consapevole delle norme attinenti allo stato di militare» in relazione ai compiti istituzionali delle Forze armate. È «regola fondamentale per i cittadini alle armi» perché costituisce «il principale fattore di coesione e di efficienza». Per ottenerla la legge fissa le posizioni reciproche del superiore e dell'inferiore, le loro funzioni, i compiti e le responsabilità: da qui discendono, in quest'ordine, il principio di gerarchia, il rapporto di subordinazione e il dovere dell'obbedienza. Il militare osserva le norme sulla disciplina «con senso di responsabilità e consapevole partecipazione» e, nella disciplina, «tutti sono uguali di fronte al dovere e al pericolo» (art. 1346, comma 3, COM).
Quando si applicano le norme di disciplina. L'art. 1350 COM fissa due piani. Il militare è tenuto all'osservanza delle norme sulla disciplina e sui limiti all'esercizio dei diritti dal momento dell'incorporazione a quello della cessazione dal servizio attivo. Le disposizioni disciplinari si applicano però quando il militare si trova in una di queste condizioni:
- svolge attività di servizio;
- è in luoghi militari o comunque destinati al servizio;
- indossa l'uniforme;
- si qualifica come militare in relazione ai compiti di servizio, o si rivolge ad altri militari in divisa o che si qualificano come tali.
Le condizioni sono alternative: ne basta una. Fuori da queste ipotesi restano comunque obbligatori i doveri attinenti al giuramento, al grado, alla tutela del segreto e al dovuto riserbo sulle questioni militari (art. 1350, comma 3, COM).
Fedeltà e giuramento. «L'assoluta fedeltà alle istituzioni repubblicane è il fondamento dei doveri del militare»: la formula compare sia nell'art. 1348 COM sia nell'art. 712, comma 2, TUOM. Il comportamento verso le istituzioni democratiche va improntato a «scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato». Il giuramento si presta all'atto di assunzione del servizio: individualmente per ufficiali, sottufficiali e graduati, collettivamente per gli altri militari (art. 621, comma 6, COM). Con esso, precisa l'art. 712 TUOM, il militare si impegna a operare con fedeltà, «con disciplina e onore», con senso di responsabilità e consapevole partecipazione, senza risparmio di energie fisiche, morali e intellettuali, affrontando se necessario anche il rischio di sacrificare la vita. L'art. 714 TUOM aggiunge il dovere di osservare le prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica, che ha il comando delle Forze armate.
Doveri attinenti al grado. Il grado corrisponde alla posizione che il militare occupa nella scala gerarchica (art. 713 TUOM). Chi lo riveste deve astenersi, «anche fuori servizio», da comportamenti che possano condizionare l'esercizio delle funzioni, ledere il prestigio dell'istituzione o pregiudicare l'estraneità delle Forze armate alle competizioni politiche. Deve inoltre essere di esempio, «poiché l'esempio agevola l'azione e suscita lo spirito di emulazione».
Dipendenza gerarchica. Dal principio di gerarchia derivano (art. 715 TUOM) il dovere di obbedienza verso il Ministro della difesa e verso i Sottosegretari di Stato per la difesa quando esercitano funzioni delegate dal Ministro, e i doveri di subordinazione verso i superiori di grado e verso i pari grado o inferiori investiti di funzioni di comando o di carica direttiva, nei limiti delle loro attribuzioni. Nelle relazioni di servizio e disciplinari va osservata la via gerarchica.
Obbedienza e suoi limiti. L'obbedienza è «l'esecuzione pronta, rispettosa e leale degli ordini attinenti al servizio e alla disciplina, in conformità al giuramento prestato» (art. 1347 COM). Il dovere è assoluto, salvo i limiti posti dall'art. 1349, comma 2, COM e dall'art. 729 TUOM. Gli ordini, a loro volta, devono attenere alla disciplina, riguardare le modalità di svolgimento del servizio e non eccedere i compiti di istituto (art. 1349, comma 1, COM), e vanno formulati con chiarezza (art. 727 TUOM). Il regolamento distingue due situazioni che vanno tenute separate:
- ordine ritenuto non conforme alle norme: il militare lo fa presente a chi l'ha impartito, dichiarandone le ragioni, ed è tenuto a eseguirlo se l'ordine è confermato (art. 729, comma 2, TUOM);
- ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisce manifestamente reato: il militare ha il dovere di non eseguirlo e di informare al più presto i superiori (art. 1349, comma 2, COM).
Nell'eseguire, il militare agisce con prontezza, senso di responsabilità ed esattezza, si astiene da osservazioni non necessarie, obbedisce anche al superiore da cui non dipende direttamente informandone il superiore diretto e, davanti a due ordini in contrasto, lo fa presente, obbedisce al nuovo e informa chi aveva dato il precedente (art. 729, comma 1, TUOM). Agli ordini militari non si applicano i capi I, III e IV della legge n. 241/1990 (art. 1349, comma 3, COM).
Iniziativa, responsabilità, spirito di corpo. Il militare ha il dovere di agire di iniziativa nell'ambito delle facoltà ricevute; in particolare la assume in assenza di ordini e nell'impossibilità di riceverne, o quando gli ordini non sono eseguibili o le circostanze sono chiaramente mutate, informando appena possibile i superiori (art. 716 TUOM). Non può giustificare la propria inerzia con il non aver ricevuto ordini. Il senso di responsabilità è «la convinzione della necessità di adempiere integralmente ai doveri» che derivano dalla condizione di militare (art. 717 TUOM). Lo spirito di corpo è il sentimento di solidarietà che unisce i membri di una stessa unità; può essere fonte di emulazione tra le unità, ma non deve intaccare la solidarietà tra tutti i componenti delle Forze armate (art. 719 TUOM).
Segreto, riserbo e cura dei mezzi. L'art. 722 TUOM impone il riserbo su notizie la cui divulgazione può pregiudicare la sicurezza dello Stato, anche nelle conversazioni private con i familiari, di evitare la divulgazione di notizie di servizio «anche se insignificanti» e di riferire ai superiori ogni informazione rilevante per la sicurezza. L'art. 723 TUOM chiede cura di armi, mezzi e materiali affidati e opposizione a ogni atto che possa danneggiarli.
Comportamento in servizio e fuori. In servizio e nei luoghi militari l'uniforme è obbligatoria, salvo diverse disposizioni; l'abito civile è consentito fuori dai luoghi militari, durante licenze e permessi e, salvo limitazioni, nelle ore di libera uscita (art. 1351 COM). Le limitazioni riguardano, fra l'altro, le scuole allievi sottufficiali durante i primi quattro mesi di corso formativo. L'uso dell'uniforme è vietato al militare sospeso dall'impiego, dal servizio o dalle funzioni del grado (art. 720 TUOM); in abito civile non si indossano distintivi o capi caratteristici dell'uniforme (art. 746 TUOM). Il militare deve tenere in ogni circostanza condotta esemplare, prestare soccorso a chi è in pericolo, consegnare prontamente il denaro o le cose trovate, astenersi dagli eccessi nell'uso di bevande alcoliche (art. 732 TUOM). Il saluto è dovuto dal militare in uniforme a tutti i superiori e la sua restituzione è sempre obbligatoria (art. 731 TUOM); tra militari di grado diverso, nei rapporti di servizio, si usa la terza persona (art. 733 TUOM).
Doveri dei superiori. Il grado non è un privilegio: il superiore deve dare per primo l'esempio, dovere «tanto più imperioso quanto più è elevato il suo grado» (art. 725 TUOM). Deve rispettare la pari dignità di tutti, evitare di massima di richiamare in pubblico chi ha mancato, curare istruzione e benessere del personale. Il comandante di corpo è direttamente responsabile della disciplina, dell'organizzazione, dell'impiego e dell'addestramento del personale (art. 726 TUOM).
Dalla violazione all'illecito. Ogni violazione dei doveri del servizio e della disciplina sanciti dal codice, dal regolamento o conseguenti all'emanazione di un ordine costituisce illecito disciplinare e comporta sanzioni di stato o di corpo (art. 1352 COM). Lo stesso vale per i doveri fissati dalle istruzioni vincolanti dei vertici militari (art. 724, comma 3, TUOM). Al contrario, l'esercizio di un diritto previsto dal codice e dal regolamento esclude l'applicabilità di sanzioni disciplinari (art. 1466 COM). Le sanzioni e i procedimenti sono l'oggetto del capitolo successivo.
7. Sanzioni disciplinari e procedimenti di censura
Ogni violazione dei doveri del servizio e della disciplina costituisce illecito disciplinare e comporta sanzioni disciplinari di stato o sanzioni disciplinari di corpo (art. 1352 COM). Tutta la materia è nel codice: non possono essere inflitte sanzioni diverse da quelle previste (art. 1353 COM, tassatività). Il potere sanzionatorio è attribuito all'autorità militare (art. 1354 COM).
Criteri di commisurazione. La sanzione è proporzionata al tipo e alla gravità della mancanza; per specie e durata si considerano anche precedenti di servizio disciplinari, grado, età e anzianità di servizio (art. 1355 COM). Vanno punite con maggior rigore le infrazioni intenzionali, commesse in presenza di altri militari, commesse in concorso con altri militari, ricorrenti con carattere di recidività. In caso di concorso nella stessa infrazione è punito più severamente il più elevato in grado o, a parità di grado, il più anziano; per più trasgressioni dello stesso militare si infligge un'unica punizione, riferita alla più grave. Un medesimo fatto non può essere punito più di una volta con sanzioni di differente specie (art. 1371 COM).
Sanzioni di stato. Incidono sul rapporto di impiego e sono quattro (art. 1357 COM):
- sospensione disciplinare dall'impiego da uno a dodici mesi;
- sospensione disciplinare dalle funzioni del grado da uno a dodici mesi;
- cessazione dalla ferma o dalla rafferma per grave mancanza disciplinare o grave inadempienza ai doveri del militare;
- perdita del grado per rimozione.
Sanzioni di corpo. Sono il richiamo, il rimprovero, la consegna e la consegna di rigore (art. 1358 COM). Le distinzioni da ricordare:
- richiamo: verbale; ammonimento per lievi mancanze e omissioni causate da negligenza; può infliggerlo qualsiasi superiore; non è trascritto nella documentazione personale e conta, per il biennio successivo, solo ai fini della recidiva nelle mancanze punibili con il rimprovero (art. 1359 COM);
- rimprovero: scritto; dichiarazione di biasimo per lievi trasgressioni o per recidiva nelle mancanze da richiamo; comunicato per iscritto e trascritto (art. 1360 COM);
- consegna: privazione della libera uscita fino a un massimo di sette giorni consecutivi; punisce violazioni di doveri diversi da quelli dell'art. 751 TUOM, la recidiva nelle mancanze già punite con il rimprovero e le più gravi trasgressioni; è esecutiva dal giorno della comunicazione verbale (artt. 1358 e 1361 COM);
- consegna di rigore: obbligo di rimanere, fino a un massimo di quindici giorni, in apposito spazio dell'ambiente militare o nel proprio alloggio; si applica solo per i comportamenti previsti dall'art. 751 TUOM (artt. 1358 e 1362 COM).
L'art. 751 TUOM elenca quei comportamenti: tra gli altri la violazione dei doveri attinenti al giuramento, il comportamento particolarmente violento fra militari, il ritardo ingiustificato e ripetuto superiore alle 8 ore nel rientro da libera uscita, licenza o permesso, la reiterata mancata richiesta di autorizzazione per recarsi all'estero per più di 24 ore. Con la consegna di rigore possono inoltre essere puniti i fatti previsti come reato per i quali il comandante di corpo non chieda il procedimento penale ai sensi dell'art. 260 c.p.m.p. e i fatti che hanno determinato un giudizio penale seguito da procedimento disciplinare (art. 1362, comma 7, COM). Il provvedimento è comunicato subito verbalmente, poi notificato per iscritto, ed è esecutivo dalla comunicazione verbale.
Chi irroga le sanzioni di corpo. Secondo l'art. 1396 COM:
- consegna di rigore: esclusivamente il comandante del corpo o dell'ente presso cui il militare presta servizio;
- consegna: comandante di corpo e comandante di reparto;
- rimprovero: le stesse autorità, più l'ufficiale comandante di distaccamento e il sottufficiale comandante di distaccamento con attribuzioni di comandante di reparto;
- richiamo: qualsiasi superiore (art. 1359 COM).
Procedimento di corpo. Il superiore non competente che rileva un'infrazione fa rapporto senza ritardo, senza proporre la sanzione (art. 1397 COM). Il procedimento si svolge, anche oralmente, in cinque fasi: contestazione degli addebiti, acquisizione delle giustificazioni ed eventuali prove testimoniali, esame e valutazione, decisione, comunicazione all'interessato (art. 1398 COM). Nessuna sanzione può essere inflitta senza contestazione degli addebiti e senza vagliare le giustificazioni (art. 1370 COM). Per la consegna di rigore il comandante deve sentire una commissione di tre militari, due di grado superiore e uno pari grado dell'incolpato, il cui parere, reso entro due ore, non è vincolante (artt. 1399 e 1400 COM); l'incolpato è assistito da un difensore, che non può esercitare l'ufficio più di sei volte in dodici mesi (art. 1370 COM). In caso di necessità e urgenza il comandante di corpo può adottare provvedimenti provvisori della durata massima di quarantotto ore, computati nella sanzione definitiva (art. 1401 COM).
Esecuzione e dopo la punizione. L'autorità che ha inflitto consegna o consegna di rigore può sospenderne l'esecuzione per il tempo strettamente necessario; il condono collettivo spetta al Ministro della difesa in occasione di particolari ricorrenze, al Capo di stato maggiore di Forza armata o Comandante generale per la festa d'Arma e al comandante di corpo per la festa del corpo, e non cancella la trascrizione (art. 1368 COM). Dopo almeno due anni di servizio senza sanzioni diverse dal richiamo può chiedere al Ministro la cessazione degli effetti delle sanzioni trascritte; la decisione arriva entro sei mesi, senza efficacia retroattiva (art. 1369 COM).
Riesame e ricorsi. L'istanza di riesame si presenta in qualunque tempo, per iscritto, se sopravvengono nuove prove; è diretta in via gerarchica alla stessa autorità che ha punito e non sospende né l'esecuzione né i termini dei ricorsi (art. 1365 COM). Il ricorso gerarchico è inoltrato senza pareri o commenti all'autorità immediatamente superiore a quella che ha inflitto la sanzione (art. 1366 COM). Contro le sanzioni di corpo il ricorso giurisdizionale o straordinario al Presidente della Repubblica è ammesso solo dopo il ricorso gerarchico o trascorsi novanta giorni dalla sua presentazione (art. 1363 COM).
Procedimento di stato. La potestà sanzionatoria di stato spetta al Ministro della difesa o all'autorità militare da lui delegata, con provvedimenti sempre motivati (art. 1375 COM). Il procedimento inizia con l'inchiesta formale, che comporta la contestazione degli addebiti (art. 1376 COM); per ufficiali generali e colonnelli la dispone il Ministro (art. 1378 COM). All'esito, per le due sospensioni si fa proposta al Ministro, senza necessario deferimento a una commissione (artt. 1377 e 1379 COM); per cessazione dalla ferma o rafferma e perdita del grado si ordina il deferimento a una commissione di disciplina. Per sottufficiali e volontari la commissione è di tre ufficiali in servizio permanente, almeno due ufficiali superiori e l'altro non inferiore a capitano, con presidente non inferiore a tenente colonnello (art. 1383 COM). Il giudicando può ricusare, una sola volta e senza motivare, uno o due componenti (commissione di tre o di cinque membri) entro due giorni dalla comunicazione della convocazione (art. 1386 COM). La commissione vota in segreto, a maggioranza assoluta e senza motivazione, sul quesito se il militare sia meritevole di conservare il grado o di permanere in ferma (art. 1388 COM); il Ministro può discostarsene a favore del militare per ragioni umanitarie oppure, per gravi ragioni di opportunità, convocare una sola volta una diversa commissione, con conclusione del procedimento entro 90 giorni (art. 1389 COM).
Termini. Il procedimento di stato per infrazione disciplinare va instaurato entro 60 giorni dalla conclusione degli accertamenti preliminari; quello a seguito di giudizio penale entro 90 giorni dalla conoscenza integrale della sentenza irrevocabile e si conclude entro 270 giorni; il procedimento si estingue se passano novanta giorni dall'ultimo atto senza attività (art. 1392 COM). Lo estinguono anche il decesso dell'incolpato (art. 1374 COM) e l'accettazione delle dimissioni dal grado (art. 1377, comma 5, COM).
Rapporto con il processo penale. Di regola il procedimento disciplinare è avviato e concluso anche in pendenza di quello penale (art. 1393 COM). Per le infrazioni punibili con consegna di rigore o sanzioni di stato può essere promosso dopo il penale solo se l'accertamento è particolarmente complesso o mancano elementi sufficienti; non è promosso, o è sospeso, se riguarda atti compiuti nello svolgimento delle funzioni. Se dopo la sanzione il militare è assolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, non costituisce illecito penale o non l'ha commesso, il procedimento si riapre su istanza da proporre entro sei mesi; i termini di riavvio e conclusione sono 90 e 270 giorni. Se il fatto è anche reato, i comandanti non sono esenti dall'obbligo di promuovere il perseguimento in via penale (art. 751, comma 3, TUOM).
8. Cessazione dal servizio, cause e effetti giuridici
Le cause di cessazione. Il rapporto di impiego del militare cessa per una delle cause elencate dall'art. 923 COM, fra cui:
- età;
- infermità;
- non idoneità alle funzioni del grado;
- scarso rendimento;
- domanda;
- d'autorità;
- applicazione delle norme sulla formazione;
- transito nell'impiego civile;
- perdita del grado.
La cessazione d'autorità e quella per applicazione delle norme sulla formazione riguardano soltanto gli ufficiali. Il provvedimento è adottato con decreto ministeriale e, se è disposto a domanda, il decreto ne fa menzione (art. 923 COM). Il militare cessa dal servizio quando si verifica la causa anche se è sottoposto a procedimento penale o disciplinare; se il procedimento si conclude poi con la perdita del grado, la cessazione si considera avvenuta per tale causa (art. 923 COM).
I limiti di età. La regola generale è che i militari cessano dal servizio permanente al raggiungimento del 60° anno di età e sono collocati in congedo: nella riserva o, nei casi previsti, in ausiliaria, oppure in congedo assoluto se non conservano l'idoneità al servizio militare incondizionato (art. 924 COM). Limiti più alti, a 61, 63 o 65 anni secondo grado e ruolo, valgono solo per alcuni ufficiali (artt. 925-928 COM): per esempio nell'Arma dei carabinieri 65 anni per generale di corpo d'armata e di divisione, 63 per generale di brigata, 61 per colonnello del ruolo forestale e del ruolo tecnico (art. 928 COM). Per un sottufficiale, quindi, il limite è il 60° anno.
Infermità e transito nell'impiego civile. Cessa per infermità il militare che (art. 929 COM):
- è divenuto permanentemente inidoneo al servizio incondizionato;
- non ha riacquistato l'idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa per infermità temporanea;
- è giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo aver fruito nel quinquennio del periodo massimo di aspettativa e delle licenze spettanti.
Chi è giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni, dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa; la procedura è sospesa se il militare è sottoposto a procedimento disciplinare da cui può derivare una sanzione di stato o è sospeso dall'impiego (art. 930 COM).
La dispensa: non idoneità alle funzioni del grado e scarso rendimento. Sono due cause distinte, che i candidati tendono a confondere. Il militare non idoneo alle funzioni del grado per insufficienza di qualità morali, di carattere, intellettuali, militari o professionali cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto; per il generale di corpo d'armata occorre una deliberazione del Consiglio dei Ministri, negli altri casi decide il Ministro su proposta delle autorità gerarchiche, previo parere delle commissioni competenti per l'avanzamento, e questa procedura ha la precedenza su quella di avanzamento (art. 931 COM). Il militare che dà scarso rendimento, invece, è dispensato dal servizio permanente ed è collocato nella riserva, con determinazione ministeriale preceduta da un'ammonizione all'interessato e dal parere delle commissioni di avanzamento (art. 932 COM). In entrambi i casi il militare ha un termine per presentare osservazioni e può chiedere di essere sentito personalmente davanti alle commissioni (artt. 931 e 932 COM).
La cessazione a domanda. Di norma non può chiedere di cessare chi deve rispettare obblighi di permanenza in servizio contratti all'incorporazione o al termine dei corsi; solo in casi eccezionali, motivati, l'amministrazione può proscioglierlo da tali obblighi (art. 933 COM). Gli effetti dipendono dall'anzianità (art. 933 COM):
- l'ufficiale con almeno venticinque anni di servizio effettivo, o con grado di colonnello, va nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità;
- il sottufficiale e l'appartenente ai ruoli iniziali con venti anni di servizio effettivo va nella riserva;
- gli altri, adempiuti gli obblighi di ferma, vanno nel complemento, nella riserva o nella riserva di complemento.
L'amministrazione può non accogliere la domanda per motivi penali o disciplinari o ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio (art. 933 COM).
Cause riservate agli ufficiali. L'ufficiale può essere collocato d'autorità in ausiliaria o nella riserva (art. 934 COM) e cessa per le norme sulla formazione, ad esempio per mancato superamento del corso applicativo (art. 935 COM).
La perdita del grado. Il grado si perde per dimissioni volontarie, dimissioni d'autorità, cancellazione dai ruoli, rimozione all'esito di procedimento disciplinare e condanna penale (art. 861 COM). Se non consegue all'iscrizione in altro ruolo, il militare è iscritto d'ufficio nei ruoli dei militari di truppa, senza alcun grado; per l'Arma dei carabinieri, nel ruolo dei militari di truppa dell'Esercito (art. 861 COM). Punti da ricordare:
- le dimissioni volontarie sono possibili anche durante un procedimento disciplinare di stato, purché il militare non sia sospeso precauzionalmente dall'impiego; l'accettazione è irrevocabile e la facoltà è sospesa in caso di mobilitazione o di grave crisi internazionale (art. 862 COM);
- le dimissioni d'autorità derivano da interdizione giudiziale, inabilitazione civile, amministrazione di sostegno, irreperibilità accertata, misura di prevenzione o di sicurezza personale definitiva (art. 863 COM);
- la cancellazione dai ruoli deriva da perdita della cittadinanza, assunzione di servizio in altra Forza armata, Corpo armato o Forza di polizia a ordinamento civile, assunzione di servizio con grado inferiore nella propria Forza armata, servizio non autorizzato in Forze armate estere (art. 864 COM);
- la rimozione è una sanzione disciplinare di stato, adottata a seguito di apposito giudizio disciplinare (art. 865 COM).
La perdita del grado è disposta con decreto ministeriale (per gli appuntati e carabinieri con determinazione ministeriale se in servizio, del Comandante generale se in congedo); se consegue a condanna decorre dal passaggio in giudicato della sentenza (art. 867 COM). La reintegrazione nel grado è disposta con decreto ministeriale e non comporta la riassunzione in servizio (art. 868 COM): per chi è stato rimosso serve la domanda, il parere favorevole della Corte militare d'appello e un'ottima condotta per almeno cinque anni, ridotti alla metà in caso di atti di valore (art. 871 COM).
Dove va il militare: le categorie del congedo. Le categorie sono ausiliaria, complemento, congedo illimitato, riserva, riserva di complemento e congedo assoluto (art. 880 COM). Il militare in congedo assoluto non ha più obblighi di servizio ma conserva il grado e l'onore dell'uniforme (art. 880 COM). La riserva comprende chi cessa dal servizio permanente o vi transita dall'ausiliaria e comporta obblighi solo in tempo di guerra o di grave crisi internazionale (art. 887 COM). In ausiliaria si resta 5 anni (art. 992 COM); si passa anticipatamente nella riserva se si rifiuta o si revoca l'impiego per due volte (art. 995 COM). Il personale non ufficiale lascia la riserva e va in congedo assoluto al sessantacinquesimo anno di età (art. 1009 COM).
Un effetto favorevole: la promozione al congedo. Al militare in servizio permanente che nell'ultimo quinquennio ha prestato servizio senza demerito è attribuita, salvo le esclusioni del comma 3 (fra cui il grado apicale del ruolo), la promozione ad anzianità al grado superiore dalla data di cessazione, se cessa per limite di età, per collocamento a domanda in ausiliaria o riserva nei casi previsti o per infermità (art. 1084-bis COM). Per la cessazione dal servizio permanente il regolamento fissa i termini del procedimento: 180 giorni a domanda, 150 per limiti di età, decorrenti dal 360° giorno antecedente il congedo (art. 1041 TUOM).
9. Ripasso operativo: trappole dei quiz e strategie di risposta
Come usare questo ripasso. Le domande d'esame tornano sempre sugli stessi punti: chi compone un organo, chi decide, quanti giorni, quale sanzione. Le risposte sbagliate sono quasi sempre una regola vera spostata di poco. Se una formulazione che hai già incontrato non coincide con la norma qui riportata, vale la norma vigente: alcune domande in circolazione riflettono testi poi modificati.
Consiglio supremo di difesa: di diritto o eventuale. È presieduto dal Presidente della Repubblica; ne fanno parte di diritto il Presidente del Consiglio dei ministri, con funzioni di vice-presidente, i Ministri degli affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle finanze, della difesa, dello sviluppo economico e il Capo di stato maggiore della difesa (art. 3 COM). I Capi di stato maggiore dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica non sono componenti di diritto: possono essere convocati se il presidente lo ritiene opportuno (art. 4 COM). Il segretario è nominato dal Consiglio, scelto fuori dai suoi componenti, e partecipa alle sedute (art. 3 COM). Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno (art. 8 COM), di norma a ottobre e a giugno (art. 1 TUOM). Il verbale di ogni seduta è classificato «riservato», salvo diversa classificazione disposta dal Presidente del Consiglio dei ministri (art. 10 TUOM).
Due commissioni con nomi quasi uguali. È la confusione più frequente in materia disciplinare:
- commissione per la consegna di rigore: il comandante di corpo deve sentirla ogni volta che giudica un'infrazione punibile con la consegna di rigore; è composta da tre militari, due di grado superiore e uno pari grado di chi ha mancato, nominata dal comandante di corpo e presieduta dal più elevato in grado (art. 1400 COM); il parere è reso entro due ore e non è vincolante (art. 1399 COM);
- commissione di disciplina del procedimento di stato: per sottufficiali e volontari tre ufficiali in servizio permanente, almeno due ufficiali superiori e l'altro non inferiore a capitano, con presidente non inferiore a tenente colonnello (art. 1383 COM); per gli ufficiali da sottotenente a tenente colonnello cinque ufficiali di grado superiore al giudicando (art. 1382 COM); per generali e colonnelli cinque ufficiali generali (art. 1381 COM); per appuntati e carabinieri un ufficiale superiore presidente e due capitani (art. 1384 COM).
Diverse ancora le commissioni permanenti di avanzamento di marescialli, sergenti e volontari: presidente un ufficiale generale, non più di tredici ufficiali superiori e il più anziano del ruolo da valutare (art. 1047 COM).
Gradi e corrispondenze. Il sergente corrisponde al vice brigadiere; il sergente maggiore al secondo capo della Marina e al brigadiere; il sergente maggiore capo al secondo capo scelto e al brigadiere capo; il primo maresciallo al maresciallo maggiore dei Carabinieri e al maresciallo aiutante della Guardia di finanza (art. 629 COM). Con la polizia a ordinamento civile (art. 632 COM) attenzione alle coppie vicine: il tenente colonnello è vice questore, il maggiore è vice questore aggiunto; il sergente è vice sovrintendente, il sergente maggiore sovrintendente, il sergente maggiore capo sovrintendente capo; il graduato capo è assistente. L'elenco parte dal generale di divisione, equiparato al dirigente generale di pubblica sicurezza: per il generale di corpo d'armata l'art. 632 COM non prevede equiparazioni. Infine il sergente maggiore è un sottufficiale, non un graduato: i graduati vanno da graduato a primo graduato (art. 627 COM).
Sanzioni di stato e di corpo. Le sanzioni di stato sono quattro: sospensione dall'impiego e sospensione dalle funzioni del grado, da uno a dodici mesi, cessazione dalla ferma o dalla rafferma, perdita del grado per rimozione (art. 1357 COM). Quelle di corpo sono richiamo, rimprovero, consegna e consegna di rigore, tutte previste dal codice (art. 1358 COM): l'art. 751 TUOM elenca solo i comportamenti punibili con la consegna di rigore. Il richiamo è verbale e non si trascrive; il rimprovero è scritto; la consegna arriva al massimo a sette giorni, la consegna di rigore a quindici (art. 1358 COM). Chi irroga:
- richiamo: qualsiasi superiore, quindi anche il sergente (art. 1359 COM);
- rimprovero: comandante di corpo, comandante di reparto, ufficiale comandante di distaccamento e sottufficiale comandante di distaccamento con attribuzioni di comandante di reparto (art. 1396 COM);
- consegna: solo comandante di corpo e comandante di reparto; consegna di rigore: esclusivamente il comandante del corpo o dell'ente presso cui il militare presta servizio (art. 1396 COM);
- sanzioni di stato: il Ministro della difesa o l'autorità militare da lui delegata (art. 1375 COM).
Il rapporto del superiore non competente non deve contenere proposte sulla specie e sull'entità della sanzione (art. 1397 COM). Il condono collettivo spetta al Ministro in particolari ricorrenze, al Capo di stato maggiore di Forza armata o al Comandante generale per la festa d'Arma, al comandante di corpo per la festa del corpo (art. 1368 COM).
Procedimento di stato: chi va in commissione. Si apre con l'inchiesta formale, che comporta la contestazione degli addebiti (art. 1376 COM). Per le due sospensioni l'autorità fa proposta al Ministro, senza necessario deferimento a una commissione; per cessazione dalla ferma e perdita del grado ordina il deferimento alla commissione di disciplina (art. 1377 COM). L'accettazione delle dimissioni dal grado estingue l'azione disciplinare (art. 1377 COM).
I termini da sapere a memoria:
- 60 giorni dalla conclusione degli accertamenti preliminari per instaurare il procedimento di stato per infrazione disciplinare; 90 giorni dalla conoscenza integrale della sentenza irrevocabile per quello a seguito di giudizio penale, che si conclude entro 270 giorni; estinzione dopo novanta giorni senza atti (art. 1392 COM);
- ricusazione entro due giorni dalla comunicazione della convocazione (art. 1386 COM), trenta giorni per il militare residente all'estero (art. 1390 COM);
- diversa commissione di disciplina convocata dal Ministro una sola volta, con conclusione entro 90 giorni (art. 1389 COM);
- provvedimenti provvisori del comandante di corpo al massimo quarantotto ore, computate nella sanzione (art. 1401 COM);
- ricorso giurisdizionale contro le sanzioni di corpo solo dopo il ricorso gerarchico o trascorsi novanta giorni dalla sua presentazione (art. 1363 COM); cessazione degli effetti delle sanzioni trascritte chiedibile dopo almeno due anni, decisione entro sei mesi (art. 1369 COM).
Requisiti e carriera dei sergenti. Il reclutamento avviene con concorsi interni riservati ai volontari in servizio permanente: massimo 60 per cento dei posti per titoli ed esami, minimo 40 per cento per soli titoli con almeno dieci anni nel ruolo (art. 690 COM). Concorsi straordinari possono riservare fino al 15 per cento dei posti, dentro quel 60 per cento, ai volontari in ferma prefissata con quarantadue mesi di ferma quadriennale o diciotto di ferma triennale (art. 690-bis COM). Il corso di formazione basico dura non più di tre mesi e la nomina decorre dalla sua conclusione (art. 773 COM). Si avanza ad anzianità sia a sergente maggiore sia a sergente maggiore capo (art. 1284 COM), dopo 4 e 5 anni di permanenza (art. 1285 COM); nell'Esercito il passaggio a sergente maggiore capo richiede anche 4 anni di comando di squadra o di incarichi tecnici (art. 1286 COM), nell'Aeronautica bastano 3 anni di incarichi della categoria per ciascun passaggio (art. 1288 COM). La qualifica di sergente maggiore aiutante richiede sei anni di anzianità di grado, almeno «superiore alla media» nel triennio e nessuna sanzione più grave della consegna nel biennio (art. 1323-bis COM).
Cessazione dal servizio. Oltre alle cause classiche, l'art. 923 COM elenca anche la decadenza e la perdita dello stato di militare; la cessazione d'autorità e quella per norme sulla formazione riguardano solo gli ufficiali. Il limite generale è il 60° anno (art. 924 COM). Non confondere: chi non è idoneo alle funzioni del grado va nella riserva o in congedo assoluto (art. 931 COM); chi dà scarso rendimento va nella riserva, dopo un'ammonizione (art. 932 COM). Il grado si perde per dimissioni volontarie, dimissioni d'autorità, cancellazione dai ruoli, rimozione, condanna penale (art. 861 COM); le dimissioni volontarie spettano al militare, non solo all'ufficiale, e la loro accettazione è irrevocabile (art. 862 COM).
Due esempi di ragionamento. Primo: «Il sottufficiale comandante di distaccamento, con attribuzioni di comandante di reparto, può infliggere la consegna?». No: l'art. 1396 COM gli attribuisce il solo rimprovero. Secondo: «Un volontario in servizio permanente con otto anni nel ruolo può concorrere per soli titoli al ruolo sergenti?». No: servono dieci anni (art. 690 COM); può partecipare al concorso per titoli ed esami.
Metodo. Chiediti nell'ordine: procedimento di corpo o di stato, quale organo agisce, quale numero dice l'articolo. Diffida delle risposte che spostano una competenza di un gradino.
Banca dati ufficiale e norma vigente: dove le risposte non coincidono
Le domande della prova scritta vengono estratte dalla banca dati ufficiale pubblicata dalla Difesa. Alcune risposte di quella banca dati sono state formulate su un testo del Codice poi modificato: all'esame indica la risposta della banca dati, ma conosci anche la norma vigente, che serve se la domanda viene riformulata e nei concorsi futuri. Ecco le differenze principali.
| Argomento | Risposta della banca dati | Norma vigente oggi |
|---|---|---|
| Reclutamento nei ruoli sergenti (EI, MM, AM) | almeno il 50% dei posti per titoli ed esami, al massimo il 50% per titoli | al massimo il 60% per titoli ed esami, almeno il 40% per titoli (art. 690, comma 1, COM) |
| Corso per la nomina a sergente | durata non inferiore a tre mesi | corso di formazione basico di durata non superiore a tre mesi (art. 773, comma 1, COM) |
| Volontari in ferma prefissata | ferma di un anno: età non superiore a 25 anni; concorsi per la ferma quadriennale: non oltre 30 anni | ferme iniziale e triennale (art. 696-bis COM); ferma iniziale: età non superiore a 24 anni (art. 697); ferma triennale: 28 anni, 29 per chi è in rafferma annuale (art. 700, comma 1) |
| Avanzamento a sergente maggiore capo | a scelta; permanenza minima nel grado 4 anni | ad anzianità (art. 1284 COM); permanenza minima 5 anni (art. 1285, comma 1) |
| Attribuzioni specifiche dei sergenti dell'Esercito | 3 anni di comando di squadra oppure 4 anni di incarichi tecnici, per entrambi i passaggi di grado | 4 anni di comando di squadra o di incarichi tecnici, solo da sergente maggiore a sergente maggiore capo (art. 1286, comma 1) |
| Attribuzioni specifiche dei sergenti dell'Aeronautica | 4 anni | 3 anni di impiego in incarichi della categoria (art. 1288, comma 1) |
| Imbarco Marina, da sergente a 2° capo | nocchieri e specialisti del sistema di combattimento e di piattaforma 7 anni; tecnici, incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo 6 anni; nocchieri di porto 3 anni | 5 anni per tutte queste categorie, nocchieri di porto 2 anni (art. 1287, comma 2) |
| Imbarco Marina, da 2° capo a 2° capo scelto | nocchieri e specialisti 10 anni; tecnici, incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo 8 anni; nocchieri di porto 6 anni | nocchieri e specialisti 8 anni; tecnici, incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo 7 anni; nocchieri di porto 4 anni (art. 1287, comma 3) |
| Ufficiali da valutare per l'avanzamento | indicati dal Direttore generale il 31 ottobre | il 15 settembre di ogni anno (art. 1053, comma 1) |
| Dimissioni volontarie dal grado | soltanto gli ufficiali | il militare (art. 862, comma 1) |
| Equiparazioni con le Forze di polizia | tenente colonnello = vice questore aggiunto; vice questore aggiunto = capitano di fregata; generale di corpo d'armata = dirigente generale di livello B | tenente colonnello = vice questore, maggiore = vice questore aggiunto (art. 632), cioè capitano di corvetta in Marina (art. 628); nessuna equiparazione per il generale di corpo d'armata |
| Primo maresciallo nei Carabinieri | maresciallo aiutante | maresciallo maggiore per l'Arma dei carabinieri, maresciallo aiutante per la Guardia di finanza (art. 629, comma 1) |
| Disciplina | Risposta della banca dati | Norma vigente oggi |
|---|---|---|
| Chi infligge la consegna | i comandanti di distaccamento | il comandante di corpo e il comandante di reparto; i comandanti di distaccamento infliggono il rimprovero (art. 1396, commi 2 e 3) |
| Contenuto del rapporto | proposte sulla specie e sull'entità della sanzione | il rapporto non deve contenere tali proposte (art. 1397, comma 2) |
| Comunicazione della consegna di rigore | «verbalmente» oppure «con comunicazione scritta», secondo la domanda | subito comunicata verbalmente, poi notificata per iscritto (art. 1362, comma 8) |
| Fonte delle sanzioni disciplinari di corpo | il Testo unico regolamentare (TUOM) | il Codice, art. 1358; l'art. 751 TUOM elenca i comportamenti punibili con la consegna di rigore |
| Presidente della commissione di disciplina (da sottotenente a tenente colonnello) | di grado superiore a colonnello | di grado non inferiore a colonnello (art. 1382, comma 2) |
| Condono collettivo di consegna e consegna di rigore | Capo di stato maggiore di Forza armata o Comandante generale, per la Festa delle Forze armate | il Ministro della difesa per particolari ricorrenze; Capo di stato maggiore o Comandante generale per la festa d'Arma (art. 1368, comma 2) |
| Uso dell'abito civile nei luoghi militari | art. 725 del d.P.R. 545/1986 | apposite disposizioni di servizio (art. 746, comma 2, TUOM) |