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Riassunto · Quiz Concorso INPS 1695 Funzionari PECS

Dispensa - Ordinamento e gestione amministrativa - INPS 1695 Funzionari PECS

di Redazione TiConsiglio

Contenuto generato con AI e revisionato dalla redazione. Può contenere imprecisioni: ha finalità di studio e autovalutazione, non sostituisce i materiali ufficiali del concorso.

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1. Perche' questa materia e' decisiva nella prova scritta

"Ordinamento e gestione amministrativa" e' la materia che, piu' di ogni altra, attraversa entrambe le sezioni della prova. Nella sezione (a) - i brani con parole mancanti - i testi tecnico-giuridici che ti verranno sottoposti sono, con ogni probabilita', pagine di manuale o di normativa sul procedimento amministrativo, sulla trasparenza, sulla protezione dei dati o sul documento informatico. In quei brani le opzioni sbagliate sono costruite apposta per essere grammaticalmente perfette: la frase "il provvedimento adottato in violazione di legge e' ..." accetta senza sforzo sia "nullo" sia "annullabile" sia "inefficace", ma una sola e' giuridicamente esatta. Studiare questa materia per il concorso significa quindi memorizzare non solo i concetti, ma le parole precise con cui il diritto amministrativo li nomina.

Nella sezione (b) - i casi pratici - la stessa materia ritorna sotto forma di scenari operativi: un cittadino chiede di accedere agli atti di un'istruttoria, un'istanza di prestazione resta ferma oltre i termini, un collega ti chiede di consultare la posizione contributiva di un conoscente, un provvedimento gia' notificato si rivela viziato. Qui non ti si chiede di citare l'articolo, ma di riconoscere quale istituto e' in gioco e di scegliere la condotta corretta. La logica premiante e' quasi sempre la stessa: rispetta il procedimento, non aggirarlo; garantisci la partecipazione dell'interessato; motiva; non decidere fuori dalla tua competenza; non trattare dati oltre lo scopo.

Il consiglio metodologico e' di studiare ogni istituto su tre livelli: definizione esatta (per la sezione a), funzione pratica (a cosa serve, perche' il legislatore lo ha previsto), errore tipico (cosa fa sbagliare il candidato o il funzionario). Le pagine che seguono sono organizzate cosi'.

2. L'INPS come ente pubblico non economico

2.1 Natura giuridica e posizione nell'ordinamento

L'INPS e' un ente pubblico non economico. La formula va compresa parola per parola, perche' e' esattamente il tipo di espressione che in sezione (a) viene mutilata di un termine. "Ente pubblico" significa che e' un soggetto distinto dallo Stato-amministrazione, dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, ma titolare di funzioni pubbliche e sottoposto al controllo dello Stato. "Non economico" significa che l'ente non svolge attivita' d'impresa e non opera sul mercato per conseguire un profitto: eroga prestazioni istituzionali in attuazione di una funzione pubblicistica, quella della tutela previdenziale e assistenziale. La contrapposizione da tenere a mente e' con l'ente pubblico economico, che invece produce beni o servizi con metodo imprenditoriale.

Questa natura ha conseguenze operative concrete, non solo teoriche. Poiche' l'INPS non e' un'impresa, il rapporto con l'assicurato non e' un rapporto contrattuale: la pensione o l'indennita' non si "comprano" con i contributi come si compra una polizza. Il diritto alla prestazione nasce dalla legge quando ricorrono i presupposti che la legge stabilisce; i contributi sono obbligazioni pubblicistiche, non premi assicurativi negoziati. Ne discende, per esempio, che l'Istituto non puo' liberamente "transigere" sul diritto a una prestazione, e che il funzionario che istruisce una domanda non ha margini di discrezionalita' sul se concederla: verifica i presupposti di legge e, se ci sono, la prestazione e' dovuta.

Un secondo corollario riguarda il regime giuridico degli atti. Molti atti dell'INPS verso l'utenza sono provvedimenti amministrativi in senso proprio (si pensi al provvedimento di accertamento di un'omissione contributiva, o al recupero di un indebito), mentre altri si collocano nell'area dei diritti soggettivi, con conseguenze anche sul giudice competente. In sede concorsuale non e' richiesto padroneggiare il riparto di giurisdizione: e' richiesto sapere che l'attivita' dell'Istituto e' attivita' amministrativa e che, come tale, e' soggetta ai principi e alle regole della legge sul procedimento.

2.2 Funzioni dell'Istituto

Le funzioni dell'INPS si possono ricondurre a quattro grandi aree, ed e' utile impararle in questa forma perche' e' la mappa mentale del lavoro del funzionario PECS - progettare, erogare e controllare i servizi.

  • Riscossione e accertamento contributivo: l'Istituto acquisisce i contributi previdenziali dovuti da datori di lavoro, lavoratori autonomi e altri soggetti obbligati, e ne verifica la correttezza. E' l'attivita' che alimenta il sistema e che si traduce, sul piano individuale, nella posizione assicurativa di ciascun lavoratore, cioe' il complesso dei periodi e delle retribuzioni accreditati a suo nome.
  • Erogazione delle prestazioni previdenziali: pensioni di vecchiaia, anticipate, di inabilita', ai superstiti, e in generale le prestazioni che presuppongono un rapporto assicurativo e una contribuzione. La logica e' quella della corrispettivita' attenuata: la prestazione presuppone contributi, ma la misura e' determinata dalla legge, non da un contratto.
  • Erogazione delle prestazioni a sostegno del reddito e assistenziali: gli ammortizzatori sociali, le indennita' legate alla sospensione o cessazione del lavoro, le prestazioni a tutela della famiglia e della genitorialita', le misure assistenziali finanziate dalla fiscalita' generale, dove il presupposto non e' il contributo versato ma una condizione di bisogno o una situazione tutelata.
  • Vigilanza, controllo e contrasto agli illeciti: verifica del corretto adempimento degli obblighi contributivi, controllo sulla permanenza dei requisiti delle prestazioni gia' concesse, recupero delle somme indebitamente erogate. E' l'area in cui il funzionario esercita poteri autoritativi e in cui il rispetto delle garanzie procedimentali diventa piu' delicato.

A queste si aggiunge una funzione trasversale sempre piu' rilevante: l'INPS e' un grande gestore di banche dati pubbliche e un fornitore di informazioni ad altre amministrazioni. Questa funzione spiega perche' la protezione dei dati personali, che trattiamo piu' avanti, non e' un adempimento burocratico ma il cuore della responsabilita' quotidiana di chi lavora sulle posizioni assicurative.

2.3 La vigilanza ministeriale

L'autonomia dell'INPS non e' indipendenza. L'Istituto e' sottoposto alla vigilanza dei ministeri competenti, in primo luogo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per i profili di indirizzo previdenziale, e il Ministero dell'economia e delle finanze per i profili finanziari e di bilancio. Vigilanza significa: approvazione o controllo su atti fondamentali come il bilancio, potere di indirizzo sull'attivita', poteri di verifica e, nei casi estremi previsti dalla legge, poteri sostitutivi o di scioglimento degli organi.

La distinzione lessicale da fissare - tipica domanda da sezione (a) - e' fra vigilanza, indirizzo e gerarchia. Nel rapporto gerarchico, l'organo superiore puo' ordinare al sottoposto come agire nel singolo caso e sostituirsi a lui. Nella vigilanza, invece, l'ente vigilato resta titolare della propria attivita' e il vigilante interviene solo con i poteri che la legge gli attribuisce, tipicamente controllo su atti e verifica dei risultati. L'indirizzo e' la fissazione di obiettivi e criteri generali, non l'ordine puntuale. Non esiste rapporto gerarchico fra ministero e INPS: c'e' vigilanza e indirizzo.

3. Organi e struttura organizzativa

3.1 La logica degli organi

Ogni ente pubblico ha organi che assolvono funzioni tipiche, e sapere quale funzione spetta a ciascuno vale piu' che memorizzarne l'elenco. Le funzioni sono quattro e ricorrono in tutti gli enti:

  • Funzione di indirizzo e vigilanza interna: definire le linee strategiche dell'ente, approvare i documenti fondamentali di programmazione, verificare la coerenza dell'azione gestionale con gli obiettivi. E' una funzione di natura politico-amministrativa, non gestionale: chi la esercita decide "cosa" l'ente deve perseguire, non "come" si istruisce la singola pratica.
  • Funzione di rappresentanza legale e di impulso: rappresentare l'ente verso l'esterno, presiedere gli organi collegiali, assicurare l'unita' di indirizzo. E' la funzione tipicamente presidenziale.
  • Funzione di gestione amministrativa: attuare gli indirizzi attraverso l'organizzazione degli uffici, la gestione delle risorse e l'adozione degli atti di amministrazione. E' la funzione della dirigenza, retta dal principio di distinzione fra indirizzo politico e gestione, per cui agli organi di vertice spettano gli obiettivi e ai dirigenti spetta la responsabilita' esclusiva degli atti di gestione e dei risultati.
  • Funzione di controllo contabile e di regolarita' amministrativa: verificare la regolarita' della gestione finanziaria, la correttezza contabile e il rispetto delle norme, con relazioni periodiche agli organi di vertice e agli organi vigilanti. E' la funzione degli organi di revisione e di controllo, che devono essere strutturalmente distinti da chi gestisce, perche' un controllo esercitato da chi ha compiuto l'atto non e' un controllo.

La collegialita' merita una nota lessicale. Un organo e' collegiale quando la volonta' si forma con la deliberazione di piu' componenti secondo regole di convocazione, quorum e votazione; e' monocratico quando la decisione e' imputata a una sola persona fisica. La distinzione conta perche' un atto collegiale adottato senza il quorum prescritto e' viziato: e' un classico esempio di incompetenza o di violazione delle regole di formazione della volonta'.

3.2 Struttura centrale e territoriale

L'organizzazione dell'INPS e' articolata su un livello centrale e su un livello territoriale. Il livello centrale - le direzioni generali di area, le strutture tecniche, le funzioni di staff - svolge compiti di normazione interna, progettazione dei processi, indirizzo operativo, presidio tecnologico e monitoraggio. E' il livello che scrive le circolari e i messaggi, che disegna i servizi telematici, che definisce le regole di lavorazione uniformi su tutto il territorio nazionale. E' precisamente il livello a cui e' funzionale il profilo PECS nella componente "progettazione".

Il livello territoriale si articola in direzioni regionali (o strutture di coordinamento territoriale) e in filiali o strutture di produzione, che rappresentano il fronte operativo: ricevono le domande, istruiscono i procedimenti, adottano i provvedimenti, erogano le prestazioni, gestiscono il rapporto diretto con l'utenza. Le direzioni regionali hanno funzioni di coordinamento, allocazione delle risorse fra le strutture, monitoraggio della produzione e della qualita', e rappresentanza istituzionale nel territorio.

La conseguenza pratica da tenere a mente e' il rapporto fra circolare e provvedimento. La circolare e' un atto interno, con cui l'amministrazione impartisce istruzioni uniformi ai propri uffici sull'interpretazione e l'applicazione delle norme. Non e' una fonte del diritto e non crea obblighi per i cittadini: vincola il funzionario sul piano organizzativo, ma se una circolare fosse in contrasto con la legge, il provvedimento adottato conformandosi ad essa resterebbe illegittimo per violazione di legge. Il funzionario che si accorge di un contrasto non "disapplica" di sua iniziativa: segnala il problema attraverso i canali interni. Questa e' una tipica alternativa corretta in sezione (b).

3.3 Il rapporto con l'utenza e i servizi telematici

L'INPS eroga i propri servizi prevalentemente in modalita' telematica. La domanda di prestazione si presenta in via elettronica attraverso il portale istituzionale, previa identificazione digitale dell'utente, oppure per il tramite di soggetti abilitati: patronati, intermediari, professionisti autorizzati, contact center. La logica di questo assetto e' duplice: da un lato realizza il principio di digitalizzazione dell'azione amministrativa; dall'altro assicura la certezza dell'identita' di chi presenta l'istanza, requisito indispensabile quando in gioco ci sono prestazioni economiche e dati sensibili.

Da questo assetto discende un principio che il candidato deve saper enunciare con precisione: il divieto di richiedere all'utente dati o documenti gia' in possesso della pubblica amministrazione. L'amministrazione deve acquisire d'ufficio le informazioni che essa stessa detiene o che detiene un'altra amministrazione, e puo' chiedere al cittadino soltanto cio' che non e' altrimenti reperibile. Il correlato e' l'uso della dichiarazione sostitutiva: il cittadino attesta stati e fatti sotto la propria responsabilita', e l'amministrazione svolge poi i controlli, anche a campione, sulla veridicita' di quanto dichiarato. Chi dichiara il falso incorre nelle conseguenze previste dalla legge e decade dai benefici eventualmente ottenuti.

Caso applicativo (tipo sezione b). Un cittadino si presenta allo sportello con una domanda di prestazione e allega un certificato rilasciato da un altro ente pubblico. La condotta corretta non e' rifiutare la domanda perche' incompleta, ne' pretendere ulteriore documentazione gia' detenuta da amministrazioni pubbliche: e' acquisire la domanda, verificare d'ufficio le informazioni disponibili nelle banche dati e chiedere all'interessato soltanto gli elementi effettivamente indispensabili e non altrimenti acquisibili. Rifiutare la ricezione di un'istanza e' quasi sempre l'opzione sbagliata: l'istanza si riceve e, se del caso, si chiede l'integrazione o si adotta un provvedimento motivato.

4. I principi dell'attivita' amministrativa

4.1 Il fondamento costituzionale

L'articolo 97 della Costituzione stabilisce che i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialita' dell'amministrazione. Sono i due pilastri, e la loro definizione precisa serve tanto alla sezione (a) quanto al ragionamento sui casi.

Il buon andamento e' l'esigenza che l'azione amministrativa sia efficiente, efficace ed economica: che raggiunga il risultato (efficacia), lo raggiunga senza sprechi di risorse (economicita'), e organizzi i mezzi in modo ottimale (efficienza). Non e' un'esortazione morale: e' un parametro che orienta l'interpretazione delle norme e l'organizzazione del lavoro. Un'istruttoria che duplica controlli gia' effettuati o che chiede al cittadino documenti gia' in possesso dell'ente viola il buon andamento.

L'imparzialita' significa che l'amministrazione deve porsi in posizione di equidistanza rispetto agli interessi coinvolti e non puo' favorire o penalizzare alcuno. Ha una dimensione negativa (divieto di discriminazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi) e una positiva (obbligo di considerare tutti gli interessi rilevanti prima di decidere). Il funzionario che tratta la pratica di un familiare, anche se la trattasse correttamente, viola l'imparzialita' come principio, perche' compromette l'apparenza stessa di terzieta'.

Il terzo pilastro, che deriva dal complessivo assetto costituzionale, e' il principio di legalita': l'amministrazione puo' esercitare soltanto i poteri che la legge le attribuisce, nei modi e per i fini che la legge indica. Non esistono poteri impliciti o "di buon senso": se una norma non attribuisce il potere di sospendere un pagamento, il funzionario non puo' sospenderlo perche' gli sembra opportuno. Il principio di legalita' ha un profilo formale (serve una norma attributiva) e un profilo sostanziale (il potere va esercitato per il fine per cui e' stato conferito).

4.2 I principi della legge sul procedimento

La legge 241 del 1990, all'articolo 1, enuncia i criteri che governano l'attivita' amministrativa: essa persegue i fini determinati dalla legge ed e' retta da economicita', efficacia, imparzialita', pubblicita' e trasparenza, oltre che dai principi dell'ordinamento dell'Unione europea. Vale la pena distinguere due termini che i brani a completamento amano confondere: la pubblicita' e' la conoscibilita' degli atti attraverso forme di diffusione; la trasparenza e' qualcosa di piu' ampio, e' l'accessibilita' totale dell'organizzazione e dell'attivita' amministrativa, funzionale al controllo diffuso sul perseguimento delle funzioni pubbliche.

Dai principi dell'ordinamento europeo deriva in particolare la proporzionalita', che va saputa scomporre nei suoi tre passaggi perche' e' esattamente cosi' che viene chiesta: la misura adottata deve essere idonea a raggiungere lo scopo, necessaria nel senso che fra le misure idonee va scelta la meno gravosa per il destinatario, e proporzionata in senso stretto, cioe' il sacrificio imposto non deve essere eccessivo rispetto al risultato. Un esempio calato sul lavoro INPS: di fronte a un'irregolarita' formale sanabile in un'istanza, sospendere l'intera prestazione sarebbe sproporzionato se un invito a regolarizzare raggiungerebbe lo stesso obiettivo.

Sempre dalla legge 241 discende il divieto di aggravamento del procedimento: l'amministrazione non puo' appesantire l'istruttoria con adempimenti ulteriori rispetto a quelli previsti, salvo che sopravvengano esigenze straordinarie e motivate. E' il principio che vieta la richiesta di documenti superflui o la moltiplicazione dei passaggi interni.

5. Il procedimento amministrativo

5.1 Nozione e fasi

Il procedimento amministrativo e' la sequenza ordinata di atti e attivita' fra loro collegati e finalizzati all'adozione di un provvedimento finale. La definizione contiene due elementi che vanno saputi entrambi: si tratta di una pluralita' di atti, e questi atti sono funzionalmente collegati a un esito. Distinguilo con nettezza dal provvedimento, che e' l'atto conclusivo, unilaterale e autoritativo, con cui l'amministrazione dispone sulla situazione giuridica del destinatario. Il procedimento e' il percorso, il provvedimento e' l'approdo.

Le fasi sono tradizionalmente quattro:

  • Iniziativa: il procedimento si apre o su istanza di parte - come la quasi totalita' dei procedimenti di prestazione INPS, che nascono dalla domanda dell'assicurato - oppure d'ufficio, quando e' l'amministrazione a doverlo avviare, come nei procedimenti di accertamento contributivo o di recupero di un indebito.
  • Istruttoria: e' la fase di acquisizione e valutazione dei fatti. Il responsabile accerta d'ufficio i presupposti, acquisisce documenti e informazioni, dispone eventuali accertamenti tecnici, raccoglie i pareri e le valutazioni tecniche eventualmente necessari, e riceve gli apporti dei soggetti partecipanti. E' la fase in cui si gioca la correttezza sostanziale della decisione.
  • Decisoria: l'organo competente valuta gli esiti dell'istruttoria e adotta il provvedimento finale, che deve essere motivato.
  • Integrativa dell'efficacia: quando prevista, e' la fase in cui il provvedimento gia' perfetto acquista efficacia, tipicamente con la comunicazione al destinatario nei provvedimenti che limitano la sua sfera giuridica. Va tenuta distinta dalla validita': un atto puo' essere valido (conforme alle norme) ma non ancora efficace (non idoneo a produrre effetti), e viceversa un atto illegittimo puo' essere efficace finche' non viene rimosso.

5.2 Il responsabile del procedimento

Per ogni procedimento l'amministrazione deve individuare l'unita' organizzativa responsabile e, al suo interno, la persona fisica responsabile del procedimento. Fino all'individuazione espressa, la responsabilita' e' del dirigente dell'unita' competente. La ragione dell'istituto e' rendere il procedimento personalmente riferibile a qualcuno: il cittadino deve sapere chi sta trattando la sua pratica e a chi rivolgersi.

I compiti del responsabile del procedimento sono sostanziali, non nominali: valuta le condizioni di ammissibilita' dell'istanza, i requisiti di legittimazione e i presupposti rilevanti; accerta d'ufficio i fatti e adotta ogni misura istruttoria utile; puo' chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete; cura le comunicazioni e la partecipazione; e infine, se non e' lui competente ad adottare il provvedimento finale, trasmette gli atti all'organo competente con la propria proposta.

Attenzione a un punto che genera errori: il responsabile del procedimento non coincide necessariamente con chi firma il provvedimento. Sono due ruoli distinti che possono cumularsi nella stessa persona ma spesso non lo fanno. Chi adotta il provvedimento non e' vincolato in modo automatico alla proposta del responsabile, ma se se ne discosta deve darne conto nella motivazione.

5.3 Obbligo di provvedere e termini di conclusione

Quando il procedimento consegue obbligatoriamente a un'istanza, oppure deve essere iniziato d'ufficio, l'amministrazione ha il dovere di concluderlo con un provvedimento espresso entro il termine stabilito. E' una delle regole piu' importanti dell'intera materia, perche' ribalta l'idea che il silenzio dell'amministrazione sia una risposta legittima: il silenzio-inadempimento e' una violazione, non una decisione.

Sul meccanismo dei termini, quello che devi saper spiegare e' la struttura, non i numeri: la legge fissa un termine generale residuale che si applica quando non e' previsto nulla di diverso; le singole amministrazioni possono individuare, con propri atti, termini diversi per i procedimenti di loro competenza, entro i limiti massimi che la legge consente e con l'onere di motivare i termini piu' lunghi. I termini decorrono dal ricevimento della domanda nei procedimenti a istanza di parte e dall'inizio d'ufficio negli altri. La legge prevede inoltre ipotesi tassative di sospensione del termine, tipicamente per l'acquisizione di informazioni o certificazioni non gia' in possesso dell'amministrazione. La sospensione e' cosa diversa dall'interruzione: sospendere significa fermare il decorso, che poi riprende sommandosi al tempo gia' maturato.

La violazione dei termini produce conseguenze su tre piani: sul piano della responsabilita' dirigenziale e disciplinare di chi vi ha dato causa; sul piano del risarcimento del danno ingiusto cagionato dall'inosservanza dolosa o colposa del termine, che e' danno da ritardo autonomamente risarcibile; sul piano dei rimedi dell'interessato, che puo' attivare i poteri sostitutivi previsti dall'ordinamento interno dell'ente. La regola da fissare e' che la scadenza del termine non fa venir meno il dovere di provvedere: l'amministrazione resta obbligata a concludere.

5.4 La comunicazione di avvio e la partecipazione

L'avvio del procedimento va comunicato ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti, a quelli che per legge devono intervenire e, se individuati o facilmente individuabili, ai soggetti diversi dai diretti destinatari cui possa derivare un pregiudizio. La comunicazione deve indicare almeno l'amministrazione competente, l'oggetto del procedimento, l'ufficio e la persona responsabile, l'ufficio dove prendere visione degli atti, e - per i procedimenti a istanza di parte - gli elementi relativi ai termini e ai rimedi contro l'inerzia. La comunicazione puo' essere omessa solo per ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita', che devono essere motivate.

La partecipazione e' il diritto dei soggetti coinvolti di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare quando siano pertinenti all'oggetto del procedimento. Va colta la sfumatura lessicale: l'obbligo e' di valutare, non di accogliere. Il partecipante non ha diritto a ottenere ragione, ha diritto a essere considerato; e la valutazione deve emergere dalla motivazione del provvedimento.

Nei procedimenti a istanza di parte, prima di adottare un provvedimento negativo, il responsabile deve comunicare tempestivamente all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda - il cosiddetto preavviso di rigetto. L'interessato ha allora la facolta' di presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il termine assegnato; la comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento, che ricominciano a decorrere dalla presentazione delle osservazioni o dalla scadenza del termine per presentarle. Se le osservazioni non vengono accolte, il provvedimento finale deve darne ragione nella motivazione. E' l'istituto piu' rilevante in concreto per il lavoro INPS, perche' precede il diniego di prestazione.

5.5 La motivazione

Ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato, con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. La motivazione non e' un abbellimento: e' l'elemento che rende il provvedimento controllabile, dall'interessato e dal giudice, ed e' cio' che consente di verificare se il potere e' stato esercitato per il fine per cui e' stato attribuito.

Due precisazioni tecniche. La prima: e' ammessa la motivazione per relationem, cioe' il rinvio a un altro atto (per esempio un parere o una relazione istruttoria), a condizione che quell'atto sia indicato e reso disponibile all'interessato insieme alla comunicazione del provvedimento. La seconda: la motivazione non e' richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale, perche' in quei casi manca un destinatario determinato la cui posizione debba essere ponderata.

Il difetto di motivazione e' uno dei vizi piu' frequenti nella pratica: un diniego che si limita a dire "domanda respinta per mancanza dei requisiti", senza specificare quale requisito manchi e sulla base di quali fatti, e' un provvedimento illegittimo anche se la decisione fosse nel merito corretta.

5.6 L'accesso agli atti

L'accesso documentale disciplinato dalla legge 241 e' il diritto di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi, riconosciuto ai soggetti che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto. I tre aggettivi vanno imparati insieme perche' definiscono la legittimazione: diretto significa personale, non di terzi; concreto significa effettivo, non ipotetico; attuale significa presente al momento della richiesta.

Il punto che genera piu' errori: l'accesso documentale non e' un controllo generalizzato sull'operato dell'amministrazione. Non sono ammissibili istanze preordinate a un controllo diffuso: per quello esiste l'accesso civico generalizzato, di cui diremo. L'accesso documentale serve a difendere una propria posizione giuridica.

Il diritto e' escluso nei casi previsti dalla legge, che riguardano essenzialmente il segreto di Stato, i procedimenti tributari, l'attivita' diretta all'emanazione di atti normativi e generali, e i procedimenti selettivi rispetto ai documenti contenenti informazioni psicoattitudinali su terzi. Le amministrazioni possono inoltre individuare categorie di documenti sottratti all'accesso a tutela di interessi qualificati. Quando l'accesso e' negato, differito o limitato, il provvedimento deve essere motivato e sono aperti i rimedi di tutela.

Caso applicativo (tipo sezione b). Un lavoratore chiede di accedere al verbale di accertamento ispettivo relativo alla propria posizione contributiva presso l'ex datore di lavoro, per predisporre un ricorso. Il verbale contiene anche dati di altri lavoratori. La condotta corretta non e' negare in blocco l'accesso a tutela della riservatezza dei terzi, ne' consegnare il documento integrale: e' consentire l'accesso limitatamente alle parti che riguardano la posizione del richiedente, oscurando i dati riferiti ad altri, dandone conto in un atto motivato. Il criterio generale e' il bilanciamento: si accorda l'accesso nella misura strettamente necessaria a curare la propria situazione giuridica.

6. Il provvedimento: elementi, vizi, autotutela

6.1 Elementi del provvedimento

Gli elementi essenziali del provvedimento sono il soggetto (l'organo competente che lo adotta), l'oggetto (la situazione o il bene su cui incide, che deve essere determinato o determinabile, possibile e lecito), il contenuto (cio' che l'atto dispone), la forma (di regola scritta), la finalita' o causa (l'interesse pubblico che l'atto persegue, che deve coincidere con quello per cui il potere e' stato attribuito) e la motivazione. A questi si affiancano elementi accidentali, come il termine, la condizione e l'onere, apponibili quando compatibili con la natura del provvedimento.

I caratteri tipici del provvedimento sono l'autoritativita' - la capacita' di incidere unilateralmente sulle situazioni giuridiche del destinatario, anche senza il suo consenso - l'esecutorieta', cioe' la possibilita' per l'amministrazione di portarlo a esecuzione coattivamente nei casi e nei modi previsti dalla legge, e la tipicita', per cui i provvedimenti sono soltanto quelli che la legge prevede, con gli effetti che la legge stabilisce.

6.2 Nullita' e annullabilita'

Questa e' la distinzione che in sezione (a) viene chiesta piu' spesso, e va tenuta rigorosamente separata.

Il provvedimento e' nullo quando manca degli elementi essenziali, quando e' viziato da difetto assoluto di attribuzione, quando e' stato adottato in violazione o elusione del giudicato, e negli altri casi espressamente previsti dalla legge. La nullita' e' la patologia piu' grave: l'atto nullo non produce effetti, il vizio e' in linea di principio insanabile, e non e' soggetto ai brevi termini di impugnazione tipici dell'annullabilita'. Il difetto assoluto di attribuzione - detto anche carenza di potere - ricorre quando l'amministrazione esercita un potere che l'ordinamento non le ha proprio conferito: non e' un errore nell'esercizio del potere, e' l'assenza del potere.

Il provvedimento e' invece annullabile quando e' adottato in violazione di legge, oppure e' viziato da eccesso di potere o da incompetenza. Sono i tre vizi di legittimita', da conoscere a memoria nell'ordine e nella formulazione:

  • La violazione di legge e' il contrasto diretto fra il provvedimento e una norma di legge o di regolamento, sia essa sostanziale o procedimentale. Rientrano qui il difetto di motivazione, l'omessa comunicazione di avvio, il mancato preavviso di rigetto.
  • L'incompetenza - nella forma relativa, che genera annullabilita' - ricorre quando l'atto e' adottato da un organo diverso da quello competente, ma appartenente alla stessa amministrazione e allo stesso plesso di attribuzioni. Se invece manca radicalmente il potere si ricade nella nullita' per difetto assoluto di attribuzione, che alcuni chiamano incompetenza assoluta.
  • L'eccesso di potere e' il vizio della funzione: il potere esiste ed e' esercitato dall'organo giusto, ma viene sviato dal fine per cui era stato conferito, o esercitato in modo illogico o contraddittorio. Poiche' e' un vizio che sta nella psicologia della decisione, si accerta attraverso figure sintomatiche: lo sviamento di potere, il travisamento dei fatti, la contraddittorieta' fra piu' atti, la disparita' di trattamento fra situazioni identiche, la manifesta illogicita', il difetto di istruttoria.

Va infine ricordata la regola sui vizi formali e procedimentali non invalidanti: il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti non e' annullabile quando, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. E' la logica del "risultato": se l'esito era comunque obbligato, annullare per un vizio formale sarebbe un inutile dispendio. Attenzione pero': la regola opera sui provvedimenti vincolati, non su quelli discrezionali, dove la partecipazione avrebbe potuto cambiare l'esito.

6.3 L'autotutela: annullamento d'ufficio e revoca

Per autotutela si intende il potere dell'amministrazione di riesaminare i propri atti e, ricorrendone i presupposti, di rimuoverli o modificarli senza dover ricorrere al giudice. I due istituti principali vanno distinti con cura, perche' la sezione (a) li scambia volentieri.

L'annullamento d'ufficio ha per presupposto l'illegittimita' del provvedimento. Non basta pero' che l'atto sia illegittimo: occorre anche che sussistano ragioni di interesse pubblico attuali e concrete all'eliminazione, che l'annullamento intervenga entro un termine ragionevole, e che si tenga conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, cioe' dell'affidamento che si e' consolidato. Per i provvedimenti attributivi di vantaggi economici la legge circoscrive il potere entro limiti temporali stringenti. L'annullamento ha efficacia retroattiva: elimina l'atto e i suoi effetti fin dall'origine.

La revoca ha invece per presupposto ragioni di opportunita', non di legittimita'. Si revoca un provvedimento legittimo perche' sono mutati i presupposti di fatto, perche' sopravvengono nuovi motivi di interesse pubblico, o perche' l'amministrazione rivaluta l'interesse pubblico originario. La revoca opera ex nunc, cioe' determina la semplice inidoneita' dell'atto a produrre ulteriori effetti, lasciando fermi quelli gia' prodotti; e se comporta pregiudizi per i soggetti interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di indennizzarli. Questa e' la coppia da memorizzare in blocco: annullamento = illegittimita' + retroattivo + nessun indennizzo; revoca = inopportunita' + non retroattiva + indennizzo.

Accanto a questi si collocano istituti minori ma nominabili: la convalida, con cui l'amministrazione sana un vizio del proprio atto mantenendone gli effetti, ammessa entro un termine ragionevole e in presenza di ragioni di interesse pubblico; la sospensione, che congela temporaneamente l'efficacia dell'atto in attesa del riesame; la rettifica, che corregge errori materiali senza incidere sul contenuto dispositivo.

Caso applicativo (tipo sezione b). Ci si accorge che una prestazione e' stata concessa sulla base di un errore dell'ufficio nel calcolo dei requisiti, e che l'interessato la percepisce da tempo in buona fede. La condotta corretta non e' interrompere il pagamento con effetto immediato senza formalita', ne' lasciare tutto com'e' per evitare contenziosi. E': avviare un procedimento di riesame in autotutela, comunicandone l'avvio all'interessato, consentirgli di partecipare, valutare l'affidamento maturato e il tempo trascorso, e concludere con un provvedimento motivato che dia conto sia dell'illegittimita' sia delle ragioni di interesse pubblico all'annullamento. L'eventuale recupero delle somme segue le regole proprie dell'indebito previdenziale, che tutelano in vario modo il percettore in buona fede.

7. Trasparenza, anticorruzione e accesso civico

7.1 L'impianto della legge 190 del 2012

La legge 190 del 2012 ha introdotto un sistema di prevenzione della corruzione, e la parola prevenzione e' la chiave: l'impianto non e' repressivo - quello resta al diritto penale - ma organizzativo. L'idea di fondo e' che la corruzione si combatta riducendo le occasioni di maladministration, cioe' di uso della funzione pubblica per fini privati, anche quando non integra reato.

Gli strumenti sono essenzialmente questi:

  • Il piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza, oggi confluito nella sezione dedicata del piano integrato di attivita' e organizzazione. E' il documento con cui ciascuna amministrazione mappa i propri processi, valuta il rischio corruttivo di ciascuno e individua le misure di trattamento. Non e' un adempimento formale: e' un'analisi del rischio calata sulla realta' dell'ente.
  • Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, figura di norma dirigenziale, che predispone il piano, ne verifica l'attuazione, propone modifiche e riferisce agli organi di vertice. Gode di garanzie di indipendenza proprio perche' deve poter segnalare criticita' interne.
  • La rotazione del personale addetto alle aree a maggior rischio, che spezza la stabilita' delle relazioni che favorisce gli accordi illeciti, con l'avvertenza che va bilanciata con l'esigenza di continuita' e di competenza tecnica.
  • La tutela del dipendente che segnala illeciti - il whistleblowing - fondata sulla riservatezza dell'identita' del segnalante e sul divieto di misure ritorsive nei suoi confronti. La protezione opera se la segnalazione riguarda violazioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in ragione del proprio contesto lavorativo.
  • La disciplina dell'inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi, che impedisce di attribuire incarichi a chi si trovi in situazioni che ne compromettano l'imparzialita', e la disciplina del conflitto di interessi, con il connesso obbligo di astensione.

7.2 Gli obblighi di pubblicazione e l'accesso civico

Il decreto legislativo 33 del 2013 disciplina gli obblighi di pubblicazione sui siti istituzionali, nella sezione "Amministrazione trasparente", di dati e documenti relativi all'organizzazione, ai titolari di incarichi, ai bandi, ai pagamenti, ai servizi erogati. La pubblicazione e' il canale proattivo della trasparenza: l'amministrazione mette a disposizione senza che nessuno chieda.

Accanto ad essa esistono due strumenti reattivi, che il candidato deve saper distinguere con precisione chirurgica perche' e' una delle domande piu' frequenti in assoluto.

  • L'accesso civico semplice e' il diritto di chiunque di chiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati che l'amministrazione avrebbe dovuto pubblicare e non ha pubblicato. Ha come oggetto solo dati soggetti a obbligo di pubblicazione, non richiede alcuna motivazione ne' alcun interesse, e come rimedio produce la pubblicazione del dato e la sua trasmissione al richiedente.
  • L'accesso civico generalizzato e' il diritto di chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria. E' lo strumento che realizza il controllo diffuso sull'operato pubblico: non richiede motivazione ne' interesse qualificato, ma incontra limiti a tutela di interessi pubblici (sicurezza, difesa, relazioni internazionali, politica economica e finanziaria, indagini, regolare svolgimento di attivita' ispettive) e di interessi privati (protezione dei dati personali, liberta' e segretezza della corrispondenza, interessi economici e commerciali).

Il criterio di distinzione con l'accesso documentale della legge 241 e' netto e va enunciato cosi': l'accesso documentale richiede un interesse diretto, concreto e attuale collegato a una posizione giuridica da tutelare, e ha una portata potenzialmente piu' intensa perche' serve alla difesa; l'accesso civico generalizzato non richiede alcun interesse ma incontra limiti piu' ampi ed e' escluso quando la conoscenza pregiudicherebbe gli interessi tutelati. Non sono strumenti alternativi in senso escludente: il richiedente puo' scegliere, e l'amministrazione deve trattare l'istanza secondo la disciplina invocata, senza convertirla d'ufficio.

Nel procedimento di accesso civico generalizzato, se sono individuati controinteressati - soggetti che potrebbero subire un pregiudizio dalla divulgazione - l'amministrazione deve comunicare loro la richiesta e consentire di presentare opposizione motivata prima di decidere. L'opposizione non vincola: l'amministrazione decide comunque, bilanciando.

8. Protezione dei dati personali nel trattamento delle posizioni assicurative

8.1 Nozioni e ruoli

Il dato personale e' qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile. Il trattamento e' qualunque operazione compiuta su dati personali: raccolta, registrazione, consultazione, uso, comunicazione, conservazione, cancellazione. Sono definizioni volutamente amplissime, e l'implicazione operativa e' che anche la semplice consultazione di una posizione a video e' un trattamento, soggetto come tale a tutte le regole.

I ruoli sono tre e vanno tenuti distinti:

  • Il titolare del trattamento e' il soggetto che determina le finalita' e i mezzi del trattamento. Per i dati trattati nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, il titolare e' l'INPS come ente, non il singolo funzionario.
  • Il responsabile del trattamento e' il soggetto esterno che tratta dati per conto del titolare, sulla base di un atto giuridico che ne definisce oggetto, durata, natura, finalita' e obblighi. Tipicamente un fornitore di servizi informatici.
  • Il responsabile della protezione dei dati - il DPO - e' una figura obbligatoria per le pubbliche amministrazioni, con compiti di consulenza, sorveglianza sull'osservanza della normativa, cooperazione con l'autorita' di controllo e ruolo di punto di contatto. Non e' il titolare e non decide i trattamenti: informa, sorveglia e assiste.

Il funzionario che consulta le banche dati non e' nessuno di questi: e' una persona autorizzata al trattamento, che opera sotto l'autorita' del titolare e secondo le istruzioni ricevute. Questa e' l'espressione esatta da ricordare, e da essa discende la regola fondamentale della condotta quotidiana: si accede ai dati soltanto per le finalita' istituzionali e nei limiti delle istruzioni impartite.

8.2 I principi del trattamento

Il regolamento europeo elenca i principi applicabili al trattamento, che vanno saputi nominare correttamente:

  • Liceita', correttezza e trasparenza: il trattamento deve fondarsi su una base giuridica valida ed essere conoscibile per l'interessato. Per il trattamento svolto dall'INPS la base giuridica non e' di regola il consenso, ma l'adempimento di un obbligo legale o l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri. Chiedere il consenso quando la base e' l'obbligo di legge e' un errore concettuale: darebbe all'interessato un potere di revoca che il compito pubblico non tollera.
  • Limitazione della finalita': i dati sono raccolti per finalita' determinate, esplicite e legittime, e non possono essere ulteriormente trattati in modo incompatibile con quelle finalita'.
  • Minimizzazione: i dati trattati devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalita'. E' il principio che vieta di raccogliere "per sicurezza" piu' informazioni di quelle che servono.
  • Esattezza: i dati devono essere esatti e, se necessario, aggiornati, con l'obbligo di adottare misure per cancellare o rettificare tempestivamente quelli inesatti. In una posizione assicurativa questo principio ha un peso enorme, perche' un dato contributivo errato produce direttamente un calcolo di prestazione errato.
  • Limitazione della conservazione: i dati vanno conservati in forma che consenta l'identificazione per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalita'.
  • Integrita' e riservatezza: il trattamento deve garantire adeguata sicurezza, compresa la protezione da trattamenti non autorizzati o illeciti e da perdita o distruzione accidentale, mediante misure tecniche e organizzative adeguate.

A questi si aggiunge il principio di responsabilizzazione - accountability - per cui il titolare non deve solo rispettare i principi, ma essere in grado di dimostrare di averli rispettati. E' il rovesciamento della logica autorizzatoria precedente: non si chiedono permessi preventivi, si progettano trattamenti conformi e se ne documenta la conformita'.

Sul piano dei dati piu' delicati, il regolamento individua categorie particolari di dati - fra cui quelli relativi alla salute - il cui trattamento e' vietato salvo che ricorra una delle condizioni di liceita' espressamente previste, fra le quali rientra il trattamento necessario per assolvere obblighi ed esercitare diritti in materia di protezione sociale e sicurezza sociale. E' precisamente questa la base che consente all'INPS di trattare i dati sanitari nei procedimenti di invalidita' e nelle prestazioni a tutela della salute. Il fatto che il trattamento sia lecito non attenua pero' gli obblighi di minimizzazione e sicurezza: al contrario, li rende piu' stringenti.

Caso applicativo (tipo sezione b). Un collega di un altro ufficio ti chiede di verificare l'estratto contributivo di una persona che non e' oggetto di alcuna pratica assegnata ne' a te ne' a lui, spiegando che si tratta di un favore per un conoscente. La condotta corretta e' rifiutare l'accesso e, se opportuno, segnalare la richiesta secondo le procedure interne. La ragione tecnica non e' generica riservatezza: e' che l'accesso sarebbe privo di base giuridica, estraneo alla finalita' istituzionale e in violazione delle istruzioni ricevute dal titolare. Ogni consultazione lascia traccia nei log di accesso, e l'accesso abusivo espone a responsabilita' disciplinare, erariale e potenzialmente penale. La circostanza che i dati non vengano poi divulgati e' irrilevante: la consultazione e' gia' di per se' un trattamento illecito.

9. Digitalizzazione dell'azione amministrativa

9.1 Documento informatico e firme elettroniche

Il Codice dell'amministrazione digitale, decreto legislativo 82 del 2005, definisce il documento informatico come il documento elettronico che contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. La sua idoneita' a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio dipendono dalle caratteristiche di qualita', sicurezza, integrita' e immodificabilita' e, soprattutto, dal tipo di firma apposta.

Le firme elettroniche formano una scala di affidabilita' crescente, ed e' la scala che va saputa in ordine:

  • La firma elettronica semplice e' l'insieme dei dati in forma elettronica connessi o associati logicamente ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare. E' la nozione piu' ampia e meno strutturata; il suo valore probatorio e' liberamente valutabile dal giudice in considerazione delle caratteristiche di sicurezza, integrita' e immodificabilita' del documento.
  • La firma elettronica avanzata soddisfa requisiti ulteriori: e' connessa unicamente al firmatario, e' idonea a identificarlo, e' creata con mezzi su cui il firmatario conserva un controllo esclusivo, ed e' collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire di rilevare ogni successiva modifica.
  • La firma elettronica qualificata e' una firma avanzata creata da un dispositivo qualificato per la creazione della firma e basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato. La firma digitale e' una particolare specie di firma qualificata, basata su un sistema di chiavi crittografiche correlate, una pubblica e una privata.

La differenza pratica sta nell'efficacia: il documento informatico sottoscritto con firma qualificata o digitale ha, di regola, l'efficacia probatoria della scrittura privata, con l'utilizzo del dispositivo che si presume riconducibile al titolare salvo prova contraria. Le firme di livello inferiore hanno efficacia rimessa alla valutazione del giudice.

Il CAD disciplina anche le copie: la copia informatica di documento analogico e il duplicato informatico hanno pieno valore alle condizioni previste, tipicamente l'attestazione di conformita' da parte di un pubblico ufficiale o l'apposizione di firma da parte del soggetto abilitato.

9.2 Identita' digitale, domicilio digitale, PEC

L'accesso ai servizi in rete delle pubbliche amministrazioni avviene tramite identita' digitale, cioe' attraverso sistemi che assicurano l'identificazione dell'utente con livelli di sicurezza graduati. L'identita' digitale non e' una firma: identifica chi accede, non sottoscrive un documento. E' una confusione frequente che vale la pena disinnescare, anche perche' e' un'ottima esca per le opzioni sbagliate della sezione (a).

Il domicilio digitale e' l'indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale. La funzione e' quella di individuare il luogo virtuale dove il cittadino o l'impresa possono essere raggiunti validamente. La posta elettronica certificata e' lo strumento tecnico che assicura, attraverso ricevute opponibili ai terzi, la prova dell'invio e della consegna del messaggio, con data e ora certe.

Anche qui la distinzione lessicale conta: la PEC certifica invio e consegna, non il contenuto ne' l'identita' del sottoscrittore del documento allegato. Un documento privo di firma inviato via PEC resta un documento non firmato; la PEC gli garantisce solo la certezza del recapito.

Il CAD stabilisce inoltre alcuni principi organizzativi che sono, in sostanza, i principi del buon andamento tradotti in digitale: il diritto all'uso delle tecnologie nei rapporti con le amministrazioni; l'obbligo di rendere disponibili i servizi in via telematica; il principio digital first, per cui il canale digitale e' quello ordinario; l'interoperabilita' dei sistemi e la fruibilita' dei dati fra amministrazioni, che e' il fondamento tecnico del divieto di richiedere al cittadino dati gia' detenuti dal settore pubblico.

9.3 Conservazione

La conservazione e' il processo che assicura nel tempo l'autenticita', integrita', affidabilita', leggibilita' e reperibilita' dei documenti informatici. Questi cinque aggettivi sono la definizione tecnica ed e' bene impararli in blocco. La conservazione non e' un semplice archiviare file: e' un sistema regolato, con un responsabile del servizio di conservazione, procedure documentate e strumenti che garantiscono che un documento prodotto oggi sia ancora leggibile e giuridicamente valido fra molti anni. Per un ente come l'INPS, i cui atti producono effetti su archi temporali di decenni - si pensi a un versamento contributivo che rilevera' al momento della pensione - la conservazione e' un presidio essenziale, non un adempimento accessorio.

10. Responsabilita' del dipendente pubblico e codice di comportamento

10.1 Le forme di responsabilita'

Il dipendente pubblico e' esposto a piu' forme di responsabilita', che possono concorrere fra loro per il medesimo fatto. Il candidato deve saperle distinguere per presupposto, soggetto che le fa valere e conseguenza.

  • La responsabilita' penale deriva dalla commissione di un reato e ha carattere strettamente personale. Nel settore pubblico rilevano in particolare i reati contro la pubblica amministrazione, fra cui il peculato, la corruzione, l'abuso d'ufficio nelle forme previste dalla legge, la rivelazione di segreti d'ufficio. E' accertata dal giudice penale.
  • La responsabilita' civile e' l'obbligo di risarcire il danno ingiustamente cagionato a terzi. Nel rapporto con i cittadini opera il meccanismo per cui l'amministrazione risponde del danno cagionato dai propri dipendenti, salva la successiva rivalsa nei confronti del dipendente nei casi previsti.
  • La responsabilita' amministrativo-contabile - detta anche erariale - e' la responsabilita' per il danno patrimoniale cagionato all'amministrazione di appartenenza o ad altra amministrazione. E' accertata dalla Corte dei conti; presuppone la violazione di obblighi di servizio, il danno, il nesso causale e l'elemento soggettivo, che deve consistere in dolo o colpa grave - la colpa lieve non basta, ed e' una nozione da ricordare con precisione. La responsabilita' e' inoltre personale e di regola parziaria, cioe' ciascuno risponde per la parte che vi ha preso, salvo i casi di dolo in cui opera la solidarieta'.
  • La responsabilita' disciplinare deriva dalla violazione degli obblighi di comportamento inerenti al rapporto di lavoro, ed e' fatta valere dall'amministrazione datrice attraverso un procedimento disciplinare che deve rispettare precise garanzie: contestazione scritta e specifica dell'addebito, termine a difesa, diritto di essere sentito con l'eventuale assistenza di un rappresentante, rispetto dei termini del procedimento, proporzionalita' della sanzione rispetto alla gravita' del fatto. Le sanzioni vanno dal rimprovero verbale al licenziamento, secondo la gradazione della contrattazione collettiva e della legge.
  • La responsabilita' dirigenziale e' una figura distinta, che riguarda i dirigenti e non presuppone un illecito in senso proprio: si fonda sul mancato raggiungimento degli obiettivi o sull'inosservanza delle direttive, accertati attraverso il sistema di valutazione, e produce conseguenze sull'incarico e sulla retribuzione di risultato.

10.2 Il codice di comportamento

Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici definisce i doveri minimi di diligenza, lealta', imparzialita' e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti a osservare. Ogni amministrazione adotta poi un proprio codice, che integra e specifica quello generale in relazione alle proprie caratteristiche. La violazione dei doveri del codice e' fonte di responsabilita' disciplinare, ed e' rilevante anche ai fini della responsabilita' civile, amministrativa e contabile ogni volta che le stesse siano collegate alla violazione di quei doveri.

I contenuti ricorrenti che vale la pena conoscere sono questi: il dovere di servire esclusivamente l'interesse pubblico; i limiti stringenti all'accettazione di regali, compensi e altre utilita', ammessi solo entro valori modici e nell'ambito degli usi di cortesia; l'obbligo di comunicare l'appartenenza ad associazioni i cui ambiti di interesse possano interferire con l'attivita' dell'ufficio; l'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi, anche solo potenziale, con l'onere di segnalarlo al proprio responsabile; il dovere di riservatezza e il divieto di divulgare informazioni di cui si dispone per ragioni d'ufficio; i doveri di correttezza nei rapporti con il pubblico, che comprendono cortesia, disponibilita', risposta alle comunicazioni, rispetto degli standard di qualita' del servizio; l'uso corretto dei mezzi e delle risorse dell'ufficio, incluso l'uso della rete e degli strumenti informatici; e regole di comportamento sull'uso dei mezzi di informazione e dei social media, che vietano al dipendente di assumere pubblicamente posizioni che ledano l'immagine dell'amministrazione.

Particolare rilievo ha il conflitto di interessi. La nozione e' larga: rileva non solo l'interesse economico proprio, ma anche quello del coniuge, dei conviventi, dei parenti e affini entro un certo grado, di soggetti con cui si abbiano rapporti di frequentazione abituale, di enti di cui si sia amministratore. E rileva il conflitto anche solo potenziale, e persino la situazione da cui derivi un semplice pregiudizio all'immagine di imparzialita'. La regola operativa e' semplice: nel dubbio si segnala e ci si astiene, perche' il costo di un'astensione superflua e' nullo, mentre il costo di una partecipazione in conflitto e' la caducazione dell'atto e la responsabilita' personale.

Caso applicativo (tipo sezione b). Sei assegnato all'istruttoria di una domanda presentata da un'impresa il cui titolare e' un tuo parente stretto. La pratica e' del tutto ordinaria e l'esito appare vincolato. La condotta corretta non e' istruirla comunque perche' l'esito e' obbligato, ne' trattarla informandone verbalmente un collega: e' segnalare per iscritto la situazione al proprio responsabile e astenersi, lasciando che sia il responsabile a riassegnare la pratica. La ragione e' che l'obbligo di astensione tutela l'imparzialita' oggettiva e la sua apparenza, e opera indipendentemente dal fatto che la decisione sarebbe stata comunque corretta.

11. Gli errori che fanno perdere piu' punti

Chiudiamo con i punti su cui, per esperienza, i candidati sbagliano piu' spesso. Vale la pena rileggerli il giorno prima della prova.

  • Confondere nullita' e annullabilita'. La violazione di legge - inclusi i vizi procedimentali come l'omessa comunicazione di avvio o il difetto di motivazione - produce annullabilita', non nullita'. La nullita' e' riservata a mancanza di elementi essenziali, difetto assoluto di attribuzione, violazione o elusione del giudicato, e casi espressi di legge. Se in un brano leggi "adottato in violazione di legge, il provvedimento e' ...", la parola giusta e' annullabile.
  • Confondere annullamento d'ufficio e revoca. Illegittimita' contro inopportunita'; effetto retroattivo contro effetto non retroattivo; nessun indennizzo contro obbligo di indennizzo. Se il testo parla di sopravvenuti motivi di interesse pubblico o di mutamento della situazione di fatto, l'istituto e' la revoca, mai l'annullamento.
  • Confondere accesso documentale e accesso civico generalizzato. Il primo esige un interesse diretto, concreto e attuale; il secondo non esige alcun interesse ma soggiace a limiti piu' ampi. L'espressione "controllo generalizzato sull'operato dell'amministrazione" e' proprio cio' che l'accesso documentale non puo' servire a realizzare.
  • Trattare il consenso come base giuridica dei trattamenti INPS. Nell'esercizio delle funzioni istituzionali la base e' l'obbligo legale o il compito di interesse pubblico. Un brano che dice "il trattamento dei dati contributivi si fonda sul consenso dell'interessato" e' quasi certamente costruito con l'opzione sbagliata.
  • Pensare che la scadenza del termine estingua il dovere di provvedere. Il termine scaduto genera responsabilita' e danno da ritardo, ma l'obbligo di concludere con provvedimento espresso permane.
  • Confondere l'obbligo di valutare le memorie con l'obbligo di accoglierle. La partecipazione garantisce di essere considerati, non di ottenere ragione. Nei casi pratici, l'alternativa "l'amministrazione deve accogliere le osservazioni presentate" e' sistematicamente sbagliata.
  • Sovrapporre identita' digitale e firma elettronica. La prima identifica chi accede a un servizio; la seconda sottoscrive un documento e ne determina il valore probatorio. E la PEC certifica invio e consegna, non l'identita' del sottoscrittore ne' il contenuto.
  • Ritenere che la sola consultazione di una banca dati non sia un trattamento. Lo e'. E l'accesso privo di finalita' istituzionale e' illecito anche se nulla viene divulgato.
  • Confondere colpa lieve e colpa grave nella responsabilita' erariale. Davanti alla Corte dei conti serve dolo o colpa grave; la colpa lieve non fonda la responsabilita' amministrativo-contabile.
  • Attribuire natura di fonte del diritto alle circolari. Sono atti interni: orientano l'ufficio, non vincolano il cittadino e non sanano un provvedimento contrario alla legge.
  • Nei casi pratici, scegliere la soluzione "efficiente ma senza procedura". L'opzione che salta la comunicazione di avvio, che decide senza motivare, che sospende un pagamento senza un procedimento, o che rifiuta di ricevere un'istanza, e' quasi sempre l'opzione sbagliata - anche quando appare la piu' rapida e sensata. La logica della sezione (b) premia chi rispetta la forma perche' la forma, nel diritto amministrativo, e' garanzia sostanziale.

Un'ultima raccomandazione di metodo per la sezione (a): quando il brano ti mette davanti a due opzioni entrambe plausibili, chiediti quale delle due e' il termine tecnico e quale e' il sinonimo comune. Il diritto amministrativo usa parole strette - "annullabile" e non "invalido", "revoca" e non "ritiro", "istanza" e non "richiesta", "provvedimento" e non "decisione", "motivazione" e non "spiegazione" - e chi ha studiato riconosce il termine tecnico anche fuori contesto. E' esattamente questa la competenza che la prova intende misurare.

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