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Riassunto · Funzionari Amministrativi – ASMEL

Dispensa - Societa a partecipazione pubblica - Funzionari amministrativi

Contenuto a fini di studio e autovalutazione, generato con il supporto dell'AI e revisionato dalla Redazione. Può contenere imprecisioni. Le informazioni hanno carattere divulgativo e non sostituiscono la normativa vigente né gli atti ufficiali cui occorre sempre fare riferimento.

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1. Introduzione al Testo Unico: ambito di applicazione e definizioni fondamentali

Il decreto legislativo n. 175 del 2016, noto come Testo Unico in materia di societa' a partecipazione pubblica (TUSP), costituisce il quadro normativo di riferimento per la costituzione, l'acquisto, il mantenimento e la gestione delle partecipazioni da parte delle amministrazioni pubbliche. L'oggetto del decreto, delineato all'articolo 1 comma 1, riguarda sia la creazione di nuove societa' sia l'intervento su societa' esistenti, con l'esigenza di garantire una gestione efficiente, la tutela della concorrenza e la razionalizzazione della spesa pubblica (art. 1 comma 2). Per quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano le norme contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato (art. 1 comma 3), salvo le specifiche disposizioni di legge o regolamento che disciplinano societa' di diritto singolare per la gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale (art. 1 comma 4).

Le definizioni operative sono raccolte all'articolo 2. Si intende per "amministrazioni pubbliche" l'insieme delle amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 del d.lgs. n. 165 del 2001, i loro consorzi, le autorita' di sistema portuale, gli enti pubblici economici e le autorita' di sistema portuale (art. 2 lettera a). Il concetto di "controllo" richiama la disciplina dell'articolo 2359 del codice civile, includendo anche le situazioni in cui, per norme di legge, statutarie o patti parasociali, le decisioni strategiche richiedono il consenso unanime di tutte le parti (art. 2 lettera b). Il "controllo analogo" si verifica quando l'amministrazione esercita un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della societa' controllata, anche attraverso una persona giuridica controllata a sua volta (art. 2 lettera c). Quando tale influenza e' esercitata congiuntamente da piu' amministrazioni, si parla di "controllo analogo congiunto" (art. 2 lettera d).

Il termine "partecipazione" indica la titolarita' di rapporti che conferiscono la qualita' di socio in societa' o la titolarita' di strumenti finanziari con diritti amministrativi (art. 2 lettera f). La "partecipazione indiretta" si riferisce alla partecipazione detenuta tramite societa' o altri organismi soggetti a controllo della stessa amministrazione pubblica (art. 2 lettera g). Le "servizi di interesse generale" sono definiti come quelle attivita' di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza intervento pubblico, o sarebbero svolte a condizioni differenti rispetto a quelle di accessibilita' fisica ed economica, continuita', non discriminazione, qualita' e sicurezza, necessarie per soddisfare i bisogni della collettivita' (art. 2 lettera i). I "servizi di interesse economico generale" sono la stessa tipologia di servizi erogati dietro corrispettivo economico sul mercato (art. 2 lettera j).

Il decreto distingue tra "societa' a controllo pubblico" (art. 2 lettera m), ovvero quelle in cui una o piu' amministrazioni esercitano poteri di controllo, e "societa' a partecipazione pubblica" (art. 2 lettera n), che includono le societa' a controllo pubblico e le altre societa' partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da societa' a controllo pubblico. Le "societa' in house" sono quelle su cui un'amministrazione esercita controllo analogo o, in caso di piu' amministrazioni, controllo analogo congiunto, con partecipazione di capitali privati limitata alle forme previste dall'articolo 16 comma 1 e con requisito di attivita' prevalente definito all'articolo 16 comma 3 (art. 2 lettera o). Infine, le "societa' quotate" sono quelle a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati o strumenti finanziari diversi dalle azioni quotati alla data del 31 dicembre 2015 (art. 2 lettera p).

Il TUSP stabilisce i limiti di tipologia societaria ammissibile per la partecipazione pubblica. L'articolo 3 prevede che le amministrazioni pubbliche possano partecipare esclusivamente a societa' costituite in forma di societa' per azioni o di societa' a responsabilita' limitata, anche in forma cooperativa. Inoltre, per le societa' a responsabilita' limitata a controllo pubblico, lo statuto deve prevedere la nomina dell'organo di controllo o di un revisore, mentre per le societa' per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non puo' essere affidata al collegio sindacale (art. 3).

Le finalita' perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione delle partecipazioni pubbliche sono delineate all'articolo 4. Le amministrazioni pubbliche non possono costituire societa' per la produzione di beni e servizi non strettamente necessari alle proprie finalita' istituzionali, né acquisire partecipazioni in tali societa' (art. 4 comma 1). Tuttavia, possono intervenire per la produzione di servizi di interesse generale, la realizzazione di opere pubbliche, l'autoproduzione di beni o servizi strumentali, e per servizi di committenza a supporto di enti senza scopo di lucro (art. 4 comma 2). Le societa' in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o piu' delle attivita' indicate, operando prevalentemente con gli enti costituenti o partecipanti (art. 4 comma 4).

Il decreto prevede inoltre un articolato regime di motivazione e controllo degli atti deliberativi. L'articolo 5 comma 1 richiede una motivazione analitica per la costituzione di una societa' a partecipazione pubblica o per l'acquisto di partecipazioni, evidenziando la necessita' per il perseguimento delle finalita' istituzionali, la convenienza economica e la sostenibilita' finanziaria, nonche' la compatibilita' con i principi di efficienza, efficacia ed economicita' dell'azione amministrativa. Tale atto deve essere trasmesso all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e alla Corte dei conti, che ne verifica la conformita' entro sessanta giorni (art. 5 comma 3).

In sintesi, il Testo Unico fornisce un quadro organico che regola l'intervento delle amministrazioni pubbliche nel mondo societario, definendo con precisione i soggetti coinvolti, le forme societarie ammissibili, le finalita' perseguibili e le procedure di motivazione, pubblicazione e controllo. Il rispetto di queste disposizioni garantisce la trasparenza, la tutela della concorrenza e la corretta gestione delle risorse pubbliche nell'ambito delle societa' a partecipazione pubblica.

2. Tipologie di società ammissibili e finalità della partecipazione pubblica

Il decreto legislativo n. 175 del 2016, nella sua parte introduttiva (art. 1), individua l’oggetto della disciplina: la costituzione da parte delle amministrazioni pubbliche di società e l’acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia in forma diretta che indiretta. L’obiettivo dichiarato è garantire una gestione efficiente delle partecipazioni, tutelare la concorrenza, razionalizzare la spesa pubblica e, per quanto non derogato, applicare le norme del codice civile e le regole generali di diritto privato (art. 1, comma 3).

Le definizioni fondamentali (art. 2) chiariscono i concetti chiave. Per "amministrazioni pubbliche" si intendono le amministrazioni di cui all’art. 165 del d.lgs. n. 165/2001, i loro consorzi, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale. Il "controllo" è quello previsto dall’art. 2359 c.c., ma può anche derivare da norme di legge, statutarie o patti parasociali che richiedono il consenso unanime per decisioni strategiche. Il "controllo analogo" indica una situazione in cui l’amministrazione esercita un’influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società controllata, anche attraverso una persona giuridica soggetta a controllo analogo. Quando tale influenza è esercitata congiuntamente da più amministrazioni, si parla di "controllo analogo congiunto".

Il concetto di "partecipazione" comprende la titolarità di quote societarie o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi, mentre la "partecipazione indiretta" si verifica quando la partecipazione avviene tramite altre società o organismi soggetti a controllo della stessa amministrazione pubblica. Le "società a controllo pubblico" sono quelle in cui una o più amministrazioni esercitano poteri di controllo secondo la definizione di cui all’art. 2, lettera b). Le "società a partecipazione pubblica" includono le società a controllo pubblico e le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico (art. 2, lettere m e n).

Le tipologie di società ammissibili (art. 3) sono limitate a quelle costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa. La norma prevede che, nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico, l’atto costitutivo o lo statuto debba prevedere la nomina dell’organo di controllo o di un revisore; nelle società per azioni a controllo pubblico, la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale (art. 3, comma 2).

Le finalità della partecipazione pubblica sono esplicitamente richiamate nell’art. 5, che impone una motivazione analitica dell’atto deliberativo di costituzione o di acquisto di partecipazioni. La motivazione deve evidenziare la necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali, la convenienza economica, la sostenibilità finanziaria e la scelta tra gestione diretta o esternalizzata del servizio. Inoltre, l’atto deve attestare la compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa e con la disciplina europea sugli aiuti di Stato (art. 5, comma 1).

Il decreto stabilisce anche i principi fondamentali di organizzazione e gestione delle società a controllo pubblico (art. 6). Quando tali società svolgono attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, devono adottare sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di tali diritti e per ciascuna attività distinta. Inoltre, le società devono predisporre programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e valutare l’opportunità di integrare strumenti di governo societario quali regolamenti interni, ufficio di controllo interno, codici di condotta e programmi di responsabilità sociale d’impresa (art. 6, commi 1-3).

La procedura di costituzione (art. 7) varia a seconda del livello dell’amministrazione: per le partecipazioni statali la deliberazione avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze; per le partecipazioni regionali con provvedimento dell’organo competente della regione; per le partecipazioni comunali con deliberazione del consiglio comunale; per gli altri casi con delibera dell’organo amministrativo dell’ente. L’atto deliberativo deve contenere gli elementi essenziali dell’atto costitutivo previsti dagli articoli 2328 e 2463 c.c. (art. 7, comma 3) e deve essere pubblicato sui siti istituzionali dell’amministrazione partecipante (art. 7, comma 4).

L’acquisto di partecipazioni in società già costituite (art. 8) segue le medesime modalità deliberative dell’art. 7. L’inefficacia dell’atto deliberativo di acquisto comporta l’inefficacia del contratto di acquisto della partecipazione (art. 8, comma 2).

La gestione delle partecipazioni (art. 9) attribuisce al Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con altri ministeri, i diritti del socio per le partecipazioni statali; alle regioni per le partecipazioni regionali; al sindaco o al presidente per le partecipazioni degli enti locali; e all’organo amministrativo dell’ente per gli altri casi. La normativa prevede inoltre la possibilità per il socio pubblico di nominare o revocare direttamente componenti degli organi interni della società (art. 9, comma 7).

L’alienazione delle partecipazioni (art. 10) deve avvenire nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, previa motivazione della convenienza economica e della congruità del prezzo, l’alienazione può avvenire mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente, mantenendo il diritto di prelazione dei soci (art. 10, comma 2). La mancanza o invalidità dell’atto deliberativo di alienazione rende inefficace l’atto di alienazione (art. 10, comma 3).

Gli organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico (art. 11) devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze. L’organo amministrativo è costituito, di norma, da un amministratore unico, ma l’assemblea può deliberare l’adozione di un consiglio di amministrazione di tre o cinque membri o di sistemi alternativi di amministrazione e controllo (art. 11, comma 3). Sono previsti limiti di genere nella designazione degli amministratori e divieti di cumulazione di incarichi con le amministrazioni controllanti (art. 11, commi 4-10).

La responsabilità degli amministratori e dei componenti degli organi delle società partecipate (art. 12) segue le norme ordinarie delle società di capitali, con la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato da dolo o colpa grave (art. 12, comma 2).

Il controllo giudiziario sull’amministrazione delle società a controllo pubblico (art. 13) consente a qualsiasi amministrazione socia, indipendentemente dall’entità della partecipazione, di presentare denunzia di gravi irregolarità al tribunale (art. 13, comma 1).

Il capitolo si conclude con le disposizioni relative alle società in house (art. 16) e alle società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17). Le società in house possono ricevere affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o congiunto, a condizione che non vi sia partecipazione di capitali privati, salvo le eccezioni previste dalla legge (art. 16, comma 1). Le società miste richiedono una quota minima di partecipazione privata del trenta per cento, selezionata mediante evidenza pubblica, e la durata della partecipazione privata non può superare la durata dell’appalto o della concessione (art. 17, commi 1-3).

In sintesi, il testo unico individua una gamma ristretta di forme societarie ammissibili (società per azioni, società a responsabilità limitata, anche cooperative) e stabilisce criteri stringenti per la costituzione, l’acquisto, la gestione e l’alienazione delle partecipazioni. Le finalità della partecipazione pubblica sono orientate alla realizzazione di servizi di interesse generale o economico generale, alla tutela della concorrenza, alla razionalizzazione della spesa e alla garanzia di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.

3. Costituzione, acquisizione e gestione delle partecipazioni: atti deliberativi e vincoli di motivazione

Il decreto legislativo n. 175/2016, testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, disciplina in maniera organica le fasi di costituzione, acquisto e gestione delle partecipazioni da parte delle amministrazioni pubbliche. Il fulcro di tale disciplina risiede nella necessita' di una deliberazione formale, correttamente motivata e soggetta a controlli di legittimita' e di compatibilita' con il diritto europeo.

Secondo l'articolo 7, comma 1, la deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una societa' e' adottata con forme diverse a seconda del livello dell'ente: per le partecipazioni statali mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, per le partecipazioni regionali mediante provvedimento del competente organo della regione, per le partecipazioni comunali mediante deliberazione del consiglio comunale, e per gli altri casi mediante delibera dell'organo amministrativo dell'ente. L'atto deliberativo deve essere redatto in conformita' a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, e deve contenere, oltre alla motivazione, l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo previsti dagli articoli 2328 e 2463 del codice civile (articolo 7, comma 3).

L'articolo 5 impone un obbligo di motivazione analitica per tutti gli atti di costituzione di societa' a partecipazione pubblica e per gli acquisti di partecipazioni, anche indirette, salvo che la operazione sia prevista da specifiche disposizioni legislative. La motivazione deve evidenziare la necessita' della societa' per il perseguimento delle finalita' istituzionali di cui all'articolo 4, le ragioni di convenienza economica, la sostenibilita' finanziaria e la scelta tra gestione diretta o esternalizzata del servizio. Inoltre, deve attestare la compatibilita' dell'intervento finanziario con i trattati europei e, in particolare, con la disciplina degli aiuti di Stato (articolo 5, comma 2).

Una volta redatto, l'atto deliberativo viene trasmesso all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e alla Corte dei conti, che entro sessanta giorni dal ricevimento esprime un parere di conformita' rispetto ai vincoli di cui all'articolo 5, comma 3. Il parere della Corte dei conti, trasmesso entro cinque giorni dal deposito, deve essere pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione interessata entro cinque giorni dalla ricezione (articolo 5, comma 4). Qualora il parere sia in tutto o in parte negativo, l'amministrazione puo' procedere comunque, ma deve fornire una motivazione analitica delle ragioni per le quali intende discostarsi dal parere e pubblicare tale motivazione sul proprio sito (articolo 5, comma 4).

L'acquisto di partecipazioni in societa' gia' costituite segue le stesse regole deliberative previste dall'articolo 7, comma 1 e 2 (articolo 8, comma 1). L'eventuale mancanza o invalidita' dell'atto deliberativo rende inefficace il contratto di acquisto della partecipazione (articolo 8, comma 2). Analogamente, per l'alienazione delle partecipazioni, l'atto deliberativo deve essere adottato secondo le modalita' dell'articolo 7, comma 1 (articolo 10, comma 1) e la sua assenza o invalidita' rende inefficace l'atto di alienazione (articolo 10, comma 3).

La gestione delle partecipazioni e l'esercizio dei diritti del socio pubblico sono disciplinati dall'articolo 9. Per le partecipazioni statali i diritti sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con gli altri ministeri competenti; per le partecipazioni regionali dalla regione titolare; per le partecipazioni di enti locali dal sindaco, dal presidente o da un loro delegato; in tutti gli altri casi dall'organo amministrativo dell'ente (articolo 9, commi 1-4). La conclusione, modificazione e scioglimento di patti parasociali sono deliberati ai sensi dell'articolo 7, comma 1 (articolo 9, comma 5). La violazione delle disposizioni relative all'esercizio dei diritti non invalida le deliberazioni degli organi della societa' partecipata, ma puo' comportare l'invalidita' del voto o della deliberazione in base al diritto privato (articolo 9, comma 6).

Il decreto prevede inoltre un meccanismo di razionalizzazione periodica delle partecipazioni (articolo 20). Ogni amministrazione pubblica deve, annualmente, con proprio provvedimento, analizzare l'assetto complessivo delle societa' partecipate e, qualora ricorrano i presupposti indicati nei commi 2, adottare un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione. I criteri di individuazione includono la non conformita' alle categorie di cui all'articolo 4, la mancanza di dipendenti, la sovrapposizione di attivita' analoghe, un fatturato medio non superiore a un milione di euro, risultati negativi per quattro esercizi su cinque, la necessita' di contenimento dei costi e la possibilita' di aggregazione di societa' (articolo 20, comma 2).

Il rispetto dei termini e delle procedure è fondamentale: i provvedimenti di razionalizzazione devono essere adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmessi alla Corte dei conti e alla struttura di cui all'articolo 15 (articolo 20, comma 3). In caso di adozione del piano, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le amministrazioni devono approvare una relazione sull'attuazione del piano e trasmetterla alle medesime strutture (articolo 20, comma 4). La mancata adozione degli atti entro i termini previsti comporta una sanzione amministrativa compresa tra 5.000 e 500.000 euro (articolo 20, comma 7).

Infine, l'articolo 24 stabilisce la revisione straordinaria delle partecipazioni esistenti alla data di entrata in vigore del decreto. Le amministrazioni devono, entro il 30 settembre 2017, effettuare una ricognizione motivata delle partecipazioni non riconducibili alle categorie di cui all'articolo 4 o non conformi ai requisiti di cui all'articolo 5, comma 1 e 2, e procedere all'alienazione entro un anno dalla conclusione della ricognizione (articolo 24, commi 1-4). La mancata adozione dell'atto di ricognizione o l'inosservanza dei termini di alienazione comportano la perdita dei diritti sociali del socio pubblico e la liquidazione della partecipazione secondo i criteri dell'articolo 2437 ter (articolo 24, comma 5).

In sintesi, il quadro normativo del d.lgs. 175/2016 richiede che ogni atto deliberativo relativo alla costituzione, all'acquisizione, alla gestione o all'alienazione di partecipazioni pubbliche sia formalmente adottato, debitamente motivato, pubblicato sui siti istituzionali dell'amministrazione partecipante e sottoposto al controllo della Corte dei conti e dell'Autorita' garante della concorrenza. Il rispetto di tali obblighi garantisce la trasparenza, la compatibilita' con il diritto europeo e la tutela dell'interesse pubblico nella gestione delle societa' a partecipazione pubblica.

4. Governance: organi amministrativi, di controllo e requisiti dei componenti

Il Testo unico in materia di societ a partecipazione pubblica (d.lgs. 175/2016) individua un quadro organico specifico per le societ a controllo pubblico, con l’obiettivo di garantire trasparenza, efficienza e correttezza nella gestione delle risorse pubbliche. La disciplina si articola tra le disposizioni relative agli organi amministrativi, a quelli di controllo e ai requisiti di onorabilita', professionalita' e autonomia dei componenti.

Secondo l’articolo 11, comma 1, i componenti degli organi amministrativi e di controllo devono possedere i requisiti di onorabilita', professionalita' e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze. Tali requisiti sono integrati dalle disposizioni dell’articolo 12, che prevede la responsabilita' civile dei componenti per danno erariale, con la Corte dei conti competente per le controversie relative al danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle societ in house.

L’organo amministrativo di una societ a controllo pubblico e' costituito, di norma, da un amministratore unico (art. 11, comma 2). Tuttavia, l’assemblea pu' deliberare, motivatamente, l’adozione di un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri (art. 11, comma 3). Tale delibera deve essere trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente (art. 11, comma 3) e alla struttura di cui all’articolo 15 per il monitoraggio.

Il principio di equilibrio di genere è esplicitamente previsto: nella scelta degli amministratori le amministrazioni devono garantire che almeno un terzo delle designazioni complessive sia di genere diverso (art. 11, comma 4). Qualora l’organo amministrativo sia collegiale, lo statuto deve prevedere la scelta degli amministratori secondo i criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 (art. 11, comma 4).

Per le societ a responsabilita' limitata a controllo pubblico, l’atto costitutivo o lo statuto deve prevedere la nomina dell’organo di controllo o di un revisore (art. 3, comma 2). Nelle societ per azioni a controllo pubblico, la revisione legale dei conti non puo' essere affidata al collegio sindacale (art. 3, comma 2).

Il decreto prevede inoltre un sistema di classificazione delle societ a controllo pubblico in fino a cinque fasce, sulla base di indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi (art. 11, comma 6). Per ciascuna fascia e per tutti i componenti degli organi amministrativi e di controllo, e' fissato un limite massimo al trattamento economico annuo onnicomprensivo, che non puo' eccedere euro 240.000 lordi, comprensivi di contributi previdenziali, assistenziali e oneri fiscali (art. 11, comma 6). Il compenso variabile deve essere commisurato ai risultati di bilancio dell’esercizio precedente e, in caso di risultati negativi attribuibili all’amministratore, la parte variabile non puo' essere corrisposta (art. 11, comma 6).

Alcuni divieti specifici sono posti per evitare conflitti di interesse e garantire la parita' di trattamento. Gli amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti (art. 11, comma 8). Se fossero dipendenti della società controllante, devono riversare i compensi alla società di appartenenza, senza che ciò comporti un aumento della spesa complessiva (art. 11, comma 8). Inoltre, e' vietato corrispondere gettoni di presenza, premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell’attivita' o trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali (art. 11, comma 9). Non e' consentito istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di societ (art. 11, comma 10).

L’articolo 6 introduce ulteriori strumenti di governo societario che le societ a controllo pubblico possono integrare, tenendo conto della loro dimensione e complessita'. Tali strumenti includono regolamenti interni per garantire la conformita' alle norme di tutela della concorrenza e della proprieta' intellettuale (art. 6, comma 3, a); un ufficio di controllo interno adeguato alla complessita' dell’impresa, che collabora con l’organo di controllo statutario (art. 6, comma 3, b); codici di condotta propri o l’adesione a codici collettivi (art. 6, comma 3, c); e programmi di responsabilita' sociale d’impresa in linea con le raccomandazioni dell’Unione europea (art. 6, comma 3, d). L’adozione di tali strumenti deve essere indicata nella relazione sul governo societario pubblicata contestualmente al bilancio (art. 6, comma 4).

Il controllo giudiziario sull’amministrazione delle societ a controllo pubblico e' previsto dall’articolo 13: ciascuna amministrazione socia, indipendentemente dalla quota di partecipazione, puo' presentare denunzia di gravi irregolarita' al tribunale (art. 13, comma 1). Tale disposizione si applica anche alle societ a controllo pubblico costituite in forma di societ a responsabilita' limitata (art. 13, comma 2).

Il monitoraggio, l’indirizzo e il coordinamento delle societ a partecipazione pubblica sono affidati a una struttura competente all’interno del Ministero dell’economia e delle finanze, istituita con decreto del Ministro (art. 15, comma 1). Tale struttura fornisce orientamenti, verifica la separazione contabile e pubblica un elenco pubblico di tutte le societ a partecipazione pubblica (art. 15, comma 3). Le societ sono tenute a trasmettere periodicamente i bilanci e gli altri documenti obbligatori a tale struttura (art. 15, comma 4).

La trasparenza sull’uso delle risorse e sui risultati ottenuti e' garantita dall’articolo 22, che richiama le disposizioni del d.lgs. 33/2013 (art. 22, comma 1). Inoltre, l’articolo 19 disciplina la gestione del personale, prevedendo che le societ stabiliscano criteri di reclutamento basati su trasparenza, pubblicita' e imparzialita', con pubblicazione dei provvedimenti sul sito istituzionale (art. 19, comma 2-3).

In sintesi, il quadro normativo stabilisce una governance articolata, con organi amministrativi flessibili (amministratore unico o consiglio di 3-5 membri), organi di controllo adeguati, requisiti stringenti di onorabilita', professionalita' e autonomia, limiti di compensi, divieti di conflitto di interesse e meccanismi di monitoraggio e trasparenza. Tale struttura intende assicurare che le societ a partecipazione pubblica operino con efficienza, efficacia e rispetto dei principi di economicita' dell’azione amministrativa, tutelando al contempo gli interessi della collettivita' e la corretta gestione delle risorse pubbliche.

5. Crisi d’impresa, razionalizzazione periodica e alienazione delle partecipazioni

Il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (d.lgs. 175/2016) prevede un quadro organico per la gestione delle situazioni di difficoltà finanziaria delle società partecipate, per la razionalizzazione delle partecipazioni e per l’eventuale alienazione delle quote societarie. L’analisi di questi tre aspetti è fondamentale per garantire la continuità dei servizi di interesse generale, la tutela del patrimonio pubblico e il rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.

In materia di crisi d’impresa, l’articolo 14 stabilisce che le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e, ove ricorrano i presupposti, alle norme in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza (art.14, comma 1). Il comma 2 impone all’organo amministrativo di intervenire senza indugio qualora, nell’ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all’articolo 6, comma 2, emergano indicatori di crisi. L’intervento deve consistere in un piano di risanamento idoneo a prevenire l’aggravamento della crisi, a correggerne gli effetti e a eliminarne le cause. La mancata adozione di provvedimenti adeguati costituisce grave irregolarità ai sensi dell’articolo 2409 del codice civile (art.14, comma 3).

Il comma 4 dell’articolo 14 precisa che non costituisce provvedimento adeguato la semplice previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell’amministrazione, anche se attuato con aumento di capitale, trasferimento straordinario di partecipazioni, rilascio di garanzie o altre forme giuridiche, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale che dimostri concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico. Tale piano deve essere approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5, che disciplina le limitazioni agli aumenti di capitale e alle garanzie per le società che hanno registrato perdite per tre esercizi consecutivi o che hanno utilizzato riserve per il ripianamento di perdite infrannuali (art.14, comma 5).

Qualora una società partecipata dichiari fallimento, l’articolo 14, comma 6, vieta alle amministrazioni controllanti di costituire nuove società o di acquisire o mantenere partecipazioni in società che gestiscano gli stessi servizi per un periodo di cinque anni successivi alla dichiarazione di fallimento. Questo divieto mira a evitare la ricreazione di strutture inefficaci e a garantire la continuità dei servizi di pubblico interesse.

La razionalizzazione periodica delle partecipazioni è disciplinata dall’articolo 20. Il comma 1 impone alle amministrazioni pubbliche di effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, e di predisporre, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione (art.20, comma 1). Il comma 2 elenca i criteri che giustificano l’adozione di un piano di razionalizzazione: partecipazioni non riconducibili alle categorie di cui all’articolo 4; società prive di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; sovrapposizione di attività analoghe; fatturato medio non superiore a un milione di euro nel triennio precedente; risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; necessità di contenimento dei costi di funzionamento; necessità di aggregazione di società aventi oggetto le attività consentite all’articolo 4 (art.20, comma 2). I provvedimenti devono essere adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmessi alle strutture competenti (art.20, comma 3). In caso di adozione del piano, entro il 31 dicembre dell’anno successivo le amministrazioni devono approvare una relazione sull’attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e trasmetterla alle autorità di controllo (art.20, comma 4).

Il piano di razionalizzazione può prevedere anche la dismissione o l’assegnazione delle partecipazioni mediante operazioni straordinarie, con gli atti di scioglimento o di alienazione disciplinati dal codice civile, anche in deroga alla normativa originaria di costituzione o di acquisto della partecipazione (art.20, comma 5). La mancata adozione degli atti di cui ai commi 1-4 da parte degli enti locali comporta una sanzione amministrativa compresa tra 5.000 e 500.000 euro, salvo eventuale danno rilevato in giudizio amministrativo contabile (art.20, comma 7).

L’alienazione delle partecipazioni è regolata dall’articolo 10. Gli atti deliberativi che hanno ad oggetto l’alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali delle amministrazioni pubbliche devono essere adottati secondo le modalità previste dall’articolo 7, comma 1 (art.10, comma 1). L’alienazione deve avvenire nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, previa deliberazione motivata che dimostri la convenienza economica e la congruità del prezzo di vendita, l’alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente, fermo restando il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto (art.10, comma 2). La mancanza o l’invalidità dell’atto deliberativo di alienazione rende inefficace l’atto di alienazione stessa (art.10, comma 3).

Le disposizioni di cui all’articolo 24, che prevedono la revisione straordinaria delle partecipazioni, si applicano alle partecipazioni che, alla data di entrata in vigore del decreto, non sono riconducibili alle categorie di cui all’articolo 4 o non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono nelle ipotesi di cui all’articolo 20, comma 2. Il provvedimento di ricognizione deve essere adottato entro il 30 settembre 2017 e comunicato alle autorità di controllo (art.24, comma 1). L’alienazione deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione (art.24, comma 4). In caso di mancata adozione del provvedimento di ricognizione o di mancata alienazione entro i termini, il socio pubblico perde il diritto di esercitare i diritti sociali e la partecipazione viene liquidata in denaro secondo i criteri dell’articolo 2437 ter, comma 2, del codice civile (art.24, comma 5).

Il rispetto di questi obblighi è strettamente collegato al principio di responsabilità degli organi di amministrazione e di controllo delle società partecipate. L’articolo 12 stabilisce che i componenti degli organi sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, con la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house (art.12, comma 1). Costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti a causa di dolo o colpa grave dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti (art.12, comma 2).

Infine, la motivazione analitica degli atti deliberativi di costituzione o di acquisto di partecipazioni, prevista dall’articolo 5, garantisce la compatibilità dell’intervento finanziario con i trattati europei in materia di aiuti di Stato (art.5, comma 1). L’atto deliberativo deve essere trasmesso all’Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Corte dei conti, che ne verifica la conformità entro sessanta giorni (art.5, comma 3). In caso di parere negativo, l’amministrazione può procedere solo motivando analiticamente le ragioni del discostamento (art.5, comma 4).

In sintesi, il quadro normativo del d.lgs. 175/2016 prevede un approccio integrato alla gestione delle crisi d’impresa, alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni e all’alienazione delle quote societarie, con regole precise sui tempi, le procedure e le conseguenze in caso di inadempienza, al fine di tutelare l’interesse pubblico, garantire la sostenibilità finanziaria delle società partecipate e promuovere la concorrenza leale nel mercato.

6. Societa' in‑house e partecipazione mista pubblico‑privata: regole e affidamenti diretti

Il Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica (d.lgs. 175/2016) individua due tipologie di societa' caratterizzate da un forte legame con le amministrazioni pubbliche: le societa' in‑house e le societa' a partecipazione mista pubblico‑privata. Entrambe sono disciplinate da norme specifiche che ne regolano la costituzione, la governance e le modalita' di affidamento dei contratti pubblici.

Secondo la definizione contenuta nell'articolo 2, comma o), una "societa' in‑house" e' una societa' nella quale un'amministrazione esercita il controllo analogo (art. 2, comma d) o, nel caso di piu' amministrazioni, il controllo analogo congiunto (art. 2, comma e). Il controllo analogo si verifica quando l'amministrazione esercita un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici sia sulle decisioni significative della societa', analogamente a quanto avviene sui propri servizi. La societa' in‑house puo' contenere capitali privati solo nella misura prevista da norme di legge e solo se tali capitali non conferiscono diritto di veto o di controllo determinante (art. 16, comma 1).

Le societa' in‑house possono ricevere affidamenti diretti di contratti pubblici esclusivamente dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o, nel caso di controllo analogo congiunto, da ciascuna delle amministrazioni coinvolte (art. 16, comma 1). Tale disposizione esclude la procedura di gara per le operazioni affidate, a patto che siano rispettati i requisiti di natura e di struttura della societa'.

Per garantire la coerenza con il modello di gestione in‑house, lo statuto della societa' deve prevedere specifiche clausole. In particolare, le societa' per azioni possono derogare alle disposizioni dell'articolo 2380 bis e dell'articolo 2409 novies del codice civile (art. 16, comma 2, lettera a); le societa' a responsabilita' limitata possono attribuire all'ente o agli enti pubblici soci particolari diritti ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile (art. 16, comma 2, lettera b); inoltre, i requisiti di controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante patti parasociali di durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341 bis, primo comma (art. 16, comma 2, lettera c).

Un criterio fondamentale riguarda la composizione del fatturato. Lo statuto deve prevedere che almeno ottanta per cento del fatturato della societa' sia generato dallo svolgimento dei compiti affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci (art. 16, comma 3). Qualora la societa' superi tale soglia, la produzione aggiuntiva e' consentita solo se consente il conseguimento di economie di scala o altri recuperi di efficienza sull'attivita' principale (art. 16, comma 3-bis). Il superamento del limite dell'ottanta per cento costituisce grave irregolarita' (art. 16, comma 4).

In caso di violazione, la societa' ha tre mesi di tempo per sanare l'irregolarita' rinunciando a parte dei rapporti con soggetti terzi o agli affidamenti diretti (art. 16, comma 5). Se la sanatoria avviene mediante rinuncia agli affidamenti, le attivita' precedentemente affidate devono essere riaffidate mediante procedura competitiva entro sei mesi; durante le gare la societa' continua a fornire i beni o i servizi (art. 16, comma 5). Qualora la societa' non riesca a sanare l'irregolarita', perde l'efficacia delle clausole statutarie e dei patti parasociali finalizzati al controllo analogo (art. 16, comma 6). Dopo la cessazione degli affidamenti diretti, la societa' puo' proseguire l'attivita' solo se sussistono i requisiti di cui all'articolo 4 (art. 16, comma 7).

Le societa' a partecipazione mista pubblico‑privata sono disciplinate dall'articolo 17. In queste societa' la quota di partecipazione del soggetto privato non puo' essere inferiore al trenta per cento (art. 17, comma 1). La selezione del partner privato avviene mediante procedure di evidenza pubblica, come previsto dall'articolo 5, comma 9, del d.lgs. 50/2016, e comprende contestualmente la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria e l'affidamento del contratto di appalto o di concessione che costituisce l'oggetto esclusivo dell'attivita' della societa' mista.

Il socio privato deve possedere i requisiti di qualificazione previsti da norme legali o regolamentari in relazione alla prestazione per cui la societa' e' stata costituita (art. 17, comma 2). Il bando di gara deve allegare la bozza dello statuto, gli eventuali accordi parasociali, gli elementi essenziali del contratto di servizio e i disciplinari di esecuzione. Il criterio di aggiudicazione deve garantire una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva, includendo eventualmente aspetti qualitativi ambientali, sociali o di innovazione (art. 17, comma 2).

La durata della partecipazione privata non puo' superare la durata dell'appalto o della concessione, e lo statuto deve prevedere meccanismi idonei a determinare lo scioglimento del rapporto societario in caso di risoluzione del contratto di servizio (art. 17, comma 3). Per quanto riguarda la governance, gli statuti possono contenere clausole derogatorie per consentire il controllo interno del socio pubblico (art. 17, comma 4, lettera a), attribuire particolari diritti sia al socio pubblico sia a quello privato (lettera b), prevedere l'emissione di categorie speciali di azioni (lettera c) e consentire patti parasociali di durata superiore a cinque anni, entro i limiti della durata del contratto (lettera d).

Al fine di ottimizzare la realizzazione e la gestione di più opere o servizi, la societa' mista puo' emettere azioni correlate (art. 17, comma 5) o costituire patrimoni destinati, nonche' essere soggetta a direzione e coordinamento da parte di un'altra societa'. Inoltre, le disposizioni del d.lgs. 50/2016 non si applicano alle societa' di questo tipo quando: (a) la scelta del socio privato avviene con evidenza pubblica; (b) il socio privato possiede i requisiti di qualificazione previsti dal d.lgs. 50/2016; (c) la societa' realizza direttamente l'opera o il servizio per una quota superiore al settanta per cento dell'importo relativo (art. 17, comma 6).

Infine, sia per le societa' in‑house sia per le societa' miste, le amministrazioni pubbliche devono rispettare le regole di motivazione analitica degli atti deliberativi di costituzione o di acquisto di partecipazioni (art. 5, comma 1). Tali atti devono essere trasmessi all'Autorita' garante della concorrenza e al giudice di conti, che ne verificano la conformita' con i principi di efficienza, efficacia ed economicita' (art. 5, comma 3). La pubblicazione dell'atto deliberativo avviene sui siti istituzionali dell'amministrazione partecipante (art. 7, comma 4).

7. Gestione del personale, trasparenza e norme finanziarie per le società partecipate

Il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (d.lgs. 175/2016) disciplina in modo organico la gestione del personale, gli obblighi di trasparenza e i limiti finanziari che le società a controllo pubblico devono osservare. L’insieme di queste disposizioni mira a garantire un’efficiente amministrazione delle partecipazioni, a tutelare la concorrenza e a contenere la spesa pubblica.

Gestione del personale (art. 19). I rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico sono regolati dal capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalla normativa vigente in materia di lavoro subordinato, comprese le disposizioni sugli ammortizzatori sociali e i contratti collettivi (comma 1). La società deve emanare, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale che rispettino i principi di trasparenza, pubblicita' e imparzialita', nonché i principi di cui all’art. 35, comma 3, del d.lgs. 165/2001 (comma 2). Tali provvedimenti, se mancanti, sono sostituiti direttamente dall’art. 35, comma 3, del medesimo decreto.

Le modalità di reclutamento devono essere pubblicate sul sito istituzionale della società (comma 3). In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del d.lgs. 33/2013, che prevedono l’obbligo di pubblicazione sul sito dell’amministrazione socia.

Per quanto riguarda la retribuzione, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti di reclutamento sono nulli ai sensi dell’art. 2126 c.c., salvo la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti (comma 4). Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici di spesa per il personale delle società controllate, includendo il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni (comma 5). Tali obiettivi sono recepiti nei contratti di secondo livello, ove possibile (comma 6), e devono essere pubblicati sia sul sito della società sia su quello delle amministrazioni socie (comma 7).

In caso di reinternalizzazione di funzioni precedentemente esternalizzate, le amministrazioni devono riassorbire il personale dipendente a tempo indeterminato prima di procedere a nuove assunzioni, utilizzando le procedure di mobilita' previste dall’art. 30 del d.lgs. 165/2001 (comma 8). Il costo del riassorbimento non incide sulle facolta' assunzionali disponibili, a condizione che siano rispettati i vincoli di finanza pubblica e le misure di contenimento dei fondi destinati alla contrattazione integrativa.

Requisiti degli organi amministrativi e di controllo (art. 11). I componenti degli organi di amministrazione e di controllo devono possedere i requisiti di onorabilita', professionalita' e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze (comma 1). L’organo amministrativo è costituito, di norma, da un amministratore unico (comma 2), ma l’assemblea può deliberare, con motivazione, l’adozione di un consiglio di amministrazione di tre o cinque membri (comma 3). La scelta degli amministratori deve rispettare il principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo sul totale delle designazioni annuali (comma 4).

Il decreto di cui al comma 6 fissa, in base a indicatori dimensionali, un limite massimo al trattamento economico annuo onnicomprensivo degli amministratori, titolari, componenti degli organi di controllo, dirigenti e dipendenti, che non può superare i 240.000 euro lordi (comma 6). La parte variabile della remunerazione deve essere commisurata ai risultati di bilancio dell’esercizio precedente; in caso di risultati negativi attribuibili all’amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta (comma 6). Inoltre, sono vietati gettoni di presenza, premi di risultato deliberati post attivita' e trattamenti di fine mandato (comma 9). Gli organi di amministrazione non possono percepire indennita' o trattamenti di fine mandato diversi da quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva (comma 10).

Le società a controllo pubblico devono dotarsi di un ufficio di controllo interno adeguato alla loro dimensione e complessita' (art. 6, comma 3) e possono adottare regolamenti interni per garantire la conformita' alle norme di tutela della concorrenza e della proprieta' intellettuale (art. 6, comma 3, lettera a). Tali strumenti di governo societario devono essere indicati nella relazione sul governo societario pubblicata contestualmente al bilancio d’esercizio (art. 6, comma 4).

Trasparenza delle deliberazioni (art. 8 e art. 19). Le operazioni di acquisto di partecipazioni in società esistenti, comprese le sottoscrizioni di aumenti di capitale, devono essere deliberate secondo le modalita' dell’art. 7, commi 1 e 2 (art. 8, comma 1). L’eventuale mancanza o invalidita' dell’atto deliberativo rende inefficace il contratto di acquisto (art. 8, comma 2). Le deliberazioni di costituzione o di partecipazione devono contenere gli elementi essenziali dell’atto costitutivo, come previsto dagli articoli 2328 e 2463 c.c., e devono essere pubblicate sul sito istituzionale della società (art. 7, comma 4, richiamato in art. 19, comma 3).

Limiti finanziari e di partecipazione. Il compenso massimo annuo di 240.000 euro (art. 11, comma 6) si applica a tutti gli organi, con eventuali limiti inferiori previsti da norme specifiche. Per le società a partecipazione mista pubblico-privata, la quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al trenta per cento (art. 17, comma 1). Le amministrazioni pubbliche possono detenere, in società di finanza etica e sostenibile, una partecipazione non superiore all’1 per cento del capitale sociale (art. 4, 9-quater). Inoltre, le società a partecipazione pubblica che non rientrano nelle categorie di cui all’art. 4 devono essere soggette a piani di razionalizzazione annuali (art. 20, comma 1). Tali piani sono adottati quando ricorrono i presupposti elencati al comma 2, ad esempio partecipazioni con fatturato medio non superiore a un milione di euro o risultati negativi per quattro esercizi su cinque (art. 20, comma 2, lettere d) e e)).

Le società a controllo pubblico sono inoltre tenute a rispettare i limiti di partecipazione in settori specifici: non possono costituire o acquisire partecipazioni in attività non strettamente necessarie alle finalita' istituzionali (art. 4, comma 1) e, salvo deroghe, non possono partecipare a società che producono beni o servizi non strettamente legati alle finalita' di interesse generale (art. 4, comma 1). Le eccezioni sono previste per la valorizzazione del patrimonio immobiliare (art. 4, comma 3) e per le società che gestiscono spazi fieristici, impianti di trasporto a fune o produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, comma 7).

Infine, la responsabilita' civile dei componenti degli organi di amministrazione e controllo è disciplinata dall’art. 12: essi sono soggetti alle azioni civili di responsabilita' previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, ma la Corte dei conti ha giurisdizione per il danno erariale causato da dolo o colpa grave (art. 12, comma 1 e 2). Il danno erariale comprende sia il danno patrimoniale sia quello non patrimoniale subito dagli enti partecipanti.

In sintesi, il quadro normativo del d.lgs. 175/2016 impone alle società a partecipazione pubblica una gestione del personale basata su criteri di trasparenza e meritocrazia, obblighi di pubblicazione delle deliberazioni, limiti stringenti ai compensi e meccanismi di controllo interno, al fine di garantire la corretta amministrazione delle risorse pubbliche e la tutela della concorrenza.

8. Controlli giudiziari, responsabilita' e danno erariale: aspetti di responsabilita' civile e penale

Il Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica (d.lgs. 175/2016) prevede un articolato sistema di responsabilita' che coinvolge sia gli organi societari sia le amministrazioni pubbliche partecipanti. La disciplina si articola su tre livelli fondamentali: la responsabilita' civile ordinaria, la responsabilita' per danno erariale e il controllo giudiziario delle irregolarita' gravi.

Ai sensi dell'art. 12, comma 1, i componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle societa' partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilita' previste dalla disciplina ordinaria delle societa' di capitali. Tale principio si applica salvo la giurisdizione speciale della Corte dei conti per il danno erariale, che interviene nei limiti della quota di partecipazione pubblica (art. 12, comma 1, lett. b). In altre parole, per le violazioni che rientrano nella disciplina generale del codice civile gli interessati possono agire in giudizio secondo le regole ordinarie, mentre per i danni arrecati al patrimonio pubblico la Corte dei conti esercita la propria competenza.

L'art. 12, comma 2, definisce il danno erariale come il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano agito con dolo o colpa grave. La presenza di dolo o di colpa grave è quindi il requisito soggettivo imprescindibile per configurare il danno erariale e, di conseguenza, per attivare la responsabilita' della Corte dei conti.

L'art. 13 introduce il controllo giudiziario sull'amministrazione delle societa' a controllo pubblico. In deroga ai limiti minimi di partecipazione previsti dall'art. 2409 del codice civile, ciascuna amministrazione pubblica socia, indipendentemente dall'entita' della propria partecipazione, e' legittimata a presentare denunzia di gravi irregolarita' al tribunale. Tale facolta' si estende anche alle societa' a controllo pubblico costituite in forma di societa' a responsabilita' limitata (art. 13, comma 2). La denunzia costituisce il primo atto di attivazione del controllo giudiziario, che può portare all'annullamento di deliberazioni o all'adozione di provvedimenti correttivi.

La Corte dei conti, oltre a giudicare le controversie in materia di danno erariale, verifica la conformita' degli atti deliberativi di costituzione e di acquisto di partecipazioni (art. 5, comma 3) e, in caso di mancata pronuncia entro sessanta giorni, consente all'amministrazione di procedere (art. 5, comma 3). Tale disciplina garantisce un iter decisionale rapido e trasparente, riducendo il rischio di vuoti giuridici.

L'art. 11, comma 1, stabilisce i requisiti di onorabilita', professionalita' e autonomia che i componenti degli organi amministrativi e di controllo devono possedere, definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Tali requisiti mirano a prevenire conflitti di interesse e a garantire una gestione competente. Inoltre, l'art. 11, comma 6, fissa il limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo degli amministratori e dei dipendenti delle societa' a controllo pubblico a 240.000 euro lordi, con criteri oggettivi per la parte variabile legata ai risultati di bilancio. Il rispetto di tali limiti è verificato dalle societa' stesse, contribuendo a contenere la spesa pubblica e a limitare le cause di danno erariale.

Il capitolo 6 (art. 6) prevede strumenti di governance volti a rafforzare la trasparenza e la gestione del rischio. Le societa' a controllo pubblico devono adottare sistemi di contabilita' separata per le attivita' soggette a diritti speciali o esclusivi (art. 6, comma 1) e predisporre specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale (art. 6, comma 2). Inoltre, l'art. 6, comma 3, incoraggia l'integrazione di regolamenti interni, uffici di controllo interno, codici di condotta e programmi di responsabilita' sociale d'impresa. Questi strumenti, resi noti nella relazione sul governo societario (art. 6, comma 4), costituiscono un meccanismo preventivo contro le irregolarita' che potrebbero generare danno erariale.

Le procedure di costituzione, acquisto e alienazione di partecipazioni sono disciplinate rispettivamente dagli articoli 7, 8 e 10. L'art. 7, comma 4, impone la pubblicazione dell'atto deliberativo sui siti istituzionali dell'amministrazione partecipante, garantendo la trasparenza. L'art. 8, comma 2, e l'art. 10, comma 3, prevedono che la mancanza o l'invalidita' dell'atto deliberativo renda inefficace il contratto di acquisto o di alienazione della partecipazione. Tali disposizioni evitano che operazioni non regolarmente motivate producano effetti giuridici, riducendo il rischio di danni patrimoniali per gli enti pubblici.

Il capitolo 14 (art. 14) affronta la gestione della crisi d'impresa. Quando i programmi di valutazione del rischio (art. 6, comma 2) evidenziano indicatori di crisi, l'organo amministrativo deve adottare senza indugio provvedimenti correttivi, anche mediante un piano di risanamento (art. 14, comma 2). La mancata adozione di provvedimenti adeguati costituisce grave irregolarita' ai sensi dell'art. 2409 del codice civile (art. 14, comma 3). Inoltre, il semplice ripianamento delle perdite mediante aumento di capitale o garanzie non e' considerato provvedimento adeguato, a meno che sia accompagnato da un piano di ristrutturazione approvato (art. 14, comma 4). Questo quadro obbliga le societa' a perseguire soluzioni strutturali piuttosto che ricorrere a interventi di mera copertura finanziaria.

Le societa' in house, disciplinate dall'art. 16, ricevono affidamenti diretti dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o dal controllo analogo congiunto (art. 16, comma 1). Il rispetto del limite quantitativo dell'80 per cento del fatturato derivante da attività affidate (art. 16, comma 3) e la previsione di una possibile sanatoria entro tre mesi (art. 16, comma 5) sono anch'essi soggetti al criterio di grave irregolarita' previsto dall'art. 2409 del codice civile (art. 16, comma 4). La disciplina prevede, inoltre, che la violazione di tali limiti possa essere sanata mediante rinuncia a rapporti con soggetti terzi o alla cessazione degli affidamenti diretti, con successiva riassegnazione mediante procedure competitive entro sei mesi (art. 16, comma 5).

In sintesi, la responsabilita' civile delle societa' a partecipazione pubblica si fonda sulla disciplina ordinaria del codice civile, integrata da una giurisdizione speciale della Corte dei conti per il danno erariale, definito dall'art. 12 come conseguenza di dolo o colpa grave. Il controllo giudiziario, garantito dall'art. 13, consente alle amministrazioni socie di denunciare gravi irregolarita' al tribunale, mentre gli obblighi di governance (art. 6), i requisiti di onorabilita' (art. 11) e le procedure di motivazione e pubblicazione (art. 5, 7, 8, 10) costituiscono un sistema di prevenzione e di risposta rapida. La gestione della crisi (art. 14) e le regole specifiche per le societa' in house (art. 16) completano il quadro, assicurando che le decisioni societarie siano conformi ai principi di efficienza, efficacia ed economicita' dell'azione amministrativa e che eventuali danni al patrimonio pubblico siano prontamente individuati e risarciti.

9. Ripasso operativo: quiz, trappole frequenti e strategie per superare l’esame.

Il test finale sulle società a partecipazione pubblica richiede di saper collegare la prassi amministrativa alle disposizioni del D.lgs. 175/2016. Di seguito trovi una serie di domande tipiche, le insidie più comuni e le tecniche di risposta che ti consentiranno di affrontare l’esame con sicurezza.

Quiz rapido

1. Dove deve essere pubblicato l’atto deliberativo di partecipazione di un’amministrazione pubblica?
Risposta: sui siti istituzionali dell’amministrazione pubblica partecipante (art. 7, co. 4).

2. Qual è l’effetto della mancanza o invalidità dell’atto deliberativo di alienazione della partecipazione?
Risposta: rende inefficace l’atto di alienazione della partecipazione (art. 10, co. 3).

3. Chi può affidare contratti diretti alle società in house?
Risposta: le amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o, in caso di controllo analogo congiunto, ciascuna delle amministrazioni coinvolte (art. 16, richiamato dal testo).

4. Quali sono i requisiti richiesti per i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società a controllo pubblico?
Risposta: onorabilità, professionalità e autonomia, stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze (art. 11, co. 1).

5. Qual è il limite massimo di compenso annuo onnicomprensivo per gli amministratori e dipendenti delle società a controllo pubblico, prima dell’emanazione del decreto di cui al co. 6?
Risposta: 240.000 euro lordi annui (art. 11, co. 6).

6. Quale percentuale del compenso deliberato non può essere superata per i compensi variabili dei componenti di organi consultivi?
Risposta: 30 per cento (art. 11, co. 13).

7. Qual è la soglia di partecipazione in una banca di finanza etica che può essere detenuta da una pubblica amministrazione senza oneri aggiuntivi?
Risposta: 1 per cento del capitale sociale (art. 9-bis).

8. Quali sono i termini entro i quali la Corte dei conti deve pronunciarsi sulla conformità dell’atto deliberativo di costituzione o di acquisizione di partecipazione?
Risposta: sessanta giorni dal ricevimento (art. 5, co. 3).

9. Quali sono i termini per la pubblicazione del parere della sezione competente sul sito istituzionale dell’amministrazione?
Risposta: entro cinque giorni dal ricevimento del parere (art. 5, co. 4).

10. Qual è la data entro cui le amministrazioni dovevano effettuare la ricognizione delle partecipazioni esistenti?
Risposta: 30 settembre 2017 (art. 24, co. 1).

Trappole frequenti

1. Confondere il concetto di “controllo” con quello di “controllo analogo”. L’art. 2, co. b) definisce il controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c., mentre il controllo analogo (co. c) riguarda l’influenza determinante su obiettivi strategici e decisioni significative. Nelle domande di esame, verifica sempre quale delle due definizioni viene richiamata.

2. Attribuire al co. 5 dell’art. 1 l’applicazione del codice civile a tutte le società pubbliche. L’art. 1, co. 3 prevede l’applicazione del codice civile solo per quanto non derogato dal decreto. Non tutti gli aspetti del diritto privato sono automaticamente trasferibili.

3. Ignorare la distinzione tra società a partecipazione pubblica e società a controllo pubblico. L’art. 2, co. n) definisce la prima come includente la seconda, ma le disposizioni specifiche (es. art. 11, co. 9) si applicano solo alle società a controllo pubblico.

4. Ritenere che l’alienazione possa avvenire senza rispetto dei principi di pubblicità e non discriminazione. L’art. 10, co. 2 impone questi principi, salvo eccezione motivata di negoziazione diretta.

5. Supporre che la Corte dei conti possa annullare l’atto deliberativo in caso di parere negativo. In realtà, se la Corte non si pronuncia entro sessanta giorni, l’amministrazione può procedere (art. 5, co. 3).

Strategie di risposta

1. Leggi la domanda e individua la citazione normativa. Molte domande riportano parole chiave come “pubblicazione”, “invalidità” o “controllo analogo”. Cerca subito l’articolo corrispondente (es. art. 7 per la pubblicazione, art. 10 per l’invalidità dell’atto di alienazione).

2. Usa la struttura “articolo, comma, contenuto” nella risposta. Anche se la risposta è sintetica, menzionare l’articolo dimostra padronanza della norma (es. “art. 5, co. 3: la Corte dei conti deve pronunciarsi entro sessanta giorni”).

3. Ricorda i termini temporali. Le scadenze (sessanta giorni, cinque giorni, un anno, 30 settembre 2017) sono spesso oggetto di domande di verifica. Inseriscile sempre nella risposta per guadagnare punti.

4. Distinguere tra obblighi di motivazione e di pubblicazione. L’art. 5, co. 1 richiede motivazione analitica; l’art. 7, co. 4 richiede pubblicazione. Non confondere i due obblighi.

5. Verifica la presenza di eccezioni. Molti articoli prevedono eccezioni (es. art. 10, co. 2 per la negoziazione diretta, art. 9-bis per le partecipazioni in banche di finanza etica). Se la domanda menziona una situazione particolare, controlla se rientra in una di queste eccezioni.

6. Fai attenzione alle percentuali e ai limiti. Solo le percentuali presenti nel testo (1 per cento, 30 per cento, 240.000 euro) sono valide. Qualsiasi altra percentuale è una trappola.

7. Utilizza il principio di compatibilità con gli aiuti di Stato. L’art. 5, co. 1 prevede che l’atto deliberativo debba dimostrare la compatibilità con i trattati europei. Quando la domanda riguarda l’acquisizione di partecipazioni, ricorda di citare questo requisito.

8. Non dimenticare le disposizioni transitorie. L’art. 11, co. 7 fa riferimento a norme precedenti (art. 4, co. 4, secondo periodo, dlgs. 95/2012). Se la domanda riguarda il periodo prima dell’emanazione del nuovo decreto, fai riferimento a queste disposizioni.

9. Collega le definizioni ai casi pratici. Per esempio, se ti chiedono di identificare una “partecipazione indiretta”, ricorda la definizione dell’art. 2, co. h). Se il caso riguarda una società in house, verifica la presenza di controllo analogo o congiunto (art. 2, co. o).

10. Rimani entro i limiti di spazio richiesti. Le risposte devono essere concise ma complete: indica l’articolo, il comma e il contenuto essenziale, evitando digressioni non previste dal testo.

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