Perimetro della materia
Il Codice dell'amministrazione digitale attua il buon andamento (art. 97 Costituzione) e la semplificazione (Legge 241/1990) mediante le tecnologie digitali.
- Ambito soggettivo: si applica alle pubbliche amministrazioni (art. 1, comma 2, d.lgs. 165/2001), ai gestori di servizi pubblici e alle società a controllo pubblico (art. 2, comma 2 CAD), nei limiti fissati dal comma 6.
- Diritti di cittadinanza digitale: comprendono il diritto all'uso delle tecnologie (art. 3 CAD), il domicilio digitale (art. 3-bis CAD), i pagamenti elettronici tramite pagoPA (art. 5 CAD), la qualità dei servizi (art. 7 CAD), la connettività negli edifici pubblici (art. 8-bis CAD) e l'organizzazione mediante tecnologie ICT (art. 12 CAD).
Documento informatico, firme e copie
Il documento informatico è la rappresentazione digitale di atti o fatti giuridicamente rilevanti; quello analogico ne è la rappresentazione non informatica (art. 1 CAD).
- La copia informatica di documento analogico ne riproduce il contenuto; la copia per immagine anche l'aspetto.
- La copia informatica di documento informatico ha contenuto identico ma bit diversi; il duplicato è identico all'originale, firme e metadati compresi.
Con firma qualificata o digitale il documento ha l'efficacia della scrittura privata (art. 20 CAD, raccordato al Regolamento eIDAS UE 910/2014); altrimenti il giudice ne valuta liberamente il valore secondo qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.
| Firma | Requisiti | Efficacia probatoria |
|---|---|---|
| Elettronica semplice | Dati elettronici connessi ad altri dati. | Valutata liberamente dal giudice. |
| Elettronica avanzata | Connessa al firmatario, che identifica. | Valutata liberamente dal giudice. |
| Elettronica qualificata | Certificato e dispositivo qualificati (art. 35 CAD). | Scrittura privata. |
| Digitale | Chiavi crittografiche asimmetriche (art. 24 CAD). | Scrittura privata. |
Copie e duplicati hanno valore giuridico (artt. 22, 23, 23-bis, 23-ter CAD): il duplicato prodotto secondo le Linee guida vale quanto l'originale.
Identita digitale, domicili digitali e comunicazioni
Identita digitale
L'identità digitale si realizza con SPID, carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi (art. 64 CAD); il punto di accesso telematico è l'applicazione IO (art. 64-bis CAD).
Domicili digitali
Il domicilio digitale, obbligatorio per imprese e professionisti (art. 3-bis CAD), attribuisce effetti giuridici e data e ora certe (art. 6 CAD).
- INI-PEC raccoglie i domicili di imprese e professionisti (art. 6-bis CAD).
- IPA raccoglie quelli delle amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici (art. 6-ter CAD).
- INAD raccoglie quelli delle persone fisiche e degli altri soggetti (art. 6-quater CAD).
Il domicilio digitale speciale prevale su quello generale per gli atti cui si riferisce.
Comunicazioni e istanze
- La trasmissione telematica soddisfa la forma scritta (art. 45 CAD).
- Le comunicazioni tra amministrazioni usano posta elettronica certificata o cooperazione applicativa (art. 47 CAD).
- Posta certificata e recapito qualificato danno ricevuta di invio e consegna (art. 48 CAD).
- Le istanze valgono se firmate digitalmente, inviate con identità digitale o dal domicilio del dichiarante (art. 65 CAD).
Gestione documentale, protocollo e conservazione
Protocollo informatico
Il protocollo informatico è obbligatorio (art. 40-bis CAD, artt. 50-57 d.P.R. 445/2000) e comprende elementi minimi di registrazione, segnatura e registro giornaliero; restano esclusi gazzette, notiziari e materiali pubblicitari.
Aree organizzative omogenee e Manuale di gestione
L'amministrazione si articola in aree organizzative omogenee e per ciascuna il responsabile della gestione documentale adotta il Manuale di gestione.
Fascicolo informatico
L'amministrazione titolare raccoglie atti, documenti e dati nel fascicolo informatico, che indica titolare e responsabile del procedimento e può avere aree riservate (art. 41 CAD).
Conservazione
Gli obblighi di conservazione si assolvono con documenti informatici, mentre per le esigenze correnti si ammettono strumenti diversi (art. 43, comma 3 CAD). Il sistema di conservazione è disciplinato dall'art. 44 CAD e i conservatori dall'art. 44-bis CAD; responsabile della gestione documentale e della conservazione restano ruoli distinti (Linee guida AgID).
Dati, interoperabilità e governance digitale
Dati e interoperabilità
- I dati sono resi disponibili alle altre amministrazioni senza oneri (art. 50 CAD).
- La Piattaforma Digitale Nazionale Dati assicura l'interoperabilità (art. 50-ter CAD).
- Accesso telematico e riutilizzo seguono gli open data (art. 52 CAD).
- Il formato aperto è pubblico, documentato e neutro rispetto agli strumenti tecnologici (art. 68, comma 3 CAD).
- AgID pubblica l'elenco delle basi di dati di interesse nazionale (art. 60 CAD).
- Il Sistema pubblico di connettività coordina i dati sul piano informatico (art. 73 CAD).
Governance digitale
- AgID predispone il Piano triennale per l'informatica (art. 14-bis CAD).
- Ogni amministrazione nomina il responsabile per la transizione digitale (art. 17 CAD).
- Il difensore civico per il digitale, presso AgID, raccoglie le segnalazioni (art. 17, comma 1-quater CAD).
- Le Linee guida, adottate previa consultazione pubblica, sono efficaci dalla pubblicazione (art. 71 CAD).
Collegamenti con le altre materie del concorso
- Diritto amministrativo e L. 241/1990: digitalizza il procedimento e l'accesso documentale agli atti informatici (artt. 22-25).
- Trasparenza e anticorruzione: impone la pubblicazione in formato aperto (d.lgs. 33/2013, L. 190/2012).
- Trattamento dei dati personali: si integra col GDPR (UE 2016/679), protezione fin dalla progettazione inclusa.
- Enti locali e TUEL d.lgs. 267/2000: regge albo pretorio online, deliberazioni digitali e ANPR.
- Contabilità armonizzata d.lgs. 118/2011: sostiene fatturazione elettronica e SIOPE+.
- Contratti pubblici d.lgs. 36/2023: digitalizza l'appalto e il fascicolo virtuale dell'operatore economico (artt. 19-36).
- Pubblico impiego d.lgs. 165/2001: richiede competenze digitali e favorisce il lavoro agile.
Errori tipici e trappole d'esame
- Confondere firma avanzata, qualificata e digitale. La digitale è una firma qualificata con chiavi asimmetriche (art. 24 CAD).
- Confondere copia e duplicato informatico. Il duplicato è identico all'originale, la copia ne riproduce il contenuto (art. 23-bis CAD).
- Credere privo di valore il documento non sottoscritto. L'art. 20 CAD rimette al giudice la valutazione della sua idoneità.
- Ritenere le Linee guida mere raccomandazioni. Sono vincolanti e hanno sostituito le regole tecniche (art. 71 CAD).
- Scambiare INI-PEC, IPA e INAD. Riguardano imprese e professionisti, amministrazioni, persone fisiche (artt. 6-bis, 6-ter, 6-quater CAD).
- Scambiare il Sistema pubblico di connettività per un sistema di conservazione. È infrastruttura di connettività e cooperazione (art. 73 CAD).
- Confondere conservazione a norma e archiviazione corrente. Quest'ultima ammette strumenti diversi (art. 43, comma 3 CAD).
- Ignorare la prevalenza del domicilio digitale speciale. Eletto per specifici atti, prevale su quello generale (art. 3-bis CAD).
- Confondere formato aperto e formato gratuito. Il formato aperto è pubblico e neutro, non necessariamente gratuito (art. 68, comma 3 CAD).
Checklist di ripasso
- Elenco i diritti di cittadinanza digitale (artt. 3, 3-bis, 5, 7 CAD).
- So quando il documento vale come scrittura privata (art. 20 CAD).
- Ricordo SPID, CIE e CNS (art. 64 CAD) e l'applicazione IO (art. 64-bis CAD).
- Distinguo INI-PEC, IPA e INAD (artt. 6-bis, 6-ter, 6-quater CAD).
- So quando valgono istanze e comunicazioni telematiche (artt. 45, 47, 48, 65 CAD).
- Distinguo conservazione a norma e archiviazione corrente (artt. 43, 44, 44-bis CAD).
- Ricordo dati e governance (artt. 50-ter, 68, 73, 14-bis, 17, 71 CAD).