Questa parte della dispensa raccoglie 7 capitoli. Ogni capitolo apre con gli obiettivi, chiude con gli esercizi nel formato della prova, e rimanda ai capitoli affini.
In questa parte
- Tutela della genitorialita' e assegno unico universale
- Ammortizzatori sociali: NASpI, DIS-COLL, integrazioni salariali e fondi di solidarieta'
- Prestazioni assistenziali, invalidita' civile e agevolazioni per la disabilita'
- L'Assegno di inclusione e il Supporto per la formazione e il lavoro
- L'ISEE e la condizione economica: DSU, nucleo familiare e scala di equivalenza
- L'indennita' di malattia: requisiti, carenza, misura e obblighi del lavoratore
- Il procedimento amministrativo previdenziale: domanda, istruttoria e tutele del cittadino
Tutela della genitorialita' e assegno unico universale
Che cosa saprai fare
- Riconoscere se un nucleo familiare ha diritto all'assegno per il nucleo familiare e a quale soggetto o ufficio presentare la domanda.
- Stabilire se un periodo di astensione per maternità, congedo parentale o malattia del figlio dà diritto a indennità o contribuzione figurativa e in quale misura.
- Distinguere l'assegno di maternità di base dalle indennità di maternità delle lavoratrici e individuare i requisiti delle detrazioni fiscali per famiglie numerose.
La tutela della genitorialità si innesta sul rapporto assicurativo già studiato: serve a neutralizzare i rischi economici connessi alla nascita, alla cura e alla presenza di figli. Non riguarda solo le lavoratrici madri, ma anche i padri, i lavoratori autonomi, le donne non lavoratrici, i pensionati e i nuclei a basso reddito. Comprendere i meccanismi di questa materia permette di collocare correttamente sia le prestazioni previdenziali sia quelle assistenziali e fiscali collegate.
La tutela della genitorialità: il perno del D.Lgs. 151/2001
Il Testo unico sulla maternità e paternità (D.Lgs. 151/2001) raccoglie le tutele per lavoratrici e lavoratori. Il principio di fondo è che determinati periodi di assenza dal lavoro legati alla gravidanza, al parto, alla cura dei figli o alla malattia degli stessi non devono tradursi in perdita di reddito o di anzianità contributiva. La tecnica utilizzata è duplice: indennità, cioè somme erogate al posto della retribuzione, e contribuzione figurativa, cioè periodi accreditati come se fossero lavorati.
Astensione obbligatoria e indennità di maternità
Il congedo di maternità pre-parto comporta il divieto di adibire al lavoro le donne durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e, ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto. Se il parto avviene in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni di congedo non goduti sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.
L'indennità di maternità prevista per i periodi di astensione obbligatoria viene corrisposta anche per i periodi di divieto anticipato di adibizione al lavoro. Va inoltre ricordato che dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino è vietato adibire la donna al lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003).
Congedo parentale e malattia del figlio
Durante i primi tre anni di età del bambino, il congedo parentale dà diritto a un'indennità giornaliera per un periodo complessivo di sei mesi, pari al 30% della retribuzione. La regola va incasellata con attenzione: non si tratta né di retribuzione piena né di un periodo illimitato.
Fino ai tre anni del figlio, ognuno dei genitori, alternativamente, ha diritto ad astenersi dal lavoro per tutto il periodo della malattia del figlio. La fruizione di questo congedo risulta comunque come contribuzione figurativa: il periodo è accreditato ai fini pensionistici.
I genitori di minore con handicap in situazione di gravità accertata hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di congedo parentale, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati (Legge 104/1992).
Assegno di maternità di base e lavoratrici autonome
L'art. 74 del D.Lgs. 151/2001 disciplina l'assegno di maternità di base per le donne non lavoratrici, ovvero madri disoccupate che non possono beneficiare della copertura previdenziale prevista per il periodo di astensione obbligatoria. È una prestazione a carico dell'INPS, che interviene quando manca il presupposto assicurativo.
Le lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre, colone, artigiane ed esercenti attività commerciali hanno diritto a un'indennità giornaliera di maternità senza obbligo di astensione dal lavoro: possono continuare l'attività e percepire l'indennità (art. 66 T.U. 151/2001).
L'assegno per il nucleo familiare: requisiti e nucleo
L'assegno per il nucleo familiare (ANF) è una prestazione previdenziale, integrativa della retribuzione, introdotta dalla Legge 153/1988. È destinata ai lavoratori con carico familiare, in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti e al reddito. Spetta, tra l'altro, ai lavoratori dipendenti pubblici e privati, anche con contratto part-time, ai lavoratori parasubordinati, ai disoccupati, ai lavoratori in mobilità, ai cassintegrati, ai soci di cooperative e ai pensionati. Ne sono esclusi i lavoratori autonomi dell'agricoltura e i pensionati ex lavoratori autonomi, ai quali spetta il vecchio "assegno familiare".
Condizione fondamentale: l'assegno spetta solo se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente, relativa al nucleo familiare nel suo complesso, ammonta almeno al 70% dell'intero reddito familiare. Il reddito del nucleo non deve superare determinati limiti, stabiliti ogni anno dalla legge.
Il nucleo comprende il coniuge non legalmente separato; i figli minori; i figli di età compresa tra 18 e 21 anni se studenti o apprendisti; i figli maggiorenni inabili in assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un lavoro proficuo. Possono far parte anche fratelli, sorelle e nipoti del richiedente, di età inferiore a 18 anni, ovvero senza limiti di età se si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, purché orfani di entrambi i genitori e senza diritto alla pensione ai superstiti, nonché i nipoti minori a carico di un ascendente diretto. Il coniuge legalmente separato economicamente autosufficiente non è compreso.
Per le famiglie numerose, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 69/1988, si intendono i nuclei con almeno quattro figli. Rientrano in tale tipologia i nuclei con figli di età inferiore ai 26 anni indipendentemente dal carico fiscale, dalla convivenza, dallo stato civile e dall'attività lavorativa dei figli stessi. In tali nuclei, si considerano al pari dei figli minori anche i figli di età superiore a 18 anni compiuti e inferiore a 21 anni compiuti, purché studenti o apprendisti.
La domanda e il pagamento dell'ANF
La domanda si presenta: al proprio datore di lavoro per i lavoratori dipendenti; direttamente agli uffici INPS competenti per residenza per pensionati, lavoratori parasubordinati, addetti ai servizi domestici e familiari, lavoratori agricoli dipendenti, lavoratori in distacco sindacale o di aziende fallite o cessate, e per chi riceve prestazioni di disoccupazione non agricola, antitubercolare e di mobilità. Le domande possono essere inviate per posta o presentate tramite i Patronati, che offrono assistenza gratuita, e devono contenere lo stato di famiglia o l'allegata autocertificazione in sostituzione.
Dal 1° gennaio 2005 il pagamento dell'assegno per il nucleo familiare può essere effettuato direttamente al coniuge del lavoratore che ne ha diritto.
Le detrazioni fiscali per famiglie numerose
La Legge Finanziaria 2008 ha modificato il D.P.R. 917/1986 prevedendo, in presenza di almeno quattro figli a carico, una ulteriore detrazione dall'imposta lorda di importo pari a 1.200 euro. La detrazione è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati; nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, compete a quest'ultimo per l'intero importo; in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice.
Sempre in materia di detrazioni, l'art. 16 del D.P.R. 917/1986 prevede per i titolari di contratti di locazione adibiti ad abitazione principale una detrazione complessivamente pari a euro 300, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71. Le detrazioni per canoni di locazione non sono tra loro cumulabili e il contribuente ha diritto, a sua scelta, alla più favorevole.
Il D.M. 7 marzo 2007 e i nuclei con soggetti inabili
Il D.M. 7 marzo 2007 riguarda le modalità applicative dell'art. 1, comma 11, della Legge 296/2006 in materia di assegni familiari. Stabilisce che, dal 1° gennaio 2007, per i nuclei con entrambi i genitori o con un solo genitore e con almeno un figlio minore, che includono soggetti inabili, l'assegno per il nucleo familiare non può essere inferiore, a parità di reddito e di composizione numerica, a quello corrisposto agli equivalenti nuclei che non includono soggetti inabili.
Dall'ANF all'assegno unico universale
Nell'ordinamento attuale, per i figli a carico la prestazione di riferimento è divenuta l'assegno unico universale, che ha assorbito l'assegno per il nucleo familiare per la gran parte delle categorie. Tuttavia, le domande del concorso riprendono la disciplina dell'ANF perché la banca dati è costruita sul quadro normativo stratificato. Padroneggiare l'ANF e le detrazioni fiscali collegate consente inoltre di capire la logica dell'universalismo selettivo: una base comune, modulata sul reddito e sulla composizione del nucleo.
Il quadro in tabella
| Prestazione | Beneficiari | Requisiti o misura chiave | Canale di domanda/pagamento |
|---|---|---|---|
| Assegno per il nucleo familiare | Dipendenti pubblici e privati, part-time, parasubordinati, pensionati, disoccupati, mobilità, cassintegrati, soci cooperative | Reddito da lavoro dipendente o pensione ≥70% del reddito familiare; limiti di reddito | Dipendenti: al datore; altri: direttamente all'INPS |
| Indennità di maternità obbligatoria | Lavoratrici dipendenti | Anche per divieto anticipato di adibizione; pre-parto: due mesi prima data presunta | INPS/datore |
| Congedo parentale | Genitori lavoratori | Primi tre anni del bambino; 30% della retribuzione per max sei mesi complessivi | INPS/datore |
| Assegno di maternità di base | Donne non lavoratrici, madri disoccupate senza copertura previdenziale | Assenza di copertura previdenziale per astensione obbligatoria | INPS |
| Indennità maternità lavoratrici autonome | Coltivatrici dirette, mezzadre, colone, artigiane, esercenti attività commerciali | Senza obbligo di astensione dal lavoro | INPS |
| Detrazione 1.200 euro | Genitori con almeno quattro figli a carico | Ripartizione 50% tra genitori non separati; intero se coniuge fiscalmente a carico | Dichiarazione dei redditi |
Riconoscere al volo
| Se nel testo leggi... | ...allora il problema è |
|---|---|
| "almeno quattro figli di età inferiore a 26 anni" | Famiglia numerosa per ANF: i figli 18-21 studenti o apprendisti contano come minori. |
| "reddito da lavoro dipendente o pensione almeno 70% del reddito familiare" | Condizione di accesso all'ANF. |
| "due mesi precedenti la data presunta del parto" | Congedo di maternità pre-parto obbligatorio. |
| "parto anticipato rispetto alla data presunta" | I giorni di congedo non goduti si aggiungono al periodo post-parto. |
| "malattia del figlio fino ai tre anni" | Ciascun genitore può astenersi per tutta la durata della malattia; contribuzione figurativa. |
| "30% della retribuzione per sei mesi complessivi" | Congedo parentale nei primi tre anni del bambino. |
| "donna non lavoratrice o disoccupata senza copertura previdenziale" | Assegno di maternità di base ex art. 74 D.Lgs. 151/2001. |
| "lavoro notturno e gravidanza" | Divieto fino al compimento di un anno di età del bambino. |
| "detrazione 1.200 euro per quattro figli a carico" | D.P.R. 917/1986; ripartizione 50% salvo separazione o coniuge a carico. |
| "domanda ANF presentata al datore di lavoro" | Lavoratori dipendenti; per pensionati e parasubordinati si va direttamente all'INPS. |
Un quesito svolto ad alta voce
Affronto il quesito: "Ai fini della determinazione dell'assegno per il nucleo familiare, di questo possono far parte, alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli del richiedente, le sorelle ed i nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età:".
Alla prima lettura noto due espressioni che fanno da perno: "senza limiti di età" e "fratelli, sorelle e nipoti". La domanda non riguarda i figli, ma i collaterali. Mi chiedo: quando un collaterale maggiorenne può essere incluso nel nucleo ANF? La regola generale per i maggiorenni che non siano figli è l'inabilità assoluta e permanente al lavoro. Scarto subito le opzioni che richiamano lo stato di studente o apprendista: quella è la regola per i figli tra 18 e 21 anni, non per fratelli e nipoti maggiorenni. Scarto anche le opzioni che si basano solo sull'età o sul reddito, perché il testo chiede una condizione che superi il limite dei 18 anni. Resta l'opzione che menziona infermità o difetto fisico o mentale con assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro: è la condizione tipica per equiparare i maggiorenni inabili nel nucleo. La scelgo, perché il D.P.R. 5/2002 conferma che l'inclusione è possibile solo con quella condizione.
Allenamento: completa il brano
Brano 1. L'assegno per il nucleo familiare è una prestazione previdenziale integrativa della retribuzione destinata ai lavoratori con carico familiare. Ne sono esclusi i __________ dell'agricoltura e i pensionati ex lavoratori autonomi, ai quali spetta il vecchio "assegno familiare". Condizione fondamentale: l'assegno spetta solo se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente, relativa al nucleo familiare nel suo complesso, ammonta almeno al __________ dell'intero reddito familiare.
Prima lacuna
- lavoratori autonomi
- lavoratori dipendenti
- lavoratori parasubordinati
Seconda lacuna
- 70 per cento
- 50 per cento
- 30 per cento
Soluzione: lavoratori autonomi; 70 per cento.
Commento: L'opzione "lavoratori dipendenti" è corretta se la domanda è "quali lavoratori agricoli presentano la domanda direttamente agli uffici INPS competenti per residenza?", perché i lavoratori agricoli dipendenti sono inclusi tra i beneficiari. L'opzione "lavoratori parasubordinati" è corretta se la domanda è "quali categorie rientrano tra i destinatari dell'assegno per il nucleo familiare?". L'opzione "50 per cento" risponde alla domanda "come è ripartita la detrazione di 1.200 euro tra genitori non legalmente ed effettivamente separati in presenza di almeno quattro figli a carico?". L'opzione "30 per cento" risponde alla domanda "quale misura di indennità spetta per il congedo parentale nei primi tre anni di età del bambino?".
Brano 2. Durante i primi tre anni di età del bambino, il congedo parentale dà diritto a un'indennità giornaliera per un periodo complessivo di __________, pari al __________ della retribuzione.
Prima lacuna
- sei mesi
- tre anni
- due mesi
Seconda lacuna
- 30 per cento
- 70 per cento
- 50 per cento
Soluzione: sei mesi; 30 per cento.
Commento: L'opzione "tre anni" è corretta se la domanda è "qual è il prolungamento massimo del congedo parentale per i genitori di minore con handicap in situazione di gravità accertata?". L'opzione "due mesi" risponde alla domanda "qual è il periodo di astensione obbligatoria pre-parto?". L'opzione "70 per cento" risponde alla domanda "quale quota minima di reddito da lavoro dipendente o pensione deve avere il nucleo per accedere all'assegno per il nucleo familiare?". L'opzione "50 per cento" risponde alla domanda "come è ripartita la detrazione di 1.200 euro tra genitori non separati?".
Brano 3. Nel nucleo familiare ai fini dell'assegno per il nucleo familiare, possono far parte fratelli, sorelle e nipoti del richiedente di età inferiore a 18 anni, ovvero senza limiti di età qualora ricorrano le condizioni di __________ e di assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, purché orfani di entrambi i genitori e senza diritto alla pensione ai superstiti.
Lacuna
- infermità o difetto fisico o mentale
- stato di studente o apprendista
- carico fiscale del coniuge
Soluzione: infermità o difetto fisico o mentale.
Commento: L'opzione "stato di studente o apprendista" è corretta se la domanda è "quale condizione consente di includere nel nucleo ANF i figli di età compresa tra 18 e 21 anni?". L'opzione "carico fiscale del coniuge" risponde alla domanda "quando la detrazione di 1.200 euro per almeno quattro figli a carico spetta per l'intero importo a un solo genitore?", cioè quando il coniuge è fiscalmente a carico dell'altro.
Brano 4. La Legge Finanziaria 2008 ha modificato il D.P.R. 917/1986 prevedendo, in presenza di almeno quattro figli a carico, una ulteriore detrazione dall'imposta lorda di importo pari a __________, ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati.
Lacuna
- 1.200 euro
- 300 euro
- 15.493,71 euro
Soluzione: 1.200 euro.
Commento: L'opzione "300 euro" è corretta se la domanda è "qual è la detrazione prevista per i titolari di contratti di locazione adibiti ad abitazione principale?". L'opzione "15.493,71 euro" risponde alla domanda "qual è il limite di reddito complessivo per beneficiare della detrazione per canoni di locazione?".
Allenamento: casi operativi
Caso 1 – L’inclusione della sorella maggiorenne nel nucleo ANF
Il 12 marzo 2025 Andrea, lavoratore parasubordinato, presenta all’INPS una domanda di assegno per il nucleo familiare indicando nel nucleo la sorella Giulia, di 20 anni, studentessa universitaria, orfana di entrambi i genitori e senza diritto alla pensione ai superstiti. Giulia non presenta infermità o difetti fisici o mentali. Il funzionario deve valutarne l’inclusione.
- La include nel nucleo perché, per i collaterali maggiorenni, lo status di studente è equiparato a quello di figlio minore.
- La esclude dal nucleo perché per fratelli, sorelle e nipoti maggiorenni l’inclusione richiede l’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro, e non lo status di studente.
- La include nel nucleo perché l’orfanità e l’assenza di pensione ai superstiti sono condizioni sufficienti per i collaterali.
Scelta corretta: la seconda. Per i collaterali maggiorenni l’eventuale inclusione passa dall’inabilità assoluta e permanente al lavoro; essere studentessa non rileva. La prima opzione sarebbe corretta se si trattasse di un figlio di età compresa tra 18 e 21 anni che sia studente o apprendista: in quel caso opera l’equiparazione ai figli minori. La terza opzione sarebbe corretta se Giulia fosse minorenne, perché per fratelli e sorelle minorenni l’inclusione è subordinata all’orfanità e all’assenza di pensione ai superstiti.
Caso 2 – Il pensionato ex artigiano e l’ANF
Il 3 febbraio 2025 Giorgio, pensionato ex titolare di impresa artigiana, presenta all’INPS domanda di assegno per il nucleo familiare. Il nucleo è composto dal coniuge e da un figlio minore; la pensione rappresenta l’85% del reddito familiare. Il funzionario deve individuare il corretto corso d’azione.
- Accoglie la domanda di ANF, perché la pensione rappresenta l’85% del reddito familiare e quindi supera la soglia del 70%.
- Respinge la domanda di ANF e comunica che per i pensionati ex lavoratori autonomi resta fermo il vecchio assegno familiare.
- Invita Giorgio a presentare la domanda al suo ultimo datore di lavoro, perché per i pensionati l’ANF si chiede al datore di lavoro.
Scelta corretta: la seconda. L’ANF spetta ai pensionati, ma i pensionati ex lavoratori autonomi sono esclusi dalla categoria beneficiaria e conservano il vecchio assegno familiare. La prima opzione sarebbe corretta per un pensionato derivante da lavoro dipendente, perché quel nucleo resta soggetto alla regola del 70% e ai limiti reddituali. La terza opzione sarebbe corretta per un lavoratore dipendente, perché in quel caso la domanda si presenta al proprio datore di lavoro; per i pensionati, invece, la domanda va presentata direttamente agli uffici INPS competenti per residenza.
Caso 3 – La madre disoccupata e l’assegno di maternità di base
Il 10 aprile 2025 Serena, madre disoccupata, non lavoratrice dipendente né autonoma, presenta all’INPS richiesta di tutela economica per la maternità: non può beneficiare della copertura previdenziale prevista per il periodo di astensione obbligatoria. Il funzionario deve riconoscere la prestazione corretta.
- Riconosce l’indennità di maternità per lavoratrici autonome, senza obbligo di astensione dal lavoro, perché la madre è priva di copertura previdenziale.
- Riconosce l’assegno di maternità di base ex art. 74 del D.Lgs. 151/2001, perché manca il presupposto assicurativo.
- Riconosce l’indennità di maternità obbligatoria con divieto di adibizione al lavoro, perché la tutela della maternità prescinde dallo status lavorativo.
Scelta corretta: la seconda. Per la donna non lavoratrice o disoccupata senza copertura previdenziale l’ordinamento prevede l’assegno di maternità di base, a carico dell’INPS, che interviene quando manca il presupposto assicurativo. La prima opzione sarebbe corretta se Serena fosse coltivatrice diretta, mezzadra, colona, artigiana o esercente attività commerciale: in quel caso l’indennità è riconosciuta senza obbligo di astensione dal lavoro. La terza opzione sarebbe corretta se Serena fosse una lavoratrice dipendente, destinataria dell’indennità di maternità per astensione obbligatoria.
Caso 4 – Malattia del figlio e congedo del padre
Il 5 maggio 2025 Luca, padre lavoratore dipendente di un’azienda privata, chiede se può assentarsi perché il figlio di due anni è ammalato. Non rilevano situazioni di handicap.
- Può assentarsi dal lavoro per tutta la durata della malattia del figlio, con accredito di contribuzione figurativa.
- Può assentarsi per un periodo massimo complessivo di sei mesi, con indennità pari al 30% della retribuzione.
- Può assentarsi solo se il figlio è minore con handicap in situazione di gravità accertata.
Scelta corretta: la prima. Fino ai tre anni del figlio, ciascun genitore, alternativamente, ha diritto ad astenersi per tutto il periodo della malattia del figlio, con contribuzione figurativa. La seconda opzione sarebbe corretta se la domanda riguardasse il congedo parentale ordinario nei primi tre anni del bambino, perché in quel caso l’indennità è del 30% per un massimo complessivo di sei mesi. La terza opzione sarebbe corretta se la domanda riguardasse il prolungamento fino a tre anni del congedo parentale per il genitore di minore con handicap in situazione di gravità accertata, ferma restando la condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
Le trappole di questo capitolo
| La trappola | Perché sembra giusta | Come si smaschera |
|---|---|---|
| L'ANF spetta a tutti i lavoratori. | Si pensa a una prestazione universale per il lavoro. | I lavoratori autonomi dell'agricoltura e i pensionati ex autonomi sono esclusi: a loro spetta il vecchio assegno familiare. |
| Il congedo parentale è pagato al 100%. | Si assimila alla malattia o alla maternità obbligatoria. | È indennizzato al 30% per un massimo di sei mesi complessivi nei primi tre anni. |
| I fratelli maggiorenni entrano nel nucleo ANF se studenti. | Per i figli 18-21 vale la regola dello studente/apprendista. | Per fratelli/sorelle/nipoti maggiorenni serve infermità o difetto fisico o mentale con assoluta impossibilità di lavoro proficuo. |
| La detrazione di 1.200 euro spetta per intero a ciascun genitore. | Si immagina un bonus individuale per entrambi. | È ripartita al 50% tra genitori non separati; l'intero spetta solo se il coniuge è fiscalmente a carico dell'altro. |
| La domanda ANF per un dipendente va presentata all'INPS. | L'INPS è l'ente erogatore della prestazione. | Per i dipendenti la domanda si presenta al datore di lavoro; all'INPS direttamente solo per pensionati, parasubordinati e altre categorie. |
| Il congedo per malattia del figlio è limitato a pochi giorni. | Si assimila alla malattia del lavoratore. | Fino ai tre anni del figlio, per tutta la durata della malattia, con contribuzione figurativa. |
| L'assegno di maternità di base spetta a tutte le madri disoccupate. | Si associa il termine "base" a una tutela minima universale. | Spetta solo a chi non può beneficiare della copertura previdenziale per l'astensione obbligatoria. |
Riferimenti
- D.Lgs. 151/2001 – Testo unico sulla maternità e paternità: astensione obbligatoria, congedo parentale, assegno di maternità di base, indennità per lavoratrici autonome.
- D.Lgs. 69/1988 – Art. 2, comma 1, lett. a): definizione di famiglie numerose per l'ANF.
- Legge 153/1988 – Istituisce l'assegno per il nucleo familiare; condizioni del nucleo e residenza.
- D.P.R. 917/1986 – Disciplina delle detrazioni fiscali: bonus 1.200 euro per famiglie numerose; detrazione per canoni di locazione.
- D.M. 30/12/2005 – Computo dei figli 18-21 anni studenti o apprendisti ai fini dell'ANF.
- D.P.R. 5/2002 – Inclusione di fratelli, sorelle e nipoti inabili nel nucleo familiare.
- D.Lgs. 4/2000 – Disposizioni sui figli 18-21 anni nei nuclei con almeno quattro figli.
- Legge Finanziaria 2008 – Modifica del D.P.R. 917/1986: detrazione 1.200 euro per almeno quattro figli a carico.
- D.M. 7 marzo 2007 – Modalità applicative dell'art. 1, comma 11, L. 296/2006 in materia di assegni familiari; tutela dei nuclei con soggetti inabili.
- D.Lgs. 66/2003 – Divieto di lavoro notturno per le donne in gravidanza e fino a un anno di età del bambino.
- Legge 104/1992 – Congedo per malattia del figlio e prolungamento del congedo parentale in caso di handicap grave.
- D.P.R. 30/2000 – Modalità di presentazione delle domande per l'assegno per il nucleo familiare.
Da collegare
Approfondisci i legami con Il sistema previdenziale obbligatorio: principi, assicurazione generale e rapporto contributivo per capire come la contribuzione figurativa si inserisce nel conto assicurativo. Collega inoltre con Prestazioni assistenziali: assegno sociale, invalidita' civile e agevolazioni ai disabili per il confine tra tutela della disabilità e assegno di maternità di base, e con Ammortizzatori sociali: NASpI, DIS-COLL, integrazioni salariali e fondi di solidarieta' per la gestione dei periodi di sospensione del rapporto di lavoro.
Ammortizzatori sociali: NASpI, DIS-COLL, integrazioni salariali e fondi di solidarieta'
Che cosa saprai fare
- Riconoscere se un lavoratore cessato ha diritto alla NASpI o alla DIS-COLL in base al tipo di rapporto, alla contribuzione e alla causa di cessazione.
- Stabilire se una sospensione o riduzione di attività rientra in cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in un contratto di solidarietà, senza confondere evento temporaneo e crisi strutturale.
- Individuare l’ufficio competente a ricevere la domanda e le cause di decadenza che impediscono l’erogazione della prestazione.
Gli ammortizzatori sociali non sono un corpo separato dalla previdenza: ne condividono la logica assicurativa e contributiva. Nei capitoli precedenti hai visto che la contribuzione costruisce il diritto alla pensione; qui costruisce il diritto a prestazioni temporanee che sostituiscono o integrano il reddito quando il lavoro viene meno o si riduce. La differenza essenziale è tra cessazione del rapporto, che apre le prestazioni di disoccupazione, e sospensione o riduzione dell’attività, che apre le integrazioni salariali. Il funzionario INPS deve riconoscere subito in quale delle due famiglie si colloca il caso, perché cambiano requisiti, competenze e regole di decadenza.
Ammortizzatori sociali: perché esistono e come si muovono
Gli ammortizzatori sociali hanno due funzioni: garantire un reddito a chi perde il lavoro e conservare il rapporto di lavoro durante una crisi temporanea. La prima funzione è affidata alle indennità di disoccupazione, in particolare alla NASpI per i lavoratori subordinati e alla DIS-COLL per i collaboratori. La seconda è affidata alle integrazioni salariali, cioè alla Cassa integrazione guadagni, ai contratti di solidarietà e ai fondi di solidarietà.
Il meccanismo comune è semplice: il lavoratore subisce un evento protetto, presenta domanda, l’INPS o il Ministero verifica i requisiti e la prestazione viene erogata per un periodo limitato. La prestazione non è mai automatica per il solo fatto che il lavoratore è disoccupato o sospeso: servono contribuzione, evento involontario e domanda tempestiva.
Le integrazioni salariali: CIGO e CIGS
La Cassa integrazione guadagni non è una indennità di disoccupazione: il rapporto di lavoro rimane in vita. Il lavoratore subisce una sospensione o una riduzione dell’orario, e riceve un’integrazione salariale per le ore non prestate. La distinzione fondamentale è tra intervento ordinario e straordinario.
L’integrazione salariale ordinaria, indicata come CIGO, è prevista in caso di contrazione o sospensione dell’attività lavorativa produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato, da eventi di forza maggiore o fortuiti. La nota del quesito esatto chiarisce che l’intervento ordinario è riconducibile a un avvenimento temporaneo e congiunturale, senza un impatto durevole: non deve essere in dubbio la ripresa della normale attività produttiva.
L’integrazione salariale straordinaria, indicata come CIGS, è finalizzata a fronteggiare gravi situazioni di eccedenza occupazionale e opera in caso di sospensione o riduzione di attività motivate, tra l’altro, da crisi aziendale o da processi di ristrutturazione. Il tratto che la distingue dalla CIGO è la natura non meramente transitoria della difficoltà: non si tratta di un evento di mercato passeggero, ma di una situazione che incide sull’assetto dell’impresa.
Per la CIGS la normativa richiamata nel materiale prevede la rotazione nella sospensione, alternando tra loro i lavoratori sospesi o a orario ridotto. L’indennità è pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore 0 e le 40 ore settimanali.
Quanto ai destinatari, la CIGS si applica, tra l’altro, alle imprese industriali, comprese quelle edili, che abbiano occupato più di quindici dipendenti nel semestre antecedente la presentazione della domanda, alle aziende del commercio con più di cinquanta dipendenti nel medesimo semestre, e anche alle imprese appaltatrici di mensa e ristorazione con più di quindici dipendenti occupati nel semestre antecedente la domanda.
La competenza amministrativa è un punto critico: per l’intervento straordinario la domanda è inoltrata al Ministero del lavoro. La domanda di NASpI si presenta invece all’INPS. Nei quesiti a risposta chiusa basta scambiare il destinatario della domanda per produrre un errore.
I contratti di solidarietà e i fondi di solidarietà
I contratti di solidarietà, introdotti nel 1984, comportano in sostanza una riduzione dell’orario di lavoro. Possono essere difensivi o espansivi: difensivi quando la riduzione serve a evitare in tutto o in parte il licenziamento; espansivi quando la riduzione serve ad assumere personale nuovo. Non sono una forma di disoccupazione, ma uno strumento che distribuisce il lavoro ridotto per salvaguardare l’occupazione.
I fondi di solidarietà completano il sistema: coprono, con logica analoga alle integrazioni salariali, categorie e settori che non rientrano direttamente nella cassa integrazione. Nei quesiti compaiono soprattutto come parte del quadro degli ammortizzatori: la loro funzione è di estendere la tutela del reddito in caso di riduzione o sospensione dell’attività, evitando vuoti di protezione per i lavoratori non destinatari della CIG.
NASpI: la prestazione di disoccupazione dei lavoratori subordinati
La NASpI è la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego. La sua platea è costituita dai lavoratori subordinati che perdono involontariamente l’occupazione. La perdita involontaria è il cuore della prestazione: chi si dimette volontariamente non ha diritto alla NASpI, salvo che si tratti di dimissioni per giusta causa, come nel caso di mancato pagamento della retribuzione o di molestie sessuali.
I requisiti di accesso, come indicati nel materiale d’esame, sono due: occorre poter far valere almeno tredici settimane di contribuzione negli ultimi quattro anni e almeno trenta giorni di lavoro effettivo. La domanda deve essere presentata all’INPS entro il termine di 68 giorni dalla cessazione del rapporto. Il mancato rispetto del termine produce decadenza dal diritto alla prestazione.
La durata della NASpI non è fissa per tutti: è agganciata alla storia contributiva. Il meccanismo, anche quando il quesito non ne indica la cifra, è il dimezzamento delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni, con un tetto massimo stabilito dalla legge. La regola di decalage prevede che l’importo non rimanga costante per tutto il periodo: dopo una prima fase la prestazione si riduce progressivamente secondo percentuali fissate dalla normativa. La logica è spingere il lavoratore a riattivarsi, senza però azzerare di colpo il sostegno.
Le cause di decadenza della NASpI sono legate alla perdita dei presupposti: se il lavoratore trova una nuova occupazione, perde lo stato di disoccupazione, oppure non partecipa alle misure di politica attiva previste, la prestazione si interrompe o decade. La presentazione tardiva della domanda è essa stessa causa di decadenza dal diritto, non un semplice ritardo procedurale.
Accanto alla NASpI, il materiale d’esame richiama l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, destinata a chi non possiede i requisiti pieni. Essa spetta a coloro che abbiano lavorato per almeno 78 giorni nell’anno precedente a quello della domanda, possano far valere almeno due anni di anzianità assicurativa e possano far valere almeno un contributo settimanale prima del biennio precedente la domanda. Non va sovrapposta alla NASpI: è una forma di tutela residuale con requisiti più bassi, pensata per chi ha una contribuzione discontinua ma non del tutto assente.
DIS-COLL: la prestazione per i collaboratori
La DIS-COLL è, sul piano logico, la gemella della NASpI per chi non è lavoratore subordinato. Riguarda i collaboratori coordinati e continuativi e le categorie assimilate iscritte alla Gestione Separata. La platea è individuata in ragione del tipo di rapporto e dell’iscrizione previdenziale: se il lavoratore è subordinato, la prestazione è la NASpI; se è un collaboratore iscritto alla Gestione Separata, la prestazione è la DIS-COLL.
I requisiti di accesso rispondono alla stessa logica della NASpI: occorre uno stato di disoccupazione involontario, una contribuzione minima nel periodo di riferimento e una domanda presentata tempestivamente all’INPS. La differenza sta nella natura dei contributi considerati, che sono quelli versati alla Gestione Separata per il lavoro di collaborazione.
La durata è commisurata ai mesi di contribuzione utile degli ultimi anni, con un tetto massimo stabilito dalla legge. Anche la DIS-COLL segue la regola del decalage: l’importo si riduce progressivamente dopo una prima fase, secondo le percentuali previste dalla normativa. Le cause di decadenza sono analoghe a quelle della NASpI: perdita dello stato di disoccupazione, nuova occupazione, mancata presentazione tempestiva della domanda.
La distinzione NASpI-DIS-COLL è quella su cui più spesso si sbaglia. Il punto di partenza non è la durata o l’importo, ma la collocazione del lavoratore: rapporto subordinato contro collaborazione coordinata e continuativa. Se il quesito descrive un lavoratore subordinato, la prestazione è la NASpI; se descrive un collaboratore iscritto alla Gestione Separata, la prestazione è la DIS-COLL.
Il quadro in tabella
| Criterio | NASpI | DIS-COLL |
|---|---|---|
| Platea | Lavoratori subordinati che perdono involontariamente il lavoro | Collaboratori coordinati e continuativi e categorie assimilate iscritte alla Gestione Separata |
| Requisiti di accesso | Stato di disoccupazione involontario; tredici settimane di contribuzione negli ultimi quattro anni; trenta giorni di lavoro effettivo | Stato di disoccupazione involontario; requisito contributivo maturato nella Gestione Separata; domanda all’INPS |
| Durata | Metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni, con tetto massimo di legge | Commisurata ai mesi di contribuzione utile, con tetto massimo di legge |
| Regola di decalage | Importo ridotto progressivamente dopo una prima fase, secondo percentuali di legge | Analoga riduzione progressiva dell’importo |
| Cause di decadenza | Domanda tardiva, perdita dello stato di disoccupazione, nuova occupazione, mancata partecipazione alle misure di attivazione | Domanda tardiva, perdita dello stato di disoccupazione, nuova occupazione |
Per le integrazioni salariali, la discriminazione rapida è tra CIGO e CIGS:
| Criterio | CIGO | CIGS |
|---|---|---|
| Natura dell’evento | Temporanea, congiunturale, senza impatto durevole | Gravi situazioni di eccedenza occupazionale; crisi aziendale; ristrutturazione |
| Ripresa dell’attività | Non deve essere in dubbio | Può richiedere interventi strutturali |
| Destinatari | Disciplina richiamata per situazioni temporanee di mercato | Imprese industriali ed edili con più di 15 dipendenti; commercio con più di 50; appaltatrici di mensa e ristorazione con più di 15 |
| Indennità | Integrazione salariale per le ore non prestate | 80% della retribuzione globale per le ore non prestate, tra 0 e 40 ore settimanali |
| Rotazione | Non è il tratto distintivo richiamato | Prevista la rotazione tra i lavoratori sospesi o a orario ridotto |
| Competenza | Valutazione dell’evento temporaneo | Domanda inoltrata al Ministero del lavoro |
Riconoscere al volo
| Se nel testo leggi... | ...allora il problema è |
|---|---|
| “Dimissioni volontarie” | NASpI non spetta, salvo dimissioni per giusta causa (mancato pagamento, molestie). |
| “Tredici settimane negli ultimi quattro anni” e “trenta giorni di lavoro effettivo” | Requisiti NASpI per lavoratori subordinati. |
| “Collaboratore coordinato e continuativo iscritto alla Gestione Separata” | Prestazione DIS-COLL, non NASpI. |
| “Contrazione o sospensione determinata da situazioni temporanee di mercato” | CIGO, perché l’evento è congiunturale e non mette in dubbio la ripresa. |
| “Crisi aziendale”, “ristrutturazione”, “eccedenza occupazionale” | CIGS, con domanda al Ministero del lavoro. |
| “Più di quindici dipendenti nell’impresa industriale” oppure “più di cinquanta nel commercio” | Soglia CIGS: verificare se l’impresa rientra nella platea. |
| “78 giorni nell’anno precedente, due anni di anzianità, un contributo settimanale nel biennio” | Indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, non NASpI. |
| “Riduzione dell’orario per evitare licenziamenti o per assumere” | Contratto di solidarietà difensivo o espansivo. |
Un quesito svolto ad alta voce
Prendo il quesito: «L’indennità ordinaria di disoccupazione può essere riconosciuta a chi si dimette volontariamente dal lavoro?». Alla prima lettura noto due parole: “dimette volontariamente”. Se il mio istinto dice “la disoccupazione tutela la perdita involontaria del posto, quindi no”, il quesito mi sta portando verso la risposta facile “No”. Ma nelle risposte chiuse la risposta facile spesso nasconde un’eccezione: leggo le opzioni e ne trovo una che dice “No, a meno che non si tratti di dimissioni per giusta causa (mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, ecc.)”.
La parola perno è “volontariamente”, ma il diritto alla prestazione non è escluso da ogni dimissione: è escluso se la scelta è libera. Se la dimissione è determinata da un comportamento illecito del datore, la giurisprudenza la assimila a una perdita involontaria. Quindi scarto per prima l’opzione “Sì, sempre”, perché renderebbe irrilevante la causa della cessazione. Poi confronto le due opzioni con “No”: una è “No, mai”, l’altra è “No, salvo giusta causa”. Il “mai” è troppo rigido: la nota del materiale richiama espressamente il mancato pagamento e le molestie come ipotesi che danno diritto. Resiste fino all’ultimo l’opzione con “a meno che non si tratti di dimissioni per giusta causa”. La scelgo perché salva il principio generale senza cancellare l’eccezione.
Allenamento: completa il brano
1. Per ottenere la NASpI, il lavoratore subordinato che perde involontariamente l’occupazione deve far valere almeno lacuna 1 settimane di contribuzione negli ultimi quattro anni e almeno lacuna 2 giorni di lavoro effettivo.
Opzioni lacuna 1
- 13
- 78
- 30
Opzioni lacuna 2
- 30
- 78
- 13
Soluzione e commento. Lacuna 1: 13; lacuna 2: 30. Per la lacuna 1, l’opzione 30 non è corretta: sarebbe la risposta alla domanda “quanti giorni di lavoro effettivo sono richiesti per la NASpI?”; l’opzione 78 non è corretta: risponderebbe alla domanda “quanti giorni di lavoro nell’anno precedente sono richiesti per l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti?”. Per la lacuna 2, l’opzione 78 è ancora il dato dei requisiti ridotti, mentre l’opzione 13 risponde alla domanda “quante settimane di contribuzione servono per la NASpI negli ultimi quattro anni?”.
2. La lacuna 1 è prevista in caso di contrazione o sospensione dell’attività determinata da situazioni temporanee di mercato o eventi di forza maggiore; la lacuna 2 è finalizzata a fronteggiare gravi situazioni di eccedenza occupazionale e opera in caso di crisi aziendale o ristrutturazione, con domanda inoltrata al Ministero del lavoro.
Opzioni lacuna 1
- CIGO
- CIGS
- DIS-COLL
Opzioni lacuna 2
- CIGS
- CIGO
- DIS-COLL
Soluzione e commento. Lacuna 1: CIGO; lacuna 2: CIGS. Per la lacuna 1, l’opzione CIGS non è corretta: risponderebbe alla domanda “quale integrazione opera in caso di crisi aziendale o di eccedenza occupazionale?”; l’opzione DIS-COLL non è corretta: risponderebbe alla domanda “quale prestazione spetta ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione Separata?”. Per la lacuna 2, l’opzione CIGO risponderebbe alla domanda “quale integrazione opera per sospensioni temporanee di mercato?”; l’opzione DIS-COLL risponderebbe nuovamente alla domanda sulla prestazione per i collaboratori.
3. L’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti spetta a chi abbia lavorato per almeno lacuna 1 giorni nell’anno precedente a quello della domanda e possa far valere almeno lacuna 2 anni di anzianità assicurativa.
Opzioni lacuna 1
- 78
- 30
- 68
Opzioni lacuna 2
- 2
- 4
- 1
Soluzione e commento. Lacuna 1: 78; lacuna 2: 2. Per la lacuna 1, l’opzione 30 non è corretta: risponderebbe alla domanda “quanti giorni di lavoro effettivo sono richiesti per la NASpI?”; l’opzione 68 non è corretta: risponderebbe alla domanda “entro quanti giorni dalla cessazione va presentata la domanda NASpI?”. Per la lacuna 2, l’opzione 4 non è corretta: risponderebbe alla domanda “in quanti anni devono essere maturate le tredici settimane di contribuzione per la NASpI?”; l’opzione 1 non è corretta: risponderebbe alla domanda “quanti contributi settimanali prima del biennio precedente la domanda sono richiesti per l’indennità con requisiti ridotti?”.
4. Un collaboratore coordinato e continuativo iscritto alla Gestione Separata che perde involontariamente il lavoro, maturato il requisito contributivo e presentata tempestivamente la domanda all’INPS, percepisce la lacuna, soggetta alla regola del decalage.
Opzioni lacuna
- DIS-COLL
- NASpI
- CIGS
Soluzione e commento. Lacuna: DIS-COLL. L’opzione NASpI non è corretta: risponderebbe alla domanda “quale prestazione spetta ai lavoratori subordinati che perdono involontariamente l’occupazione?”. L’opzione CIGS non è corretta: risponderebbe alla domanda “quale integrazione salariale opera in caso di crisi aziendale o ristrutturazione?”.
Allenamento: casi operativi
Caso 1
Il 31 marzo 2025 cessa dal rapporto di lavoro un operaio metallurgico che presenta domanda di NASpI all’INPS il 20 maggio 2025. Dichiara di essersi dimesso perché il datore non pagava la retribuzione da tre mesi. Negli ultimi quattro anni ha 15 settimane di contribuzione e 45 giorni di lavoro effettivo. Il funzionario INPS deve decidere sulla domanda.
- Accoglie la domanda di NASpI: le dimissioni per mancato pagamento della retribuzione sono giusta causa e i requisiti contributivi sono rispettati.
- Respinge la domanda di NASpI: le dimissioni, anche per mancato pagamento della retribuzione, non danno mai diritto alla prestazione.
- Respinge la domanda di NASpI: la presentazione è avvenuta oltre il termine di 68 giorni dalla cessazione del rapporto.
Scelta: la prima. La NASpI spetta per perdita involontaria del lavoro e le dimissioni per giusta causa, come il mancato pagamento della retribuzione, sono equiparate a perdita involontaria; sono rispettati anche i requisiti di 13 settimane negli ultimi quattro anni e 30 giorni di lavoro effettivo. La seconda sarebbe corretta se le dimissioni fossero volontarie e libere, senza giusta causa. La terza sarebbe corretta se la domanda fosse stata presentata oltre il termine di 68 giorni dalla cessazione; nella data indicata il termine non è scaduto.
Caso 2
Il 30 giugno 2025 cessa il rapporto di una collaboratrice coordinata e continuativa iscritta alla Gestione Separata; il 5 luglio 2025 presenta domanda all’INPS. La posizione contributiva nella Gestione Separata è sufficiente. Il funzionario INPS deve inquadrare la pratica.
- Riconosce la NASpI perché la lavoratrice ha perso involontariamente il lavoro e ha presentato domanda all’INPS.
- Riconosce la DIS-COLL perché la lavoratrice è una collaboratrice coordinata e continuativa iscritta alla Gestione Separata.
- Riconosce l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti perché la lavoratrice, non essendo subordinata, rientra nella tutela residuale.
Scelta: la seconda. La DIS-COLL è la prestazione per i collaboratori coordinati e continuativi e assimilati iscritti alla Gestione Separata; la NASpI riguarda i lavoratori subordinati. La prima sarebbe corretta se la lavoratrice fosse una lavoratrice subordinata cessata involontariamente. La terza sarebbe corretta nel diverso caso di chi, privo dei requisiti pieni, potesse far valere 78 giorni di lavoro nell’anno precedente, due anni di anzianità assicurativa e un contributo settimanale prima del biennio precedente; qui la contribuzione utile in Gestione Separata è sufficiente per la DIS-COLL.
Caso 3
A seguito di un’alluvione che ha reso inagibile il capannone per due settimane, un’impresa industriale con 40 dipendenti nel semestre antecedente la domanda sospende l’attività. Il funzionario INPS riceve la richiesta di integrazione salariale e deve impostare l’istruttoria.
- Riconosce la CIGO: l’evento fortuito è una situazione temporanea e congiunturale, senza impatto durevole sulla ripresa.
- Riconosce la CIGS e inoltra la domanda al Ministero del lavoro: l’impresa industriale con più di 15 dipendenti rientra nella platea CIGS.
- Riconosce la CIGO subordinando l’erogazione alla rotazione tra i lavoratori sospesi o a orario ridotto.
Scelta: la prima. L’alluvione è un evento fortuito che rientra nella CIGO, perché la sospensione è temporanea e non mette in dubbio la ripresa dell’attività. La seconda sarebbe corretta se la difficoltà fosse una crisi aziendale, una ristrutturazione o una grave eccedenza occupazionale, non un semplice evento fortuito; in quel caso la domanda andrebbe inoltrata al Ministero del lavoro. La terza sarebbe corretta se si istruisse una CIGS: la rotazione è prevista per l’integrazione straordinaria, non per quella ordinaria.
Caso 4
Un’impresa commerciale con 52 dipendenti nel semestre antecedente la domanda chiede la CIGS per ristrutturazione aziendale. Il funzionario INPS verifica il requisito dimensionale.
- Non riconosce la CIGS: per il commercio la soglia è più di 50 dipendenti nel semestre antecedente la domanda e 52 non la supera.
- Riconosce la CIGS: per il commercio la soglia è più di 50 dipendenti nel semestre antecedente la domanda e 52 la supera.
- Riconosce la CIGS: per il commercio è sufficiente una soglia di più di 15 dipendenti nel semestre antecedente la domanda, quindi 52 rientra.
Scelta: la seconda. Per le aziende del commercio la CIGS richiede più di 50 dipendenti nel semestre antecedente la domanda, e 52 supera la soglia. La prima sarebbe corretta se la stessa impresa commerciale avesse avuto, ad esempio, 48 dipendenti, perché resterebbe sotto la soglia di 50. La terza sarebbe corretta se si trattasse di un’impresa industriale o edile, per la quale la soglia è più di 15 dipendenti nel semestre antecedente la domanda.
Le trappole di questo capitolo
| La trappola | Perché sembra giusta | Come si smaschera |
|---|---|---|
| Considerare ogni dimissione senza diritto alla NASpI | La NASpI è legata alla perdita involontaria del lavoro | Le dimissioni per giusta causa sono equiparate a una perdita involontaria: mancato pagamento, molestie. |
| Applicare la CIGS a ogni riduzione di attività | Anche la CIGS copre sospensioni o riduzioni di orario | La CIGS richiede crisi, ristrutturazione o eccedenza occupazionale; se l’evento è temporaneo e congiunturale si usa la CIGO. |
| Pensare che i 12 mesi di indennità ordinaria riguardino tutti | La durata lunga sembra una regola generale | Il materiale specifica che l’estensione a 12 mesi riguarda solo chi ha superato i 50 anni di età. |
| Sovrapporre i requisiti ridotti alla NASpI | Sono entrambe indennità di disoccupazione | I requisiti ridotti richiedono 78 giorni nell’anno precedente, due anni di anzianità e un contributo settimanale prima del biennio; la NASpI richiede 13 settimane negli ultimi quattro anni e 30 giorni di lavoro effettivo. |
| Inoltrare la domanda di CIGS all’INPS | L’INPS paga la prestazione di integrazione salariale | La domanda di CIGS va inoltrata al Ministero del lavoro; l’INPS non è il destinatario della domanda. |
| Credere che la riduzione dell’orario nei contratti di solidarietà sia una prestazione di disoccupazione | Il lavoratore riceve una integrazione reddituale | Il contratto di solidarietà comporta una riduzione dell’orario di lavoro: il rapporto resta in essere e l’obiettivo è evitare licenziamenti o assumere nuovo personale. |
Riferimenti
- D.Lgs. 148/2015 — riordino della Cassa integrazione ordinaria; intervento per situazioni temporanee e congiunturali.
- D.Lgs. 151/2000, art. 5 — rotazione nella sospensione per la CIGS.
- D.Lgs. 151/2001, art. 1 — integrazione salariale ordinaria e straordinaria; presupposti.
- D.Lgs. 81/2008, artt. 1 e 25 — CIGS: indennità dell’80% e platea delle imprese appaltatrici di mensa e ristorazione.
- D.Lgs. 150/2015 — NASpI, dimissioni per giusta causa e indennità di disoccupazione con requisiti ridotti.
- D.Lgs. 22/2015 — requisiti NASpI: 13 settimane di contribuzione negli ultimi quattro anni e 30 giorni di lavoro effettivo.
Da collegare
Per capire da dove provengono i contributi che fanno nascere NASpI e DIS-COLL, riprendi Il sistema previdenziale obbligatorio: principi, assicurazione generale e rapporto contributivo e Le gestioni previdenziali e la contribuzione dei lavoratori autonomi e della Gestione Separata. Per la presentazione della domanda e le conseguenze della tardività, rivedi Il procedimento amministrativo previdenziale: domanda, istruttoria e tutele del cittadino. Per il principio per cui il lavoratore riceve la prestazione anche se il datore non ha versato i contributi, collega con Automaticità delle prestazioni, esonero, regresso e responsabilità civile del datore.
Prestazioni assistenziali, invalidita' civile e agevolazioni per la disabilita'
Che cosa saprai fare
- distinguere se un soggetto rientra nell’invalidità civile di cui alla L. 118/1971, nella condizione di disabilità di cui alla L. 104/1992, o in entrambe, in base alla soglia sanitaria e all’età;
- stabilire se a una determinata condizione sanitaria e anagrafica consegue la pensione di inabilità, l’assegno mensile, l’indennità di accompagnamento o i permessi per l’assistenza;
- individuare gli effetti di ricovero, svolgimento di attività lavorativa, grado di parentela e accertamento sanitario sull’accoglimento di una domanda o sul riconoscimento di un’agevolazione.
Prima di questo capitolo z.
Dopo aver studiato la distinzione generale tra prestazioni previdenziali e assistenziali, questo capitolo serve a riconoscere le due famiglie normative più spesso sovrapposte nei quesiti: l’invalidità civile, che ha una logica economica e una soglia di capacità lavorativa, e la disabilità, che ha una logica di sostegno, partecipazione e conciliazione. L’errore più frequente è trattarle come sinonimi: hanno accertamenti diversi, requisiti diversi e conseguenze diverse.
La chiave di lettura: due accertamenti, non uno solo
Il candidato deve tenere separati due binari. Il primo binario è quello dell’invalidità civile, disciplinato dalla L. 118/1971: si guarda alla riduzione permanente della capacità lavorativa e si agganciano prestazioni economiche come la pensione di inabilità e l’assegno mensile. Il secondo binario è quello della disabilità, disciplinato dalla L. 104/1992: si guarda alla compromissione del funzionamento in interazione con le barriere e si agganciano diritti di partecipazione, sostegno, permessi e agevolazioni. Un soggetto può avere entrambe le condizioni, ma le due valutazioni restano distinte e producono effetti distinti.
La L. 118/1971 definisce mutilati e invalidi civili innanzitutto come cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie organiche o dismetaboliche e le insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali. Il punto di soglia è uno solo: deve esservi una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo. Per i minori di anni 18 la soglia è declinata in modo diverso: rilevano le difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Questa definizione è il primo filtro: se il candidato vede nel caso una riduzione del 33% o superiore, è nel perimetro dell’invalidità civile.
C’è però una categoria ulteriore, introdotta sempre dall’art. 2 della L. 118/1971: i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Questi soggetti sono considerati mutilati ed invalidi soltanto ai fini dell’assistenza socio-sanitaria e della concessione dell’indennità di accompagnamento. Non è una formula di stile: significa che il superamento dei 65 anni non esclude automaticamente l’accesso all’indennità di accompagnamento, ma restringe il perimetro delle prestazioni economiche di invalidità civile legate alla capacità lavorativa.
Sono invece esclusi dal perimetro della L. 118/1971 gli invalidi per cause di guerra, di lavoro e di servizio, nonché i ciechi e i sordomuti per i quali provvedono altre leggi. Nei quesiti a risposta chiusa questa esclusione è spesso trasformata in un distrattore: se il caso riguarda una causa di guerra o di lavoro, il candidato deve cercare un’altra disciplina.
La pensione di inabilità: quando la totale inabilità incontra l’età adulta
La pensione di inabilità è una prestazione assistenziale a carico dello Stato, erogata dall’INPS, che spetta ai mutilati e invalidi civili di età superiore agli anni 18 nei cui confronti sia accertata una totale inabilità lavorativa. Qui il distrattore classico è la confusione tra la soglia minima di accesso all’invalidità civile, che è un terzo, e la soglia per la pensione, che è la totale inabilità lavorativa: la prima fa entrare nel sistema, la seconda fa scattare la prestazione piena.
La pensione è corrisposta in tredici mensilità, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l’accertamento dell’inabilità. Non è reversibile agli eredi, salvo il diritto di questi a percepire le quote già maturate alla data del decesso. Questa caratteristica è spesso testata: la pensione di inabilità, essendo assistenziale e personale, non segue le regole della reversibilità delle pensioni previdenziali.
L’art. 12 della L. 118/1971 fissa anche una variabile reddituale e una variabile di ricovero. Le condizioni economiche richieste sono quelle stabilite dall’art. 26 della L. 153/1969; inoltre, la pensione è corrisposta nella misura del 50% a coloro che versino in stato di indigenza e siano ricoverati permanentemente in istituti a carattere pubblico che provvedono alla loro assistenza. In questo caso il meccanismo è di riduzione, non di perdita del diritto: il ricovero con retta a carico pubblico non cancella la prestazione, ma ne riduce l’importo perché il mantenimento è già coperto dall’istituto.
L’art. 12 prevede anche un meccanismo di riduzione per chi fruisce di pensioni o rendite di qualsiasi natura o provenienza di importo inferiore a una soglia indicata in lire nella norma: la pensione è ridotta in misura corrispondente all’importo delle rendite, prestazioni e redditi percepiti. La ratio è quella tipica delle prestazioni assistenziali: la prestazione integra il reddito, non si cumula integralmente con esso.
L’assegno mensile: tre requisiti che devono convivere
L’assegno mensile spetta agli invalidi civili di età compresa tra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%. La soglia del 74% è il secondo punto di snodo della L. 118/1971: non basta essere invalidi civili con riduzione pari o superiore a un terzo; per l’assegno mensile serve una riduzione molto più elevata. Inoltre, l’assegno spetta soltanto a chi non svolge attività lavorativa e solo per il tempo in cui tale condizione sussiste.
Questi tre requisiti — età tra 18 e 64 anni, riduzione pari o superiore al 74%, assenza di attività lavorativa — non sono alternativi ma cumulativi. Nei casi operativi il candidato deve verificarli tutti e tre. Se uno manca, la domanda non può essere accolta per questa prestazione, anche se il soggetto è invalido civile ai sensi dell’art. 2 della L. 118/1971.
L’importo è indicato dalla norma in euro 242,84 per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per la pensione di inabilità. La gestione è affidata all’INPS, mentre la pensione di inabilità di cui all’art. 12 è a carico dello Stato e gestita dall’INPS medesimo in base alla disciplina.
Un elemento procedurale decisivo, introdotto dall’art. 13, comma 2, è l’autocertificazione annuale: il soggetto deve rendere all’INPS una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 con cui autocertifica di non svolgere attività lavorativa. Se la condizione viene meno, è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’INPS. La conseguenza è duplice: la prestazione cessa se inizia l’attività lavorativa, ma la falsa o mancata dichiarazione può far venire meno il diritto e generare indebito.
La disabilità secondo la L. 104/1992: funzionamento, sostegno e valutazione di base
La L. 104/1992 ha una prospettiva diversa: non si concentra sulla riduzione della capacità lavorativa, ma sulla persona con disabilità, definita come chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri.
La persona con disabilità ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo. Il sostegno può essere di livello lieve o medio; il sostegno intensivo è sempre di livello elevato o molto elevato. Quando la compromissione, singola o plurima, riduce l’autonomia personale in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o di relazione, il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici. Questa è la cosiddetta situazione di gravità, che nei quesiti è spesso contrapposta alla mera condizione di disabilità.
L’art. 4 della L. 104/1992 disciplina il riconoscimento mediante la valutazione di base, effettuata dall’INPS tramite le unità di valutazione di base. Le commissioni sono composte da due medici nominati dall’INPS, un componente individuato in rappresentanza delle associazioni ANMIC, UICI, ENS e ANFFAS in relazione alla specifica condizione, e una figura professionale delle aree psicologiche e sociali. Il presidente è un medico dell’INPS specializzato in medicina legale, medicina del lavoro o specializzazioni equipollenti; per i minori è prevista almeno una specializzazione in pediatria o neuropsichiatria infantile, anche con partecipazione a distanza.
La valutazione è definita con la partecipazione di almeno tre componenti; in caso di parità di voti, il voto del presidente vale doppio. La persona interessata può farsi assistere dal proprio medico o psicologo di fiducia, senza diritto di voto. Questo dettaglio è utile nei quesiti procedurali: la presenza del medico di fiducia assiste, ma non decide.
La L. 104/1992 si applica anche agli stranieri e agli apolidi residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale, nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.
Permessi e agevolazioni per chi assiste: l’art. 33 della L. 104/1992
La parte più frequentemente oggetto di casi operativi è l’art. 33 della L. 104/1992, che disciplina i diritti del lavoratore che assiste una persona con disabilità in situazione di gravità. La norma costruisce una serie di tutele graduate in base all’età della persona con disabilità e al rapporto di parentela, affinità o convivenza.
Per il minore con disabilità in situazione di gravità, la madre o, in alternativa, il padre, anche adottivi, possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. Il punto critico è l’alternatività: il diritto non spetta in contemporanea a entrambi i genitori, ma alla madre o al padre.
Per il lavoratore dipendente, pubblico o privato, è previsto il diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito, coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità. Il permesso spetta se la persona assistita non è ricoverata a tempo pieno e se il lavoratore è coniuge, parte di un’unione civile, convivente di fatto, parente o affine entro il secondo grado. Solo in caso di mancanza o decesso dei genitori, del coniuge, della parte dell’unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora questi abbiano compiuto 65 anni o siano affetti da patologie invalidanti, il diritto si estende a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità grave.
Il limite complessivo è di tre giorni per l’assistenza allo stesso individuo con disabilità grave, ma il diritto può essere riconosciuto a più soggetti tra quelli elencati, che possono fruirne in via alternativa. Il lavoratore può assistere più persone con disabilità grave, ma solo se si tratta di relazioni qualificate: coniuge, parte dell’unione civile, convivente di fatto, parente o affine entro il primo grado, o entro il secondo grado se i genitori o il coniuge della persona con disabilità grave hanno compiuto 65 anni, sono affetti da patologie invalidanti, sono deceduti o mancanti.
L’art. 33 riconosce anche il diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e il divieto di trasferimento senza consenso. La persona con disabilità maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi, ha lo stesso diritto alla sede vicina e non può essere trasferita senza il suo consenso. Inoltre, i lavoratori che usufruiscono dei permessi hanno priorità nell’accesso al lavoro agile o ad altre forme di lavoro flessibile.
Un profilo sanzionatorio è espresso dal comma 7-bis: il lavoratore decade dai diritti qualora il datore di lavoro o l’INPS accerti l’insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione. Nei casi operativi questo significa che l’INPS non deve limitarsi a ricevere la certificazione, ma verificare la permanenza dei requisiti.
Il quadro in tabella
| Istituto | Requisiti sanitari | Requisiti anagrafici | Variabili che spostano l’esito | Conseguenza |
|---|---|---|---|---|
| Invalidità civile (L. 118/1971, art. 2) | Riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo; per minori: difficoltà persistenti a svolgere i compiti propri dell’età | Nessuna età minima per l’accesso alla condizione; per ultrasessantacinquenni rileva solo per assistenza sociosanitaria e indennità di accompagnamento | Esclusione per invalidi di guerra, lavoro, servizio, ciechi e sordomuti | Accesso alle prestazioni di invalidità civile |
| Pensione di inabilità (art. 12) | Totale inabilità lavorativa | Maggiore di 18 anni | Ricovero permanente in istituto pubblico con stato di indigenza: riduzione al 50%; redditi concorrenti: riduzione | Prestazione economica non reversibile, tredici mensilità |
| Assegno mensile (art. 13) | Riduzione capacità lavorativa pari o superiore al 74% | Tra 18 e 64 anni | Non svolgere attività lavorativa; autocertificazione annuale; tempestiva comunicazione se l’attività inizia | Assegno per 13 mensilità, erogato dall’INPS |
| Condizione di disabilità (L. 104/1992, art. 3) | Durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, con barriere, ostacolano partecipazione | Nessuna età specifica; valutazione di base INPS | Sostegno lieve/medio o intensivo; gravità se intervento permanente, continuativo e globale | Priorità, sostegni, permessi |
| Permessi ex art. 33 L. 104/1992 | Disabilità in situazione di gravità accertata | Assistito: minore o adulto; lavoratore: dipendente pubblico/privato | Non ricovero a tempo pieno; grado di parentela/affinità; età o patologie dei genitori | Due ore giornaliere per minore sotto i 3 anni; tre giorni mensili retribuiti per assistenza |
Riconoscere al volo
| Se nel testo leggi… | …allora il problema è |
|---|---|
| “riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo” | Accesso alla condizione di invalido civile ex art. 2 L. 118/1971, non ancora il diritto a una prestazione economica specifica. |
| “totale inabilità lavorativa” e “età superiore a 18 anni” | Possibile pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/1971; verificare ricovero e redditi. |
| “riduzione pari o superiore al 74%”, “18-64 anni”, “non svolge attività lavorativa” | Assegno mensile ex art. 13 L. 118/1971; la mancanza di uno dei tre requisiti blocca la prestazione. |
| “minore di 18 anni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti propri dell’età” | Condizione di invalido civile minorile ex art. 2 L. 118/1971, ma non pensione di inabilità né assegno mensile. |
| “ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti proprie dell’età” | Rilevanza limitata ex art. 2 L. 118/1971: assistenza sociosanitaria e indennità di accompagnamento, non prestazioni economiche di capacità lavorativa. |
| “durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali in interazione con barriere” | Condizione di disabilità ex art. 3 L. 104/1992; serve valutazione di base INPS. |
| “ricoverato permanentemente in istituto pubblico” | Riduzione della pensione di inabilità al 50% se versante in stato di indigenza ex art. 12 L. 118/1971. |
| “tre giorni di permesso mensile retribuito”, “non ricoverato a tempo pieno”, “parente o affine entro il secondo grado” | Permessi ex art. 33, comma 3, L. 104/1992; se il grado è più remoto, diritto solo nei casi estesi previsti. |
| “due ore di permesso giornaliero retribuito fino al terzo anno di vita” | Permesso ex art. 33, comma 2, L. 104/1992; spetta alla madre o, in alternativa, al padre. |
| “dichiarazione sostitutiva annuale”, “autocertificazione di non svolgere attività lavorativa” | Assegno mensile ex art. 13, comma 2, L. 118/1971; se l’attività inizia, obbligo di comunicazione all’INPS. |
Un quesito svolto ad alta voce
Prendo un quesito tipico: “La legge prevede che i lavoratori, genitori di minore con handicap in situazione di gravità accertata, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di congedo parentale. Quale condizione è posta al riguardo?”. Lo leggo immaginando le opzioni classiche: “che la madre lavori”, “che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati”, “che il padre rinunci ai permessi”, “che il minore abbia meno di un anno”.
La prima cosa che noto è che la domanda parla di prolungamento del congedo parentale, non di assegno mensile né di pensione di inabilità. Questo mi sposta subito sull’art. 33 della L. 104/1992, che è la norma che aggancia i diritti del lavoratore alla disabilità grave del minore. La seconda cosa che noto è la formula “condizione posta al riguardo”: sta chiedendo un limite, non il requisito della gravità, che è già dato. La terza cosa è la differenza tra i vari diritti dell’art. 33: il comma 2 riguarda il prolungamento del congedo parentale e il permesso di due ore, mentre il comma 3 riguarda i tre giorni mensili. Entrambi contengono l’espressione non ricoverato a tempo pieno, ma il quesito collega espressamente il prolungamento alla condizione di non ricovero.
Scarto subito “che la madre lavori”, perché la norma prevede la madre o, in alternativa, il padre, ma non subordina il diritto all’essere lavoratrice della madre. Scarto anche “che il padre rinunci ai permessi”, perché l’alternatività è tra madre e padre, non una rinuncia generale. Resiste “che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati”: è la condizione che la giurisprudenza e la prassi ricavano dall’art. 33 per evitare che il congedo assistenziale sia usato quando l’assistenza è già fornita dalla struttura a tempo pieno. È il perno corretto.
Allenamento: completa il brano
Brano 1
La pensione di inabilità ex art. 12 della L. 118/1971 spetta all’invalido civile [lacuna 1]; se il titolare, versando in stato di indigenza, è ricoverato permanentemente in un istituto pubblico che provvede alla sua assistenza, la prestazione è [lacuna 2].
Opzioni lacuna 1:
- con totale inabilità lavorativa
- con riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo
- con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%
Opzioni lacuna 2:
- ridotta al 50%
- cessata
- ridotta in misura corrispondente all’importo delle rendite, prestazioni e redditi percepiti
Soluzione e commento: “con totale inabilità lavorativa” e “ridotta al 50%”. “Con riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo” è la risposta alla domanda “quando si rientra nella condizione di invalido civile ex art. 2 L. 118/1971?”, non alla domanda “quando spetta la pensione di inabilità?”. “Con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%” risponde alla domanda “quando spetta l’assegno mensile ex art. 13?”. “Cessata” risponde alla domanda “cosa accade all’assegno mensile quando inizia l’attività lavorativa?”. “Ridotta in misura corrispondente all’importo delle rendite, prestazioni e redditi percepiti” risponde alla domanda “cosa accade alla pensione quando concorrono altri redditi?”, non al caso del ricovero.
Brano 2
L’assegno mensile ex art. 13 della L. 118/1971 spetta a chi ha un’età compresa tra 18 e 64 anni, una riduzione della capacità lavorativa [lacuna 1] e che [lacuna 2]; l’importo è di euro 242,84 per tredici mensilità.
Opzioni lacuna 1:
- pari o superiore al 74%
- non inferiore a un terzo
- totale
Opzioni lacuna 2:
- non svolga attività lavorativa
- non sia ricoverato a tempo pieno
- sia affetto da patologie invalidanti
Soluzione e commento: “pari o superiore al 74%” e “non svolga attività lavorativa”. “Non inferiore a un terzo” è la soglia di accesso alla condizione di invalidità civile ex art. 2 L. 118/1971, non quella per l’assegno mensile. “Totale” risponde alla domanda “quale requisito serve per la pensione di inabilità ex art. 12?”. “Non sia ricoverato a tempo pieno” è la condizione per i permessi ex art. 33 L. 104/1992, non per l’assegno mensile. “Sia affetto da patologie invalidanti” è una delle condizioni che, se riferite ai genitori, al coniuge, alla parte dell’unione civile o al convivente di fatto, estendono il diritto ai permessi a parenti e affini entro il terzo grado.
Brano 3
Per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità non ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente ha diritto a [lacuna 1], coperto da contribuzione figurativa, se è coniuge, parte dell’unione civile, convivente di fatto, parente o affine entro il [lacuna 2].
Opzioni lacuna 1:
- tre giorni di permesso mensile retribuito
- due ore di permesso giornaliero retribuito fino al terzo anno di vita
- tre anni di congedo parentale
Opzioni lacuna 2:
- secondo grado
- primo grado
- terzo grado
Soluzione e commento: “tre giorni di permesso mensile retribuito” e “secondo grado”. “Due ore di permesso giornaliero retribuito fino al terzo anno di vita” risponde alla domanda “cosa spetta alla madre o, in alternativa, al padre di un minore con disabilità grave fino al terzo anno di vita?”. “Tre anni di congedo parentale” risponde alla domanda “qual è il prolungamento massimo del congedo parentale per il minore con disabilità grave?”. “Primo grado” è la regola per assistere più persone con disabilità grave. “Terzo grado” opera solo nei casi estesi: mancanza o decesso di genitori, coniuge, parte dell’unione civile o convivente di fatto, oppure quando questi abbiano compiuto 65 anni o siano affetti da patologie invalidanti.
Brano 4
Per il minore con disabilità in situazione di gravità, la madre o, in alternativa, il padre, anche adottivi, possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale, di usufruire di [lacuna 1]; il lavoratore decade dai diritti quando il datore di lavoro o l’INPS accerti [lacuna 2].
Opzioni lacuna 1:
- due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita
- tre giorni di permesso mensile retribuito
- tre anni di congedo parentale
Opzioni lacuna 2:
- l’insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste
- la mancata autocertificazione annuale di non svolgere attività lavorativa
- il ricovero a tempo pieno della persona assistita
Soluzione e commento: “due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita” e “l’insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste”. “Tre giorni di permesso mensile retribuito” risponde alla domanda “cosa spetta al lavoratore che assiste una persona con disabilità grave non ricoverata a tempo pieno?”. “Tre anni di congedo parentale” è il prolungamento alternativo rispetto alle due ore, non la misura che si può chiedere in alternativa allo stesso prolungamento. “La mancata autocertificazione annuale di non svolgere attività lavorativa” risponde alla domanda “quale obbligo è previsto per l’assegno mensile ex art. 13, comma 2, L. 118/1971?”. “Il ricovero a tempo pieno della persona assistita” esclude in partenza il diritto ai permessi ex art. 33 L. 104/1992.
Allenamento: casi operativi
Caso 1 – Assegno mensile e attività lavorativa
Il funzionario INPS esamina la domanda di assegno mensile di Giulia, 34 anni, che ha un verbale di invalidità civile con riduzione della capacità lavorativa dell’82%. Dalla verifica istruttoria risulta un rapporto di lavoro subordinato part-time tuttora in corso. Quale esito deve dare?
- Accoglie l’assegno mensile perché la riduzione della capacità lavorativa è pari o superiore al 74%.
- Respinge l’assegno mensile perché per l’assegno è richiesto il non svolgere attività lavorativa e tale condizione non sussiste.
- Accoglie l’assegno mensile in misura ridotta, decurtando l’importo in relazione al reddito da lavoro.
Scelta: la scelta corretta è la seconda. L’art. 13 L. 118/1971 richiede cumulativamente età tra 18 e 64 anni, riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74% e assenza di attività lavorativa; qui manca il terzo requisito. La prima alternativa sarebbe giusta se Giulia non svolgesse attività lavorativa, oppure se si discutesse solo dell’accesso alla condizione di invalida civile ex art. 2 L. 118/1971. La terza alternativa sarebbe la logica della pensione di inabilità in presenza di redditi concorrenti, non dell’assegno mensile.
Caso 2 – Pensione di inabilità e ricovero in istituto pubblico
Il funzionario INPS deve definire la pensione di inabilità di Riccardo, 56 anni, con totale inabilità lavorativa accertata. Vive in stato di indigenza ed è ricoverato permanentemente in un istituto pubblico che provvede alla sua assistenza. Quale importo deve essere corrisposto?
- La pensione in misura piena, perché il presupposto per la pensione è la totale inabilità lavorativa.
- La pensione in misura ridotta al 50%, perché versa in stato di indigenza ed è ricoverato permanentemente in un istituto pubblico.
- Nessuna pensione, perché il ricovero permanente in istituto pubblico fa cessare il diritto alla prestazione.
Scelta: la scelta corretta è la seconda. L’art. 12 L. 118/1971 prevede la riduzione al 50% per chi versi in stato di indigenza e sia ricoverato permanentemente in istituto pubblico; il ricovero non cancella la prestazione. La prima alternativa sarebbe giusta se Riccardo non fosse ricoverato permanentemente in istituto pubblico o non versasse in stato di indigenza. La terza alternativa sarebbe giusta se il quesito riguardasse i permessi ex art. 33 L. 104/1992, per i quali il ricovero a tempo pieno impedisce il diritto.
Caso 3 – Valutazione di base per minore e composizione della commissione
L’INPS ha convocato la valutazione di base per Tommaso, di 7 anni. Alla seduta sono presenti un presidente medico legale, due medici INPS e una figura professionale delle aree psicologiche e sociali. Nessuno dei componenti è specializzato in pediatria o neuropsichiatria infantile. La valutazione può essere validamente definita?
- Sì, perché la valutazione di base è definita con la partecipazione di almeno tre componenti.
- No, perché per i minori è prevista almeno una specializzazione in pediatria o neuropsichiatria infantile.
- Sì, perché la specializzazione pediatrica può essere assicurata anche a distanza, quindi non rileva la composizione presente.
Scelta: la scelta corretta è la seconda. Per i minori la L. 104/1992 richiede almeno una specializzazione in pediatria o neuropsichiatria infantile, anche con partecipazione a distanza, ma deve comunque essere assicurata. La prima alternativa sarebbe giusta per una valutazione di base relativa a un adulto, dove basta il quorum di almeno tre componenti. La terza alternativa sarebbe giusta se la specializzazione pediatrica fosse stata effettivamente assicurata, anche con partecipazione a distanza.
Caso 4 – Permessi mensili e ricovero a tempo pieno
Il funzionario INPS verifica la richiesta di tre giorni di permesso mensile retribuito presentata da Rosa, dipendente privata, per assistere la madre con disabilità in situazione di gravità. La madre risulta ricoverata a tempo pieno in una struttura residenziale. Qual è l’esito?
- Spetta, perché Rosa è parente di primo grado e la disabilità grave è accertata.
- Non spetta, perché la persona assistita è ricoverata a tempo pieno.
- Non spetta, perché i tre giorni mensili sono dovuti solo quando i genitori della persona con disabilità abbiano compiuto 65 anni o siano affetti da patologie invalidanti.
Scelta: la scelta corretta è la seconda. L’art. 33, comma 3, L. 104/1992 richiede che la persona con disabilità grave non sia ricoverata a tempo pieno. La prima alternativa sarebbe giusta se la madre non fosse ricoverata a tempo pieno. La terza alternativa sarebbe giusta se il caso riguardasse l’estensione del permesso a parenti o affini entro il terzo grado, estensione che opera solo in presenza di mancanza, decesso, età pari o superiore a 65 anni o patologie invalidanti di genitori, coniuge, parte dell’unione civile o convivente di fatto; Rosa, però, è parente di primo grado.
Le trappole di questo capitolo
| La trappola | Perché sembra giusta | Come si smaschera |
|---|---|---|
| Pensare che la pensione di inabilità non spetti ai ricoverati in istituto | Il ricovero sembra assorbire ogni bisogno economico | L’art. 12 L. 118/1971 riduce la prestazione al 50%, non la cancella |
| Usare la soglia del 33% per l’assegno mensile | Il 33% è la soglia più nota dell’invalidità civile | L’assegno mensile richiede una riduzione pari o superiore al 74%, distinta dalla soglia di accesso |
| Ritenere che i permessi ex art. 33 L. 104/1992 spettino a qualsiasi parente | La finalità assistenziale sembra favorire tutta la famiglia | Il comma 3 limita la platea al secondo grado e, con condizioni, al terzo; il quarto grado non rientra |
| Credere che l’indennità di accompagnamento sia preclusa dopo i 65 anni | Le prestazioni di invalidità civile legate al lavoro hanno limiti anagrafici | L’art. 2 L. 118/1971 estende espressamente ai ultrasessantacinquenni l’assistenza sociosanitaria e l’indennità di accompagnamento |
| Confondere la disabilità L. 104 con l’invalidità civile | Entrambe riguardano condizioni di salute e danno diritti | La L. 104 si fonda su compromissioni e barriere, con valutazione di base INPS; la L. 118 su riduzione della capacità lavorativa e prestazioni economiche |
| Ritenere che l’autocertificazione per l’assegno mensile sia una formalità unica | Le dichiarazioni sostitutive spesso si presentano una sola volta | L’art. 13, comma 2, L. 118/1971 impone la dichiarazione annuale e la tempestiva comunicazione se l’attività lavorativa inizia |
Riferimenti
- L. 30 marzo 1971, n. 118 — Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5, in materia di mutilati e invalidi civili. Art. 2: definizione di mutilati e invalidi civili, soglia di riduzione della capacità lavorativa, rilevanza degli ultrasessantacinquenni; art. 12: pensione di inabilità; art. 13: assegno mensile.
- L. 5 febbraio 1992, n. 104 — Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità. Art. 3: definizione di persona con disabilità e sostegno; art. 4: valutazione di base; art. 33: permessi e agevolazioni per l’assistenza; art. 38: convenzioni.
Da collegare
Il capitolo si collega a z, che riprende la distinzione tra assistenza e previdenza. Le prestazioni economiche qui trattate si ritrovano nelle istruttorie di reddito, mentre i permessi dell’art. 33 L. 104/1992 si intrecciano con le discipline dei congedi e dei rapporti di lavoro.
L'Assegno di inclusione e il Supporto per la formazione e il lavoro
Che cosa saprai fare
- Riconoscere se un nucleo rientra nell’Assegno di inclusione oppure nel Supporto per la formazione e il lavoro, in base a composizione, età e condizione ISEE.
- Stabilire le conseguenze esatte dell’avvio di un’attività lavorativa durante la fruizione: differenza tra lavoro dipendente e autonomo, soglie, termini di comunicazione, sospensione e decadenza.
- Distinguere sospensione, revoca e decadenza dell’ADI o del SFL e collegare ciascuna ipotesi alla causa che la determina, anche in presenza di misure cautelari o condanne penali.
La logica dei due strumenti
Il decreto costruisce un sistema a due velocità. L’Assegno di inclusione (ADI) è una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all’adesione a un percorso personalizzato (art. 1). È pensato per nuclei con fragilità: disabilità, minorenni, ultra-sessantenni, soggetti in condizione di svantaggio inseriti in programmi di cura certificati dalla PA. Non è un semplice trasferimento: chi può lavorare è attivato, chi non può è preso in carico dai servizi sociali.
Il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), istituito già dal 1° settembre 2023, è invece una misura di attivazione: non garantisce un reddito minimo, ma un’indennità di partecipazione a percorsi di formazione, orientamento e accompagnamento al lavoro (art. 12). Si rivolge ai componenti di nuclei tra 18 e 59 anni con ISEE non superiore a 10.140 euro annui che non hanno i requisiti per l’ADI. Attenzione: il SFL è incompatibile con il Reddito di cittadinanza, la Pensione di cittadinanza e ogni altro strumento pubblico di integrazione o sostegno al reddito per la disoccupazione; l’ADI, invece, è compatibile con gli strumenti di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria, purché ricorrano le altre condizioni (art. 2 c. 9).
Chi entra nell’Assegno di inclusione e chi ne resta fuori
La platea dell’ADI è definita in positivo e in negativo. In positivo, l’art. 2 c. 1 indica nuclei con disabilità, minorenni, persone con almeno sessant’anni oppure componenti in condizioni di svantaggio inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione. La disabilità è quella definita dal DPCM 5 dicembre 2013, n. 159.
In negativo, due esclusioni sono frequenti nei quesiti. Non ha diritto all’ADI il nucleo familiare in cui un componente sottoposto agli obblighi dell’art. 6 c. 4 risulti disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alle dimissioni: restano salve le dimissioni per giusta causa e la risoluzione consensuale intervenuta nella procedura di conciliazione ex art. 7 della L. 604/1966 (art. 2 c. 3). Inoltre, non ha diritto al trasferimento dell’ADI il nucleo per i cui componenti minorenni non sia documentato l’adempimento dell’obbligo di istruzione nell’ambito del patto per l’inclusione (art. 2 c. 3-bis). Un dettaglio operativo: i redditi e i beni patrimoniali non compresi nell’ISEE sono dichiarati all’atto della richiesta e valutati per il beneficio (art. 2 c. 8).
La residenza è un requisito di fatto. La continuità si intende interrotta se il soggetto è assente dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a due mesi continuativi, oppure per un periodo pari o superiore a quattro mesi anche non continuativi nell’arco di diciotto mesi. Non interrompono la continuità le assenze per gravi e documentati motivi di salute (art. 2 c. 10).
La condizione economica e la prova dei mezzi
L’ADI richiede la prova dei mezzi. Il nucleo deve essere valutato secondo l’ISEE in corso di validità; i redditi e i beni non compresi nell’ISEE sono dichiarati e valutati (art. 2 c. 8). La norma non fissa una soglia ISEE unica per l’ADI: il requisito si verifica in base ai parametri di cui all’art. 2 c. 2, richiamati dall’art. 12 per il SFL. Per il SFL la soglia è espressa: ISEE familiare non superiore a 10.140 euro annui, moltiplicata per il parametro della scala di equivalenza ISEE (art. 12 cc. 2 e 4).
La scala di equivalenza non conta i componenti per tutto il periodo in cui risiedono in strutture a totale carico pubblico e nei periodi di interruzione della residenza in Italia (art. 2 c. 5). In pratica, chi non è in famiglia o non è in Italia non aumenta la scala.
Quanto spetta e come si eroga
Il beneficio economico ADI è una integrazione del reddito familiare fino a una soglia di 6.500 euro annui, elevata a 8.190 euro annui se il nucleo è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, oppure da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza (art. 3 c. 1). La soglia si moltiplica per il parametro della scala di equivalenza. Se il nucleo è in affitto con contratto registrato, l’integrazione comprende anche il canone annuo, fino a 3.640 euro annui, oppure 1.950 euro annui per i nuclei di anziani o disabili gravi/non autosufficienti. Questa integrazione locazione non rileva ai fini della soglia di reddito familiare. Il beneficio non può comunque essere inferiore a 480 euro annui (art. 3 c. 4).
La durata è continuativa e non superiore a diciotto mesi, rinnovabile, previa presentazione della domanda, per periodi ulteriori di dodici mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi il beneficio è rinnovato, previa presentazione della domanda. La prima mensilità di rinnovo è erogata in misura pari al 50 per cento dell’importo mensile rinnovato (art. 3 c. 2).
L’ADI è erogato con la Carta di inclusione, uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile. Oltre ai pagamenti, permette prelievi di contante entro un limite mensile non superiore a 100 euro per singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza, e un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione. Sono vietati l’uso per giochi con vincite in denaro, per acquisto di sigarette, anche elettroniche, di derivati del fumo, giochi pirotecnici e prodotti alcolici (art. 4 cc. 8-9). La consegna della carta avviene dopo sette giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale (art. 4 c. 10).
Il beneficio decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione del patto di attivazione digitale (art. 4 c. 2). La richiesta è telematica all’INPS, anche tramite patronati; i CAF possono presentarla solo previa convenzione con l’INPS (art. 4 c. 1). L’INPS riconosce il beneficio dopo la verifica dei requisiti nelle banche dati proprie, dei comuni, del Ministero dell’interno tramite ANPR, del Ministero della giustizia, dell’istruzione, dell’Anagrafe tributaria, del PRA e delle altre PA detentrici dei dati, attraverso sistemi di interoperabilità.
Il percorso di attivazione e gli obblighi
Il cuore della misura è l’attivazione. Dopo la richiesta, il beneficiario deve iscriversi al SIISL, il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e realizzato dall’INPS (art. 5 c. 1). Con la sottoscrizione del patto di attivazione digitale scatta il diritto alla prestazione. L’INPS invia automaticamente i dati del nucleo al servizio sociale del comune per l’analisi e la presa in carico dei componenti con bisogni complessi.
I beneficiari devono presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro centoventi giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale. Poi, ogni novanta giorni, i beneficiari non attivabili al lavoro devono presentarsi ai servizi sociali o agli istituti di patronato per aggiornare la posizione. La mancata presentazione comporta la sospensione del beneficio economico (art. 4 c. 4).
I servizi sociali effettuano una valutazione multidimensionale, da cui nasce il patto per l’inclusione. I componenti del nucleo di età compresa tra 18 e 59 anni, attivabili al lavoro e tenuti agli obblighi ex art. 6 c. 4, sono avviati ai centri per l’impiego o ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato. Questo patto va sottoscritto entro sessanta giorni dall’avvio al centro per l’impiego; successivamente, ogni novanta giorni i beneficiari attivabili al lavoro devono presentarsi ai centri per l’impiego o ai soggetti accreditati. Anche qui la mancata presentazione sospende il beneficio (art. 4 cc. 5-6).
Sono tenuti all’obbligo di adesione e di partecipazione attiva alle attività formative, di lavoro e di politica attiva individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa i componenti maggiorenni che esercitano la responsabilità genitoriale, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, e che non abbiano carichi di cura come indicati dal comma 5 dell’art. 6 (art. 6 c. 4). Il patto per l’inclusione può prevedere la partecipazione a progetti utili alla collettività, a titolarità dei comuni o di amministrazioni pubbliche convenzionate, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni. Equivale alla partecipazione ai progetti la partecipazione ad attività di volontariato presso enti del Terzo settore, definita d’intesa con il comune (art. 6 c. 5-bis).
Cosa succede se il beneficiario lavora
La compatibilità con il lavoro dipende dalla natura dell’attività. Se durante l’erogazione dell’ADI uno o più componenti avviano un lavoro dipendente, il maggior reddito non concorre alla determinazione del beneficio entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui. Si comunicano all’INPS esclusivamente i redditi eccedenti, per la parte eccedente. L’avvio del lavoro dipendente si desume dalle comunicazioni obbligatorie; il lavoratore deve comunque comunicare il reddito all’INPS entro trenta giorni dall’avvio. Se il termine di trenta giorni decorre senza che la comunicazione sia resa, l’erogazione è sospesa finché non si ottempera, e comunque non oltre tre mesi dall’avvio; decorsi tre mesi, il diritto decade (art. 3 c. 5).
Per l’avvio di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, la regola è più severa: l’interessato deve comunicare all’INPS entro il giorno antecedente all’inizio, a pena di decadenza dal beneficio. Il reddito si individua secondo il principio di cassa, come differenza tra ricavi e compensi percepiti e spese sostenute, ed è comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre. A titolo di incentivo, il beneficiario fruisce senza variazioni dell’Assegno per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale; il beneficio è poi aggiornato ogni trimestre, e il reddito concorre per la parte eccedente 3.000 euro lordi annui (art. 3 c. 6).
Se l’offerta di lavoro riguarda un rapporto di durata compresa tra uno e sei mesi, l’ADI è sospeso d’ufficio per la durata del rapporto. Al termine, il beneficio continua per il periodo residuo, e quanto percepito non si computa per il mantenimento del beneficio (art. 9 c. 2). Se nel nucleo ci sono figli con età inferiore a quattordici anni, anche con genitori legalmente separati, l’offerta va accettata se il luogo di lavoro non eccede la distanza di 80 chilometri dal domicilio o è raggiungibile entro 120 minuti con mezzi pubblici (art. 9 c. 1-bis).
Ogni variazione riguardante le condizioni e i requisiti di accesso e mantenimento va comunicata entro quindici giorni dall’evento, a pena di decadenza (art. 3 c. 8). In caso di variazione del nucleo familiare, l’interessato presenta entro un mese una DSU aggiornata, a pena di decadenza (art. 3 c. 10). Per i trattamenti pensionistici intervenuti, la situazione reddituale è aggiornata ai fini del reddito familiare (art. 3 c. 9).
Il Supporto per la formazione e il lavoro: regole specifiche
Il SFL si chiede con modalità telematiche analoghe a quelle dell’ADI. Il richiedente deve dimostrare l’iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, previsti dal DPR 263/2012, o comunque funzionali all’adempimento dell’obbligo di istruzione, rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) e autorizzare la trasmissione dei dati ai centri per l’impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati alla intermediazione (art. 12 c. 3).
Dopo la sottoscrizione del patto di attivazione digitale, il richiedente è convocato presso il servizio per il lavoro competente per la stipula del patto di servizio personalizzato. Nel patto il beneficiario deve indicare, con idonea documentazione, di essersi rivolto ad almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all’attività di intermediazione (art. 12 c. 5). Il patto può prevedere l’adesione ai servizi e ai percorsi formativi del Programma GOL.
La partecipazione alle attività determina l’accesso al beneficio economico del SFL: un’indennità di partecipazione pari a 500 euro mensili, erogata per tutta la durata della misura, entro un limite massimo di dodici mensilità, tramite bonifico mensile INPS. Il limite è prorogabile per ulteriori dodici mesi, previo aggiornamento del patto di servizio, se alla scadenza dei primi dodici mesi risulta la partecipazione a un corso di formazione; il beneficio è erogato nei limiti della durata del corso (art. 12 cc. 7 e 7-bis).
L’interessato deve confermare, almeno ogni novanta giorni, ai servizi competenti, anche in via telematica, la partecipazione alle attività; in mancanza di conferma il beneficio è sospeso (art. 12 c. 8). La mancata iscrizione ai percorsi di istruzione degli adulti comporta la non erogazione del beneficio, che comunque decorre dall’inizio del percorso formativo (art. 12 c. 9).
Incentivi all’assunzione
Il sistema premia chi assume con varie misure, ma il beneficio è subordinato all’inserimento dell’offerta di lavoro nel SIISL (art. 10 c. 3). Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’ADI con contratto a tempo indeterminato, pieno o parziale, o con contratto di apprendistato, è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l’esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore, esclusi i premi INAIL, nel limite di 8.000 euro su base annua. Per le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato l’esonero opera nel limite massimo di ventiquattro mesi, inclusi i periodi già fruiti con contratto a termine. Se il datore licenzia entro ventiquattro mesi dall’assunzione, deve restituire l’incentivo maggiorato delle sanzioni civili, salvo licenziamento per giusta causa o giustificato motivo (art. 10 c. 1).
Per il contratto a tempo determinato o stagionale, l’esonero è del 50 per cento dei contributi a carico del datore, esclusi i premi INAIL, nel limite di 4.000 euro su base annua, per un massimo di dodici mesi e comunque non oltre la durata del rapporto (art. 10 c. 2). Alle agenzie per il lavoro è riconosciuto, per ogni soggetto assunto a seguito di specifica attività di mediazione tramite piattaforma, un contributo pari al 30 per cento dell’incentivo massimo annuo di cui ai commi 1 e 2 (art. 10 c. 4). Per l’assunzione di persone con disabilità, agli enti del Terzo settore e alle imprese sociali autorizzati all’intermediazione è riconosciuto un contributo differenziato, più elevato per il tempo determinato, calcolato sull’incentivo riconosciuto al datore di lavoro; la norma non fissa una soglia unica, ma condiziona il contributo alla presenza di un responsabile dell’inserimento lavorativo (art. 10 c. 5).
Chi avvia un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione dell’ADI riceve in un’unica soluzione un beneficio addizionale pari a sei mensilità dell’ADI, nei limiti di 500 euro mensili (art. 10 c. 6).
Controlli, sanzioni e sospensioni
I controlli sono affidati a INL, Carabinieri per la tutela del lavoro, INPS e Guardia di finanza (art. 7 c. 1). L’INL e la Guardia di finanza hanno accesso a tutte le informazioni e banche dati trattate dall’INPS, previa convenzione e sentito il Garante privacy (art. 7 c. 2).
Le sanzioni penali colpiscono chi, per ottenere indebitamente il beneficio, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute: reclusione da due a sei anni (art. 8 c. 1). L’omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche da attività irregolari, è punita con la reclusione da uno a tre anni (art. 8 c. 2). Alla condanna definitiva per questi reati, o per un delitto non colposo con pena non inferiore a un anno di reclusione, ovvero all’applicazione di una misura di prevenzione, conseguono di diritto la decadenza immediata dal beneficio e la restituzione di quanto indebitamente percepito. Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla definitività della sentenza o dalla revoca della misura di prevenzione (art. 8 c. 3).
Per il reato di mancata istruzione del minore ex art. 570-ter c.p., la condanna o il patteggiamento comportano la sospensione del beneficio fino alla ripresa della regolare frequenza scolastica, documentata dal dirigente scolastico, oppure per un periodo di due anni in mancanza di certificazione (art. 8 c. 3-bis).
La sospensione cautelare scatta se il beneficiario o richiedente è raggiunto da una misura cautelare personale o è dichiarato latitante o si è sottratto volontariamente all’esecuzione della pena. In questi casi il soggetto non è calcolato nella scala di equivalenza e l’erogazione è sospesa con effetto non retroattivo (art. 8 c. 14). L’autorità giudiziaria invita l’indagato o imputato a dichiarare se gode del beneficio nel primo atto del procedimento (art. 8 c. 16) e comunica i provvedimenti di sospensione all’INPS entro quindici giorni (art. 8 c. 17).
Se l’amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni poste a fondamento dell’istanza o l’omessa o mendace comunicazione successiva di variazioni, dispone l’immediata revoca dal beneficio e la restituzione di quanto indebitamente percepito (art. 8 c. 5). In tutti i casi di revoca o decadenza l’INPS disattiva immediatamente la Carta di inclusione (art. 8 c. 8). Nei casi diversi dalla condanna definitiva di cui al comma 3, il beneficio può essere richiesto da un componente del nucleo familiare solo decorsi sei mesi dalla data del provvedimento di revoca o decadenza (art. 8 c. 9).
Il quadro in tabella
| Elemento | Assegno di inclusione | Supporto per la formazione e il lavoro |
|---|---|---|
| Decorrenza | 1° gennaio 2024 | 1° settembre 2023 |
| Platea | Nuclei con disabilità, minorenni, ultra-sessantenni, svantaggi in carico ai servizi | Componenti 18-59 anni con ISEE ≤ 10.140 € annui senza requisiti ADI |
| Natura | Integrazione al reddito e inclusione sociale/lavorativa | Attivazione: formazione, orientamento, accompagnamento al lavoro |
| Prestazione economica | Soglia 6.500 € annui, 8.190 € per anziani/disabili gravi; integrazione locazione 3.640 € o 1.950 €; minimo 480 € annui | Indennità di partecipazione 500 €/mese, massimo 12 mensilità, prorogabile di 12 |
| Durata | 18 mesi continuativi, rinnovi di 12 mesi; prima mensilità di rinnovo al 50% | 12 mesi, prorogabili di 12 in caso di corso di formazione |
| Incompatibilità | Compatibile con sostegni alla disoccupazione involontaria | Incompatibile con Reddito di cittadinanza, Pensione di cittadinanza e altri sostegni alla disoccupazione |
| Obblighi periodici | Presentarsi ai servizi sociali o ai CPI ogni 90 giorni | Confermare partecipazione ogni 90 giorni |
| Patto | Patto di attivazione digitale + patto per l’inclusione + patto di servizio personalizzato (se attivabile) | Patto di attivazione digitale + patto di servizio personalizzato |
Riconoscere al volo
| Se nel testo leggi... | ...allora il problema è |
|---|---|
| Nucleo con minorenne, richiesta ADI | Ha diritto, purché sussistano i requisiti ISEE e di residenza; i minorenni sono una delle categorie protette. |
| 18-59 anni, ISEE 10.140 €, nessun requisito ADI | Deve essere valutato per il SFL, non per l’ADI. |
| Avvio lavoro dipendente, reddito lordo 2.500 € | Il reddito non concorre all’ADI perché inferiore a 3.000 €; l’interessato deve comunque comunicare l’avvio. |
| Avvio lavoro autonomo senza comunicazione | Decadenza dal beneficio: la comunicazione va data entro il giorno antecedente all’inizio. |
| Mancata presentazione ai servizi sociali ogni 90 giorni | Sospensione del beneficio, non decadenza o revoca. |
| Offerta di lavoro di durata 3 mesi | L’ADI è sospeso d’ufficio per la durata del rapporto e riprende dopo. |
| Dimissioni volontarie di un soggetto obbligato, 10 mesi prima | Il nucleo non ha diritto all’ADI per i dodici mesi successivi, salvo giusta causa o risoluzione consensuale protetta. |
| Condanna definitiva per falsa dichiarazione | Decadenza immediata, restituzione e divieto di nuova richiesta per 10 anni. |
| Misura cautelare personale | Sospensione del beneficio; il soggetto non è calcolato nella scala di equivalenza. |
Un quesito svolto ad alta voce
Prendo un quesito difficile: «Maria percepisce l’Assegno di inclusione da gennaio 2024. Il 10 marzo 2025 avvia una piccola attività di artigianato in forma individuale. Non invia alcuna comunicazione all’INPS. Il 25 marzo l’INPS rileva l’avvio dalle verifiche. Qual è la conseguenza?»
Prima lettura: vedo “attività in forma individuale”, quindi lavoro autonomo, non dipendente. Il perno è la parola “non invia alcuna comunicazione”. La domanda non chiede se il reddito supera i 3.000 euro, ma che cosa succede per la mancata comunicazione dell’avvio.
Scarto subito l’opzione “nessuna conseguenza perché il reddito è sotto 3.000”: la soglia dei 3.000 euro riguarda la rilevanza del reddito, non elimina l’obbligo di comunicare l’avvio. Scarto anche “sospensione fino a comunicazione”: la sospensione per mancata comunicazione è prevista per il lavoro dipendente, non per l’autonomo. Rimangono “decadenza” e “revoca solo se il reddito supera i 3.000”. La revoca per non veridicità è una sanzione amministrativa; qui la norma specifica una conseguenza automatica. L’art. 3 c. 6 dice: l’avvio di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo “è comunicato all’INPS entro il giorno antecedente all’inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio”. La mancata comunicazione produce, per espressa previsione, decadenza. Quindi la risposta è decadenza dal beneficio. Non serve indagare il reddito: l’inadempimento comunicativo è di per sé causa di decadenza.
Allenamento: completa il brano
Brano 1. Il Supporto per la formazione e il lavoro è incompatibile con il Reddito di cittadinanza, con la Pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o sostegno al reddito per la disoccupazione; al contrario, l’Assegno di inclusione è compatibile con ______.
- gli strumenti di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria
- il Reddito di cittadinanza
- la Pensione di cittadinanza
Soluzione e commento. Lacuna: “gli strumenti di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria”. Le opzioni “il Reddito di cittadinanza” e “la Pensione di cittadinanza” risponderebbero alla domanda “con quali misure è incompatibile il Supporto per la formazione e il lavoro?”, non alla compatibilità dell’Assegno di inclusione (art. 2 c. 9).
Brano 2. Se durante l’erogazione dell’Assegno di inclusione uno o più componenti avviano un lavoro dipendente, il maggior reddito non concorre alla determinazione del beneficio entro il limite massimo di ______ euro lordi annui; il lavoratore deve comunque comunicare il reddito all’INPS entro ______ giorni dall’avvio.
Lacuna 1:
- 3.000
- 8.000
- 4.000
Lacuna 2:
- 30
- 15
- 60
Soluzione e commento. Lacune: “3.000” euro e “30” giorni. Per la prima lacuna, 8.000 euro risponde alla domanda “qual è il limite massimo annuo dell’esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato o apprendistato?” (art. 10 c. 1); 4.000 euro risponde alla domanda “qual è il limite massimo annuo per contratti a tempo determinato o stagionale?” (art. 10 c. 2). Per la seconda lacuna, 15 giorni risponde alla domanda “entro quanto vanno comunicate le variazioni delle condizioni e dei requisiti?” (art. 3 c. 8); 60 giorni risponde alla domanda “entro quanto va sottoscritto il patto di servizio personalizzato dopo l’avvio al centro per l’impiego?” (art. 4 c. 5).
Brano 3. Per l’avvio di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo durante l’erogazione dell’Assegno di inclusione, l’interessato deve comunicare all’INPS ______ a pena di ______ dal beneficio.
Lacuna 1:
- entro il giorno antecedente all’inizio dell’attività
- entro trenta giorni dall’avvio dell’attività
- entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre
Lacuna 2:
- decadenza
- sospensione
- revoca
Soluzione e commento. Lacune: “entro il giorno antecedente all’inizio dell’attività” e “decadenza”. Per la prima lacuna, “entro trenta giorni dall’avvio” risponde alla domanda “entro quando il lavoratore dipendente deve comunicare il reddito all’INPS?” (art. 3 c. 5); “entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre” risponde alla domanda “entro quando va comunicato il reddito da lavoro autonomo?” (art. 3 c. 6). Per la seconda lacuna, “sospensione” risponde alla domanda “cosa accade se il lavoratore dipendente omette la comunicazione del reddito entro trenta giorni?” (art. 3 c. 5); “revoca” risponde alla domanda “cosa accade se l’amministrazione accerta dichiarazioni non veritiere o omesse variazioni successive?” (art. 8 c. 5).
Brano 4. I beneficiari dell’Assegno di inclusione devono presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro ______ giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale; successivamente, i beneficiari non attivabili al lavoro devono presentarsi ai servizi sociali o ai patronati ogni ______ giorni.
Lacuna 1:
- 120
- 60
- 90
Lacuna 2:
- 90
- 120
- 60
Soluzione e commento. Lacune: “120” e “90” giorni. Per la prima lacuna, 60 giorni risponde alla domanda “entro quanto va sottoscritto il patto di servizio personalizzato dopo l’avvio al centro per l’impiego?” (art. 4 c. 5); 90 giorni risponde alla cadenza successiva al primo appuntamento (seconda lacuna). Per la seconda lacuna, 120 giorni risponde alla domanda “entro quanto avviene il primo appuntamento presso i servizi sociali?” (art. 4 c. 4); 60 giorni risponde alla domanda “entro quanto va sottoscritto il patto di servizio personalizzato?” (art. 4 c. 5).
Allenamento: casi operativi
Caso 1 — Domanda di Assegno di inclusione con dimissioni volontarie
Il 12 febbraio 2025 il funzionario INPS esamina la domanda di Assegno di inclusione del nucleo Rinaldi, che include un figlio minorenne e ha ISEE in corso di validità. Il padre, componente tenuto agli obblighi dell’art. 6 c. 4, ha rassegnato dimissioni volontarie il 1° ottobre 2024, senza giusta causa e senza risoluzione consensuale protetta. Come deve essere trattata la domanda?
- Va respinta per l’intero nucleo, perché le dimissioni volontarie di un soggetto obbligato nei dodici mesi precedenti escludono il diritto all’ADI.
- Va sospesa l’erogazione finché il padre non si presenta ai servizi sociali per aggiornare la posizione.
- Va dichiarata la decadenza per omessa comunicazione della variazione entro quindici giorni dall’evento.
Scelta: va respinta per l’intero nucleo. Perché: l’art. 2 c. 3 esclude il diritto all’ADI per i dodici mesi successivi alle dimissioni volontarie di un componente obbligato ex art. 6 c. 4, salvo giusta causa o risoluzione consensuale protetta. Distrattori: la sospensione sarebbe corretta se il nucleo fosse già beneficiario e il componente non si presentasse all’aggiornamento periodico ogni novanta giorni; la decadenza sarebbe corretta se le dimissioni fossero intervenute durante la fruizione e non fossero state comunicate entro quindici giorni dall’evento.
Caso 2 — Lavoro dipendente avviato durante l’ADI e comunicazione tardiva
Il 7 aprile 2025 il funzionario INPS verifica la posizione di Giuseppina, percettrice dell’Assegno di inclusione. Il 1° marzo 2025 Giuseppina ha iniziato un lavoro dipendente con reddito lordo annuo di 4.200 euro, ma non ha ancora comunicato il reddito all’INPS. Sono trascorsi trentasette giorni dall’avvio. Quale trattamento deve applicare il funzionario?
- Sospende l’erogazione finché Giuseppina non comunica il reddito e, se non ottempera entro tre mesi dall’avvio, dichiara la decadenza.
- Dispone immediatamente la decadenza, perché sono decorsi più di tre mesi dall’avvio senza comunicazione.
- Non sospende l’erogazione e considera il reddito per la parte eccedente i 3.000 euro, perché il reddito lordo annuo è 4.200 euro.
Scelta: sospende l’erogazione finché non comunica, con il limite di tre mesi. Perché: l’art. 3 c. 5 prevede che il lavoratore comunichi il reddito entro trenta giorni dall’avvio; decorso il termine senza comunicazione, l’erogazione è sospesa finché non si ottempera e, se non si provvede entro tre mesi dall’avvio, il diritto decade. Qui sono trascorsi trentasette giorni, quindi opera la sospensione. Distrattori: la decadenza immediata sarebbe corretta se fossero già decorsi più di tre mesi dall’avvio senza comunicazione; il computo del solo reddito eccedente 3.000 euro sarebbe corretto se la comunicazione fosse stata resa tempestivamente, perché solo la parte eccedente concorre al beneficio.
Caso 3 — Supporto per la formazione e il lavoro e agenzie contattate
Nel marzo 2025 il funzionario INPS valuta la posizione di Marco, 34 anni, che ha presentato domanda di Supporto per la formazione e il lavoro. Marco ha ISEE pari a 10.140 euro, ha reso la DID, è iscritto a un percorso di istruzione degli adulti di primo livello e ha sottoscritto il patto di attivazione digitale. Al momento della stipula del patto di servizio personalizzato dichiara di essersi rivolto soltanto a due agenzie per il lavoro. Come deve essere valutata la sua posizione ai fini dell’indennità?
- L’indennità non può essere riconosciuta, perché il patto di servizio deve documentare il contatto con almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all’intermediazione.
- L’indennità va sospesa, perché Marco non ha confermato almeno ogni novanta giorni la partecipazione alle attività.
- Il beneficio non va erogato, perché manca l’iscrizione ai percorsi di istruzione degli adulti di primo livello.
Scelta: l’indennità non può essere riconosciuta. Perché: l’art. 12 c. 5 impone al beneficiario di indicare nel patto di servizio personalizzato, con idonea documentazione, di essersi rivolto ad almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all’intermediazione. Due sole agenzie non bastano. Distrattori: la sospensione per mancata conferma della partecipazione ogni novanta giorni sarebbe corretta se Marco fosse già in godimento del SFL e non confermasse la partecipazione; la non erogazione per mancata iscrizione ai percorsi di istruzione degli adulti sarebbe corretta se Marco non risultasse iscritto al percorso di primo livello.
Caso 4 — Integrazione locazione per nucleo di anziani
Il funzionario INPS deve determinare l’integrazione del canone di locazione per un nucleo beneficiario dell’Assegno di inclusione, composto da due persone di 68 e 70 anni, in affitto con contratto registrato. Quale importo annuo riconosce a titolo di integrazione locazione?
- Riconosce 1.950 euro annui, perché il nucleo è composto da persone di età pari o superiore a 67 anni.
- Riconosce 3.640 euro annui, perché il canone è superiore a tale importo e il contratto è registrato.
- Riconosce 480 euro annui, perché il beneficio non può comunque essere inferiore a tale somma.
Scelta: riconosce 1.950 euro annui. Perché: per i nuclei in affitto composti da anziani o da disabili gravi o non autosufficienti, l’integrazione locazione è riconosciuta fino a 1.950 euro annui. Distrattori: l’importo di 3.640 euro sarebbe corretto per un nucleo in affitto che non rientra tra anziani o disabili gravi/non autosufficienti; l’importo di 480 euro sarebbe corretto se si applicasse il limite minimo del beneficio economico ADI, non il tetto dell’integrazione locazione.
Le trappole di questo capitolo
| La trappola | Perché sembra giusta | Come si smaschera |
|---|---|---|
| Confondere sospensione e decadenza | Entrambe impediscono temporaneamente l’erogazione | La sospensione è legata a mancate presentazioni o conferme; la decadenza è legata a omissioni di comunicazione o avvii non dichiarati. Controlla la causa esatta nella norma. |
| Applicare la soglia dei 3.000 euro al lavoro autonomo | La soglia compare sia per il dipendente sia per l’autonomo | Per l’autonomo la comunicazione dell’avvio va fatta prima dell’inizio, a pena di decadenza, indipendentemente dal reddito. La soglia dei 3.000 rileva solo per il concorso del reddito già dichiarato. |
| Ritenere il SFL compatibile con la NASpI | L’ADI è compatibile con i sostegni alla disoccupazione | Il SFL ha una regola speculare: è incompatibile con ogni strumento di integrazione o sostegno al reddito per la disoccupazione. Basta ricordare la diversa natura: attivazione versus sostegno. |
| Credere che l’ADI sia una somma fissa | Molte prestazioni assistenziali hanno importi tabellari | L’ADI è una integrazione al reddito: si parte dalla soglia moltiplicata per la scala, si sottrae il reddito familiare. L’importo dipende dal reddito. |
| Considerare piena la prima mensilità di rinnovo | I rinnovi sembrano automatici | La prima mensilità di rinnovo è ridotta al 50 per cento. La norma lo prevede espressamente all’art. 3 c. 2. |
| Ritenere definitiva la sospensione per offerta di lavoro di 3 mesi | La sospensione sembra interrompere il rapporto | L’art. 9 c. 2 dice che al termine del rapporto il beneficio continua per il periodo residuo. |
| Confondere le percentuali degli incentivi | Le soglie sono vicine | Il tempo indeterminato è esonerato al 100%, il determinato al 50%, le agenzie al 30%. Le percentuali diverse per gli enti del Terzo settore non vanno memorizzate se non nel meccanismo. |
Riferimenti
- Art. 1 D.L. 48/2023: istituisce l’Assegno di inclusione dal 1° gennaio 2024 e ne definisce la natura.
- Art. 2 D.L. 48/2023: individua i beneficiari, le esclusioni per dimissioni volontarie e per obbligo di istruzione, le regole su scala, ISEE e residenza.
- Art. 3 D.L. 48/2023: disciplina importi, durata, rinnovi, compatibilità con lavoro dipendente e autonomo, obblighi di comunicazione.
- Art. 4 D.L. 48/2023: modalità di richiesta, decorrenza, percorso di attivazione, Carta di inclusione e limiti di prelievo.
- Art. 5 D.L. 48/2023: istituisce il SIISL e la piattaforma digitale per i beneficiari.
- Art. 6 D.L. 48/2023: definisce il percorso personalizzato, gli obblighi di attivazione, i progetti utili alla collettività.
- Art. 7 D.L. 48/2023: assegna i controlli a INL, Carabinieri, INPS e Guardia di finanza.
- Art. 8 D.L. 48/2023: sanzioni penali, decadenza, revoca, sospensione cautelare, divieti di nuova richiesta.
- Art. 9 D.L. 48/2023: offerte di lavoro, distanza per nuclei con figli sotto i 14 anni, sospensione per rapporti da uno a sei mesi.
- Art. 10 D.L. 48/2023: incentivi all’assunzione e contributi alle agenzie, beneficio addizionale per lavoro autonomo.
- Art. 11 D.L. 48/2023: monitoraggio, valutazione, cabina di regia, Osservatorio sulle povertà.
- Art. 12 D.L. 48/2023: istituisce il Supporto per la formazione e il lavoro e ne disciplina requisiti, percorso e indennità.
- Art. 13 D.L. 48/2023: disposizioni transitorie sul Reddito di cittadinanza, accantonamenti e monitoraggio della spesa.
Da collegare
Questo capitolo va letto insieme a “L’ISEE nella verifica dei requisiti”, perché la prova dei mezzi per ADI e SFL passa dalla DSU e dalla scala di equivalenza, e a “Il Reddito di cittadinanza e il passaggio alle nuove misure”, per capire che cosa resta del vecchio sistema. Le regole sulle comunicazioni obbligatorie e sulla DID sono approfondite nel capitolo “Le comunicazioni obbligatorie e la DID”.
L'ISEE e la condizione economica: DSU, nucleo familiare e scala di equivalenza
Che cosa saprai fare
- riconoscere se un soggetto rientra nel nucleo familiare ordinario ISEE oppure in un nucleo speciale per prestazioni socio-sanitarie, per minorenni o per il diritto allo studio universitario;
- stabilire come si compone l'ISEE a partire dall'indicatore reddituale e da quello patrimoniale e quali franchigie e detrazioni riducono la condizione economica;
- distinguere DSU ordinaria, DSU aggiornata e ISEE corrente, individuando canale di presentazione, validità e conseguenze di omissioni o difformità.
L’ISEE non è una prestazione, ma lo strumento unificato per valutare la condizione economica di chi chiede prestazioni sociali agevolate: serve sia per l’accesso, sia per stabilire quanto il richiedente deve compartecipare al costo. Nel concorso, la difficoltà non è spiegare l’ISEE, ma riconoscere in poche righe quale regola di nucleo, quale componente reddituale o patrimoniale e quale tipo di dichiarazione si applica al caso concreto.
Perché l’ISEE non è un reddito ma un indicatore
L’art. 2 del D.P.C.M. 159/2013 definisce l’ISEE come rapporto tra l’ISE, cioè l’Indicatore della Situazione Economica, e il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare. La ratio è evidente: non si guarda solo al reddito complessivo, ma a quanto quel reddito deve “bastare” in rapporto ai componenti. Per questo un nucleo di quattro persone e un single con lo stesso reddito hanno ISEE diverso.
Il comma 1 dell’art. 2 qualifica la determinazione e l’applicazione dell’ISEE come livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Ne deriva che gli enti erogatori possono aggiungere criteri ulteriori di selezione solo per tipologie di prestazioni che lo rendano necessario, ma resta comunque salva la valutazione complessiva del nucleo attraverso l’ISEE.
L’ISE è la somma di due componenti: l’indicatore della situazione reddituale e il venti per cento dell’indicatore della situazione patrimoniale. Il patrimonio, quindi, conta, ma con un peso ridotto rispetto al reddito.
Il nucleo familiare ordinario: la regola anagrafica e le eccezioni
La regola base, posta dall’art. 3, comma 1, è che il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU. Ma è una regola che subisce molteplici eccezioni, ed è lì che si concentrano i quesiti.
- Coniugi con diversa residenza anagrafica: fanno parte dello stesso nucleo. Va identificata la residenza familiare di comune accordo; in mancanza di accordo, l’ultima residenza comune, o in assenza di questa, la residenza del coniuge di maggior durata. Il coniuge iscritto AIRE è attratto nel nucleo anagrafico dell’altro coniuge (art. 3, comma 2).
- Figlio minore di anni 18: fa parte del nucleo del genitore con il quale convive. In affidamento preadottivo, entra nel nucleo dell’affidatario anche se risulta nella famiglia anagrafica del genitore. In affidamento temporaneo ex L. 184/1983, è nucleo a sé stante, salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo; se collocato presso comunità, è nucleo a sé stante (art. 3, comma 4).
- Figlio maggiorenne non convivente: fa parte del nucleo dei genitori se è a loro carico ai fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli. Se i genitori appartengono a nuclei distinti ed è a carico di entrambi, entra nel nucleo di uno dei genitori da lui identificato (art. 3, comma 5).
- Convivenza anagrafica: il soggetto in convivenza anagrafica ex D.P.R. 223/1989 è considerato nucleo a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo del coniuge. Il figlio minorenne segue il genitore con cui conviveva prima dell’ingresso in convivenza; se genitore e figlio minorenne sono nella medesima convivenza, il minore è componente dello stesso nucleo del genitore (art. 3, comma 6).
Nuclei speciali: socio-sanitario, minorenni e diritto allo studio
Per alcune prestazioni il legislatore consente di restringere o integrare il nucleo ordinario.
- Prestazioni socio-sanitarie rivolte a maggiorenni: l’art. 6 consente al beneficiario di formare un nucleo ristretto composto da beneficiario, coniuge, figli minori e figli maggiorenni secondo le regole dell’art. 3, commi da 2 a 6. Resta comunque salva la possibilità di usare il nucleo ordinario dell’art. 3. Per le prestazioni rivolte a minorenni, l’ISEE si calcola con le regole dell’art. 7.
- Prestazioni per minorenni: in presenza di genitori non conviventi e nei casi previsti dall’art. 7, comma 1, lettere a) e b), l’ISEE è integrato di una componente aggiuntiva calcolata sulla situazione economica del genitore non convivente, secondo l’allegato 2, comma 2.
- Diritto allo studio universitario: lo studente fa parte del nucleo dei genitori, salvo che ricorrano entrambi i requisiti dell’art. 8, comma 2: residenza fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla DSU, in alloggio non di proprietà di un membro della famiglia, e adeguata capacità di reddito definita con decreto ministeriale. Per i corsi di dottorato di ricerca, il nucleo è formato dal richiedente, dal coniuge, dai figli minori e dai figli maggiorenni secondo le regole dell’art. 3, commi da 2 a 5, salva la possibilità di scegliere il nucleo ordinario. Per studenti stranieri o italiani residenti all’estero si usa l’ISEE estero, calcolato come somma dei redditi percepiti all’estero e del venti per cento dei patrimoni posseduti all’estero.
Come si costruisce l’ISEE: ISR + 20% ISP, poi diviso per la scala di equivalenza
L’art. 4 determina l’indicatore della situazione reddituale. Il reddito di ciascun componente si ottiene sommando i redditi indicati dal comma 2 al netto degli importi del comma 3; dalla somma per l’intero nucleo si detraggono le spese o franchigie del comma 4. I redditi e gli importi sono riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU; le spese e le franchigie del comma 4 sono riferite all’anno solare precedente.
La franchigia più rilevante in materia reddituale è quella per l’abitazione in locazione: si sottrae, fino a concorrenza, il valore del canone annuo previsto nel contratto di locazione, del quale sono dichiarati gli estremi di registrazione, per un ammontare massimo di 7.000 euro, incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Questa detrazione è alternativa a quella per i nuclei residenti in abitazione di proprietà, disciplinata dall’art. 5, comma 2.
L’art. 5 determina l’indicatore della situazione patrimoniale, che è la somma del patrimonio immobiliare e mobiliare.
- Patrimonio immobiliare: si considera il valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni intestati a persone fisiche non esercenti attività d’impresa, definito ai fini IMU al 31 dicembre del secondo anno precedente la DSU, indipendentemente dal periodo di possesso nell’anno. Dal valore si detrae, fino a concorrenza, l’eventuale debito residuo al 31 dicembre del secondo anno precedente per mutui contratti per l’acquisto o la costruzione dell’immobile. Per i nuclei residenti in abitazione di proprietà, il valore della casa di abitazione, al netto del mutuo residuo, non rileva se inferiore alla soglia di 52.500 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo; se superiore, rileva in misura pari a due terzi della parte eccedente.
- Patrimonio immobiliare all’estero: si considera il valore definito ai fini dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, con la stessa datazione e detrazione del mutuo residuo.
- Patrimonio mobiliare: dal valore si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente successivo al primo, fino a un massimo di 10.000 euro. La soglia è incrementata di 1.000 euro per ogni figlio componente il nucleo successivo al secondo. I titoli di Stato, i buoni fruttiferi postali e i libretti di risparmio postale sono esclusi nel limite complessivo di 50.000 euro. Nei rapporti cointestati anche a soggetti di nuclei diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.
La DSU: presentazione, validità e canali
L’ISEE si calcola sulla base della Dichiarazione Sostitutiva Unica. Il richiedente presenta un’unica DSU riferita al nucleo familiare dell’art. 3, con le informazioni necessarie alla determinazione dell’ISEE. La DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre. È lasciata facoltà al cittadino di presentare una nuova DSU entro il periodo di validità per far rilevare mutamenti delle condizioni familiari ed economiche.
La DSU può essere presentata ai comuni, ai centri di assistenza fiscale, all’amministrazione pubblica in qualità di ente erogatore della prima prestazione, o alla sede INPS competente. È comunque consentita la presentazione all’INPS in via telematica direttamente dal richiedente, con compilazione assistita. La presentazione avviene prioritariamente in modalità precompilata, ferma restando la possibilità di presentare la DSU ordinaria.
I soggetti incaricati della ricezione trasmettono i dati al sistema informativo dell’ISEE entro i successivi quattro giorni lavorativi e rilasciano esclusivamente la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della DSU. L’INPS determina l’ISEE sulla base dei dati autodichiarati, degli elementi acquisiti dall’Agenzia delle entrate e dei propri archivi. L’attestazione riportante l’ISEE è resa disponibile al dichiarante entro il secondo giorno lavorativo successivo all’acquisizione dei dati dell’anagrafe tributaria.
ISEE corrente: quando il dato ordinario è troppo vecchio
L’art. 9 consente di calcolare un ISEE corrente quando, in presenza di un ISEE in corso di validità, vi sia una rilevante variazione. Per la componente reddituale, l’ISEE corrente può essere calcolato alternativamente quando si verifica una variazione della situazione lavorativa, una variazione superiore al 25 per cento dell’indicatore reddituale corrente rispetto a quello ordinario, oppure l’interruzione dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari indicati all’art. 4, comma 2, lettera f).
Le variazioni della situazione lavorativa o dei trattamenti devono essere avvenute posteriormente al 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il reddito considerato nell’ISEE ordinario. L’indicatore reddituale corrente si calcola aggiornando i redditi con quelli conseguiti nei dodici mesi precedenti la richiesta, secondo il principio di cassa per le attività autonome. L’ISEE corrente reddituale ha validità di sei mesi dalla presentazione del modulo sostitutivo, salvo variazioni della situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti, nel qual caso va aggiornato entro due mesi.
Dal 1° aprile di ciascun anno è possibile presentare un ISEE corrente anche per la componente patrimoniale, quando il patrimonio calcolato con riferimento all’anno precedente differisca per più del venti per cento rispetto a quello ordinario. In questo caso la validità è fino al 31 dicembre dell’anno di presentazione del modulo sostitutivo. Se vengono aggiornate entrambe le componenti, la validità resta comunque non oltre il 31 dicembre dell’anno di presentazione, salvo variazioni occupazionali o dei trattamenti.
Omissioni, difformità e controlli
L’attestazione riporta analiticamente le eventuali omissioni o difformità rilevate dall’INPS tramite l’Agenzia delle entrate o altre amministrazioni. Il richiedente può presentare una nuova DSU oppure richiedere comunque la prestazione mediante l’attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o difformità. Tale dichiarazione è valida ai fini dell’erogazione, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione per dimostrare completezza e veridicità dei dati.
Se trascorsi quindici giorni lavorativi dalla presentazione della DSU il dichiarante non ha ricevuto l’attestazione, può autodichiarare tutte le componenti necessarie mediante modulo integrativo e ottenere un’attestazione provvisoria dell’ISEE, valida fino all’invio dell’attestazione ordinaria. In caso di imminente scadenza dei termini per l’accesso a una prestazione, la richiesta può essere presentata con la ricevuta di presentazione della DSU; l’ente erogatore acquisirà successivamente l’attestazione.
Il quadro in tabella
| Oggetto | Regola / dato da ricordare | Fonte |
|---|---|---|
| Nucleo familiare ordinario | Famiglia anagrafica alla data della DSU; coniugi con diversa residenza fanno comunque parte dello stesso nucleo; figlio maggiorenne a carico IRPEF non coniugato e senza figli resta nel nucleo dei genitori. | Art. 3 |
| Nucleo socio-sanitario maggiorenni | Possibilità di nucleo ristretto: beneficiario, coniuge, figli minori e maggiorenni secondo le regole dell’art. 3. | Art. 6 |
| Prestazioni per minorenni | Componente aggiuntiva sul genitore non convivente nei casi previsti. | Art. 7 |
| Diritto allo studio universitario | Lo studente resta nel nucleo dei genitori salvo duplice requisito di residenza autonoma e adeguata capacità di reddito. | Art. 8 |
| Formula ISEE | ISEE = ISE / scala di equivalenza; ISE = ISR + 20% patrimonio. | Art. 2, commi 2 e 3 |
| Detrazione locazione | Canone annuo registrato, massimo 7.000 euro + 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. | Art. 4, comma 4 |
| Casa di abitazione di proprietà | Non rileva fino a 52.500 euro + 2.500 euro per figlio successivo al secondo; eccedenza rileva per due terzi. | Art. 5, comma 2 |
| Patrimonio mobiliare | Franchigia 6.000 euro + 2.000 euro per componente successivo al primo, massimo 10.000 euro + 1.000 euro per figlio successivo al secondo; titoli di Stato esclusi fino a 50.000 euro. | Art. 5, commi 4-bis e 6 |
| DSU | Valida dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre; presentazione telematica prioritaria. | Art. 10 |
| ISEE corrente reddituale | Validità sei mesi; condizioni: variazione lavorativa, variazione ISR >25%, interruzione trattamenti. | Art. 9 |
| ISEE corrente patrimoniale | Dal 1° aprile; differenza ISP >20%; validità fino al 31 dicembre dell’anno di presentazione. | Art. 9, comma 10 |
| Assegno di maternità di base | Soglia ISEE inferiore a 20.221,13 euro dal 1° gennaio 2024. | Art. 13, comma 3 |
Riconoscere al volo
| Se nel testo leggi... | ...allora il problema è |
|---|---|
| “coniugi con diversa residenza anagrafica” | Il nucleo è unico per entrambi: si applica l’art. 3, comma 2, e occorre individuare la residenza familiare. |
| “figlio maggiorenne non convivente, a carico ai fini IRPEF” | Resta nel nucleo dei genitori solo se non coniugato e senza figli; altrimenti no. |
| “minore in affidamento temporaneo” o “collocato presso comunità” | È considerato nucleo a sé stante, salva la facoltà del genitore affidatario. |
| “soggetto in convivenza anagrafica ex D.P.R. 223/1989” | È nucleo a sé stante, salvo che sia componente del nucleo del coniuge. |
| “contratto di locazione con estremi di registrazione” | Scatta la detrazione reddituale del canone, massimo 7.000 euro + 500 euro per figlio successivo al secondo. |
| “casa di abitazione di proprietà”, “valore IMU”, “mutuo residuo” | Si applica la franchigia di 52.500 euro + 2.500 euro per figlio successivo al secondo; l’eccedenza rileva per due terzi. |
| “titoli di Stato, buoni fruttiferi postali, libretti di risparmio postale” | Sono esclusi dal patrimonio mobiliare nel limite complessivo di 50.000 euro. |
| “perdita del lavoro”, “rapporto a tempo determinato non occupato”, “riduzione dell’attività” | Può scattare l’ISEE corrente per variazione della situazione lavorativa, con validità sei mesi. |
| “omissioni o difformità rilevate nell’attestazione” | Il richiedente può presentare nuova DSU oppure chiedere la prestazione con l’attestazione recante le difformità, salvo documentazione richiesta dall’ente. |
| “imminente scadenza dei termini per l’accesso alla prestazione” | La richiesta può essere accompagnata dalla ricevuta di presentazione della DSU. |
Un quesito svolto ad alta voce
Prendo un quesito della banca dati, formulato sull’assegno per il nucleo familiare, perché allena il riflesso sulla nozione di nucleo e sull’esclusione di un componente.
“Ai sensi della Legge n. 153/1988, a quale dei seguenti componenti del nucleo familiare non spetta l’assegno familiare?”
Alla prima lettura noto che la parola chiave è “non spetta”. Il rischio è selezionare un componente che in astratto fa parte del nucleo, ma per il quale la legge prevede un’esclusione. Le alternative tipiche sono: coniuge convivente, figlio minore, nipote minore a carico, coniuge legalmente separato economicamente autosufficiente. Scarto subito il coniuge convivente e il figlio minore: sono componenti ordinari del nucleo e, in presenza degli altri requisiti reddituali, rientrano. Anche il nipote minore a carico di ascendente diretto può rientrare in specifiche condizioni. Il dubbio si concentra sul coniuge legalmente separato economicamente autosufficiente: la separazione legale non lo esclude sempre, ma l’autosufficienza economica sì. È la formulazione che la normativa fa propria: l’esclusione scatta quando il coniuge legalmente separato è economicamente autosufficiente. Quindi l’opzione corretta è quest’ultima.
Allenamento: completa il brano
1. In materia di detrazione reddituale per abitazione in locazione, si sottrae, fino a concorrenza, il valore del canone annuo previsto nel contratto di locazione, del quale sono dichiarati gli estremi di registrazione, per un ammontare massimo di ______ euro, incrementato di ______ euro per ogni figlio convivente successivo al secondo.
Prima lacuna:
- 7.000
- 6.000
- 52.500
Seconda lacuna:
- 500
- 2.500
- 2.000
Soluzione e commento. Prima lacuna: 7.000; seconda lacuna: 500. La franchigia del canone di locazione è prevista dall’art. 4, comma 4, fino a 7.000 euro, incrementata di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. L’opzione 6.000 risponderebbe alla domanda “qual è la franchigia base sul patrimonio mobiliare?”. L’opzione 52.500 risponderebbe alla domanda “sotto quale valore la casa di abitazione di proprietà non rileva?”. Nella seconda lacuna, 2.500 risponderebbe alla domanda “quanto incrementa la soglia della casa di abitazione per ogni figlio convivente successivo al secondo?”. L’opzione 2.000 risponderebbe alla domanda “quanto incrementa la franchigia del patrimonio mobiliare per ogni componente successivo al primo?”.
2. La DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo ______; la presentazione avviene prioritariamente in modalità ______, ferma restando la possibilità di presentare la DSU ordinaria.
Prima lacuna:
- 31 dicembre
- 31 dicembre dell’anno di presentazione
- 1° aprile
Seconda lacuna:
- precompilata
- telematica
- assistita
Soluzione e commento. Prima lacuna: 31 dicembre; seconda lacuna: precompilata. La DSU ha validità fino al 31 dicembre successivo alla presentazione e, secondo l’art. 10, la presentazione avviene prioritariamente in modalità precompilata. L’opzione 31 dicembre dell’anno di presentazione risponderebbe alla domanda “fino a quando è valido l’ISEE corrente patrimoniale?”. L’opzione 1° aprile risponderebbe alla domanda “da quale data è possibile presentare un ISEE corrente patrimoniale?”. Nella seconda lacuna, telematica risponderebbe alla domanda “come è consentita la presentazione all’INPS direttamente dal richiedente?”. L’opzione assistita risponderebbe alla domanda “con quale tipo di compilazione è consentita la presentazione diretta all’INPS?”.
3. Per i nuclei residenti in abitazione di proprietà, il valore della casa di abitazione, al netto del mutuo residuo, non rileva se inferiore alla soglia di ______ euro, incrementata di ______ euro per ogni figlio convivente successivo al secondo; se superiore, rileva in misura pari a due terzi della parte eccedente.
Prima lacuna:
- 52.500
- 7.000
- 6.000
Seconda lacuna:
- 2.500
- 500
- 2.000
Soluzione e commento. Prima lacuna: 52.500; seconda lacuna: 2.500. La soglia della casa di abitazione è stabilita dall’art. 5, comma 2, in 52.500 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. L’opzione 7.000 risponderebbe alla domanda “qual è l’importo massimo della detrazione per il canone di locazione?”. L’opzione 6.000 risponderebbe alla domanda “qual è la franchigia base sul patrimonio mobiliare?”. Nella seconda lacuna, 500 risponderebbe alla domanda “quanto incrementa la detrazione per il canone di locazione per ogni figlio convivente successivo al secondo?”. L’opzione 2.000 risponderebbe alla domanda “quanto incrementa la franchigia del patrimonio mobiliare per ogni componente successivo al primo?”.
4. L’ISEE corrente reddituale ha validità di ______ dalla presentazione del modulo sostitutivo, salvo variazioni della situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti, nel qual caso va aggiornato entro ______; dal 1° aprile è possibile presentare anche un ISEE corrente per la componente patrimoniale quando il patrimonio calcolato con riferimento all’anno precedente differisca per più del venti per cento rispetto a quello ordinario.
Prima lacuna:
- sei mesi
- due mesi
- quindici giorni lavorativi
Seconda lacuna:
- due mesi
- sei mesi
- quindici giorni lavorativi
Soluzione e commento. Prima lacuna: sei mesi; seconda lacuna: due mesi. L’ISEE corrente reddituale ha validità di sei mesi dalla presentazione del modulo sostitutivo e, in caso di variazioni occupazionali o dei trattamenti, va aggiornato entro due mesi. L’opzione due mesi nella prima lacuna risponderebbe alla domanda “entro quanto va aggiornato l’ISEE corrente reddituale in caso di variazione della situazione occupazionale?”. L’opzione quindici giorni lavorativi nella prima lacuna risponderebbe alla domanda “dopo quanto tempo dalla presentazione della DSU senza ricezione dell’attestazione si può ottenere un’attestazione provvisoria?”. Nella seconda lacuna, sei mesi risponderebbe alla domanda “quanto dura l’ISEE corrente reddituale?”. L’opzione quindici giorni lavorativi risponderebbe alla domanda “dopo quanto tempo senza attestazione si può autodichiarare l’ISEE con modulo integrativo?”.
Allenamento: casi operativi
Caso 1 – Coniugi con diversa residenza anagrafica.
Un funzionario INPS esamina la DSU presentata da Mario, coniugato con Giulia, ma con residenza anagrafica diversa da quella della moglie. I due non hanno stabilito di comune accordo una residenza familiare. Mario chiede come deve essere composto il nucleo.
- A. Mario e Giulia fanno parte dello stesso nucleo familiare: per individuare la residenza familiare si considera l’ultima residenza comune o, in assenza, la residenza del coniuge di maggior durata.
- B. Mario e Giulia formano due nuclei familiari autonomi, perché la diversa residenza anagrafica prevale sempre sul vincolo coniugale.
- C. Giulia può essere inclusa nel nucleo di Mario solo se è a carico ai fini IRPEF, non è coniugata e non ha figli.
La scelta corretta è la A. L’art. 3, comma 2, D.P.C.M. 159/2013 considera i coniugi con diversa residenza anagrafica parte dello stesso nucleo; la residenza familiare va identificata di comune accordo, in mancanza con l’ultima residenza comune o, in assenza, con la residenza del coniuge di maggior durata. L’opzione B sarebbe corretta se Mario e Giulia fossero due soggetti non coniugati con residenze anagrafiche diverse, perché in via ordinaria il nucleo ISEE coincide con la famiglia anagrafica. L’opzione C sarebbe corretta se si trattasse di un figlio maggiorenne non convivente, a carico ai fini IRPEF, non coniugato e senza figli.
Caso 2 – Nucleo ristretto per prestazioni socio-sanitarie a maggiorenni.
La signora Anna, 38 anni, non coniugata, senza figli, vive con i genitori e si rivolge a un funzionario INPS per una prestazione socio-sanitaria rivolta a maggiorenni. Chiede se può presentare la DSU con un nucleo ristretto.
- A. Sì, può formare il nucleo ristretto ai sensi dell’art. 6: il nucleo è composto da beneficiario, coniuge, figli minori e figli maggiorenni secondo le regole dell’art. 3; non avendo Anna coniuge né figli, il nucleo ristretto è composto dalla sola Anna.
- B. No, per le prestazioni socio-sanitarie bisogna sempre usare il nucleo ordinario della famiglia anagrafica, quindi Anna deve includere i genitori conviventi.
- C. Sì, ma il nucleo ristretto deve includere anche i genitori conviventi, perché l’art. 6 richiama comunque i componenti della famiglia anagrafica.
La scelta corretta è la A. L’art. 6 consente al beneficiario maggiorenne di formare un nucleo ristretto composto da beneficiario, coniuge, figli minori e figli maggiorenni secondo le regole dell’art. 3, commi da 2 a 6; resta salva la possibilità di usare il nucleo ordinario dell’art. 3. Poiché Anna non ha coniuge né figli, il nucleo ristretto è composto da lei sola. L’opzione B sarebbe corretta se si trattasse di una prestazione non compresa tra quelle per cui opera l’art. 6, perché in via ordinaria si applica la famiglia anagrafica. L’opzione C sarebbe corretta se Anna scegliesse il nucleo ordinario dell’art. 3, nel quale rientrerebbero anche i genitori conviventi.
Caso 3 – ISEE corrente dopo la perdita del lavoro.
Dario ha un ISEE 2024 in corso di validità, calcolato sui redditi del 2022. A giugno 2024 perde il posto di lavoro e chiede a un funzionario INPS come aggiornare la propria condizione economica.
- A. Può presentare il modulo sostitutivo per l’ISEE corrente reddituale: i redditi sono aggiornati con quelli conseguiti nei dodici mesi precedenti la richiesta e l’attestazione ha validità di sei mesi.
- B. Non può chiedere l’ISEE corrente reddituale perché la perdita del lavoro non rientra tra le variazioni rilevanti; può solo aggiornare il patrimonio se l’ISP differisce per più del 20%.
- C. Può presentare il modulo sostitutivo per l’ISEE corrente reddituale, che in questo caso ha validità fino al 31 dicembre dell’anno di presentazione.
La scelta corretta è la A. L’art. 9 consente l’ISEE corrente reddituale in caso di variazione della situazione lavorativa, aggiornando i redditi ai dodici mesi precedenti la richiesta; l’attestazione ha validità di sei mesi, salvo variazioni occupazionali o nella fruizione dei trattamenti, che impongono l’aggiornamento entro due mesi. L’opzione B sarebbe corretta se vi fosse esclusivamente una variazione patrimoniale superiore al 20% rispetto all’ISEE ordinario, senza variazione della situazione lavorativa. L’opzione C sarebbe corretta per l’ISEE corrente patrimoniale, la cui validità è fino al 31 dicembre dell’anno di presentazione, non per quello reddituale.
Caso 4 – Domanda con DSU presentata in prossimità della scadenza.
Il 20 ottobre 2024 un utente presenta domanda per una prestazione il cui termine scade il 21 ottobre. La DSU è stata appena presentata e l’attestazione ISEE non è ancora disponibile. L’operatore INPS deve indicare come procedere.
- A. Deve respingere la domanda, perché in assenza di attestazione ISEE non è possibile valutare la condizione economica del richiedente.
- B. Può accettare la richiesta con la ricevuta di presentazione della DSU; l’ente erogatore acquisirà successivamente l’attestazione.
- C. Deve far compilare un modulo integrativo per ottenere un’attestazione ISEE provvisoria, valida fino all’invio dell’attestazione ordinaria.
La scelta corretta è la B. In caso di imminente scadenza dei termini per l’accesso a una prestazione, la richiesta può essere presentata con la ricevuta di presentazione della DSU e l’ente erogatore acquisirà successivamente l’attestazione. L’opzione A sarebbe corretta se la DSU non fosse stata presentata o se non vi fosse una scadenza imminente tale da giustificare l’accesso con la sola ricevuta. L’opzione C sarebbe corretta se fossero trascorsi quindici giorni lavorativi dalla presentazione della DSU senza che il dichiarante abbia ricevuto l’attestazione: in quel caso può presentare un modulo integrativo e ottenere un’attestazione provvisoria.
Le trappole di questo capitolo
| La trappola | Perché sembra giusta | Come si smaschera |
|---|---|---|
| La convivenza anagrafica fa nucleo unico con tutti i conviventi | La regola generale dell’art. 3 fa riferimento alla famiglia anagrafica | L’art. 3, comma 6, considera il soggetto in convivenza anagrafica nucleo a sé stante, salvo il vincolo coniugale |
| Il figlio maggiorenne a carico IRPEF fa sempre parte del nucleo dei genitori | La condizione “a carico” evoca la dipendenza fiscale | Serve anche che non sia coniugato e non abbia figli; art. 3, comma 5 |
| La casa di abitazione di proprietà rileva sempre nel patrimonio immobiliare | Il patrimonio immobiliare comprende i fabbricati posseduti | Esiste franchigia di 52.500 euro + 2.500 per figlio successivo al secondo; eccedenza per due terzi |
| Tutti i titoli di Stato sono esclusi dal patrimonio mobiliare senza limiti | L’art. 5, comma 4-bis, li esclude espressamente | L’esclusione opera nel limite complessivo di 50.000 euro |
| L’ISEE corrente ha la stessa validità dell’ISEE ordinario | Sostituisce componenti dell’ISEE | La componente reddituale ha validità sei mesi; quella patrimoniale fino al 31 dicembre dell’anno di presentazione |
| Se l’attestazione riporta omissioni o difformità, la prestazione è bloccata | La difformità incrina la veridicità della DSU | L’art. 11, comma 5, consente comunque la richiesta, salvo idonea documentazione richiesta dall’ente |
Riferimenti
- D.P.C.M. 159/2013, art. 2: definizione e finalità dell’ISEE; formula ISE e scala di equivalenza.
- D.P.C.M. 159/2013, art. 3: nucleo familiare ordinario ed eccezioni per coniugi, figli minori, maggiorenni e convivenze anagrafiche.
- D.P.C.M. 159/2013, art. 4: indicatore della situazione reddituale, periodo di riferimento e detrazione per locazione.
- D.P.C.M. 159/2013, art. 5: indicatore patrimoniale, franchigie immobiliari e mobiliari, esclusione titoli di Stato nel limite di 50.000 euro.
- D.P.C.M. 159/2013, artt. 6, 7 e 8: nuclei speciali per prestazioni socio-sanitarie, minorenni e diritto allo studio universitario.
- D.P.C.M. 159/2013, art. 9: ISEE corrente reddituale e patrimoniale, condizioni e validità.
- D.P.C.M. 159/2013, art. 10: DSU, validità, canali di presentazione, priorità precompilata.
- D.P.C.M. 159/2013, art. 11: sistema informativo, controlli, omissioni e difformità, attestazione provvisoria.
- D.P.C.M. 159/2013, art. 13, comma 3: assegno di maternità di base con ISEE inferiore a 20.221,13 euro dal 1° gennaio 2024.
Da collegare
Il capitolo dialoga con l’Assegno per il nucleo familiare, che impiega la medesima logica di nucleo e reddito, e con i capitoli sulle prestazioni sociali agevolate e sulla responsabilità del funzionario INPS nei controlli documentali.
L'indennita' di malattia: requisiti, carenza, misura e obblighi del lavoratore
Che cosa saprai fare
- Riconoscere se una categoria di lavoratore riceve l'indennità per il tramite del datore di lavoro o direttamente dall'INPS, e perché la distinzione cambia l'intera procedura.
- Stabilire se il lavoratore ha rispettato l'obbligo di trasmettere l'attestazione di malattia entro il termine di due giorni e quali conseguenze produce il mancato rispetto.
- Individuare quale sanzione si applica al ritardo del datore di lavoro nel pagamento e quale alla condotta fraudolenta diretta a ottenere prestazioni non spettanti.
Il meccanismo a due tempi: anticipazione e conguaglio
La regola di base dell'art. 1, comma 1, del D.L. 663/1979 è che, per i lavoratori dipendenti, le indennità di malattia (e di maternità) sono corrisposte dal datore di lavoro, il quale le paga all'atto della retribuzione per il periodo di paga in cui il lavoratore riprende l'attività. Il datore non è l'obbligato economico finale: è un pagatore in nome e per conto dell'INPS, che poi recupera le somme tramite il conguaglio con i contributi dovuti.
Questo è il punto che i quesiti tendono a confondere: la regola generale non è il pagamento diretto dell'INPS al lavoratore. L'INPS paga il datore, indirettamente, attraverso il conguaglio; il lavoratore riceve dal datore. Il pagamento diretto dell'INPS al lavoratore è l'eccezione, limitata alle categorie dell'art. 1, comma 6.
L'art. 1, comma 1, stabilisce inoltre un obbligo minimo di anticipazione: il datore è tenuto a corrispondere anticipazioni a norma dei contratti collettivi, in ogni caso non inferiori al 50 per cento della retribuzione del mese precedente, salvo conguaglio. Attenzione alla lettura: quel 50 per cento non è la misura dell'indennità di malattia. È il pavimento minimo dell'anticipazione che il datore deve mettere in busta paga in attesa del conguaglio. La misura effettiva dell'indennità è disciplinata altrove; il D.L. 663/1979 non la fissa. Se in un quesito leggi "50 per cento" e ti chiedono "qual è la misura dell'indennità", il dato ha un'altra natura: è la soglia di anticipazione.
Il conguaglio si realizza attraverso la denuncia contributiva: il datore comunica i dati delle prestazioni erogate nei periodi di paga scaduti e pone l'importo a conguaglio con contributi e altre somme dovute all'INPS (art. 1, comma 2). Se il saldo è a favore del datore, l'INPS deve rimborsare entro novanta giorni dalla presentazione della denuncia; scaduto il termine, scattano gli interessi legali, e dal centottantesimo giorno gli interessi sono maggiorati di 5 punti (art. 1, comma 5). Se la denuncia è inesatta o incompleta, il termine di novanta giorni decorre dalla rettifica o integrazione della denuncia stessa.
La certificazione telematica: l'innesco della procedura
Dal 1° giugno 2005 il sistema ruota attorno a un flusso telematico. L'art. 2, comma 1, del D.L. 663/1979 stabilisce che il medico curante trasmette all'INPS il certificato di diagnosi sull'inizio e sulla durata presunta della malattia per via telematica on line, secondo le specifiche tecniche stabilite dall'INPS. La procedura non dipende dalla volontà del lavoratore: è il medico che accende il flusso.
Il lavoratore ha un obbligo distinto e preciso: deve recapitare o trasmettere al datore di lavoro l'attestazione della malattia rilasciata dal medico curante entro due giorni dal rilascio, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (art. 2, comma 2). Il termine corre dal rilascio dell'attestazione, non dall'inizio della malattia e non dal giorno in cui il certificato viene trasmesso all'INPS.
C'è un'eccezione: il lavoratore non deve inviare l'attestazione se il datore di lavoro ha richiesto all'INPS la trasmissione in via telematica della stessa attestazione (art. 2, comma 2). In questa ipotesi il flusso informativo passa direttamente da INPS a datore, e l'onere del lavoratore si alleggerisce.
Un caso particolare è la prosecuzione della stessa malattia: se l'evento morboso è la continuazione della stessa patologia, il medico curante ne deve fare menzione nel certificato e nell'attestazione (art. 2, comma 6). Non è un dettaglio: serve a evitare che la prosecuzione venga trattata come nuovo evento con effetti sul termine di invio e sulla durata complessiva.
Dal 1° gennaio 2015 anche il decesso è catturato dal flusso telematico: il medico necroscopo trasmette all'INPS il certificato di accertamento del decesso entro 48 ore dall'evento (art. 2, comma 7). Dal 1° gennaio 2025 le comunicazioni di decesso sono messe a disposizione anche dell'INAIL, con modalità concordate tra i due Istituti (art. 2, comma 8).
Gli obblighi del lavoratore: non basta ammalarsi
Il lavoratore ha tre obblighi distinti e verificabili. Il primo è l'invio dell'attestazione al datore di lavoro entro due giorni dal rilascio (art. 2, comma 2). Il termine decorre dal rilascio del certificato, non dalla trasmissione all'INPS né dall'inizio della prognosi. La trasmissione può avvenire mediante raccomandata con avviso di ricevimento, non con qualsiasi mezzo.
Il secondo obbligo è la disponibilità alle visite di controllo. L'art. 2, comma 4, prevede che le visite di controllo sullo stato di infermità siano effettuate dai medici dei servizi sanitari indicati dalle regioni, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, o su richiesta dell'INPS. L'obbligo di reperibilità per i controlli è tipico della malattia: come confermato anche dalla banca dati, non si estende all'infortunio.
Il terzo obbligo è informativo: se l'evento morboso è la prosecuzione di una malattia già certificata, il lavoratore deve fare in modo che il medico curante ne dia menzione nel certificato e nell'attestazione (art. 2, comma 6). La menzione non è rimessa al lavoratore, ma al medico: il lavoratore però deve riferire correttamente la situazione.
Chi riceve dall'INPS direttamente
L'art. 1, comma 6, del D.L. 663/1979 sposta il pagamento dall'asse datore-lavoratore all'asse INPS-lavoratore per quattro categorie specifiche. L'INPS provvede direttamente al pagamento per:
- lavoratori agricoli, esclusi i dirigenti e gli impiegati;
- lavoratori assunti a tempo determinato per i lavori stagionali;
- addetti ai servizi domestici e familiari;
- lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro che non usufruiscono del trattamento di Cassa integrazione guadagni.
In questi casi il datore di lavoro ha un onere aggiuntivo: deve trasmettere all'INPS entro tre giorni dal ricevimento dell'attestazione di malattia i dati salariali necessari per il pagamento diretto (art. 2, comma 5). Il termine di tre giorni decorre dal ricevimento dell'attestazione, non dalla fine della malattia.
Nota la sottigliezza: per i lavoratori agricoli l'esclusione riguarda i dirigenti e gli impiegati. Un operaio agricolo rientra nel pagamento diretto; un impiegato agricolo no. È esattamente il tipo di distinzione che il concorso trasforma in opzione quasi identica.
Le sanzioni: due condotte, due risposte diverse
Il D.L. 663/1979 distingue nettamente tra condotta fraudolenta del soggetto che cerca di ottenere prestazioni non spettanti e inadempimento del datore di lavoro nell'erogazione.
La frode. L'art. 1, comma 11, punisce chiunque compia atti preordinati a procurare a sé o ad altri le prestazioni economiche di malattia o maternità non spettanti, o per periodi o in misura superiore a quelli spettanti. La sanzione è la multa da L. 200.000 a L. 1.000.000, per ciascun soggetto cui si riferisce l'infrazione, salvo che il fatto non costituisca reato più grave. La condotta punita non è aver ricevuto l'indennità indebita: è aver compiuto atti preordinati a procurarsela. L'anticipazione dell'intenzione fraudolenta è già sufficiente.
Il ritardo del datore. L'art. 1, comma 12, punisce il datore di lavoro che non provvede, entro i termini previsti, all'erogazione dell'indennità giornaliera di malattia e maternità dovuta. La sanzione è un'ammenda di L. 50.000 per ciascun dipendente cui si riferisce l'infrazione. Qui il bene tutelato non è la lotta alla frode, ma la puntualità del pagamento: il lavoratore ha diritto a ricevere l'anticipazione al momento della retribuzione, e il ritardo è di per sé sanzionato.
Non confondere i due regimi: la multa (frode) e l'ammenda (ritardo) sono tipi di sanzione diversi, hanno importi diversi e colpiscono soggetti diversi. La frode può essere di chiunque; il ritardo è solo del datore.
Il quadro in tabella
| Dimensione | Regola generale | Eccezione |
|---|---|---|
| Chi paga al lavoratore | Il datore di lavoro, all'atto della retribuzione | L'INPS direttamente, per le categorie dell'art. 1, comma 6 |
| Categorie a pagamento diretto | Non previste | Agricoli (esclusi dirigenti e impiegati); stagionali a tempo determinato; addetti ai servizi domestici e familiari; disoccupati o sospesi senza CIG |
| Anticipazione minima del datore | Non inferiore al 50% della retribuzione del mese precedente, salvo conguaglio | Non si applica al pagamento diretto INPS |
| Termine per il rimborso del saldo attivo | 90 giorni dalla denuncia contributiva | Dal 90° giorno interessi legali; dal 180° interessi maggiorati di 5 punti |
| Termine per il lavoratore | 2 giorni dal rilascio dell'attestazione per inviarla al datore | Non decorre dal certificato telematico all'INPS |
| Termine per i dati salariali (pagamento diretto) | Non previsto | 3 giorni dal ricevimento dell'attestazione di malattia |
| Sanzione per la frode | Multa da L. 200.000 a L. 1.000.000 per soggetto | Salvo che il fatto costituisca reato più grave |
| Sanzione per il ritardo del datore | Ammenda di L. 50.000 per dipendente | Si aggiunge all'obbligo di pagare l'indennità |
Riconoscere al volo
| Se nel testo leggi... | ...allora il problema è |
|---|---|
| "attestazione della malattia" e "due giorni" | L'obbligo del lavoratore di trasmettere l'attestazione al datore di lavoro (art. 2, comma 2) |
| "saldo attivo a favore del datore di lavoro" e "novanta giorni" | Il termine di rimborso dell'INPS e il decorso degli interessi dal 90° giorno (art. 1, comma 5) |
| "lavoratori agricoli, esclusi i dirigenti e gli impiegati" | La categoria a pagamento diretto INPS, non a conguaglio (art. 1, comma 6) |
| "prosecuzione della stessa malattia" | L'obbligo di menzione nel certificato e nell'attestazione (art. 2, comma 6) |
| "atti preordinati a procurare" | La condotta fraudolenta sanzionata con multa (art. 1, comma 11) |
| "ammenda di L. 50.000 per ciascun dipendente" | Il ritardo del datore nell'erogazione dell'indennità (art. 1, comma 12) |
| "art. 5 della legge 300/1970" o "visite di controllo" | La disciplina delle visite di controllo sullo stato di infermità (art. 2, comma 4) |
| "certificato di accertamento del decesso" e "48 ore" | L'obbligo di trasmissione telematica del decesso dal 1° gennaio 2015 (art. 2, comma 7) |
Un quesito svolto ad alta voce
Prendo un quesito costruito sul meccanismo che più spesso manda in confusione: la distinzione tra anticipazione e misura, e il tempo che corre.
Quesito. Un lavoratore dipendente si ammala il 10 aprile. Il medico trasmette il certificato all'INPS in via telematica lo stesso giorno. Il lavoratore consegna l'attestazione al datore di lavoro il 13 aprile. Il datore deve corrispondere l'anticipazione. Quale affermazione è corretta?
Prima lettura. Vedo subito tre dati: la data della trasmissione telematica, la data della consegna dell'attestazione, e il termine "anticipazione". La parola che fa da perno è "attestazione", non "certificato". L'obbligo del lavoratore scatta dal rilascio dell'attestazione, non dalla trasmissione telematica del certificato. Il fatto che la trasmissione telematica sia avvenuta il 10 aprile non è rilevante per il termine di due giorni: quello che conta è il giorno in cui il medico ha rilasciato l'attestazione.
Scarto la prima opzione. Se l'opzione dice che il lavoratore è in ritardo perché ha consegnato oltre i due giorni dalla trasmissione telematica, la escludo: confonde il certificato con l'attestazione. Il termine di due giorni decorre dal rilascio dell'attestazione di malattia, non dalla trasmissione telematica.
Resistono due opzioni. Una dice che l'anticipazione è pari al 50 per cento della retribuzione del mese precedente. L'altra dice che l'anticipazione non può essere inferiore al 50 per cento della retribuzione del mese precedente, salvo conguaglio. La differenza è sottile ma decisiva: la prima afferma una misura fissa; la seconda descrive un pavimento minimo. Il testo dell'art. 1, comma 1, dice "anticipazioni a norma dei contratti collettivi in ogni caso, non inferiori al 50 per cento... salvo conguaglio". Quindi il 50% non è la misura: è il minimo. L'anticipazione può essere superiore se il contratto collettivo lo prevede. Scelgo la seconda opzione: descrive correttamente il carattere di soglia minima, non di misura.
Conferma. Il lavoratore ha consegnato l'attestazione il 13 aprile: se l'attestazione è stata rilasciata l'11 aprile o dopo, è nei termini; se prima, è tardivo. Ma il quesito non mi chiede di giudicare il ritardo: mi chiede quale affermazione sull'anticipazione è corretta. E la risposta è quella che dice "non inferiore al 50 per cento... salvo conguaglio".
Allenamento: completa il brano
Brano 1. L’art. 1, comma 6, D.L. 663/1979 prevede il pagamento diretto da parte dell’INPS per i lavoratori ______, esclusi i dirigenti e gli impiegati.
Opzioni per la lacuna:
- agricoli
- addetti ai servizi domestici e familiari
- disoccupati o sospesi dal lavoro senza CIG
Soluzione e commento: la lacuna si completa con «agricoli». L’art. 1, comma 6, include tra le categorie a pagamento diretto i lavoratori agricoli, con esclusione di dirigenti e impiegati. «Addetti ai servizi domestici e familiari» sarebbe corretto se il quesito chiedesse un’altra categoria a pagamento diretto, ma non quella cui si riferisce l’esclusione di dirigenti e impiegati. «Disoccupati o sospesi dal lavoro senza CIG» sarebbe corretto se il quesito chiedesse la categoria dei disoccupati o sospesi che non usufruiscono del trattamento di Cassa integrazione guadagni.
Brano 2. Il lavoratore è tenuto a recapitare o trasmettere al datore di lavoro l’______ della malattia rilasciata dal medico curante entro ______ dal rilascio, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Opzioni per la prima lacuna:
- attestazione
- certificato di diagnosi
- menzione di prosecuzione
Opzioni per la seconda lacuna:
- due giorni
- tre giorni
- novanta giorni
Soluzione e commento: la prima lacuna si completa con «attestazione», la seconda con «due giorni». L’obbligo del lavoratore riguarda l’attestazione della malattia entro due giorni dal rilascio. «Certificato di diagnosi» sarebbe corretto se il quesito chiedesse che cosa trasmette il medico curante all’INPS per via telematica; «menzione di prosecuzione» sarebbe corretto se il quesito chiedesse che cosa deve essere indicato nel certificato e nell’attestazione nella prosecuzione della stessa malattia. Quanto alla seconda lacuna, «tre giorni» sarebbe corretto se il quesito chiedesse il termine per il datore di lavoro, nel pagamento diretto, per trasmettere all’INPS i dati salariali; «novanta giorni» sarebbe corretto se il quesito chiedesse il termine per il rimborso del saldo attivo dalla denuncia contributiva.
Brano 3. Se il saldo della denuncia contributiva è a favore del datore di lavoro, l’INPS rimborsa entro ______ dalla presentazione della denuncia; scaduto il termine, spettano gli interessi legali.
Opzioni per la lacuna:
- novanta giorni
- due giorni
- tre giorni
Soluzione e commento: la lacuna si completa con «novanta giorni». È il termine dell’art. 1, comma 5, per il rimborso del saldo attivo dalla denuncia contributiva. «Due giorni» sarebbe corretto se il quesito chiedesse il termine per il lavoratore per inviare l’attestazione al datore di lavoro; «tre giorni» sarebbe corretto se il quesito chiedesse il termine per il datore di lavoro di trasmettere i dati salariali nel pagamento diretto.
Brano 4. L’art. 1, comma 12, D.L. 663/1979 punisce il datore di lavoro che, entro i termini previsti, non provvede all’erogazione dell’indennità giornaliera dovuta con l’ammenda di L. ______ per ciascun ______ cui si riferisce l’infrazione.
Opzioni per la prima lacuna:
- 50.000
- 200.000
- 1.000.000
Opzioni per la seconda lacuna:
- dipendente
- soggetto
- datore di lavoro
Soluzione e commento: la prima lacuna si completa con «50.000», la seconda con «dipendente». L’ammenda per il ritardo del datore nell’erogazione è di L. 50.000 per ciascun dipendente. «200.000» sarebbe corretto se il quesito chiedesse il limite minimo della multa per la frode; «1.000.000» sarebbe corretto se chiedesse il limite massimo della stessa multa. Quanto alla seconda lacuna, «soggetto» sarebbe corretto se il quesito chiedesse l’unità di riferimento della multa per frode, che punisce chiunque per ciascun soggetto; «datore di lavoro» è il soggetto punito dall’ammenda, ma non è il riferimento per il calcolo della sanzione.
Allenamento: casi operativi
Caso 1. Un’azienda agricola sta istruendo la pratica di malattia di un proprio impiegato amministrativo, assunto a tempo indeterminato. Il funzionario INPS deve indicare se l’indennità sarà pagata direttamente dall’INPS.
- L’INPS paga direttamente perché i lavoratori agricoli rientrano nell’art. 1, comma 6, del D.L. 663/1979.
- L’indennità la anticipa il datore e la recupera a conguaglio, perché per i lavoratori agricoli il pagamento diretto è escluso per dirigenti e impiegati.
- L’INPS paga direttamente ma solo se il lavoratore ha un contratto a tempo determinato stagionale.
Risposta corretta: la seconda. L’art. 1, comma 6, include i lavoratori agricoli tra le categorie a pagamento diretto, ma esclude espressamente dirigenti e impiegati. L’impiegato amministrativo segue quindi la regola generale dell’anticipazione a carico del datore con successivo conguaglio. Prima opzione scartata: sarebbe corretta se il lavoratore fosse un operaio agricolo, non un impiegato. Terza opzione scartata: sarebbe corretta se il rapporto fosse a tempo determinato per lavori stagionali, altra categoria a pagamento diretto; qui il contratto è a tempo indeterminato.
Caso 2. Un funzionario INPS esamina una denuncia contributiva completa presentata da un datore di lavoro; dal conguaglio emerge un saldo attivo a favore del datore per indennità di malattia anticipate.
- Rimborso entro 90 giorni dalla presentazione della denuncia; dal 90° giorno interessi legali e dal 180° giorno interessi maggiorati di 5 punti.
- Rimborso entro 180 giorni dalla presentazione; dal 90° giorno interessi maggiorati di 5 punti e dal 180° giorno interessi legali.
- Rimborso entro 90 giorni dalla rettifica o integrazione della denuncia, anche quando la denuncia è completa.
Risposta corretta: la prima. L’art. 1, comma 5, fissa il rimborso entro 90 giorni dalla presentazione della denuncia; scaduto il termine scattano gli interessi legali e dal 180° giorno gli interessi sono maggiorati di 5 punti. Seconda opzione scartata: sarebbe corretta se il quesito chiedesse soltanto “da quando scattano gli interessi maggiorati di 5 punti?”, perché quella risposta è il 180° giorno; non è però il termine di rimborso, e l’ordine delle due misure risulta invertito. Terza opzione scartata: sarebbe corretta se la denuncia fosse inesatta o incompleta, perché in quel caso i 90 giorni decorrono dalla rettifica o integrazione.
Caso 3. Lucia, commessa a tempo pieno, si ammala il 10 settembre. Il medico rilascia l’attestazione di malattia il 10 settembre e trasmette telematicamente il certificato all’INPS lo stesso giorno. Il datore non ha chiesto all’INPS la trasmissione telematica dell’attestazione. La pratica deve valutare quale obbligo spetta a Lucia.
- Inviare l’attestazione al datore entro due giorni dal rilascio, con raccomandata A/R.
- Inviare l’attestazione al datore entro tre giorni dal rilascio, con raccomandata A/R.
- Non inviare l’attestazione perché il medico ha già trasmesso il certificato all’INPS in via telematica.
Risposta corretta: la prima. L’art. 2, comma 2, impone al lavoratore di recapitare o trasmettere l’attestazione al datore entro due giorni dal rilascio, a mezzo raccomandata A/R; il termine decorre dal rilascio, non dalla trasmissione telematica del certificato. Seconda opzione scartata: sarebbe corretta se il quesito riguardasse l’obbligo del datore nel pagamento diretto, che deve trasmettere all’INPS i dati salariali entro tre giorni dal ricevimento dell’attestazione. Terza opzione scartata: sarebbe corretta se il datore avesse richiesto all’INPS la trasmissione telematica della stessa attestazione; la sola trasmissione del certificato da parte del medico non esonera Lucia.
Caso 4. Un’addetta ai servizi domestici si ammala; il datore riceve l’attestazione di malattia il 5 giugno e deve trasmettere all’INPS i dati salariali per il pagamento diretto. La pratica è assegnata a un funzionario INPS, che deve verificare il termine da applicare.
- Entro tre giorni dal ricevimento dell’attestazione di malattia.
- Entro due giorni dal rilascio dell’attestazione al lavoratore.
- Entro tre giorni dalla fine della malattia.
Risposta corretta: la prima. Per le categorie a pagamento diretto INPS, l’art. 2, comma 5, impone al datore di trasmettere i dati salariali entro tre giorni dal ricevimento dell’attestazione di malattia. Avendola ricevuta il 5 giugno, il termine scade l’8 giugno. Seconda opzione scartata: sarebbe corretta se il quesito riguardasse l’obbligo del lavoratore di inviare l’attestazione al datore, che scatta entro due giorni dal rilascio. Terza opzione scartata: sarebbe corretta se la norma decorresse dalla fine della malattia; invece il termine è agganciato al ricevimento dell’attestazione.
Le trappole di questo capitolo
| La trappola | Perché sembra giusta | Come si smaschera |
|---|---|---|
| Leggere il 50 per cento come misura dell'indennità | È l'unico dato percentuale presente nel testo | Il testo dice "non inferiori al 50 per cento": è un pavimento minimo dell'anticipazione, non la misura |
| Applicare il termine di due giorni al medico curante | Il sistema telematico coinvolge più soggetti e sembra un unico flusso | Il medico trasmette all'INPS secondo le specifiche tecniche; il termine di due giorni è solo per il lavoratore verso il datore |
| Credere che l'INPS paghi sempre direttamente il lavoratore | L'INPS è l'ente previdenziale titolare della prestazione | La regola generale è il pagamento tramite datore; il pagamento diretto è limitato alle categorie dell'art. 1, comma 6 |
| Confondere i 90 giorni con i 180 giorni | Sono entrambi termini legati al rimborso del saldo attivo | I 90 giorni sono il termine per rimborsare; i 180 giorni fanno scattare la maggiorazione di 5 punti sugli interessi |
| Equiparare la frode al ritardo del datore | Entrambe sono condotte sanzionate dallo stesso articolo | Sono due sanzioni diverse: multa da L. 200.000 a L. 1.000.000 per la frode (comma 11); ammenda di L. 50.000 per dipendente per il ritardo (comma 12) |
| Estendere l'obbligo di reperibilità all'infortunio | La visita di controllo sembra un presidio universale per ogni evento lesivo | L'obbligo di permanenza in casa per i controlli è previsto per la malattia, non per l'infortunio |
Riferimenti
- D.L. 663/1979, art. 1 — disciplina il meccanismo di pagamento dell'indennità di malattia e maternità tramite datore di lavoro, l'anticipazione minima, il conguaglio, il rimborso del saldo attivo, le categorie a pagamento diretto INPS e le sanzioni.
- D.L. 663/1979, art. 2 — regola la certificazione telematica della malattia dal 1° giugno 2005, l'obbligo del lavoratore di trasmettere l'attestazione entro due giorni, le visite di controllo, la trasmissione dei dati salariali nei casi di pagamento diretto, la menzione della prosecuzione della malattia e il certificato di decesso.
- D.L. 663/1979, art. 3 — contributi sociali di malattia a titolo provvisorio per artigiani, esercenti attività commerciali, coltivatori diretti e liberi professionisti.
- Legge 300/1970, art. 5 — richiamato per le visite di controllo sullo stato di infermità del lavoratore.
- D.L. 269/2003, art. 46 — sanzioni applicabili in caso di violazione dell'obbligo di trasmissione telematica del certificato di decesso.
Da collegare
L'indennità di malattia si incardina nel sistema di tutele contro gli eventi che incidono sulla capacità lavorativa: rivedi il capitolo sulla capacità lavorativa come presupposto delle prestazioni previdenziali. La distinzione tra malattia e infortunio — in particolare l'assenza dell'obbligo di reperibilità per l'infortunio — richiama il capitolo sull'assicurazione INAIL contro infortuni e malattie professionali. I congedi per malattia del figlio, con contribuzione figurativa, si ricollegano al capitolo sulla contribuzione figurativa e sui congedi.
Il procedimento amministrativo previdenziale: domanda, istruttoria e tutele del cittadino
Che cosa saprai fare
- Riconoscere la corretta sequenza tra istanza informale, rigetto espresso, ricorso amministrativo formale e silenzio-rifiuto, individuando in ciascun caso l’organo competente per il ricorso.
- Stabilire quando un credito previdenziale va dichiarato inesigibile sulla base dei presupposti tipici: irreperibilità del debitore, cessata attività con insolvenza, chiusura del fallimento o della liquidazione coatta.
- Individuare i limiti della sospensione delle ispezioni dopo un’istanza di regolarizzazione e i casi in cui scatta la prescrizione obbligatoria per il personale di vigilanza.
Prima di questo capitolo: affronta prima “Il rapporto assicurativo INAIL: soggetti, costituzione e principi di funzionamento”, “Adempimenti del datore, denunce, vigilanza e sanzioni” e “Automaticita’ delle prestazioni, esonero, regresso e responsabilita’ civile del datore”.
La domanda, l’istruttoria e le tutele non sono adempimenti burocratici separati: sono il punto in cui la posizione del cittadino si incontra con i poteri dell’ente. Chi lavora come funzionario PECS deve sapere in che punto della sequenza si trova la pratica, che cosa l’ente deve verificare e che cosa può fare il cittadino se la risposta non arriva o non convince. Questo capitolo usa i casi più frequenti della prassi INAIL e INPS per costruire un metodo di riconoscimento, più che una teoria del procedimento.
1. Il procedimento: una catena di atti, non un modulo isolato
Il procedimento previdenziale segue una scansione logica: presentazione della domanda, istruttoria, provvedimento espresso e, se negativo, rimedi. La regola fondamentale per il funzionario è che ogni fase ha un regime diverso: la domanda si valuta per regolarità formale e completezza; l’istruttoria per esistenza dei presupposti; il provvedimento per motivazione; i rimedi per competenza e termine.
Nel settore previdenziale convivono domande informali e formali. L’istanza informale è una richiesta semplice che non segue il formalismo del ricorso: serve a ottenere un provvedimento dell’ente, ad esempio sull’applicazione delle tariffe INAIL. Se viene rigettata, la tutela non è esaurita: il datore di lavoro può proporre ricorso amministrativo formale (art. 31, comma 2, D.Lgs. 112/2003).
Quando arriva una domanda di prestazione, il funzionario PECS non si limita a protocollare: deve verificare la competenza, la completezza, i requisiti di legge e, se tutto è regolare, istruire il provvedimento. Se manca qualcosa, assegna un termine per regolarizzare; se il richiedente non rispetta, motiva il diniego.
2. L’istruttoria: cosa deve verificare il funzionario
In fase istruttoria il funzionario verifica i fatti prima di decidere. Nei contesti previdenziali principali, i controlli riguardano: regolarità della domanda, requisiti del soggetto, fatto generatore della prestazione, posizione contributiva o assicurativa, adempimenti del datore di lavoro.
Un istituto tipico dell’area ispettiva è la prescrizione obbligatoria: quando nel corso dell’indagine ispettiva vengono accertati illeciti di rilevanza penale, di natura contravvenzionale, il personale di vigilanza adotta il provvedimento di prescrizione (art. 15, D.Lgs. 124/2004). Non va confusa con la prescrizione del credito: qui si tratta di un atto che impone al trasgressore di regolarizzare entro un termine.
Sempre in ambito ispettivo, la legge n. 123/2007 prevede un caso di sospensione: nei confronti dei datori di lavoro inadempienti che hanno presentato istanza di regolarizzazione, sono sospese per un anno, a decorrere dalla presentazione, le eventuali ispezioni e verifiche sulle materie oggetto della regolarizzazione, ad esclusione di quelle concernenti la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori. Il funzionario che si occupa di vigilanza deve ricordare questa eccezione: la sospensione non copre mai la sicurezza sul lavoro.
3. La gestione dei crediti: quando il credito diventa inesigibile
Un passaggio delicato dell’istruttoria è la sorte dei crediti contributivi o assicurativi. Non tutti i crediti possono essere riscossi: la legge individua presupposti al ricorrere dei quali il credito va dichiarato inesigibile.
- Prescrizione per impossibilità di notifica degli atti interruttivi, dovuta a irreperibilità del debitore (art. 5, comma 2, D.Lgs. 112/2003).
- Cessazione dell’attività e, dalle indagini, insolvenza o irreperibilità della persona fisica.
- Chiusura del fallimento nei confronti del datore di lavoro dichiarato fallito.
- Chiusura della liquidazione coatta amministrativa del datore di lavoro.
La conseguenza è sempre la stessa: dichiarazione di inesigibilità del credito. La prescrizione o la chiusura della procedura non estinguono il credito da sole; occorre un atto di gestione che ne dichiari l’inesigibilità.
4. Il provvedimento e la motivazione del diniego
Il funzionario che adotta un provvedimento negativo deve motivare: indicare i presupposti di fatto, le ragioni giuridiche e le norme applicate. Un diniego immotivato o generico espone l’ente a ricorsi e responsabilità. Nel caso dell’INAIL, il rigetto di una domanda o di una istanza non è mai un punto di arrivo definitivo: è il presupposto per il ricorso amministrativo formale.
5. Le tutele del cittadino: ricorsi e silenzio-rifiuto
Due situazioni vanno tenute distinte.
- Se l’ente rigetta espressamente l’istanza informale, il datore di lavoro può proporre ricorso amministrativo formale all’INAIL, come previsto dall’art. 31, comma 2, D.Lgs. 112/2003, entro i termini di legge.
- Se l’ente non risponde affatto, si forma il silenzio-rifiuto. In questo caso il datore di lavoro può proporre ricorso amministrativo alla stessa sede ovvero al Consiglio di Amministrazione dell’INAIL per le materie di rispettiva competenza (art. 31, D.Lgs. 165/2001).
La differenza tra le due ipotesi è il perno di molte domande: il rigetto espresso segue il ricorso formale; il silenzio-rifiuto apre la doppia via della sede o del Consiglio di Amministrazione.
6. Organizzazione e competenze rilevanti
Per orientarsi nelle pratiche, il funzionario deve riconoscere l’articolazione degli enti. L’INAIL ha organi collegiali (Consiglio di indirizzo e vigilanza, Consiglio di amministrazione, Collegio dei sindaci) e organi individuali (Presidente, Direttore Generale). La Direzione generale si articola in Direzioni centrali, Servizi, Sovrintendenza medica generale, Consulenze professionali, Casellario centrale infortuni. Ogni Direzione regionale si articola in tre uffici: Programmazione, organizzazione e controllo; Attività istituzionali; Attività strumentali. L’ufficio Attività istituzionali svolge funzioni di indirizzo, controllo e assistenza alle sedi locali in materia istituzionale e vigila sull’attività assicurativa delle sedi. L’ufficio Attività strumentali gestisce personale, beni, servizi, patrimonio e sistemi informatici. Il Centro per il monitoraggio informatico opera in autonomia e risponde direttamente al Direttore Generale.
Queste nozioni servono a collocare la pratica: un ricorso su una tariffa segue le competenze della sede; un silenzio-rifiuto può richiedere l’intervento del Consiglio di amministrazione; una verifica ispettiva segue le direzioni e gli uffici territoriali.
7. L’INAIL: ente pubblico economico e assicurazione obbligatoria
Per capire il procedimento, occorre ricordare la natura dell’ente: l’INAIL è tenuto a svolgere con criteri di economicità e imprenditorialità le funzioni attribuite (art. 1, comma 2, D.Lgs. 112/2002). Gestisce un’assicurazione obbligatoria contro infortuni e malattie professionali, estesa anche a parasubordinati, sportivi professionisti e dirigenti (D.Lgs. 38/2000). L’erogazione delle prestazioni opera nei confronti dei lavoratori dipendenti di qualunque qualifica e dei collaboratori parasubordinati, degli associati in partecipazione. Questa ampiezza soggettiva incide sull’istruttoria: il funzionario deve verificare non solo la qualifica formale, ma l’effettiva rientranza nella tutela. Il risarcimento non è limitato alla sola capacità lavorativa generica: l’INAIL considera il danno biologico e il danno patrimoniale (D.P.R. 1124/1965 e D.Lgs. 38/2000).
8. Il Comitato regionale per i rapporti di lavoro
In ambito di coordinamento ispettivo, presso la Direzione regionale del lavoro è costituito il Comitato regionale per i rapporti di lavoro, composto dal Direttore della Direzione regionale del lavoro che lo presiede, dal Direttore regionale dell’INPS e dal Direttore regionale dell’INAIL (art. 2, comma 2, D.Lgs. 124/2004). Il funzionario che partecipa o interagisce con questo organismo deve conoscerne la composizione per individuare le competenze di coordinamento in materia di lavoro e previdenza.
Il quadro in tabella
| Fattispecie | Regime | Tutela/Effetto |
|---|---|---|
| Rigetto espresso dell’istanza informale | Provvedimento espresso | Ricorso amministrativo formale all’INAIL (art. 31, comma 2, D.Lgs. 112/2003) |
| Silenzio-rifiuto sull’istanza informale | Silenzio significativo | Ricorso alla stessa sede o al Consiglio di Amministrazione per le materie di competenza (art. 31, D.Lgs. 165/2001) |
| Illecito penale contravvenzionale accertato in ispezione | Vigilanza | Prescrizione obbligatoria (art. 15, D.Lgs. 124/2004) |
| Istanza di regolarizzazione presentata | Sospensione ispezioni per un anno | Escluse ispezioni su salute e sicurezza (legge 123/2007) |
| Credito prescritto per irreperibilità del debitore | Gestione crediti | Dichiarazione di inesigibilità (art. 5, comma 2, D.Lgs. 112/2003) |
| Chiusura fallimento o liquidazione coatta | Gestione crediti | Dichiarazione di inesigibilità |
Riconoscere al volo
| Se nel testo leggi... | ...allora il problema è |
|---|---|
| “rigetto dell’istanza informale” | Il rimedio è il ricorso amministrativo formale, non l’azione giudiziaria diretta. |
| “silenzio-rifiuto” | Il ricorso può essere proposto alla stessa sede o al Consiglio di Amministrazione per le materie di competenza. |
| “irreperibilità del debitore e prescrizione per impossibilità di notifica” | Presupposto per dichiarare il credito inesigibile. |
| “chiusura del fallimento” o “chiusura liquidazione coatta” | Il credito verso il datore diventa inesigibile. |
| “istanza di regolarizzazione” | Scatta la sospensione delle ispezioni per un anno, ma restano attive quelle su salute e sicurezza. |
| “illecito contravvenzionale in ispezione” | Il personale di vigilanza adotta la prescrizione obbligatoria. |
| “INAIL ente con criteri di economicità e imprenditorialità” | Si riconosce la natura di ente pubblico economico, che incide sulla gestione delle funzioni. |
Un quesito svolto ad alta voce
Prendo il quesito: “Avverso il silenzio-rifiuto dell’istanza informale sull’applicazione delle tariffe da parte della sede INAIL territorialmente competente cui era stata presentata...”
Alla prima lettura noto la parola “silenzio-rifiuto”. Non è un rigetto espresso: è l’inerzia dell’ente che la legge equipara a un rifiuto. Il perno è “silenzio-rifiuto”: se fosse stato “rigetto espresso” avrei attivato il ricorso amministrativo formale puro. Con il silenzio-rifiuto la norma apre due strade.
Scarto subito le opzioni che parlano di “solo ricorso alla stessa sede” perché restringono ingiustificatamente: il cittadino non è obbligato a rivolgersi solo all’ufficio che ha taciuto. Scarto anche l’opzione che impone il ricorso diretto al giudice: il sistema prevede una tutela amministrativa.
Restano le opzioni che menzionano il Consiglio di Amministrazione. Il dubbio può nascere perché il Consiglio di Amministrazione è un organo collegiale con competenze di indirizzo, non una sede per ogni ricorso. Però la norma citata (art. 31, D.Lgs. 165/2001) lo prevede espressamente per le materie di rispettiva competenza. Quindi la risposta corretta è: ricorso alla stessa sede ovvero al Consiglio di Amministrazione.
Allenamento: completa il brano
Brano 1. Se la sede INAIL rigetta espressamente l’istanza informale, il datore di lavoro può proporre PRIMA LACUNA (art. 31, comma 2, D.Lgs. 112/2003); se invece l’ente non risponde, si forma SECONDA LACUNA e il datore di lavoro può proporre ricorso amministrativo alla stessa sede ovvero al Consiglio di Amministrazione per le materie di rispettiva competenza (art. 31, D.Lgs. 165/2001).
Prima lacuna:
- ricorso amministrativo formale all’INAIL
- ricorso amministrativo alla stessa sede
- ricorso amministrativo al Consiglio di Amministrazione
Seconda lacuna:
- silenzio-rifiuto
- rigetto espresso
- prescrizione obbligatoria
Soluzione e commento. PRIMA LACUNA: ricorso amministrativo formale all’INAIL; SECONDA LACUNA: silenzio-rifiuto. Le opzioni “ricorso amministrativo alla stessa sede” e “ricorso amministrativo al Consiglio di Amministrazione” risponderebbero alla domanda “quali vie sono esperibili contro il silenzio-rifiuto?”, non al rigetto espresso. “Rigetto espresso” risponderebbe alla domanda “come si qualifica l’atto con cui l’ente respinge l’istanza?”. “Prescrizione obbligatoria” risponderebbe alla domanda “quale provvedimento adotta il personale di vigilanza in presenza di illeciti penali contravvenzionali?”.
Brano 2. Nei confronti dei datori di lavoro inadempienti che hanno presentato istanza di regolarizzazione, sono sospese per un anno le eventuali ispezioni e verifiche sulle materie oggetto della regolarizzazione, ad esclusione di quelle concernenti LACUNA (legge n. 123/2007).
Lacuna:
- la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori
- le funzioni di indirizzo, controllo e assistenza alle sedi locali
- la gestione di personale, beni, servizi, patrimonio e sistemi informatici
Soluzione e commento. LACUNA: la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori. L’opzione “le funzioni di indirizzo, controllo e assistenza alle sedi locali” risponderebbe alla domanda “quali funzioni svolge l’ufficio Attività istituzionali della Direzione regionale?”. L’opzione “la gestione di personale, beni, servizi, patrimonio e sistemi informatici” risponderebbe alla domanda “quali funzioni svolge l’ufficio Attività strumentali della Direzione regionale?”.
Brano 3. Il credito va dichiarato PRIMA LACUNA sia quando la prescrizione è dovuta a SECONDA LACUNA per impossibilità di notifica degli atti interruttivi, sia alla chiusura del fallimento o della liquidazione coatta amministrativa del datore di lavoro.
Prima lacuna:
- inesigibile
- prescritto
- sospeso
Seconda lacuna:
- irreperibilità del debitore
- irreperibilità della persona fisica
- cessata attività con insolvenza
Soluzione e commento. PRIMA LACUNA: inesigibile; SECONDA LACUNA: irreperibilità del debitore. L’opzione “prescritto” risponderebbe alla domanda “come si qualifica un credito colpito da prescrizione?”, ma la prescrizione da sola non estingue il credito: occorre dichiararne l’inesigibilità. L’opzione “sospeso” risponderebbe alla domanda “quale effetto produce l’istanza di regolarizzazione sulle ispezioni?”. Le opzioni “irreperibilità della persona fisica” e “cessata attività con insolvenza” risponderebbero alla domanda “quale presupposto di inesigibilità rileva quando cessa l’attività e dalle indagini risultano insolvenza o irreperibilità della persona fisica?”.
Brano 4. Il Comitato regionale per i rapporti di lavoro, costituito presso la Direzione regionale del lavoro, è composto dal Direttore della Direzione regionale del lavoro che lo presiede, dal Direttore regionale dell’INPS e dal LACUNA (art. 2, comma 2, D.Lgs. 124/2004).
Lacuna:
- Direttore regionale dell’INAIL
- Direttore Generale dell’INAIL
- Presidente dell’INAIL
Soluzione e commento. LACUNA: Direttore regionale dell’INAIL. Le opzioni “Direttore Generale dell’INAIL” e “Presidente dell’INAIL” risponderebbero alla domanda “quali sono organi individuali dell’INAIL?”, non “quali sono i componenti del Comitato regionale per i rapporti di lavoro”.
Allenamento: casi operativi
Caso 1 – Istanza di regolarizzazione e sospensione delle ispezioni
Il 12 marzo 2025 la ditta edile di Salvatore Esposito presenta alla sede INPS territorialmente competente un’istanza di regolarizzazione in materia contributiva. La funzionaria PECS Marini, il 20 aprile 2025, riceve due segnalazioni: una su irregolarità contributive già oggetto della regolarizzazione; l’altra su carenze nella sicurezza del cantiere. Deve decidere come comportarsi.
- Disporre la sospensione di entrambe le ispezioni per un anno, perché l’istanza di regolarizzazione sospende ogni verifica nei confronti del datore di lavoro richiedente.
- Sospendere per un anno l’ispezione sulle materie contributive oggetto della regolarizzazione, ma procedere all’ispezione sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
- Archiviare entrambe le segnalazioni e rimettere la questione al Comitato regionale per i rapporti di lavoro, perché in pendenza di regolarizzazione ogni verifica va decisa in sede di coordinamento.
Scelta corretta: la seconda. La legge n. 123/2007 prevede la sospensione per un anno, dalla presentazione dell’istanza, delle ispezioni sulle materie oggetto della regolarizzazione, ma esclude espressamente quelle concernenti la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori. La prima opzione sarebbe corretta se entrambe le verifiche avessero riguardato esclusivamente materie oggetto della regolarizzazione; la terza sarebbe corretta se il quesito fosse l’individuazione dell’organismo regionale di coordinamento in materia di lavoro e previdenza, non la decisione su una singola ispezione.
Caso 2 – Credito INPS e inesigibilità dopo cessata attività e irreperibilità
A ottobre 2025 il funzionario INPS Ottavio Rinaldi esamina un credito contributivo verso la ditta individuale di Luisa Ferri, che ha cessato l’attività. Dalle indagini risultano l’insolvenza e l’irreperibilità della titolare; non è stato possibile notificare atti interruttivi. Deve decidere come trattare il credito.
- Dichiarare il credito inesigibile, perché la cessazione dell’attività con insolvenza e irreperibilità della persona fisica è un presupposto tipico di inesigibilità.
- Non dichiarare l’inesigibilità e attendere la chiusura di un’eventuale procedura fallimentare, perché solo il fallimento o la liquidazione coatta rendono il credito inesigibile.
- Adottare un provvedimento di prescrizione obbligatoria ai sensi dell’art. 15, D.Lgs. 124/2004, imponendo alla titolare di regolarizzare la posizione contributiva.
Scelta corretta: la prima. In presenza di cessazione dell’attività e, dalle indagini, insolvenza o irreperibilità della persona fisica, il credito va dichiarato inesigibile; non è necessaria una procedura concorsuale. La seconda sarebbe corretta se il datore di lavoro fosse stato dichiarato fallito o fosse stata aperta una liquidazione coatta amministrativa: in quelle ipotesi è la chiusura della procedura a rendere inesigibile il credito. La terza sarebbe corretta se nel corso di un’indagine ispettiva fossero stati accertati illeciti di rilevanza penale contravvenzionale: in quel caso il personale di vigilanza adotta la prescrizione obbligatoria.
Caso 3 – Silenzio-rifiuto sull’istanza informale INAIL
Il 3 febbraio 2025 la consulente del lavoro Silvia Corrado presenta per conto di un’azienda cliente un’istanza informale sull’applicazione delle tariffe INAIL alla sede territorialmente competente. La sede non risponde. A giugno 2025 chiede alla funzionaria PECS Bellini quale tutela indicare al cliente.
- Indicare il ricorso alla stessa sede ovvero al Consiglio di Amministrazione dell’INAIL per le materie di rispettiva competenza, perché il silenzio-rifiuto apre questa doppia via.
- Indicare il ricorso amministrativo formale all’INAIL ai sensi dell’art. 31, comma 2, D.Lgs. 112/2003, perché il silenzio equivale a un rigetto espresso.
- Indicare la sola richiesta di riesame alla sede che ha ricevuto l’istanza, perché il silenzio-rifiuto vincola il cittadino alla sola sede territoriale.
Scelta corretta: la prima. Nel silenzio-rifiuto sull’istanza informale, la tutela prevista è il ricorso alla stessa sede ovvero al Consiglio di Amministrazione dell’INAIL per le materie di rispettiva competenza, ai sensi dell’art. 31, D.Lgs. 165/2001. La seconda sarebbe corretta se l’ente avesse rigettato espressamente l’istanza: in quel caso il rimedio è il ricorso amministrativo formale. La terza sarebbe corretta se il legislatore avesse previsto una via unica alla sede territoriale; invece il silenzio-rifiuto non obbliga a limitarsi alla sede che ha taciuto.
Caso 4 – Accertamento ispettivo di una contravvenzione
A marzo 2025 l’ispettore INPS Carlo Vivaldi, durante una verifica ispettiva presso una cooperativa, accerta un illecito di rilevanza penale, di natura contravvenzionale, in materia di lavoro. Il titolare non ha presentato alcuna istanza di regolarizzazione. Deve decidere quale atto adottare.
- Adottare il provvedimento di prescrizione obbligatoria ai sensi dell’art. 15, D.Lgs. 124/2004, imponendo al trasgressore di regolarizzare entro il termine assegnato.
- Sospendere per un anno le ispezioni sulla materia oggetto dell’illecito, perché l’accertamento di una contravvenzione impone la sospensione delle verifiche successive.
- Dichiarare l’inesigibilità del credito contributivo, perché l’accertamento di una contravvenzione in ispezione rende il credito non più riscuotibile.
Scelta corretta: la prima. L’art. 15, D.Lgs. 124/2004 impone al personale di vigilanza di adottare il provvedimento di prescrizione obbligatoria quando nel corso dell’indagine ispettiva vengono accertati illeciti di rilevanza penale, di natura contravvenzionale. La seconda sarebbe corretta se il datore di lavoro avesse presentato un’istanza di regolarizzazione: in quel caso le ispezioni sulle materie oggetto della regolarizzazione sono sospese per un anno, escluse quelle sulla salute e sicurezza dei lavoratori. La terza sarebbe corretta se il caso riguardasse la gestione di un credito con irreperibilità del debitore, cessata attività con insolvenza o chiusura del fallimento o della liquidazione coatta.
Le trappole di questo capitolo
| La trappola | Perché sembra giusta | Come si smaschera |
|---|---|---|
| Confondere rigetto espresso e silenzio-rifiuto | Entrambi sono un “no” alla domanda | Il rigetto espresso ha un rimedio specifico (ricorso formale); il silenzio-rifiuto ha la doppia via (stessa sede o Consiglio di Amministrazione) |
| Ritenere che la sospensione delle ispezioni copra ogni verifica | L’istanza di regolarizzazione sembra una tregua totale | La legge esclude espressamente la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori |
| Pensare che la prescrizione del credito estingua da sola il credito | La prescrizione è vista come fine del rapporto obbligatorio | Serve un atto di dichiarazione di inesigibilità; la prescrizione è il presupposto, non l’effetto automatico |
| Credere che l’INAIL risarcisca solo la capacità lavorativa generica | La tutela storica era legata al danno lavorativo | Il sistema attuale riconosce anche il danno biologico e quello patrimoniale |
| Confondere organi individuali e collegiali dell’INAIL | Il Consiglio di Amministrazione decide, quindi sembra un organo individuale | Gli organi individuali sono solo Presidente e Direttore Generale; tutti gli altri sono collegiali |
| Ritenere che i parasubordinati non siano assicurati all’INAIL | Storicamente l’assicurazione copriva i lavoratori subordinati tipici | Il D.Lgs. 38/2000 estende la copertura a parasubordinati, sportivi professionisti e dirigenti |
Riferimenti
- D.Lgs. 112/2003, art. 31, comma 2: prevede il ricorso amministrativo formale avverso il rigetto dell’istanza informale.
- D.Lgs. 165/2001, art. 31: prevede il ricorso alla stessa sede o al Consiglio di Amministrazione in caso di silenzio-rifiuto.
- D.Lgs. 124/2004, art. 2, comma 2: composizione del Comitato regionale per i rapporti di lavoro.
- D.Lgs. 124/2004, art. 15: prescrizione obbligatoria per illeciti penali contravvenzionali.
- Legge 123/2007, art. 5, comma 2: sospensione annuale delle ispezioni per regolarizzazione, escluse salute e sicurezza.
- D.Lgs. 112/2002, art. 1, comma 2: economicità e imprenditorialità dell’INAIL.
- D.Lgs. 112/2003, art. 5, comma 2: inesigibilità del credito per prescrizione con irreperibilità.
- D.Lgs. 38/2000: organi collegiali INAIL e estensione dell’assicurazione obbligatoria.
- D.P.R. 1124/1965 (Testo Unico): risarcimento del danno biologico e patrimoniale, soggetti assicurati.
Da collegare
Per completare il quadro, collega questo capitolo a “Adempimenti del datore, denunce, vigilanza e sanzioni” (per la fase ispettiva e le prescrizioni), a “Il rapporto assicurativo INAIL: soggetti, costituzione e principi di funzionamento” (per capire i poteri dell’ente) e a “Automaticita’ delle prestazioni, esonero, regresso e responsabilita’ civile del datore” (per gli effetti della gestione dei crediti).