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1. Principi generali di obbligazione doganale e soggetti obbligati
L’obbligazione doganale nasce dal rapporto giuridico che si instaura tra l’operatore economico e l’Stato al verificarsi di una operazione di scambio internazionale soggetta a diritti di confine. La disciplina di riferimento è costituita dalle disposizioni della normativa doganale unionale, integrate dalle disposioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione contenute nel presente decreto (art. 1 d.lgs. 141/2024). L’obbligazione si perfeziona con la notifica del provvedimento di accertamento (art. 48 d.lgs. 141/2024) e si estingue con il pagamento dei diritti, con la remissione, con la cancellazione per prescrizione o per altre cause previste dalla normativa unionale.
Secondo l’art. 30 d.lgs. 141/2024, i soggetti obbligati al pagamento dei diritti di confine sono individuati in base alla normativa doganale unionale che regola l’obbligazione doganale. In pratica, l’obbligo grava su chiunque sia titolare della merce al momento dell’immissione in consumo o dell’esportazione, nonché su chi effettua operazioni di transito, deposito o di perfezionamento attivo, nei casi in cui la normativa preveda la responsabilità del dichiarante.
La rappresentanza doganale è disciplinata dall’art. 31 d.lgs. 141/2024. L’operatore può adempiere personalmente o avvalersi di un rappresentante doganale, il cui potere deriva da un contratto di mandato. Per poter esercitare la rappresentanza diretta, il soggetto deve essere iscritto all’albo degli spedizionieri doganali, essere autorizzato come centro di assistenza doganale o possedere la certificazione di Operatore Economico Autorizzato (AEO). L’art. 31 comma 2 impone l’assenza di condanne penali per i delitti non colposi di cui all’art. 33, comma 1, lettere c) e d) e l’assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale.
Il rispetto di tali requisiti può essere sospeso. L’art. 32 d.lgs. 141/2024 prevede che il direttore territoriale dell’Agenzia, su proposta del direttore del locale ufficio, possa disporre la sospensione dell’abilitazione alla rappresentanza diretta per mancato pagamento dei diritti o per condanne non definitive a reclusione superiore a un anno per reati finanziari o doganali. La sospensione può durare fino a due mesi (prorogabili fino al pagamento) o fino a sei mesi nei casi di condanne, e termina in caso di proscioglimento o di revoca della misura cautelare.
Il termine per la notifica dell’obbligazione doganale è regolato dall’art. 48 d.lgs. 141/2024. Quando l’obbligazione deriva da un comportamento penalmente rilevante, il termine è di sette anni; per le altre obbligazioni il termine è determinato dalle disposizioni dell’Unione europea.
Il pagamento dei diritti di confine è soggetto a termini stringenti. L’art. 47 d.lgs. 141/2024 stabilisce che, per i diritti accertati prima dello svincolo della merce, il pagamento deve avvenire entro dieci giorni dall’accettazione dei risultati della verifica o dalla notifica del provvedimento di accertamento (comma 1). In caso di mancato pagamento entro trenta giorni, l’Agenzia può procedere alla vendita della merce. Per i diritti accertati successivamente allo svincolo, il termine è di dieci giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento, con successiva riscossione coattiva (comma 2).
Qualora il dichiarante ritenga necessario un riesame della dichiarazione, l’art. 42 d.lgs. 141/2024 disciplina la revisione. La competenza spetta all’ufficio dell’Agenzia presso il quale la dichiarazione è stata registrata o, in caso di più uffici coinvolti, all’ufficio del territorio della sede legale. La revisione può essere avviata d’ufficio o su istanza della parte. La parte ha trenta giorni dalla notifica del verbale di constatazione per presentare osservazioni (comma 5). L’Agenzia deve concludere il procedimento entro i termini fissati dalla normativa doganale unionale.
Nel caso di controlli a posteriori, l’art. 40 d.lgs. 141/2024 consente all’Agenzia e alla Guardia di finanza di invitare gli operatori a comparire entro non meno di quindici giorni, o di richiedere documenti e notizie inerenti le merci. L’accesso ai luoghi di produzione o di deposito avviene previa autorizzazione dei responsabili degli uffici competenti.
Le sanzioni amministrative e penali sono applicabili in caso di inadempimento. L’art. 40-bis e l’art. 40-ter (inseriti dal presente decreto) prevedono pene detentive e multe per la sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui tabacchi lavorati, con sanzioni variabili in base al quantitativo sottratto (ad esempio, 500 euro per meno di 200 grammi, 1.000 euro per 200-400 grammi). Tali disposizioni illustrano il principio di proporzionalità delle sanzioni rispetto alla gravità della violazione.
In sintesi, l’obbligazione doganale si fonda su tre pilastri: (i) la determinazione dell’obbligato secondo la normativa unionale (art. 30), (ii) la notifica formale del provvedimento (art. 48) e (iii) il rispetto dei termini di pagamento (art. 47). La rappresentanza doganale, la sospensione dei poteri di rappresentante (art. 31 e art. 32) e le procedure di revisione e di controllo a posteriori (art. 42, art. 40) costituiscono gli strumenti operativi con i quali l’Agenzia garantisce l’osservanza delle disposizioni doganali, tutelando al contempo i diritti dei soggetti coinvolti.
2. Dichiarazione doganale e regimi doganali di importazione, esportazione e transito
La dichiarazione doganale costituisce l'atto formale con cui il soggetto che intende introdurre, esportare o far transitare merci attraverso il territorio doganale dell'Unione europea comunica all'Agenzia le informazioni richieste dalla normativa doganale unionale. La presentazione può essere effettuata direttamente dal dichiarante o, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 141/2024, mediante un rappresentante doganale autorizzato. Il rappresentante può agire con mandato diretto o indiretto, ed è tenuto a possedere i requisiti di assenza di condanne penali, di assenza di violazioni gravi della normativa doganale e fiscale, e di possedere le qualifiche professionali richieste (art. 31, comma 2). La delega è valida finché il rappresentante non venga sospeso (art. 32) o revocato (art. 33) per le cause indicate nei rispettivi commi.
Una volta registrata, la dichiarazione può essere soggetta a revisione. L'art. 42 d.lgs. 141/2024 stabilisce che la competenza per la revisione spetta all'ufficio dell'Agenzia presso il quale la dichiarazione è stata registrata, oppure all'ufficio competente per la sede legale del soggetto se la dichiarazione è stata registrata in più uffici. La revisione può essere avviata dallo stesso ufficio a seguito della ricezione dei verbali di cui all'art. 41, comma 1, oppure su istanza del soggetto interessato. Il procedimento di revisione segue le fasi di notifica, contraddittorio (art. 42, comma 5) e, al termine, l'emissione di un provvedimento motivato (art. 42, comma 7). Se la revisione comporta la rettifica della dichiarazione, l'Agenzia procede al recupero dei maggiori diritti o al rimborso (art. 42, comma 8).
Nel corso della verifica delle informazioni contenute nella dichiarazione, l'Agenzia può effettuare controlli a campione o basati su analisi del rischio, come previsto dal Codice doganale dell'Unione e dal principio dello sportello unico (art. 39 d.lgs. 141/2024). Gli ispettori possono effettuare visite, ispezioni e controlli sui mezzi di trasporto, sui bagagli e sulle persone (art. 12, art. 13, art. 14). Quando sussistono fondati sospetti di irregolarità, le autorità possono procedere a visite tecniche approfondite o a perquisizioni personali (art. 13, comma 2). Le risultanze di tali controlli sono formalizzate in un verbale di constatazione (art. 34, comma 3) che indica, tra l'altro, eventuali differenze nell'importo dei diritti di confine.
I diritti doganali, compresi i diritti di confine, sono disciplinati dall'art. 27 d.lgs. 141/2024, che elenca tra gli altri dazi all'importazione, all'esportazione, prelievi, accise e imposta sul valore aggiunto. L'art. 28 d.lgs. 141/2024 stabilisce che i diritti di confine sono accertati, liquidati e riscossi secondo le disposizioni della normativa doganale unionale, mentre gli altri diritti doganali sono liquidati secondo le disposizioni nazionali. La liquidazione dei diritti è accompagnata dal pagamento delle spese connesse, quali l'applicazione di sigilli doganali (art. 28, comma 4-6).
Il pagamento dei diritti doganali può avvenire mediante diversi strumenti (art. 44 d.lgs. 141/2024): carte di credito o debito, bonifico, contante entro i limiti stabiliti, assegni circolari non trasferibili o altre forme previste dalla legge. Quando il pagamento non avviene entro i termini fissati, si applicano le disposizioni relative al ritardo (art. 47). Per i diritti di confine accertati prima dello svincolo della merce, il soggetto ha trenta giorni di tempo per adempiere al pagamento, altrimenti l'Agenzia può procedere alla vendita della merce (art. 47, comma 1). Per i diritti di confine accertati successivamente allo svincolo, il ritardo di dieci giorni comporta l'avvio della riscossione coattiva (art. 47, comma 2). Gli interessi di mora sono disciplinati dall'art. 49 d.lgs. 141/2024, che rimanda alle norme unionali in materia.
Nel caso in cui la normativa doganale unionale preveda la costituzione di una garanzia, tale obbligo si estende a tutti i diritti di confine, agli interessi e agli oneri (art. 50 d.lgs. 141/2024). Le garanzie relative alle accise sono calcolate secondo le percentuali stabilite per i prodotti nazionali soggetti a deposito fiscale, con un limite massimo del 10 per cento dell'ammontare dell'accisa per le operazioni di perfezionamento attivo (art. 50, comma 2).
Per le operazioni di importazione, l'art. 6 d.lgs. 141/2024 introduce la possibilità per l'autorità doganale di richiedere una cauzione pari all'importo dell'imposta sospesa, nel caso in cui la documentazione richiesta non venga fornita entro quarantacinque giorni dallo svincolo delle merci (art. 6, comma 2-quater). La cauzione non è richiesta ai soggetti in possesso dell'autorizzazione prevista dall'art. 38 del regolamento (UE) n. 952/2013 o a coloro esonerati ai sensi dell'art. 51 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione.
Il regime di transito, che consente il movimento delle merci sotto controllo doganale fino alla destinazione finale, si avvale del servizio di riscontro (art. 15 d.lgs. 141/2024). I militari della Guardia di finanza effettuano il riscontro sommario ed esterno dei colli e delle merci alla rinfusa, verificandone la corrispondenza con i documenti di accompagnamento. In caso di discordanze o sospetti, la Guardia di finanza invia una richiesta motivata all'Agenzia affinché la merce sia sottoposta a visita di controllo (art. 15, comma 3). Il servizio di riscontro può essere sospeso o limitato su indicazione dell'Agenzia (art. 15, comma 2) e, in casi particolari, il Ministro dell'economia e delle finanze può sopprimere il servizio (art. 15, comma 6).
Le operazioni di esportazione sono soggette alle stesse procedure di dichiarazione, verifica e pagamento dei diritti di confine, ma con la differenza che i dazi all'esportazione sono generalmente assenti o ridotti in base alle disposizioni unionali. L'art. 27 d.lgs. 141/2024 indica che i dazi all'esportazione costituiscono diritti di confine, mentre l'art. 28 prevede la loro liquidazione secondo la normativa doganale unionale.
Il rimborso di diritti di confine indebitamente riscossi può essere effettuato tramite il rappresentante doganale, a condizione che il pagamento sia stato effettuato dallo stesso rappresentante e che non vi siano revoche o sospensioni dell'abilitazione (art. 54 d.lgs. 141/2024). Questo meccanismo garantisce una gestione efficiente dei rimborsi, evitando duplicazioni di pagamento.
Infine, l'art. 39 d.lgs. 141/2024 prevede il potenziamento dello Sportello unico doganale e dei controlli, con l'obiettivo di coordinare le amministrazioni che concorrono al controllo delle merci in ingresso e uscita dal territorio doganale dell'Unione. Le amministrazioni competenti devono effettuare i controlli amministrativi contemporaneamente e nello stesso luogo di quelli doganali, integrando l'analisi del rischio dell'Agenzia con le proprie valutazioni (art. 39, comma 2-3). Questo approccio favorisce la semplificazione delle procedure e la riduzione dei tempi di sdoganamento, garantendo al contempo la sicurezza e la conformità alle norme doganali.
3. Accertamento, controlli a priori e a posteriori, e poteri sostitutivi dell’Agenzia
L’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito “Agenzia”) esercita le funzioni di vigilanza, accertamento e repressione delle violazioni in materia doganale, delle accise e dei giochi. Il quadro normativo di riferimento è costituito dal d.lgs. 141/2024, che integra le disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e introduce nuove regole per i controlli a priori, a posteriori e per i poteri sostitutivi.
1. Accertamento doganale
Il procedimento di accertamento inizia con la verifica della regolarità della dichiarazione doganale. Se l’ufficio dell’Agenzia effettua analisi di laboratorio sulle merci, il risultato è notificato al dichiarante (art. 34 d.lgs. 141/2024, comma 1). Il dichiarante può chiedere la ripetizione delle analisi entro dieci giorni dalla notifica (comma 2). Qualora le verifiche evidenzino una delle ipotesi di cui al comma 3 (mancato soddisfacimento dei requisiti del regime, merci soggette a divieti o determinazione di un importo dei diritti di confine diverso), l’Agenzia redige un verbale di constatazione da notificare alla parte (comma 3). Dal momento della notifica, il soggetto ha diritto al contraddittorio secondo le modalità previste dalla normativa doganale unionale (comma 5). Decorso il termine di contraddittorio, l’ufficio emette un provvedimento motivato di accertamento (comma 6).
2. Controlli a priori
I controlli a priori sono finalizzati a prevenire le violazioni prima dello svincolo delle merci. L’art. 12 d.lgs. 141/2024 prevede che il personale dell’Agenzia, anche avvalendosi dei militari della Guardia di finanza, possa effettuare visite, ispezioni e controlli tecnici sui mezzi di trasporto che attraversano la linea di vigilanza doganale o che operano negli spazi doganali. Quando sussistono fondati sospetti di irregolarità, le ispezioni possono essere particolarmente accurate per accertare occultamenti di merci (comma 2). Il detentore del veicolo è tenuto a collaborare (comma 3) e le disposizioni si estendono anche ai bagagli e agli oggetti delle persone (comma 4).
Le stesse facoltà si estendono al di fuori degli spazi doganali, come previsto dall’art. 14 d.lgs. 141/2024. In tali casi, la competenza del personale dell’Agenzia è sostituita da quella dei militari della Guardia di finanza, ma l’obiettivo resta quello di assicurare l’osservanza delle norme doganali e valutarie su persone, bagagli, mezzi di trasporto, natanti e aeromobili che attraversano il confine terrestre.
3. Controlli a posteriori
Una volta che le merci sono state svincolate, l’Agenzia e la Guardia di finanza possono procedere a controlli a posteriori (art. 40 d.lgs. 141/2024, comma 1). Tali controlli consistono in due tipologie di azioni:
a) Invito all’operatore a comparire o a fornire notizie e documenti entro un termine non inferiore a quindici giorni (comma 2, a). L’invito può essere esteso anche ad altri soggetti pubblici o privati interessati dalle operazioni doganali.
b) Accesso, munito di apposita autorizzazione, ai luoghi di attività produttiva, commerciale o di custodia della documentazione inerente le merci, al fine di ispezionare le merci e verificare la documentazione (comma 2, b).
Le disposizioni dell’art. 40 comma 3 richiamano le norme contenute nell’art. 52, commi da 4 a 10, del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, per quanto riguarda le modalità di verifica e le eventuali sanzioni. Le autorizzazioni necessarie per le richieste di cui all’art. 51, secondo comma, numeri 6-bis) e 7) del medesimo d.p.r. sono rilasciate dal direttore regionale o interregionale dell’Agenzia (o dal direttore provinciale per le province autonome di Trento e Bolzano) e, per la Guardia di finanza, dal comandante regionale o equiparato (comma 4).
4. Esito dei controlli a posteriori
Al termine del controllo, l’ufficio dell’Agenzia e la Guardia di finanza redigono un verbale di constatazione da notificare alla parte (art. 41 d.lgs. 141/2024, comma 1). Il verbale è trasmesso all’ufficio competente per la revisione delle dichiarazioni e agli eventuali organi competenti per materia (comma 2).
5. Revisione della dichiarazione
La revisione delle dichiarazioni è di competenza dell’ufficio dell’Agenzia presso il quale la dichiarazione è stata registrata, oppure dell’ufficio competente in base alla sede legale della parte, qualora la dichiarazione sia stata registrata in più uffici (art. 42 d.lgs. 141/2024, comma 1). La revisione può essere avviata dallo stesso ufficio a seguito della ricezione dei verbali di cui all’art. 41 o su istanza della parte (comma 2). In caso di istanza di revisione, l’Agenzia opera con i poteri previsti dall’art. 40 (comma 2) (comma 3). Il procedimento deve concludersi entro i termini fissati dalla normativa doganale unionale (comma 4). La parte ha trenta giorni dalla notifica del verbale per presentare osservazioni e richieste (comma 5). Se l’Agenzia non accoglie l’istanza, notifica un preavviso di diniego, al quale la parte può rispondere entro lo stesso termine (comma 6). Dopo i termini di cui ai commi 5 e 6, l’Agenzia notifica il provvedimento motivato con l’esito dell’attività di controllo (comma 7). Qualora la revisione comporti una rettifica, l’Agenzia procede al recupero dei maggiori diritti o al rimborso (comma 8) e trasmette il provvedimento anche all’organo competente per l’irrogazione di sanzioni diverse da quelle doganali (comma 9). L’Agenzia può inoltre stabilire modalità semplificate per le revisioni che non comportano rimborsi o sgravi (comma 10).
6. Poteri sostitutivi
In situazioni di necessità straordinaria, il direttore territoriale dell’Agenzia può disporre, con proprio provvedimento, l’esenzione dalla visita doganale delle merci (art. 38 d.lgs. 141/2024, comma 1). I presupposti, i criteri e i limiti per l’esercizio di tale potere sono disciplinati da un provvedimento dell’Agenzia (comma 2). L’esercizio del potere non comporta responsabilità per l’Agenzia, salvo i casi di dolo o colpa grave (comma 3). Questo strumento consente di gestire emergenze operative senza ricorrere a controlli fisici, garantendo al contempo la continuità delle operazioni commerciali.
7. Integrazione dei controlli
Il potenziamento dello Sportello unico doganale (art. 39 d.lgs. 141/2024) prevede il coordinamento operativo delle amministrazioni che concorrono al controllo delle merci in ingresso e uscita dal territorio doganale dell’Unione. I controlli amministrativi, sia di natura preventiva sia basati su valutazione del rischio o su criteri casuali, devono essere integrati nell’analisi dei rischi dell’Agenzia (comma 3). Tale integrazione garantisce che le verifiche a priori, a posteriori e i poteri sostitutivi siano attuati in modo coerente e sinergico, ottimizzando le risorse e riducendo i tempi di sdoganamento.
In sintesi, il d.lgs. 141/2024 definisce un sistema articolato di accertamento che parte dalla verifica preventiva (art. 12 e 14), prosegue con l’accertamento formale (art. 34) e prevede controlli a posteriori (art. 40-42) con relative procedure di esito (art. 41) e revisione. I poteri sostitutivi (art. 38) offrono flessibilità operativa in situazioni di emergenza, mentre il coordinamento previsto dallo Sportello unico doganale (art. 39) assicura l’armonizzazione dei diversi attori coinvolti nella vigilanza doganale, delle accise e dei giochi.
4. Gestione delle garanzie, pagamenti, interessi e rimborsi dei diritti doganali
Il quadro normativo di riferimento per la gestione dei diritti doganali, comprese le garanzie, i pagamenti, gli interessi e i rimborsi, si trova nel d.lgs. 141/2024. Le disposizioni si articolano in diverse sezioni che, se lette congiuntamente, forniscono una procedura completa per l'adempimento degli obblighi doganali.
Modalita' di pagamento e deposito cauzionale. Il pagamento dei diritti doganali, delle sanzioni o il deposito cauzionale di somme a garanzia del pagamento possono essere effettuati presso gli uffici dell'Agenzia secondo le modalita' indicate nell'art. 44 d.lgs. 141/2024. Sono ammessi strumenti di pagamento elettronico (carte di debito, credito o prepagate), bonifico, pagamento in contanti entro i limiti stabiliti con provvedimento dell'Agenzia, assegni circolari non trasferibili in casi di necessita' o urgenza, e ogni altra forma prevista dalla legge. Le modalita' per il successivo versamento delle somme riscosse alla Tesoreria sono stabilite con provvedimento dell'Agenzia, di concerto con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e sentita la Banca d'Italia (art. 44 d.lgs. 141/2024).
Pagamenti dilazionati o periodici. L'Agenzia pu' autorizzare il pagamento dilazionato o periodico dei diritti doganali nei termini e con le modalita' previste dalla normativa doganale unionale e dalle disposizioni nazionali (art. 45 d.lgs. 141/2024). Per i diritti doganali di origine nazionale la dilazione puo' essere estesa fino a un massimo di novanta giorni, compresi i primi trenta, dietro prestazione di idonea garanzia e pagamento degli interessi (art. 45 d.lgs. 141/2024). Quando la scadenza della dilazione cade in un giorno festivo, il termine per il pagamento e' posticipato al giorno lavorativo successivo (art. 45 d.lgs. 141/2024).
Interessi sul pagamento dilazionato. L'agevolazione del pagamento dilazionato comporta l'obbligo di corrispondere gli interessi, esclusi i primi trenta giorni, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (art. 46 d.lgs. 141/2024). Se tale tasso risulta inferiore allo 0,50 per cento, si applica comunque un tasso di interesse pari allo 0,50 per cento (art. 46 d.lgs. 141/2024).
Ritardo nel pagamento dei diritti. Per i diritti di confine accertati prima dello svincolo della merce, il mancato pagamento entro dieci giorni dall'accettazione dei risultati della verifica o dalla notifica del provvedimento comporta l'avvio di azioni previste dalla normativa doganale unionale, inclusa la vendita della merce, se il pagamento non avviene entro trenta giorni (art. 47 d.lgs. 141/2024). Per i diritti di confine accertati successivamente allo svincolo, il mancato pagamento entro dieci giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento porta alla riscossione coattiva (art. 47 d.lgs. 141/2024). Gli interessi e gli oneri accessori si applicano con le stesse regole (art. 47 d.lgs. 141/2024). Per i diritti doganali diversi dai diritti di confine, il ritardo comporta le disposizioni del comma 2, salvo disciplina specifica (art. 47 d.lgs. 141/2024).
Termini per la notifica dell'obbligazione doganale. I termini per la notifica dell'obbligazione relativa ai diritti di confine sono disciplinati dalle disposizioni dell'Unione europea (art. 48 d.lgs. 141/2024). Quando l'obbligazione nasce da un comportamento penalmente rilevante, il termine per la notifica e' di sette anni (art. 48 d.lgs. 141/2024). Le stesse disposizioni si applicano anche ai diritti doganali diversi dai diritti di confine, salvo diversa disposizione.
Garanzie per l'obbligazione doganale. Quando la normativa doganale unionale prevede la prestazione di una garanzia, essa si applica anche a tutti i diritti di confine, ai relativi interessi e oneri (art. 50 d.lgs. 141/2024). Per le merci soggette ad accisa, le garanzie sono calcolate nella stessa misura percentuale stabilita per i prodotti nazionali stoccati nei depositi fiscali o trasportati, con un limite massimo del 10 per cento dell'ammontare dell'accisa per operazioni di perfezionamento attivo (art. 50 d.lgs. 141/2024). I crediti per tributi, interessi, sanzioni e spese sono garantiti da privilegio sulle merci e sui beni mobili presenti negli stabilimenti degli operatori ammessi a beneficiare delle agevolazioni (art. 50 d.lgs. 141/2024).
Riduzione o esonero dalla garanzia. Il competente ufficio dell'Agenzia puo' autorizzare, su richiesta, la riduzione dell'importo della garanzia o l'esonero dalla stessa per i diritti doganali (art. 51 d.lgs. 141/2024). Le condizioni e i criteri per la concessione sono stabiliti con provvedimento dell'Agenzia (art. 51 d.lgs. 141/2024). La concessione puo' essere revocata in qualsiasi momento se sorgono dubbi sulla solvibilita' del beneficiario; in tal caso il beneficiario deve prestare cauzione entro cinque giorni dalla notifica della revoca (art. 51 d.lgs. 141/2024).
Rimborsi e sgravi. Il competente ufficio dell'Agenzia riconosce, secondo le disposizioni e le procedure della normativa doganale unionale, il diritto al rimborso e allo sgravio delle somme relative a diritti di confine corrisposti o contabilizzati in misura maggiore al dovuto (art. 53 d.lgs. 141/2024). Il rimborso di diritti di confine indebitamente riscossi o lo svincolo di somme in deposito puo' essere effettuato nelle mani del rappresentante doganale, a condizione che il pagamento sia stato effettuato dallo stesso rappresentante, che la ricevuta sia firmata dal rappresentante in qualità di versante, che il titolare delle merci non abbia notificato la cessazione del rapporto di rappresentanza e che il rappresentante non sia sospeso o revocato (art. 54 d.lgs. 141/2024).
Interessi passivi. Gli interessi relativi ai diritti doganali diversi dal dazio indebitamente corrisposti sono dovuti nei termini e con le modalita' indicate dalla normativa doganale unionale (art. 55 d.lgs. 141/2024).
In sintesi, il d.lgs. 141/2024 stabilisce un sistema integrato che prevede: (i) diverse modalita' di pagamento, comprese le opzioni elettroniche e il pagamento in contanti entro limiti stabiliti; (ii) la possibilità di dilazionare i pagamenti con limiti temporali precisi e con l'applicazione di interessi calcolati sul tasso BCE o su un minimo dello 0,50 per cento; (iii) sanzioni e procedure di riscossione in caso di ritardo, con termini di dieci e trenta giorni a seconda della fase dell'operazione; (iv) termini di notifica, inclusi i sette anni per obbligazioni derivanti da comportamenti penalmente rilevanti; (v) garanzie obbligatorie, con calcolo percentuale e limite del 10 per cento per le accise; (vi) meccanismi di riduzione o esonero dalla garanzia, soggetti a revoca entro cinque giorni; (vii) procedure di rimborso e sgravio, anche tramite rappresentante doganale; e (viii) interessi passivi per rimborsi eccessivi. Il rispetto di queste disposizioni garantisce la corretta riscossione dei diritti doganali, la tutela delle finanze pubbliche e la tutela dei soggetti che operano nel commercio internazionale.
5. Contenzioso doganale e sanzioni amministrative e penali
Il contenzioso doganale nasce dal contrasto tra le pretese dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito “Agenzia”) e le difese dell’operatore economico o del soggetto privato coinvolto in una violazione delle disposizioni doganali. Il procedimento si avvia con l’adozione di un verbale di constatazione, redatto dall’ufficio competente dell’Agenzia non appena emergono elementi di irregolarità nella verifica della merce o nella documentazione allegata alla dichiarazione doganale. Tale verbale, previsto dal comma 3 dell’art. 34 d.lgs. 141/2024, deve contenere l’individuazione delle violazioni, tra cui il mancato rispetto dei requisiti per il regime richiesto, la presenza di merci soggette a divieti o restrizioni, o la determinazione di un importo dei diritti di confine diverso da quello dichiarato.
Una volta notificato il verbale, la parte interessata ha diritto al contraddittorio entro i termini e con le modalità stabilite dalla normativa doganale unionale. Il rispetto di tale principio consente al soggetto di presentare osservazioni, documenti integrativi o richieste di chiarimento. Trascorsi i termini, l’ufficio dell’Agenzia emette un provvedimento motivato di accertamento, che costituisce l’atto definitivo con cui si accertano le violazioni e si quantificano le relative sanzioni.
Le sanzioni amministrative sono disciplinate in diversi commi dell’art. 40 d.lgs. 141/2024 e nei successivi articoli 40-bis e 40-ter. Per le violazioni relative all’accisa sui prodotti energetici, il comma 5 dell’art. 40 d.lgs. 141/2024 prevede che, se la quantità sottratta all’accertamento o al pagamento dell’accisa è inferiore a 1.000 chilogrammi, la sanzione amministrativa consiste nel pagamento di una somma di denaro compresa tra il doppio e il decuplo dell’imposta evasa. Per il gas naturale, il comma 6 stabilisce una soglia analogamente di 10.000 metri cubi, con una sanzione minima di euro 5.000.
Il regime sanzionatorio per i tabacchi lavorati è più articolato. L’art. 40-bis d.lgs. 141/2024 punisce la sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui tabacchi con la reclusione da due a cinque anni; il tentativo è punito con la stessa pena. Quando il quantitativo sottratto è limitato a 15 chilogrammi convenzionali e non sussistono le circostanze aggravanti di cui all’art. 40-ter, la sanzione amministrativa è fissata a euro 5 per ogni grammo convenzionale, con un minimo di euro 5.000. Se il quantitativo è inferiore a 200 grammi, la sanzione è di 500 euro; se compreso tra 200 e 400 grammi, la sanzione è di 1.000 euro. In assenza di una quantificazione precisa, l’art. 40-bis prevede una sanzione amministrativa compresa tra euro 3.000 e euro 30.000, tenuto conto della gravità del fatto e delle modalità della condotta.
Le circostanze aggravanti, elencate nell’art. 40-ter d.lgs. 141/2024, aumentano la pena detentiva e la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto quando, ad esempio, l’autore utilizza armi, si trova in compagnia di altre persone che ostacolano le forze dell’ordine, o ricorre a mezzi di trasporto modificati per ostacolare l’intervento delle autorità.
Il mancato pagamento dei diritti di confine, sia prima che dopo lo svincolo della merce, è sanzionato dall’art. 47 d.lgs. 141/2024. Se il pagamento non avviene entro dieci giorni dalla notifica del risultato della verifica o del provvedimento di accertamento, l’Agenzia comunica le attività che saranno poste in essere, includendo la vendita della merce, se il pagamento non è effettuato entro trenta giorni. Per i diritti accertati successivamente allo svincolo, il ritardo di dieci giorni comporta l’avvio della riscossione coattiva.
Il termine per la notifica dell’obbligazione doganale relativa ai diritti di confine è stabilito dall’art. 48 d.lgs. 141/2024: le disposizioni dell’Unione europea regolano i termini generali, mentre, se l’obbligazione deriva da un comportamento penalmente rilevante, il termine è di sette anni. Gli interessi per il ritardato pagamento sono disciplinati dall’art. 49 d.lgs. 141/2024, che rimanda alle norme unionistiche in materia di interessi di mora.
Le garanzie richieste per le obbligazioni doganali potenziali o esistenti sono previste dall’art. 50 d.lgs. 141/2024. Esse si applicano a tutti i diritti di confine, interessi e oneri, e, per i prodotti soggetti ad accisa, la garanzia è calcolata nella stessa misura percentuale prevista per i prodotti nazionali stoccati nei depositi fiscali. Per le operazioni di perfezionamento attivo, la garanzia è limitata al 10 per cento dell’ammontare dell’accisa.
Il procedimento di revisione della dichiarazione, disciplinato dall’art. 42 d.lgs. 141/2024, consente all’Agenzia di avviare la revisione sia su iniziativa propria, a seguito dei verbali di constatazione, sia su istanza del contribuente. L’ufficio competente deve concludere il procedimento entro i termini fissati dalla normativa doganale unionale. Il contribuente può presentare osservazioni entro trenta giorni dalla notifica del verbale, e, in caso di diniego, può presentare ulteriori osservazioni entro un ulteriore termine stabilito. Il provvedimento finale, notificato entro i termini previsti, può prevedere la rettifica della dichiarazione e il relativo recupero dei maggiori diritti o il rimborso, a seconda del risultato della revisione.
Il ruolo del rappresentante doganale, regolato dall’art. 31 d.lgs. 141/2024, è fondamentale nella gestione delle pratiche doganali. Il rappresentante può agire in nome del dichiarante, ma le notifiche degli atti dell’Agenzia sono valide finché il mandato non è revocato per iscritto. In caso di violazioni gravi o ripetute, la patente di spedizioniere doganale può essere sospesa o revocata ai sensi degli articoli 32 e 33 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione, richiamati nell’art. 2 comma 1, lettera d) del presente decreto.
In sintesi, il contenzioso doganale si articola in una fase istruttoria (verbale di constatazione), una fase di contraddittorio, e una fase decisoria (provvedimento di accertamento). Le sanzioni amministrative variano in base alla tipologia di violazione, alla quantità di prodotto coinvolto e alla presenza di circostanze aggravanti, mentre le sanzioni penali, quali la reclusione, sono riservate a reati di maggiore gravità come la sottrazione all’accisa sui tabacchi. Il rispetto dei termini di pagamento, la corretta costituzione di garanzie e la possibilità di ricorrere alla revisione della dichiarazione costituiscono gli strumenti principali a disposizione dell’operatore per gestire le proprie obbligazioni e difendersi dalle pretese dell’Agenzia.
6. Accise: disciplina, liquidazione, regimi sospensivi e deposito fiscale
Le accise costituiscono una componente fondamentale del sistema tributario di natura specifica, in quanto gravano su prodotti individuati dal legislatore per ragioni di salute pubblica, ambiente o ordine economico. Ai sensi dell'art. 27 d.lgs. 141/2024 le accise rientrano tra i diritti di confine, assieme a dazi, imposte sul valore aggiunto e altre imposizioni all'importazione o all'esportazione. Esse sono dovute all'atto dell'immissione in consumo del prodotto e, diversamente dall'IVA, non si applicano in caso di libera pratica finalizzata all'esportazione verso un altro Stato membro dell'Unione europea (art. 27 c)).
La disciplina delle sanzioni per violazioni relative alle accise è stata aggiornata dal art. 3 d.lgs. 141/2024, che modifica l'articolo 40 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi (D.Lgs. 504/1995). In particolare, il comma 3 del nuovo art. 40 prevede che la sottrazione del prodotto all'accertamento, effettuata senza giustificato motivo e in assenza del codice di riscontro amministrativo previsto dall'art. 7-bis, costituisce reato. Il comma 4 innalza la soglia quantitativa di riferimento da 2.000 a 10.000 chilogrammi, mentre i commi 5 e 6 introducono sanzioni amministrative proporzionali alla quantità sottratta: per prodotti energetici diversi dal gas naturale, se la quantità è inferiore a 1.000 chilogrammi, la sanzione varia dal doppio al decuplo dell'imposta evasa; per il gas naturale, la soglia è di 10.000 metri cubi, con sanzione minima di 5.000 euro.
Per i tabacchi lavorati è stata introdotta una disciplina specifica (art. 40-bis d.lgs. 141/2024). Chiunque sottragga, con qualsiasi mezzo, all'accertamento o al pagamento dell'accisa i tabacchi lavorati è punito con reclusione da due a cinque anni; il tentativo è punito con la stessa pena (art. 40-bis, comma 2). Quando il quantitativo sottratto è limitato a 15 chilogrammi convenzionali e non sussistono aggravanti (art. 40-ter, comma 1), si applica una sanzione amministrativa di 5 euro per grammo, con minimo di 5.000 euro. Se la quantità è compresa tra 200 e 400 grammi convenzionali, la sanzione è rispettivamente di 500 euro e 1.000 euro (art. 40-bis, comma 4). In assenza di determinazione del quantitativo, la sanzione varia da 3.000 a 30.000 euro, tenuto conto della gravità (art. 40-bis, comma 5).
L'articolo 40-ter elenca le circostanze aggravanti per la sottrazione all'accisa sui tabacchi, prevedendo l'aumento della pena in presenza di armi, presenza di più persone ostili alle forze dell'ordine, connessione con altri reati contro la fede pubblica o la pubblica amministrazione, utilizzo di mezzi di trasporto modificati per ostacolare l'intervento delle autorità, o ricorso a società costituite in Stati non aderenti alla Convenzione di Strasburgo sul riciclaggio (art. 40-ter, commi 1-2).
La liquidazione e la riscossione dei diritti di confine, incluse le accise, sono disciplinate dall'art. 28 d.lgs. 141/2024. I diritti di confine sono accertati, liquidati e riscossi secondo le disposizioni della normativa doganale unionale; per gli aspetti non coperti da tale normativa si applicano le disposizioni del presente allegato e, in mancanza, le disposizioni di settore. Le spese accessorie, quali l'applicazione di sigilli o contrassegni, sono anch'esse previste dal medesimo articolo (art. 28, comma 4).
Il pagamento dei diritti doganali, incluse le accise, può avvenire secondo le modalità indicate nell'art. 44 d.lgs. 141/2024. Sono ammessi pagamenti mediante carte di debito, credito o prepagate, bonifico, contanti entro i limiti stabiliti, assegni circolari non trasferibili in casi di urgenza, e altre forme previste dalla legge. Le modalità di versamento successivo alla riscossione sono stabilite con provvedimento dell'Agenzia, in concerto con la Direzione della Ragioneria generale dello Stato e sentita la Banca d'Italia.
Nel caso di obbligazioni doganali potenziali o esistenti, la garanzia è obbligatoria (art. 50 d.lgs. 141/2024). Essa si estende a tutti i diritti di confine, interessi e oneri. Per i prodotti soggetti ad accisa, la garanzia è calcolata nella stessa percentuale prevista per i prodotti nazionali stoccati in depositi fiscali o trasportati ai sensi degli articoli 5 e 6 del D.Lgs. 504/1995. Per le operazioni di perfezionamento attivo in regime di deposito fiscale, la garanzia è limitata al 10 per cento dell'accisa dovuta.
Le forme di garanzia sono elencate nell'art. 52 d.lgs. 141/2024. Possono consistere in deposito in contanti o mezzi equivalenti, fideiussione bancaria o polizza assicurativa conforme alla normativa unionale. L'accettazione della fideiussione è soggetta a valutazione del competente ufficio dell'Agenzia, che può rifiutarla con provvedimento motivato (art. 52, comma 2). L'Agenzia può inoltre autorizzare altre forme di garanzia equivalenti.
Il regime di deposito fiscale è regolato da più disposizioni. L'art. 68 d.lgs. 141/2024 stabilisce che le merci depositate sotto diretta gestione dell'Agenzia devono, ove possibile, essere racchiuse in colli sigillati. Il titolare può, con l'assistenza dell'Agenzia, vigilare sulle merci, disfare i colli e prelevare campioni. I criteri per la determinazione delle spese di custodia sono fissati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze (art. 68, comma 3).
L'art. 56 d.lgs. 141/2024 prevede che le spese di custodia, anche quando l'introduzione nelle strutture di deposito è avvenuta su disposizione dell'Agenzia, siano a carico del proprietario o del vettore titolare delle merci. L'Agenzia non risponde delle avarie o dei deperimenti naturali delle merci in custodia temporanea, né dei danni derivanti da cause a essa non imputabili.
Il rappresentante doganale, figura chiave per l'espletamento delle operazioni soggette ad accisa, è disciplinato dall'art. 31 d.lgs. 141/2024. Per esercitare la rappresentanza è necessario possedere requisiti di idoneità, tra cui assenza di condanne penali per delitti non colposi, assenza di violazioni gravi della normativa doganale e fiscale, e possesso di qualifiche professionali riconosciute (iscrizione all'albo degli spedizionieri doganali, certificazione AEO, ecc.). Il rappresentante può avvalersi di personale ausiliario per le mansioni esecutive, ma è tenuto a esibire prova dell'incarico su richiesta dell'Agenzia o della Guardia di finanza.
Il regime sospensivo della circolazione dei prodotti soggetti ad accisa è disciplinato dal D.Lgs. 504/1995, richiedendo l'emissione di un documento amministrativo elettronico (e-AD) per il trasporto tra Stati membri. L'art. 6 d.lgs. 141/2024 introduce la possibilità per l'autorità doganale di esigere una cauzione pari all'importo dell'imposta sospesa, con incameramento della cauzione entro quarantacinque giorni dallo svincolo delle merci qualora la documentazione richiesta non sia pervenuta (art. 6, comma 2-quater). La cauzione non è richiesta ai soggetti in possesso dell'autorizzazione prevista dall'articolo 38 del Regolamento (UE) n. 952/2013 o esonerati ai sensi dell'articolo 51 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione.
In sintesi, la disciplina delle accise nel nuovo quadro normativo prevede:
- Una definizione chiara dei prodotti soggetti e dei diritti di confine (art. 27);
- Sanzioni proporzionali alla quantità sottratta, con soglie quantitative specifiche (art. 40 e seguenti);
- Regole particolari per tabacchi lavorati, con pene detentive e sanzioni amministrative variabili (art. 40-bis, 40-ter);
- Procedure di liquidazione e riscossione integrate con la normativa doganale unionale (art. 28);
- Modalità di pagamento flessibili e digitali (art. 44);
- Obbligo di garanzia per obbligazioni doganali, con forme di deposito o fideiussione (art. 50, 52);
- Regime di deposito fiscale con obbligo di sigillatura e custodia a carico del proprietario (art. 68, 56);
- Possibilità di rappresentanza doganale qualificata (art. 31);
- Regime sospensivo con cauzione e documentazione elettronica (art. 6).
Queste disposizioni, integrate nel contesto più ampio del codice doganale dell'Unione, mirano a garantire la corretta riscossione delle accise, a prevenire frodi e sottrazioni, e a fornire strumenti operativi efficienti per gli operatori economici, le autorità doganali e gli organi di vigilanza.
7. Regolamentazione dei giochi pubblici e scommesse: ruolo dell’ADM e sanzioni
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (di seguito “ADM”) è l’organo amministrativo preposto alla vigilanza su tutte le attività soggette a monopolio di Stato, tra cui i giochi pubblici e le scommesse. La sua competenza deriva dal mandato generale attribuito dall’art. 1 d.lgs. 141/2024, che individua l’ADM come autorità responsabile dell’applicazione delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e, per estensione, delle norme che disciplinano le attività di monopoli.
Il primo passo della regolamentazione consiste nella definizione del circuito in cui le operazioni di gioco possono svolgersi. Ai sensi dell’art. 11 d.lgs. 141/2024, l’ADM, sentita la Camera di commercio competente per territorio, delimita il circuito doganale; tale procedura, pur riferita originariamente al traffico doganale, costituisce il modello di riferimento per la definizione di spazi fisici e virtuali in cui le attività di gioco devono essere autorizzate e monitorate. L’ADM, quindi, stabilisce le aree geografiche e le infrastrutture (sale da gioco, piattaforme online, punti di scommessa) entro le quali le licenze possono essere rilasciate.
Il rilascio della licenza di esercizio avviene mediante autorizzazione formale, che richiede il rispetto di requisiti di idoneità e di assenza di precedenti penali o di violazioni gravi della normativa doganale e fiscale, come previsto dal comma 4 dell’art. 2, lett. d) d.lgs. 141/2024. L’ADM verifica, quindi, la sussistenza di tali requisiti prima di concedere il permesso di operare. La procedura di concessione è soggetta a pubblicazione di avvisi e bandi, in analogia con le disposizioni contenute nell’art. 1-bis d.lgs. 141/2024 relative agli esami di Stato per i spedizionieri doganali, che prevedono la trasparenza dell’indizione e la partecipazione di commissioni composte da dirigenti dell’ADM e da esperti del settore.
Una volta ottenuta l’autorizzazione, l’ADM esercita la vigilanza continuativa attraverso ispezioni e controlli sul campo. L’art. 12 d.lgs. 141/2024 stabilisce che il personale dell’ADM, anche avvalendosi dei militari della Guardia di finanza, può effettuare visite dei mezzi di trasporto, ispezioni tecniche approfondite e controlli sui bagagli delle persone che attraversano le linee di vigilanza doganale. Sebbene il testo faccia riferimento a merci e trasporti, la stessa disciplina si applica alle attività di gioco che prevedono il trasferimento di denaro, crediti o strumenti di pagamento, poiché tali flussi sono considerati beni soggetti a controllo per garantire la regolarità delle operazioni e la prevenzione del riciclaggio.
Il monitoraggio delle transazioni di gioco avviene anche mediante l’obbligo di comunicazione di dati e documenti. L’art. 63 d.lgs. 141/2024 prevede che, in caso di mancata trasmissione del manifesto entro i termini previsti, l’ADM possa ordinare lo scarico delle merci e la loro custodia a spese del responsabile. In ambito ludico, tale disposizione si traduce nella facoltà dell’ADM di richiedere la trasmissione di report periodici sulle scommesse accettate, sulle vincite erogate e sui flussi finanziari, con la conseguenza che la mancata osservanza comporta l’adozione di misure cautelari analoghe a quelle previste per le merci.
Le violazioni delle norme che regolano i giochi pubblici e le scommesse sono sanzionate con un regime di sanzioni amministrative e penali. L’art. 3 d.lgs. 141/2024, che modifica il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, introduce una struttura di sanzioni proporzionali alla gravità della violazione. Sebbene il riferimento sia specifico alle accise, il principio di base è applicabile anche alle infrazioni nel settore del gioco: la sanzione amministrativa può consistere nel pagamento di una somma di denaro calcolata in rapporto all’ammontare dell’imposta evasa o del danno arrecato al bilancio pubblico. L’art. 40-bis e l’art. 40-ter d.lgs. 141/2024, che disciplinano le pene per la sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui tabacchi, mostrano come la legge preveda pene detentive (reclusione da due a cinque anni) per i casi più gravi, nonché sanzioni amministrative variabili in base al quantitativo sottratto. Analogamente, l’ADM può disporre la revoca della concessione di gioco, la sospensione dell’autorizzazione o l’irrogazione di multe amministrative, in base alla gravità della violazione e alla recidiva dell’operatore.
Il pagamento delle sanzioni segue le modalità previste dall’art. 44 d.lgs. 141/2024, che elenca i diversi strumenti di pagamento accettati dall’ADM, tra cui carte di credito, bonifici, contanti entro i limiti stabiliti e assegni circolari non trasferibili. L’art. 49 d.lgs. 141/2024 stabilisce che, in caso di ritardo nel pagamento dei diritti o delle sanzioni, si applicano gli interessi di mora secondo la normativa unionale, garantendo così l’efficacia delle misure pecuniarie.
Nel caso in cui l’operatore contestato ritenga ingiusta la sanzione, il procedimento di revisione è disciplinato dall’art. 42 d.lgs. 141/2024. L’ADM, competente per la sede della dichiarazione o per la sede legale dell’interessato, può avviare la revisione su istanza dell’operatore o a seguito di verbale di constatazione. Il soggetto ha la possibilità di presentare osservazioni entro trenta giorni e, se necessario, di presentare un preavviso di diniego. Il provvedimento finale, motivato, viene notificato entro i termini fissati dalla normativa doganale unionale, garantendo il diritto di difesa dell’operatore.
Infine, l’ADM può richiedere garanzie a tutela dell’obbligazione doganale e fiscale, come previsto dall’art. 50 d.lgs. 141/2024. Tale disposizione, pur riferita alle garanzie per i prodotti soggetti ad accisa, stabilisce il principio secondo cui l’ADM può esigere cauzioni o altre forme di garanzia per assicurare il pagamento di eventuali sanzioni o per coprire il rischio di inadempienza da parte dell’operatore di gioco.
In sintesi, il ruolo dell’ADM nella regolamentazione dei giochi pubblici e delle scommesse si articola in quattro fasi fondamentali: la definizione del circuito autorizzato, il rilascio e la verifica dei requisiti di licenza, la vigilanza operativa mediante ispezioni, controlli documentali e richieste di report, e l’applicazione di un regime sanzionatorio articolato tra misure amministrative, penali e garanzie patrimoniali. Tutte queste attività trovano fondamento nei singoli articoli del d.lgs. 141/2024, che, pur essendo originariamente indirizzati al contesto doganale e delle accise, forniscono il quadro normativo di riferimento per l’azione dell’ADM anche nel settore del gioco e delle scommesse.
8. Organizzazione, compiti e ordinamento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (di seguito “Agenzia”) trova la sua base giuridica nell’art. 1 d.lgs. 141/2024, che approva le disposizioni contenute nell’allegato 1 come parte integrante del decreto. Tale allegato costituisce il corpus normativo complementare al codice doganale dell’Unione e, perciò, tutti i riferimenti a disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale devono essere intesi come riferiti alle corrispondenti disposizioni nazionali complementari.
Le funzioni primarie dell’Agenzia sono la gestione dei diritti doganali, dei diritti di confine, delle accise e dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) in fase di importazione, nonché la vigilanza sul settore dei giochi pubblici. L’art. 27 d.lgs. 141/2024 definisce i diritti doganali come tutti i tributi che l’Agenzia è tenuta a riscuotere in forza di vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea o da disposizioni di legge, includendo tra questi le accise, i diritti di monopolio e l’IVA dovuta all’atto dell’importazione.
L’organizzazione interna prevede una Direzione generale a capo del Direttore dell’Agenzia, supportata da dirigenti di prima e seconda fascia. Il personale dell’Agenzia può operare autonomamente o avvalersi del supporto dei militari della Guardia di Finanza per l’esecuzione di visite, ispezioni e controlli sui mezzi di trasporto e sui bagagli, come previsto dall’art. 12 d.lgs. 141/2024. La collaborazione con la Guardia di Finanza è inoltre prevista per le operazioni di vigilanza nei laghi di confine (art. 21 d.lgs. 141/2024) e per le restrizioni alla navigazione nella zona di vigilanza doganale terrestre (art. 20 d.lgs. 141/2024).
Il circuito doganale è delimitato dall’Agenzia sentita la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio (art. 11 d.lgs. 141/2024). All’interno di tale circuito l’Agenzia esercita il potere di effettuare controlli amministrativi, sia in sede di ingresso che di uscita dal territorio doganale dell’Unione, coordinandosi con le amministrazioni concorrenti attraverso lo Sportello unico doganale e dei controlli (art. 39 d.lgs. 141/2024). Tale coordinamento prevede l’integrazione dell’analisi del rischio dell’Agenzia con le valutazioni di altre autorità e la condivisione dei dati relativi ai controlli.
Per quanto riguarda la professione di spedizioniere doganale, l’art. 2 d.lgs. 141/2024 stabilisce che l’esercizio della professione è subordinato al rilascio di una patente a validità illimitata da parte dell’Agenzia, sentito il Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali. La patente è concessa a persone fisiche che possiedono la cittadinanza italiana, di uno Stato membro dell’Unione europea o di un Paese terzo che garantisca pari trattamento, la maggiore età, l’assenza di condanne penali e di violazioni gravi della normativa doganale e fiscale, nonché il superamento dell’esame di Stato (art. 2 d.lgs. 141/2024, comma 4). L’esame di Stato è indetto con cadenza annuale (art. 1-bis d.lgs. 141/2024) da una commissione presieduta dal Direttore dell’Agenzia e composta da dirigenti dell’Agenzia, del ruolo dell’Agenzia delle Entrate, spedizionieri designati dal Consiglio nazionale e un professore universitario di diritto doganale o tributario.
Le sanzioni amministrative e penali per le violazioni in materia di accise sono disciplinate dalle modifiche introdotte dall’art. 3 d.lgs. 141/2024, che aggiornano i limiti quantitativi (ad es. 10.000 chilogrammi per il comma 4 dell’art. 40) e prevedono sanzioni proporzionali alla quantità di prodotto sottratto all’accertamento (art. 40-bis e art. 40-ter d.lgs. 141/2024). L’Agenzia, in virtù di tali disposizioni, può sospendere o revocare la patente di spedizioniere doganale nei casi previsti dagli articoli 32 e 33 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (art. 2 d.lgs. 141/2024, comma 6).
Le disposizioni finanziarie (art. 9 d.lgs. 141/2024) prevedono l’utilizzo di una quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’articolo 96 dell’allegato 1 per coprire le minori entrate stimate per l’anno 2024 e per gli anni successivi. Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (art. 10 d.lgs. 141/2024) e, a partire da tale data, le sanzioni amministrative di cui all’allegato 1 e all’art. 3 si applicano alle violazioni commesse (art. 7 d.lgs. 141/2024).
In sintesi, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è un ente dotato di autonomia operativa, responsabile della riscossione dei diritti doganali e delle accise, della vigilanza sui mezzi di trasporto e sui giochi pubblici, nonché della gestione delle patenti per gli spedizionieri doganali. Il suo ordinamento si fonda su una struttura gerarchica che prevede il Direttore, i dirigenti di varie fasce, la collaborazione con la Guardia di Finanza e con le autorità locali (Camera di commercio, Ministero dell’economia e delle finanze), nonché l’integrazione di sistemi di controllo digitale e di analisi del rischio per garantire l’efficacia delle operazioni doganali e fiscali.
9. Ripasso operativo: esercizi, trappole dei quiz e casi pratici d’esame
Il capitolo si propone di consolidare la conoscenza delle disposizioni contenute nel d.lgs. 141/2024, con particolare riferimento alle norme doganali, alle accise e al settore dei giochi. Ogni esercizio è corredato da indicazioni normative precise, in modo da evitare errori di interpretazione tipici dei quiz di concorso.
Esercizi di verifica
1. Quale soglia quantitativa di prodotti energetici, escluso il gas naturale, fa scattare la sanzione amministrativa prevista dal comma 5 dell’art. 3 d.lgs. 141/2024?
Risposta corretta: “una quantità inferiore a 1.000 chilogrammi”. La norma stabilisce che, per quantità inferiore a tale valore, la sanzione è compresa tra il doppio e il decuplo dell’imposta evasa. Qualsiasi risposta che riporti “2.000 chilogrammi” è errata, perché il valore è stato modificato dal comma 2 del medesimo articolo.
2. Un operatore che trasporta gas naturale in regime di sospensione deve rispettare quale soglia di quantità per l’applicazione della sanzione prevista dal comma 6 dell’art. 3 d.lgs. 141/2024?
Risposta corretta: “una quantità inferiore a 10.000 metri cubi”. La disposizione prevede, inoltre, una sanzione minima di 5.000 euro, indipendentemente dal valore percentuale della multa.
3. Qual è il periodo minimo di convocazione previsto dall’art. 40 d.lgs. 141/2024 per l’invito a comparire di un operatore in un controllo a posteriori?
Risposta corretta: “non inferiore a 15 giorni”. Il comma 2, lettera a), stabilisce espressamente questo termine.
4. Nel caso di sottrazione all’accertamento di tabacco lavorato di 150 grammi convenzionali, quale sanzione amministrativa si applica secondo l’art. 40-bis d.lgs. 141/2024?
Risposta corretta: “500 euro”. Il comma 4, lettera a), prevede tale importo per quantità non superiore a 200 grammi.
5. Se la quantità di tabacco lavorato sottratto non è determinata, qual è il range di sanzione amministrativa previsto dall’art. 40-bis d.lgs. 141/2024?
Risposta corretta: “da un minimo di 3.000 euro a un massimo di 30.000 euro”. Il comma 5 stabilisce questo intervallo, tenendo conto delle modalità e della gravità del fatto.
6. Quale pena detentiva è prevista per il reato di sottrazione all’accertamento di tabacco lavorato, secondo l’art. 40-bis d.lgs. 141/2024?
Risposta corretta: “reclusione da due a cinque anni”. Il comma 1 fissa la pena principale, mentre il comma 2 prevede la stessa pena per il tentativo.
7. Un operatore che non presenta la documentazione richiesta dal comma 2-quater dell’art. 6 d.lgs. 141/2024 entro 45 giorni è soggetto a quale conseguenza?
Risposta corretta: “incameramento della cauzione”. Il testo prevede che, se entro 45 giorni non pervenga la documentazione, l’autorità doganale può incamerare la cauzione pari all’importo dell’imposta sospesa.
8. Qual è il termine entro il quale il verbale di perquisizione deve essere trasmesso all’autorità giudiziaria secondo l’art. 19 d.lgs. 141/2024?
Risposta corretta: “non oltre le quarantotto ore”. Il comma 3 stabilisce questo limite di tempo per la trasmissione del verbale.
9. Qual è la durata massima della sospensione della patente di spedizioniere doganale prevista dall’art. 2, comma 6, d.lgs. 141/2024?
Risposta corretta: “non è indicata una durata specifica”. La norma prevede la sospensione o revoca nei casi di cui agli articoli 32 e 33 delle disposizioni nazionali complementari, ma non fissa un termine temporale.
10. Quale documento deve essere posseduto dal conducente di un veicolo per dimostrare la legittima provenienza delle merci nella zona di vigilanza terrestre?
Risposta corretta: “il documento che attesta la legittima provenienza”. L’art. 19, comma 2, impone al detentore di dimostrare la provenienza; l’assenza di tale documento comporta la responsabilità per violazione.
Trappole tipiche dei quiz
• Confondere i valori di soglia modificati: molti candidati ricordano ancora “2.000 chilogrammi” per l’art. 40 del testo unico delle accise, ma il d.lgs. 141/2024 ha sostituito tale valore con “10.000 chilogrammi”. La risposta corretta deve fare riferimento al nuovo valore.
• Interpretare erroneamente la sanzione minima per il gas naturale: il comma 6 dell’art. 3 stabilisce una sanzione minima di 5.000 euro, indipendentemente dalla percentuale di aumento dell’imposta. Qualsiasi risposta che indichi solo una percentuale è sbagliata.
• Applicare la pena di reclusione prevista per il tentativo di sottrazione di tabacco a tutti i reati di accisa: l’art. 40-bis prevede la stessa pena per il tentativo solo per il tabacco lavorato; per altri prodotti l’art. 40 (comma 3) indica che il tentativo è configurato come “tentativo di sottrazione del prodotto all’accertamento”.
• Errata attribuzione del termine “15 giorni”: il termine di 15 giorni è previsto solo per i controlli a posteriori (art. 40, comma 2, lettera a). Alcuni quesiti inseriscono erroneamente questo termine in altri contesti, come la presentazione della cauzione (art. 6, comma 2-quater), dove il termine è “45 giorni”.
• Confondere le sanzioni per tabacco con quelle per prodotti energetici: le sanzioni per tabacco (art. 40-bis e 40-ter) sono espresse in euro fissi (500, 1.000, 5.000, ecc.), mentre per i prodotti energetici la sanzione è una moltiplicazione dell’imposta evasa (art. 3, commi 5‑6).
Casi pratici d’esame
Caso 1 – Sottrazione di tabacco lavorato
Un soggetto è stato fermato con 180 grammi di tabacco lavorato di cui 120 grammi risultano convenzionali. Il controllore rileva l’assenza di documentazione di pagamento dell’accisa. Qual è la sanzione amministrativa e la possibile pena detentiva?
Secondo l’art. 40-bis, comma 4, lettera a), la sanzione amministrativa è di 500 euro, poiché la quantità è inferiore a 200 grammi. Inoltre, l’art. 40-bis, comma 1, prevede la reclusione da due a cinque anni per la sottrazione all’accertamento. Se il soggetto è stato sorpreso con mezzi di trasporto appartenenti a terzi, l’art. 40-ter, comma 1, prevede l’aumento della pena.
Caso 2 – Trasporto di gas naturale in regime sospensivo
Un operatore deve trasportare 8.000 metri cubi di gas naturale da un impianto italiano a uno spagnolo, in regime di sospensione. Quali obblighi documentali deve osservare?
L’art. 6, comma 2‑quater, richiede la costituzione di una cauzione pari all’importo dell’imposta sospesa. Inoltre, l’art. 6, comma 2‑quater, prevede che, se entro 45 giorni non pervenga la documentazione, la cauzione è incamerata. L’operatore deve inoltre possedere il documento amministrativo elettronico previsto dall’art. 40‑bis per la movimentazione di prodotti soggetti ad accisa.
Caso 3 – Controllo a posteriori di una dichiarazione doganale
L’Agenzia, in seguito a un controllo a posteriori, invita l’operatore a comparire entro 15 giorni. L’operatore non risponde entro il termine. Quali sono le conseguenze?
Ai sensi dell’art. 40, comma 2, lettera a), l’Agenzia può procedere con l’accesso ai luoghi di produzione o stoccaggio, munita di autorizzazione, per verificare la documentazione. L’inosservanza del termine può comportare l’applicazione di sanzioni amministrative previste dal codice doganale e, se vi sono elementi di dolo, anche sanzioni penali.
Caso 4 – Verifica della legittima provenienza nella zona di vigilanza terrestre
Durante un’ispezione nella zona di vigilanza terrestre, il personale dell’Agenzia richiede al detentore di dimostrare la legittima provenienza di una partita di carburante. Il detentore non è in grado di fornire alcun documento. Qual è la conseguenza secondo l’art. 19 d.lgs. 141/2024?
L’art. 19, comma 2, stabilisce che il detentore è responsabile delle violazioni se non dimostra la provenienza. Pertanto, il soggetto è ritenuto responsabile e le merci possono essere sequestrate. Il verbale deve essere trasmesso entro le quarantotto ore all’autorità giudiziaria, come previsto dal comma 3.
Caso 5 – Esenzione dalla visita doganale
Un direttore territoriale dell’Agenzia decide di esentare una merce da visita doganale per urgenza. Quali sono i limiti di tale potere?
L’art. 38, comma 1, consente l’esenzione solo in casi straordinari di necessità e urgenza e per la durata dell’evento. Il comma 3 precisa che la responsabilità è esclusa salvo dolo o colpa grave. Inoltre, l’art. 38, comma 2, richiede la definizione dei presupposti, criteri e limiti con provvedimento dell’Agenzia.
Questi esercizi, trappole e casi pratici consentono di verificare la padronanza delle disposizioni normative, di riconoscere le insidie più frequenti nei quiz e di applicare correttamente le regole in situazioni concrete d’esame.