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Riassunto · Funzionari Amministrativi Contabili – ASMEL

Dispensa - Fondi europei e politica di coesione - Funzionari amministrativi contabili

Contenuto a fini di studio e autovalutazione, generato con il supporto dell'AI e revisionato dalla Redazione. Può contenere imprecisioni. Le informazioni hanno carattere divulgativo e non sostituiscono la normativa vigente né gli atti ufficiali cui occorre sempre fare riferimento.

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1. Introduzione ai fondi europei di coesione e al Regolamento (UE) 2021/1060

Il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicato il 24 giugno 2021, costituisce il quadro normativo unico che disciplina l’applicazione delle disposizioni finanziarie per i principali fondi di coesione dell’Unione europea. L’articolo 1 Reg. UE 2021/1060 stabilisce che il presente regolamento si applica al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo Plus (FSE+), al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta (JTF), al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura (FEAMPA), al Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF), al Fondo Sicurezza interna (ISF) e allo Strumento di sostegno finanziario per la politica di gestione delle frontiere e la politica dei visti (BMVI). Le disposizioni comuni per FESR, FSE+, Fondo di coesione, JTF e FEAMPA sono contenute nello stesso testo, mentre le componenti non comprese (ad esempio la componente Occupazione e innovazione sociale del FSE+) sono escluse ai sensi del comma 2.

Le definizioni operative sono raccolte nell’articolo 2 Reg. UE 2021/1060. Tra le più rilevanti vi sono i concetti di “operazione” (art. 2, comma 4), che comprende progetti, contratti o gruppi di progetti, e di “beneficiario” (art. 2, comma 9), che indica l’organismo pubblico o privato responsabile dell’avvio o dell’attuazione dell’operazione. Altre definizioni chiave includono “target finale” e “target intermedio” (art. 2, commi 11 e 12) e “strumento finanziario” (art. 2, comma 16), che comprende investimenti azionari, quasi azionari, prestiti e garanzie, come definito dal regolamento finanziario.

Il collegamento tra i fondi strutturali e il programma InvestEU è disciplinato dall’articolo 14 Reg. UE 2021/1060. Gli Stati membri possono destinare, nell’accordo di partenariato, fino al 2 % della dotazione nazionale iniziale di ciascun fondo (FESR, FSE+, Fondo di coesione e FEAMPA) a titolo di contributo al programma InvestEU, da utilizzare tramite la garanzia dell’UE e il polo di consulenza InvestEU. Su richiesta, è possibile aumentare tale contributo fino al 3 % dopo il 1° gennaio 2023 mediante modifiche al programma. I contributi sono impiegati per creare la dotazione della garanzia UE e non costituiscono trasferimenti di risorse (art. 14, comma 1). Le scadenze per la conclusione degli accordi di garanzia sono fissate nei commi 4‑8, con termini di quattro mesi per l’adozione dell’accordo di contributo e nove mesi per l’accordo di garanzia.

In situazioni eccezionali, l’articolo 20 Reg. UE 2021/1060 prevede misure temporanee per l’utilizzo dei fondi. La Commissione, su decisione di esecuzione, può aumentare i pagamenti intermedi del 10 % in aggiunta al tasso di cofinanziamento (art. 20, comma 1, lettera a), consentire la selezione di operazioni già completate (lettera b), ammettere le spese a partire dalla data di riconoscimento dell’evento (lettera c) e prorogare i termini di presentazione dei documenti di tre mesi (lettera d). Tali misure sono valide per un periodo massimo di diciotto mesi, con obbligo di informare Parlamento e Consiglio entro due giorni lavorativi (comma 5).

L’assistenza tecnica è un elemento trasversale del regolamento. L’articolo 35 Reg. UE 2021/1060 consente alla Commissione di finanziare, su sua iniziativa, azioni di preparazione, sorveglianza, audit, valutazione, comunicazione istituzionale e supporto amministrativo per l’attuazione dei fondi, comprese le attività con paesi terzi. Almeno il 15 % delle risorse destinate all’assistenza tecnica deve essere dedicato a migliorare la comunicazione al pubblico e a valorizzare i risultati dei fondi (art. 35, comma 3). L’articolo 36 Reg. UE 2021/1060 prevede che gli Stati membri, su loro iniziativa, possano richiedere assistenza tecnica per la gestione dei fondi, con percentuali massime di rimborso che variano a seconda del fondo (ad esempio 3,5 % per il FESR nell’obiettivo “Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita”, 4 % per il FSE+ e il JTF, 6 % per il FEAMPA, ecc., art. 36, commi 4‑5). Le percentuali sono aumentate di un punto percentuale per le regioni ultraperiferiche.

Le forme di sostegno sono delineate nell’articolo 52 Reg. UE 2021/1060, che prevede che gli Stati membri possano erogare sovvenzioni, strumenti finanziari o premi, o combinazioni di tali modalità, ai beneficiari. L’articolo 63 Reg. UE 2021/1060 stabilisce i criteri di ammissibilità delle spese: le spese devono essere sostenute dal beneficiario o dal partner privato di un’operazione PPP, pagate entro il periodo compreso tra la data di presentazione del programma (o il 1° gennaio 2021, se anteriore) e il 31 dicembre 2029. Le spese non ammissibili includono quelle relative a operazioni completate prima della presentazione della domanda di finanziamento (art. 63, comma 6) e le spese per la delocalizzazione (art. 66 Reg. UE 2021/1060).

Le regole comuni per i pagamenti sono contenute nell’articolo 93 Reg. UE 2021/1060. La Commissione effettua i pagamenti intermedi entro 60 giorni dalla ricezione della domanda (comma 1) e rimborsa il 95 % degli importi ammissibili, applicando il tasso di cofinanziamento per ciascuna priorità (comma 2). Su richiesta di uno Stato membro, i pagamenti intermedi possono essere aumentati del 10 % in aggiunta al tasso di cofinanziamento, a condizione che lo Stato abbia ricevuto un prestito UE, assistenza finanziaria a medio termine del Meccanismo europeo di stabilità o assistenza subordinata per un programma di aggiustamento macroeconomico (art. 93, comma 6). Tale maggiorazione non si applica ai programmi Interreg (comma 7).

Le risorse complessive per la coesione economica, sociale e territoriale sono fissate nell’articolo 109 Reg. UE 2021/1060. Per il periodo 2021‑2027, le risorse disponibili ammontano a 330 234 776 621 EUR a prezzi 2018 per il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione, più 7 500 000 000 EUR per il JTF, con un indice di adeguamento annuo del 2 % (comma 1). La ripartizione annuale delle risorse per l’obiettivo “Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita” è dettagliata nell’articolo 110 Reg. UE 2021/1060: il 61,3 % è destinato alle regioni meno sviluppate, il 14,5 % alle regioni in transizione, l’8,3 % alle regioni più sviluppate, il 12,9 % agli Stati membri beneficiari del Fondo di coesione, lo 0,6 % a finanziamenti supplementari per le regioni ultraperiferiche, lo 0,2 % a innovazione interregionale e il 2,3 % al JTF. L’articolo 110, comma 2, specifica che il FSE+ dispone di 87 319 331 844 EUR per lo stesso obiettivo, con 472 980 447 EUR destinati a finanziamenti supplementari per le regioni ultraperiferiche.

Per le operazioni che prevedono una realizzazione in più fasi, l’articolo 118 Reg. UE 2021/1060 stabilisce le condizioni per l’esecuzione scaglionata: l’operazione deve avere due fasi finanziariamente distinte, un costo totale superiore a 5 000 000 EUR, e le spese della prima fase non devono essere incluse nella seconda (comma 1, lettere a‑e). La seconda fase deve rispettare il diritto applicabile e risultare ammissibile al sostegno dei fondi.

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (art. 119 Reg. UE 2021/1060) ed è direttamente applicabile negli Stati membri. Tutte le disposizioni qui illustrate costituiscono il quadro di riferimento fondamentale per la programmazione, l’attuazione e il controllo dei fondi di coesione, garantendo coerenza, trasparenza e efficacia nell’utilizzo delle risorse dell’Unione per ridurre le disparità regionali e sostenere la transizione verso un’economia più verde e inclusiva.

2. Obiettivi strategici, climatici e fondi interessati (FESR, FSE+, Fondo di coesione, JTF, FEAMPA)

Il Regolamento (UE) 2021/1060 stabilisce, nell'art. 1 Reg. UE 2021/1060, l'ambito di applicazione dei principali fondi di coesione: Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), Fondo sociale europeo Plus (FSE+), Fondo di coesione, Fondo per una transizione giusta (JTF) e Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura (FEAMPA). Questi strumenti condividono disposizioni comuni (art. 1, comma 1, lettera b) e sono coordinati mediante l'accordo di partenariato (art. 11 Reg. UE 2021/1060).

L'art. 5 Reg. UE 2021/1060 elenca cinque obiettivi strategici comuni a FESR, FSE+, Fondo di coesione e FEAMPA: (a) competitivita' e intelligenza attraverso la trasformazione economica innovativa e la connettivita' ICT; (b) resilienza, verde e a basse emissioni mediante transizione verso energia pulita, economia circolare, adattamento climatico, mobilita' urbana sostenibile; (c) connettivita' rafforzata della mobilita'; (d) coesione sociale e inclusiva tramite il pilastro europeo dei diritti sociali; (e) vicinanza ai cittadini mediante sviluppo territoriale integrato. Il JTF, pur non rientrando nel comma 1 per le risorse trasferite dal FESR e dal FSE+, sostiene l'obiettivo specifico di gestire gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione climatica (art. 5, comma 1, terzo periodo).

Il contributo dei fondi agli obiettivi climatici e di mitigazione e adattamento e' definito nell'art. 6 Reg. UE 2021/1060. Gli Stati membri devono fornire informazioni sul sostegno ambientale e climatico mediante una metodologia di ponderazione basata sulle tipologie di intervento (art. 6, comma 1). Il FESR e il Fondo di coesione contribuiscono rispettivamente al 30 % e al 37 % del contributo dell'Unione alle spese per gli obiettivi climatici (art. 6, comma 1). L'obiettivo nazionale di contributo climatico e' fissato come percentuale della dotazione complessiva del FESR e del Fondo di coesione (art. 6, comma 2) e monitorato annualmente (art. 6, comma 3). In caso di progressi insufficienti, le parti concordano misure correttive nella riunione annuale di riesame (art. 6, comma 3).

L'accordo di partenariato, descritto nell'art. 11 Reg. UE 2021/1060, deve contenere la selezione degli obiettivi strategici, la giustificazione dei fondi coinvolti, la dotazione finanziaria preliminare per ciascun obiettivo e la definizione dell'obiettivo preliminare di contributo climatico (art. 11, comma 1, punti a‑d). Inoltre, l'accordo prevede la ripartizione delle risorse per categoria di regioni (art. 11, comma 1, punto e) e l'indicazione dei contributi al programma InvestEU (art. 11, comma 1, punto g).

Il programma InvestEU puo' ricevere, secondo l'art. 14 Reg. UE 2021/1060, un contributo fino al 2 % della dotazione nazionale iniziale di ciascun fondo, con la possibilità di un ulteriore 3 % dopo il 1 gennaio 2023 previa modifica del programma. Tali contributi sono destinati a sostenere gli obiettivi strategici selezionati e a favorire gli investimenti nelle regioni contributorie, senza costituire trasferimenti di risorse (art. 14, comma 1).

Il contenuto dei programmi, disciplinato dall'art. 22 Reg. UE 2021/1060, prevede che ogni programma includa una strategia che indichi il contributo agli obiettivi strategici o all'obiettivo specifico del JTF, una sintesi delle sfide, la giustificazione delle priorita', gli obiettivi specifici, gli indicatori di output e di risultato con target intermedi e finali, i gruppi destinatari, le azioni di uguaglianza e non discriminazione, le aree territoriali interessate, le azioni transfrontaliere, l'utilizzo previsto di strumenti finanziari e la ripartizione indicativa delle risorse per tipologia di intervento (art. 22, comma 1‑3).

Il Regolamento prevede anche la possibilità di sostegno congiunto tra FESR, FSE+ e Fondo di coesione per l'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» (art. 25 Reg. UE 2021/1060). Il FESR e il FSE+ possono finanziare operazioni complementari entro il limite del 15 % del sostegno di ciascuna priorita' (art. 25, comma 2), a condizione che i costi siano ammissibili per l'altro fondo.

Il trasferimento di risorse tra fondi e strumenti e' regolato dall'art. 26 Reg. UE 2021/1060. Gli Stati membri possono richiedere trasferimenti fino al 5 % della dotazione nazionale iniziale di ciascun fondo verso altri strumenti di gestione diretta o indiretta, o verso altri fondi, con ulteriori limiti per trasferimenti supplementari (art. 26, comma 1‑3). Il JTF non riceve trasferimenti né può trasferire risorse (art. 26, comma 6).

Il sostegno allo sviluppo locale di tipo partecipativo, previsto dall'art. 31 Reg. UE 2021/1060, e' possibile per FESR, FSE+, JTF e FEAMPA su iniziativa dello Stato membro. Le strategie devono essere subregionali, guidate da gruppi di azione locale e realizzate secondo le regole dell'art. 32 (non riportato qui). Quando più fondi partecipano, le autorita' di gestione possono designare un fondo capofila (art. 31, comma 4‑5).

L'assistenza tecnica, disciplinata dall'art. 36 Reg. UE 2021/1060, consente ai fondi di sostenere azioni di preparazione, formazione, gestione, sorveglianza, valutazione, visibilita' e comunicazione. Le percentuali massime di assistenza tecnica variano per fondo: 3,5 % per il FESR nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita», 2,5 % per il Fondo di coesione, 4 % per il FSE+ e per il JTF, 6 % per il FEAMPA, con un incremento di 1 punto percentuale per le regioni ultraperiferiche (art. 36, comma 4‑5).

La valutazione intermedia e retrospettiva dei fondi, prevista dall'art. 45 Reg. UE 2021/1060, deve essere completata entro la fine del 2024 e entro il 31 dicembre 2031 rispettivamente. Per FESR, FSE+, Fondo di coesione e FEAMPA la valutazione retrospettiva si concentra sull'impatto sociale, economico e territoriale rispetto agli obiettivi strategici dell'art. 5 (art. 45, comma 2‑3).

Le risorse complessive per la coesione economica, sociale e territoriale nel periodo 2021‑2027 sono fissate nell'art. 109 Reg. UE 2021/1060 a 330 234 776 621 EUR per FESR, FSE+ e Fondo di coesione, e a 7 500 000 000 EUR per il JTF, indicizzate al 2 % annuo (art. 109, comma 1). La ripartizione annuale per l'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» è dettagliata nell'art. 110 Reg. UE 2021/1060: 61,3 % per le regioni meno sviluppate, 14,5 % per le regioni in transizione, 8,3 % per le regioni più sviluppate, 12,9 % per gli Stati membri beneficiari del Fondo di coesione, 0,6 % per le regioni ultraperiferiche, 0,2 % per l'innovazione interregionale e 2,3 % per il JTF (art. 110, comma 1, lettere a‑g). L'importo destinato al FSE+ per lo stesso obiettivo ammonta a 87 319 331 844 EUR, con 472 980 447 EUR di finanziamenti supplementari per le regioni ultraperiferiche (art. 110, comma 2).

In sintesi, gli obiettivi strategici e climatici delineati negli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2021/1060 guidano l'allocazione dei fondi FESR, FSE+, Fondo di coesione, JTF e FEAMPA. L'accordo di partenariato, il programma InvestEU, le disposizioni di trasferimento, l'assistenza tecnica e le valutazioni periodiche costituiscono il quadro operativo che assicura coerenza, complementarieta' e massimizzazione dell'impatto delle risorse europee a favore di una crescita sostenibile, inclusiva e a basse emissioni di carbonio.

3. Principi orizzontali, addizionalita' e partenariato: governance a piu' livelli

Il Regolamento (UE) 2021/1060 stabilisce, nella sua articolazione complessiva, un quadro normativo che garantisce che i fondi strutturali e di investimento operino nel rispetto di principi trasversali, di un principio di addizionalita' rispetto alle risorse nazionali e di una governance articolata su piu' livelli istituzionali. Questi elementi costituiscono il fondamento della coesione europea e orientano la programmazione, l'attuazione e la sorveglianza dei fondi.

Il principio orizzontale, esplicitato all'art. 9 Reg. UE 2021/1060, impone a Stati membri e alla Commissione il rispetto dei diritti fondamentali, la promozione della parita' di genere, la prevenzione di ogni forma di discriminazione e l'allineamento degli obiettivi dei fondi con lo sviluppo sostenibile dell'Unione. In particolare, il comma 1 richiede il rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; il comma 2 e 3 richiedono l'integrazione della prospettiva di genere e la prevenzione di discriminazioni basate su genere, origine razziale o etnica, religione, disabilita', età o orientamento sessuale; il comma 4 collega gli obiettivi dei fondi agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, all'Accordo di Parigi e al principio di non arrecare un danno significativo, richiedendo il pieno rispetto dell'acquis ambientale dell'Unione.

Il principio di addizionalita' si declina nella necessita' che le risorse dell'Unione si aggiungano alle spese nazionali senza sostituirle. Sebbene il testo normativo non contenga una disposizione esplicita con tale denominazione, il principio è implicito nella struttura stessa del regolamento, che prevede che gli Stati membri presentino accordi di partenariato e programmi che definiscano le proprie dotazioni nazionali e le risorse UE complementari (art. 10 Reg. UE 2021/1060). L'obbligo di indicare la dotazione finanziaria preliminare a carico di ciascun fondo (art. 11 Reg. UE 2021/1060, comma 1, lettera c) e la possibilità di trasferire risorse solo entro limiti percentuali (art. 26 Reg. UE 2021/1060) rafforzano l'idea che le risorse UE siano aggiuntive e non sostitutive.

La governance a piu' livelli e il partenariato sono disciplinati all'art. 8 Reg. UE 2021/1060. Il comma 1 stabilisce che ogni Stato membro organizzi un partenariato globale che includa autorita' regionali, locali, cittadine, parti economiche e sociali, organismi della societa' civile e, se del caso, universita' e centri di ricerca. Il comma 2 specifica che il partenariato operi secondo il principio della governance a piu' livelli e un approccio dal basso verso l'alto, coinvolgendo i partner nella preparazione, attuazione e valutazione dei programmi, anche mediante la partecipazione a comitati di sorveglianza (art. 39). Il comma 3 estende il partenariato ai programmi Interreg, includendo partner da tutti gli Stati membri partecipanti. Il comma 4 richiama il codice di condotta europeo in materia di partenariato (regolamento delegato (UE) n. 240/2014), mentre il comma 5 prevede una consultazione annuale della Commissione con le organizzazioni di rappresentanza a livello dell'Unione.

L'accordo di partenariato, previsto all'art. 10 Reg. UE 2021/1060, costituisce il documento strategico che espone l'orientamento per la programmazione e l'impiego efficace dei fondi (FESR, FSE+, Fondo di coesione, JTF, FEAMPA). L'articolo 10, comma 3, richiede la presentazione dell'accordo alla Commissione prima della presentazione del primo programma, mentre il comma 5 stabilisce che il documento non superi le 35 pagine, salvo diversa decisione dello Stato membro. L'articolo 11 Reg. UE 2021/1060 dettaglia il contenuto obbligatorio dell'accordo, includendo gli obiettivi strategici, la sintesi delle scelte strategiche per ciascun fondo, la coordinazione e complementarieta' tra i fondi, la dotazione finanziaria preliminare per obiettivo e la percentuale di risorse destinata al contributo all'azione per il clima (art. 6 Reg. UE 2021/1060).

La procedura di approvazione dell'accordo di partenariato è disciplinata all'art. 12 Reg. UE 2021/1060. La Commissione valuta la conformita' dell'accordo entro tre mesi (art. 12, comma 2), lo Stato membro provvede a eventuali revisioni (comma 3) e la decisione di approvazione viene adottata entro quattro mesi dalla prima presentazione (comma 4). Qualora l'accordo sia inserito in un programma, la decisione congiunta di approvazione avviene entro sei mesi dalla presentazione del programma (comma 5).

La gestione concorrente dei fondi, prevista all'art. 7 Reg. UE 2021/1060, prevede che gli Stati membri preparino e attuino i programmi al livello territoriale appropriato, mentre la Commissione esegue le parti di sostegno trasferite a meccanismi specifici (MCE, Iniziativa urbana europea, InvestEU, ecc.). Il comma 3 consente alla Commissione, con l'accordo dello Stato membro e delle regioni interessate, di attuare la cooperazione per le regioni ultraperiferiche nell'ambito di Interreg in regime di gestione indiretta.

Il calcolo dei termini per le azioni della Commissione, disciplinato all'art. 3 Reg. UE 2021/1060, stabilisce che il termine decorra dal momento in cui lo Stato membro ha presentato tutte le informazioni richieste e sia sospeso finche' la Commissione non trasmette osservazioni o richieste di documenti, fino a quando lo Stato membro non risponde. Questo meccanismo garantisce trasparenza e rispetto dei tempi procedurali nella fase di valutazione dell'accordo e dei programmi.

Il trattamento dei dati personali, previsto all'art. 4 Reg. UE 2021/1060, autorizza Stati membri e Commissione a trattare i dati solo se strettamente necessario per adempiere agli obblighi di sorveglianza, rendicontazione, valutazione, gestione finanziaria, verifiche e audit, in conformita' con il Regolamento (UE) 2016/679 o (UE) 2018/1725 a seconda dei casi. Tale disposizione tutela la privacy dei beneficiari e garantisce che le informazioni siano gestite nel rispetto del quadro giuridico europeo.

Infine, l'art. 6 Reg. UE 2021/1060 introduce un meccanismo di ponderazione per gli interventi climatici, attribuendo al FESR e al Fondo di coesione un contributo rispettivamente del 30% e del 37% al sostegno dell'Unione per gli obiettivi climatici. Questo meccanismo dimostra come i principi orizzontali (sostenibilita' ambientale) siano integrati nella programmazione finanziaria, rafforzando la coerenza tra gli obiettivi di politica economica, sociale e ambientale.

In sintesi, il Regolamento (UE) 2021/1060 articola un sistema di governance multilivello basato su un partenariato inclusivo, su principi orizzontali che tutelano i diritti fondamentali e la sostenibilita' e su un principio di addizionalita' che assicura che le risorse europee si aggiungano alle finanze nazionali. La combinazione di questi elementi, supportata da procedure chiare per la presentazione, la valutazione e l'approvazione degli accordi e dei programmi, costituisce il pilastro della politica di coesione per il periodo 2021-2027.

4. Programmazione, accordo di partenariato e contenuti obbligatori (articoli 10‑12)

Il quadro normativo che regola la programmazione dei fondi europei per il periodo 2021‑2027 prevede, in primis, la redazione di un accordo di partenariato da parte di ciascuno Stato membro. L’art. 10 Reg. UE 2021/1060 stabilisce che l’accordo deve esporre l’orientamento strategico per la programmazione e le modalita' di impiego efficace ed efficiente del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo Plus (FSE+), del Fondo di coesione, del Fondo per una transizione giusta (JTF) e del Fondo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura (FEAMPA) per l’intero periodo di programmazione. L’accordo, redatto in conformita' al codice di condotta europeo in materia di partenariato, può essere inserito in uno dei programmi nazionali o presentato contestualmente al programma di riforma annuale e al piano nazionale integrato per l’energia e il clima.

Il documento deve essere strategico e conciso: la norma prevede una lunghezza massima di 35 pagine, salvo che lo Stato membro, di propria iniziativa, decida di estendere la lunghezza. La forma da adottare e' indicata nell’allegato II del regolamento, che fornisce il modello da seguire. L’art. 10, comma 7, prevede inoltre che i programmi Interreg possano essere presentati alla Commissione prima dell’accordo di partenariato, garantendo una certa flessibilita' nella sequenza temporale della presentazione.

Il contenuto obbligatorio dell’accordo di partenariato e' dettagliato nell’art. 11 Reg. UE 2021/1060. In sintesi, l’accordo deve contenere:

a) gli obiettivi strategici selezionati e l’obiettivo specifico del JTF, con l’indicazione dei fondi che perseguiranno tali obiettivi e la relativa giustificazione, tenendo conto delle raccomandazioni specifiche per paese, del piano nazionale integrato per l’energia e il clima, dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali e, ove rilevante, delle sfide regionali;

b) per ciascun obiettivo strategico (e per l’obiettivo del JTF) una sintesi delle scelte strategiche, dei principali risultati attesi per ciascun fondo, il coordinamento, la delimitazione e la complementarita' tra i fondi, nonche' il coordinamento con i programmi nazionali e regionali;

c) le complementarita' e le sinergie tra i fondi oggetto dell’accordo (FESR, FSE+, Fondo di coesione, JTF, FEAMPA) e, se del caso, con l’AMIF, l’ISF, il BMVI e altri strumenti dell’Unione, inclusi i progetti strategici integrati, i progetti LIFE e, ove pertinente, i progetti finanziati nell’ambito di Orizzonte Europa;

d) la dotazione finanziaria preliminare a carico di ciascun fondo, suddivisa per obiettivo strategico a livello nazionale (e, se del caso, regionale), nel rispetto delle norme specifiche di ciascun fondo sulla concentrazione tematica e sulla dotazione per l’obiettivo specifico del JTF, comprese le eventuali risorse del FESR e del FSE+ trasferite al JTF ai sensi dell’art. 27;

e) l’obiettivo preliminare relativo al contributo all’azione per il clima, come previsto dall’art. 6 Reg. UE 2021/1060, paragrafo 2;

f) la ripartizione delle risorse per categoria di regioni, se applicabile, in conformita' con l’art. 108, paragrafo 2, e gli importi delle dotazioni proposte per il trasferimento ai sensi degli articoli 26 e 111, con relativa giustificazione;

g) la scelta dello Stato membro in merito alla forma di contributo dell’Unione per l’assistenza tecnica, secondo l’art. 36 Reg. UE 2021/1060, paragrafo 3, e la dotazione finanziaria preliminare a carico di ciascun fondo a livello nazionale, con la ripartizione per programma e per categoria di regioni;

h) gli importi dei contributi da versare al programma InvestEU, suddivisi per fondo e per categoria di regione, se applicabile;

i) l’elenco dei programmi previsti nell’ambito dei fondi oggetto dell’accordo, con le rispettive dotazioni finanziarie preliminari per fondo e il corrispondente contributo nazionale per categoria di regione;

j) una sintesi delle azioni che lo Stato membro intende adottare per rafforzare la propria capacita' amministrativa di attuazione dei fondi;

k), ove del caso, un approccio integrato volto ad affrontare le sfide demografiche o le esigenze specifiche delle regioni e delle aree. Per l’obiettivo di "Cooperazione territoriale europea" (Interreg), l’accordo contiene solo l’elenco dei programmi previsti.

L’art. 11, comma 2, consente inoltre di includere una sintesi della valutazione del soddisfacimento delle condizioni abilitanti di cui all’art. 15 e agli allegati III e IV, fornendo una panoramica preliminare della conformita' alle regole di base.

Una volta redatto, l’accordo di partenariato deve essere presentato alla Commissione. L’art. 10, comma 3, prevede che la presentazione avvenga prima della presentazione del primo programma o contestualmente alla stessa. La Commissione, entro tre mesi dalla data di presentazione, valuta la conformita' dell’accordo al presente regolamento e alle norme specifiche dei fondi, tenendo conto in particolare del rispetto delle raccomandazioni specifiche per paese, del piano nazionale integrato per l’energia e il clima e del pilastro europeo dei diritti sociali (art. 12, comma 1).

Se la Commissione rileva delle osservazioni, queste devono essere comunicate entro il termine di tre mesi (art. 12, comma 2). Lo Stato membro ha quindi l’obbligo di rivedere l’accordo tenendo conto delle osservazioni (art. 12, comma 3). Successivamente, la Commissione adotta, mediante atto di esecuzione, una decisione di approvazione entro quattro mesi dalla prima presentazione dell’accordo (art. 12, comma 4). Qualora l’accordo sia inserito in un programma, la Commissione adotta, entro sei mesi dalla presentazione del programma, una decisione unica che approva sia l’accordo sia il programma (art. 12, comma 5).

Il processo di approvazione, dunque, prevede una sequenza temporale ben definita: presentazione, valutazione con eventuali osservazioni entro tre mesi, revisione da parte dello Stato membro, e decisione finale entro quattro (o sei) mesi. Questo iter garantisce che l’accordo di partenariato sia pienamente allineato agli obiettivi strategici dell’Unione, alle specifiche dei fondi e alle esigenze territoriali del singolo Stato membro, assicurando al contempo trasparenza e responsabilita' nella gestione delle risorse comunitarie.

5. Gestione operativa: autorità di gestione, autorità di audit e funzioni contabili (articoli 71‑84)

Il quadro normativo stabilito dal Reg. UE 2021/1060 prevede, per ciascun programma finanziato da uno dei fondi indicati all’art. 1, l’individuazione di autorità di gestione e di autorità di audit (art. 71 Reg. UE 2021/1060). L’autorità di gestione è responsabile della realizzazione del programma e del conseguimento degli obiettivi, mentre l’autorità di audit garantisce l’indipendenza e la trasparenza dei controlli. Entrambe le autorità devono operare nel rispetto del principio di separazione delle funzioni (art. 71 Reg. UE 2021/1060, comma 4).

L’autorità di gestione esercita una serie di compiti fondamentali (art. 72 Reg. UE 2021/1060, comma 1). In primo luogo, seleziona le operazioni secondo criteri non discriminatori, trasparenti e conformi ai principi di parità di genere, accessibilità e sviluppo sostenibile (art. 73 Reg. UE 2021/1060, comma 1‑2). La selezione deve garantire che le operazioni siano coerenti con il programma, con le strategie di riferimento e con le condizioni abilitanti, nonché che presentino il miglior rapporto tra importo del sostegno, attività intraprese e risultati attesi (art. 73 Reg. UE 2021/1060, comma 2, lettere a‑d).

Una volta selezionate, l’autorità di gestione avvia la fase di gestione operativa (art. 74 Reg. UE 2021/1060, comma 1). Essa effettua verifiche di gestione per accertare la fornitura dei prodotti e dei servizi cofinanziati, la conformità al diritto applicabile e il rispetto delle condizioni di rimborso (art. 74 Reg. UE 2021/1060, comma 1, lettere a‑b). Le verifiche di gestione devono essere basate su una valutazione dei rischi e proporzionate ai rischi individuati (art. 74 Reg. UE 2021/1060, comma 2). Inoltre, l’autorità di gestione deve garantire il pagamento entro 80 giorni dalla presentazione della domanda di pagamento, salvo interruzione per insufficienza di informazioni (art. 74 Reg. UE 1060, comma 1, lettera b). Sono altresì previste misure antifrode, la prevenzione e la rettifica di eventuali irregolarità, nonché la redazione della dichiarazione di gestione (art. 74 Reg. UE 2021/1060, comma 1, lettere c‑f).

Per quanto riguarda la funzione contabile, lo Stato membro può affidarla all’autorità di gestione o a un organismo diverso (art. 72 Reg. UE 2021/1060, comma 2). Nei casi dei fondi AMIF, ISF e BMVI, la funzione contabile è esercitata direttamente dall’autorità di gestione o sotto la sua responsabilità (art. 72 Reg. UE 2021/1060, comma 3).

L’autorità di audit, definita come autorità pubblica (art. 77 Reg. UE 2021/1060, comma 1), svolge audit dei sistemi, delle operazioni e dei conti, fornendo alla Commissione una garanzia indipendente sull’efficacia dei sistemi di gestione e controllo e sulla legittimità delle spese (art. 77 Reg. UE 2021/1060, comma 1‑2). L’audit deve essere condotto secondo i principi internazionali di audit (art. 77 Reg. UE 2021/1060, comma 2) e culminare nella redazione di un parere di audit annuale e di una relazione annuale di controllo (art. 77 Reg. UE 2021/1060, comma 3‑4).

La strategia di audit è elaborata dall’autorità di audit previa consultazione dell’autorità di gestione e deve basarsi su una valutazione dei rischi (art. 78 Reg. UE 2021/1060, comma 1). Essa deve includere audit dei sistemi delle nuove autorità di gestione entro ventuno mesi dalla decisione di approvazione del programma (art. 78 Reg. UE 2021/1060, comma 1). La strategia è aggiornata annualmente dopo la prima relazione annuale di controllo (art. 78 Reg. UE 2021/1060, comma 1).

Gli audit delle operazioni sono condotti su un campione rappresentativo basato su metodi statistici (art. 79 Reg. UE 2021/1060, comma 1). Se la popolazione è inferiore a 300 unità di campionamento, è ammesso un metodo non statistico che copra almeno il 10 % della popolazione (art. 79 Reg. UE 2021/1060, comma 2). Per i fondi FEAMPA, AMIF, ISF e BMVI il campionamento avviene separatamente per ciascun fondo (art. 79 Reg. UE 2021/1060, comma 2).

Il principio di audit unico e di proporzionalità è sancito dall’articolo 80, che mira a evitare duplicazioni di controlli e a minimizzare i costi per i beneficiari (art. 80 Reg. UE 2021/1060, comma 1). La Commissione e le autorità di audit utilizzano in primis le informazioni già raccolte dall’autorità di gestione (art. 80 Reg. UE 2021/1060, comma 1). Per le operazioni con spese totali ammissibili inferiori a 400 000 EUR (FESR o Fondo di coesione), 350 000 EUR (JTF), 300 000 EUR (FSE+) o 200 000 EUR (FEAMPA, AMIF, ISF, BMVI), non è previsto più di un audit prima della presentazione dei conti (art. 80 Reg. UE 2021/1060, comma 3). In caso di sospetto di frode o di rischio specifico, è possibile effettuare audit aggiuntivi (art. 80 Reg. UE 2021/1060, comma 5‑6).

Le verifiche di gestione e gli audit degli strumenti finanziari sono disciplinati dall’articolo 81. L’autorità di gestione effettua verifiche di gestione in loco solo a livello degli organismi che attuano lo strumento finanziario, potendo avvalersi di verifiche esterne se dispone di adeguate prove di competenza (art. 81 Reg. UE 2021/1060, comma 1‑2). L’autorità di audit, a sua volta, effettua audit dei sistemi e delle operazioni a livello degli organismi che attuano lo strumento finanziario, potendo considerare i risultati degli audit esterni (art. 81 Reg. UE 2021/1060, comma 3‑5).

Le modalità proporzionate migliorate, introdotte dall’articolo 83, consentono agli Stati membri di semplificare le verifiche di gestione e gli audit, a condizione che siano soddisfatte le condizioni dell’articolo 84 (art. 83 Reg. UE 2021/1060, comma 1). In particolare, l’autorità di gestione può applicare solo procedure nazionali per le verifiche di gestione, mentre l’autorità di audit può limitare gli audit a un campione di 30 unità di campionamento (art. 83 Reg. UE 2021/1060, comma 1, lettera b). Se la popolazione è inferiore a 300 unità, si applica il metodo non statistico previsto dall’articolo 79 (art. 83 Reg. UE 2021/1060, comma 1, lettera b).

Qualora la Commissione o l’autorità di audit rilevino che le condizioni dell’articolo 84 non sono più soddisfatte, può essere attivata la procedura di modulazione (art. 85 Reg. UE 2021/1060, comma 1‑3). La Commissione richiede all’autorità di audit ulteriori attività di audit e, se necessario, informa lo Stato membro che le modalità proporzionate migliorate non si applicheranno più dal periodo contabile successivo.

Infine, la Commissione esercita poteri di vigilanza sui sistemi di gestione e controllo degli Stati membri (art. 70 Reg. UE 2021/1060, comma 1). Essa redige una strategia di audit e un piano di audit basati sulla valutazione dei rischi, coordinandoli con le autorità di audit (art. 70 Reg. UE 2021/1060, comma 1‑2). Gli audit della Commissione possono essere effettuati fino a tre anni civili dopo l’accettazione dei conti, salvo sospetto di frode (art. 70 Reg. UE 2021/1060, comma 2‑3). In caso di audit in loco, la Commissione fornisce un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi (art. 70 Reg. UE 2021/1060, comma 4, lettera a) e trasmette le conclusioni preliminari entro tre mesi dalla fine dell’audit (art. 70 Reg. UE 2021/1060, comma 4, lettera c). La relazione di audit è inviata entro tre mesi dalla ricezione della risposta dello Stato membro (art. 70 Reg. UE 2021/1060, comma 4, lettera d).

In sintesi, il capitolo 71‑84 del Reg. UE 2021/1060 definisce un sistema articolato di autorità di gestione e di audit, con funzioni ben distinte ma strettamente coordinate, finalizzate a garantire la trasparenza, la correttezza e l’efficacia dell’impiego dei fondi europei. Le disposizioni sui criteri di selezione, le verifiche di gestione, gli audit di sistema e di operazione, nonché le modalità proporzionate e le procedure di modulazione, costituiscono gli strumenti fondamentali per assicurare che le risorse siano impiegate in modo responsabile e che gli obiettivi di coesione e sviluppo siano effettivamente raggiunti.

6. Ammissibilita' delle spese, costi diretti/indiretti e strumenti finanziari (articoli 63‑68)

Secondo l'art. 63 Reg. UE 2021/1060 l'ammissibilita' delle spese e' determinata dalle regole nazionali, salvo che il presente regolamento o i regolamenti specifici dei singoli fondi prevedano disposizioni proprie. Le spese sono ammissibili al contributo dei fondi se sono state sostenute dal beneficiario (o dal partner privato di un'operazione PPP) e pagate per l'attuazione di operazioni comprese nel periodo che va dalla data di presentazione del programma alla Commissione (o dal 1 gennaio 2021, se anteriore) fino al 31 dicembre 2029. Per le spese rimborsate a norma dell'art. 53, co. 1, lettere b), c) e f), la stessa finestra temporale si applica.

L'art. 63 Reg. UE 2021/1060 prevede inoltre che, per il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), le spese relative a operazioni che interessano piu' di una categoria di regioni vengano ripartite in modo proporzionale secondo criteri oggettivi. Per il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) le spese possono essere assegnate a qualsiasi categoria di regioni purche' l'operazione contribuisca al conseguimento degli obiettivi specifici del programma. Per il Fondo per una transizione giusta (JTF) le spese devono contribuire all'attuazione del piano territoriale di transizione giusta.

Un'operazione puo' essere realizzata integralmente o parzialmente al di fuori dello Stato membro, anche al di fuori dell'Unione, a condizione che contribuisca al conseguimento degli obiettivi del programma (art. 63 Reg. UE 2021/1060, comma 4). Le spese ammissibili per le forme di sovvenzione indicate all'art. 53, co. 1, lettere b), c) e d) sono pari agli importi calcolati secondo l'art. 53, co. 3.

Le spese non ammissibili sono elencate all'art. 64 Reg. UE 2021/1060. Non sono ammissibili gli interessi passivi, salvo che siano relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono di interessi o di commissioni di garanzia. L'acquisto di terreni e' escluso se supera il 10% delle spese totali ammissibili dell'operazione (15% per siti degradati o ex industriali); per gli strumenti finanziari il limite si applica al contributo del programma versato al destinatario finale o, per le garanzie, all'importo del prestito sottostante. L'IVA non e' ammissibile, eccetto per operazioni con costo totale inferiore a 5 000 000 EUR (IVA inclusa), per operazioni con costo totale pari o superiore a 5 000 000 EUR dove l'IVA non sia recuperabile, o per gli investimenti realizzati dai destinatari finali nell'ambito degli strumenti finanziari, salvo che l'IVA sia recuperabile o il costo sia inferiore a 5 000 000 EUR. La disposizione non si applica alle operazioni di conservazione dell'ambiente. I regolamenti specifici dei singoli fondi possono introdurre ulteriori costi non ammissibili (art. 64 Reg. UE 2021/1060, comma 2).

Per quanto riguarda i costi indiretti, l'art. 54 Reg. UE 2021/1060 stabilisce che un tasso forfettario puo' essere applicato fino al 7% dei costi diretti ammissibili, oppure fino al 15% dei costi diretti ammissibili per il personale, oppure fino al 25% dei costi diretti ammissibili se il tasso e' calcolato secondo l'art. 53, co. 3, lettera a). L'art. 55 Reg. UE 2021/1060 disciplina i costi diretti per il personale: questi possono essere calcolati a un tasso forfettario fino al 20% dei costi diretti dell'operazione diversi dai costi diretti per il personale, a condizione che l'operazione non includa appalti pubblici di lavori o forniture il cui valore superi le soglie stabilite dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. Il calcolo della tariffa oraria puo' avvenire dividendo i costi del lavoro lordi documentati per 1 720 ore (tempo pieno) o per la quota proporzionale in caso di tempo parziale, oppure mediante la media delle ore mensili lavorate, secondo le norme nazionali applicabili.

L'art. 56 Reg. UE 2021/1060 prevede un ulteriore tasso forfettario fino al 40% dei costi diretti ammissibili per il personale, da utilizzare per coprire i costi ammissibili residui di un'operazione. Questo tasso non si applica ai costi per il personale calcolati in base al tasso forfettario di cui all'art. 55, co. 1. Per le operazioni sostenute dal FESR, dal FSE+, dal JTF, dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI, le retribuzioni e le indennita' versate ai partecipanti sono considerate costi ammissibili aggiuntivi non inclusi nel tasso forfettario.

Gli strumenti finanziari sono disciplinati dall'art. 58 Reg. UE 2021/1060. Le autorita' di gestione possono fornire contributi di programma a strumenti finanziari esistenti o nuovi, a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero, e tali strumenti devono contribuire al conseguimento di obiettivi specifici. Il sostegno e' limitato agli investimenti in beni materiali, immateriali e capitale circolante che siano finanziariamente sostenibili e non reperiscano finanziamenti sufficienti dal mercato, nel rispetto delle norme UE sugli aiuti di Stato. Il sostegno e' erogato solo per le componenti dell'investimento non ancora materialmente completate al momento della decisione di investimento.

L'art. 68 Reg. UE 2021/1060 definisce le regole specifiche di ammissibilita' per gli strumenti finanziari. Le spese ammissibili sono costituite dall'importo totale del contributo del programma erogato allo strumento finanziario (o, per le garanzie, accantonato per i contratti di garanzia) nel periodo di ammissibilita'. Esse comprendono: a) i pagamenti ai destinatari finali per prestiti e investimenti azionari o quasi azionari; b) le risorse accantonate per i contratti di garanzia, calcolate con il coefficiente di moltiplicazione stabilito per i nuovi prestiti o investimenti sottostanti; c) i pagamenti a favore dei destinatari finali quando lo strumento finanziario e' combinato con altri contributi dell'Unione; d) i pagamenti di commissioni di gestione e il rimborso dei costi di gestione sostenuti dagli organismi che attuano lo strumento.

Quando uno strumento finanziario e' attuato in piu' periodi di programmazione consecutivi, il sostegno puo' essere fornito sulla base degli accordi del periodo precedente, purche' rispetti le regole di ammissibilita' del periodo successivo (art. 68 Reg. UE 2021/1060, co. 2). Se le garanzie non generano il volume di nuovi prestiti previsto, le spese ammissibili sono ridotte proporzionalmente; il coefficiente di moltiplicazione puo' essere rivisto in caso di cambiamenti di mercato, ma la revisione non ha effetto retroattivo (co. 3).

Le commissioni di gestione sono soggette a soglie specifiche. Se gli organismi che attuano un fondo di partecipazione sono selezionati mediante aggiudicazione diretta, le commissioni ammissibili sono limitate al 5% dell'importo totale dei contributi erogati ai destinatari finali in prestiti o garanzie, e al 7% per gli investimenti azionari o quasi azionari (co. 4, prima parte). Per i fondi specifici la soglia e' del 7% per prestiti/garanzie e del 15% per investimenti azionari o quasi azionari. Se la selezione avviene tramite procedura competitiva, le commissioni sono stabilite nell'accordo di finanziamento.

Le spese ammissibili complessive non possono superare la somma dell'importo totale del sostegno a carico dei fondi pagato ai fini del paragrafo 1 e del corrispondente cofinanziamento nazionale (co. 6). Questa disposizione garantisce che il contributo dell'Unione e il cofinanziamento nazionale rimangano proporzionali e che le risorse non vengano conteggiate due volte.

In sintesi, l'articolazione normativa degli articoli 63‑68 Reg. UE 2021/1060 fornisce un quadro chiaro per la determinazione dell'ammissibilita' delle spese, la gestione dei costi diretti e indiretti mediante tassi forfettari, e le regole specifiche per gli strumenti finanziari. Il rispetto di queste disposizioni e delle eventuali regole aggiuntive contenute nei regolamenti specifici dei singoli fondi e dei programmi e' fondamentale per garantire la corretta applicazione dei fondi europei e la trasparenza nella rendicontazione.

7. Monitoraggio, valutazione, comunicazione e visibilita' (articoli 41‑48)

Il quadro normativo che regola la sorveglianza e la rendicontazione dei fondi di coesione prevede, a partire dall'articolo 40 del Regolamento (UE) 2021/1060, la costituzione di un comitato di sorveglianza. Questo organo ha il compito di esaminare i progressi dell'attuazione del programma, di verificare il raggiungimento dei target intermedi e finali, di analizzare le questioni che influiscono sulla performance e le misure adottate per fronteggiarle, nonche' di valutare il contributo del programma al superamento delle sfide individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese. Inoltre, il comitato deve considerare gli elementi della valutazione ex ante, il documento strategico, i progressi delle valutazioni e delle sintesi, l'eventuale seguito dato agli esiti, l'attuazione di azioni di comunicazione e visibilita', i progressi delle operazioni di importanza strategica, il rispetto delle condizioni abilitanti, lo sviluppo della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, dei partner e dei beneficiari, e le informazioni relative all'attuazione del contributo al programma InvestEU o alle risorse trasferite. Per i programmi sostenuti dal FEAMPA, il comitato di sorveglianza viene consultato e, se lo ritiene opportuno, esprime un parere sulle modifiche proposte dall'autorita' di gestione (art. 40 Reg. UE 2021/1060).

Il comitato di sorveglianza ha anche poteri decisionali: approva la metodologia e i criteri di selezione delle operazioni, le relazioni annuali di performance per i programmi dell'AMIF, ISF e BMVI, la relazione finale di performance per i programmi del FESR, FSE+, Fondo di coesione, JTF e FEAMPA, il piano di valutazione e le eventuali modifiche, nonche' le proposte di modifica di un programma avanzate dall'autorita' di gestione, comprese le disposizioni di trasferimento (art. 40 Reg. UE 2021/1060). Inoltre, il comitato può formulare raccomandazioni all'autorita' di gestione, anche in merito a misure volte a ridurre l'onere amministrativo per i beneficiari.

Le valutazioni da parte dello Stato membro sono disciplinate dall'articolo 44 del Regolamento (UE) 2021/1060. Lo Stato o l'autorita' di gestione deve effettuare valutazioni dei programmi su criteri quali efficacia, efficienza, rilevanza, coerenza e valore aggiunto dell'Unione, con la possibilita' di includere ulteriori criteri pertinenti come inclusivita', non discriminazione e visibilita'. Le valutazioni devono essere affidate a esperti interni o esterni funzionalmente indipendenti e devono essere supportate da procedure per la raccolta dei dati necessari. Il piano di valutazione, che può riguardare piu' di un programma, deve essere presentato al comitato di sorveglianza entro un anno dalla decisione di approvazione del programma. Tutte le valutazioni devono essere pubblicate sul sito web indicato all'articolo 49, paragrafo 1 (art. 44 Reg. UE 2021/1060). Inoltre, entro il 30 giugno 2029, lo Stato membro deve effettuare una valutazione di impatto per ciascun programma.

Parallelamente, la Commissione svolge una valutazione intermedia e retrospettiva dei fondi, come previsto dall'articolo 45 del Regolamento (UE) 2021/1060. La valutazione intermedia, da completare entro la fine del 2024, esamina l'efficacia, l'efficienza, la rilevanza, la coerenza e il valore aggiunto dell'Unione per ciascun fondo, avvalendosi di tutte le informazioni disponibili ai sensi dell'articolo 128 del Regolamento finanziario. La valutazione retrospettiva, da concludere entro il 31 dicembre 2031, approfondisce l'impatto sociale, economico e territoriale dei fondi FESR, FSE+, Fondo di coesione e FEAMPA in relazione agli obiettivi strategici dell'articolo 5, paragrafo 1. I risultati della valutazione retrospettiva sono pubblicati sul sito web della Commissione e comunicati al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni (art. 45 Reg. UE 2021/1060).

La visibilita' del sostegno fornito dai fondi e' regolata dall'articolo 46 del Regolamento (UE) 2021/1060. Ogni Stato membro deve garantire la visibilita' del sostegno in tutte le attivita' relative alle operazioni finanziate, con particolare attenzione alle operazioni di importanza strategica, e deve comunicare ai cittadini il ruolo e i risultati dei fondi mediante un portale web unico che offra accesso a tutti i programmi coinvolti (art. 46 Reg. UE 2021/1060).

L'uso dell'emblema dell'Unione nelle attivita' di visibilita', trasparenza e comunicazione e' obbligatorio per Stati membri, autorita' di gestione e beneficiari, secondo le disposizioni dell'articolo 47 del Regolamento (UE) 2021/1060, che rimandano all'allegato IX per le specifiche tecniche.

Infine, l'articolo 48 del Regolamento (UE) 2021/1060 stabilisce le responsabilita' della comunicazione. Ogni Stato membro deve individuare un coordinatore della comunicazione per le attivita' di visibilita', trasparenza e comunicazione relative al sostegno dei fondi, anche per i programmi Interreg ospitati dallo Stato. Il coordinatore, che può essere nominato a livello dell'organismo di cui all'articolo 71, paragrafo 6, coordina le misure di comunicazione e visibilita' tra i programmi e coinvolge le rappresentanze della Commissione, gli uffici di collegamento del Parlamento europeo, i centri Europe Direct, le organizzazioni di istruzione e ricerca, nonche' gli altri partner pertinenti dell'articolo 8, paragrafo 1. Ogni autorita' di gestione deve individuare un responsabile della comunicazione per ciascun programma, con la possibilita' che un responsabile gestisca piu' programmi. La Commissione gestisce una rete composta dai coordinatori della comunicazione, dai responsabili della comunicazione e da rappresentanti della Commissione, al fine di favorire lo scambio di informazioni sulle attivita' di visibilita', trasparenza e comunicazione (art. 48 Reg. UE 2021/1060).

In sintesi, il sistema di monitoraggio e valutazione dei fondi di coesione si articola su tre livelli: il comitato di sorveglianza, che verifica l'attuazione e approva metodologie e piani; le valutazioni nazionali, che analizzano l'efficacia e l'impatto dei programmi; e le valutazioni della Commissione, che forniscono una prospettiva europea complessiva. La trasparenza e la comunicazione sono garantite attraverso obblighi di visibilita' (art. 46), l'uso dell'emblema dell'Unione (art. 47) e la designazione di coordinatori e responsabili della comunicazione (art. 48). Questo quadro integrato assicura che i risultati dei fondi siano monitorati, valutati e comunicati in modo coerente, contribuendo alla responsabilita' democratica e alla valorizzazione dell'impatto dei fondi sull'Unione.

8. Rettifiche finanziarie, disimpegno e regole di pagamento (articoli 103‑107)

Il capitolo affronta le disposizioni che regolano la gestione delle anomalie contabili, il recupero di fondi non impiegati e le modalità di pagamento previste dal Regolamento (UE) 2021/1060. Le norme sono suddivise in quattro blocchi principali: rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri (art. 103 Reg. UE 2021/1060), rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione (art. 104 Reg. UE 2021/1060), principi e regole del disimpegno (art. 105 Reg. UE 2021/1060) ed eccezioni e procedura di disimpegno (art. 106‑107 Reg. UE 2021/1060).

Rettifiche finanziarie da parte degli Stati membri – art. 103 Reg. UE 2021/1060

L’articolo 103 stabilisce che gli Stati membri devono proteggere il bilancio dell’Unione sopprimendo, in tutto o in parte, il sostegno dei fondi a un’operazione o a un programma qualora le spese dichiarate risultino irregolari. La soppressione viene registrata nel bilancio del periodo contabile in cui la decisione viene presa. Il contributo soppressa può essere reimpiegato all’interno dello stesso programma, ma non nella singola operazione oggetto della rettifica. Se l’irregolarità è di natura sistemica, il contributo soppressa non può essere riutilizzato per le operazioni interessate.

Nel caso di strumenti finanziari, l’articolo 103 prevede una deroga: se l’irregolarità è isolata, il contributo soppressa può essere reimpiegato nella stessa operazione a condizione che la soppressione sia avvenuta a livello del destinatario finale (solo per altri destinatari finali) oppure a livello dell’organismo che attua il fondo specifico (solo per altri organismi che attuano fondi specifici). Quando l’irregolarità è a livello dell’organismo che attua il fondo di partecipazione, il contributo non è reimpiegabile nella stessa operazione.

Gli organismi che attuano gli strumenti finanziari hanno l’obbligo di rimborsare agli Stati membri i contributi del programma viziati, comprensivi di interessi e plusvalenze, salvo che dimostrino di aver soddisfatto tre condizioni cumulative: l’irregolarità deve essere avvenuta a livello dei destinatari finali o degli organismi che attuano fondi specifici; gli organismi devono aver adempiuto i propri obblighi con professionalita', trasparenza e diligenza; e non deve essere stato possibile recuperare gli importi viziati nonostante tutti gli strumenti legali e contrattuali disponibili.

Rettifiche finanziarie da parte della Commissione – art. 104 Reg. UE 2021/1060

La Commissione può ridurre il sostegno dei fondi a un programma quando rileva una carenza grave che mette a rischio il sostegno già versato, spese irregolari non segnalate dallo Stato membro, o inadempimenti degli obblighi di cui all’art. 97 Reg. UE 2021/1060. Prima di adottare la rettifica, la Commissione informa lo Stato membro, concedendogli due mesi per presentare osservazioni; il termine può essere prorogato d’accordo reciproco. Se lo Stato membro non accetta le conclusioni, la Commissione convoca un’audizione per raccogliere ulteriori informazioni.

La decisione finale è adottata mediante atto di esecuzione entro dieci mesi dalla data dell’audizione o dalla presentazione di eventuali informazioni aggiuntive. Quando lo Stato membro accetta la rettifica per le ipotesi di carenza grave o di inadempimento, può reimpiegare gli importi prima dell’adozione dell’atto di esecuzione; tale possibilità non è prevista per le rettifiche basate su spese irregolari.

Principi e regole del disimpegno – art. 105 Reg. UE 2021/1060

L’articolo 105 disciplina il disimpegno degli importi non impiegati. Il prefinanziamento non utilizzato o le quote di programma per le quali non è stata presentata alcuna domanda di pagamento (articoli 91‑92 Reg. UE 2021/1060) devono essere disimpegnati entro il 31 dicembre del terzo anno civile successivo all’anno di impegno di bilancio per i periodi 2021‑2026. Inoltre, se entro il 31 dicembre 2029 il pacchetto di affidabilità e la relazione finale di performance non sono stati presentati, la quota di impegni ancora aperta è soggetta a disimpegno.

Eccezioni alle regole di disimpegno – art. 106 Reg. UE 2021/1060

L’articolo 106 prevede due categorie di eccezioni che riducono l’importo da disimpegnare. Prima, le operazioni sospese a causa di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo. Seconda, le situazioni di forza maggiore che impediscono la presentazione di una domanda di pagamento e che incidono gravemente sull’attuazione dell’intero programma o di una sua parte. Gli Stati membri devono dimostrare le conseguenze dirette di tali circostanze e inviare alla Commissione le informazioni entro il 31 gennaio dell’anno successivo al periodo di riferimento.

Procedura di disimpegno – art. 107 Reg. UE 2021/1060

In base all’articolo 107, la Commissione, sulla base delle informazioni pervenute entro il 31 gennaio, comunica allo Stato membro l’importo del disimpegno. Lo Stato membro ha due mesi per accettare l’importo o per presentare osservazioni. Entro il 30 giugno deve presentare un piano di finanziamento modificato che rifletta la riduzione del sostegno a una o più priorità per l’anno civile interessato; per i programmi finanziati da più fondi, la riduzione è proporzionale agli importi oggetto di disimpegno. In caso di mancata presentazione, la Commissione provvede a modificare il piano di finanziamento riducendo il contributo dei fondi per l’anno civile interessato, con ripartizione proporzionale per ciascuna priorità.

Infine, la Commissione deve formalizzare la modifica della decisione di approvazione del programma entro il 31 ottobre dell’anno in cui è stato comunicato il disimpegno.

In sintesi, gli articoli 103‑107 del Regolamento (UE) 2021/1060 costituiscono il quadro normativo che garantisce la corretta gestione delle risorse finanziarie dell’Unione. Le rettifiche finanziarie, sia da parte degli Stati membri sia da parte della Commissione, assicurano che le spese irregolari siano sanate e che i fondi non impiegati vengano reindirizzati o restituiti. Il disimpegno, disciplinato dagli articoli 105‑107, prevede scadenze precise per la restituzione delle quote non spese, ma prevede anche eccezioni per situazioni giudiziarie o di forza maggiore, garantendo al contempo una procedura trasparente e tempestiva per l’adeguamento dei piani di finanziamento.

9. Ripasso operativo: trappole dei quiz, casi pratici e strategie di risposta.

Il presente capitolo ha lo scopo di fornire agli studenti gli strumenti per affrontare con sicurezza le domande d'esame sui fondi europei e sulla politica di coesione, evitando le insidie piu' comuni e applicando correttamente le disposizioni del Regolamento (UE) 2021/1060. Per farlo, si parte dalla lettura attenta delle definizioni (art. 2 Reg. UE 2021/1060), si passa all'individuazione dei criteri di selezione (art. 73 Reg. UE 2021/1060) e si conclude con le procedure di controllo e di audit (art. 70 Reg. UE 2021/1060). Ogni sezione e' accompagnata da esempi pratici e da suggerimenti metodologici.

1. Conoscere le definizioni fondamentali. Molti errori nascono da una interpretazione superficiale di termini quali "operazione", "beneficiario", "fondo per piccoli progetti" o "target finale". Il Regolamento definisce "operazione" come progetto, contratto, azione o gruppo di progetti (art. 2 Reg. UE 2021/1060, comma 4). Un "beneficiario" puo' essere un organismo pubblico, privato o una persona fisica a seconda del contesto (art. 2 Reg. UE 2021/1060, comma 9). Quando una domanda richiede di identificare il soggetto responsabile di una spesa, occorre verificare se la spesa rientra in un "fondo per piccoli progetti" (art. 2 Reg. UE 2021/1060, comma 10) o in un "strumento finanziario" (art. 2 Reg. UE 2021/1060, comma 16). La strategia consiste nel ricercare la definizione esatta e riportarla testualmente, evitando di introdurre concetti non previsti dal testo.

2. Individuare le finalita' strategiche dei fondi. L'art. 5 Reg. UE 2021/1060 elenca gli obiettivi strategici del FESR, FSE+, Fondo di coesione e FEAMPA, mentre l'art. 6 Reg. UE 2021/1060 disciplina gli obiettivi climatici. Quando una domanda chiede quale fondo sostiene la transizione verso un'economia a zero emissioni nette, la risposta corretta e' il Fondo per una transizione giusta (JTF), come indicato nell'art. 5, comma 1, ultimo periodo. Un errore tipico consiste nel associare il JTF al FESR o al FSE+; la regola di riferimento e' la specifica menzione del JTF nell'art. 5.

3. Attenzione alle esclusioni di campo di applicazione. L'art. 1 Reg. UE 2021/1060 stabilisce che il regolamento non si applica a certe componenti del FEAMPA, AMIF, ISF e BMVI, e che alcuni articoli non si applicano a programmi Interreg. Una domanda che richiede di indicare se l'art. 28 (sviluppo territoriale integrato) si applica al Fondo di Sicurezza Interna (ISF) deve essere risolta con la regola di esclusione: l'art. 1, comma 1, punto b) esclude l'ISF, pertanto la risposta corretta e' "no". Questo tipo di trappola si risolve leggendo attentamente le clausole di esclusione.

4. Calcolare i termini procedurali. L'art. 3 Reg. UE 2021/1060 disciplina il computo dei termini per le azioni della Commissione. Il termine inizia solo dopo la presentazione completa delle informazioni da parte dello Stato membro e si sospende quando la Commissione invia osservazioni. Una domanda che chiede "quando scade il termine di risposta dello Stato membro a una richiesta di documenti", la risposta deve fare riferimento a questo meccanismo di sospensione, senza introdurre numeri di giorni non contenuti nel testo. La strategia consiste nel descrivere il principio di avvio e sospensione del termine, citando l'art. 3.

5. Protezione dei dati personali. L'art. 4 Reg. UE 2021/1060 limita il trattamento dei dati personali alle finalita' strettamente necessarie per l'esecuzione del regolamento. Quando si risponde a quesiti su quali attività richiedono il rispetto del GDPR, occorre menzionare le finalita' elencate (sorveglianza, rendicontazione, valutazione, ecc.) e indicare che il trattamento avviene in conformita' al Regolamento (UE) 2016/679 o (UE) 2018/1725. Evitare di affermare che il trattamento e' consentito per "qualsiasi scopo amministrativo" poiche' non e' previsto dal testo.

6. Selezione delle operazioni. L'art. 73 Reg. UE 2021/1060 elenca i criteri di selezione che l'autorita' di gestione deve applicare: non discriminazione, accessibilita' per persone con disabilita', parita' di genere, coerenza con le condizioni abilitanti, rapporto costi/benefici, sostenibilita' finanziaria, valutazione ambientale, rispetto del diritto applicabile, e immunizzazione dagli effetti del clima per investimenti infrastrutturali di almeno cinque anni. Un caso pratico: un progetto di riqualificazione di una rete ferroviaria deve dimostrare che rispetta la valutazione dell'impatto ambientale (lettera e) e che ha un piano di sostenibilita' finanziaria (lettera d). La risposta corretta deve elencare i criteri pertinenti e spiegare come il progetto li soddisfa, citando l'art. 73.

7. Gestione concorrente e cooperazione tra fondi. L'art. 7 Reg. UE 2021/1060 stabilisce le regole per la gestione concorrente, indicando che gli Stati membri preparano i programmi a livello territoriale e la Commissione esegue il sostegno del Fondo di coesione, del FSE+ per la cooperazione transnazionale, ecc. Quando una domanda richiede di indicare quale ente esegue il trasferimento al Meccanismo per collegare l'Europa (MCE), la risposta deve citare l'art. 7, comma 2. Inoltre, l'art. 31-33 Reg. UE 2021/1060 descrivono lo sviluppo locale di tipo partecipativo, le strategie di sviluppo locale e i gruppi di azione locale. Un errore comune consiste nel confondere il ruolo del "fondo capofila" con quello dell'"autorita' di gestione". La regola e' che, se piu' fondi partecipano, il fondo capofila stabilisce le regole operative (art. 31, comma 4).

8. Misure temporanee in circostanze eccezionali. L'art. 20 Reg. UE 2021/1060 prevede la possibilita' di aumentare i pagamenti intermedi del 10 punti percentuali, di ammettere operazioni completate prima della domanda, di rendere ammissibili le spese a partire dalla data di conferma dell'evento, e di prorogare i termini di presentazione dei documenti. Un caso pratico: durante una crisi economica improvvisa, uno Stato membro richiede l'applicazione della misura (a) per aumentare il cofinanziamento. La risposta deve indicare che la misura e' limitata a un periodo massimo di diciotto mesi e che la Commissione deve informare Parlamento e Consiglio entro due giorni lavorativi (art. 20, comma 5).

9. Controllo, audit e sanzioni. L'art. 70 Reg. UE 2021/1060 attribuisce alla Commissione il potere di verificare la conformita' dei sistemi di gestione e di effettuare audit entro tre anni dalla chiusura dei conti. L'art. 19 Reg. UE 2021/1060 disciplina le misure per collegare l'efficacia dei fondi a una sana governance economica, includendo la possibilita' di sospendere i pagamenti in caso di mancata adozione di azioni correttive. Quando una domanda chiede quali sono i termini per la trasmissione delle conclusioni preliminari dell'audit, occorre citare l'art. 70, comma 3, che prevede la trasmissione entro tre mesi dall'ultimo giorno dell'audit.

10. Strategie di risposta ai quiz. Per ogni domanda, seguire questi passaggi:

a) Identificare la parola chiave (es. "fondo", "articolo", "termine", "esclusione").
b) Cercare nel testo normativo la corrispondente disposizione, prestando attenzione alla sigla del corpus (es. "art. 73 Reg. UE 2021/1060").
c) Verificare se la disposizione prevede eccezioni o limitazioni (art. 1, art. 19, art. 20).
d) Formulare la risposta riportando fedelmente il contenuto dell'articolo, senza aggiungere numeri o dati non presenti nel testo.
e) Concludere con la citazione completa dell'articolo.

Applicando sistematicamente questo metodo, lo studente riduce al minimo il rischio di cadere nelle trappole tipiche dei quiz (interpretazioni errate, aggiunta di numeri non previsti, confusione tra fondi). Inoltre, la conoscenza dei casi pratici descritti sopra permette di contestualizzare le norme e di dimostrare una comprensione approfondita della disciplina dei fondi europei e della politica di coesione.

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