Unione europea: sintesi della dispensa
Il diritto dell'Unione europea disciplina un ordinamento sovranazionale autonomo, nato dai trattati e capace di incidere sui rapporti fra istituzioni, Stati e singoli. L'Unione esercita competenze attribuite dagli Stati membri, attraverso proprie fonti e istituzioni. Efficacia diretta e primato spiegano il rapporto con gli ordinamenti nazionali: alcune disposizioni attribuiscono posizioni azionabili dai singoli e, quando hanno effetto diretto, impongono di disapplicare la norma interna incompatibile. Questa non viene automaticamente abrogata.
Fonti e tipi di atti
Il diritto primario comprende i trattati, i protocolli e la Carta dei diritti fondamentali, avente lo stesso valore giuridico dei trattati. Il TUE stabilisce principi e assetto generale; il TFUE dettaglia funzionamento, procedure e politiche. Gli atti delle istituzioni costituiscono diritto derivato e devono rispettare il diritto primario. Gli accordi internazionali conclusi dall'Unione vincolano istituzioni e Stati membri.
Il regolamento ha portata generale, e' obbligatorio in tutti i suoi elementi ed e' direttamente applicabile. La direttiva vincola il destinatario sul risultato, lasciando alle autorita' nazionali forma e mezzi del recepimento. Decorso inutilmente il termine, una disposizione chiara, precisa e incondizionata puo' essere invocata dal singolo contro lo Stato; questa efficacia verticale non equivale a efficacia diretta nei rapporti fra privati.
La decisione e' obbligatoria in tutti i suoi elementi e, quando designa destinatari, vincola questi ultimi. Raccomandazioni e pareri non sono vincolanti. La natura legislativa dipende dalla procedura seguita: il nome regolamento o direttiva non basta a riconoscerla. Gli atti legislativi vengono pubblicati; la notificazione ai destinatari segue la disciplina degli atti non legislativi. Libro verde e libro bianco sono strumenti preparatori di consultazione e proposta.
Istituzioni e rispettive funzioni
Le istituzioni sono Parlamento europeo, Consiglio europeo, Consiglio, Commissione, Corte di giustizia dell'Unione europea, Banca centrale europea e Corte dei conti. Il Parlamento rappresenta i cittadini, e' eletto per cinque anni ed esercita con il Consiglio le funzioni legislativa e di bilancio. Svolge controllo politico e puo' provocare le dimissioni collettive della Commissione con una mozione di censura.
Il Consiglio europeo riunisce i capi di Stato o di governo e definisce orientamenti e priorita' politiche generali, senza legiferare. Il Consiglio riunisce rappresentanti ministeriali degli Stati e opera come colegislatore. Il Coreper ne prepara i lavori. La Commissione promuove l'interesse generale, propone di regola gli atti legislativi, vigila sull'applicazione del diritto ed esegue il bilancio.
La BCE autorizza in via esclusiva l'emissione delle banconote in euro; la Corte dei conti controlla entrate, spese e sana gestione finanziaria. Comitato economico e sociale e Comitato delle regioni sono organi consultivi. L'Alto rappresentante collega politica estera, Consiglio Affari esteri e Commissione.
Competenze e produzione normativa
L'attribuzione delimita i poteri dell'Unione. La sussidiarieta' riguarda l'opportunita' di intervenire a livello europeo nei settori non esclusivi; la proporzionalita' impedisce interventi eccedenti il necessario. Nelle competenze esclusive legifera l'Unione; nelle concorrenti gli Stati esercitano la competenza nella misura lasciata libera dall'azione europea. Nelle competenze di sostegno l'Unione affianca gli Stati senza armonizzare le legislazioni nazionali.
La procedura legislativa ordinaria comporta adozione congiunta da parte di Parlamento e Consiglio, di regola su proposta della Commissione. Le procedure speciali distribuiscono diversamente i ruoli. Gli atti delegati integrano o modificano elementi non essenziali dell'atto legislativo e sono controllati dai colegislatori; quelli di esecuzione assicurano applicazione uniforme e sono soggetti al controllo degli Stati. La cooperazione rafforzata permette a un gruppo di Stati di proseguire l'integrazione nelle condizioni previste dai trattati.
Giustizia, cittadinanza e occupazione
La Corte di giustizia dell'Unione europea comprende Corte e Tribunale. Il rinvio pregiudiziale consente al giudice nazionale di ottenere una pronuncia sul diritto europeo, conservando la decisione della controversia nazionale. Il ricorso di annullamento controlla gli atti illegittimi dell'Unione; quello per inadempimento riguarda violazioni degli Stati; il ricorso in carenza riguarda omissioni illegittime delle istituzioni.
La cittadinanza europea si aggiunge a quella nazionale. Comprende circolazione e soggiorno alle condizioni previste, voto ed eleggibilita' alle comunali e alle europee nello Stato di residenza, tutela consolare e diritti di petizione. La libera circolazione dei lavoratori vieta discriminazioni fondate sulla nazionalita', con specifici limiti. Nell'occupazione l'Unione coordina le politiche nazionali: il Consiglio elabora orientamenti su proposta della Commissione, mentre gli Stati riferiscono sulle misure adottate.
Per esempi, dettagli e confronti fra istituti, consulta la dispensa sull'Unione europea.