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1. Perche' questa materia e' decisiva nella prova INPS PECS
Il diritto del lavoro e la legislazione sociale sono il cuore del mestiere del funzionario PECS: progettare, erogare e controllare le prestazioni INPS significa, quasi sempre, decidere se un rapporto di lavoro esiste, come e' qualificato, quali contributi ha prodotto e quale prestazione ne discende. Non e' una materia che si studia per erudizione: e' la griglia con cui si legge ogni pratica.
Nella sezione (a) - i brani con parole mancanti - la materia entra soprattutto come lessico tecnico. Le opzioni sbagliate sono grammaticalmente perfette e semanticamente vicine: la trappola tipica e' scambiare "recesso" con "risoluzione", "giustificato motivo oggettivo" con "giusta causa", "contribuzione figurativa" con "contribuzione volontaria", "indennita'" con "risarcimento", "prescrizione" con "decadenza". Chi ha memorizzato definizioni approssimative sbaglia; chi conosce il significato esatto di ogni termine legge il brano e riconosce l'unica parola possibile.
Nella sezione (b) - i casi pratici - la materia entra come ragionamento applicativo. Non viene chiesto quale articolo si applica, ma quale condotta e' corretta: se l'istruttore deve accogliere, respingere, chiedere integrazione documentale, segnalare alla vigilanza, sospendere il procedimento. Il metodo che paga e' sempre lo stesso: individuare quale istituto e' in gioco, verificare se i presupposti sono soddisfatti, scegliere la condotta proporzionata e prevista dalla procedura, evitando sia l'inerzia sia l'iniziativa arbitraria.
2. Le fonti del diritto del lavoro e la loro gerarchia
Il diritto del lavoro e' una materia a fonti plurime, dove la gerarchia formale convive con un criterio correttivo che non esiste altrove: il favor prestatoris, cioe' la tendenza a far prevalere la disciplina piu' favorevole al lavoratore.
Al vertice sta la Costituzione. Non e' un ornamento retorico: contiene principi immediatamente rilevanti per l'INPS. L'articolo 36 stabilisce il diritto a una retribuzione proporzionata alla quantita' e qualita' del lavoro e comunque sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa: e' la norma da cui la giurisprudenza ricava la retribuzione costituzionalmente adeguata, parametro usato anche per determinare l'imponibile contributivo. L'articolo 38 e' la base dell'intero sistema previdenziale: prevede che ai lavoratori siano assicurati mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidita', vecchiaia e disoccupazione involontaria, e che ai cittadini inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari sia garantita l'assistenza sociale. La distinzione fra i due commi non e' accademica: separa la previdenza (prestazioni che presuppongono un rapporto assicurativo e una contribuzione) dall'assistenza (prestazioni fondate sul bisogno, finanziate dalla fiscalita' generale). L'articolo 39 riconosce la liberta' sindacale e l'articolo 40 il diritto di sciopero.
Segue il codice civile, che nel libro V disciplina il lavoro nell'impresa: e' li' che si trova la definizione di prestatore di lavoro subordinato all'articolo 2094, la disciplina delle mansioni all'articolo 2103, il potere direttivo e disciplinare, il recesso.
Accanto al codice sta la legislazione speciale, cioe' l'enorme corpo di leggi che regola i singoli istituti: lo Statuto dei lavoratori (legge 300 del 1970), le discipline dei contratti flessibili, la normativa sui licenziamenti, tutta la legislazione previdenziale. Sopra e attorno, il diritto dell'Unione europea, che incide su orario di lavoro, sicurezza, parita' di trattamento, tutela in caso di trasferimento d'azienda, e le convenzioni internazionali.
Poi c'e' la contrattazione collettiva. Nel nostro ordinamento i contratti collettivi di diritto comune non hanno efficacia erga omnes, perche' la seconda parte dell'articolo 39 della Costituzione non e' stata attuata: formalmente vincolano gli iscritti alle associazioni stipulanti e chi vi aderisce. Nei fatti, pero', la loro applicazione e' pressoche' generalizzata, sia per il rinvio che le leggi vi fanno, sia perche' i giudici li usano come parametro dell'articolo 36. Per l'INPS il punto e' concretissimo: la disciplina previdenziale aggancia il calcolo dei contributi non alla retribuzione effettivamente corrisposta se inferiore, ma a quella prevista dalla contrattazione collettiva applicabile - il cosiddetto minimale contrattuale. Un datore che paga meno del contratto collettivo deve comunque versare i contributi sulla retribuzione contrattuale.
Alla base restano gli usi e il contratto individuale. Qui opera il correttivo del favor: il contratto individuale puo' derogare al contratto collettivo solo in meglio per il lavoratore, e la legge in molti casi e' inderogabile in peggio anche dalla contrattazione. Le norme che ammettono deroga collettiva lo dicono espressamente.
Caso applicativo (tipo sezione b)
Situazione: una lavoratrice presenta domanda di prestazione e dalla documentazione risulta che il datore le corrispondeva mensilmente una somma inferiore ai minimi del CCNL di settore, versando i contributi su quell'importo ridotto. Condotta corretta: non ci si limita a prendere per buona la retribuzione dichiarata. L'imponibile contributivo non puo' essere inferiore alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva applicabile al settore, e quindi la posizione va ricostruita su quel parametro, con segnalazione per il recupero della contribuzione omessa. Perche': il minimale contrattuale e' un vincolo di ordine pubblico previdenziale, non disponibile dalle parti; accettare l'imponibile ridotto danneggerebbe sia la lavoratrice, nella futura pensione, sia l'ente.
3. La qualificazione del rapporto: subordinazione, autonomia, parasubordinazione
E' il nodo piu' importante della materia, perche' dalla qualificazione discende tutto: quale contribuzione e' dovuta, a quale gestione, con quale ripartizione dell'onere, quali prestazioni spettano.
Il lavoro subordinato
L'articolo 2094 del codice civile definisce prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga, mediante retribuzione, a collaborare nell'impresa prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore. Gli elementi qualificanti sono la collaborazione, l'inserimento nell'organizzazione altrui e soprattutto l'assoggettamento al potere direttivo: il lavoratore mette a disposizione le proprie energie lavorative e il datore ne determina modalita', tempi e luogo. La subordinazione e', tecnicamente, l'eterodirezione della prestazione.
Corollario decisivo: nel lavoro subordinato l'oggetto dell'obbligazione e' l'attivita' (obbligazione di mezzi), non il risultato. Il rischio dell'organizzazione grava sul datore, che deve la retribuzione anche quando il risultato non arriva.
Il lavoro autonomo
Il lavoratore autonomo si obbliga a compiere un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione. Qui l'obbligazione e' di risultato, il rischio economico grava sul prestatore, che organizza autonomamente mezzi e tempi. Nel lavoro autonomo l'onere contributivo, di regola, grava sul professionista stesso, che si iscrive alla cassa di categoria se esiste, altrimenti alla Gestione separata.
Gli indici di subordinazione
Il problema pratico e' che le parti scrivono nel contratto la qualificazione che preferiscono, e il nome scritto sul contratto non vincola: vale il principio per cui conta l'effettivo atteggiarsi del rapporto, non il nomen iuris. La giurisprudenza ha percio' elaborato indici sussidiari, da valutare complessivamente e non isolatamente. I principali:
- Osservanza di un orario di lavoro predeterminato: se il prestatore deve essere presente in fasce orarie fissate dal committente e giustificare le assenze, l'indice depone per la subordinazione, perche' significa che a essere dovuta e' la disponibilita' nel tempo e non un'opera determinata.
- Assenza di rischio economico: il lavoratore che viene pagato a prescindere dall'esito dell'attivita', e che non sopporta le perdite dell'organizzazione, non e' un imprenditore di se' stesso.
- Continuita' e cadenza fissa del compenso: un corrispettivo mensile costante, svincolato dalle opere eseguite, somiglia a una retribuzione piu' che a un onorario.
- Utilizzo di mezzi e strumenti del committente: chi lavora con attrezzature, locali e materiali altrui non organizza mezzi propri, il che e' incompatibile con l'autonomia piena.
- Inserimento stabile nell'organizzazione: essere collocato in una struttura gerarchica, avere un responsabile, comparire negli organigrammi e nei turni indica che la prestazione e' una tessera dell'organizzazione altrui.
- Assoggettamento a potere disciplinare e di controllo: la possibilita' del committente di sanzionare condotte relative al modo di lavorare, e non solo di contestare l'inadempimento del risultato, e' un indice molto forte.
Nessuno di questi indici, da solo, e' decisivo. Il giudizio e' complessivo e per fascio di indizi: si guarda a come il rapporto si e' concretamente svolto.
Collaborazioni coordinate e lavoro parasubordinato
Fra i due poli si colloca il lavoro parasubordinato: rapporti di collaborazione formalmente autonomi ma caratterizzati da continuita' e coordinamento con l'organizzazione del committente, e da prevalente personalita' della prestazione. Il coordinamento e' cosa diversa dall'eterodirezione: le parti concordano le modalita' di raccordo, ma il collaboratore conserva l'autonomia organizzativa sui tempi e sui modi di esecuzione. Se il committente arriva a determinare unilateralmente tempi e luogo della prestazione, si esce dal coordinamento e si entra in un'area in cui l'ordinamento estende al rapporto la disciplina del lavoro subordinato.
Sul piano previdenziale, i parasubordinati sono iscritti alla Gestione separata, istituita per assicurare categorie prive di una cassa propria: collaboratori coordinati e continuativi, professionisti senza cassa, e altre figure. Caratteristiche da conoscere con precisione lessicale: per i collaboratori l'obbligo di versamento e' del committente, che trattiene sul compenso la quota a carico del collaboratore secondo la ripartizione stabilita dalla legge; per i professionisti autonomi senza cassa il versamento e' a carico del professionista, che addebita in fattura al cliente una rivalsa. Le aliquote della Gestione separata sono differenziate a seconda che il soggetto sia gia' assicurato ad altra forma obbligatoria o titolare di pensione, e vengono aggiornate periodicamente: vanno sempre verificate nella circolare INPS dell'anno di riferimento, mai date a memoria.
Caso applicativo (tipo sezione b)
Situazione: un collaboratore con contratto qualificato come lavoro autonomo occasionale chiede il riconoscimento di una prestazione; dagli atti emerge che timbrava l'ingresso, aveva un responsabile che gli assegnava i compiti giorno per giorno, usava esclusivamente il computer aziendale e riceveva un importo fisso mensile da due anni. Condotta corretta: rilevare che gli indici convergono verso la subordinazione, non fermarsi alla qualificazione contrattuale, e attivare la verifica ispettiva sulla corretta qualificazione del rapporto e sulla contribuzione dovuta. Perche': la qualificazione e' sottratta alla disponibilita' delle parti e l'inquadramento errato produce omissione contributiva; l'istruttore non "riqualifica" da solo con un atto sommario, ma segnala perche' la verifica avvenga nella sede propria.
4. Le tipologie contrattuali
Il rapporto standard e' il lavoro subordinato a tempo indeterminato: e' la forma comune del rapporto di lavoro, quella che si applica in mancanza di previsioni diverse e a cui l'ordinamento riconduce le tutele piu' piene.
Il contratto a tempo determinato ha un termine finale. La sua disciplina e' costruita su tre pilastri che vanno ricordati come meccanismi, non come cifre: un limite di durata massima del rapporto a termine fra le stesse parti per mansioni di pari livello, superato il quale il contratto si trasforma a tempo indeterminato; la necessita' di causali tipizzate dalla legge per la stipulazione o la proroga oltre una certa durata iniziale; limiti al numero di proroghe e obbligo di rispettare intervalli - i cosiddetti stop and go - fra un contratto e il successivo. Durate e numero di proroghe sono state modificate piu' volte dal legislatore: vanno verificate sulla normativa vigente al momento della prova. Sul piano contributivo, ai contratti a termine si applica un contributo addizionale, con meccanismi di incremento in caso di rinnovo e di restituzione in caso di trasformazione a tempo indeterminato.
La somministrazione di lavoro e' l'unica forma legittima di interposizione: un'agenzia autorizzata (somministratore) assume il lavoratore e lo invia a prestare attivita' presso un utilizzatore, che ne dirige la prestazione. La struttura e' trilaterale: contratto commerciale di somministrazione fra agenzia e utilizzatore, contratto di lavoro fra agenzia e lavoratore. Il datore formale e' l'agenzia, che paga la retribuzione e versa i contributi, ma il lavoratore ha diritto a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore (parita' di trattamento), e l'utilizzatore risponde in solido degli obblighi retributivi e contributivi. Se la somministrazione avviene fuori dai casi consentiti, il lavoratore puo' chiedere la costituzione del rapporto in capo all'utilizzatore. Va tenuta distinta dall'appalto, dove l'appaltatore organizza i mezzi e assume il rischio d'impresa dirigendo i propri dipendenti: quando l'appalto e' privo di reale organizzazione e il committente dirige direttamente i lavoratori, si ha appalto non genuino, ossia interposizione illecita di manodopera.
L'apprendistato e' un contratto a tempo indeterminato a causa mista: lo scambio non e' solo lavoro contro retribuzione, ma comprende l'obbligo del datore di erogare formazione. Esistono tre tipologie: apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, apprendistato professionalizzante e apprendistato di alta formazione e ricerca. La contropartita degli obblighi formativi e' un trattamento contributivo agevolato e la possibilita' di sottoinquadramento retributivo entro i limiti previsti. Al termine del periodo formativo, se nessuna delle parti recede, il rapporto prosegue come ordinario rapporto a tempo indeterminato. Se la formazione non e' stata effettivamente erogata per inadempimento del datore, l'agevolazione contributiva viene meno e i contributi sono dovuti nella misura ordinaria: e' un punto tipico di controllo INPS.
Il part time e' il rapporto a orario ridotto rispetto al tempo pieno. Puo' essere orizzontale (riduzione dell'orario giornaliero), verticale (attivita' a tempo pieno ma solo in alcuni periodi) o misto. Richiede forma scritta con indicazione puntuale della collocazione temporale della prestazione. Le clausole che consentono di variarne la collocazione si chiamano clausole elastiche e presuppongono l'accordo del lavoratore, con diritto a compensi o maggiorazioni. Il lavoro supplementare e' quello svolto oltre l'orario concordato ma entro il tempo pieno; lo straordinario e' quello oltre il tempo pieno. Sul piano previdenziale, il part time verticale incide sull'accredito contributivo, perche' i periodi non lavorati non producono contribuzione: e' una fonte frequente di contenzioso sulle domande di pensione.
Il lavoro intermittente, o a chiamata, e' il contratto con cui il lavoratore si mette a disposizione per prestazioni discontinue rese secondo le chiamate del datore. Puo' essere stipulato solo nei casi individuati dalla contrattazione collettiva o dalla normativa, oppure con soggetti al di sotto o al di sopra di determinate soglie di eta'. Se il lavoratore si obbliga contrattualmente a rispondere alla chiamata, ha diritto all'indennita' di disponibilita' per i periodi di attesa; se non si e' obbligato, e' libero di rifiutare ma nulla gli spetta per il tempo non lavorato. Prima dell'inizio della prestazione il datore deve effettuare la comunicazione preventiva: l'omissione e' sanzionata ed e' uno dei controlli tipici della vigilanza, perche' la chiamata non comunicata e' lo strumento con cui si maschera lavoro nero.
5. Costituzione del rapporto, prova, mansioni
Il rapporto di lavoro nasce da un contratto, ma e' accompagnato da adempimenti pubblicistici: la comunicazione obbligatoria di instaurazione va effettuata prima dell'inizio della prestazione, e la sua assenza e' l'indizio principale del lavoro sommerso. Al lavoratore va consegnata l'informativa scritta sulle condizioni del rapporto.
Il patto di prova deve risultare da atto scritto anteriore o contestuale all'inizio del rapporto, a pena di nullita': se manca la forma scritta, il rapporto si considera fin dall'inizio definitivo. Durante la prova entrambe le parti possono recedere senza obbligo di preavviso e senza necessita' di motivazione, ma il recesso non e' arbitrario: deve essere coerente con la funzione dell'istituto, che e' consentire la verifica reciproca della convenienza del rapporto. Un recesso in prova motivato da ragioni discriminatorie o intimato prima che la prova abbia potuto svolgersi e' illegittimo. Superato il periodo, l'assunzione diventa definitiva e il tempo di prova si computa nell'anzianita'.
Le mansioni sono i compiti concretamente assegnati. Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per cui e' stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore successivamente acquisito. Il potere del datore di modificarle si chiama ius variandi. In orizzontale, l'assegnazione a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento e' consentita. In verticale verso l'alto, l'assegnazione a mansioni superiori comporta il diritto al trattamento corrispondente e, se si protrae oltre il periodo fissato dalla legge o dalla contrattazione, la promozione automatica, salvo che l'assegnazione sia avvenuta in sostituzione di un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto. Verso il basso, il demansionamento e' vietato in via generale, ma la legge ammette l'assegnazione a mansioni inferiori entro il limite di un livello e nell'ambito della stessa categoria legale, in caso di modifica degli assetti organizzativi che incide sulla posizione del lavoratore, con conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo. Sono inoltre ammessi accordi individuali di modifica delle mansioni stipulati in sedi protette nell'interesse alla conservazione dell'occupazione. Il demansionamento illegittimo, oltre alla reintegrazione nelle mansioni, puo' fondare il risarcimento del danno alla professionalita'.
6. Retribuzione, orario, riposi e ferie
La retribuzione e' il corrispettivo della prestazione e, in forza dell'articolo 36 della Costituzione, deve essere proporzionata e sufficiente. Si compone di elementi fissi - la paga base o minimo tabellare, gli scatti di anzianita', eventuali superminimi individuali - e di elementi variabili, legati alla quantita' o alle modalita' della prestazione (straordinari, indennita' di turno, premi di risultato). Vanno distinti gli elementi che entrano nella base di calcolo degli istituti indiretti e differiti da quelli che ne restano fuori: la contrattazione collettiva lo specifica. Fra le voci differite, la piu' importante e' il trattamento di fine rapporto, quota di retribuzione accantonata annualmente e corrisposta alla cessazione.
Per l'INPS il concetto rilevante e' la retribuzione imponibile: la base su cui si calcolano i contributi. Il principio guida e' l'armonizzazione fra base imponibile fiscale e previdenziale, con la conseguenza che costituisce reddito da lavoro dipendente, e quindi imponibile, tutto cio' che il lavoratore percepisce in relazione al rapporto, salvo le esclusioni espressamente previste. Attenzione al lessico: si parla di retribuzione virtuale quando l'imponibile e' determinato non su quanto effettivamente corrisposto ma su quanto sarebbe dovuto in base a legge o contratto collettivo.
Sull'imponibile operano due limiti. Il minimale contributivo e' la soglia sotto la quale non si puo' scendere, sia come minimale giornaliero fissato dalla legge e rivalutato annualmente, sia come minimale contrattuale gia' visto. Il massimale contributivo e' invece un tetto annuo oltre il quale non si versa contribuzione pensionistica: si applica ai soggetti privi di anzianita' contributiva a una certa data e iscritti al sistema contributivo, non a tutti. Entrambi i valori sono rivalutati ogni anno in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo e pubblicati in una circolare INPS di inizio anno: vanno consultati per l'anno di riferimento, mai citati a memoria.
L'orario di lavoro e' il tempo in cui il lavoratore e' al lavoro, a disposizione del datore e nell'esercizio delle sue attivita'. La disciplina, di derivazione europea, e' costruita su tetti e riposi: un orario normale settimanale, un limite alla durata media settimanale comprensiva di straordinari - fissato in 48 ore per ogni periodo di sette giorni, da calcolare come media su un periodo di riferimento di quattro mesi, elevabile a sei mesi dalla legge e fino a dodici mesi dalla contrattazione collettiva in presenza di ragioni obiettive, tecniche o organizzative - un riposo giornaliero consecutivo fra la fine di una giornata e l'inizio della successiva, una pausa quando la prestazione giornaliera supera una certa durata, un riposo settimanale di regola coincidente con la domenica e calcolato come media su un periodo determinato. Il lavoro notturno gode di tutele rafforzate, con sorveglianza sanitaria e limiti orari specifici.
Le ferie hanno rango costituzionale: l'articolo 36 le dichiara irrinunciabili. Un periodo minimo annuale va goduto in natura e non puo' essere sostituito dall'indennita' sostitutiva, salvo il caso in cui il rapporto cessi prima del godimento. La ratio e' il recupero psicofisico, che il denaro non realizza. La malattia insorta durante le ferie ne sospende il decorso quando impedisce il godimento della funzione riparatrice.
7. La sospensione del rapporto
La sospensione e' la vicenda in cui il rapporto resta in vita ma le obbligazioni principali sono temporaneamente paralizzate: e' l'area in cui il diritto del lavoro incontra piu' direttamente le prestazioni INPS.
Nella malattia il lavoratore non e' tenuto alla prestazione e ha diritto alla conservazione del posto per un periodo determinato dalla contrattazione collettiva, il periodo di comporto. Il superamento del comporto legittima il recesso datoriale, e qui va fissata una qualificazione che i quiz chiedono spesso: non e' un licenziamento disciplinare, ma nemmeno un licenziamento per giustificato motivo oggettivo. E' una fattispecie autonoma e speciale, fondata direttamente sull'art. 2110, secondo comma, del codice civile. La differenza ha conseguenze pratiche: il datore non deve provare ragioni organizzative ne' cercare una diversa collocazione del lavoratore (il cosiddetto repechage), perche' il presupposto e' il solo dato oggettivo del superamento del limite. Specularmente, il licenziamento intimato prima che il comporto sia esaurito e' nullo per violazione di norma imperativa, secondo l'orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione. Sul piano economico, per molte categorie l'INPS eroga l'indennita' di malattia, spesso anticipata dal datore in busta paga e poi conguagliata sui contributi. L'accesso e' subordinato alla trasmissione telematica del certificato da parte del medico e al rispetto delle fasce di reperibilita' per la visita medica di controllo: l'assenza ingiustificata alla visita comporta sanzioni sull'indennita' secondo una progressione stabilita dalla normativa.
L'infortunio sul lavoro e la malattia professionale sono coperti dall'assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL, non dall'INPS: e' una distinzione che nei quesiti lessicali viene sfruttata come trappola. L'evento e' indennizzabile se avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro; vi rientra, a determinate condizioni, l'infortunio in itinere, occorso nel normale percorso di andata e ritorno fra abitazione e luogo di lavoro.
La maternita' e' protetta da un divieto di adibizione al lavoro nei periodi precedenti e successivi al parto - il congedo di maternita' - che e' obbligatorio e coperto da un'indennita' a carico INPS commisurata in percentuale alla retribuzione. La legge consente, in presenza di attestazione sanitaria, di modulare diversamente la ripartizione dei mesi fra periodo ante e post partum. E' previsto anche il congedo di paternita', con presupposti propri, e il congedo parentale, che spetta a entrambi i genitori entro un'eta' del bambino e un tetto complessivo fissati dalla legge, indennizzato in misura diversa a seconda dei periodi. Durante il congedo di maternita' opera la contribuzione figurativa ed e' vietato il licenziamento per un arco temporale protetto.
8. L'estinzione del rapporto
Il rapporto puo' cessare per dimissioni, cioe' recesso del lavoratore, per risoluzione consensuale, cioe' accordo delle parti, o per licenziamento, cioe' recesso del datore. La distinzione ha effetti previdenziali enormi, perche' condiziona l'accesso alla NASpI.
Dimissioni e risoluzione consensuale, per contrastare la pratica delle "dimissioni in bianco", richiedono una procedura telematica di convalida su modello ministeriale; e' inoltre previsto un periodo entro il quale il lavoratore puo' revocarle. Fanno eccezione le dimissioni della lavoratrice o del lavoratore nel periodo protetto legato alla genitorialita', che vanno convalidate presso l'Ispettorato del lavoro.
Il licenziamento individuale deve essere comunicato per iscritto, a pena di inefficacia, e deve essere motivato. Le causali sono tre:
- Giusta causa: un fatto talmente grave da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto. Legittima il recesso immediato, cioe' senza preavviso. Il giudizio e' di proporzionalita': si valuta la gravita' oggettiva del fatto, l'elemento soggettivo, il pregiudizio arrecato, i precedenti disciplinari.
- Giustificato motivo soggettivo: un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali, grave ma non tale da impedire la prosecuzione temporanea. Il rapporto cessa con il preavviso. E' anch'esso un licenziamento disciplinare.
- Giustificato motivo oggettivo: ragioni inerenti all'attivita' produttiva, all'organizzazione del lavoro e al suo regolare funzionamento, quindi esterne alla condotta del lavoratore. Presuppone il nesso causale fra la ragione organizzativa e la soppressione della posizione, e l'impossibilita' di ricollocare utilmente il lavoratore in altre mansioni compatibili - il cosiddetto obbligo di repechage.
I licenziamenti disciplinari, cioe' quelli fondati su giusta causa o giustificato motivo soggettivo, richiedono il rispetto del procedimento disciplinare: contestazione dell'addebito scritta, specifica, tempestiva e immutabile; termine a difesa per le giustificazioni; solo dopo, l'irrogazione della sanzione. Il vizio del procedimento rende il licenziamento illegittimo a prescindere dalla fondatezza del fatto.
Il licenziamento collettivo ricorre quando un'impresa che occupa piu' di un numero minimo di dipendenti intende, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attivita', effettuare un numero di licenziamenti superiore a una soglia entro un arco temporale definito, in una o piu' unita' produttive della stessa provincia. Non e' la somma di tanti licenziamenti individuali: e' una procedura, articolata in una comunicazione preventiva alle rappresentanze sindacali e alle organizzazioni di categoria, in un esame congiunto e in una fase amministrativa. I lavoratori da licenziare vanno individuati applicando criteri di scelta - concordati con i sindacati o, in mancanza, quelli legali: carichi di famiglia, anzianita', esigenze tecnico-produttive e organizzative - in concorso fra loro e riferiti al complesso aziendale. La violazione della procedura o dei criteri e' fonte di illegittimita' autonoma.
Sulle tutele in caso di licenziamento illegittimo occorre prudenza: il quadro e' stratificato, perche' convivono regimi diversi a seconda della data di assunzione, delle dimensioni dell'impresa e del vizio, e la Corte costituzionale e' intervenuta piu' volte modificando in modo significativo i meccanismi indennitari. Da studiare in termini di categorie, non di importi:
- La nullita' colpisce i licenziamenti discriminatori, quelli intimati in violazione dei divieti relativi al matrimonio e alla genitorialita', quelli ritorsivi e quelli orali. E' la tutela piu' forte: comporta la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento, a prescindere dalle dimensioni del datore, con facolta' del lavoratore di optare per un'indennita' sostitutiva della reintegrazione.
- La tutela reintegratoria attenuata opera in ipotesi tipizzate, in sostanza quando il fatto contestato non sussiste o e' punito dalla contrattazione con una sanzione conservativa: comporta reintegrazione con un risarcimento contenuto entro un tetto.
- La tutela indennitaria e' la regola residuale: il rapporto si estingue e al lavoratore spetta un'indennita' determinata dal giudice entro un minimo e un massimo, sulla base di criteri fra cui l'anzianita' di servizio, senza che questa possa essere un automatismo rigido.
9. Il rapporto contributivo
Il rapporto contributivo e' distinto dal rapporto di lavoro e ha natura pubblicistica: nasce automaticamente dall'instaurazione del rapporto assicurato, non dalla volonta' delle parti. Un principio da conoscere con esattezza e' l'automaticita' delle prestazioni: nel lavoro subordinato le prestazioni spettano al lavoratore anche se il datore non ha versato i contributi dovuti, salvo il caso in cui i contributi omessi siano gia' prescritti. Il lavoratore non deve subire l'inadempimento altrui; l'ente recupera dal datore.
I soggetti sono: l'ente previdenziale come creditore, il datore di lavoro come unico obbligato al versamento, e il lavoratore come beneficiario. Attenzione: benche' una quota della contribuzione sia "a carico" del lavoratore, il datore la trattiene sulla retribuzione e la versa; e' vietato l'accordo che ponga a carico del lavoratore la quota datoriale, e la trattenuta non operata tempestivamente non e' recuperabile successivamente sul lavoratore. Nella Gestione separata, come visto, l'obbligato varia a seconda della figura.
Il datore assolve gli obblighi con la denuncia mensile - il flusso UniEmens - con cui trasmette all'INPS i dati retributivi e contributivi individuali di ciascun lavoratore, e con il versamento tramite modello unificato entro le scadenze stabilite. Il flusso alimenta l'estratto conto contributivo, cioe' la posizione assicurativa individuale su cui si calcoleranno le prestazioni.
La prescrizione del credito contributivo estingue il diritto dell'ente a riscuotere per decorso del tempo. Il termine ordinario e' quinquennale, con un termine piu' lungo nei casi in cui vi sia stata denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti, secondo la disciplina di legge. Ed e' qui che va tenuta ferma la distinzione lessicale: la prescrizione riguarda l'estinzione del diritto per inerzia del titolare ed e' interrompibile con atti di costituzione in mora; la decadenza e' la perdita di una facolta' per mancato compimento di un atto entro un termine perentorio, e di regola non e' interrompibile. Effetto pratico fondamentale: i contributi prescritti non possono piu' essere versati, neppure spontaneamente dal datore, e il periodo resta scoperto salvo i rimedi previsti dall'ordinamento, come la costituzione di rendita vitalizia.
Accanto alla contribuzione effettivamente versata esistono forme che colmano i vuoti della carriera assicurativa:
- La contribuzione figurativa e' accreditata gratuitamente, senza esborso, per periodi in cui il lavoratore non ha lavorato per eventi tutelati dall'ordinamento: malattia, maternita' obbligatoria, integrazione salariale, disoccupazione indennizzata, servizio militare nei casi previsti. Non si "compra": e' riconosciuta d'ufficio o a domanda in base al verificarsi dell'evento.
- La contribuzione volontaria e' quella che l'interessato versa di tasca propria, previa autorizzazione dell'INPS, per proseguire l'assicurazione dopo la cessazione o l'interruzione dell'attivita' e maturare o incrementare il diritto a pensione. Presuppone requisiti minimi di contribuzione pregressa e decade se l'interessato riprende attivita' assicurata.
- Il riscatto consente di coprire onerosamente periodi determinati non coperti da contribuzione, tipicamente il corso legale degli studi universitari conclusi con il titolo, previa domanda e pagamento di un onere calcolato secondo criteri di legge diversi a seconda della collocazione temporale del periodo.
- La ricongiunzione serve a unificare in un'unica gestione periodi assicurativi maturati presso gestioni diverse, di norma a titolo oneroso. Va tenuta distinta dal cumulo e dalla totalizzazione, che consentono invece di valorizzare periodi in gestioni diverse senza trasferirli e senza oneri, con regole di calcolo proprie. Nei quesiti lessicali questi tre termini sono usati come alternative fra loro: confonderli e' l'errore piu' frequente.
Caso applicativo (tipo sezione b)
Situazione: un lavoratore chiede la sistemazione della posizione assicurativa perche' dall'estratto conto risultano scoperti dodici mesi di lavoro dipendente risalenti a otto anni fa; produce buste paga di quel periodo. Condotta corretta: acquisire la documentazione, verificare se il credito contributivo sia gia' prescritto e, in caso affermativo, non limitarsi a respingere ma informare l'interessato dei rimedi utilizzabili per la copertura del periodo, attivando al contempo gli accertamenti sulla condotta datoriale. Perche': l'automaticita' delle prestazioni non copre i contributi gia' prescritti, quindi il periodo non si sana da solo; il funzionario deve applicare la regola tecnica ma anche assolvere il dovere di informazione, che fa parte della corretta erogazione del servizio.
10. Ammortizzatori sociali
Gli ammortizzatori sociali sono le prestazioni che sostengono il reddito quando il lavoro manca o si riduce. La distinzione fondamentale e' fra strumenti in costanza di rapporto, che presuppongono che il rapporto continui, e strumenti per la disoccupazione, che presuppongono che sia cessato.
La cassa integrazione guadagni ordinaria interviene in caso di sospensione o riduzione dell'attivita' per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai lavoratori, oppure per situazioni temporanee di mercato: il presupposto e' la temporaneita' e la ripresa prevedibile dell'attivita'. La cassa integrazione guadagni straordinaria risponde invece a crisi strutturali e presuppone causali tipizzate, in sostanza la riorganizzazione aziendale, la crisi aziendale e il contratto di solidarieta', con obbligo di un programma e di consultazione sindacale. Elementi comuni da conoscere in termini di meccanismo: campi di applicazione differenziati per settore e dimensione; durate massime, anche complessive in un quinquennio mobile; una procedura di informazione e consultazione sindacale; il pagamento dell'integrazione di regola anticipato dal datore e conguagliato, con possibilita' di pagamento diretto da parte dell'INPS in caso di comprovate difficolta' finanziarie; il riconoscimento della contribuzione figurativa per i periodi integrati; il finanziamento tramite contributi ordinari e contributi addizionali crescenti con la durata dell'utilizzo. Le misure dell'integrazione e i relativi massimali sono rivalutati annualmente.
I fondi di solidarieta' estendono la tutela ai settori non coperti dalla cassa integrazione, secondo un disegno di universalizzazione: esistono fondi bilaterali costituiti dalle parti sociali e, in via residuale, un fondo di integrazione salariale che copre i datori non aderenti ad altri fondi, con soglie dimensionali e prestazioni proprie.
La NASpI e' l'indennita' mensile di disoccupazione per i lavoratori subordinati. I presupposti sono tre e vanno tenuti insieme: lo stato di disoccupazione, che richiede la perdita involontaria dell'occupazione e la dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro; un requisito di contribuzione nel periodo antecedente la cessazione; e la presentazione della domanda entro un termine di decadenza. L'involontarieta' e' il filtro decisivo: sono escluse le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale, salve le eccezioni previste, fra cui le dimissioni per giusta causa e la risoluzione intervenuta nella procedura di conciliazione obbligatoria; sono invece ammesse le dimissioni della lavoratrice madre nel periodo protetto. L'importo e' commisurato alla retribuzione media del periodo di riferimento, entro un massimale rivalutato ogni anno, e si riduce progressivamente a partire da un certo mese di fruizione (decalage). La durata e' pari a un numero di settimane proporzionale alle settimane contributive del periodo di riferimento, entro un tetto massimo. La prestazione e' condizionata alla partecipazione alle misure di politica attiva: il rifiuto ingiustificato di un'offerta congrua o la mancata partecipazione alle attivita' comporta sanzioni fino alla decadenza. Il periodo indennizzato e' coperto da contribuzione figurativa. E' prevista la possibilita' di ottenere l'anticipazione in unica soluzione per avviare un'attivita' autonoma.
La DIS-COLL e' la corrispondente indennita' per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e per altre figure equiparate individuate dalla legge. La struttura ricalca quella della NASpI - stato di disoccupazione, requisito contributivo, domanda a pena di decadenza, decalage - ma con requisiti, durata e regole di calcolo propri. Confondere le due prestazioni, o applicare alla DIS-COLL i requisiti della NASpI, e' un errore classico dei quesiti applicativi.
Caso applicativo (tipo sezione b)
Situazione: un lavoratore presenta domanda di NASpI dichiarando di essere stato licenziato; dalla comunicazione obbligatoria di cessazione risulta invece una risoluzione consensuale, senza indicazione di procedura conciliativa. Condotta corretta: rilevare la discordanza e attivare il contraddittorio con l'interessato, chiedendo la documentazione che dimostri l'eventuale ricorrenza di una delle ipotesi in cui la cessazione consensuale non esclude il diritto, prima di adottare qualunque provvedimento. Perche': il requisito dell'involontarieta' non si presume ne' in favore ne' contro l'istante; respingere subito violerebbe il dovere di soccorso istruttorio e la partecipazione al procedimento, accogliere subito erogherebbe una prestazione senza presupposti.
11. Vigilanza e recupero dei crediti contributivi
La vigilanza previdenziale accerta la corretta applicazione della normativa contributiva. E' esercitata dal personale ispettivo con poteri di accesso ai luoghi di lavoro, acquisizione di documenti, assunzione di dichiarazioni. Si distingue una vigilanza documentale, condotta su banche dati e incroci telematici, da quella ispettiva in azienda. Le violazioni tipiche sono l'omessa o infedele denuncia, l'occupazione di lavoratori in nero, l'errata qualificazione dei rapporti, l'indebito godimento di agevolazioni contributive.
Il lessico sanzionatorio va conosciuto con precisione perche' i due termini sono usati come alternative nei quesiti. Si ha omissione contributiva quando il datore ha correttamente denunciato le retribuzioni ma non ha versato, o ha versato tardivamente: la condotta e' trasparente e la sanzione civile e' piu' mite. Si ha evasione contributiva quando il mancato versamento e' accompagnato da registrazioni o denunce obbligatorie omesse o infedeli, cioe' dall'occultamento del rapporto o delle retribuzioni: la sanzione civile e' significativamente piu' gravosa, con misure e tetti stabiliti dalla legge. Le sanzioni civili hanno funzione risarcitoria e sono dovute automaticamente, e vanno distinte dalle sanzioni amministrative, che hanno funzione punitiva e presuppongono un procedimento proprio.
Per il recupero, l'INPS dispone dell'avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, che si forma senza necessita' di rivolgersi al giudice e viene affidato all'agente della riscossione. Prima o accanto al contenzioso giudiziario opera il sistema del ricorso amministrativo ai comitati dell'istituto, che in molte materie previdenziali costituisce condizione di procedibilita' dell'azione giudiziaria. Strumenti collegati sono il documento unico di regolarita' contributiva, che attesta la regolarita' del datore verso INPS, INAIL e casse edili ed e' condizione per l'accesso a benefici e per i rapporti con la pubblica amministrazione, e la diffida, con cui l'organo ispettivo invita a regolarizzare le violazioni sanabili con effetti premiali sulla sanzione.
12. Gli errori che fanno perdere piu' punti
Chiudo con i punti su cui, statisticamente, si sbaglia di piu'. Vale la pena rileggerli il giorno prima della prova.
- Confondere prescrizione e decadenza. La prescrizione estingue il diritto per inerzia prolungata e si interrompe con atti idonei; la decadenza fa perdere una facolta' per il mancato compimento di un atto entro un termine perentorio e di norma non si interrompe. Nella pratica INPS convivono: il credito contributivo si prescrive, la domanda di NASpI si presenta a pena di decadenza.
- Confondere omissione ed evasione contributiva. La linea di confine non e' l'entita' del mancato versamento ma la trasparenza: chi denuncia e non paga omette, chi occulta il rapporto o le retribuzioni evade.
- Confondere contribuzione figurativa e volontaria. La figurativa e' gratuita e legata a un evento tutelato; la volontaria e' onerosa, presuppone autorizzazione e serve a proseguire l'assicurazione dopo la cessazione dell'attivita'.
- Confondere ricongiunzione, cumulo e totalizzazione. La prima trasferisce i periodi in un'unica gestione, di regola a pagamento; le altre due li valorizzano lasciandoli dove sono, senza oneri, con regole di calcolo diverse.
- Confondere giusta causa e giustificato motivo soggettivo. Entrambi sono disciplinari, ma la giusta causa e' cosi' grave da escludere la prosecuzione anche temporanea e giustifica il recesso senza preavviso; il giustificato motivo soggettivo e' un notevole inadempimento che consente comunque il preavviso.
- Trattare il giustificato motivo oggettivo come una scelta libera dell'impresa. Richiede il nesso fra la ragione organizzativa e la soppressione della posizione, e la verifica dell'impossibilita' di ricollocare il lavoratore.
- Fidarsi del nome scritto sul contratto. La qualificazione del rapporto si ricava dalle modalita' effettive di svolgimento; nessuna clausola puo' rendere autonomo un rapporto eterodiretto.
- Dimenticare che l'automaticita' delle prestazioni ha un limite. Il lavoratore subordinato e' protetto dal mancato versamento del datore, ma non oltre la prescrizione dei contributi.
- Attribuire all'INPS la copertura degli infortuni sul lavoro. L'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali e' gestita dall'INAIL.
- Citare importi, aliquote, massimali e requisiti a memoria. Minimale e massimale contributivo, massimali NASpI e cassa integrazione, aliquote della Gestione separata sono rivalutati o modificati periodicamente. Nella prova conviene ragionare sul meccanismo - come si determina il valore, chi lo aggiorna, con quale indice - e non su una cifra che potrebbe essere gia' superata.
- Nei casi pratici, saltare alla soluzione senza qualificare la fattispecie. La sequenza corretta e' sempre: quale istituto e' in gioco, quali presupposti richiede, quali risultano soddisfatti, quale condotta e' proporzionata. Nella maggioranza dei quesiti la risposta giusta non e' quella piu' drastica ne' quella piu' indulgente, ma quella che completa l'istruttoria prima di decidere.